CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato e C. 4631 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 4631 – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che nella seduta precedente è stata disposta la revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta, avverte che alle proposte di legge in discussione è stato abbinato il disegno di legge del Governo C. 4631, poiché vertente su materia identica. Chiede quindi al relatore, onorevole Berretta, come intenda procedere in merito al prosieguo dei lavori.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C.4631, al quale potranno, eventualmente, essere apportate modifiche in senso migliorativo.

  La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C. 4631.

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  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine di presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato alle ore 15 di giovedì 28 settembre prossimo.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel richiamare le osservazioni già svolte nella seduta del 28 luglio scorso, evidenzia come sarebbe opportuno inserire le disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati nell'ambito della legge professionale forense.

  Donatella FERRANTI, presidente, replicando al collega Colletti, osserva come la questione potrebbe essere valutata in sede emendativa.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE rileva come le considerazioni del deputato Colletti siano meritevoli di approfondimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.
C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

  Nicola MOLTENI (LNA) relatore, dopo aver dato atto alla Presidente della Commissione, onorevole Ferranti, di aver da sempre dimostrato una particolare attenzione al tema oggetto del provvedimento in esame, ritiene che prima di procedere ulteriormente sia opportuno fare alcune considerazioni che tengano conto di due circostanze: la prima è che alla Camera si approva solo ciò che la maggioranza ritiene di approvare indipendentemente da qualsiasi reale confronto con l'opposizione senza tuttavia avere la certezza che la medesima maggioranza sosterrà al Senato il testo medesimo; la seconda è che al termine della legislatura mancano solo sei mesi e che, quindi, i tempi per approvare definitivamente una proposta di legge sono molto ristretti. Ciò significa che per riprendere l'esame di un provvedimento il cui contenuto corrisponde totalmente ad una proposta di legge già approvata pressoché all'unanimità alla Camera (si era registrata la contrarietà del solo gruppo SI-SEL) ed insabbiata al Senato, ritiene che qualsiasi soluzione normativa che si intendesse adottare in tema di limitazione del giudizio abbreviato debba essere presa solo dopo che sia stata acquisita la disponibilità della maggioranza della Camera e del Senato oltre che del Governo. Dopo aver assicurato la propria disponibilità a dialogare con la maggioranza al fine di addivenire alla formulazione di un testo condiviso sulla limitazione del giudizio abbreviato in relazione a determinare gravi reati, invita la correlatrice, onorevole Giuliani, la maggioranza ed il Governo a chiarire quale siano le loro posizioni in merito alla via da intraprendere sul tema di una eventuale limitazione del giudizio abbreviato.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, dopo aver condiviso le osservazioni del correlatore, onorevole Molteni, sulla opportunità di accertare quali siano i reali margini di intervento sul tema della limitazione del rito abbreviato, al fine di evitare di approvare nuovamente una proposta di legge che sia già destinata a non essere approvata successivamente dal Senato, assicura il proprio impegno a verificare con la maggioranza, anche presso il Senato, ed il Governo quali siano i reali margini di intervento sulla disciplina del rito abbreviato nel senso di escluderne l'applicazione a reati estremamente gravi. A tale proposito, propone di convocare nuovamente la Commissione solo dopo che sia stato possibile effettuare tale verifica.

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  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver espresso apprezzamenti per gli interventi dei correlatori Molteni e Giuliani, ritiene utile fare alcune considerazioni sulla questione della esclusione del rito abbreviato per alcuni reati particolarmente gravi. In primo luogo, ricorda che la disciplina originaria del nuovo codice di procedura penale prevedeva l'inapplicabilità del rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, come peraltro riproponeva la prima proposta di legge presentata dall'onorevole Molteni, e che tale scelta era stata considerata legittima dalla Corte costituzionale. Solo successivamente, attraverso specifiche modifiche legislative, si è pervenuti alla disciplina vigente che prevede l'applicazione della disciplina del rito abbreviato senza alcuna limitazione oggettiva. Alla luce dell'applicazione concreta della nuova disciplina a suo parere si possono effettuare alcune valutazioni sulla congruità della scelta di estendere il rito abbreviato a tutti i reati. Osserva, a tale proposito, che l'accertamento processuale di alcuni reati estremamente gravi attribuiti alla competenza della Corte di Assise richiede necessariamente un confronto dibattimentale di fronte al giudice naturale, che invece il rito abbreviato fa venir meno. Ricorda, in proposito, i diversi annullamenti pronunciati dalla Corte di Cassazione in riferimento a sentenze emanate con il rito abbreviato. Dichiara, quindi, di condividere la ratio della proposta di legge in esame, anche se, a suo parere, vi possono essere diverse vie che potrebbero essere intraprese alternativamente, quali, ad esempio, non prevedere la modifica della competenza della Corte di Assise nel caso di rito abbreviato; prevedere uno sconto di pena non in maniera fissa di un terzo ma fino ad un terzo; escludere il bilanciamento delle circostanze in caso di rito abbreviato; escludere il rito abbreviato per alcuni reati di particolare gravità.
  Dichiara di essere consapevole che l'avvocatura e gran parte della magistratura sono contrarie, ognuna per ragioni proprie, a limitazioni del rito abbreviato. Tuttavia, ritiene che, come è già avvenuto in altre occasioni nel corso della legislatura in materia di giustizia, la politica si debba prendere le proprie responsabilità effettuando riforme che debbono essere fatte, in primo luogo, nell'interesse dei cittadini e del Paese, piuttosto che di determinate categorie. A suo parere, è opportuno attendere che la correlatrice Giuliani, appartenente ad un gruppo di maggioranza, effettui le dovute verifiche in seno alla medesima maggioranza, anche presso il Senato, ed al Governo per valutare se vi siano i margini di intervento e, in caso positivo, quali siano. Una volta effettuata tale verifica, si potrebbe, in caso positivo, costituire un Comitato ristretto che in tempi rapidi giunga alla formulazione di un testo condiviso, per quanto possibile, dai gruppi.
  Dopo aver comunicato che la proposta di legge in esame sarà posta nuovamente in Commissione solo dopo che la correlatrice Giuliani avrà effettuato le preannunciate verifiche, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, informa che sul provvedimento in discussione sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione e della Commissione per le Questioni regionali, mentre le Commissioni V e XII devono ancora esprimere il parere di competenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene di dover esprimere alcune considerazioni in merito al provvedimento in discussione. In primo luogo, segnala che l'articolo 7, che interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, prevede il divieto per i soggetti residenti in Italia da più di sessanta giorni di circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo una serie di eccezioni, tra le quali, in particolare, quella relativa all'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea (o dello Spazio economico europeo), che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia. In proposito, fa notare come la massima parte delle truffe sia commessa proprio attraverso veicoli, immatricolati all'estero, concessi in leasing o in locazione senza conducente, da parte di imprese straniere. Su tale aspetto della norma, quindi, sollecita una approfondita riflessione. In relazione all'articolo 11 del nuovo testo unificato, che introduce disposizioni di contrasto all'uso improprio di smartphone e di altri dispositivi elettronici, incrementando notevolmente le relative sanzioni, osserva come dal tenore della norma non sia chiaro se sia o meno consentito l'utilizzo dei predetti dispositivi in funzione di navigatore satellitare. In merito alla lettera g-ter dell'articolo 13-ter del nuovo testo unificato, che modifica le modalità di accertamento e comunicazione delle violazioni in materia di revisione e assicurazione obbligatoria, rammenta che la stessa prevede la possibilità di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, per l'accertamento di tali violazioni. Al riguardo, ritiene che debbano essere chiariti eventuali dubbi interpretativi, sia in merito ai soggetti che possono utilizzare i relativi dati, sia in merito alle modalità di tale utilizzazione.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel concordare con le considerazioni testé espresse dal collega Ferraresi in merito alle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, lettera g- ter, del nuovo testo unificato, ritiene che si ponga, in tutta evidenza, una questione di violazione della privacy. Fa notare, in particolare, che tali apparecchiature potrebbero essere assimilate ad una sorta di «braccialetto elettronico», determinando in rischio che i relativi dati possano essere illecitamente utilizzati dalle compagnie assicurative.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene opportuno esprimere ulteriori considerazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 13-ter del provvedimento, che elimina l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte dei proprietari di veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore, che non risultino coperti dall'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, prevedendo, in luogo della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del predetto elenco. A suo avviso, infatti, la disposizione pone evidenti problemi interpretativi, non chiarendo se i soggetti interessati, una volta pubblicato tale elenco, possano o meno regolarizzare la propria posizione. In particolare, fa notare come non sia chiaro se l'elenco dei trasgressori debba essere trasmesso alle prefetture e Pag. 39agli organi di polizia solo successivamente alla mancata regolarizzazione.
  Con riferimento, in fine, all'articolo 13- quater, che riduce l'interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della strada, evidenzia come la ratio di tale disposizione sia in evidente contrasto con le ultime modifiche introdotte all'articolo 202 del Codice della strada, che prevede la riduzione del 30 per cento del minimo edittale della sanzione se il trasgressore provvede al pagamento della stessa entro il termine di 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione del verbale. A suo giudizio, infatti, l'articolo 13-quater, nel ridurre il saggio di interesse sulle sanzioni amministrative pecuniarie, introduce paradossalmente misure di carattere premiale per coloro che ritardano nei pagamenti delle sanzioni.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, rileva come le osservazioni dei colleghi Ferraresi e Colletti siano meritevoli di approfondimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Atto n. 434.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento dà attuazione all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, che ha delegato il Governo a riformare il libro XI del codice processuale penale, dedicato ai «Rapporti giurisdizionali con autorità straniere».
  Rammenta che la delega per la riforma del libro XI del codice di rito penale prevede numerosi principi e criteri direttivi specifici relativi, tra l'altro, a: differenziazione delle fonti in materia di cooperazione giudiziaria penale in relazione all'appartenenza o meno del Paese all'Unione europea e poteri del Ministro della Giustizia; trasmissione ed esecuzione delle richieste di assistenza non più alla corte d'appello ma al procuratore della Repubblica distrettuale; risoluzione dei conflitti quando gli atti da compiere investano le competenze di distretti giudiziari diversi; mutuo riconoscimento di sentenze ed altre decisioni giudiziarie; estradizione attiva e passiva, impiego della videoconferenza; squadre investigative comuni; trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi; riconoscimento di sentenze penali straniere e mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri UE; trasferimento dei procedimenti giurisdizionali.
  Segnala che la riforma del Libro XI, oltre che per adeguare l'apparato normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata sempre più transnazionale, costituisce una priorità anche in relazione alle significative modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria penale introdotte a livello di Unione europea, essenzialmente finalizzate all'acquisizione probatoria. Si tratta, sostanzialmente, di coordinare la disciplina processuale assicurandone la coerenza con gli impegni derivanti dai numerosi strumenti attuativi recentemente intervenuti (coordinamento espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge delega), disciplinando la cooperazione giudiziaria Pag. 40sia sul versante attivo che su quello passivo. Il riferimento è ai citati decreti del 2016 di attuazione di numerose decisioni quadro nonché alle altre modifiche introdotte successivamente alla legge delega 149/2016, ovvero la citata attuazione nell'ordinamento interno della Convenzione di Bruxelles del 2000 (D.Lgs. 52/2017) e l'ordine europeo di indagine penale (D.Lgs. 108/2017), di attuazione della direttiva 2014/41/UE.
  Osserva che, stante l'affermato carattere sussidiario della disciplina del libro XI del codice di rito penale, lo schema di decreto legislativo intende colmare il vuoto normativo che si creerebbe ove tale disciplina dovesse trovare applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione derivante dalla citata normativa sovranazionale.
  Fa presente che l'intervento intende sia rafforzare la cooperazione giudiziaria penale all'interno dell'Unione sia regolare i rapporti con le autorità giudiziarie dei Paesi extra UE con i quali sono in vigore plurime convenzioni e accordi internazionali; i rapporti con tali Paesi andranno, infatti, regolamentati in maniera diversa rispetto a quelli con i Paesi membri dell'Unione europea. In base allo schema di decreto, la cooperazione giudiziaria nell'Unione dovrà avvenire: sia sulla base dell'attuale sistema rogatoriale (assistenza giudiziaria) sia su quella del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri.
  Segnala che lo specifico contenuto dello schema di decreto legislativo – che consta di 11 articoli – è indicato dall'articolo 1, che fa riferimento: alla materia dell'estradizione, alle domande di assistenza giudiziaria internazionale, agli effetti delle sentenze penali straniere, all'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e agli altri rapporti con le autorità straniere in materia di assistenza penale. La disposizione riprende sostanzialmente il contenuto del vigente articolo 696 c.p.p. (che apre il libro XI del c.p.p.) dedicato ai differenti aspetti della cooperazione giudiziaria penale. Si osserva come il testo in esame sostituisce in più parti il riferimento letterale alle «rogatorie» con quello alla «assistenza giudiziaria». Peraltro in altre parti permane il richiamo alle rogatorie. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 696 c.p.p. per affermare il principio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale. È dunque preliminarmente precisato il carattere sussidiario della riformata disciplina del libro XI.
  Osserva che nei rapporti con i Paesi dell'Unione europea si applicano prioritariamente le norme dei Trattati (Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione) e dei relativi atti normativi di attuazione nonché, se tali norme mancano o non dispongono diversamente, le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale. Nei rapporti con Paesi che non facciano parte dell'Unione europea si applicano prioritariamente le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Qualora, sia nei rapporti con i Paesi dell'Unione europea sia nei rapporti con Paesi diversi, manchino le norme indicate o non sia diversamente disposto, si applica il Libro XI c.p.p..
  Rammenta che, in assenza di idonee garanzie di reciprocità, è confermato il potere del Ministro della giustizia di non dare comunque corso alla richiesta di cooperazione (comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge delega). Al mutuo riconoscimento è dedicato l'articolo 3 dello schema che introduce il «Titolo I-bis», che consta di nove articoli. Il nucleo fondamentale di disciplina è individuato dallo scopo di assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo finalizzata all'adeguamento del sistema processuale agli obblighi già assunti. Si tratta di una serie di norme ricognitive dei principi cui si ispira il mutuo riconoscimento. L'inclusione di un nucleo di disposizioni generali applicabili al mutuo riconoscimento, in apertura del libro XI, immediatamente dopo la disposizione dell'articolo 696 relativa ai profili differenti della cooperazione giudiziaria, svolge una funzione in senso lato pedagogica e ha lo scopo di guidare l'interprete, Pag. 41ma anche il futuro legislatore, tra i criteri ispiratori delle disposizioni del diritto dell'Unione europea già emanate o che verranno emanate. Infatti le autorità giudiziarie dovranno avvalersi di regimi diversi: l'assistenza giudiziaria tradizionale, da un lato, e il reciproco riconoscimento, dall'altro. Il primo regime ha dato luogo a numerosi protocolli e convenzioni. Vi si può ricorrere per tutti i casi, indipendentemente dal tipo di atto d'indagine o dal tipo di prova di cui si tratta. D'altro canto, si può ricorrere al reciproco riconoscimento solo per le parti contemplate da uno degli strumenti europei attualmente adottati.
  Rammenta che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 697 a 718 del codice di procedura penale, in tema di estradizione verso l'estero, in un'ottica di semplificazione e snellezza del procedimento mirando altresì al rafforzamento delle garanzie difensive dell'estradando, dando attuazione al comma 1, lettera d), della norma di delega. L'estradizione si realizza mediante una fase giurisdizionale (presso la Corte d'appello) e una fase amministrativa che vede protagonista il Ministro della Giustizia, che apre e chiude il procedimento. La disciplina dell'articolo 4 del decreto prevede, tra l'altro: che l'estradizione non sia il solo strumento di consegna dell'imputato o condannato allo Stato estero; in ambito UE si può, ad esempio, fare ricorso alla disciplina del mandato d'arresto europeo, che prevede una consegna più rapida e facilitata dei ricercati, basata sul mutuo riconoscimento (legge n. 69/2005) (articolo 697 c.p.p.); i motivi residui di rifiuto dell'estradizione (articolo 697 c.p.p.) da parte del Ministro della giustizia, compresi quelli ostativi anche in presenza di consenso dell'interessato al trasferimento (articolo 705 c.p.p.); che se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista nello Stato richiedente la pena di morte, è fatto obbligo di assicurare la non esecuzione e di allegare il provvedimento di commutazione della pena (articolo 700 c.p.p.); nella fase giurisdizionale davanti alla corte d'appello, la necessità dell'interrogatorio della persona interessata (attualmente non previsto); in tale fase, sia che il soggetto compaia a piede libero (articolo 703 c.p.p.), sia in quanto sottoposto a misura coercitiva (articolo 717 c.p.p.), il magistrato – nel primo caso il Procuratore generale, nel secondo il presidente della corte d'appello – in sede di interrogatorio raccoglie, con l'assistenza di un difensore, l'eventuale consenso dell'interessato all'estradizione o la rinuncia irrevocabile alla garanzia del principio di specialità (v. ultra articolo 721 c.p.p.), informandolo sulle relative conseguenze giuridiche (che impedisce che l'estradato possa essere sottoposto a limitazione della libertà personale per un fatto anteriore a quello per il quale è stata concessa l'estradizione). È introdotta la possibilità, ove prevista da convenzioni internazionali, per l'autorità italiana di chiedere direttamente a quella estera documentazione e informazioni suppletive.
  Osserva che non viene modificato l'articolo 699 c.p.p. sul principio di specialità. La relazione illustrativa precisa che il principio di delega risulta riferito alla sola estradizione attiva e che per questo lo schema interviene solamente sul l'articolo 721 c.p.p., concernente il principio di specialità in tale ambito.
  Rammenta che l'articolo 4 prevede inoltre: l'abbreviazione di termini procedurali. In particolare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Ministro della giustizia deve trasmettere il fascicolo al Procuratore generale; gli attuali 3 mesi per la presentazione della requisitoria del PG alla corte d'appello diventano 30 giorni; è introdotto un termine di 6 mesi per la decisione della stessa corte; in sede di impugnazione della sentenza di estradizione, la Cassazione decide sul ricorso entro 6 mesi; la previsione che anche ragioni di salute o di età che possano comportare il rischio di gravissime conseguenze all'estradando costituiscano motivo di rifiuto della misura da parte della corte d'appello (articolo 705 c.p.p.); l'accentramento presso la Corte di appello di Roma delle decisioni sulle autorizzazioni all'eventuale transito sul territorio nazionale Pag. 42di persone soggette ad estradizione (ove queste ultime non vi abbiano acconsentito) (articolo 712 c.p.p.).
  Fa presente che l'articolo 5 dello schema di decreto modifica gli articoli da 720 a 722 del codice di procedura penale, in materia di estradizione dall'estero, in attuazione del comma 1, lettera d), nn. da 9 a 13 della norma di delega, introducendo anche ulteriori disposizioni (artt. 721-bis e 722-bis). In particolare la riforma disciplina: le possibili deroghe al citato principio di specialità (articolo 721 c.p.p., comma 5), compresa la possibilità di rinuncia dell'interessato al relativo diritto; la previsione, in caso di applicazione del principio di specialità, della sospensione del processo avviato in Italia (detta sospensione non pregiudica, tuttavia, l'attività urgente e gli atti di acquisizione probatoria che possano portare al proscioglimento dell'estradato per fatti precedenti la consegna); nei confronti dell'estradato dall'estero per il quale l'autorità giudiziaria italiana ha richiesto a quella estera l'estensione dell'estradizione, la possibile adozione di ordinanza di custodia cautelare in presenza di gravi indizi di colpevolezza (nuovo articolo 721-bis c.p.p.); l'esecuzione è sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva ed è revocata se è rifiutata dallo Stato estero; la previsione che la detenzione sofferta all'estero in conseguenza della domanda di estradizione (articolo 722 c.p.p.) sia computata a ogni effetto sia ai fini della custodia cautelare (attualmente, è computata solo ai fini dei termini di durata complessiva della misura) che della riparazione per ingiusta detenzione (nuovo articolo 722-bis c.p.p.); tale ultima previsione aderisce a quanto previsto in materia dalla giurisprudenza costituzionale.
  Rammenta che l'articolo 6 prevede le modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria richiesta al giudice italiano dalle autorità giudiziarie estere (il cd. versante passivo dell'assistenza) interessano gli articoli da 723 a 726-sexies del codice processuale penale. Si tratta di disposizioni che regolano specifici strumenti di assistenza, già disciplinati da normativa UE e internazionale. Vanno segnalati tra gli elementi di novità: i limiti delle prerogative del Ministro della giustizia, cui spetta provvedere sulla domanda di assistenza giudiziaria, trasmettendola all'autorità giudiziaria competente, salvo il caso in cui non venga dato corso. I presupposti per il rigetto della domanda di assistenza giudiziaria sono differenziati: con riguardo agli Stati membri dell'UE, quando le convenzioni in vigore fra gli Stati membri, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati; con riguardo agli altri Paesi, il rifiuto dell'assistenza da parte dello stesso Ministro sussiste in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia (articolo 723 c.p.p.) (cfr. comma 1, lettera c), n. 1) della norma di delega. Il Ministro conserva il potere di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria nei casi – già oggi previsti – di cui al l'articolo 723, comma 5, c.p.p.; il superamento dell'attuale modello basato sulla competenza della corte d'appello a pronunciarsi sulla rogatoria (articolo 724 c.p.p.); sarà ora il procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale – se non è richiesto l'intervento del GIP – a eseguire direttamente (con decreto motivato e senza ritardo) gli atti richiesti dalla rogatoria; la trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana (il citato procuratore della Repubblica) della richiesta di rogatoria dall'estero per acquisizioni probatorie e sequestro di beni a fini di confisca; l'introduzione di criteri predeterminati (articolo 724 c.p.p.) per risolvere le decisioni sulla competenza nei casi in cui la domanda di assistenza coinvolga più distretti di corte d'appello e quindi la competenza di più procuratori (la Cassazione Pag. 43viene, quindi, sgravata da tali incombenze); la Suprema Corte provvede a risolvere l'eventuale contrasto solo nel caso in cui, per gli atti richiesti ai fini dell'assistenza, sia necessario l'intervento del giudice (e non del PM); la possibilità che, per il compimento degli atti oggetto della rogatoria, siano autorizzati a presenziare rappresentanti dell'autorità straniera richiedente (articolo 725 c.p.p.); il passaggio dal GIP al Procuratore della Repubblica della competenza per l'esecuzione di atti di assistenza giudiziaria richiesti da una autorità amministrativa estera (si tratterà evidentemente di procedimenti concernenti un reato). L'articolo 6 dello schema introduce inoltre gli articoli 726-quater, 726-quinquies e 726-sexies del c.p.p., concernenti le specifiche discipline di istituti già noti all'ordinamento ovvero: il trasferimento all'estero, a fini di indagine, di persone detenute (articolo 726-quater c.p.p.) condizionato al consenso dell'interessato; in attuazione della delega (cfr. lett. c), n. 14), della norma di delega), si prevede che sulla richiesta provveda il Ministro della giustizia (sulla materia sono di recente intervenuti l'articolo 12 del d.lgs. n. 52/2017, relativo all'attuazione della Convenzione di Bruxelles, e l'articolo 38 del d.lgs. n. 108/2017, concernente l'attuazione della direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale); l'audizione davanti all'autorità giudiziaria straniera mediante videoconferenza di indagati, imputati, testimoni, CTU e periti che si trovino in Italia (articolo 726-quinquies c.p.p.); anche in questo ambito sono recentemente intervenuti il d.lgs. 52/2017 (articolo 13) e il d.lgs. 108/2017 (articolo 18). La delega (lett. c), n. 9) prevede espressamente la sola disciplina dell'audizione a distanza di soggetti che si trovino all'estero, così sottointendendo la pendenza di un procedimento penale in Italia (fase attiva). La citata delega è attuata dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame (rogatorie all'estero) con l'introduzione dell'articolo 729-quater c.p.p. (v. ultra). La relazione illustrativa precisa peraltro che la disciplina della partecipazione a distanza nella fase passiva (richiesta da uno Stato estero) è introdotta sulla base di altri criteri di delega (semplificazione delle procedure passive; coordinamento con le più recenti modifiche normative in ambito europeo) oltre che dell'esigenza di razionalità dell'intervento normativo; l'audizione mediante teleconferenza (conferenza telefonica, cfr. articolo 19, D.Lgs. 108/2017) davanti all'autorità straniera di testimoni o periti che si trovino nel territorio nazionale e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna.
  Osserva che l'articolo 7 ha per oggetto le modifiche alla disciplina del versante attivo dell'assistenza giudiziaria (cioè alla disciplina delle rogatorie richieste dall'autorità giudiziaria italiana a quella estera), riguardano gli artt. da 727 a 729-quinquies del codice di rito penale. Gli interventi ricalcano, quelli sugli istituti indicati al precedente articolo 6 per le rogatorie dall'estero: sono disciplinati i poteri del Ministro della giustizia nella trasmissione delle rogatorie italiane alle autorità straniere (articolo 727 c.p.p.), diversi in relazione all'appartenenza o meno di queste a Stati membri dell'UE; al Ministro è imposto un termine per l'inoltro della richiesta (30 gg.); il Ministro deve comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda (nei casi urgenti quest'ultima può trasmettere direttamente la rogatoria, dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia); nei rapporti con Stati membri dell'UE, quando le convenzioni o le disposizioni del diritto europeo prevedano l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria, secondo quanto previsto da tali norme; nei rapporti con Stati diversi dai membri dell'UE, il potere del Ministro può essere esercitato – oltre a quanto previsto dalle convenzioni – in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali per lo Stato; ove previsto da accordi internazionali, si dà luogo alla trasmissione diretta all'autorità straniera della richiesta di rogatoria, Pag. 44trasmettendone copia al Ministro della giustizia (comma 6 dell'articolo 727 c.p.p.); nei rapporti con Stati diversi dai membri dell'UE, qualora le convenzioni internazionali prevedano la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia (entro tal termine il Ministro della giustizia può esercitare il potere interdittivo) (comma 7 dell'articolo 727 c.p.p.); ove accordi internazionali consentano l'applicazione della normativa italiana (in deroga a quella dello Stato estero) per l'esecuzione degli atti oggetto della rogatoria, l'autorità italiana deve precisarne allo Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge (articolo 727 c.p.p.); gli atti compiuti dall'autorità estera in violazione delle forme e modalità prescritte, diversamente da oggi, sono inutilizzabili soltanto ove espressamente previsto dalla legge (articolo 729 c.p.p.); viene consentita la possibilità di acquisire al fascicolo del PM italiano la documentazione (atti e informazioni) trasmessa spontaneamente dall'autorità straniera (articolo 729-bis c.p.p.); è disciplinato il trasferimento temporaneo in Italia, a fini di indagine, di persone detenute all'estero (articolo 729-ter c.p.p.); nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana di indagati, imputati, testimoni o periti che si trovino all'estero e non possano essere trasferiti in Italia può essere eseguita mediante videoconferenza; a tal fine è necessario il consenso dell'indagato e dell'imputato e per essi è obbligatoria l'assistenza del difensore (articolo 729-quater c.p.p.); su richiesta del PM è, poi, prevista la possibilità di costituire, ove consentito dal diritto dell'Unione europea e da norme internazionali, di squadre investigative comuni (articolo 729-quinquies); tali organi investigativi – che in ambito UE trovano specifica disciplina nel D.Lgs. 34/2016, di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI – possono essere formate sia nell'ambito dei rapporti con autorità giudiziarie di Paesi membri dell'UE che di Paesi non appartenenti all'Unione; in quest'ultimo caso deve essere data comunicazione al Ministro della giustizia.
  Rammenta che l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 730 a 737-bis del codice di procedura penale. Le novità introdotte sono principalmente volte alla semplificazione e accelerazione del procedimento che porta al riconoscimento della decisione da parte della corte d'appello, in attuazione del comma 1, lettera e), della norma di delega. L'articolo 9 interviene sugli articoli da 742 a 743 del codice di procedura, in tema di esecuzione di sentenza all'estero; le limitate modifiche introdotte in tale materia, in attuazione del comma 1, lettera e), della norma di delega, riguardano essenzialmente: l'attribuzione anche al PM competente della possibilità di chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza (articolo 742 c.p.p.); l'esplicita condizione che l'esecuzione all'estero non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; i poteri del Ministro della giustizia, cui vengono delegati poteri di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che l'autorità giudiziaria italiana abbia eventualmente posto per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana di cui è stato chiesto il riconoscimento (articolo 742-bis c.p.p.); le modalità semplificate (ex articolo 734) per la decisione della corte d'appello sull'esecuzione all'estero di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale (articolo 743 c.p.p.); la possibile impugnazione per cassazione, solo per violazione di legge, di tale sentenza anche da parte del difensore del condannato. L'articolo 10 si riferisce alla possibilità del reciproco trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri della UE mira a risolvere eventuali conflitti di giurisdizione e pervenire ad una soluzione concordata tra gli Stati. Tale materia non è attualmente disciplinata dal codice di procedura penale. Viene quindi adeguata – in attuazione del comma 1, lettera g) della delega – la disciplina del codice di rito con l'inserimento nel libro XI di un nuovo Pag. 45Titolo IV-bis composto da tre nuove disposizioni: la prima detta disposizioni generali che prevedono, anzitutto, come limite temporale del trasferimento del procedimento all'estero sia della sua riassunzione in Italia, l'esercizio dell'azione penale; sono poi individuati criteri predeterminati volti all'individuazione del Paese competente, in relazione soprattutto ai suoi più stretti legami con il fatto-reato o con le fonti di prova (articolo 746-bis c.p.p.); la seconda disposizione disciplina la procedura attiva ovvero l'assunzione in Italia di procedimenti penali aperti all'estero (articolo 746-ter c.p.p.); in tale procedura sarà possibile, ove previsto da convenzioni internazionali, il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, con obbligo per il pubblico ministero di dare tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia; in realtà, anche ove la richiesta di assunzione debba essere ricevuta dal Ministro, il ruolo di quest'ultimo si limita qui alla semplice trasmissione all'ufficio del PM presso il giudice competente e all'obbligo di informare lo Stato estero delle decisioni assunte dal giudice italiano; è prevista l'ipotesi di ripristino delle misure cautelari eventualmente emesse all'estero e l'efficacia probatoria degli atti ivi assunti; la decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato; la terza disposizione introdotta dal Titolo IV-bis detta la disciplina della procedura passiva cioè il trasferimento all'estero di un procedimento penale aperto nel nostro Paese (articolo 746-quater c.p.p.), quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero per lo stesso fatto. Alla comunicazione del trasferimento all'estero o al mancato esercizio delle prerogative del Ministro consegue l'archiviazione del procedimento penale. La riapertura delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria italiana (ad esclusione dei casi in cui la decisione del giudice straniero non determini il bis in idem) è possibile ove, dopo il trasferimento, l'autorità straniera non eserciti l'azione penale nel termine convenuto.
  Fa presente, infine, che l'articolo 11 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che il provvedimento in discussione, di rilevante complessità, necessiti di adeguato approfondimento istruttorio.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che il termine per l'attuazione della delega al Governo per la riforma del libro XI del Codice di procedura penale era fissato al 5 agosto scorso. Rammenta, altresì, che, in base al comma 2 dell'articolo 4 della legge delega, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade dopo il termine finale per l'esercizio della delega stessa, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Evidenziando, quindi, come il provvedimento in discussione debba essere esaminato in tempi rapidi, avverte che l'esame del provvedimento da parte della Commissione dovrà concludersi non oltre giovedì 21 settembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina 15.15.