UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 19 luglio 2017.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 19 luglio 2017.
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4002 Parisi e abbinate, recanti modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 19 luglio 2017.
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3478 cost. Mazziotti di Celso e abb., recanti modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali.
Audizione di esperti.
L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 15.30.
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gnecchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2017.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 14 di lunedì 10 luglio; Pag. 14comunica che è stato presentato un emendamento (vedi allegato 1).
Martina NARDI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Gnecchi 7.1.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Gnecchi 7.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Marco DI MAIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Gnecchi 7.1 e di riformularlo nei termini proposti dalla rappresentante del Governo.
Martina NARDI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Gnecchi 7.1, così come riformulato.
La Commissione approva l'emendamento Gnecchi 7.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che il testo risultante dall'approvazione della proposta emendativa presentata sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
Martina NARDI (PD), relatrice, auspica il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei necessari requisiti.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.
C. 4083 Gigli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2017.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 14 di lunedì 10 luglio; comunica sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato 3). Avverte che il relatore, deputato Gigli, ha chiesto di rinviare alla prossima settimana l'esame delle proposte emendative al fine di disporre del tempo necessario per svolgere alcuni approfondimenti.
Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 15.35.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
(COM(2017)239 final).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2017.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, presenta una proposta di documento finale (vedi allegato 4), che illustra. Al riguardo, nell'esprimere una valutazione positiva, raccomanda l'adozione di nuovi strumenti nonché l'utilizzo delle sanzioni, anche a tutela dei diritti e Pag. 15non limitatamente ai casi riguardanti questioni finanziarie.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta comincia alle 15.40.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 19 luglio 2017 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 15.40.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Emendamenti C. 4505-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti 2.100 del Governo, 2-bis.200 e 4.200 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Marilena FABBRI (PD), relatrice, segnala che la proposta di legge C. 1994-B – che torna all'esame della Camera in quarta lettura – detta disposizioni volte a razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi. Ricorda che dopo l'approvazione del Senato il 22 gennaio 2014 il provvedimento è stato, infatti, modificato dalla Camera il 18 maggio 2016 e nuovamente modificato dal Senato il 17 maggio 2017. Ricorda altresì che nel corso della prima lettura alla Camera il Comitato aveva espresso, nella seduta del 12 maggio 2016, un parere favorevole con due condizioni, di cui la seconda recepita dalla Commissione di merito.
Osserva che le uniche modifiche introdotte dal Senato e sulle quali deve esprimersi il Comitato riguardano aggiustamenti di carattere tecnico derivanti dall'ormai superata copertura finanziaria, prevista inizialmente per il solo 2016. La Commissione giustizia non ha approvato modifiche al testo.
Ricorda sinteticamente il contenuto del provvedimento. La proposta di legge, composta da quattro articoli, conferma l'attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo. Quanto al primo profilo, relativo alla competenza dell'autorità giudiziaria, l'articolo 1, non modificato dal Senato, novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero. L'articolo 2, anch'esso non modificato nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 41 del testo unico edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, relativo alle procedure di demolizione attivate dalle autorità amministrative.
Gli articoli 3 e 4, come accennato, sono stati modificati dal Senato. L'articolo Pag. 163 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro per il quadriennio 2017- 2020 (dieci milioni di euro per ciascun anno), finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per integrare le risorse necessarie per le opere di demolizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzo delle risorse del Fondo. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di richieste adeguatamente corredate della documentazione contabile e amministrativa relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio da parte dei comuni e delle regioni. In ogni caso, le somme dovranno essere restituite dall'amministrazione richiedente sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.
L'articolo 4, infine, prevede, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti, nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni. Di tale banca dati possono avvalersi le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti. La definizione delle modalità di accesso e di gestione della banca dati è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale la quale deve altresì garantire l'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione dei rilievi satellitari. Tutte le autorità e gli uffici competenti sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati. Il tardivo inserimento dei dati nella banca dati è sanzionato con una pena pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente. La disposizione prevede infine l'obbligatoria trasmissione alle Commissioni parlamentari, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione del fenomeno. Gli oneri derivanti dalla costituzione della banca dati sono quantificati in 3 milioni di euro per il 2017.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come già rilevato in occasione dell'esame da parte Comitato nel maggio 2016, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento penale e norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011). Con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.
Nuovo testo C. 4130 Ermini e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che i cinque articoli del provvedimento all'esame della Commissione Affari costituzionali sono stati elaborati dalla Commissione Giustizia, chiamata ad affrontare il tema dell'inasprimento delle sanzioni penali per le condotte di truffa in danno degli anziani. In particolare, l'articolo 1, comma 1, del testo approvato dalla Commissione di merito introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie penale è inserita all'articolo 643-bis, nel titolo XIII – relativo ai delitti contro il patrimonio – e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Dunque, non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata («in ragione») dall'età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti. Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è – alternativamente («ovvero») – commesso: nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo; simulando un'offerta commerciale di beni o servizi. Si tratta di un reato di pericolo, in quanto – diversamente dalla truffa (articolo 640 del codice penale) e dalla circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) non è richiesto il danno. Il nuovo delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 400 a 3.000 euro. Stante l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (articolo 4-bis, che prevede la reclusione da 2 a 7 anni), la nuova fattispecie si caratterizza per minore gravità. Non è però prevista la clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Il delitto è aggravato (secondo comma del nuovo articolo 643-bis) se il fatto è commesso, alternativamente («ovvero»): con strumenti telefonici, informatici o telematici; avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso. La proposta di legge, dunque, aggiunge una nuova fattispecie penale tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, per colpire condotte di frode in danno di anziani, attualmente punite a titolo di truffa aggravata (articolo 640 del codice penale, con l'aggravante della minorata difesa) o di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del codice penale).
Quanto al rapporto con la truffa e la circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del codice penale), la truffa è reato plurioffensivo, lesivo della libera formazione del consenso e del patrimonio della vittima. Elemento peculiare del reato – da cui deriva la lesione dell'interesse alla libertà della formazione del consenso – è la cooperazione della vittima; l'autore della truffa ottiene, infatti, l'ingiusto profitto patrimoniale attraverso un inganno e – pur in assenza di una specifica previsione – concorde giurisprudenza ritiene che il risultato dell'illecito (il danno patrimoniale e il profitto ingiusto) debba derivare dal compimento di un atto di Pag. 18disposizione patrimoniale da parte della vittima (Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998; Sez. II, sentenza n. 6022 del 30 gennaio 2008; Sez. Unite, Sentenza n. 155 del 29-09-2011). Come accennato, il numero 2-bis del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, ha previsto che l'aggravante comune della minorata difesa, anche in relazione all'età della vittima (articolo 61, n. 5,del codice penale), costituisca aggravante speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria, anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata in caso di concorso di circostanze. Infatti, l'articolo 63 comma 3, del codice penale prevede che: «Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo». In base, poi, al successivo comma 4 dell'articolo 63: «Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla». Va ricordato come concorde giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5, del codice penale, dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali (quali il basso livello culturale della vittima) che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 39023 del 2008). Su tale linea, Cassazione, II sez., sentenza n. 35997 del 2010 ha confermato la necessità di accertare «se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell'età senile» verificando in particolare «se la capacità di percezione e reazione della condotta antigiuridica, da parte della vittima anziana, risulti in concreto menomata, avendo riguardo alla ipotetica percezione e reattività di una persona più giovane, di mezza età. Con tale prova controfattuale sarà possibile determinare se, astrattamente, la condotta criminosa posta in essere avrebbe avuto le medesime probabilità di riuscita o se sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità di orientarsi da parte delle vittime nella comprensione degli avvenimenti, secondo criteri di normalità». La disciplina della minorata difesa è stata, quindi, uniformemente interpretata nel senso che l'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (v. Cassazione, sez. IV, sent. n. 1759 del 2013). In senso conforme, più recentemente, Cassazione, Sezione II, sent. n. 44951 del 2016. La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio il riferimento allo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa (Cassazione, II sez., sent. n. 3458 del 2005); tale stato si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Secondo Cassazione, II sez., sent. n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di «deficienza psichica» ex articolo del 643 codice penale la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è «deficienza psichica» qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva Pag. 19che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie. Sul rapporto tra truffa (articolo 640 del codice penale) e circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sent. 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'articolo 643 del codice penale non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifizi o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.
Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 640-quater del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo. L'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-ter, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) e frode in danno di soggetti vulnerabili (articolo 643-bis del codice penale). La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
L'articolo 3 integra il contenuto del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice procedura penale prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
L'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) e di frode in danno di soggetti vulnerabili (nuovo articolo 643-bis del codice penale).
L'articolo 4-bis innalza la pena prevista per il delitto di circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale), prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni) e la multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro).
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, in relazione al rapporto tra reato di pericolo e rispetto del principio di offensività, ricorda che per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 109 del 2016) rientra nella discrezionalità del legislatore l'opzione per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva.
Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.
Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.
C. 4470 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 20 Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il Fondo comune dei prodotti di base (Common Fund for Commodities-CFC), con sede ad Amsterdam, è un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989.L'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n. 584. Fanno parte del CFC 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'Ue e 10 organizzazioni internazionali. Finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori. L'obiettivo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato. Il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi ed al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei PVS e PMA, alla diversificare della produzione di materie prime, all'industrializzazione del settore produttivo nei paesi più poveri per incrementarne le quote di export, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime. In esito a discussioni svoltesi nel corso di circa sei anni in seno al Consiglio esecutivo e ai Working Group appositamente istituiti, nel corso della 26a sessione del Consiglio dei Governatori, tenutasi a L'Aja il 10-11 dicembre 2014, è stata raggiunta l'intesa definitiva sugli emendamenti all'Accordo istitutivo che implicano una modifica dei capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII e dell'appendice, nonché l'eliminazione dal testo originario dell'intero capitolo IV.
Con riferimento al contenuto, osserva che il testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, come risultante dall'adozione degli emendamenti consta di un preambolo, 58 articoli organizzati in 12 capitoli e 6 allegati. Sulla base delle informazioni desumibili dalla relazione illustrativa, si segnalano tra le più rilevanti, le seguenti modifiche: introduzione del nuovo obiettivo del Fondo consistente nella promozione e sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità delle tre dimensioni sociale, economica ed ambientale (nuova versione del Capitolo II, articolo 2, lettera b)); conferimento al Fondo della responsabilità di mobilizzare risorse, operare come un fornitore di servizi, stimolare la cooperazione internazionale nel settore, diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base, esercitare ulteriori funzioni sulla base delle decisioni di volta in volta assunte dal Consiglio dei Governatori (Capitolo II, articolo 3); estensione della possibilità di diventare membro del CFC non più solo alle organizzazioni intergovernative che si occupano di integrazione economica regionale ma anche a qualsiasi organizzazione intergovernativa la cui competenza attenga alle attività del Fondo (Capitolo III); in relazione alle risorse finanziarie, i due strumenti operativi del CFC, primo conto (First Account) e secondo conto (Second Account) sono rinominati rispettivamente Conto capitale (Capital Account) e Conto operazioni (Operations Account). Quanto all'utilizzo delle risorse del Capital Account, se ne prevede l'utilizzo esclusivamente a copertura delle spese amministrative del Fondo, alla riserva di garanzia ovvero in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori deciderà; previsione di una nuova procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale, che implica l'approvazione della decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio Pag. 21dei Governatori e l'entrata in vigore della decisione solo a seguito dell'accettazione della stessa da parte di tutti gli Stati membri. Viene trasferita dal Comitato esecutivo al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione al Fondo (articolo 10). È eliminata la previsione di concedere doni (grants). Il CFC potrà accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri allo scopo di stabilire Fondi fiduciari per la realizzazione degli obiettivi del Fondo; le risorse destinate ai Trust Funds dovranno essere gestite separatamente dalle altre risorse del CFC, sulla base delle decisioni del Consiglio esecutivo e di appositi accordi siglati caso per caso (Capitoli I, IV e V); introduzione di una specifica previsione sulla revisione periodica dell'Accordo in base alla quale il Consiglio dei Governatori è tenuto a proporre una revisione dell'Accordo ogni dieci anni a partire dal 2024 (Capitolo XII, articolo 54).
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, consta di tre articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore del testo a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (articolo 3).
Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.
C. 4471 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il provvedimento in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, emendamento adottato a L'Aja con Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. La decisione di riesaminare l'articolo 124 era stata presa nel corso della sessione dell'Assemblea degli Stati Parte, tenutasi a New York nel dicembre 2014: a seguito del lavoro da parte del Working Group sugli Emendamenti del Bureau dell'Assemblea degli Stati Parte, la proposta di emendamento dell'articolo 124 è giunta allo stato di decisione in plenaria nel novembre dell'anno successivo. Con l'entrata in vigore dell'emendamento in esame, come precisato dall'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge, verrà meno la facoltà, per gli Stati che accedono allo Statuto, di sospendere per sette anni la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra. Tale facoltà costituisce l'unica eccezione all'inammissibilità dell'apposizione di riserve allo Statuto, che è principio sancito dall'articolo 120 dello Statuto di Roma. La clausola dell'articolo 124 era stata inserita nel corso dei negoziati precedenti l'adozione dello Statuto di Roma, come disposizione di compromesso finalizzata a favorire un maggior numero di adesioni allo Statuto. La clausola è espressione delle preoccupazioni manifestate da diversi Stati, e in particolare dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per l'assenza di previsioni che consentissero agli Stati di limitare la giurisdizione della Pag. 22Corte. Francia e Stati Uniti, in particolare, avevano lamentato l'assenza di garanzie nei confronti di possibili incriminazioni delle truppe impegnate all'estero in missioni di peace keeping. Con l'eliminazione di tale disposizione dall'articolato dello Statuto di Roma, come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'Assemblea degli Stati parti risponde all'obiettivo dell'integralità del testo fondatore della Corte Penale Internazionale, in quanto tutti gli atti previsti dallo Statuto e integranti una fattispecie criminosa saranno imputabili, senza possibili eccezioni rispetto ai crimini di guerra. L'emendamento in esame, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 121 dello Statuto di Roma, entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Alla data di oggi l'emendamento risulta ratificato da cinque Paesi, Finlandia, Norvegia, Slovacchia, Olanda e Portogallo, su 124 Stati parti dello Statuto di Roma.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore, che è stabilita per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 3).
Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 4475 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, come emendato nella stessa sede il 27 novembre 2003.
La relazione introduttiva al disegno di legge ripercorre le tappe che hanno condotto dapprima alla sigla dell'Accordo del 1976 e successivamente all'emendamento all'esame della Commissione Affari Esteri, a partire dall'iniziativa dell'allora principe di Monaco Ranieri III di dare impulso ad azioni comuni per limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota.
A suo tempo l'Italia ha ratificato l'Accordo del 1976, la legge 24 ottobre 1980, n. 743, e la relazione introduttiva precisa che in tale occasione si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. L'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL. Il testo emendato nel novembre 2003 introduce elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità. In Pag. 23particolare, l'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge evidenzia come l'Accordo RAMOGE si collochi perfettamente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 «Disposizioni per la difesa del mare», nonché nell'ordinamento internazionale; viene qui ricordata la Convenzione di Barcellona ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175, volta a prevenire l'inquinamento del mare Mediterraneo da qualsiasi fonte di provenienza. Proprio la Convenzione di Barcellona raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi. Passando al contenuto precipuo dell'Accordo RAMOGE emendato, questo si compone di un breve preambolo e di 14 articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione RAMOGE composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati e può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari.
L'articolo 2 reca la nuova delimitazione della zona RAMOGE anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. L'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi.
L'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato.
L'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo.
In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.
L'articolo 6 prevede che la Commissione RAMOGE sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti, e possa altresì costituire gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi.
L'articolo 7 prevede per la Commissione RAMOGE una presidenza biennale affidata al capo di ciascuna delle tre delegazioni.
L'articolo 8 prevede che la Commissione RAMOGE si riunisca ordinariamente almeno una volta all'anno, ma sessioni straordinarie possono essere convocata dal presidente su richiesta di una delle tre delegazioni. L'ordine del giorno è proposto dal presidente, ma in esso ciascuna delle tre delegazioni può far porre i punti di proprio interesse.
L'articolo 9 prevede che nella Commissione RAMOGE ogni delegazione dispone di un voto, e le deliberazioni sono adottate all'unanimità. La Commissione RAMOGE stabilisce altresì il proprio regolamento interno (articolo 10).
L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni.
Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Pag. 24Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della commissione. Le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.
L'articolo 13 prevede l'assistenza alla Commissione RAMOGE da parte del Segretariato permanente, assicurato dai servizi governativi del Principato di Monaco. Vengono di seguito analiticamente elencate le funzioni del Segretariato.
L'articolo 14, infine, detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà altresì essere emendato a seguito di intesa delle Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE. È prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore, denuncia che avrà effetto tre mesi dopo la sua modifica al Governo depositario.
Il disegno di legge A.C. 4475 si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo Italo-franco-monegasco del 10 maggio 1976 come emendato il 27 novembre 2003 a Monaco.
L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò viene ribadito nel comma 2, in base al quale le Amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Oltre alla già richiamata relazione introduttiva, il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica tutta incentrata sulla dimostrazione che dall'Accordo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: si cita a tale scopo l'articolo 11, asserendo che la partecipazione al Comitato direttivo implicherà attività già svolte a legislazione vigente dai partecipanti italiani alla Commissione RAMOGE e dal Ministero dell'ambiente. Si cita poi l'articolo 12 il quale, anche nella sua parte innovativa (comma 2) si limita ad articolare maggiormente quanto già previsto nel vecchio testo in ordine alla ripartizione delle spese tra i tre Governi. In particolare la relazione tecnica ricorda poi come la Commissione RAMOGE abbia deliberato a partire dal 2003 il contributo annuo ordinario per l'Italia, già coperto dallo stanziamento di cui al capitolo 1617, piano di gestione 15 del bilancio del Ministero dell'ambiente; tale contributo ammonta, per il triennio 2017-2019, a 65.840 euro annui. Infine, il disegno di legge in esame è corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) che riporta analiticamente il quadro normativo nazionale e internazionale nel quale si inserisce la ratifica dell'Accordo in esame. L'ATN rileva come il provvedimento appaia conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'ATN rileva altresì come l'intervento normativo in esame non presenti profili di incompatibilità con le competenze delle Regioni e delle autonomie locali, prevedendo anzi il nuovo testo dell'Accordo il coinvolgimento delle collettività territoriali e ciò appare coerente nel diritto nazionale con la competenza concorrente stabilita nella materia dal Decreto legislativo n. 112 del 1998. Infine l'ATN rileva come l'Accordo del 2003 sia coerente con il diritto dell'Unione europea in materia di tutela del patrimonio ambientale in particolare con quanto previsto dal Decreto legislativo 190/2010 che ha recepito la Direttiva 2008/ 56/CE, recante il quadro per l'azione nel campo della politica dell'ambiente marino.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a) della Pag. 25Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.50.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE LEGISLATIVA
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.
C. 2019 Santerini.