ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 8.20.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 455.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Bruno TABACCI, presidente, avverte che sul provvedimento non è ancora stato trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza unificata. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmesso il parere.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.
Atto n. 474.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Bruno TABACCI, presidente, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere scade il 9 gennaio 2018, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono in distribuzione.
Il deputato Mino TARICCO (PD), relatore, ricorda che lo schema in esame è stato adottato sulla base dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, che delega all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione, tra le altre, della normativa sui controlli in materia di produzione biologica, entro diciotto mesi dall'entrata Pag. 350in vigore della legge. Il provvedimento costituisce anche l'attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per la definizione della disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea. Infatti, in base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, il provvedimento si rende necessario per adeguare compiutamente l'ordinamento interno al vigente regolamento europeo in materia, cioè il regolamento (CE) n. 834/2007; tale regolamento aveva avuto finora solo attuazione parziale con due decreti del Ministro delle politiche agricole del 16 febbraio 2012 e del 20 dicembre 2013.
Segnala che, in questo quadro, il provvedimento delinea un sistema fondato sullo svolgimento dei controlli sulle produzioni biologiche da parte di enti privati accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea e autorizzati dal Ministero delle politiche agricole. Vengono anche disciplinati gli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori del settore nonché le fattispecie di violazione e le relative sanzioni, sia per gli organismi di controllo sia per gli operatori del settore.
Nel soffermarsi sugli aspetti di interesse per la Commissione per la semplificazione, rileva che il comma 2 dell'articolo 1 precisa che ogni successivo intervento normativo incidente sul provvedimento andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nel medesimo. Al riguardo, segnala che l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate». Potrebbe pertanto risultare opportuno richiamare il citato articolo 13-bis, fermo restando che la disposizione potrebbe essere anche espunta perché ultronea.
L'articolo 2, inoltre, nel recare le definizioni necessarie per il provvedimento, qualifica, al comma 1, lettera e), gli organi di controllo in modo parzialmente difforme rispetto alla definizione presente nel regolamento CE n. 834/2007 (articolo 2 lettera p). Infatti il provvedimento in esame definisce gli organi di controllo come ente terzo che effettua ispezioni e certificazioni «sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione» di prodotti biologici; il regolamento dell'Unione europea fa invece più in generale riferimento alle attività nel settore della produzione biologica. Al riguardo, come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ritiene opportuno allineare la definizione presente nello schema con quella contenuta nel regolamento CE n. 834/2007. Ciò ferma restando l'esigenza di una più ampia riflessione sull'effettiva necessità di introdurre nel testo un articolo relativo alle definizioni, in quanto queste potrebbero essere superate da future modifiche delle definizioni nei regolamenti dell'Unione europea, che, come è noto, sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno, generando dubbi interpretativi.
Indica poi che l'articolo 5 classifica le tipologie di violazione che gli organismi di controllo sono chiamate ad accertare in infrazioni, irregolarità e inosservanze. In proposito, rileva che risulta non chiara e di non facile applicazione la definizione delle inosservanze come «infrazioni di lieve entità» di cui al comma 8.
Ritiene quindi di particolare rilievo il comma 2 dell'articolo 11. Tale disposizione prevede che in caso di più violazioni, con più azioni o omissioni, della stessa disposizione del provvedimento da parte dello stesso soggetto e in esecuzione del medesimo disegno, si applichi la sanzione più grave, aumentata sino al triplo. Al riguardo, rileva che, come segnalato dal Consiglio di Stato, la disposizione sembra applicare il principio del cosiddetto «cumulo giuridico» delle pene (in base al quale si applica appunto la pena più grave aumentata sino al triplo), solitamente utilizzato per le sanzioni penali. Per le sanzioni amministrative, come sono quelle in esame, l'articolo 8 della legge n. 689 del Pag. 3511981 prevede invece l'applicazione di questo principio solo in assenza della possibilità di ricondurre le diverse violazioni al medesimo disegno e cioè di configurare il cd. «illecito amministrativo continuato», dovendosi intendere che in presenza di un «illecito amministrativo continuato» si dovrà applicare il «cumulo materiale» cioè sommare le diverse sanzioni. Ritiene pertanto opportuno valutare, in un'ottica di coerenza sistematica, l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 11 in modo da applicare il principio del «cumulo materiale» delle sanzioni anziché quello del «cumulo giuridico».
Segnala in conclusione, al fine di una migliore formulazione del testo e di correggere alcuni errori materiali, l'opportunità di prendere in considerazione alcune ulteriori disposizioni. L'articolo 5, comma 2, contiene un rinvio al regolamento CE n. 834/2007 che appare incongruo: si prevede infatti che il documento giustificativo per l'identificazione dell'operatore nel settore dell'agricoltura biologica sia compilato dagli organismi di controllo come previsto dall'articolo 37 paragrafo 2, del Regolamento; tuttavia tale ultima disposizione fa riferimento non al documento giustificativo ma alle modalità di funzionamento del comitato europeo di regolamentazione per la produzione biologica. L'articolo 8, comma 1, lettera e), fa riferimento ai requisiti minimi del personale «previsti dall'allegato 1», mentre tali requisiti sono indicati dall'allegato 2. L'articolo 8, comma 2, lettera e) fa riferimento ai criteri di rotazione degli ispettori indicati al «numero 5 della lettera a) dell'allegato 2» mentre tali criteri sono indicati al numero 5 della lettera C dell'allegato 2.
Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.
Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 8.30.