CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 142

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 18 ottobre 2017.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela SBROLLINI (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato in esame, risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione in sede referente, mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti Pag. 143alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Il testo apporta numerose modifiche alla legge n. 1 del 1990, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore. In particolare, tale legge disciplina le prestazioni e i trattamenti oggetto dell'attività, nonché le relative modalità di svolgimento, escludendo dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
  Il provvedimento, composto da un unico articolo e da un unico comma, interviene su numerose parti della legge n. 1 del 1990, a partire dal titolo, nel senso di sostituire la disciplina dell'attività di estetista con quella relativa alle attività professionali nel settore dell'estetica, al fine di ricomprendere anche figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa.
  In particolare, il comma 1, lettera a), del testo unificato novella l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, premettendo il comma 01, che delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. Si modifica, inoltre, l'articolo 1, comma 1, della predetta legge, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Si specifica che tutte le attività professionali nel settore dell'estetica possono essere svolte, oltre che mediante l'attuazione di tecniche manuali, anche con la tecnica del massaggio; si fa rinvio, poi, agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 della predetta legge. Si inserisce, infine, il comma 2-bis, che specifica che le citate attività richiedono per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 (superamento di un esame teorico pratico, apposito corso regionale di qualificazione e corso di abilitazione, oppure lo svolgimento di periodi di attività lavorativa qualificata) solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi.
  Il comma 1, lettera b), del testo unificato, introduce l'articolo 1-bis, che reca le definizioni delle attività del settore. Senza entrare nel dettaglio di tutte le singole definizioni, segnalo che per «socio-estetica» si intende lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita. Si specifica, inoltre, che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e si vieta l'esecuzione di tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Si vieta comunque di eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni e si consente l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
  Il comma 1, lettera c), del testo unificato modifica l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, prevedendo la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di piercer, oltre che di estetista. Pag. 144Le successive modifiche riguardano il percorso di conseguimento dell'abilitazione e della qualificazione professionale di tatuatore, piercer ed estetista.
  Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. In particolare, il nuovo comma 2 subordina alla qualificazione professionale lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato e all'abilitazione l'esercizio delle medesime attività in qualità di soci. Si sostituisce poi il comma 5 del medesimo articolo, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente, a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale. Si disciplina inoltre l'utilizzo del cosiddetto «affitto di poltrona» e del coworking, Il nuovo comma 5-bis, inserito dal testo unificato in esame, consente inoltre l'erogazione, anche in modo occasionale, delle prestazioni descritte all'articolo 1 presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
  Fa presente, poi, che la successiva lettera e) indica le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico per le attività oggetto del presente provvedimento, integrando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 1 del 1990.
  La lettera f) novella l'articolo 7, sulle modalità di esercizio dell'attività di estetista, in relazione alla vendita di prodotti cosmetici.
  La lettera g) reca una modifica terminologica all'articolo 9 della legge n. 1 del 1990, che disciplina lo svolgimento dell'attività di estetista unitamente a quella di acconciatore. La norma vigente reca infatti la precedente terminologia, «barbiere o parrucchiere», già sostituita da quella «acconciatore» ad opera della legge n. 174 del 2005.
  La lettera h) inserisce gli articoli 9-bis e 9-ter. In relazione al primo articolo, segnala che i commi 2 e 3 disciplinano il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Si prevede inoltre che la qualificazione e l'abilitazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia. Sottolinea in proposito che il testo in esame non sembra disciplinare il percorso di qualificazione e abilitazione professionale per quanto riguarda i socio-estetisti.
  Il comma 4 del nuovo articolo 9-bis prevede che siano le regioni a disciplinare tutte le attività professionali nel settore dell'estetica (previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) e a definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Le disposizioni in materia di abilitazione e qualificazione professionale si applicano a decorrere all'istituzione di tali corsi (comma 4-bis). I successivi commi da 5 a 8 disciplinano specifici aspetti dello svolgimento delle attività professionali oggetto del provvedimento.
  Il comma 9 del nuovo articolo 9-bis prevede che le attività di onicotecnico e di truccatore possano essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Il comma 10 riguarda le sanzioni relative all'esercizio abusivo delle attività professionali mentre il comma 11 demanda alla Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, la definizione dei criteri per il riconoscimento Pag. 145degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercer, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge. Si consente di proseguire l'attività a coloro che già esercitano le attività disciplinate dalla legge, nelle more dell'adozione dei suddetti criteri.
  Osserva, poi, che l'articolo 9-ter consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
  La lettera i) interviene sull'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, introducendo il rinvio all'Allegato 1 per la individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Si sostituisce poi il secondo periodo del comma 1, disponendo in ordine al termine per provvedere agli adempimenti ivi previsti per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di piercer, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3. Si dispone altresì in ordine all'aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3.
  La lettera l) novella l'articolo 12, in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, prevedendo, tra l'altro, un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 10.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro.
  La lettera m) introduce l'articolo 12-bis nella suddetta legge n. 1 del 1990, che riconosce il carattere stagionale di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 1525 del 1963.
  La lettera n) modifica il riferimento all'Allegato, sostituendolo con il riferimento agli Allegati 1, 2 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore) e 3 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di piercer), introdotti dalla successiva lettera o).
  La lettera p), adegua la terminologia relativa alle qualifiche dei Ministeri alle modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 1 del 1990.
  In conclusione, segnala l'opportunità di un adeguamento normativo per tenere conto dell'evoluzione della professione di estetista e per riconoscere le nuove figure professionali del settore.

  Maria AMATO (PD) pone in evidenza il ruolo delle attività professionali nel settore dell'estetica per accompagnare l'umanizzazione delle cure. L'utilizzo di tali tecniche favorisce l'accettazione della malattia, anche attraverso le opportune informazione circa i prodotti compatibili con lo stato di salute del paziente, e contribuisce in maniera considerevole ad un miglioramento della qualità della vita.

  Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA), nel ricordare che il provvedimento ha per oggetto figure professionali in forte espansione, segnala che molti adolescenti si fanno eseguire tatuaggi in maniera poco consapevole, portandone le conseguenze per il resto della vita. Auspica pertanto che i percorsi formativi degli operatori del settore tengano conto anche di tale tipo di problematica per assicurare la più ampia tutela della salute.

  Ileana ARGENTIN (PD), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Amato, sottolinea il ruolo fondamentale nella malattia e nelle situazioni di disabilità di un lavoro sulla propria immagine. Osserva in proposito che anche per le protesi e i dispositivi medici è in atto un processo che presta attenzione anche all'aspetto estetico di tali prodotti.

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  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.
(Seguito discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che il 10 ottobre 2017 è stata presentata la risoluzione n. 7-01363 Paola Boldrini vertente sulla medesima materia delle risoluzioni in esame di cui è già iniziata la discussione il 10 ottobre scorso. Pertanto, le tre risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.
  Ricorda che nella precedente seduta era stato richiesto dai presentatori delle risoluzioni di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, il cui inizio è stato fissato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata odierna.
  Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 ottobre 2017.

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.55.