SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.
La seduta comincia alle 8.15.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
S. 2960 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame.
La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2960, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».
Ricorda che, a seguito della riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), i contenuti delle precedenti legge di bilancio e legge di stabilità confluiscono, a partire dallo scorso anno, nella nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni.
La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex legge di stabilità.
La seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle della legge di bilancio, con la differenza che essa può ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrare nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
Con specifico riferimento al provvedimento in esame, illustra le disposizioni di maggior rilievo per i profili di competenza della Commissione.
Il disegno di legge si compone di 120 articoli, organizzati in 2 Sezioni, la prima delle quali suddivisa in titoli e capi.
Il titolo VII della I Sezione – costituito dagli articoli 68-72 – reca disposizioni in materia di regioni ed enti locali.
L'articolo 68, ai commi 1-3, interviene sul concorso da parte delle Regioni a Pag. 196statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, viene ridotta l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e si stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), mediante la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo. Sul contributo pari a 300 milioni si registra la preoccupazione delle regioni in ordine all'esigenza di contrarre la spesa per l'istruzione e per le politiche sociali. Con riferimento al riparto del contributo di 300 milioni, esso è demandato ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2018. Al riguardo, sarebbe opportuno anticipare al 31 gennaio tale data, per evitare effetti negativi sulla capacità programmatoria delle Regioni e, nello specifico, come sostenuto dalla Conferenza delle Regioni, evitare il ritardo nella conclusione del procedimento di definizione delle intese con cui le Regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per la realizzazione di investimenti.
L'articolo 68, comma 4, rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza e ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009. Si tratta, in particolare, dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.
Il medesimo articolo 68, commi da 5 a 8, consente alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti.
I commi 9 e 10 del medesimo articolo 68 recano un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio. Viene inoltre eliminato l'obbligo – ora previsto – di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.
I commi da 11 a 15 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.
Il comma 16 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.
I commi da 19 a 23 prevedono il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego nonché delle relative risorse. Il comma 20 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore.
Il comma 24 attribuisce alle Regioni un contributo a compensazione del minor Pag. 197gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.
Il comma 25 sopprime il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 69, comma 1, istituisce un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dei territori delle autonomie speciali, demandando la definizione dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Con i successivi commi 2 e 3 viene stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, unici enti ai quali continuavano ad applicarsi i vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità.
Il comma 4 esclude alcune tipologie di spesa dal calcolo della riduzione della spesa corrente a cui la Regione Siciliana si è impegnata con l'accordo del 20 giugno 2016. In particolare non vengono considerate in tale computo: il contributo annuo di 70 milioni di euro che la Regione Siciliana si è impegnata a destinare, con l'accordo del 12 luglio 2017, ai liberi consorzi di comuni (ex province) del proprio territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016; le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato. In tal modo, la norma in esame recepisce il punto 4 dell'accordo siglato tra lo Stato e la Regione Siciliana il 12 luglio 2017.
L'articolo 70, comma 1, destina risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017 che il comma 2 intende sopprimere). Il riparto delle predette risorse è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018. Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale data «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta» (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno entro il 10 febbraio 2018.
Osserva che il tenore della disposizione in commento potrebbe dare luogo a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse). Qualora l'intento della norma fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere le parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta».
L'articolo in esame, al comma 3, destina inoltre un contributo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Qualora l'intesa non sia raggiunta Pag. 198entro il 31 gennaio 2018, «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta», il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata. Per quanto concerne quest'ultima previsione, in merito a possibili incertezze interpretative circa la facoltà da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa, ma in presenza della proposta di riparto da parte dell'UPI, richiama le considerazioni già svolte con riferimento al comma 1.
L'articolo 71, comma 1, prevede l'assegnazione, a favore di determinati Comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020.
Sono enti beneficiari di tali risorse i Comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia», istituito, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti. Con riferimento ai contributi di cui al comma 1, i commi successivi disciplinano: le modalità di presentazione della richiesta (comma 2) e di assegnazione del contributo (comma 3), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 5), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 6) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 7), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche che hanno ricevuto tale finanziamento (commi 8 e 9). In particolare, per quanto riguarda le modalità di assegnazione del contributo, l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l'anno 2018; 31 ottobre 2018 per l'anno 2019; 31 ottobre 2019 per l'anno 2020. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
Il comma 10 attribuisce ai piccoli Comuni un contributo complessivamente pari a 10 milioni di euro annui (e comunque non superiore a 500.000 euro annui per ciascun ente) da destinare al finanziamento di interventi diretti: alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Il comma demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo. Il decreto interministeriale dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2018. I soggetti beneficiari e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento sono per molti aspetti analoghi a quelli contenuti nella legge n. 158 del 2017, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni». La legge riguarda i «piccoli comuni» che l'articolo 1 definisce come i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione Pag. 199fino a 5.000 abitanti. Quanto agli ambiti di intervento considerati nel comma in esame, essi corrispondono a quelli elencati all'articolo 3 della predetta legge, cui sono destinati i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ivi istituito.
Al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, rileva l'opportunità di tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. A tale riguardo, il comma in esame potrebbe essere riformulato prevedendo la destinazione delle risorse ivi previste alle finalità della legge n. 158 o, in alternativa, facendo confluire le risorse nel Fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge.
I commi 11 e 12 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.
I commi 13 e 14 sono volti a favorire la fusione di Comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli Comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.
I commi 15 e 16 attribuiscono ai Comuni un contributo per l'anno 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai Comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i Comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.
L'articolo 72, comma 1, interviene sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui: sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui (di cui 300 destinati all'edilizia scolastica) ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento; sono state disciplinate le procedure di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. L'articolo in esame incrementa gli spazi finanziari per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva e si apportano alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari da parte dei Comuni facenti parte di un'unione di Comuni. In particolare, oltre all'incremento delle risorse per l'assegnazione degli spazi finanziari, il comma in esame disciplina – alla lettera b) – la richiesta di spazi finanziari da parte di Comuni facenti parte di un'unione di Comuni, che hanno ad essa delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, disponendo che gli stessi possono richiedere spazi finanziari (sempre nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui sopra si è detto) per la quota di contributi trasferiti all'unione per investimenti in opere pubbliche riferite alla delega effettuata.
L'articolo 72, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica «misto» per Regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720 del 1984. Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria comporta che le entrate proprie degli enti sopra richiamati rimangano depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021, presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.
Oltre alle disposizioni recate dal titolo VIII, specificamente dedicato alle Regioni e agli enti locali, segnala alcune delle previsioni relative a: misure per la riduzione della pressione fiscale (Sezione I, titolo II, capo I); misure per i cd. investimenti «Industria 4.0» (Sezione I, titolo II, Pag. 200capo II); misure in materia sanitaria (Sezione I, titolo III, capo V); misure in materia di agricoltura (Sezione I, titolo III, capo VII); misure per l'ambiente e il territorio (Sezione I, titolo III, capo VIII); interventi nei territori colpiti da eventi sismici (Sezione I, titolo VI); misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (Sezione I, titolo VIII).
Tra le misure per la riduzione della pressione fiscale, l'articolo 6 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.
Tra le misure per i cd. investimenti «Industria 4.0» (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification-RFID, tracciamento e pesatura di rifiuti), l'articolo 10 interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.
Tra le previsioni in materia di agricoltura, l'articolo 47, comma 3, demanda alle Regioni l'individuazione dei distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale, disponendo contestualmente l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale dei distretti del cibo, che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni.
I distretti del cibo sono istituiti con le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari (comma 1). Sulla base del comma 5, le modalità per gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo sono definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Per quanto concerne le misure per l'ambiente e il territorio, l'articolo 49 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. È previsto che il Piano nazionale sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Osserva che non viene fissato un termine per l'adozione di tale decreto. Nelle more dell'adozione del Piano nazionale, viene prevista l'approvazione, sempre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Anche in questo caso non è fissato un termine per l'emanazione del decreto. Per il finanziamento del Piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 Pag. 201milioni per ciascuno degli anni 2018-2022), quale anticipazione per le risorse connesse alla realizzazione del Piano nazionale.
Sempre in materia di ambiente e territorio, l'articolo 51 reca l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui definisce la composizione. Istituisce, inoltre, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «Italia Meteo». Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici e operativi. L'articolo definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo e reca disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione. Definisce, infine, l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad «Italia Meteo» e provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia. Per quanto riguarda specificamente lo Statuto dell'Agenzia «Italia Meteo», il comma 8 dell'articolo in esame stabilisce che esso sia predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Lo Statuto deve rispettare le norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.
Tra le misure in materia sanitaria, il comma 7 dell'articolo 41 disciplina l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi.
I commi da 8 a 11 del medesimo articolo 41, con riferimento al settore sanitario, recano specifiche norme per enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, prevedendo, tra l'altro, che le modalità e i tempi di attuazione degli obblighi e del sistema di gestione di cui ai commi 8 e 9 siano definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (comma 10).
Quanto agli interventi nei territori colpiti da eventi sismici: l'articolo 60 aggiunge ai finanziamenti attualmente previsti l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri Comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009; l'articolo 61 attribuisce la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai commissari delegati delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia; si ricorda che la normativa vigente di cui all'articolo 43-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 attribuisce la medesima facoltà ai Presidenti delle Regioni; l'articolo 65 dispone che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia sia differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento; l'articolo 66 reca misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
Per quanto, infine, concerne le misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno: sono incrementate di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 73).
È prevista la possibilità, per specifiche Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), Pag. 202di introdurre misure complementari volte all'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 35 anni di età o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (articolo 74).
Sono incrementate di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse destinate alla «Strategia per le Aree interne» a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (articolo 75).
È istituito un fondo denominato «Fondo imprese Sud» a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC)-Programmazione 2014-2020 (articolo 76).
Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con sette osservazioni (vedi allegato).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 8.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 8 novembre 2017.
L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.20 alle 8.30.
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