CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2017
905.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.10.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.
C. 4653, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, segnala che la proposta di legge in esame, già esaminata in prima lettura dal Senato (A.S. 951-1082), prevede il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine. Osserva che il testo originario del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica ma che, nel corso dell'esame presso il Senato, è pervenuta una relazione tecnica utilizzabile ai fini dell'analisi del provvedimento.
  In merito all'articolo 1, che reca disposizioni sul distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sulla sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica relativi alle variazioni di entrate conseguenti all'attuazione della norma, basati su elementi tratti da banche dati in possesso dell'amministrazione finanziaria.
  Per quanto attiene alle stime riportate, pur prendendo atto che gli importi sono caratterizzati da un certo margine di approssimazione, ritiene che andrebbero comunque esplicitati i passaggi logico-matematici attraverso i quali si giunge a una stima di 705.000 euro annui partendo dalla differenza fra 1.200.000 e 515.000, che invece risulta pari a 685.000 euro.
  Infine, evidenzia che la relazione tecnica indica che tali oneri sono riferiti a ciascuna annualità, mentre il testo della norma non esplicita il loro carattere annuo.Pag. 75
  Ribadisce che la relazione tecnica è incentrata sulla stima delle variazioni nelle entrate tributarie, mentre non sono fornite informazioni correlate alle eventuali spese sostenute per funzioni svolte dallo Stato per le regioni a statuto ordinario che dovrebbero passare a carico della regione Friuli-Venezia Giulia. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di verificare se sussistano eventuali effetti finanziari.
  Per quanto concerne, in particolare, le variazioni attese nella spesa sanitaria, la relazione tecnica rinvia la quantificazione degli effetti finanziari al momento in cui saranno disponibili i necessari dati ISTAT mentre, relativamente alle spese per il personale, la relazione tecnica si limita ad affermare la possibilità di «contenuti scarti rispetto ai costi attuali», fornendo il costo complessivo attuale del personale quale elemento informativo. Ai fini di una verifica delle quantificazioni del provvedimento, ritiene quindi utile acquisire elementi di valutazione in merito agli effetti netti attesi dall'applicazione delle norme.
  Considera inoltre utile acquisire ulteriori elementi, non esplicitati nella relazione tecnica, riferiti:
   agli adempimenti che dovessero risultare necessari per l'attività amministrativa di trasferimento, quali ad esempio la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte, il trasferimento di eventuali atti e affari amministrativi pendenti, il trasferimento di obblighi di spese pluriennali già deliberate. In proposito considera necessario acquisire la conferma che ai relativi, eventuali, oneri si potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente;
   all'eventuale trasferimento di beni statali ubicati nel comune di Sappada. Rileva in proposito che dal sito agenziademanio.it non risultano immobili dello Stato nel territorio comunale: pertanto non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui considera comunque opportuna una conferma, che dal provvedimento in esame non derivino variazioni nella consistenza e nel valore del patrimonio dello Stato, con riflessi sui relativi redditi.

  In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge in esame, valutati in 705.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2017-2019. In proposito segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.
  Osserva inoltre che, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, l'onere di 705.000 euro deve intendersi a carattere annuale e che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il Viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a dare compiuta risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  Federico D'INCÀ (M5S), nel segnalare il proprio orientamento favorevole sul provvedimento, evidenzia l'esistenza di problematiche di carattere finanziario in relazione al passaggio dei cittadini residenti nel comune di Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia. Segnala infatti che la previsione di oneri per la finanza pubblica, da attribuire alla spesa sanitaria, valutati in 705.000 euro, in conseguenza di detto passaggio, evidenzia chiaramente come lo Stato sostenga spese sensibilmente superiori per i cittadini residenti nelle regioni a statuto speciale Pag. 76rispetto a quelle relative ai cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario.
  Prosegue poi sottolineando la situazione di crisi in cui versa da anni la zona montuosa della provincia di Belluno, la quale registra un costante spopolamento e progressivo impoverimento demografico, non giustificati dalle caratteristiche morfologiche dei luoghi, evidenti soprattutto se paragonati al tasso di crescita demografica della confinante regione Trentino Alto Adige, che è il più alto d'Italia.
  Fa presente che, a fronte di questa crisi, il Parlamento e il Governo non adottano i provvedimenti che sarebbero necessari per un suo superamento intercettando la richiesta di un maggiore riconoscimento della specificità montana di tali aree. Fa notare che, in assenza di una risposta adeguata da parte delle istituzioni, vi è la possibilità concreta che numerosi altri comuni intraprendano la medesima strada, rivendicando una maggiore autonomia e un trattamento analogo a quello riservato alle regioni a statuto speciale.
  Si tratta, dunque, di elaborare politiche adeguate volte a diminuire le differenze di trattamento tra territori confinanti, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse nell'ambito della legge di bilancio. In caso contrario, l'avvio di numerose altre procedure di distacco sarà inevitabile e anzi, a suo avviso, auspicabile.
  Propone pertanto l'istituzione di un Fondo di riequilibrio in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, destinato a contrastare le motivazioni che sono alla base delle richieste di aggregazione a dette regioni. Invita quindi il Parlamento e il Governo a impegnarsi per la creazione di detto fondo e per dotarlo di adeguate risorse.

  Maino MARCHI (PD), relatore, in relazione a quanto segnalato dal collega D'Incà, sottolinea che l'articolo 75 del disegno di legge di bilancio per il 2018, attualmente all'esame del Senato, incrementa in misura considerevole le risorse destinate agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne.
  Osserva inoltre che l'onere di 705.000 euro annui derivante dal provvedimento in esame non riguarda la spesa sanitaria dei cittadini residenti nel comune di Sappada, ma attiene – al netto di altri effetti fiscali – alla determinazione della compartecipazione delle entrate erariali di spettanza della regione Friuli Venezia Giulia. Segnala infine che il Fondo di solidarietà comunale non subirà variazioni per effetto del provvedimento in discussione.

  Federico D'INCÀ (M5S), pur riconoscendo l'incremento delle risorse destinate allo sviluppo delle aree interne previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2018, ribadisce lo stato di crisi delle zone montuose del Veneto, che risulta evidente nel confronto con le confinanti zone del Trentino Alto Adige.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 4627 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'Accordo in oggetto, assicura che la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della Pag. 77disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente.
  Inoltre, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4627 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'Accordo in oggetto, la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente;
    in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dall'Accordo in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;
   rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando Pag. 78l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.;
    sopprimere il comma 2.».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 7 novembre il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), evidenzia che la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente.
  Aggiunge quindi che, in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.
  Segnala infine la necessità di specificare il carattere «annuo» dei predetti oneri indicati all'articolo 3, comma 1.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4628 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la quantificazione degli oneri assunti nella relazione tecnica a corredo della disposizione legislativa in esame è conforme a quanto stabilito nella disciplina generale prevista dall'articolo 24 della Convenzione Pag. 79europea del 1957, il quale dispone che le spese derivanti dall'estradizione nel proprio territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono poste a carico dello Stato richiedente;
    in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore del provvedimento in oggetto nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, appare necessario prevedere un aggiornamento del profilo temporale degli oneri medesimi, previsti dall'articolo 3, comma 1, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019;
    appare necessario inoltre specificare il carattere «annuo» dei predetti oneri indicati all'articolo 3, comma 1;
   rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di ratifica, giacché la nuova disciplina concernente la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, a cui la citata disposizione fa riferimento, deve ritenersi ormai automaticamente applicabile;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 4.219 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 5.479 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.900 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.;
    sopprimere il comma 2.».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
C. 4685 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che le risorse di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, Pag. 80stanziate a valere sul capitolo 7290 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dare attuazione agli obblighi derivanti dall'Accordo in esame e garantire la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), si riferiscono alla copertura degli oneri connessi al suo funzionamento quantificati complessivamente in euro 29.026.383, per tutto il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018. Segnala poi che, al fine di assicurare che la procedura di messa in concorrenza venisse garantita a partire dal 1o luglio 2018, il citato comma 645 stanziava risorse pari a 10 milioni di euro per il periodo 2018-2022, mentre in seguito alla rimodulazione delle predette somme, intervenuta con legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultano allo stato disponibili 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027. Ricorda inoltre che, atteso che «le Parti, hanno convenuto di farsi carico del finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nel proprio territorio», come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo in esame, il servizio AFA è stato denominato «transitorio» a partire dal 1o luglio 2013 poiché «propedeutico alla definizione e preparazione di una nuova procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale» a partire dal 30 giugno 2018.
  Conferma infine che il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione di organismi o esperti il cui avvalimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto dalla relazione tecnica.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4685 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le risorse di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, stanziate a valere sul capitolo 7290 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per dare attuazione agli obblighi derivanti dall'Accordo in esame e garantire la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), si riferiscono alla copertura degli oneri connessi al suo funzionamento quantificati complessivamente in euro 29.026.383, per tutto il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018;
    al fine di assicurare che la procedura di messa in concorrenza venisse garantita a partire dal 1o luglio 2018, il citato comma 645 stanziava risorse pari a 10 milioni di euro per il periodo 2018-2022, mentre in seguito alla rimodulazione delle predette somme, intervenuta con legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultano allo stato disponibili 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027;
    inoltre, atteso che «le Parti, hanno convenuto di farsi carico del finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nel proprio territorio», come previsto dall'articolo 4 dell'Accordo in esame, il servizio AFA è stato denominato «transitorio» a partire dal 1o luglio 2013 poiché «propedeutico alla definizione e preparazione di una nuova procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale» a partire dal 30 giugno 2018;
    il gruppo di lavoro si avvarrà della collaborazione di organismi o esperti il cui avvalimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto dalla relazione tecnica;
  ritenuto che:
   la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 3, al di là del suo tenore letterale, dovrebbe essere intesa nel senso che le risorse di cui all'articolo 1, comma Pag. 81654, della legge n. 208 del 2015, saranno destinate all'attuazione della presente legge, anziché alla «copertura degli oneri derivati dalla presente legge», giacché i soli oneri non incorporati nella legislazione vigente e che derivano dall'attuazione dell'Accordo dovrebbero essere quelli alla cui copertura si provvede ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 3, relativi alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, istituto dall'articolo 6 dell'Accordo;
   l'onere di cui al citato comma 3 dell'articolo 3, al di là del tenore letterale della disposizione in esso contenuta, come risulta dalla natura dell'onere stesso quale evidenziata dalla relazione tecnica, rappresenta una mera previsione di spesa e non un limite massimo di spesa;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
C. 4686 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che l'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016 per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, posto che la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenere il progetto di localizzazione in Italia del «Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast» rappresentava una delle finalità per le quali erano state stanziate tali risorse. Sottolinea Inoltre che l'impatto sui saldi di finanza pubblica derivante dall'utilizzo delle predette risorse è compatibile con quello ipotizzato in occasione della legge n. 232 del 2016.
  Con riguardo alla non coerenza, dal punto di vista formale, della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, che prevede la messa a disposizione gratuita degli immobili, rispetto al comma 2 del medesimo articolo, che prevede invece un onere di 40 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019, evidenzia che tali risorse sono comunque necessarie per le opere di infrastrutturazione, il cui dettaglio è descritto nella relazione tecnica, e che tali opere sono opere finalizzate a rendere tecnologicamente adeguato ad accogliere il data center l'immobile messo a disposizione dalla Regione.
  Con riferimento allo sviluppo temporale dei lavori, osserva che il profilo di cassa delle relative risorse finanziare, prefigurato dal presente provvedimento, è allineato con il cronoprogramma dei lavori e che, a tal fine, il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Pag. 82ha stipulato un apposito accordo con la Regione Emilia-Romagna per il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  Conferma quindi che la clausola arbitrale di cui all'articolo 7 dell'Accordo potrà essere esercitata per la composizione delle eventuali controversie insorgenti tra le parti, giacché l'Accordo non prevede penali specifiche in caso di ritardi nella consegna dell'opera.
  Osserva inoltre che, per quanto riguarda la realizzazione dell'opera, poiché il relativo bando di gara provvederà a esplicitare eventuali penali a carico del contractor incaricato della realizzazione dell'opera medesima in caso di ritardi nella consegna, non si determineranno ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  Relativamente al contributo statale alla Regione Emilia-Romagna di 250.000 euro annui a decorrere dal 2020 (anno di entrata in funzione del Centro dati), di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica, che costituiscono limite di spesa, rappresenta che trattasi della componente nazionale sul riparto tra Italia e Organismo delle spese di manutenzione annuali della struttura immobiliare, che spettano, in analogia a precedenti Accordi di sede, allo Stato ospitante;
  Conferma che la riduzione a decorrere dall'anno 2019 delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista dal citato comma 4 dell'articolo 3, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, deve intendersi a carattere annuale.
  Relativamente agli edifici e terreni, di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Accordo, opzionabili dal Centro dal luglio 2024 al 30 giugno 2033, conferma che, come specificato al successivo comma 3, i costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi saranno a carico dell'Organismo internazionale, senza impatto quindi sulla finanza pubblica.
  Per quanto riguarda la possibilità che tali aree della Regione Emilia-Romagna concedibili a titolo gratuito all'Organismo possano configurare mancati introiti in termini di costo opportunità per la mancata concessione ad utilizzi alternativi, rappresenta che tali aree erano in disuso ed allo stato di degrado (ex Manifatture Tabacchi) e pertanto non sono ipotizzabili, nell'attuale stato in cui versano le predette aree, eventuali minori introiti per la Regione Emilia-Romagna in assenza di onerose opere di riqualificazione.
  Con riferimento all'articolo 4 dell'Accordo, precisa quindi che le esenzioni fiscali sulle retribuzioni corrisposte in Italia dal Centro, anche a favore di altri soggetti che attualmente percepiscono altri redditi fiscalmente imponibili in Italia, non configura perdita di gettito, giacché l'imponibile generato dalle retribuzioni pagate in Italia dal Centro è in ogni caso reddito attualmente non prodotto nel nostro Paese.
  Assicura infine che alle eventuali prestazioni erogate dai sistemi italiani di previdenza sociale al personale dell'Organismo si farà fronte attraverso versamenti idonei effettuati dal personale stesso o dal citato Organismo, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

  Gianfranco LIBRANDI (PD) relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4685 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 606, della legge n. 232 del 2016 per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e Pag. 83della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, posto che la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenere il progetto di localizzazione in Italia del «Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast» rappresentava una delle finalità per le quali erano state stanziate tali risorse;
    l'impatto sui saldi di finanza pubblica derivante dall'utilizzo delle predette risorse è compatibile con quello ipotizzato in occasione della legge n. 232 del 2016;
    con riguardo alla non coerenza, dal punto di vista formale, della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, che prevede la messa a disposizione gratuita degli immobili, rispetto al comma 2 del medesimo articolo, che prevede invece un onere di 40 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019, si evidenzia che tali risorse sono comunque necessarie per le opere di infrastrutturazione, il cui dettaglio è descritto nella relazione tecnica;
    tali opere sono opere finalizzate a rendere tecnologicamente adeguato ad accogliere il data center l'immobile messo a disposizione dalla Regione;
    con riferimento allo sviluppo temporale dei lavori, il profilo di cassa delle relative risorse finanziare prefigurato dal presente provvedimento è allineato con il cronoprogramma dei lavori;
    a tal fine, il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha stipulato un apposito accordo con la Regione Emilia-Romagna per il trasferimento delle risorse nei limiti delle disponibilità di bilancio;
    la clausola arbitrale di cui all'articolo 7 dell'Accordo potrà essere esercitata per la composizione delle eventuali controversie insorgenti tra le parti, giacché l'Accordo non prevede penali specifiche in caso di ritardi nella consegna dell'opera;
    per quanto riguarda la realizzazione dell'opera, poiché il relativo bando di gara provvederà a esplicitare eventuali penali a carico del contractor incaricato della realizzazione dell'opera medesima in caso di ritardi nella consegna, non si determineranno ulteriori oneri per la finanza pubblica;
    relativamente al contributo statale alla Regione Emilia-Romagna di 250.000 euro annui a decorrere dal 2020 (anno di entrata in funzione del Centro dati), di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica, che costituiscono limite di spesa, si rappresenta che trattasi della componente nazionale sul riparto tra Italia e Organismo delle spese di manutenzione annuali della struttura immobiliare, che spettano, in analogia a precedenti Accordi di sede, allo Stato ospitante;
    la riduzione a decorrere dall'anno 2019 delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevista dal citato comma 4 dell'articolo 3, a prescindere dal tenore letterale della disposizione, deve intendersi a carattere annuale;
    relativamente agli edifici e terreni opzionabili dal Centro dal luglio 2024 al 30 giugno 2033, di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Accordo, si conferma che, come specificato al successivo comma 3, i costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi saranno a carico dell'Organismo internazionale, senza impatto quindi sulla finanza pubblica;
    per quanto riguarda la possibilità che tali aree della Regione Emilia-Romagna concedibili a titolo gratuito all'Organismo possano configurare mancati introiti Pag. 84in termini di costo opportunità per la mancata concessione ad utilizzi alternativi, si rappresenta che tali aree erano in disuso ed allo stato di degrado (ex Manifatture Tabacchi), e pertanto non sono ipotizzabili, nell'attuale stato in cui versano le predette aree, eventuali minori introiti per la Regione Emilia-Romagna in assenza di onerose opere di riqualificazione;
    con riferimento all'articolo 4 dell'Accordo, si precisa che le esenzioni fiscali sulle retribuzioni corrisposte in Italia dal Centro, anche a favore di altri soggetti che attualmente percepiscono altri redditi fiscalmente imponibili in Italia, non configura perdita di gettito, giacché l'imponibile generato dalle retribuzioni pagate in Italia dal Centro è in ogni caso reddito attualmente non prodotto nel nostro Paese;
    alle eventuali prestazioni erogate dai sistemi italiani di previdenza sociale al personale dell'Organismo si farà fronte attraverso versamenti idonei effettuati dal personale stesso o dal citato Organismo, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
C. 3365-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva preliminarmente che le modifiche introdotte al provvedimento, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», nel corso dell'esame presso il Senato, di portata sostanzialmente limitata, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario rispetto alle disposizioni contenute nel testo già approvato dalla Camera, in considerazione del loro carattere essenzialmente ordinamentale e procedimentale.
  Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 25 ottobre 2017 erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, Pag. 85comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 451.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 –, corredato di relazione tecnica, reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 177 del 2016, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, concernenti l'ambito di applicazione del provvedimento e modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM), evidenzia che l'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 2214-quater del COM al fine di estendere l'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri. La relazione tecnica afferma che tale intervento normativo non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, in quanto lo stesso consiste in un'alternativa, a scelta dell'interessato, al cosiddetto «montante contributivo» di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, già previsto anche per detto personale antecedentemente all'assorbimento, in quanto forza di polizia a ordinamento civile. Sul punto si rileva che l'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997, prevede che la disciplina ivi contenuta del «montante contributivo» operi in alternativa, previa opzione dell'interessato, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e non anche per le Forze di polizia ad ordinamento cd. «civile», quale era il disciolto Corpo forestale dello Stato.
  Tanto premesso, evidenzia preliminarmente che il carattere di alternatività tra l'applicazione dell'ausiliaria e del «montante contributivo», anche per il Corpo forestale dello Stato, riferito dalla relazione tecnica, non appare deducibile dalla lettera dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che viceversa sembrerebbe limitarsi a riconoscere al personale del Corpo forestale dello Stato, al pari di quello di altri corpi di polizia ad ordinamento civile, l'accesso all'applicazione del solo istituto del «montante contributivo». L'applicabilità dell'ausiliaria alle 5.840 unità di personale forestale transitate nell'Arma dei carabinieri non sembrerebbe, pertanto, configurabile come «già scontata» nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento dell'ausiliaria per l'Arma dei carabinieri (1392,41 milioni di euro). In proposito andrebbe acquisito, a suo avviso, un chiarimento.
  Inoltre, poiché il meccanismo opzionale per l'accesso al predetto istituto implica la possibilità di scelta per il regime potenzialmente più favorevole per i soggetti interessati, andrebbero verificati gli eventuali effetti di tali previsioni per la finanza pubblica.Pag. 86
  Per quanto riguarda il comma 1, lettera d), dell'articolo 2, fa presente che andrebbe confermato che la previsione non risulti suscettibile di incidere sull'equilibrio del Fondo di previdenza interessato.
  Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 1, considerato il tenore meramente definitorio della norma, e alle restanti disposizioni dell'articolo 2.
  Per quanto concerne l'articolo 7, recante applicazione dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza, evidenzia che la norma estende l'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza. In proposito rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), ribadendo che l'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che disciplina il riconoscimento dell'istituto del «montante contributivo» in favore degli appartenenti alle forze di polizia, qualifica tale istituto come alternativo al beneficio dell'ausiliaria solo con riguardo al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ne esclude, pertanto, l'applicazione al disciolto Corpo forestale dello Stato, stante la sua configurazione come corpo di polizia civile. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Anche con riferimento alle norme in esame richiama inoltre l'opportunità di acquisire chiarimenti riguardo agli eventuali effetti finanziari relativi al riconoscimento del beneficio dell'ausiliaria agli appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nel Corpo della Guardia di finanza, tenuto conto che il meccanismo opzionale consente l'accesso al regime più favorevole per gli interessati.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti chiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 452.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. A tal fine viene novellato il codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto 7 marzo 2005, n. 82. Rammenta che, a norma della clausola di invarianza confermata dal decreto legislativo n. 179 del 2016, all'attuazione del CAD si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente (articolo 90 del CAD).
  Con riferimento all'articolo 2, recante finalità e ambito di applicazione del codice dell'amministrazione digitale, rileva che la norma prevede un'estensione dell'obbligo di applicare il CAD ad ulteriori amministrazioni, quali autorità portuali e autorità indipendenti, ed attività, quali le funzioni ispettive e di controllo fiscale, che rilevano ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Pur considerando che il CAD è assistito da una clausola di invarianza, di cui all'articolo 90, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate – anche a seguito della predetta estensione – di dare applicazione al codice medesimo senza nuovi o maggiori oneri.
  Per quanto concerne gli articoli 5 e 61, comma 1, in materia di identità e domicilio digitale, rileva che la disposizione di cui al comma 1, lettera b), attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai servizi offerti on line dalle pubbliche amministrazioni tramite la propria identità digitale, a Pag. 87decorrere dal 1o gennaio 2018 (articolo 61, comma 1). In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se la fruibilità dei servizi offerti on line attraverso l'identità digitale richieda adeguamenti delle applicazioni esistenti tali da comportare, per le amministrazioni interessate, nuovi o maggiori oneri.
  Con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, concernenti l'utilizzo del domicilio digitale, evidenzia che la relazione tecnica afferma che dal complessivo svolgimento delle attività previste dalle norme in esame non derivano oneri per la finanza pubblica. Ritiene che andrebbe peraltro chiarito se l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) debba sostenere spese nella fase di avvio (fino a dicembre 2017) dell'Indice nazionale dei domicili digitali. A tal proposito, pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica afferma che i costi da sostenere nella prima fase sono marginali e possono essere riassorbiti dall'infrastruttura complessiva di Infocamere, rileva che la responsabilità della gestione e della realizzazione dell'indice fa capo all'AgID; alcuni elementi di costo (direzione delle attività, responsabilità del progetto) non sembrerebbero pertanto trasferibili sulle strutture informatiche di Infocamere; quali spese debbano essere sostenute nella seconda fase (entro marzo 2018). La relazione tecnica, infatti, afferma che il relativo onere non è allo stato quantificabile in quanto dipende dal reale sviluppo del registro e dalla domanda dei fruitori. Tuttavia poiché il comma 1 dell'articolo 63 dispone che all'attuazione di una serie di articoli, tra cui l'articolo 9 in esame, si dovrà provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016 – pari a 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni per l'anno 2018 –, al fine di verificare la congruità di tale copertura andrebbe indicata l'entità delle spese poste a carico del predetto stanziamento per le finalità in questione e per le ulteriori finalità di spesa indicate dallo stesso articolo 63; a quali spese faccia specificamente riferimento l'onere, stimato pari a 200.000 euro per l'anno 2018, che la relazione tecnica sembra imputare alle attività di «manutenzione ed erogazione del servizio»; andrebbe altresì chiarito se anche tale onere, alla stregua di quello relativo alla «realizzazione» dell'indice dei domicili digitali, debba intendersi a carico delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016.
  In merito agli articoli 10 e 61, comma 4, concernenti il diritto a servizi on line semplici e integrati, rileva che le disposizioni presentano portata analoga a quelle dell'articolo 3, comma 1-sexies, del CAD, nel testo attualmente vigente, relative al diritto a fruire di servizi on line. Peraltro, le disposizioni in esame individuano un termine (data di attivazione del punto unico di accesso) a decorrere dal quale il medesimo diritto è riconosciuto. Andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti da tale previsione: in particolare, andrebbe precisato se l'effetto della norma in esame sia quello di garantire l'effettiva operatività del predetto diritto e se ciò sia possibile nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 15, in materia di responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, fermo restando quanto osservato con riferimento all'articolo 62, comma 2, cui si rinvia, si rileva che le norme in esame prevedono l'istituzione ex novo di un Ufficio, incaricato di una funzione non svolta in precedenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per far fronte alle relative occorrenze finanziarie non sembrano utilizzabili i risparmi eventualmente conseguiti da altre amministrazioni per la soppressione dei propri garanti, in quanto – in assenza di un preciso vincolo in tal senso – le risorse rimarrebbero comunque nella disponibilità delle medesime amministrazioni. Fa presente che la relazione tecnica menziona quale fonte di finanziamento risorse già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, secondo il profilo temporale richiesto Pag. 88dalla disciplina in esame. Osserva in proposito che i predetti oneri assumono in parte (almeno per la quota riferita alle attività di manutenzione) carattere permanente: andrebbe quindi acquisito, a suo avviso, l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo per tali finalità di spesa di disponibilità di bilancio da verificare su base annua. Segnala che andrebbe infine precisato se, ed eventualmente in quale misura, a fronte della creazione di una struttura amministrativa dedicata, possano determinarsi – oltre agli oneri indicati dalla relazione tecnica – ulteriori spese per la dotazione strumentale necessaria (dotazione hardware, utenze, locali, eccetera).
  Sull'articolo 16, recante piattaforma nazionale per il governo della trasformazione digitale, osserva che la relazione tecnica non esplicita i dati sulla cui base è stato stimato l'onere indicato: in merito sono opportuni chiarimenti. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016 rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 62, comma 7, e 63 del provvedimento in esame.
  In merito all'articolo 35, recante il sistema di ricerca documentale, osserva che la relazione tecnica non indica i dati in base ai quali è stato stimato l'onere da sostenere per lo sviluppo e la sperimentazione del sistema previsto dalle norme. Evidenzia altresì che la relazione tecnica non prefigura spese di carattere permanente da sostenere per l'adeguamento e la manutenzione del sistema stesso. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Rileva, inoltre, che la sperimentazione prevista è finalizzata a definire una soluzione tecnica alla quale dovranno adeguarsi tutte le amministrazioni pubbliche al fine di consentire la consultazione telematica dei fascicoli del protocollo. In proposito, prende atto del fatto che, secondo la relazione tecnica, il modulo aggiuntivo non altererà il funzionamento delle piattaforme utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e non determinerà l'esigenza di modificare i sistemi e che (come affermato dalla medesima relazione riguardo all'articolo 38) la nuova soluzione determinerà solo costi che rientrano nella «attività di naturale aggiornamento dei sistemi e dei servizi delle pubbliche amministrazioni». Ciò posto, ritiene che andrebbe chiarito se ciò includa anche gli oneri per la manutenzione evolutiva del software in uso presso le amministrazioni. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 62, comma 7, e 63 del provvedimento in esame.
  Con riferimento agli articoli 36, 37 e 38, concernenti il fascicolo informatico e conservazione ed accesso ai documenti, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti, a suo avviso, ulteriori elementi a sostegno della neutralità finanziaria delle norme, considerato che ad una ristrutturazione dei criteri di archiviazione e di protocollazione potrebbe corrispondere l'esigenza di un'attività di aggiornamento e revisione degli archivi già creati e delle procedure sviluppate per alimentarli, riguardanti non soltanto gli indici, ma anche la struttura degli archivi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 44, recante il fascicolo informatico e conservazione ed accesso ai documenti, segnala che andrebbe precisata la portata normativa della disposizione in base alla quale «per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale». In particolare, ritiene che andrebbe chiarito quale sia l'ammontare delle risorse reperibili tramite tali rimodulazioni e andrebbero altresì forniti elementi volti a confermare la congruità di tali risorse rispetto alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 62, comma 2, in materia di potenziamento dell'AgID, rileva che la facoltà di AgID di avvalersi di Pag. 89un contingente di 40 unità di personale in posizione di fuori ruolo o comando è prevista in relazione allo svolgimento di compiti che hanno anche natura permanente – quali, ad esempio, l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico digitale e la gestione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche – che non sembrano poter essere soddisfatte con il ricorso ad istituti di carattere temporaneo, in assenza di una rideterminazione delle dotazioni organiche. Rileva che andrebbero pertanto forniti chiarimenti al fine di escludere che l'insieme delle nuove funzioni attribuite all'AgID possa determinare il presupposto per un futuro incremento della dotazione organica, con conseguenti oneri, che potrebbero determinarsi una volta esaurito il ricorso all'istituto del comando. Ritiene, altresì, opportuno che sia chiarito se le disponibilità di bilancio utilizzate a fronte delle esigenze determinate dalle norme in esame abbiano una proiezione anche di carattere permanente, tenuto conto che, come già evidenziato, le esigenze amministrative dell'AgID non sembrano limitate alla fase di avvio delle attività in questione.
  Per quanto concerne gli articoli 62, comma 7, e 63, recanti norme finanziarie, rileva che la norma in esame, attraverso la riformulazione dell'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, appare finalizzata a consentire un più ampio utilizzo delle risorse stanziate dal medesimo comma 585, attualmente destinate all'attuazione dell'Agenda digitale. Fa presente che andrebbe dunque confermato che le risorse in questione permangono sufficienti anche a seguito dell'ampliamento di attività conseguente alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame. Osserva in proposito che queste ultime attività assumono, in base alle norme, carattere obbligatorio mentre le risorse di cui al citato comma 585 sono configurate come un limite di spesa. Rileva che andrebbero quindi stimati i costi derivanti dalle singole modifiche introdotte dal provvedimento in esame, posti a carico della predetta autorizzazione di spesa, nonché le effettive disponibilità utilizzabili a valere su quest'ultima sulla base degli impegni di spesa e delle attività già programmate in base alla vigente normativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 63, comma 1, prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 16 e 35 – concernenti, rispettivamente, l'istituzione dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, la realizzazione della Piattaforma nazionale per il governo della trasformazione digitale e la sperimentazione di un Sistema di ricerca dei documenti protocollati – si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 62 del presente schema di decreto. In proposito, rileva preliminarmente che la predetta autorizzazione di spesa ha stanziato 11 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui le risorse medesime risultano effettivamente allocate, negli ammontari testé indicati, sul capitolo n. 849. Ciò posto, ritiene opportuno rinviare a quanto già rilevato in merito ai profili di quantificazione dei predetti articoli 9, 16 e 35, con particolare riferimento all'esigenza di pervenire ad una puntuale individuazione dell'entità e della natura delle voci di spesa da imputare alle risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, in modo tale da poter procedere ad una corretta valutazione circa la congruità e l'idoneità della copertura finanziaria prevista all'articolo 63 del presente schema di decreto. Segnala come appare inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, ciò anche in considerazione, da un lato, della riformulazione dell'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016 prevista dall'articolo 62, Pag. 90comma 7, del presente schema, che sembrerebbe finalizzata a consentire, come in precedenza evidenziato, un più ampio utilizzo delle risorse medesime, dall'altro, del definanziamento per l'anno 2018 della suddetta autorizzazione di spesa contenuto nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, le cui risorse dovrebbero passare da 20 milioni di euro a 18.021.546 euro.
  Segnala infine che l'articolo 63, comma 2, reca una specifica clausola di invarianza riferita all'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente schema di decreto, in conformità alla previsione di neutralità finanziaria dei decreti attuativi disposta dall'articolo 23 della legge di delega n. 124 del 2015.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 455.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 125 del 2014 e reca lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 2016, concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994.
  Segnala che l'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attività omogenee, la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Alla delega in riferimento è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 169 del 2016, che ha definito il nuovo assetto organizzativo e funzionale delle autorità di gestione portuale. Alle norme del decreto legislativo non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica (AdSP).
  Evidenzia che la relativa relazione tecnica, con riguardo al medesimo decreto legislativo, ha escluso nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando l'invarianza della spesa pubblica.
  Segnala altresì che l'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura del medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame adottate ad integrazione della nuova disciplina organizzativa e funzionale delle Autorità di servizi portuali (AdSP) prevista dal decreto legislativo n. 169 del 2016.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma dispone che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie Pag. 91disponibili a legislazione vigente. In considerazione del contenuto dell'articolo 16, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 19 ottobre erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che le attività attribuite dal provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia disciplinata dal decreto in esame, rientrano nelle competenze istituzionali dell'ICQRF e possono pertanto essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (atto n. 456);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le attività attribuite dal provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia disciplinata dal decreto in esame, rientrano nelle competenze istituzionali dell'ICQRF e possono pertanto essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili Pag. 92a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 e abb.-A/R.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.

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