CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2017
910.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 38

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, non potendo avere inizio l'esame delle proposte emendative riferite alla proposta Pag. 39di legge Molteni C. 4376, propone che, ove non vi siano obiezioni, la seduta della Commissione abbia inizio con l'esame degli schemi di decreto legislativo n. 465 e 477.
(così rimane stabilito).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.
Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
Atto n. 472.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi nella seduta di ieri, e tenuto conto delle richieste avanzate da alcuni gruppi parlamentari relative alla necessità di un supplemento istruttorio sul provvedimento in titolo, si è deliberato che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale procederà ad un breve ciclo di audizioni nella giornata di mercoledì 22 novembre prossimo. In particolare, comunica che saranno auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali, nonché dell'Ordine nazionale dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa italiana.
  Fa presente che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, sono state escluse le audizioni di singole testate giornalistiche o di singoli esperti. Saranno richieste ai professori Caprioli, Spangher e Negri, già auditi sul tema nel corso dell'esame del provvedimento di riforma del processo penale – ora legge n. 103 del 2017, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario» – nonché al professor Luciani, presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti, osservazioni scritte sul provvedimento in titolo.
  Ribadisce, in fine, la necessità che la Commissione si esprima sul provvedimento in titolo entro mercoledì 13 dicembre prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 40

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge, di iniziativa del deputato Laforgia, recante disposizioni in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (A.C. 4388).
  Rileva che tale provvedimento, che si compone di cinque articoli riproducendo il contenuto degli articoli 83-87 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 («Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori»), è diretto a modificare la legge n. 300 del 1970, la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 223 del 1991.
  Osserva che l'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). La nuova disciplina prevede, in particolare: – l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli (in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge), senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali (quindi anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti); in tali casi, inoltre, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno (per un ammontare non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto); – la possibilità per il giudice di scegliere tra le reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro (da 5 a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), nelle aziende fino a 5 dipendenti, in due sole ipotesi: a) fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore; b) vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti legittimo; – la possibilità per il giudice di scegliere (motivando espressamente e tenendo conto della capacità economica del datore di lavoro) tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria (da 12 a 48 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da 6 a 36 nel caso di aziende fino a 10 dipendenti), nel caso di licenziamento economico illegittimo (al di fuori del caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali c’è sempre reintegrazione) o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione.
  Segnala che si prevede, inoltre che in caso di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, il datore di lavoro sia condannato anche: al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione (la contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative); al pagamento di una somma di denaro da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione (tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione).
  Evidenzia, altresì, che si prevede: che in caso di licenziamento dichiarato nullo il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori Pag. 41dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile; che le nuove disposizioni sulle reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli si applichino anche ai lavoratori pubblici.
  Rileva che l'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici (di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della L. 92/2012 – cd. legge Fornero). In particolare, rispetto alla normativa vigente sono introdotte le seguenti modifiche: la procedura è obbligatoria per tutti i datori di lavoro (e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come attualmente previsto); la comunicazione relativa alla volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento deve essere comunicata preventivamente, per iscritto, alla RUS o alla RSA, e contestualmente inviata anche alla DTL del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione; si rafforzano gli obblighi di motivazione del licenziamento da indicare nella comunicazione del datore di lavoro; è previsto un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.
  Rammenta che gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo, modificando gli articoli 4, 5 e 24, della legge 223 del 1991. L'articolo 3 sostituisce i commi da 1 a 10 e introduce i commi 15-ter e 15-quater all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, relativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: che la facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia esercitata al fine di attuare la riduzione o trasformazione di attività o lavoro (di cui all'articolo 24 della legge n.223/1991); l'obbligo, per le imprese che avviano la procedura di licenziamento, della comunicazione preventiva scritta alle RUS, alle RSA, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. La comunicazione, inoltre, deve essere contestualmente inviata anche alla DTL territorialmente competente; l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento; che la comunicazione preventiva (con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo) sia oggetto di un esame congiunto tra le parti (da concludersi entro 45 giorni), allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; che qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convochi le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo (tale fase può durare al massimo 30 giorni); che ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare; che il piano sociale debba prevedere, in tutto o in parte, specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati Pag. 42(ricollocazione in imprese collegate; attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto; la copertura aggiuntiva alla NASpI; misure di accompagnamento alla pensione); l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviatole dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate (comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate).
  Evidenzia che l'articolo 4 modifica l'articolo 5 della L. 223/1991, inerente ai criteri di scelta dei lavoratori ed agli oneri a carico delle imprese. In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede: la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo (la reintegra è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale); l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui (entro 3 mesi dal licenziamento collettivo) sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa; che ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo trovi applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 6 della L. 604/1966; l'obbligo, per l'impresa, di versare alla GIAS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a 6 volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore; l'inapplicabilità dello specifico beneficio (consistente nell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente) per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo; l'obbligo, per l'impresa che nei 12 mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, di offrire ai lavoratori (anche in assenza di loro richiesta) le richiamate posizioni (offerta che può essere rifiutata dal lavoratore); il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo; l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi 5 anni.
  Fa presente che l'articolo 5, infine, modifica il comma 1 dell'articolo 24 della L. 223/1991, relativo all'applicazione di specifiche norme per i licenziamenti collettivi (relativi alla messa in mobilità ed ai criteri di scelta dei lavoratori). In particolare, rispetto al testo vigente si prevede: che la procedura di licenziamento collettivo si applichi nelle imprese con più di 10 dipendenti (nella normativa vigente il limite è di 15 dipendenti); che ai richiamati licenziamenti siano equiparate le dimissioni incentivate e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
  Ciò premesso, rileva che, a suo avviso, il provvedimento rappresenta una riforma attraverso la quale si va al di là della regolamentazione delle conseguenze del licenziamento illegittimo previste dalla disciplina precedente alle modifiche introdotte nel 2012 e alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act). In proposito rammenta che nello stesso Jobs Act è previsto un meccanismo di monitoraggio delle conseguenze e delle modalità attuative delle nuove norme in tema di conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento. Ritiene, altresì, che il tema oggetto del provvedimento, la cui rilevanza, oltre ad essere di carattere politico, determina implicazioni anche sul piano Pag. 43economico e su quello del mercato del lavoro, meriterebbe una valutazione più approfondita anche attraverso l'espletamento di un'indagine conoscitiva che, in ragione dei tempi limitati concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento, non è stato possibile effettuare. Per tali ragioni, presenta ed illustra una proposta di parere contrario sul provvedimento in titolo (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che la Commissione è chiamata ad esprimere entro nella giornata odierna il proprio parere sul provvedimento in titolo ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, concorda con il relatore sulla necessità che la Commissione avrebbe dovuto disporre di tempo sufficiente per poter esaminare il provvedimento, anche al fine di poter avviare sullo stesso una approfondita attività conoscitiva. Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere contrario del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.
C. 4606 Carfagna, C. 4718 Verini e C. 4727 Ferraresi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che la Commissione prosegue, nella seduta odierna, l'esame delle proposte di legge C.4606 Carfagna e C. 4718 Verini, recanti modifiche all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione per condotte riparatorie, avverte che alle proposte di legge in discussione è abbinata la proposta di legge C. 4727 Ferraresi vertente su identica materia, assegnata alla Commissione giustizia venerdì 10 novembre scorso.
  Al riguardo, ricorda che i relatori, Onorevoli Sarro e Rossomando, hanno presentato una proposta di testo unificato, adottato come testo base per il prosieguo dei lavori.
  Nel comunicare, altresì, che nella giornata di ieri è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti, avverte che è stata presentata una sola proposta emendativa, a firma del collega Dambruoso, con la quale si introducono modifiche all'articolo 650 del codice penale in materia di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Trattandosi di proposta emendativa che verte su materia del tutto estranea a quella delle proposte di legge in discussione, comunica che la stessa è da ritenersi inammissibile.
  Non essendo state presentate altre proposte emendative, avverte che il testo unificato delle proposte di legge in discussione sarà trasmesso alla I Commissione per l'espressione del parere di competenza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.
C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue Pag. 44l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante «Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato», di cui l'Assemblea avvierà l'esame, in quota opposizione, lunedì 27 novembre prossimo.
  Al riguardo, rammenta, che sono state presentate alcune proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto sommario della seduta svoltasi nella giornata di ieri.
  Invita, quindi, i relatori, onorevoli Giuliani e Molteni, nonché il rappresentante del Governo, ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, ad eccezione delle proposte emendative Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6, Galgano 1.3 e Ferraresi 6.01, delle quali invita i presentatori al ritiro, esprimendo, altrimenti parere contrario. In proposito, specifica che, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferraresi 6.01, che prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e che si applichi a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la richiesta di ritirare tale proposta emendativa è dettata dall'esigenza di effettuare una più approfondita riflessione sulla stessa, al fine di poterla meglio valutare nel corso dell'esame in Assemblea. Per quanto attiene, invece, agli emendamenti Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6 e Galgano 1.3, osserva che gli stessi tendono ad escludere dall'applicazione del giudizio abbreviato una serie di reati di gravissimo allarme sociale non puniti con l'ergastolo. In proposito, rileva che, seppur ritenendo condivisibile lo spirito di tali emendamenti, l'espressione di un parere favorevole sugli stessi riaprirebbe una valutazione complessiva sul provvedimento che determinerebbe, di fatto, il rischio di arrestarne l'iter.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, esprime parere conforme a quello del correlatore Molteni. Con riferimento alla formulazione di invito al ritiro delle proposte emendative Ferraresi 1.4, Sarti 1.5 e 1.6 e Galgano 1.3 precisa che la stessa è dettata dalla necessità di mantenere fermo il criterio alla base del provvedimento in titolo che circoscrive l'accessibilità del rito abbreviato in maniera precisa.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta la propria disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01 purché i relatori ed il rappresentante del Governo valutino l'opportunità di riformularlo nel senso di prevedere che la legge si applica anche ai fatti già commessi alla data di entrata in vigore della stessa per i quali non sia ancora iniziato il processo alla medesima data.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara di essere disponibile a valutare più approfonditamente l'articolo aggiuntivo Ferraresi 6.01, evidenziando la necessità di acquisire la giurisprudenza in tema di patteggiamento allargato.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01.

  Daniele FARINA (SI-SEL-POS), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del provvedimento, fa presente di aver presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli della proposta di legge in discussione, essendo in disaccordo sull'intero impianto della stessa. Nel ritenere non corretto il principio posto alla base del provvedimento stesso che assume la pena dell'ergastolo come «l'asticella» con la quale stabilire l'esclusione dall'applicazione del giudizio abbreviato di taluni procedimenti, rammenta che in molti Paesi civili, dove si attribuisce al massimo la pena della reclusione fino a trenta anni, la pena dell'ergastolo non è prevista. Ritiene che con il provvedimento in titolo la maggioranza e alcune forze di opposizione abbiano Pag. 45effettuato uno «scambio» avente ad oggetto la durata del processo, quindi i tempi della giustizia, e la lunghezza della pena, al fine di addivenire all'approvazione di una legge spendibile durante la prossima campagna elettorale.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, nel replicare al collega Farina, dichiara di non essere disponibile ad accettare, in segno di rispetto nei confronti delle vittime di reati di efferatezza inaudita, le osservazioni di coloro che intendono marchiare come «legge di propaganda elettorale» un provvedimento del quale ha sempre dichiarato di non volersi attribuire la vittoria politica. In proposito rammenta che l’iter della proposta di legge è stato avviato da più di tre anni e che già nel 2015, anche grazie al senso di responsabilità del Partito democratico, la stessa era stata approvata presso questo ramo del Parlamento, per poi essere vergognosamente bloccata al Senato. Auspica che, approvato nuovamente dall'Assemblea di Montecitorio, il provvedimento possa essere definitivamente licenziato dal Senato.

  Fabrizia GIULIANI (PD) invita il collega Farina a mantenere l'attenzione sul merito del provvedimento, evidenziando che con lo stesso non si pone in discussione la pena dell'ergastolo bensì l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la tale pena.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che la scelta di escludere il rito abbreviato per alcuni reati puniti con la pena dell'ergastolo riprende quella, in origine, prevista dal nuovo codice di procedura penale nel 1988.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Daniele Farina 1.1 e Sannicandro 1.2, nonché Ferraresi 1.4.

  Vittorio FERRARESI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Sarti 1.5 e 1.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.5 e 1.6.

  Donatella FERRANTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.3, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Daniele Farina 2.1 e Sannicandro 2.2, le identiche proposte emendative Daniele Farina 3.1 e Leva 3.2, nonché gli identici emendamenti Daniele Farina 4.1 e Leva 4.2. Respinge, quindi, le identiche proposte emendative Daniele Farina 5.1 e Sannicandro 5.2, nonché gli identici emendamenti Daniele Farina 6.1 e Sannicandro 6.2.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo del provvedimento in titolo sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che nella giornata di martedì 21 novembre prossimo si concluderà la fase preliminare dell'esame della proposta di legge Ferranti C. 4605, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, precisando che nella medesima seduta sarà fissato, altresì, il termine per la presentazione degli emendamenti al citato provvedimento.

  La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.40.

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Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
Audizione di Franca Mangano, presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma e di Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franca MANGANO, Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Roma e Maria Giovanna RUO, Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni – CamMiNo.

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Arcangelo SANNICANDRO (MDP).

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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