ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Atto n. 455).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per la semplificazione,
esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;
tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata espressi, rispettivamente, in data 4 ottobre 2017 e 16 novembre 2017;
premesso che:
l'articolo 1 appare di dubbia portata normativa, in quanto si limita ad enunciare le disposizioni oggetto di modifica da parte del provvedimento;
l'articolo 2 modifica la classificazione dei porti operata dall'articolo 4 della legge n. 84 del 1994; poiché tuttavia tale classificazione non è oggetto di intervento ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016, assume rilievo la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in particolare con la sentenza n. 206 del 2001, ha individuato come limite nell'esercizio delle deleghe integrative e correttive la circostanza che «si intervenga solo in funzione di correzione e integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega “principale”»;
l'articolo 8, comma 1, lettera c), prevede l'applicazione anche ai componenti del comitato portuale delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi, stabilendo che non possano essere designati quali membri del comitato portuale i componenti di organi di «indirizzo politico-amministrativo»; in proposito, si segnala che l'espressione «componenti di organi di indirizzo politico-amministrativo» non risulta testualmente ripresa dal decreto legislativo n. 39 del 2013, che invece fa riferimento agli «organi di indirizzo politico» e agli «incarichi amministrativi di vertice» nonché agli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico»;
all'articolo 15, il comma 1 opera una soppressione del nono visto del preambolo del decreto legislativo n. 169 del 2016 che appare incongrua, in quanto il preambolo non assume contenuto normativo, ma piuttosto offre una ricostruzione dell’«iter» di elaborazione del provvedimento;
nel testo della legge n. 84 del 1994, come modificata dal decreto legislativo n. 169 del 2016, si fa in più occasioni ricorso all'acronimo «AdSP» che andrebbe sostituito con l'espressione «Autorità di sistema portuale»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) sopprimere l'articolo 1 in quanto privo di effettiva portata normativa;Pag. 40
b) sopprimere l'articolo 2, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di limiti nell'esercizio delle deleghe integrative e correttive;
c) sostituire, all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole: «coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico amministrativo», con le seguenti: «coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico o che siano titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», in modo da riprodurre testualmente, al fine di evitare dubbi interpretativi, le fattispecie contemplate dal decreto legislativo n. 39 del 2013, richiamato dalla medesima lettera;
d) sopprimere il comma 1 dell'articolo 15, in quanto privo di effettiva portata normativa;
e) sostituire, ovunque ricorra nel testo della legge n. 84 del 1994, l'acronimo «AdSP» con l'espressione «Autorità di sistema portuale».