CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2017
851.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 23

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.25.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
C. 4565-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo originario del provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 6 luglio, esprimendo in quella sede parere favorevole. Rammenta altresì che, in pari data, la VI Commissione finanze ne ha quindi concluso l'esame in sede referente apportando al testo talune modificazioni. In particolare, nella seduta del 5 luglio 2017 è stato approvato un emendamento del relatore, che introduce nel testo del decreto in esame l'articolo 01, sostanzialmente riproduttivo del testo del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89 – in fase di conversione presso la Camera (C. 4554) – recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.
  Rileva che, nello specifico, con le richiamate disposizioni si differisce da 60 a 120 giorni il periodo concesso per il completamento dell'operazione di acquisto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle azioni derivanti dall'applicazione degli strumenti di riparto degli oneri. Viene inoltre stabilito che, ove l'istituto emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale, sia automaticamente prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto di ripartizione degli oneri, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla.
  Segnala che, nella successiva seduta del 6 luglio 2017, la VI Commissione ha altresì approvato una proposta di correzioni di forma, che non rilevano tuttavia sul piano finanziario.
  Tanto premesso, alla luce del carattere ordinamentale delle citate disposizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente, evidenziato peraltro anche dalla relazione tecnica riferita al citato disegno di legge C. 4554, propone di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, comunica altresì che l'Assemblea, in data Pag. 24odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Fassina 4.305, che prevede che gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3 dell'articolo 4, tra cui figurano i crediti derivanti dalle spese per la procedura selettiva;
   Piccone 4.300, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a pagare in prededuzione fino all'importo del 50 per cento del valore nominale le obbligazioni subordinate acquistate dalla sola clientela retail;
   Pesco 5.01, che prevede agevolazioni fiscali finalizzate alla gestione dei crediti deteriorati, provvedendo alla copertura del relativo onere, nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
   Busin 6.5 e 6.8, che prevedono che, in caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, recando quindi una clausola di salvaguardia non conforme alle previsioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009;
   Busin 7.85 e 7.86, che prevedono che gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF.

  Con riferimento invece alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Villarosa 1.2 e 1.3, che modificano la disciplina relativa alla liquidazione coatta amministrativa delle banche di cui al provvedimento in oggetto, prevedendo, tra l'altro, il ristoro al 100 per cento, a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali, del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Villarosa 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 e Sibilia 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, che prevedono, tra l'altro, che le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. siano trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero alla Cassa depositi e prestiti, alla Banca del Mezzogiorno, alla Banca pubblica dello Stato, al prezzo simbolico di 1 euro, oppure in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e che il medesimo Ministero, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per tali Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici. Al relativo onere si provvede mediante una modifica della detraibilità degli interessi passivi ai fini IRES ed IRAP da parte di determinati soggetti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Sibilia 1.18, che sopprime la previsione secondo cui le misure previste dal provvedimento in esame che costituiscano un aiuto di Stato ai della disciplina dell'Unione europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Pag. 25europea. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Sibilia 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45, che intervengono sul decreto legislativo n. 180 del 2015, di attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, prevedendone una soppressione integrale o limitata a singole disposizioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Busin 3.96, Rampelli 3.237, D'Incà 3.93 e 3.97, Paglia 3.98 e Busin 3.306, che prevedono, tra l'altro, che la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto. Si prevede inoltre che i crediti erogati dalle predette Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1 dell'articolo 3. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Menorello 3.99, che prevede che i crediti erogati dalle predette Banche di cui al presente decreto e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1 dell'articolo 3. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Menorello 3.89, che prevede che la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Villarosa 3.172, 3.173, 3.174 e 3.175, che individuano direttamente il cessionario rispettivamente nella Banca pubblica dello Stato italiano, nel Ministero dell'economia e delle finanze, nella Cassa depositi e prestiti, nella Banca del Mezzogiorno. Si prevede inoltre che l'importo dell'indennizzo forfetario per gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione di cui al decreto-legge n. 59 del 2016 è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi strumenti finanziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Villarosa 3.176 e 6.25, che prevedono che le misure di ristoro di cui all'articolo 6, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;Pag. 26
   Pesco 3.309, 3.310, che prevedono, tra l'altro, che le disponibilità del Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, sono aumentate di 500 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 9. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalle citate proposte emendative;
   Pesco 3.300, 3.301, 3.229, 3.302 e 3.303, che prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico dotate di licenza bancaria, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Villarosa 3.177 e 6.26, Paglia 6.3 e 6.302, che prevedono che l'importo dell'indennizzo forfetario per gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione di cui al decreto-legge n. 59 del 2016 è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei medesimi strumenti finanziari. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Rubinato 4.63, che prevede che, al fine di garantire continuità alle linee di credito concesse al sistema produttivo della regione Veneto, l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori da due o più banche oggetto delle cessioni di cui all'articolo 3 del presente decreto è coperta – sia in termini di congruità che di durata – dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedendo che per tali operazioni Veneto Sviluppo è ammessa alla Controgaranzia per le operazioni di Garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia di cui alla legge della regione Veneto 13 agosto 2004, n. 19. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Rubinato 4.0300, che reca norme in materia di rimborso preferenziale per i possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione, prevedendo, tra l'altro, la garanzia dello Stato in determinati casi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   gli identici D'Incà 5.3, Menorello 5.4 e Paglia 5.6 e l'emendamento Rampelli 5.8, che prevedono, tra l'altro, che i crediti erogati dalle Banche di cui al presente decreto e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di crediti deteriorati alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. di cui al comma 1 dell'articolo 5. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Laffranco 6.4, che provvede, tra l'altro, ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015, per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla citata proposta emendativa;Pag. 27
   Busin 6.16, che prevede che agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., sono corrisposti, dalla SGA, strumenti finanziari di tipo warrant, con valore pari alla percentuale di recupero dei crediti in sofferenza detenuti dalla stessa SGA e in relazione al superamento dell'attuale valore di mercato degli stessi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ginato 6.17, che prevede che sono esclusi dall'imponibilità ai fini IRPEF gli indennizzi erogati agli azionisti ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle Banche di cui al presente decreto; tali indennizzi non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori. Ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista dalla citata proposta emendativa;
   Fassina 6.18, che prevede che gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro «zero coupon» con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 3.89, 3.93, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.172, 3.173, 3.174, 3.175, 3.176, 3.177, 3.229, 3.300, 3.301, 3.302, 3.303, 3.237, 3.306, 3.309, 3.310, 4.63, 4.300, 4.305, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.16, 6.17, 6.18, 6.25, 6.26, 6.302, 7.85 e 7.86, e sugli articoli aggiuntivi 4.0300 e 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 28

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.
C. 4463 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Passando all'esame delle disposizioni degli Accordi considerati dalla relazione tecnica e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni, rinvia, per quanto attiene alla decorrenza degli oneri, alle successive osservazioni relative ai profili di copertura finanziaria. Per quanto riguarda, invece, l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale riconoscimento riguardi l'accesso ai benefici medesimi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi oggetto di ratifica, complessivamente valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, osserva che le predette spese di missione sono connesse alla partecipazione delle delegazioni italiane alle istituende Commissioni miste – che, in base a quanto previsto da ciascuno degli Accordi in esame, si riuniscono ogni due anni alternativamente nei Paesi contraenti – e si verificano nel solo caso in cui i lavori dei citati organismi abbiano luogo presso il Paese estero.
  Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le occorrenti disponibilità e nel presupposto – sul quale peraltro il Governo ha già fornito chiarimenti nel corso della seduta n. 713 del 21 marzo 2017 presso la Commissione bilancio del Senato – che la prima riunione delle Commissioni miste avrà luogo nei Paesi esteri interessati dagli Accordi oggetto di ratifica nell'anno 2019.
  In tale quadro, avverte peraltro che, trattandosi di oneri valutati, dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, riguarda l'accesso ai benefici medesimi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Precisa, inoltre, che la prima riunione delle Commissioni miste avrà luogo nei Paesi esteri interessati dagli Accordi oggetto di ratifica nell'anno 2019.

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  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4463 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del godimento dei previsti benefici, riguarda l'accesso ai benefici medesimi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    la prima riunione delle Commissioni miste avrà luogo nei Paesi esteri interessati dagli Accordi oggetto di ratifica nell'anno 2019,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.
C. 4466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge di ratifica, è stato già approvato con modifiche dal Senato.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dal Memorandum vengono valutati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 22.129 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da cinque ufficiali, di cui tre con qualifica dirigenziale, in Perù per partecipare ai lavori della «Commissione mista di sicurezza e difesa» (CMSD) Italia-Perù che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Memorandum, si svolgeranno di norma una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Perù. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione in merito ad eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia. Tali elementi appaiono opportuni anche considerato che il Memorandum, diversamente da quanto previsto in accordi di contenuto analogo, non disciplina in modo sistematico gli aspetti finanziari e le modalità di ripartizione delle spese tra le Parti, limitandosi, all'articolo 4, paragrafo 7, a disporre che le attività da svolgersi nell'ambito del Memorandum medesimo non implicano oneri finanziari aggiuntivi. Non ha osservazioni da formulare, infine, con riguardo agli eventuali gruppi di lavoro ad hoc di cui si prevede la costituzione (articolo 4, paragrafo 5) nell'ambito delle attività del CMSD, nel Pag. 30presupposto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi, ove costituiti, lavoreranno esclusivamente attraverso strumenti telematici e quindi non determineranno l'insorgere di alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 4 del Memorandum d'intesa oggetto di ratifica, valutato in 22.129 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, in quanto il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che, pur in mancanza di un'espressa disposizione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, osserva che, come già rilevato dalla Commissione bilancio in precedenti occasioni, trattandosi di oneri valutati dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. Infine, per quanto riguarda la decorrenza degli oneri a partire dal 2017, non ha altresì osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che il primo incontro periodico con il Paese controparte abbia luogo in Perù nel corso del 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.
C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica, è stato già approvato con modifiche dal Senato.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono valutati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 4.318 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da due ufficiali, di cui uno con qualifica dirigenziale, in Mozambico per partecipare agli incontri periodici tra rappresentanti delle Parti che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, si svolgeranno, di norma una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Mozambico. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia. In merito alla decorrenza dell'onere dal 2017, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene necessaria una conferma, che la prima riunione periodica si svolga nel 2017 in Mozambico.
  Con riguardo alle attività di cooperazione previste dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'Accordo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi Accordi già in vigore, le attività previste dall'articolo verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte previo Pag. 31rimborso delle relative spese. Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, valutati in euro 4.318 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Fa presente comunque che, come già rilevato dalla Commissione bilancio in precedenti occasioni, trattandosi di oneri «valutati», dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
Nuovo testo C. 3960, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare e già approvato dal Senato, dispone modifiche al decreto legislativo n. 242 del 1999, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali e che il testo iniziale non è corredato di relazione tecnica. Rammenta che la VII Commissione, competente nel merito, nella seduta del 5 luglio 2017 ha apportato talune modifiche al testo. Passando all'esame disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, recante modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 242 del 1999, non ha osservazione da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma.
  Circa gli articoli 2 e 3-bis, recanti modifica delle disposizioni statutarie del CONI e del CIP, tenuto conto che il CONI e il CIP rientrano nel settore delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei, ritiene che andrebbero esclusi aggravi amministrativi e finanziari connessi alla nomina dei commissari ad acta, nei casi di mancato adeguamento degli statuti da parte delle federazioni sportive.
  Con riguardo agli articoli 3, 4 e 5, recanti, rispettivamente, modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017, abrogazioni e disposizioni transitorie e finali, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Nuovo testo unificato C. 104 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. La proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. Oggetto dell'esame è il testo unificato delle proposte di legge C. 104 e abbinate, adottato come testo base dalla XII Commissione Affari sociali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione medesima, da ultimo nella seduta del 5 luglio 2017.
  In merito agli articoli da 1 a 9, recanti misure in favore dell'invecchiamento attivo, osserva che le disposizioni in esame prevedono, all'articolo 8, comma 2, l'istituzione di uno specifico Fondo, finanziato in ragione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, finalizzato all'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le disponibilità del Fondo costituiscano un limite di spesa per la realizzazione dei progetti in questione: sul punto considera necessario acquisire una conferma. Oltre ai predetti progetti sperimentali, la proposta di legge pone a carico di enti ed amministrazioni pubbliche una serie di nuovi adempimenti, che non sembrano configurati come di natura facoltativa. Pur tenendo conto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, riferita alle disposizioni diverse dall'articolo 8, comma 2, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del provvedimento in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo riguardo all'idoneità della formulazione adottata ad escludere nuovi oneri per gli enti interessati. Tali elementi di valutazione appaiono necessari tenuto conto che i predetti adempimenti, potenzialmente onerosi e di carattere permanente, non sembrano, stante la formulazione letterale del testo, riconducibili nell'ambito dei progetti sperimentali finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 8.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 8 reca l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo con una dotazione pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, volto al finanziamento dei progetti di invecchiamento attivo adottati dagli enti locali nell'ambito della sperimentazione a tal fine promossa per il medesimo triennio 2017-2019, e provvede alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, non ha osservazioni da formulare dal punto di vista sostanziale, giacché il citato accantonamento, pur non recando al riguardo una specifica voce programmatica, presenta le occorrenti disponibilità. Segnala tuttavia l'esigenza di apportare alla disposizione alcune correzioni di carattere meramente formale, al fine di precisare che alla copertura degli oneri in esame si provvede «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 33finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero». Su tali aspetti, considera tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva altresì la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 9, escludendo dal suo ambito di applicazione le disposizioni onerose recate dal provvedimento, ossia non solo il comma 2 dell'articolo 8, come indicato nel testo dell'articolo in commento, ma i primi tre commi del predetto articolo 8, che si riferiscono al medesimo intervento oneroso oggetto di copertura, ovvero l'adozione di progetti di invecchiamento attivo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), dalla quale emerge – in presenza di disposizioni comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura – la necessità di acquisire sul testo del provvedimento in esame una apposita relazione tecnica.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, conviene con la rappresentante del Governo circa la necessità di acquisire sul testo del provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, al fine di consentire la puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dallo stesso recate.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 421.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, come convenuto nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421);
   premesso che:
    il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli Pag. 34investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in specifici settori di spesa (cap. 7555);
    in particolare, tali interventi si riferiscono a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche;
    in questo quadro, si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del citato comma 140, concernente la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, con un precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sul quale si sono già espresse le competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 409);
    la dotazione complessiva del Fondo è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017, nonché dal decreto-legge n. 13 del 2017, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo;
    lo schema di decreto in esame, pertanto, dispone la ripartizione della quota residuale del predetto Fondo al netto delle somme già ripartite e delle variazioni apportate alla dotazione del Fondo in questione, pari a circa 46.044 milioni di euro;
    la relazione illustrativa, che correda lo schema di decreto in esame, precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;
    la citata relazione riporta indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate, ricavabili dal prospetto allegato allo schema di decreto, che fa parte integrante del medesimo schema;
    tali indicazioni sono state rese più dettagliate dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, svoltasi in data 27 giugno 2017;
    i contenuti dello schema di decreto in oggetto sono stati esaminati, per le parti di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dalle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII e XIII;
    le Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X e XII hanno espresso puntuali rilievi in merito allo schema di decreto in oggetto, mentre la Commissione XIII ha deliberato di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole;
   rilevata la necessità che le amministrazioni interessate si conformino, in sede di programmazione degli investimenti, all'obiettivo di destinare alle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale che risulti coerente con quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 e che sia assicurato il monitoraggio del conseguimento del citato obiettivo anche in termini di spesa erogata con le modalità stabilite nel medesimo articolo 7-bis;
   valutati positivamente i rilievi formulati ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati Pag. 35dalle predette Commissioni, che devono pertanto considerarsi parte integrante del presente parere,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   Si valuti la possibilità di dare puntuale attuazione ai rilievi formulati dalle Commissioni di merito, nel rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal Fondo oggetto di riparto e, più in generale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.
Atto n. 425.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 4 luglio 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori in corso.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Atto n. 427.

(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio scorso.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, in via generale, l'impatto sui saldi di finanza pubblica in termini di cassa sui capitoli di spesa in conto capitale viene normalmente ripartito per un terzo su ciascuno degli anni del triennio successivo. Rileva che l'impatto sulla cassa prodotto dalla citata ripartizione della spesa potrà essere compensato con le eventuali economie di cassa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Chiarisce inoltre che la diminuzione dello stanziamento del capitolo 7305 per un importo pari a 226.989 euro nell'anno 2017 deriva dall'applicazione della Pag. 36riduzione di spesa dei Ministeri disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha prodotto accantonamenti di bilancio che potrebbero trasformarsi in tagli effettivi in assenza di richieste di rimodulazione da parte dei Ministeri. In tal senso, avverte che, essendo ancora in corso l’iter previsto dal predetto articolo 13, il decreto ministeriale di approvazione del piano triennale per la ricerca non ha tenuto conto di tali accantonamenti. Precisa che, in ogni caso, è possibile riprogrammare le attività ivi previste al fine di ricondurre il piano in questione alle effettive disponibilità finanziarie di cui al cap. 7305 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017. Segnala, infine, che le risorse finanziarie previste per il 2016, pari a euro 5.000.000, sono state conservate come residui di lettera F (residui di stanziamento) ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, risultante dal rendiconto generale dello Stato.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (atto n. 427);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    in via generale, l'impatto sui saldi di finanza pubblica in termini di cassa sui capitoli di spesa in conto capitale viene normalmente ripartito per un terzo su ciascuno degli anni del triennio successivo;
    l'impatto sulla cassa prodotto dalla citata ripartizione della spesa potrà essere compensato con le eventuali economie di cassa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    la diminuzione dello stanziamento del capitolo 7305 per un importo pari a 226.989 euro nell'anno 2017 deriva dall'applicazione della riduzione di spesa dei Ministeri disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha prodotto accantonamenti di bilancio che potrebbero trasformarsi in tagli effettivi in assenza di richieste di rimodulazione da parte dei Ministeri;
    in tal senso, essendo ancora in corso l’iter previsto dal predetto articolo 13, il decreto ministeriale di approvazione del piano triennale per la ricerca non ha tenuto conto di tali accantonamenti;
    in ogni caso, è possibile riprogrammare le attività ivi previste al fine di ricondurre il piano in questione alle effettive disponibilità finanziarie di cui al cap. 7305 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017;
    le risorse finanziarie previste per il 2016, pari a euro 5.000.000, sono state conservate come residui di lettera F (residui di stanziamento) ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, risultante dal rendiconto generale dello Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

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