AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 26 settembre 2017.
Audizione del professor Luigi Russo, docente di diritto agrario presso l'Università degli studi di Ferrara e dell'avvocato William Di Cicco, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian, concernenti disposizioni in materia di agricoltura contadina.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.
Pag. 203SEDE CONSULTIVA
Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.
La seduta comincia alle 14.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 5).
La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.
Luca SANI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere l'esame di competenza entro la giornata odierna. Ricorda altresì che nella seduta del 21 settembre scorso la relatrice, onorevole Venittelli, ha introdotto la discussione.
Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea è scaduto alle ore 14 della giornata di ieri, lunedì 25 settembre e che non sono stati presentati emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea C. 4620.
Laura VENITTELLI (PD), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice (vedi allegato 1).
La Commissione passa quindi all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5) e alla relativa deliberazione.
Laura VENITTELLI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice (vedi allegato 2).
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639).
La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.
Luca SANI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna, per permettere alla Commissione Bilancio di concludere l'esame dei provvedimenti in titolo nella giornata di domani.
Ricorda che, nella seduta del 21 settembre scorso, il relatore, onorevole Cova, ha introdotto la discussione, nel corso della quale sono intervenuti i colleghi Gallinella e Mongiello.
Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto alle ore 14 di ieri, lunedì 25 settembre e che non sono state presentate proposte emendative.
Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione passerà alle deliberazioni sulle proposte di relazione, cominciando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638).
Invita dunque il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge C. 4638.
Paolo COVA (PD), prima di procedere all'illustrazione della proposta di relazione che ha predisposto, fa presente di aver provveduto ad inoltrare al MIPAAF la richiesta di informazioni avanzata dal collega Gallinella nella seduta del 21 settembre scorso e di essere ancora in attesa di ricevere una risposta al riguardo.
Illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638 (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 4638 (vedi allegato 3).
Luca SANI, presidente, invita il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639), con riferimento alla Tabella n. 12, recante lo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Paolo COVA (PD) illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639 (vedi allegato 4).
Luca SANI, presidente, avverte che in relazione al disegno di legge di assestamento è stata presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle una proposta alternativa di relazione che si esprime in senso contrario (vedi allegato 5). Avverte altresì che tale proposta sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta quella formulata dal relatore; altrimenti, s'intenderà preclusa.
La Commissione approva quindi la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2017, con riferimento alla tabella n. 12 concernente lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedi allegato 4), e nomina il deputato Cova quale relatore per riferire sui provvedimenti presso la Commissione Bilancio sui provvedimenti in oggetto.
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.
Testo unificato C. 76 Realacci e abb.
(Parere Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.
Luca SANI, presidente e relatore, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato quale testo base per il seguito dell'esame dalle Commissioni riunite II e XII, reca un complesso di disposizioni riferite alla coltivazione ed alla somministrazione della Pag. 205cannabis ad uso medico. Rispetto alle originarie proposte di legge in discussione presso le Commissioni riunite, il campo dell'intervento legislativo risulta dunque ristretto.
Prima di entrare nel merito dei contenuti del testo, ricorda che il tema ha una particolare rilevanza per la Commissione che – ricorda – ha esaminato ed approvato in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge 1373, 1797, 1859 e 2987 recante: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, poi approvato in via definitiva dal Senato e divenuto legge (si tratta della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016).
Ricorda che la legge approvata dalla Commissione in sede legislativa prevede forme di sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.) con riferimento alle coltivazioni rientranti tra le «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, anche al fine di assicurare un ulteriore incremento dell'importanza e della vitalità del settore primario.
Osserva, infatti, che la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione. La nuova normativa riguarda una molteplicità di settori e impieghi: essi sono relativi alla coltivazione e alla trasformazione, alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e, infine, quelli relativi alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. Da ultimo, rileva che la nuova normativa riguarda gli obblighi posti a carico del coltivatore, i controlli e le sanzioni. Il testo che abbiamo approvato prevede poi che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea, destini annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
Sottolinea che, sempre nell'ambito degli usi della Cannabis diversi da quello ludico – che resta vietato e disciplinato dal testo unico sugli stupefacenti – la proposta di legge all'esame disciplina la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico prevedendo, sostanzialmente, l'estensione e l'applicazione su scala nazionale di quanto già previsto a livello regionale da alcune regioni italiane nelle quali è già consentita l'erogazione e, in alcuni casi la produzione, dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.
In questo senso, evidenzia che una specifica menzione merita la legislazione regionale toscana dove, al fine di conseguire una significativa riduzione dei costi derivanti dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, la legge 20/2015 prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa.
Senza entrare nel merito dei numerosi studi che hanno accertato il potenziale terapeutico dei cannabinoidi, fa presente che, attualmente, il principale farmaco impiegato in Europa a base di Cannabis è il Sativex, prodotto nel Regno Unito, che ha costi di acquisto molto elevati.
Osserva che alcuni dati tratti da uno studio condotto dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa dimostrano che l'adozione di iniziative volte a consentire, su scala nazionale, la coltivazione, la trasformazione e la distribuzione della cannabis ad uso medico, consentirebbe al nostro Paese di beneficiare di considerevoli risparmi di spesa.Pag. 206
Sulla base di una stima dei pazienti che ne fanno ricorso, la spesa annua per il Sativex si aggira infatti intorno a 83.176.605 euro.
Rileva inoltre che lo studio condotto dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa dimostra che, procedendo nel senso prima indicato e tenendo conto di una serie di fattori (quali, il clima favorevole allo sviluppo della pianta presente nel nostro Paese, la possibilità di disporre di una produzione attraverso una filiera corta sul territorio e alla luce dei dati provenienti dal mercato americano dove farmaci simili al Sativex arrivano a costare 20 dollari a fronte delle 175 sterline del Sativex), si potrebbe ottenere un abbattimento del costo di acquisito del medicinale del 90 per cento, portando sul mercato italiano un prodotto al costo di 40 euro al pezzo, a fronte degli attuali 470 euro.
Osserva quindi che il testo unificato in esame fornisce certamente una risposta in questa direzione.
Segnala che la proposta – che si compone di 10 articoli – è infatti volta, come si evince dall'articolo 1, a: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.
L'articolo 2 definisce cosa debba intendersi per uso medico di medicinali a base di cannabis, limitandolo all'assunzione di ciò che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per una eventuale opportuna terapia.
Con l'articolo 3 vengono definite le modalità di prescrizione di tali medicinali (posologia e durata del trattamento) e viene stabilita la loro necessaria conformità agli impieghi previsti dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (che indica le funzioni dell'Organismo statale per la cannabis, previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961). Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi della Legge n. 94 del 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.
L'articolo 4 stabilisce quindi che l'Istituto superiore di sanità (ISS) monitori le prescrizioni effettuate, anche a fini epidemiologici e di sorveglianza. Con tale obiettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono annualmente all'ISS i dati dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis e raccolgono informazioni relative ai risultati delle terapie.
Ai sensi dell'articolo 5, ai fini della programmazione della produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano.
L'articolo 6 – che reca le disposizioni di maggior interesse per la Commissione – disciplina la produzione e la trasformazione di cannabis ad uso medico, che è assicurata dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.
Lo stabilimento è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis secondo le buone prassi di fabbricazione (GMP: Good Manufacturing Practices) relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione richiamati dalle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, e per la conduzione di studi clinici.
Ove fosse necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento di Firenze, possono essere individuate, con decreto Pag. 207del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare sulla base delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità (GACP: Good agricoltural and collecting practice) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Tali produzioni debbono poi essere interamente conferite allo Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
L'articolo 7 interviene in materia di campagne di informazione, stabilendo che il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la cannabis, pubblichi sul proprio portale i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego di tali medicinali.
Con finalità di ricerca, si prevede quindi all'articolo 8 che le Università e le società medico-scientifiche possano promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente (artt. 18 e 19, lettera b), numero 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 268, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.
L'articolo 9 reca alcune modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), inserendo nelle relative tabelle i «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» e contestualmente espungendo dalle fattispecie sanzionate la detenzione delle foglie di cannabis.
L'articolo 10 definisce infine il trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, inserendoli tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento (ovvero nella Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
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