CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2017
919.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 29 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
Nuovo testo C. 3792 Baldelli.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, fa presente che la proposta di legge C. 3792 Baldelli, come risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici nonché norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte Pag. 6dell'Autorità di regolazione competente, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.
  La proposta è composta da due articoli.
  L'articolo 1, al comma 1 definisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, l'emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico. Con particolare riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si evidenzia che essa è riferita alle fatture emesse nei confronti dell'utente domestico e delle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi a utenti domestici e microimprese, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni. Tale termine opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Dispone inoltre che nei contratti di fornitura del servizio idrico relativi a utenti domestici e microimprese, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel medesimo termine di due anni. La norma evidenzia, altresì, che il termine di prescrizione si applica anche con riferimento all'obbligo di assolvimento delle accise. Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, sancisce, in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, il diritto dell'utente, che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI, alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo del distributore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. Sempre nel corso dell'esame in sede referente sono stati soppressi i commi 4, 5 e 7. Il comma 6 garantisce il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applichino qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità dell'utente. Il comma 8 stabilisce che l'AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti tre ulteriori commi. Il comma 8-bis dà facoltà all'AEEGSI di definire misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente. Il comma 8-ter prevede che, entro il termine del 1o gennaio 2020, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Si dispone altresì che l'AEEGSI, con propria deliberazione, adotti le disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 8-quater prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisca le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione Pag. 7delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, che si applicano alle fatture la cui scadenza per il settore elettrico è successiva alla data di entrata in vigore della legge, mentre per il settore del gas è successiva al 1o gennaio 2019 e per il settore idrico è successiva al 1o gennaio 2020.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate del testo sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, sotto i profili concernenti la tutela del consumatore, alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.
C. 4510, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, rileva che la proposta di legge in esame, C. 4510, reca «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana», ed è stata approvata il 24 maggio 2017 in prima lettura dall'Aula del Senato, in testo unificato dei disegni di legge A.S. 1110, A.S.1410 e A.S.1544. In particolare, il testo prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri dei compiti di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali (articolo 1). A supporto dei compiti di alta direzione sulla materia attribuiti al Presidente, si dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, presieduto dal Presidente stesso e al quale partecipa anche il Presidente dell'A.S.I.(articolo 2). La proposta di legge interviene dunque in più punti sulla disciplina vigente contenuta nel decreto legislativo n. 128 del 2003, che invece – per ciò che concerne la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale – assegna un ruolo di promotore al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da svolgere d'intesa o sulla base di accordi di programma con i Ministeri interessati (esteri, difesa, infrastrutture e trasporti, ambiente) e con uno o più gruppi di lavoro cui partecipa anche il Presidente dell'ASI e altri soggetti, dei quali può avvalersi la Commissione per la ricerca istituita presso il CIPE (articolo 2).
  La proposta di legge in esame prevede che, per l'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato, questo si avvalga in primis del supporto tecnico scientifico dell'ASI, le cui competenze e modalità operative, ivi inclusi i criteri di designazione dei componenti del CDA, vengono a tal fine modificate (articoli 3-5). Ai sensi della normativa vigente, infatti, l'ASI predispone – sulla base degli indirizzi del Governo – un Piano aerospaziale nazionale su base triennale e ne cura l'attuazione. In suo luogo, la proposta di legge propone due nuovi documenti programmatori (disancorati dal requisito della triennalità): un più generale documento di indirizzo, il «Documento Pag. 8strategico di politica spaziale nazionale», predisposto dall'ASI sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di nuova istituzione; ed un secondo Documento, il «Documento di visione strategica per lo spazio», che costituisce essenzialmente una declinazione del primo, predisposto dall'ASI medesima, sulla base degli indirizzi del Comitato e del Programma nazionale della ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale. La valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti, sociali, strategici ed economici è rimessa all'istituendo Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (articolo 2, comma 1, lettera n)). Più nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge in esame attribuisce al Presidente del Consiglio importanti funzioni in materia di ricerca spaziale, quali l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relativo ai programmi spaziali e aerospaziali. Quanto disposto dall'articolo 1 è strettamente collegato alla generale riforma della governance dell'ASI che vede il passaggio di alcune funzioni di controllo e di impulso dal Ministro della ricerca scientifica al Presidente del Consiglio, attuata principalmente attraverso la creazione di un apposito comitato interministeriale cui partecipano dieci ministri (sono rappresentati praticamente tutti i ministri con portafoglio ad eccezione di Giustizia, Lavoro e Salute) ad opera dell'articolo 2. Il comitato è presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio oppure dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con specifica delega alle politiche spaziali e aerospaziali. Da rilevare che lo stesso articolo 2 stabilisce il conferimento di tale delega in ogni caso; inoltre, si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un apposito ufficio per assicurare le attività di segreteria del Comitato.
  L'articolo 2 della proposta di legge disciplina l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e ne definisce le competenze. A tal fine, l'articolo sostituisce l'attuale disciplina in materia di indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, contenuta nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, la quale invece assegna un ruolo primario in materia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da svolgere d'intesa o sulla base di accordi di programma con i Ministeri interessati (affari esteri, difesa, infrastrutture e trasporti, ambiente) e con uno o più gruppi di lavoro cui partecipa anche il Presidente dell'ASI e altri soggetti interessati, dei quali può avvalersi la commissione per la ricerca istituita presso il CIPE. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'ASI. Quanto alle spese di funzionamento del Comitato stesso, esse sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo specifica che ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati e ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati e agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per ciascuna amministrazione. Il nuovo articolo elenca le funzioni del Comitato, disponendo che esse siano svolte nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, Pag. 9indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un regolamento interno adottato nella prima seduta, tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale. In particolare, al Comitato vengono attribuiti i seguenti compiti di indirizzo generale del settore: definire gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; indirizzare e supportare l'ASI nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; coordinare i programmi e l'attività dell'ASI con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; individuare le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; definire gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole medie imprese del settore; definire gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni; definire le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati. Il Comitato promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica. Oltre, ai citati compiti di indirizzo, al Comitato sono attribuiti anche compiti di valutazione e definizione delle risorse finanziarie per l'attuazione delle politiche spaziali e aerospaziali. In particolare, ad esso spetta di definire il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche suddette, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, con la sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione delle relative infrastrutture, nonché di promuovere specifici accordi di programma tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali. L'elaborazione delle linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale viene poi connessa alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni. Al Comitato spettano inoltre compiti di valutazione e rendicontazione delle politiche perseguite. Infine, al Comitato sono attribuiti compiti finalizzati all'informazione e alla formazione. L'articolo dispone altresì che per l'espletamento dei compiti, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ASI e di eventuali altri esperti del settore, compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'ASI. Per le predette attività non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o altri emolumenti e agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito Pag. 10delle risorse a legislazione vigente spettanti a ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 – in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, circa il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali in capo al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio – apporta modifiche varie al decreto legislativo n. 128 del 2003. In particolare, viene modificato (comma 1, lettera a)) l'articolo 2, relativo alle finalità dell'Agenzia, al fine di specificare che: i compiti della stessa che si concretizzano nel coordinamento e nella gestione dei progetti nazionali e nella partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali in campo spaziale ed aerospaziale, sono svolti in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio il Ministero dell'istruzione esercita nei confronti dell'ASI le funzioni (di vigilanza e controllo) attribuitegli, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale. L'articolo 3 modifica altresì l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 128 del 2003, relativo all'attività dell'ASI, al fine di specificare che l'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale – anziché sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale – il Documento strategico di politica spaziale nazionale. La formulazione vigente prevede invece come documento programmatorio il Piano aerospaziale nazionale e ne affida all'ASI l'attuazione. Inoltre, si specifica che la partecipazione dell'ASI ai lavori del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea (ESA), e la promozione e il coordinamento della presenza italiana ai programmi da essa approvati, avviene sulla base degli indirizzo del Comitato interministeriale, anziché del Governo genericamente inteso. Viene poi inserito il riferimento ai servizi applicativi correlati alla ricerca nel settore spaziale e aerospaziale tra le iniziative europee cui l'Italia partecipa oggetto di promozione e sostegno da parte dell'ASI. Viene altresì specificato che l'ASI intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale (comma 1, lettera b)). È poi modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2003, relativo alle competenze del presidente dell'ASI al fine di introdurvi la previsione che esso partecipa al Comitato interministeriale ed il richiamo al requisito dell'onorabilità tra le modalità di scelta del presidente stesso (comma 1, lettera c) e d)). Si modifica inoltre l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 128 del 2003 relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ASI. La proposta di legge modifica inoltre (articolo 3, comma 1, lettera f)) il numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico dell'ASI. L'articolo 3, comma 1, lettera g) interviene inoltre sull'articolo 13, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 123 del 2008, ai sensi del quale il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio d'amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'ASI, salvo quelle a partecipazione ASI, al fine di introdurre la previsione che i sopra indicati soggetti non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti codice penale al Libro II, Titolo II, Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). La lettera in esame prevede, inoltre, l'immediata sostituzione di coloro che ricoprono incarichi direttivi dell'ASI in alcuni casi, tra cui l'incompatibilità sopravvenuta. Si prevede dunque la rimozione dalla carica ricoperta in precedenza dell'eletto o colui che è nominato a cariche politiche o di governo, in luogo della opzione, che è generalmente prevista Pag. 11dall'ordinamento come atto risolutivo della causa di compatibilità. È prevista l'immediata sostituzione oltre che in caso di incompatibilità sopravvenuta: per grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio; ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La citata grave violazione dei doveri d'ufficio, esclusa l'ipotesi di reato, sembra consistere in una violazione di natura disciplinare cioè di violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013. L'articolo 16 del Codice, adottato ai sensi dell'articolo 54 del Testo unico del pubblico impiego, prevede che, ferme restando le ipotesi di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, il comportamento del dipendente pubblico è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. L'altro caso di sostituzione immediata riguarda l'ipotesi di condanna anche non passata in giudicato per uno dei reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. L'articolo inoltre interviene sull'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 128 che consente all'ASI di partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di specificare che l'autorizzazione a compiere operazioni in tal senso è concessa all'ASI dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, anziché dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Viene mantenuto fermo il silenzio assenso decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione (articolo 3, comma 1, lettera i)). Viene altresì modificato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 128, concernente i bilanci, preventivi e consuntivi e le relazioni sui risultati economici e gestionali dell'ASI, al fine di includere, tra i soggetti destinatari di tali documenti anche il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (oltre che il MIUR e il MEF) (articolo 3, comma 1, lettera l)). Infine, si introduce un nuovo articolo 19-bis nel decreto legislativo n. 128, sugli obblighi di pubblicità in capo all'ASI, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'ASI è in particolare obbligata a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale: le informazioni sull'attività complessivamente svolta; le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti; i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia (articolo 3, comma 1, lettera m)). L'articolo 4 demanda al consiglio di amministrazione dell'A.S.I. di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'ASI. Si ricorda che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 213 del 2009 – richiamato nel testo dell'articolo 4 qui in esame – è stato abrogato dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  La proposta in esame, infine, all'articolo 5, comma 1, dispone, inoltre, in via transitoria, che i componenti degli organi dell'ASI, in carica alla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti. Il medesimo articolo 5, in conseguenza dell'abrogazione del citato comma 3, articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, espunge dalla rubrica di tale articolo il richiamo all'Agenzia Spaziale Italiana.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge incide sulla disciplina della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.
C. 4658, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge C. 4658 – approvata dall'Assemblea del Senato il 21 settembre 2017 e composta di 5 articoli – dichiara il 2017, nel quale ricorrono duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, «anno ovidiano» e, come indicato dall'articolo 1, mira a promuovere e valorizzare l'opera del poeta in ambito nazionale e internazionale. Si tratta di una iniziativa che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni.
  L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare nel 2017 e nel 2018. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti: sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico formative e culturali volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio, con particolare riguardo allo sviluppo di iniziative già in corso; recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano e individuazione, nella città di Sulmona, di una sede idonea a ospitare il Museo Ovidio, nel quale collocare e rendere fruibile tale materiale; recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio, situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi possono comportare «minimi aumenti di volumetria» soltanto ove gli stessi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture; costituzione, quale itinerario turistico-culturale, di un Parco letterario ovidiano. Al riguardo, si ricorda il «Progetto Paleos» Parco Letterario Ovidio Sulmona, presentato l'8 ottobre 2016, nell'ambito degli appuntamenti di «Metamorphosis Beyond the Shape» per la celebrazione del bimillenario della morte di Ovidio. Il progetto prevede la realizzazione di un gemellaggio istituzionale fra la città di Sulmona e la città di Roma – dove il poeta soggiornò a lungo – e la prosecuzione del gemellaggio esistente fra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; la promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio – incluse, di diritto, le tre personalità di chiara fama facenti parte dello stesso Comitato promotore, tra le quali il Pag. 13Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore redige, negli ambiti individuati dall'articolo 2, un programma di attività da realizzare, individua i soggetti attuatori di ogni attività e ne monitora l'attuazione. Esso dura in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, devono essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi. Lo stesso articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato dei cinquanta ovidiani, composto di studiosi dell'opera ovidiana di età inferiore a 25 anni, selezionati con un bando che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso Comitato promotore. Quest'ultimo può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e sull'opera di Ovidio. Ai componenti dei diversi Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.
  In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sullo stesso contributo, si provvede anche alla copertura degli eventuali costi di funzionamento dei Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione, dei costi relativi alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché di quelli connessi alla eventuale concessione di buoni studio ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani. In base all'articolo 2, comma 1, lettera c), una quota non inferiore al 20 per cento di tali somme deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.
  L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali». L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni. Rilevano, inoltre, le materie «governo del territorio», inclusa fra le materie di legislazione concorrente, e «turismo», riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). L'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

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  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Atto n. 480.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi ieri, martedì 28 novembre 2017, ha scritto alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, per chiedere al Governo di fornire, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento della Camera dei deputati, la relazione predisposta – ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2017 – dalla Commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, nonché la documentazione prodotta dalla medesima Commissione, con particolare riferimento alla mappa dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Nella predetta lettera ha sottolineato l'esigenza che tali documenti siano trasmessi entro un termine compatibile con le decisioni assunte dalla Commissione sullo svolgimento dell'esame dello schema in oggetto, anche in vista dell'audizione del Professor Giorgio Alleva, Presidente dell'ISTAT, nella sua qualità di Presidente della Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, in programma il prossimo lunedì 4 dicembre.

  Andrea CECCONI (M5S) nella consapevolezza che si tratta di un argomento la cui sede propria è l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, desidera tuttavia far notare, senza richiedere una risposta in questa sede, anzitutto, che, a differenza di quanto deciso alla Camera, presso l'altro ramo del Parlamento è stato convenuto di ascoltare in Commissione, oltre al presidente Alleva, tutti i membri della Commissione istituita dall'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, nonché il ministro dell'interno. Dichiara di non comprendere i motivi per i quali alla Camera, su tale aspetto, si sia giunti a determinazioni differenti rispetto al Senato.
  Auspica poi che la Commissione sia messa quanto prima nelle condizioni di approfondire il provvedimento con la trasmissione di tutta la documentazione necessaria, comprese le mappe dei collegi, con l'indicazione della popolazione per comuni.
  Passando al merito del provvedimento, osserva che il lavoro svolto dalla Commissione tecnica sia stato in gran parte ineccepibile, essendo improntato al rispetto di criteri oggettivi, fatta eccezione per taluni casi, nei quali fa presente che sono state assunte scelte incomprensibili, dietro alle quali si celano, probabilmente, ragioni politiche. Fa riferimento, in particolare, per quanto riguarda la Camera, alla circoscrizione Sicilia 2, nell'ambito della quale, se può avere una sua ragione la modifica per riportare ad unità il comune di Catania, ritiene siano ingiustificabili le decisioni prese in relazione alla città di Messina, laddove sono state apportate modifiche ai collegi del 1993 volte a ricostruire Pag. 15l'integrità della città metropolitana. Si chiede, in proposito, per quale motivo tali argomentazioni non siano valse per apportare analoghe modifiche per altre unità amministrative, in relazione ad altri territori, come ad esempio la Lombardia, nell'ambito della quale si riscontrano incongruenze di calcolo sia nella circoscrizione Lombardia 3 tra Bergamo e Brescia che nella circoscrizione Lombardia 1, dove non è stata considerata, rispetto al 1993, l'istituzione di una nuova provincia, Monza Brianza. Ha riscontrato anche talune incongruità in relazione alla circoscrizione Liguria e in particolare a Genova, addebitabili, in tal caso, ad errori presenti a monte nella legge delega. Fa notare che nel caso di Sicilia 2, invece, le incongruenze avrebbero potuto essere evitate, così come si sarebbe potuto, a suo avviso, rendere più rispettose della delega alcune decisioni assunte nell'ambito della circoscrizione Sicilia 1 e della circoscrizione Toscana.
  Passando ad esaminare i collegi del Senato, mette in luce alcune gravi incongruenze rispetto al metodo di utilizzare generalmente i collegi della Camera, individuati previamente sulla base di quelli del 1993. Si riferisce, in particolare, all'Umbria, laddove sono state assunte decisioni a suo avviso lesive dell'integrità della provincia di Perugia, alle Marche, dove ritiene siano state individuate soluzioni incongrue, a svantaggio della provincia di Ancona, non giustificate dal rispetto di criteri demografici oggettivi e delle quali, in ogni caso, si sarebbe dovuto tener conto anche in relazione ad altre aree. Riferendosi al Friuli-Venezia Giulia, evidenzia poi scelte irrazionali come ad esempio quella di spostare dei comuni dal collegio di Pordenone, al fine di riportarlo nei limiti della soglia, e spostarli in quello di Udine, a suo avviso già sovrappopolato, mentre sarebbe stato più logico spostarli nel collegio di Codroipo. Fa quindi notare che servono interventi di modifica anche rispetto ad altre circoscrizioni, tra le quali cita l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Lombardia e il Veneto.
  Fa presente, in conclusione, che il suo gruppo si riserva di formulare specifiche richieste di modifica al provvedimento, auspicando che possano essere tenute in considerazione dal relatore.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente al deputato Cecconi che tutte le questioni relative alle modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento saranno affrontate nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi già convocato al termine della seduta della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 novembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.35.

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