ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466.
PROPOSTA DI PARERE
La II Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione, sia pure tendenziale, al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge n. 103 del 2017. A tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale;
in particolare, è previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
tale scelta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema penale esistente, quale indispensabile presupposto, da un lato, per garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, dall'altro, in via di stretta correlazione, per conseguire l'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena;
la disposizione sulla riserva di codice, che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo inserisce nella parte generale del codice penale, rappresenta una fondamentale norma di indirizzo, diretta a porre un argine alla proliferazione, al di fuori dell'ambito codicistico e in modo non sistematico, della legislazione in materia penale;
la delega va intesa come limitata al solo inserimento nel codice penale di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi intervento di modifica delle stesse. Diversamente, una revisione generale della parte speciale del codice penale, pure auspicabile, avrebbe richiesto l'indicazione di precisi criteri direttivi che, invece, non sono individuabili nella legge delega;
rilevato che:
l'articolo 2 del provvedimento («Modifiche in materia di tutela della persona»), alla lettera a), introduce nel codice penale, nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 289-ter, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della medesima legge;
posto che la nuova collocazione della predetta fattispecie nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato rende applicabile l'articolo 7 del codice penale («Reati commessi all'estero»), con conseguente punibilità, senza restrizioni, dei fatti commessi all'estero sia dal cittadino italiano che da quello straniero, appare necessario sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 289-ter, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 718 del 1985. Tale ultima disposizione (che, Pag. 54peraltro, figura tra quelle oggetto di abrogazione all'articolo 7, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo) delinea, infatti, una disciplina speciale, e più restrittiva, in materia di giurisdizione, dal tenore non del tutto chiaro. In particolare, la norma in questione pur essendo restrittiva rispetto alle regole generali in materia di giurisdizione, al contempo fa espressamente salve, attraverso una clausola di rinvio, le disposizioni contenute negli articoli da 6 a 11 del codice penale;
considerato che:
la lettera d) del medesimo articolo 2 inserisce nel codice penale i reati di doping sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-bis, relativo al delitto di «Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;
il nuovo articolo 586-bis, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti;
appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-bis, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;
appare, inoltre, opportuno disporre l'abrogazione di due risalenti norme in materia di «drogaggio sportivo», inizialmente formulate nella forma di contravvenzione, poi oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 689 del 1981. Trattasi, in particolare, degli articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, relativi a fattispecie comunque disapplicate e rese ultronee dalla più organica disciplina in materia di doping delineata dalla legge n. 376 del 2000;
evidenziato che:
la lettera f) dell'articolo 2 riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del R.D. n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo. L'inserimento di tali fattispecie nell'articolo 601 c.p. comporta l'applicazione ai fatti commessi dal comandante, dall'ufficiale e dall'equipaggio della nave delle aggravanti di cui all'articolo 602-ter c.p. (persona offesa minorenne, fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione, grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa), con aumento della pena da un terzo alla metà;
posto che tali aggravanti attualmente non sono riferite ai delitti di tratta previsti dal codice della navigazione, per evitare un ulteriore aggravio sanzionatorio, peraltro interdetto dai limiti della legge di delega, occorre modificare il testo dell'articolo 602-ter (Circostanze aggravanti), specificando che il richiamo all'articolo 601 si riferisce unicamente alle ipotesi dei primi due commi;
osservato che:
la successiva lettera h) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sez. I-bis). Vengono, pertanto, ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. Il contenuto dell'articolo 3 della legge richiamata è Pag. 55integralmente trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 604-bis. Rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo dell'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale;
il testo del nuovo articolo 604-bis dovrà essere coordinato con le modifiche che saranno eventualmente introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dall'articolo 5 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST) dell'AC 4505-B (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nonché dall'articolo 3 dell'A.S. 2461 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003), già approvato dalla Camera;
nella nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza, andrebbe, inoltre, inserita anche la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993. Tale ultima disposizione prevede che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 1). La medesima disposizione aggiunge, inoltre, che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (comma 2);
sottolineato che:
l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, alla lettera b), inserisce, nel titolo VII del codice penale, relativo ai delitti contro la fede pubblica, un nuovo capo III-bis, a tutela dell’integrità del sistema finanziario. Nel nuovo capo è inserito il reato di trasferimento fraudolento di valori, oggi previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge Scotti-Martelli). Tale delitto è inserito all'articolo 493-quater codice penale;
il delitto in questione dovrebbe essere più correttamente collocato all'interno del titolo VIII del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, dove, peraltro, la nuova fattispecie è collocata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo;
sottolineato altresì che:
l'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo inserisce nel codice penale l'articolo 240-bis, rubricato «confisca in casi particolari», nel quale confluisce l'attuale contenuto dell'articolo 12-sexies del decreto-legge Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992). Trattasi della disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della «confisca allargata» e della «confisca per equivalente». Nello specifico, la riforma abroga l'articolo 12-sexies (articolo 7, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo) e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca. La «confisca in casi particolari» di cui all'articolo 240-bis riprende la formulazione attuale dell'articolo 12-sexies, correggendo il richiamo alle fattispecie di traffico di rifiuti, di trasferimento fraudolento di valori e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;Pag. 56
posto che l'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, riscrive pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 12-sexies, appare necessario coordinare il testo dello schema di decreto legislativo con tali modifiche, e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso ART. 289-ter, sopprimere il quarto comma;
2) all'articolo 2, comma 1, lettera d), capoverso ART. 586-bis, comma 3, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «dal Comitato olimpico nazionale»;
3) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) all'articolo 602-ter del codice penale, alinea, dopo la parola 601, inserire le seguenti: «primo e secondo comma»;
4) all'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo il capoverso ART. 604-bis, sia inserito il seguente: «ART. 604-ter. Circostanza aggravante. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità» prevede che la pena sia aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante»;
5) sia inserita la fattispecie (Trasferimento fraudolento di valori) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nel libro primo, Titolo VIII, del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
6) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sia coordinato il testo del nuovo articolo 240-bis, relativo alla «confisca in casi particolari», con le modifiche introdotte dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato;
e con le seguenti osservazione:
all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera l), si valuti l'opportunità di inserire la seguente: «l) bis – articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099».
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
premesso che:
il provvedimento in discussione reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale c.d. direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. direttiva accoglienza);
in particolare, lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;
tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale –giudice tutelare e giudice minorile – che potrebbe, di fatto, determinare interferenze e sovrapposizioni tra i distinti procedimenti, oltre che un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali;
l'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;
considerato che:
lo schema di decreto, all'articolo 2, comma 1, lettera a), nel modificare l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, trasferisce dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore straniero non accompagnato;
al riguardo, appare opportuno prevedere che tale procedimento si svolga innanzi al tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale. Tale scelta, infatti, determinerebbe una significativa riduzione dei tempi del procedimento, oltre che un minor impatto organizzativo Pag. 58per i tribunali dei minori; al fine di evitare possibili contrasti interpretativi appare altresì opportuno richiamare espressamente, nei limiti della prevista clausola di compatibilità, oltre che le norme di cui agli articoli 343 e seguenti del codice civile, in materia di tutela, anche le relative disposizioni di attuazione del medesimo codice che dettano importanti modalità applicative, quale, ad esempio, quelle relative all'istituzione e alla tenuta del registro delle tutele;
rilevato che:
analogamente, il richiamato articolo, al comma 2, lettera b), individua nel tribunale per i minorenni l'autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore medesimo, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015;
in proposito, appare opportuno introdurre specifiche disposizioni dirette a prevedere la conservazione, in via informatica, dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, nei casi in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato. A questo scopo, potrebbe essere utilizzato il «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9 della legge n. 47 del 2017. Tale soluzione consentirebbe, infatti, di scongiurare il rischio di eventuali duplicazioni di procedimenti nei confronti del medesimo minore non accompagnato, nell'ipotesi in cui questi, come sovente accade, si sposti in differenti aree geografiche del Paese, con conseguente riduzione dei relativi oneri finanziari;
rilevato altresì che:
l'articolo 2, comma 3, del provvedimento, modifica l'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per i minori non accompagnati, sostituendo il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale, con quello delle disposizioni del titolo IX, capo I, concernenti la tutela del minore;
al riguardo, appare opportuno inserire, nel corpo dell'articolo, una disposizione volta ad attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza il coordinamento, in ambito nazionale, delle attività di selezione e formazione dei tutori volontari, attualmente affidata ai garanti regionali, prevedendo, inoltre, che ciascun tutore possa espletare la propria attività in favore di non più di tre minori stranieri non accompagnati, salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
all'articolo 2, comma 1, lettera a), sia previsto che il procedimento di nomina del tutore del minore straniero non accompagnato si svolga innanzi al tribunale per i minorenni in composizione monocratica, anziché collegiale; nonché siano espressamente richiamate le disposizioni di attuazione del codice civile relative agli articoli 343 e seguenti del medesimo codice;
all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente al caso in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato, siano introdotte misure volte a consentire la conservazione informatica dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, a tal fine utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 9 della legge n. 47 del 2017;
al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “quando la tutela riguarda fratelli Pag. 59o sorelle” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero massimo di tre salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni”;
b) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per garantire l'attuazione uniforme sul territorio nazionale del sistema di tutela volontaria, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza coordina le attività di selezione e di formazione dei tutori volontari. I garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano informano l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in merito alle attività realizzate in attuazione al presente articolo, con cadenza almeno trimestrale”;
c) al comma 2, le parole: “titolo IX” sono sostituite dalle seguenti. “titolo X, capo I”.»
ALLEGATO 3
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni.
NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA MOLTENI C. 4376 ADOTTATO COME TESTO BASE
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
Art. 1.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo».
Art. 2.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;
b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 4-bis e 5».
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1. Nel caso di rigetto della richiesta di cui ai commi 4-bis e 5 dell'articolo 438, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può rinnovare al giudice la richiesta.
2. Può altresì proporre la richiesta al giudice nel caso in cui il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.
3. Se, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.
Art. 438-ter. – (Rito abbreviato in corte di assise). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».
Pag. 61Art. 4.
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio immediato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-ter del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti disposizioni».
Art. 6.
1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:
«Nei delitti contro la persona le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituenti aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».