CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  In premessa, terzultimo capoverso, dopo le parole: posizioni di vantaggio, siano soppresse le seguenti: prive di qualsiasi riscontro di mercato.
00. 1. Lainati.

  In premessa, sia soppresso il penultimo capoverso.
00. 2. Lainati.

  All'alinea «Impegna», dopo le parole: il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette siano aggiunte le seguenti parole: allo sviluppo di un processo che – tenendo conto dell'attuale struttura del mercato televisivo italiano – possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo. Tali procedure dovranno essere indirizzate.
0. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

  All'alinea «Impegna» dopo le parole: idonee procedure dirette siano aggiunte le seguenti parole: allo sviluppo di un processo che – tenendo conto dell'attuale struttura del mercato televisivo italiano – possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo. Tali procedure dovranno essere indirizzate.
0. 2. Lainati.

  Al punto 1, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: limitare i casi in cui.
1. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

  Al punto 1, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: limitare i casi in cui.
1. 2. Lainati.

  Al punto 2, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: contingentare i casi in cui.
2. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

  Al punto 2, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: contingentare i casi in cui.
2. 2. Lainati.

  Dopo il punto 2, siano inseriti i seguenti punti:
   2-bis) a garantire che il rapporto dell'agente con l'azienda abbia inizio con la trattativa per la definizione del contratto dell'artista rappresentato (conduttore, regista, scenografo, autore, costumista, ospite) e termini con la sottoscrizione dello stesso;
   2-ter) a garantire che le risorse artistiche e produttive proposte dall'agente siano di provata capacità e di pieno gradimento Pag. 225aziendale, al fine di evitare trattative a pacchetto ovvero trattative che inseriscono accanto all'artista di primo piano, artisti/collaboratori non richiesti dall'azienda, ma imposti dall'agente;
   2-quater) a escludere che l'agente possa partecipare a riunioni editoriali o di produzione o essere tenuto informato sull'andamento del processo creativo, ideativo, produttivo, al fine di evitare ingerenze nelle scelte editoriali, produttive e nei palinsesti;».
2. 3. Gasparri, Brunetta.

  Al punto 2-bis, dopo la parola: limitata, siano aggiunte le seguenti parole: di norma.
2. 4. Lainati.

  Al punto 2-bis, dopo la parola: limitata, siano aggiunte le seguenti parole: di norma.
2. 5. D'Ambrosio, Lettieri.

  Al punto 3, siano sostituite le parole: più di tre con le seguenti parole: tutti.
3. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

  Al punto 3, siano sostituite le parole: più di tre con le seguenti parole: tutti.
3. 2. Lainati.

  Dopo il punto 3, siano inseriti i seguenti punti:
   3-bis) a prevedere che la scelta di personaggi, artisti, autori e conduttori sia decisa dall'editore in accordo con la società coproduttrice;
   3-ter) a prevedere l'obbligo per la Rai di inserire personale contrattualizzato che possa lavorare accanto alla società appaltatrice per favorire la crescita dei collaboratori;.
3. 3. Gasparri, Brunetta.

  Dopo il punto 4, siano inseriti i seguenti punti:
   4-bis) a favorire le coproduzioni a discapito del preacquisto e dell'appalto totale;
   4-ter) a prevedere che all'interno di un palinsesto giornaliero, la percentuale prodotta in coproduzione non possa superare il 20 per cento nell'arco delle 24 ore giornaliere;.
4. 1. Gasparri, Brunetta.

  Dopo il punto 5, sia inserito il seguente punto:
   5-bis) a prevedere che il preacquisto sia ammesso solo per genere documentario e fiction e itineranti;.
5. 1. Gasparri, Brunetta.

  Sia soppresso il punto 7.
7. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

  Sia soppresso il punto 7.
7. 2. Lainati.

  Dopo il punto 7, sia inserito il seguente punto:
   7-bis) a introdurre nella trattativa con le società di produzione, un criterio di compartecipazione ai rischi che preveda un premio, o una penale, legati all'obiettivo di share previsto per il programma, in coerenza con l'obiettivo di share della rete nella fascia in cui viene collocato e che tale accordo sia previsto nel contratto;.
7. 3. Gasparri, Brunetta.

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ALLEGATO 2

Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

TESTO RIFORMULATO DELLO SCHEMA DI RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PREMESSO

   che gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;
   che l'articolo 14 del Regolamento interno stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;
   che nell'attuale assetto del mercato radiotelevisivo italiano si è venuto determinando nei rapporti tra gli agenti di spettacolo e le aziende del settore uno squilibrio a favore dei primi, che rende difficoltoso l'accesso al mercato di nuovi soggetti economici, con effetti negativi anche per artisti e autori emergenti;
   che auspica un intervento del legislatore che, anche al fine di rendere più trasparente il ruolo di ciascun operatore, possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo;
   che nelle more di un intervento del legislatore vincolante per tutte le aziende del settore radiotelevisivo ritiene assolutamente indifferibile che la Rai, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, adotti tempestivamente procedure idonee a evitare conflitti di interesse nei rapporti con gli artisti e i loro agenti, che possano comportare ingiustificati benefici e sprechi del denaro pubblico corrisposto da tutti gli italiani con il pagamento del canone;
   che le suddette situazioni ledono la necessaria trasparenza che dovrebbe ispirare la condotta dell'azienda, l'immagine e gli interessi economici del servizio pubblico, creando all'interno della società indebiti potentati che condizionano l'operato degli organi preposti alla sua gestione;
   che la Rai dovrebbe impegnarsi in maniera concreta e tangibile a valorizzare la produzione interna e ad adottare procedure volte a favorire una maggiore competitività e trasparenza nella scelta di artisti e conduttori, evitando fenomeni di concentrazione in capo a poche società;
   che sarebbe preciso interesse della società concessionaria evitare che artisti e conduttori possano beneficiare di ingiustificate posizioni di vantaggio, prive di qualsiasi riscontro di mercato;
   che non è accettabile far diventare ogni conduttore, magari anche chi è cresciuto professionalmente in Rai, un format a sé stante, con il rischio che questa procedura sia in realtà surrettiziamente utilizzata per incassare maggiori compensi e maggiori parcelle per gli agenti;Pag. 227
   che la Rai dovrebbe previamente individuare, rendendoli noti, i criteri in base ai quali un programma, che le viene proposto di acquistare, possa configurarsi come un format «originale»;

CONSIDERATO

   che la vigente Convenzione fra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai per la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale stabilisce:
    all'articolo 1, comma 5, che la società concessionaria ispiri la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, e abbia come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne;
    all'articolo 3, comma 1, lettera c), che la società concessionaria s'impegna a garantire «il sostegno alla creatività, all'innovazione e alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e format di qualità, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali»;
    all'articolo 13, comma 3, che «la società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2»;

TENUTO CONTO

   che la società concessionaria si è impegnata a garantire con la vigente Convenzione un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio;
   che la Rai dovrebbe garantire adeguati spazi a giovani artisti e conduttori anche mediante nuove trasmissioni ideate dalla stessa società concessionaria senza ricorrere all'acquisto di format;
   che la società concessionaria dovrebbe evitare che i potenziali giovani talenti siano costretti a rivolgersi ad agenzie esterne per poter lavorare in Rai, con la conseguenza che sono queste ultime a stabilire chi sia meritevole di prestare la propria opera per il servizio pubblico;
   che in molti Stati l'esercizio dell'attività degli agenti di spettacolo è regolata da norme anche di rango primario volte a escludere possibili situazioni di conflitto d'interessi;
   che, ad esempio, in California il codice del lavoro specifica che un agente di spettacolo non può indirizzare l'artista che rappresenta in alcun contratto nel quale una società di cui l'agente è titolare abbia un interesse economico;

IMPEGNA

   il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette:
    1. a escludere che la produzione dei programmi trasmessi dalla Rai sia affidata, anche tramite appalti parziali, a società di produzione controllate e/o collegate ad agenti di spettacolo che rappresentino gli artisti che a qualunque titolo prendano parte ai programmi medesimi;
    2. a escludere che sia affidata a società di produzione controllate e/o collegate ad artisti l'esecuzione, anche tramite appalti parziali, di programmi trasmessi dalla Rai, nei quali gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti e che per questo motivo percepiscano un corrispettivo dalla concessionaria;
    3. a escludere che in uno stesso programma possano essere contrattualizzati più di tre artisti rappresentati dallo stesso agente o da altra società di cui l'agente sia socio;Pag. 228
    4. a escludere coproduzioni di film finanziate dalla stessa Rai, anche attraverso Rai Cinema, con società di produzioni cinematografiche di cui siano direttamente o indirettamente titolari agenti di spettacolo rappresentanti di artisti legati alla società concessionaria da rapporti contrattuali in essere per altri programmi trasmessi sui canali della stessa Rai;
    5. a riservare, nell'ambito della produzione cinematografica, una quota di investimenti ai produttori indipendenti, nell'ambito del sostegno all'industria nazionale previsto nella vigente Convenzione;
    6. a dotare la Rai di strumenti idonei a verificare che i format esterni non si configurino come un mezzo surrettizio per incrementare ulteriormente i compensi di artisti, conduttori e giornalisti;
    7. a prevedere che, a fronte del fatto che le parcelle degli agenti sono corrisposte direttamente dall'artista, la Rai renda noto sul proprio sito il loro ammontare, scorporandolo per ragioni di trasparenza dal compenso corrisposto all'artista, come se si trattasse delle spese per un fornitore;
    8. a prevedere che tra i criteri da adottare al fine di accertare l'originalità o meno del format si faccia riferimento alla sua commerciabilità anche all'estero;
    9. a creare una nuova struttura aziendale, ovvero a impegnare una struttura esistente, affinché sia preposta ai rapporti con giovani autori ovvero con le istituzioni (come, ad esempio, Dams o Istituto sperimentale di cinematografia) che formano i futuri operatori dello spettacolo.