SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 14.10.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
C. 4469 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Pag. 69 Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.
In merito al preambolo e agli articoli da 1 a 19 del Protocollo, concernenti i privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, rileva che la relazione tecnica evidenzia la non onerosità del Protocollo in esame, sulla base della considerazione che – secondo l'Accordo istitutivo – non sono stabilite in Italia sedi del Tribunale unificato dei brevetti. Tuttavia, per gli Stati parte dell'Accordo, resta comunque salva la possibilità di richiedere l'apertura di una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado sul proprio territorio. Alla luce di tali elementi non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che ad eventuali future richieste di istituzione di sedi locali del Tribunale in Italia si provveda con appositi provvedimenti di carattere legislativo, garantendo quindi la verifica in sede parlamentare dei relativi oneri. In proposito reputa utile acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il provvedimento in esame non comporta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che non è prevista l'istituzione di sedi o divisioni locali del predetto tribunale unificato dei brevetti e che l'eventuale richiesta di una futura istituzione di sedi locali dovrà comunque essere autorizzata da successivi provvedimenti legislativi recanti le occorrenti risorse e la relativa copertura finanziaria.
Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 4469 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento in esame non comporta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che non è prevista l'istituzione di sedi o divisioni locali del predetto tribunale unificato dei brevetti e che l'eventuale richiesta di una futura istituzione di sedi locali dovrà comunque essere autorizzata da successivi provvedimenti legislativi recanti le occorrenti risorse e la relativa copertura finanziaria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.
C. 4461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Pag. 70della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.
Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono individuati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da due ufficiali, di cui uno con qualifica dirigenziale, in Colombia per partecipare agli incontri periodici tra rappresentanti delle Parti. Tali incontri, in base all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, si terranno, presumibilmente una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Colombia. Al riguardo ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia.
Con riguardo alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi Accordi già in vigore, le attività previste dall'articolo verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte previo rimborso delle relative spese.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 4.222,40 euro ad anni alterni a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, in quanto il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che, trattandosi di oneri valutati, dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per quanto riguarda la decorrenza degli oneri a partire dal 2017, non ha altresì osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma da parte del Governo – che il primo incontro periodico con il Paese controparte abbia luogo in Colombia nel corso del 2017.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che alle eventuali ulteriori spese, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia, si provvederà con le risorse previste a legislazione vigente.
Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 4461 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che alle eventuali ulteriori spese, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia, si provvederà con le risorse previste a legislazione vigente;Pag. 71
nel presupposto che il primo incontro periodico con il Paese controparte avrà luogo in Colombia nel corso del 2017,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1o dicembre 2014.
C. 4467 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che sono riconducibili alla categoria «oneri valutati» le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Macedonia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale macedone ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto, mentre sono da considerarsi, invece, «oneri autorizzati» le spese risultanti dalla medesima relazione tecnica per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e coffee break relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto.
Rileva che all'ufficiale della Polizia di Stato inviato in Macedonia con funzioni di collegamento, poiché destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso enti, comandi od organismi internazionali, è attribuito un assegno ad personam di 10.800 euro annui, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che risultano estese anche al personale della Polizia di Stato dall'articolo 2164 del citato decreto. Fa presente che, in particolare, la lettera b) del comma 1 del suddetto articolo 1808 prevede l'eventuale corresponsione di una indennità speciale (assegno ad personam) se l'assegno di lungo servizio all'estero (previsto dalla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo) non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento. Osserva pertanto che l'importo di 900 euro mensili, indicato nella relazione tecnica, costituisce l'importo medio della predetta indennità speciale.
Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 4467 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1o dicembre 2014;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
sono riconducibili alla categoria “oneri valutati” le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Macedonia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale macedone ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto;Pag. 72
sono da considerarsi, invece, “oneri autorizzati” le spese risultanti dalla medesima relazione tecnica per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e coffee break relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto;
all'ufficiale della Polizia di Stato inviato in Macedonia con funzioni di collegamento, poiché destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso enti, comandi od organismi internazionali, è attribuito un assegno ad personam di 10.800 euro annui, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che risultano estese anche al personale della Polizia di Stato dall'articolo 2164 del citato decreto;
in particolare, la lettera b) del comma 1 del suddetto articolo 1808 prevede l'eventuale corresponsione di una indennità speciale (assegno ad personam) se l'assegno di lungo servizio all'estero (previsto dalla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo) non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento;
pertanto l'importo di 900 euro mensili, indicato nella relazione tecnica, costituisce l'importo medio della predetta indennità speciale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Edoardo FANUCCI, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 15.
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.
Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 10 degli emendamenti. In merito all'emendamento 2.200 della Commissione, fa presente che esso riproduce, con alcune modificazioni, la condizione posta dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2017, che, tra l'altro, da un lato, prevede che il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individui le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalization Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal piano strategico nazionale, dall'altro lato, elimina la possibilità che si possa prevedere l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione. In particolare, fa presente che la proposta emendativa prevede altresì che, nei limiti delle predette risorse disponibili a legislazione vigente individuate dal CRAD, possano essere previste l'istituzione di un numero verde e la promozione di progetti pilota per l'individuazione e l'applicazione delle migliori pratiche di prevenzione. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa Pag. 73in esame. Comunica che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 10 e non comprese nel fascicolo n. 9, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, in merito all'emendamento 2.200 della Commissione, appare necessario limitare le attività previste dall'ultimo periodo dell'emendamento alla sola istituzione di uno specifico numero verde, prevedendo al riguardo l'introduzione di un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 250.000 euro per l'anno 2017 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e della relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 3558-A, recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, contenuti nel fascicolo n. 10 e non compresi nel fascicolo n. 9;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito all'emendamento 2.200 della Commissione, da cui si evince che appare necessario limitare le attività previste dall'ultimo periodo dell'emendamento alla sola istituzione di uno specifico numero verde, prevedendo al riguardo l'introduzione di un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 250.000 euro per l'anno 2017 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e della relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 2.200 della Commissione con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nei seguenti termini:
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, al comma 2:
al primo periodo, sopprimere le parole da: anche prevedendo fino alla fine del periodo;
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalization Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 10 e non comprese nel fascicolo n. 9.
Pag. 74In relazione all'articolo 2, il parere favorevole sul testo del provvedimento espresso nella seduta del 7 giugno 2017 deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.200 della Commissione, come riformulato. Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del provvedimento nella predetta seduta del 7 giugno 2017, in relazione all'articolo 2».
La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.05.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 15.05.
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Atto n. 427.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.
Susanna CENNI (PD), relatrice, evidenzia che per l'attuazione del provvedimento in esame, che non è corredato di relazione tecnica, è previsto l'utilizzo di un'autorizzazione di spesa triennale prevista dalla legge di stabilità 2016 e riferita al triennio 2016-2018. A tale stanziamento la relazione tecnica ascriveva i medesimi effetti ai fini dei tre saldi di finanza pubblica. Rileva che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo all'impatto sui saldi di cassa derivante dal disallineamento temporale tra le erogazioni previste nel presente schema di decreto rispetto alla previsione triennale contenuta nella norma della legge di stabilità sopra richiamata.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che, al fine di finanziare il piano triennale di ricerca straordinario del CREA, il comma 667 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al riguardo, rileva che, sulla base del prospetto dei costi previsti allegato al presente schema di decreto, il totale generale dei costi operativi e degli investimenti, pari a 21 milioni di euro, risulta coerente con gli stanziamenti disposti. Evidenzia che tuttavia, sulla base di un'interrogazione effettuata in data 4 luglio 2017 nel sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il relativo capitolo (7305 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca per l'anno 2017 una disponibilità residua pari a euro 7.773.011, e che tale diminuzione potrebbe derivare dalle riduzioni delle dotazioni di bilancio disposte dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che, tra l'altro, ha previsto il taglio, in misura complessivamente pari a 2,109 milioni di euro, del programma di spesa «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», all'interno del quale risulta iscritto il predetto capitolo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche con riferimento alla necessità di adeguare il totale generale dei costi operativi e degli investimenti alle risorse effettivamente disponibili. Pag. 75Inoltre, con riferimento alle risorse stanziate per l'anno 2016, ritiene necessario che il Governo chiarisca se con il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2017, che sarà presentato al Senato nei prossimi giorni, le risorse non spese nell'esercizio 2016 siano state iscritte nel conto dei residui.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.
Atto n. 425.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento ai fini di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta.
Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 421.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.
Edoardo FANUCCI, presidente, fa presente che sono pervenuti i rilievi delle Commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII e XIII. In attesa di completare l'acquisizione dei rilievi delle Commissioni competenti, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.