CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2018
944.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 86

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.
Atto n. 493.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale che, in attuazione dell'articolo 111 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017), reca le linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture.
  La citata disposizione, al comma 1, prevede infatti che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza unificata, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori Pag. 87effettua la propria attività (di cui all'articolo 101, comma 3, del codice) in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Il comma 2 del citato articolo 111 prevede, inoltre, che con il medesimo decreto siano, altresì, approvate le linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo affidate al direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.
  Segnala che, come specificato nella relazione illustrativa, con lo schema in esame non sono state invece disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale da parte del direttore dell'esecuzione (di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 111), non essendo addivenuti in sede di Conferenza Unificata ad una definizione compiuta della predetta disciplina.
  Ricorda che, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 111, l'ANAC ha elaborato due proposte di linee guida e le ha sottoposte a consultazione pubblica preliminare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi proceduto (come sottolineato dalla relazione illustrativa) all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato (che ha reso il parere n. 2282/2016 del 3 novembre 2016, allegato allo schema in esame). In considerazione delle osservazioni formulate nel predetto parere, l'ANAC ha formulato la proposta definitiva delle linee guida in data 15 dicembre 2016. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate al codice dal decreto legislativo n. 56 del 2017, lo schema di decreto di approvazione delle citate linee guida è stato ulteriormente integrato ed è stato ritrasmesso dall'ANAC in data 15 settembre 2017. Su tale testo è stato acquisito, in data 6 dicembre 2017, il parere della Conferenza Unificata, allegato allo schema in esame.
  Ciò premesso, passa a dare conto dei contenuti dello schema, composto da 32 articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua dettagliata disamina.
  Il Titolo I («Disposizioni generali») contiene un unico articolo, l'articolo 1, che fornisce la definizione di alcuni termini utilizzati nello schema di decreto, chiarendo, in particolare, in accoglimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato nel citato parere, il significato delle «disposizioni di servizio» (comma 1, lettera c) rivolte dal Responsabile unico del procedimento (RUP) al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, nonché degli «ordini di servizio» (comma 1, lettera d) impartiti dal direttore dei lavori, dal direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture o dal RUP all'esecutore. Altra rilevante definizione è quella di «programma di esecuzione dei lavori» che indica il documento che l'esecutore, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
  Il Titolo II, che contiene gli articoli da 2 a 17, reca la disciplina del direttore dei lavori. L'articolo 2 contiene disposizioni finalizzate ad evitare situazioni di incompatibilità, in ossequio alla disciplina in materia di conflitto di interessi prevista, in via generale, dall'articolo 42 del codice e valida anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. Nello specifico, l'articolo in esame: vieta al direttore dei lavori, dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore; obbliga il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, a segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti Pag. 88con l'aggiudicatario stesso, per la valutazione discrezionale dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.
  L'articolo 3 contiene importanti precisazioni circa i rapporti del direttore dei lavori con il RUP, l'esecutore e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato. In particolare, l'articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni (comma 1). Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento (comma 2). Il comma 3 invece affida al RUP, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di assicurare l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dei lavori nei confronti dell'esecutore. Il comma 4 disciplina il caso in cui l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato. In tal caso, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori. Il coordinamento tra questi due soggetti è assicurato dal RUP, in attuazione di quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008). L'articolo 4 contiene disposizioni circa gli strumenti per l'esercizio, da parte del direttore dei lavori, dell'attività di direzione e controllo. In particolare sono considerati i seguenti strumenti: il giornale dei lavori, in cui devono essere annotati con sintetiche motivazioni, gli ordini di servizio impartiti dal direttore dei lavori all'esecutore e comunicati al RUP (comma 1); il cronoprogramma (allegato al progetto esecutivo), sulla base del quale il direttore controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori in esso indicati e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (comma 2); il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP, che devono essere redatti dal direttore dei lavori (comma 4).
  Lo stesso articolo disciplina (al comma 3) i casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, stabilendo che (nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione) gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
  L'articolo 5 reca disposizioni in tema di coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori, il quale individua, anche di volta in volta, le attività da delegare agli stessi, coordinandone l'attività.
  L'articolo 6 reca la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in ordine alle attività di attestazione dello stato dei luoghi. In base al comma 1, l'attestazione deve essere fornita dal direttore dei lavori al RUP: prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente; ed eventualmente, su richiesta del RUP, anche prima della sottoscrizione del contratto.
  Tale attestazione deve avvenire in merito: all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.Pag. 89
  Il comma 2 disciplina i casi in cui l'attestazione è rilasciata dal RUP, vale a dire quando il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.
  L'articolo 7 è dedicato alla disciplina della consegna dei lavori, prodromica rispetto all'effettivo inizio dei lavori. A tale proposito, la relazione illustrativa sottolinea che l'articolo in esame riproduce in gran parte le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in particolare quelle dettate dall'articolo 153, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel citato parere.
  Nel dettaglio, l'articolo in esame: conferma il termine di 45 giorni per la consegna dei lavori (comma 1); conferma la disciplina delle operazioni di consegna dei lavori (comma 2), con l'unica differenza consistente in una integrazione volta a precisare che la comunicazione con cui il direttore dei lavori convoca l'esecutore per la consegna deve avvenire «con un congruo preavviso»; disciplina (al comma 3) il caso in cui l'esecutore non si presenti nel giorno fissato dal direttore dei lavori, precisando che tale disciplina opera solamente qualora la mancata presenza dell'esecutore non sia dovuta ad un «giustificato motivo»; disciplina le ipotesi di consegna in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante e di sospensione della consegna da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore (commi 4, 5 e 6), prevedendo che in tali casi il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC (comma 7); conferma la responsabilità in capo al direttore dei lavori della corrispondenza tra verbale di consegna ed effettivo stato dei luoghi, nonché i contenuti del processo verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'esecutore (comma 8); disciplina il caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; disciplina il caso in cui siano riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo (comma 10); introduce una disposizione in base alla quale, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna (comma 11); riproduce il testo dell'intero articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che disciplina gli importi riconosciuti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori (comma 12); disciplina l'ipotesi di consegna d'urgenza, introducendo una norma che stabilisce che il verbale di consegna deve indicare, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali (comma 13, primo periodo); disciplina i casi in cui il direttore può provvedere alla consegna parziale; disciplina l'ipotesi di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto (comma 14).
  Gli articoli da 8 a 14 sono dedicati alle funzioni e ai compiti del direttore dei lavori in fase di esecuzione.
  In particolare, l'articolo 8 disciplina le attività di controllo del direttore dei lavori in relazione alla accettazione dei materiali. Al riguardo, l'articolo in esame chiarisce che il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee (comma 1). Si precisa, inoltre, che il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale Pag. 90d'appalto (comma 2). Viene, quindi, previsto che il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, stabilendo le modalità e gli obblighi dell'esecutore (comma 3). Viene altresì disciplinata l'accettazione definitiva e chiarito che non rileva l'impiego, da parte dell'esecutore, e per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o l'esecuzione di una lavorazione più accurata. Il comma 5 consente al direttore dei lavori o all'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.
  Disposizioni che paiono integrative rispetto a quelle previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono poi contenute nei commi 4, 6-8, che prevedono che: i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze (comma 5); il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali alle altre figure che compongono l'ufficio di direzione lavori (comma 6); i materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera (comma 7); il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (comma 8).
  L'articolo 9, nell'ambito delle attività di verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, individua i compiti che il direttore dei lavori – con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati – è tenuto a eseguire con riferimento ai lavori affidati in subappalto (comma 1). In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del Codice, circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria (comma 2).
  Mentre, al comma 3, sono specificate ulteriori attività di controllo affidate al direttore dei lavori, il comma 4 prevede, nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che il direttore dei lavori effettui le segnalazioni per eventuali inosservanze dell'impresa (di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'ANAC. Il comma 5 dispone inoltre che il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.
  L'articolo 10 disciplina i compiti e i poteri attribuiti al direttore dei lavori nell'ambito delle attività di valutazione di eventuali modifiche, variazioni e varianti contrattuali. Si tratta di una norma che integra le disposizioni dell'articolo 106 del codice che, nel disciplinare la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP Pag. 91dipende e individua i casi nei quali i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento.
  Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che il direttore dei lavori è tenuto a fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 106 del codice (cioè delle condizioni in presenza delle quali i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento). Lo stesso comma precisa che il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della non imputabilità alla stazione appaltante, della non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Il comma 2 invece stabilisce che il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione che invia al RUP medesimo. Il successivo comma 3 disciplina il caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, stabilendo che quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
  Il comma 4 fornisce indicazioni integrative ai fini dell'applicazione della disciplina del c.d. quinto d'obbligo, prevista dal comma 12 dell'articolo 106 del codice, tra cui i criteri per la determinazione del quinto. Ricordo a tale proposito che il comma 12 dell'articolo 106 del codice prevede che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
  Il comma 5 disciplina le modalità di formazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, stabilendo che tali nuovi prezzi siano valutati: desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
  In base al comma 6, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Il comma 7 stabilisce che il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Il comma 8 disciplina la valutazione, da parte del direttore dei lavori, di variazioni migliorative e che comportino una riduzione dell'importo dei lavori proposte dall'esecutore. Sono altresì individuate le modifiche che possono formare oggetto delle citate proposte.
  L'articolo 11 affronta il tema delle contestazioni e riserve, disciplinando i diversi casi e, per ognuno di questi, le fasi procedurali da seguire.
  In particolare, le disposizioni dell'articolo in esame: prevedono che il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, attivando così una procedura, in contraddittorio, per la soluzione della controversia (comma 1); dispongono che l'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (comma 2); disciplinano Pag. 92i casi in cui l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva o non lo firmi affatto (commi 3 e 4); disciplinano l'iscrizione, la formulazione e la quantificazione delle riserve (comma 5).
  L'articolo 12 reca la disciplina delle funzioni del direttore dei lavori in caso di sospensione dei lavori, prevedendo che quest'ultimo disponga visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e che dia le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori (comma 1). Inoltre: vengono dettati i criteri per la quantificazione del risarcimento dovuto all'esecutore in caso di sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle contemplate nei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice (comma 2); viene stabilito il criterio per il differimento dei termini determinato dalla sospensione parziale dei lavori (comma 3); viene disciplinata la ripresa dei lavori (comma 4);vengono disciplinate le modalità di iscrizione, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, delle contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni (comma 5); viene introdotta una norma volta a disporre che il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del codice (comma 6).
  L'articolo 13 disciplina l'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà. In particolare l'articolo in esame: individua quale compito del direttore dei lavori quello di redigere una relazione descrittiva del fatto e delle presumibili cause di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose, provvedendo ad indicare gli oneri e le misure che restano a carico dell'esecutore (comma 1); disciplina il caso di danni causati da forza maggiore, unica eventualità in cui l'esecutore può avere diritto al risarcimento (comma 2).
  L'articolo 14 disciplina le attività del direttore al termine dei lavori, prevedendo, in particolare, che lo stesso: curi l'aggiornamento del piano di manutenzione (comma 1); a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettui i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborando tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori, che deve essere poi inviato al RUP (comma 2); in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, provveda a redigere in contraddittorio con l'esecutore il verbale di constatazione sullo stato dei lavori (comma 2); accerti che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (comma 4); rilasci, nei casi previsti dal codice, il certificato di regolare esecuzione (comma 5).
  Il comma 3 del medesimo articolo 14 introduce specifici e limitati compiti del direttore dei lavori in fase di collaudo.
  Gli articoli da 15 a 17 recano la disciplina dei compiti e delle funzioni del direttore dei lavori in relazione alle attività di controllo amministrativo-contabile.
  L'articolo 15, al comma 1, affida al direttore dei lavori il compito di effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
  Il successivo comma 2 dispone che il direttore dei lavori provvede all'accertamento Pag. 93e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre: rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
  L'articolo 16 elenca, quindi, i diversi documenti contabili, descrivendone il contenuto e le modalità di compilazione, e prevedendo che tali documenti sono predisposti e tenuti dal direttore dei lavori oppure dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dallo stesso delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimenti dei dati. Si tratta dei seguenti documenti (previsti e disciplinati dal comma 1): il giornale dei lavori; i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; il registro di contabilità; lo stato di avanzamento lavori (SAL); il conto finale dei lavori.
  L'articolo 17 prevede, al comma 1, che la contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Viene disciplinato anche il caso di mancato utilizzo di programmi computerizzati, che viene però consentito solo se congruamente motivato e nel limite temporale strettamente necessario all'adeguamento informatico. Il comma 2 disciplina la compilazione dei libretti delle misure, mentre il comma 3 consente la tenuta di una contabilità semplificata (previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti) per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro. Prevede altresì che, in tali casi il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
  Il Titolo III (articoli da 18 a 29) reca la disciplina del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture. In particolare, l'articolo 18 disciplina i rapporti tra il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi o forniture e il RUP, ribadendo che l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, come previsto dall'articolo 111, comma 2, del codice, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'ANAC (comma 1). Si prevede poi che il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto (comma 2). Fermo restando il rispetto di tali disposizioni di servizio, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in materia di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (comma 3). Il RUP provvede inoltre ad assicurare l'unitarietà degli atti e dei comportamenti dell'amministrazione e del direttore dell'esecuzione nei confronti dell'esecutore (comma 4). Si prevede inoltre che la stazione appaltante, per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, possa nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere determinati compiti (comma 5).Pag. 94
  L'articolo 19 contiene, in materia di incompatibilità, disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori dal presente schema. In particolare, al fine di evitare situazioni di incompatibilità, al direttore dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore, e, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, ha l'obbligo di segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.
  L'articolo 20 disciplina gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo, individuati negli ordini di servizio, tramite i quali il direttore dell'esecuzione di contratti di servizi o forniture impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie; nei processi verbali di accertamento di fatti; e nelle relazioni per il RUP.
  L'articolo 21 attribuisce al direttore dell'esecuzione il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (comma 1). L'attività di controllo deve essere indirizzata a valutare i seguenti profili: a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta; b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale; f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale (comma 2). Inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (comma 3).
  L'articolo 22 stabilisce che il direttore dell'esecuzione nella fase di avvio del contratto, sulla base delle indicazioni del RUP, fornisca all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie, e rediga, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati: a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che Io stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività (comma 1).Viene poi disciplinata l'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto. In tal caso, è previsto che il direttore dell'esecuzione indichi nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese (comma 2). Quando, invece, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, è tenuto ad indicare nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire (comma 3).
  Al successivo articolo 23 sono indicate le funzioni del direttore dell'esecuzione con riferimento al rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione: a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente Pag. 95la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai finì della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
  L'articolo 24 reca la disciplina delle contestazioni e delle riserve, prevedendo che il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.
  L'articolo 25 disciplina le procedure relative alle modifiche e alle varianti dei contratti in corso di esecuzione e la determinazione dei relativi prezzi.
  L'articolo 26 disciplina la sospensione dell'esecuzione del rapporto contrattuale per servizi e forniture, attribuendo al direttore dell'esecuzione il compito di redigere apposito verbale in cui si indica tra l'altro l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate (comma 1). Come in tema di disciplina del direttore dei lavori, anche in questo caso è previsto che – per il caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dall'impossibilità di proseguire utilmente il contratto, da ragioni di necessità, di pubblico interesse o dipendenti da forza maggiore – il contratto debba contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale.
  L'articolo 27 è dedicato alla disciplina della gestione dei sinistri e riporta disposizioni analoghe a quelle dettate per il direttore dei lavori all'articolo 13.
  Al successivo articolo 28 sono indicati le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto. In particolare, si prevede che il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
  L'articolo 29 disciplina le modalità per il controllo amministrativo-contabile relativo all'esecuzione del servizio o fornitura. Durante l'esecuzione del contratto, infatti, il direttore dell'esecuzione deve provvedere al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la Pag. 96concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti (comma 2).
  Il Titolo IV, rubricato «Disposizioni finali», si compone di tre articoli. L'articolo 30 prevede che alla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati gli articoli da 178 a 210, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; l'articolo 31 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 32 infine disciplina l'entrata in vigore del decreto.
  Tutto ciò premesso, nel considerare giusto e condivisibile l'intervento recato dal provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto delle eventuali osservazioni da parte dei colleghi.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, nel concordare con le considerazioni della collega Mariani, ricorda che la Commissione non potrà esprimersi sul provvedimento in oggetto, fino a che non sia stato trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.
Atto n. 494.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.

  Ermete REALACCI (PD), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. Ricorda altresì che il provvedimento è stato adottato sulla base dell'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) che prevede l'introduzione del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio. In particolare il comma 2 del citato articolo 22 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'individuazione di tali opere nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura del dibattito pubblico.
  Come previsto dall'articolo 22, il decreto deve essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo schema di decreto in esame – composto da 10 articoli ed 1 allegato – è stato adottato anche, come si evince dalle premesse, sentito il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Sullo schema, inoltre, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 14 dicembre 2017.
  Come specificato all'articolo 1, il dibattito pubblico è una procedura introdotta per migliorare la qualità della progettazione e l'efficacia delle decisioni pubbliche, mediante la più ampia partecipazione dei soggetti interessati. A tale procedura sono sottoposti i progetti di fattibilità ovvero i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere elencate nell'allegato 1, nei casi individuati dal decreto. L'allegato 1 elenca le opere sottoposte a dibattito pubblico classificandole per tipologia (v. infra) e per soglie, espresse in termini finanziari (che vanno dai 500 milioni di euro per autostrade, Pag. 97strade e ferrovie ai 300 milioni di euro per gli interporti e agli impianti e insediamenti industriali, fino ai 200 milioni di euro per gli aeroporti e i porti) e dimensionali a seconda delle tipologie di opere.
  L'articolo 2 reca le definizioni di dibattito pubblico e di codice (che fa riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni) ai fini dello schema di decreto in esame. Il dibattito pubblico è definito come il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull'opportunità e le soluzioni progettuali di opere, progetti o interventi di cui all'articolo 1.
  L'articolo 3 individua le opere obbligatoriamente sottoposte a dibattito pubblico e quelle escluse, nonché i casi in cui il dibattito pubblico è consentito. In particolare, il comma 1 specifica che sono soggette a dibattito pubblico le opere rientranti nelle tipologie elencate nell'allegato 1 (tra le quali rientrano in sintesi le autostrade e le strade extraurbane principali, i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, gli aeroporti, i porti e i terminali marittimi, gli interventi per la difesa del mare, gli interporti, gli elettrodotti aerei, gli impianti destinati a trattenere, regolare, o accumulare acqua in modo durevole, le opere per il trasferimento d'acqua, le infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico, nonché gli impianti e gli insediamenti industriali).
  A maggiore tutela del patrimonio storico, paesaggistico ed architettonico, il comma 2 prevede che le soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico siano ridotte del cinquanta per cento nel caso di interventi che ricadano anche in parte: sui beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e nelle cosiddette «zone tampone» individuate nelle aree circostanti per assicurare adeguata protezione; nei parchi nazionali e regionali.
  Si è previsto inoltre, in aggiunta ai criteri dimensionali ed economici, che la procedura possa essere avviata: volontariamente dal proponente dell'opera, così come richiesto dal parere della Conferenza Unificata, quando rilevi l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull'ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull'assetto del territorio (articolo 3, comma 4); per le opere rientranti nelle tipologie di cui all'allegato 1 con soglie dimensionali ridotte di un terzo, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera; di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento; di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni terrìtorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti; di almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento; di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100.000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna (articolo 3, comma 3).
  Il comma 5 elenca le opere per le quali non si svolge il dibattito pubblico che comprendono: le opere realizzate con le procedure previste dagli articoli 159 e 163 del codice dei contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza e in caso di somma urgenza e di protezione civile; le opere destinate alla difesa nazionale di cui all'articolo 233 decreto legislativo n. 66 del 2010 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti; le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base del regolamento (UE) n. 347 del 17 aprile 2013, ovvero di altra norma europea.
  L'articolo 4 prevede, in coerenza con il comma 2 dell'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Commissione nazionale per il dibattito pubblico con il compito di monitorare Pag. 98l'andamento dei dibattiti pubblici e, sulla base delle esperienze maturate, proporre linee di indirizzo e correttivi per il miglioramento della procedura. La Commissione è composta da quattordici membri designati dai Ministeri interessati, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla Conferenza unificata (comma 1), il cui incarico ha durata quinquennale e rinnovabile una sola volta (comma 3). Alla Commissione, che può avvalersi del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono partecipare senza diritto di voto esperti, che possono essere nominati fino a un massimo di tre dal Ministro delle infrastrutture (comma 2). Per la partecipazione alle attività della commissione, come già prevede l'articolo 22, comma 2, del codice, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati (comma 4). Con un regolamento interno della Commissione sono disciplinate le modalità di funzionamento e di collaborazione rispettivamente con le strutture dell'amministrazione centrale e regionale per lo svolgimento delle attività istruttorie nel caso di opere di interesse nazionale/sovra regionale o regionale (commi 5, 7 e 8). Sono, altresì, elencate le funzioni della Commissione tra le quali rientra la presentazione alle Camere di una relazione biennale (entro il 30 giugno) sull'attività svolta (comma 6).
  L'articolo 5 disciplina l'avvio della procedura di dibattito pubblico che, come già precisato nell'articolo 1, si svolge in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Si specifica che nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, relativi rispettivamente all'avvio del dibattito pubblico su richiesta di alcuni soggetti o di iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, il dibattito pubblico non può svolgersi oltre l'avvio della progettazione definitiva (comma 1).
  Ai fini dell'avvio della procedura, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore trasmette alla Commissione una comunicazione, con allegato il progetto di fattibilità ovvero il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che contiene l'intenzione di avviare la procedura, la descrizione degli obiettivi e le caratteristiche del progetto in coerenza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dai ministeri competenti, nonché indica uno o più soggetti in rappresentanza dell'amministrazione/ente in tutte le fasi del procedimento (comma 3). L'intenzione di avviare il procedimento è, altresì, notificata alle amministrazioni territoriali interessate e le informazioni trasmesse alla Commissione sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore in una apposita sezione (comma 4).
  La durata del dibattito pubblico è di quattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del dossier di progetto (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dello schema), prorogabili di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità (comma 2).
  L'articolo 6 disciplina le modalità per l'individuazione e i compiti del coordinatore del dibattito di cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico (comma 1). Si prevede che il coordinatore del dibattito pubblico svolga le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale (comma 2).
  Lo schema provvede a specificare i requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione del coordinatore, consentendo, per un verso, la partecipazione di soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socioeconomica (comma 4), e vietando, per l'altro, la partecipazione di soggetti residenti o domiciliati Pag. 99nel territorio di una Provincia o di una Città metropolitana ove la stessa opera è localizzata (comma 5).
  Per quanto riguarda le procedure di selezione, lo schema dispone il ricorso alle procedure del codice dei contratti pubblici nel caso in cui le attività da affidare al coordinatore si configurino come un appalto di servizi; in tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può selezionare in un'unica gara sino a tre soggetti a cui affidare a rotazione il coordinamento dei dibattiti pubblici nei successivi tre anni (comma 3).
  Sono, altresì, elencati i compiti del coordinatore del dibattito pubblico che riguardano: la progettazione delle modalità di svolgimento del dibattito pubblico e l'elaborazione, entro un mese dal conferimento dell'incarico, del documento di progetto del dibattito pubblico; la valutazione, ed eventualmente la richiesta di integrazioni e modifiche al dossier di progetto; il supporto allo svolgimento del confronto; la definizione del piano di comunicazione e informazione al pubblico; la segnalazione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico di eventuali anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico; la redazione della relazione conclusiva (comma 6).
  Con l'indizione del dibattito pubblico il proponente si impegna a (articolo 7, comma 1): elaborare il dossier di progetto dell'opera, scritto in linguaggio non tecnico, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici; fornire le informazioni sull'intervento e sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità; partecipare agli incontri e alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico; valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un dossier conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte; sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento.
  L'articolo 8 disciplina le fasi in cui si articola il dibattito pubblico, che prevedono: la presentazione e la pubblicazione, sul sito del dibattito pubblico, del dossier di progetto dell'opera, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, da cui decorrono i termini di quattro mesi di durata massima della procedura; la pubblicazione sul sito internet della Commissione nazionale per il dibattito pubblico e sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento; lo svolgimento di incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati; la raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.
  L'articolo 9 disciplina la fase di conclusione del dibattito pubblico, che prevede la presentazione, da parte del coordinatore, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonché alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene la descrizione delle attività svolte, la sintesi dei temi, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito, nonché la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione (comma 1). La relazione deve essere presentata entro trenta giorni dal termine del dibattito pubblico.
  L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi dalla ricezione della predetta relazione, presenta il proprio dossier conclusivo, a cui è allegata la relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico (commi 2 e 3). Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo per le successive fasi di progettazione (comma 4). In proposito, Pag. 100la norma richiama l'articolo 22, comma 4, del codice, in base al quale gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.
  Si prevede, inoltre, che i risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono consegnati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore contestualmente alla presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA). È richiamato, al riguardo, l'articolo 23 del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che prevede, tra l'altro, che il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta.
  L'articolo 10 – che reca le disposizioni finali e transitorie – precisa, al comma 1, che la nuova disciplina si applica alle opere di cui all'allegato 1 per le quali il provvedimento o la determina a contrarre dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica sia stato adottato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Resta ferma la possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, di indire di propria iniziativa il dibattito pubblico, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, ossia quando rileva l'opportunità di assicurare una maggiore partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi in termini di rilevanza sociale, impatto sull'ambiente, sul patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull'assetto del territorio. Il comma 2, in via transitoria, prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a definire i contenuti della progettazione (di cui all'articolo 23, comma 3, del codice), il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilità ovvero al progetto preliminare.
  Tutto ciò premesso, ritiene condivisibile il contenuto del provvedimento, ricordando che il dibattito pubblico è stato fortemente voluto dalla Commissione Ambiente, che – sulla base dell'esperienza francese – ne ha introdotto la previsione per le grandi opere infrastrutturali e architettoniche nel corso dell'esame del nuovo codice dei contratti di pubblici, allo scopo di favorire la trasparenza delle procedure e la partecipazione dei soggetti interessati. Esprimendo tuttavia perplessità per il fatto che larga parte delle infrastrutture energetiche siano state escluse, preannuncia l'intenzione di porre come condizione della proposta di parere la loro inclusione tra le opere sottoposte a dibattito pubblico. In secondo luogo, in considerazione dell'onerosità e della delicatezza delle funzioni attribuite alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, manifesta dubbi sulla scelta di non prevedere alcuna forma di compenso per i suoi membri, ritenendo che ciò possa rendere difficoltosa l'individuazione di soggetti competenti disponibili a farsi carico di un simile impegno. Rileva da ultimo l'esigenza di definire un periodo di sperimentazione della soluzione adottata per lo svolgimento del dibattito pubblico, concluso il quale si possa procedere alla valutazione dei risultati ottenuti e alla correzione degli eventuali aspetti critici.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel segnalare che, come previsto dal comma 6 dell'articolo 4, la citata Commissione nazionale è chiamata anche a proporre raccomandazioni di carattere metodologico per il corretto svolgimento del procedimento, in considerazione dell'estrema variabilità tipologica delle opere sottoposte a dibattito pubblico, rileva l'opportunità che vengano predisposte linee guida specifiche per i diversi ambiti settoriali a supporto del lavoro della Commissione. In secondo luogo ritiene esiguo il termine di 30 giorni previsto dal provvedimento all'articolo 9, comma 1, per la redazione da parte del Pag. 101coordinatore della relazione conclusiva sull'andamento del dibattito pubblico.

  Federico MASSA (PD), nel condividere le considerazioni espresse dal presidente Realacci sull'argomento, rileva tuttavia che la gratuità della partecipazione alle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico è già prevista dal nuovo codice degli appalti, al comma 2 dell'articolo 22.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, nel ricordare che l'introduzione di tale disposizione, peraltro in linea generale assolutamente condivisibile, fu dettata dalla necessità di non determinare oneri a carico delle casse dello Stato, evitando in tal modo rilievi in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, ribadisce la preoccupazione che i soggetti portatori di competenze si sottraggano ad un incarico innegabilmente delicato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina di Salvatore Gabriele a presidente dell'Ente parco nazionale Isola di Pantelleria.
Nomina n. 122.

(Esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina di Salvatore Gabriele a presidente dell'Ente parco nazionale Isola di Pantelleria. Fa presente, anzitutto, che sulla persona di Salvatore Gabriele, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita la formale intesa con la regione Sicilia. Ricorda inoltre che per l'Ente parco nazionale Isola di Pantelleria, istituito nel 2016, riprendendo a seguito di un devastante incendio di chiara natura dolosa il relativo procedimento istruttorio che si era interrotto nel 2010, si è tuttora nella fase di costituzione degli organi, tanto è vero che nelle more della nomina del presidente, il funzionamento dell'ente è attualmente assicurato da un commissario straordinario. Rileva che la Commissione è quindi chiamata ad esprimere il proprio parere sulla nomina del primo presidente dell'Ente, individuato dal Ministro Galletti nella figura di Salvatore Gabriele, attuale sindaco di Pantelleria.
  Detto questo, aggiunge che – come risulta anche dalla lettura del curriculum allegato alla proposta di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978 – si tratta di una candidatura fondata su un forte legame con il territorio, avendo Salvatore Gabriele ricoperto la carica di sindaco di Pantelleria anche nel periodo dal 2005 al 2010, nel corso del quale è stato anche nominato Commissario Delegato per l'emergenza idrica e portuale dell'isola, ed essendosi costantemente impegnato per la costituzione del parco quale opportunità di sviluppo e di tutela attiva del territorio. Segnala inoltre che Salvatore Gabriele ha fornito la propria collaborazione, nell'ambito di programmi comunitari nonché di strumenti di programmazione negoziata messi a disposizione del Governo nazionale, a progetti finalizzati allo sviluppo del territorio pantesco, in particolare, oltre che di diverse zone della regioni Sicilia e Sardegna. In merito alla sua ulteriore attività lavorativa, Salvatore Gabriele ha svolto attività di consulenza per diverse società operanti nel settore dell'acqua, dell'ambiente, dei rifiuti e del fotovoltaico, nonché a sostegno della finanza agevolata per la piccola e media impresa.
  Alla luce di tali elementi, ritiene si possa senz'altro affermare che Salvatore Gabriele, per le capacità amministrative dimostrate nonché per l'esperienza fin qui acquisita, abbia tutte le caratteristiche per ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale Isola di Pantelleria.
  Conclude, per questo, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Pag. 102

  Ermete REALACCI (PD), presidente, in riferimento alle considerazioni svolte dal relatore, ricorda ai colleghi che l'attuale sindaco di Pantelleria è la persona cui maggiormente si deve l'istituzione del parco.

Proposta di nomina del dottor Fabrizio Fonnesu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.
Nomina n. 123.

(Esame, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

  Giovanna SANNA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Fabrizio Fonnesu a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, attualmente commissariato.
  Fa presente, anzitutto, che sulla persona del dottor Fabrizio Fonnesu, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita la formale intesa con la regione Sardegna.
  Detto questo, aggiunge che – come risulta anche dalla lettura del curriculum allegato alla proposta di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978 – si tratta di una candidatura di provata competenza e di assoluta qualità, oltre che fortemente radicata sul territorio: il dottor Fabrizio Fonnesu, nato e residente a La Maddalena, conseguita la laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio, presta a partire dal 2008 la propria attività presso la società Ansaldo Energia SpA, svolgendo funzioni di supervisore, responsabile delle opere civili, osservatore dei rischi ambientali e project manager per la costruzione di centrali termoelettriche di nuova generazione. Segnala inoltre che nel corso della sua attività lavorativa presso l'Ansaldo il dottor Fonnesu ha fornito, attraverso sopralluoghi e controlli di natura ambientale, la propria consulenza presso diversi siti internazionali per la ristrutturazione e la modifica di impianti vetusti ed obsoleti, avendo modo di seguire gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e del territorio e di individuare soluzioni alternative sostenibili. Nel corso della sua attività precedente, svolta presso La Maddalena, il dottor Fabrizio Fonnesu si è occupato di valutazioni di incidenza ambientale e di rischio idrogeologico nonché di indagini geomorfologiche marine per diversi progetti di limitata portata oltre a farsi promotore di numerose campagne di sensibilizzazione ambientale e di ecologia marina.
  Pertanto alla luce delle competenze acquisite nel campo dell'ecologia e della tutela dell'ambiente nonché della sensibilità personale dimostrata verso i suddetti temi e del forte radicamento nel territorio, ritiene si possa affermare che il dottor Fonnesu abbia tutte le caratteristiche per ricoprire l'incarico di presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.
  Conclude, quindi, proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

  Mauro PILI (Misto), con riferimento alle due proposte di nomina all'esame della Commissione, rileva che nel caso di Pantelleria il candidato è, come sottolineato dal relatore, radicato sul territorio in quanto rappresentante democraticamente eletto della comunità locale e dei suoi interessi. Al contrario ritiene che la candidatura dell'ingegner Fonnesu, del tutto privo a suo parere di competenze specifiche, sia frutto di un accordo partitico calato dall'alto, in netto contrasto con l'amministrazione locale. Evidenzia inoltre che in questo caso il radicamento sul territorio si manifesta in un innegabile conflitto di interessi del candidato, considerata la natura e la rilevanza delle attività economiche dei suoi più stretti familiari. Nel ricordare che l'ingegner Fonnesu nel corso della sua attività professionale si è occupato esclusivamente della costruzione Pag. 103di impianti industriali con forti impatti ambientali, dimostrando una formazione ed un'esperienza del tutto estranee alle logiche di tutela di un parco, stigmatizza il fatto che la sua nomina venga imposta alla comunità locale, contro i suoi stessi interessi.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), con riguardo alla proposta di nomina del sindaco di Pantelleria, anche in considerazione dell'impegno profuso per l'istituzione del parco e la tutela del territorio, ritiene opportuno derogare alla posizione di norma assunta dal suo gruppo, secondo cui il presidente di un Ente parco dovrebbe essere del tutto estraneo alle logiche locali. Per quanto riguarda il parco dell'arcipelago de La Maddalena, che negli ultimi anni ha avuto una vita molto travagliata, rileva l'esigenza di svolgere al più presto l'audizione del candidato proposto dal Ministro Galletti, anche allo scopo di valutare la fondatezza delle considerazioni svolte dal collega Pili.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, rileva che, pur non conoscendo direttamente le competenze professionali né le relazioni familiari del candidato, in linea generale guarda con favore alla nomina di una persona nata e residente nell'isola de La Maddalena.
  In ogni caso, rinvia al successivo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.