CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione è volto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 1, commi 82, 83, 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge n. 103 del 2017, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»;
    in particolare, il comma 82 di tale articolo ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal successivo comma 84, decreti legislativi diretti a riformare la disciplina delle impugnazioni nel processo penale;
    il predetto comma 84, nell'individuare i principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di giudizi di impugnazione, dispone che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lettera f)); prevedere che l'appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lettera g)); intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lettera h)); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli sia la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» (lettera i));
    il provvedimento si avvale, compatibilmente con i criteri direttivi previsti dalla legge delega, dei lavori di una apposita commissione ministeriale istituita con decreto del Ministro della giustizia del 9 dicembre 2015, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare le attività giudiziarie connesse alle impugnazioni e di deflazionare, conseguentemente, il carico da cui sono gravati gli uffici giudiziari;
    in tale prospettiva, sono introdotte misure dirette a semplificare i procedimenti in appello e in cassazione, in modo da rendere complessivamente più efficiente il sistema delle impugnazioni penali, eliminandone gli attuali aspetti di criticità;
    come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, la riforma in discussione razionalizza l'esercizio del potere di impugnazione sia della pubblica accusa, sia dell'imputato, «in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso all'impugnazione»;
    in conformità ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, viene quindi ridotta l'area della legittimazione all'appello per entrambe le parti del procedimento, il pubblico ministero e l'imputato;
    l'obiettivo di riduzione dell'area dell'appellabilità, come sottolineato nella Pag. 59relazione illustrativa, è conseguito attraverso interventi volti ad accentuare e a valorizzare il ruolo di «parte» della pubblica accusa, quale antagonista processuale dell'imputato;
   rilevato che:
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nel novellare l'articolo 593 del codice di procedura penale (Casi di appello), stabilisce che l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna, mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo «quando modificano il titolo di reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una specie di pena diversa da quella ordinaria del reato» (articolo 1, comma 84, lettera h) della legge delega);
    il novellato articolo 593 stabilisce altresì che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare conto le medesime sentenze emesse al termine del dibattimento «salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso» (articolo 1, comma 84, lettera i) della legge delega);
    in tali ultime ipotesi, vero è che l'imputato potrebbe conservare un eventuale interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, quando l'assoluzione, che non sia conseguente all'accertamento che «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso», non spieghi gli effetti di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (articolo 652 del codice di procedura penale);
    l'obiettivo del legislatore delegato, tuttavia, in via del tutto speculare alla riduzione della legittimazione all'impugnazione del pubblico ministero, è, ancora una volta, quello di ridurre l'area della legittimazione a appellare dell'imputato stesso, pur a fronte di un suo interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento pronunciate con formula dubitativa;
    diversamente, ove si effettuasse la scelta di far coincidere, per l'imputato, l'area dell’«interesse» con quella della «legittimazione» all'impugnazione, il sistema risulterebbe del tutto sbilanciato in danno del pubblico ministero, cui è preclusa, invece, dal novellato articolo 593 del codice di procedura penale, la possibilità di appellare le sentenze di condanna;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, attraverso l'introduzione di un comma 4-bis nell'articolo 568 del codice di procedura penale, modifica le regole generali in materia di impugnazione, prevedendo che «il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione»;
    anche tale disposizione si colloca nell'ottica di accentuare il ruolo di «parte» del pubblico ministero: in assenza del nuovo comma 4-bis dell'articolo 568 del codice di procedura penale, la pubblica accusa potrebbe, infatti, impugnare le sentenze di proscioglimento al solo scopo di ottenere una formula più favorevole all'imputato («se il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso»), tradendo inequivocabilmente la ratio propria della legge delega, che – si ribadisce – è quella di ridurre l'area della legittimazione all'impugnazione entro un'ottica di deflazione processuale e di rafforzamento del ruolo di parte;
    d'altro canto, sarebbe del tutto irragionevole prevedere, senza alcun limite, una legittimazione del pubblico ministero all'impugnativa delle sentenze di proscioglimento, riducendo, invece, in capo al medesimo, l'area di legittimazione all'impugnazione delle sentenze di condanna, che viene circoscritta ai soli casi indicati dal nuovo articolo 593, comma 1, del codice di procedura penale (modifica del titolo di reato, esclusione della sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, applicazione di una specie di pena diversa da quella ordinaria);Pag. 60
    la relazione illustrativa chiarisce, in ogni caso, che il ruolo di «parte pubblica» del pubblico ministero non è, tuttavia, compresso: la legittimazione al ricorso per cassazione non è, infatti, oggetto di modifiche, essendo tale strumento utilizzabile dal pubblico ministero «anche in funzione diversa da quella propria di parte processuale esclusivamente antagonista dell'imputato»;
   osservato che:
    l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 84, lettera g), della legge delega, razionalizza ulteriormente l'esercizio del potere della pubblica accusa, circoscrivendo l'appello del procuratore generale ai soli casi di acquiescenza da parte del procuratore della Repubblica o di avocazione;
    al fine di ridurre gli appelli e di alleggerire il carico processuale, è inoltre estesa l'inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa (articolo 2);
    con particolare riferimento alla riforma delle impugnazioni dei provvedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace, è prevista la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello, proponendosi il legislatore delegato l'obiettivo di ridurre il numero di impugnazioni per tale tipologia di reati, ottimizzando il relativo sistema (articolo 5). In via di stretta correlazione, si attribuisce al Procuratore Generale presso la Corte di appello la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello per reati di competenza del giudice di pace (articolo 9);
   osservato altresì che:
    l'articolo 4 del provvedimento, nel modificare la disciplina contenuta nell'articolo 595 del codice di procedura penale, limita al solo imputato la possibilità di proporre appello incidentale entro 15 giorni, decorrenti da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (comma 1), conservando l'attuale previsione che confina, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, la proponibilità dell'incidentale ai soli casi in cui la parte, ora l'imputato, è legittimato all'impugnazione principale. Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice mediante deposito in cancelleria, memorie e richieste scritte;
    tale previsione è motivata nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo con l'interesse dell'imputato «non legittimato all'appello o che non via abbia interesse» a rappresentare al giudice del gravame «l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova»;
    la predetta facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 121 del codice di procedura penale. Il termine di 15 giorni è stato introdotto per permettere una ordinata scansione temporale dell'analisi del materiale probatorio di appello, essendo possibile il deposito di memorie e richieste anche successivamente a tale scadenza;
    la scelta del legislatore delegato di prevedere la proponibilità dell'appello incidentale esclusivamente da parte dell'imputato risponde ad una precisa finalità: quella di realizzare un sistema di impugnazioni basato su parametri oggettivi orientati ad un criterio di stretta legalità, scongiurando il rischio che il titolare dell'azione penale proponga appello solo in conseguenza dell'impugnazione proposta in via principale dalla controparte;
    tale assetto rimuove l'attuale squilibrio connesso alla facoltà della pubblica accusa di neutralizzare il divieto di «reformatio Pag. 61in peius» della sentenza attraverso la proposizione dell'appello incidentale;
    resta però ferma la possibilità che il pubblico ministero impugni in via principale, per mezzo del ricorso per cassazione, la sentenza per lui inappellabile e che, ove l'imputato proponga appello, il ricorso per cassazione si converta, ex articolo 580 c.p.p., in impugnazione di merito; in tale ipotesi, il ricorso per cassazione convertito in appello determina, sempre che ritenuto ammissibile secondo il criterio maggiormente selettivo delle impugnazioni di legittimità, l'effetto di sterilizzare il divieto della reformatio in peius;
    il senso della riforma è allora quello di evitare che la finalità di contenimento delle impugnazioni di merito proposte essenzialmente a scopi dilatori sia affidata all'eventualità dell'impugnazione incidentale del pubblico ministero; essa piuttosto è perseguita attraverso la rinnovata disciplina delle ammissibilità dell'atto di impugnazione, in particolare per mezzo della riscrittura già operata dell'articolo 581 c.p.p.;
   condiviso, pertanto, l'impianto complessivo del provvedimento in discussione, che delinea, in conformità ai criteri di delega, un sistema certamente più efficiente dei mezzi di gravame, nel rispetto del principio della parità tra accusa e difesa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 62

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione, sia pure tendenziale, al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge n. 103 del 2017. A tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale;
    in particolare, è previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
    tale scelta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema penale esistente, quale indispensabile presupposto, da un lato, per garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, dall'altro, in via di stretta correlazione, per conseguire l'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena;
    la disposizione sulla riserva di codice, che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo inserisce nella parte generale del codice penale, rappresenta una fondamentale norma di indirizzo, diretta a porre un argine alla proliferazione, al di fuori dell'ambito codicistico e in modo non sistematico, della legislazione in materia penale;
    la delega va intesa come limitata al solo inserimento nel codice penale di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi intervento di modifica delle stesse. Diversamente, una revisione generale della parte speciale del codice penale, pure auspicabile, avrebbe richiesto l'indicazione di precisi criteri direttivi che, invece, non sono individuabili nella legge delega;
   rilevato che:
    l'articolo 2 del provvedimento («Modifiche in materia di tutela della persona»), alla lettera a), introduce nel codice penale, nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 289-ter, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della medesima legge;
    posto che la nuova collocazione della predetta fattispecie nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato rende applicabile l'articolo 7 del codice penale («Reati commessi all'estero»), con conseguente punibilità, senza restrizioni, dei fatti commessi all'estero sia dal cittadino italiano che da quello straniero, appare necessario sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 289-ter, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 718 del 1985. Tale ultima disposizione Pag. 63(che, peraltro, figura tra quelle oggetto di abrogazione all'articolo 7, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo) delinea, infatti, una disciplina speciale, e più restrittiva, in materia di giurisdizione, dal tenore non del tutto chiaro. In particolare, la norma in questione pur essendo restrittiva rispetto alle regole generali in materia di giurisdizione, al contempo fa espressamente salve, attraverso una clausola di rinvio, le disposizioni contenute negli articoli da 6 a 11 del codice penale;
   considerato che:
    la lettera d) del medesimo articolo 2 inserisce nel codice penale i reati di doping sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-bis, relativo al delitto di «Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;
    il nuovo articolo 586-bis, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti;
    appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-bis, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;
    appare, inoltre, opportuno disporre l'abrogazione di due risalenti norme in materia di «drogaggio sportivo», inizialmente formulate nella forma di contravvenzione, poi oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 689 del 1981. Trattasi, in particolare, degli articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, relativi a fattispecie comunque disapplicate e rese ultronee dalla più organica disciplina in materia di doping delineata dalla legge n. 376 del 2000;
   evidenziato che:
    la lettera f) dell'articolo 2 riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del R.D. n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo. L'inserimento di tali fattispecie nell'articolo 601 del codice penale comporta l'applicazione ai fatti commessi dal comandante, dall'ufficiale e dall'equipaggio della nave delle aggravanti di cui all'articolo 602-ter del codice penale (persona offesa minorenne, fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione, grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa), con aumento della pena da un terzo alla metà;
    posto che tali aggravanti attualmente non sono riferite ai delitti di tratta previsti dal codice della navigazione, per evitare un ulteriore aggravio sanzionatorio, peraltro interdetto dai limiti della legge di delega, occorre modificare il testo dell'articolo 602-ter (Circostanze aggravanti), specificando che il richiamo all'articolo 601 si riferisce unicamente alle ipotesi dei primi due commi;
   osservato che:
    la successiva lettera h) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sezione I-bis). Vengono, pertanto, ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. Il contenuto Pag. 64dell'articolo 3 della legge richiamata è integralmente trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 604-bis. Rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo dell'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale;
    il testo del nuovo articolo 604-bis dovrà essere coordinato con le modifiche che saranno eventualmente introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dall'articolo 5 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST) dell'A.C. 4505-B (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nonché dall'articolo 3 dell'A.S. 2461 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003), già approvato dalla Camera;
    nella nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza, andrebbe, inoltre, inserita anche la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993. Tale ultima disposizione prevede che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 1). La medesima disposizione aggiunge, inoltre, che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (comma 2);
   sottolineato che:
    l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, alla lettera b), inserisce, nel titolo VII del codice penale, relativo ai delitti contro la fede pubblica, un nuovo capo III-bis, a tutela dell'integrità del sistema finanziario. Nel nuovo capo è inserito il reato di trasferimento fraudolento di valori, oggi previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge Scotti-Martelli). Tale delitto è inserito all'articolo 493-quater codice penale;
    il delitto in questione dovrebbe essere più correttamente collocato all'interno del titolo VIII del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, dove, peraltro, la nuova fattispecie è collocata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo;
   sottolineato altresì che:
    l'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo inserisce nel codice penale l'articolo 240-bis, rubricato «confisca in casi particolari», nel quale confluisce l'attuale contenuto dell'articolo 12-sexies del decreto-legge Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992). Trattasi della disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della «confisca allargata» e della «confisca per equivalente». Nello specifico, la riforma abroga l'articolo 12-sexies (articolo 7, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo) e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca. La «confisca in casi particolari» di cui all'articolo 240-bis riprende la formulazione attuale dell'articolo 12-sexies, correggendo il richiamo alle fattispecie di traffico di rifiuti, di trasferimento Pag. 65fraudolento di valori e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;
    posto che l'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, riscrive pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 12-sexies, appare necessario coordinare il testo dello schema di decreto legislativo con tali modifiche, e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso ART. 289-ter, sopprimere il quarto comma;
   2) all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso ART. 586-bis, comma 3, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «dal Comitato olimpico nazionale»;
   3) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) all'articolo 602-ter del codice penale, alinea, dopo la parola «601», inserire le seguenti: «primo e secondo comma»;
   4) all'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo il capoverso ART. 604-bis, sia inserito il seguente:
  «ART. 604-ter. – Circostanza aggravante. – Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante»;
   5) sia inserita la fattispecie (Trasferimento fraudolento di valori) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nel libro primo, Titolo VIII, del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
   6) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sia coordinato il testo del nuovo articolo 240-bis, relativo alla «confisca in casi particolari», con le modifiche introdotte dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera l), si valuti l'opportunità di inserire la seguente: «l-bis) – articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099».

Pag. 66

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
1. 4. Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.
1. 5. Sarti.

  Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
1. 6. Sarti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    1-ter. Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o 577, primo comma, numero 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, 609-ter, ultimo comma, 609-quater, comma 1), e 630, terzo comma, del codice penale.
1. 3. Galgano, Catalano, Menorello, Mucci.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Sannicandro, Leva, Rostan.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Leva, Sannicandro, Rostan.

Pag. 67

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Leva, Sannicandro, Rostan.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Sannicandro, Leva, Rostan.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 1. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimerlo.
*6. 2. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.
6. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.