ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture. Atto n. 493.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (atto 493);
condivise le indicazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato il 12 febbraio 2018,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di specificare, all'articolo 10 comma 8, che le varianti migliorative proposte non alterano in maniera sostanziale il progetto e di conseguenza le categorie di lavori e che l'importo di tali varianti rimane contenuto come previsto all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) si valuti l'opportunità, all'articolo 9, di prevedere, in caso di sospensione dei pagamenti all'esecutore a causa di inadempimento delle imprese subappaltatrici, i casi in cui non si procede al pagamento diretto come previsto all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
ALLEGATO 2
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. Atto n. 494.
PROPOSTA DI PARERE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (atto 494);
premesso che lo schema di decreto è stato adottato sulla base dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, che ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;
considerato che:
il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera qqq), della legge 11/2016 è stato inserito nel corso dell'esame parlamentare della legge a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte dell'VIII Commissione;
l'introduzione del dibattito pubblico nella normativa nazionale rappresenta una rilevante innovazione, che favorisce la trasparenza delle procedure e la partecipazione dei soggetti interessati, facilitando la risoluzione a monte di eventuali conflitti, consentendo di migliorare la progettazione delle opere stesse e di deflazionare il possibile contenzioso;
sarà pertanto necessario valutare il primo periodo di applicazione delle nuove norme, allo scopo di verificare l'efficacia dell'istituto del dibattito pubblico e apportare eventuali correttivi;
per tale ragione, i compiti di monitoraggio – elencati nell'articolo 4, lettere a) ed e) dello schema – che la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sarà chiamata a svolgere rivestono una cruciale importanza e sarebbe opportuno definire un periodo di sperimentazione, che potrebbe coincidere con la presentazione della prima relazione alle Camere, concluso il quale si possa procedere alla valutazione dei risultati ottenuti e alla correzione delle eventuali criticità;
rilevato altresì che:
l'allegato 1 elenca le opere sottoposte a dibattito pubblico classificandole per tipologia e per soglie, espresse in termini finanziari e dimensionali a seconda dei diversi tipi di opera;
andrebbero inserite in tale elenco le infrastrutture energetiche, il cui riferimento – secondo quanto segnalato nella relazione di accompagnamento – è stato espunto per tenere conto del parere del Ministero dello sviluppo economico;
l'inserimento delle infrastrutture energetiche tra le opere da sottoporre a dibattito pubblico appare necessario in ragione delle caratteristiche di tali opere, Pag. 7del loro impatto sul territorio e della volontà del legislatore all'atto della definizione dei criteri di delega;
in considerazione della varietà delle tipologie di opere sottoposte a dibattito pubblico, andrebbe valutata l'opportunità di predisporre linee guida per i diversi ambiti di intervento, che potrebbero rappresentare un utile strumento di lavoro per l'attività della Commissione con riguardo alla funzione di proposta di raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 dello schema di decreto;
lo schema di decreto, nell'ambito della procedura di dibattito pubblico, disciplina l'individuazione del coordinatore unico ai fini del corretto andamento della procedura medesima;
preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 febbraio 2018;
valutata positivamente in particolare l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio con riguardo all'opportunità di modificare il livello delle soglie dimensionali indicate nell'Allegato 1 allo schema,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) siano inserite nell'Allegato 1, che elenca le opere sottoposte a dibattito pubblico, le infrastrutture energetiche;
2) sia individuato un primo periodo di applicazione del decreto, alla fine del quale si possa procedere alla valutazione degli effetti delle disposizioni e alla definizione delle eventuali criticità e dei correttivi da apportare.
ALLEGATO 3
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. Atto n. 494.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (atto 494);
premesso che lo schema di decreto è stato adottato sulla base dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, che ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;
considerato che:
il criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera qqq), della legge 11/2016 è stato inserito nel corso dell'esame parlamentare della legge a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte dell'VIII Commissione;
l'introduzione del dibattito pubblico nella normativa nazionale rappresenta una rilevante innovazione, che favorisce la trasparenza delle procedure e la partecipazione dei soggetti interessati, facilitando la risoluzione a monte di eventuali conflitti, consentendo di migliorare la progettazione delle opere stesse e di deflazionare il possibile contenzioso;
sarà pertanto necessario valutare il primo periodo di applicazione delle nuove norme, allo scopo di verificare l'efficacia dell'istituto del dibattito pubblico e apportare eventuali correttivi;
per tale ragione, i compiti di monitoraggio – elencati nell'articolo 4, lettere a) ed e) dello schema – che la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sarà chiamata a svolgere rivestono una cruciale importanza e sarebbe opportuno definire un periodo di sperimentazione, che potrebbe coincidere con la presentazione della prima relazione alle Camere, concluso il quale si possa procedere alla valutazione dei risultati ottenuti e alla correzione delle eventuali criticità;
rilevato altresì che:
l'allegato 1 elenca le opere sottoposte a dibattito pubblico classificandole per tipologia e per soglie, espresse in termini finanziari e dimensionali a seconda dei diversi tipi di opera;
andrebbero inserite in tale elenco le infrastrutture energetiche, il cui riferimento – secondo quanto segnalato nella relazione di accompagnamento – è stato espunto per tenere conto del parere del Ministero dello sviluppo economico;
l'inserimento delle infrastrutture energetiche tra le opere da sottoporre a dibattito pubblico appare necessario in ragione delle caratteristiche di tali opere, Pag. 9del loro impatto sul territorio e della volontà del legislatore all'atto della definizione dei criteri di delega;
in considerazione della varietà delle tipologie di opere sottoposte a dibattito pubblico, andrebbe valutata l'opportunità di predisporre linee guida per i diversi ambiti di intervento, che potrebbero rappresentare un utile strumento di lavoro per l'attività della Commissione con riguardo alla funzione di proposta di raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 dello schema di decreto;
lo schema di decreto, nell'ambito della procedura di dibattito pubblico, disciplina l'individuazione del coordinatore unico, figura da garantire ai fini del corretto andamento della procedura medesima;
preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 febbraio 2018;
valutata positivamente in particolare l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio con riguardo all'opportunità di modificare il livello delle soglie dimensionali indicate nell'Allegato 1 allo schema,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) siano inserite nell'Allegato 1, che elenca le opere sottoposte a dibattito pubblico, le infrastrutture energetiche;
2) sia individuato un primo periodo di applicazione del decreto, alla fine del quale si possa procedere alla valutazione degli effetti delle disposizioni e alla definizione delle eventuali criticità e dei correttivi da apportare.