SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 14.
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.
David ERMINI (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).
Andrea COLLETTI (M5S) fa notare come, a dispetto della terminologia utilizzata nella proposta di parere testé illustrata, la cessione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca non sia affatto avvenuta nell'ambito di una procedura «aperta, concorrenziale e trasparente». A suo giudizio, infatti, tale operazione dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione, in sede penale, da parte delle competenti autorità giudiziarie. Sottolinea, inoltre, che la cessione dei due gruppi bancari è, di fatto, già avvenuta ben prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in discussione.
Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Colletti, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 3, comma 3, del provvedimento in titolo prevede testualmente che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, «aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente». Ciò premesso, ritiene che la proposta di parere del relatore potrebbe, quindi, essere riformulata, in modo da fare testuale riferimento al contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame.
David ERMINI (PD), relatore, nel concordare con la presidente, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 2).
Andrea COLLETTI (M5S), pur prendendo atto della nuova formulazione della proposta di parere del relatore, preannuncia sulla stessa il voto contrario dei deputati del suo gruppo, che non ritiene condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento all'esame della Commissione.
Carlo SARRO (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito alle disposizioni del codice civile in tema di pubblicità costitutiva e di pubblicità notizia che sono oggetto di deroga nell'ambito della cessione dei due gruppi bancari.
Donatella FERRANTI, presidente, precisa che l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge prevede che le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Esame emendamenti C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole con una condizione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso un'ulteriore proposta emendativa relativa al disegno di legge C. 4505 (Legge europea 2017), (vedi allegato 3) sulla quale la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata, ad esprimere il parere di competenza. Avverte che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha già presentato Pag. 27una proposta alternativa contraria (vedi allegato 4). Trattasi dell'articolo aggiuntivo 9.03, presentato dal Governo, volto a modificare il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele».
Fa presente, in particolare, che tale proposta emendativa dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. È prevista, inoltre, una specifica clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, ricorda che l'articolo 48 richiamato prescrive ai paragrafi 1 e 2, primo periodo, che «1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione. 2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l'articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta».
Ciò premesso, ritenuto che l'articolo aggiuntivo in discussione concorre comunque a rafforzare le garanzie di sicurezza e la tutela della salute dei consumatori di cui all'articolo 32 della Costituzione, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole a condizione che sia riformulato in modo da incrementare la sanzione (vedi allegato 5), tenendo che la condotta ivi prevista si riferisce a violazioni con potenziali gravi conseguenze dannose per i consumatori stessi. Al fine di individuare la sanzione, si deve tenere conto che l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 186 del 2011 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro la condotta del fabbricante, fornitore o importatore che non etichetta ed imballa una sostanza o miscela classificata come pericolosa ovvero la etichetta ed imballa in modo difforme dal regolamento comunitario.
Considerato che quest'ultima condotta è da ritenere più grave rispetto a quella che l'articolo aggiuntivo in esame intende punire, ritiene opportuno prevedere che quest'ultima sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Donatella AGOSTINELLI (M5S), alla luce delle considerazioni testé espresse dalla presidente, ritira la proposta alternativa di parere presentata dal suo Gruppo e preannuncia il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle sulla proposta di parere della presidente e relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice (vedi allegato 5).
La seduta termina alle 14.20.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 14.25.
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
Audizione di Enrico Quadri, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».
(Svolgimento e conclusione).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.
Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Enrico QUADRI, Ordinario Pag. 28di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».
Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 14.50.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 14.50.
Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sull'incontro svolto presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema «Misure per prevenire e combattere il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica dell'UE».
Fabrizia GIULIANI (PD) comunica che l'audizione in titolo, organizzata dalla Commissione Uguaglianza di Genere e Diritti delle Donne (FEMM) del Parlamento europeo e a cui hanno partecipato anche Brigitte Filion, Programme Officer, Inter Parliamentary Union (IPU), Irene Zeilinger, Executive Director, Garance ASBL, Cinzia Sechi, Advisor, European Trade Union Confederation (ETUC) e Rossana Dinamarca, Member of Parliament, Sweden si inserisce all'interno di una serie di incontri volti ad approfondire il tema del mobbing e delle molestie sessuali sul posto di lavoro in modo da definire e supportare un'iniziativa di carattere «legislativo» a livello europeo su tale tematica.
Fa presente di essere stata convocata come esperta considerando il suo impegno sulle tematiche dell'uguaglianza di genere e della democrazia paritaria in Commissione Giustizia e tenuto conto del suo precedente intervento il 5 marzo 2014 presso la commissione FEMM del Parlamento europeo in una conferenza inter-commissione sul tema «Prevenire la violenza di genere – una sfida per tutti» ed al quale parteciparono esponenti di tutti i Paesi membri dell'UE.
Riferisce che l'audizione, presieduta dalla Presidente Vilija Blinkeviciute, è stata introdotta dall'eurodeputata Pina Picierno (Gruppo S&D), la quale dopo aver spiegato le ragioni dell'audizione e auspicato un lavoro serio e concreto da parte del Parlamento europeo su temi ritenuti fondamentali ha poi lasciato la parola alle relatrici della giornata.
Prendendo la parola in tale sede, ricorda di aver introdotto il tema spiegando la differenza fra violenza in ambito domestico e in ambito pubblico e lavorativo su come entrambe le tipologie attengano direttamente alla pienezza della cittadinanza, ossia valori come l'eguaglianza, il rispetto per le differenze, il pieno godimento dei diritti. In una parola, la libertà.
Dopo aver illustrato l'importanza dell'adozione della Convenzione di Istanbul e ribadito il valore di un'eventuale ratifica della stessa Unione europea alla Convenzione stessa, si è quindi soffermata sulle definizioni di «Mobbing» e «Molestie sessuali» e sui dati di tali fenomeni a livello nazionale ed europeo, rimarcando la necessità di un intervento a livello europeo per contrastare efficacemente il fenomeno.
In riferimento ai dati italiani, ha richiamato l'attenzione sull'analisi delle statistiche relative le mancate denunce di episodi di abusi sessuali subiti da parte delle donne e sui principali fattori che favoriscono le molestie sul luogo di lavoro evidenziando come i primi tre fattori – «stress continuo», «mancanza di tempo per chiudere il lavoro» e «una non buona conciliazione vita privata-lavoro» – per quanto riguarda le madri lavoratrici siano fortemente correlati tra di loro producendo un circolo vizioso dal quale è difficilissimo uscire.
Si è poi soffermata sulla spiegazione del quadro giuridico italiano per quanto Pag. 29riguarda i temi dell'audizione, segnalando in particolare la mancanza di una legge nel nostro ordinamento relativa al fenomeno del mobbing e la necessità di un'armonizzazione degli strumenti a livello comunitario.
Ha infine concluso il proprio intervento soffermandosi sulle evoluzioni che si sono registrate in termini di mobbing e molestie attraverso l'uso dei nuovi strumenti di comunicazione e sulle sfide rappresentate dal mondo virtuale. Fenomeni sui quali è importante che i legislatori a livello nazionale ed europeo riflettano ed intervengano in tempi rapidi.
Segnala infine che l'intervento di Cinzia Sechi, rappresentante della Confederazione europea dei sindacati, si è incentrato principalmente sui risultati del progetto «Safe at home safe at work» condotto dalla CES e cofinanziato dalla Comunità europea volto a reperire le buone pratiche sindacali e delle parti sociali per prevenire e contrastare la violenza di genere sul luogo di lavoro, che Brigitte Filion, rappresentante dell’Inter Parliamentary Union, ha invece concentrato la propria relazione sui risultati di uno studio condotto dall'UIP relativo il sessismo e le violenze a cui sono sottoposte le donne parlamentari, che Irene Zeilinger ha invece spiegato l'azione dell'ONG Garance ASBL di cui è membro, mentre Rossana Dinamarca, Parlamentare svedese, si è soffermata sulla propria esperienza personale e sulle problematicità riscontrate in prima persona nell'affrontare una situazione difficile come quella di subire una molestia sul luogo di lavoro.
Ricorda, infine, che sono a disposizione dei colleghi della Commissione la propria relazione e quella delle altre relatrici.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Giuliani per la relazione svolta e dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI, indi del vicepresidente Franco VAZIO.
La seduta comincia alle 15.
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.
C. 4376 Molteni.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Nicola MOLTENI, relatore, in primo luogo, ringrazia la Presidente per aver inserito all'ordine del giorno la proposta di legge C.4376 da lui presentata, che riproduce fedelmente il testo approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015, con 269 voti a favore, 27 contrari e 79 astenuti, in merito ai limiti da porre all'utilizzazione del rito abbreviato (C. 1129 Molteni). Si trattava di un provvedimento di assoluto buonsenso, presentato da deputati del Gruppo Lega Nord e poi modificato nel corso dell'esame parlamentare con la fattiva collaborazione dei gruppi di maggioranza ed opposizione (salvo una sola eccezione), diretto ad escludere l'applicabilità del rito abbreviato e del conseguente sconto di pena di un terzo per alcuni reati di gravissimo allarme sociale, tra i quali quelli riconducibile al gravissimo fenomeno del cosiddetto femminicidio. Ricordo che già nelle passate legislature provvedimenti su questo tema erano stati presentati dal gruppo della Lega ed approvati dalla Camera. Nella scorsa legislatura il testo della Camera venne modificato dal Senato inserendovi una materia sostanzialmente nuova relativa ai tempi del processo, che non ha superato il vaglio della Camera ed ha finito per affossare anche la parte condivisa relativa al rito abbreviato. In particolare, la proposta di legge, come quella già approvata, esclude il rito abbreviato per i seguenti reati: strage; Pag. 30omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne; omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente; omicidio premeditato; omicidio per motivi abbietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà’ verso le persone; tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione; sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio; sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio. Il testo originario della proposta di legge C. 1129 non escludeva il rito abbreviato per alcuni specifici reati, ma riprendeva la scelta fatta dal nuovo codice di procedura penale nel 1988 che escludeva il rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. Con la cosiddetta legge sul giudice unico del 1999 fu eliminata questa esclusione. Nel corso dell'istruttoria fatta sulla proposta di legge C. 1129 è emersa l'opportunità di legare la limitazione dell'applicabilità del rito abbreviato non più alla natura della pena (ergastolo), ma ad una valutazione fatta dal legislatore sulla gravità particolare di specifici reati. È da dire che la scelta del 1988 legata alla natura della pena aveva il pregio di essere già passata indenne dal vaglio di costituzionalità. Tornado al contenuto della proposta di legge, faccio presente che l'esclusione del rito abbreviato per certi reati è volta ad evitare che anche in caso di delitti di sangue efferati sia applicabile lo sconto di pena previsto per il solo fatto che l'imputato abbia fatto la scelta processuale del rito abbreviato, che avrebbe il pregio di deflazionare il carico processuale del il processo ordinario. Si tenga conto che, grazie al combinato disposto del bilanciamento delle circostanze e dell'applicazione dello sconto di pena del rito abbreviato, si può arrivare a condanne risibili di tredici o quattordici anni per il reato di omicidio. Spesso si tratta di omicidi di persone con le quali l'omicidio era o è ancora legato da rapporti affettivi. Inoltre, grazie ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario dopo sette od otto anni il colpevole può trovarsi a girare liberamente fuori dal carcere. Lo Stato, quindi, premia chi sceglie la via dell'abbreviato, senza alcun sindacato da parte del magistrato (non vi è un accordo come nel patteggiamento) e senza limitazioni relative alla gravità del fatto commesso. Tutto ciò è di difficile comprensione se si pensa alla gravità di alcuni fatti per i quali vi è possibile ottenere uno sconto di pena. Il testo approvato dalla Camera e quello che è ora in esame, quindi, mirano ad escludere il paradosso di premiare con uno sconto di pena colui che, pur avendo compiuto un efferatissimo reato di sangue, effettua una determinata scelta processuale. La ratio dei due testi deve essere quindi individuata nella non compatibilità di due giudizi che si trovano su piani diversi: il giudizio positivo dell'ordinamento a favore di scelte processuali deflattive e il giudizio, sempre dell'ordinamento, di massimo disvalore del fatto oggetto del processo. Il giudizio di disvalore del fatto commesso deve trovare corrispondenza nell'entità di pena comminata, senza che vi possa essere un premio (riduzione della pena di un terzo) in ragione del favore con il quale lo Stato considera i riti alternativi per i loro effetti deflattivi. Si tratta di piani di giudizi diversi che non possono sovrapporsi, come invece avviene con la disciplina vigente del rito abbreviato. L'esigenza di presentare una nuova proposta di legge che riproduce un testo già approvato dalla Camera nasce dal fatto che quel testo è stato cancellato dal Senato non perché lo abbia modificato in maniera sostanziale o lo abbia addirittura bocciato secondo le regole del bicameralismo perfetto, quanto piuttosto perché lo ha eliminato senza alcuna discussione. Tutto ciò nonostante che si trattasse di un provvedimento approvato pressoché all'unanimità dalla Camera. Per meglio comprendere tale affermazione occorre fare un breve escursus di ciò che è successo. Il 29 luglio 2015 la Camera ha approvato dopo un approfondito esame e modifiche la proposta di legge C.1129. La Commissione giustizia del Senato, nonostante Pag. 31si trattasse di un testo avente ad oggetto una materia estremamente delicata ed importante per la stessa opinione pubblica, ne ha avviato l'esame solo il 3 marzo 2016, peraltro abbinandolo (questa è la prima anomalia anche se non irregolarità) ad un altro provvedimento trasmesso dalla Camera (S. 2067), il cui contenuto era ben più vasto avendo ad oggetto la riforma del processo penale, delle intercettazioni e dell'ordinamento penitenziario. In un secondo momento è stata abbinata anche la proposta di legge approvata dalla Camera (S.1844) di riforma della prescrizione. In tutto sono stati abbinati ben 37 progetti di legge. Il dibattito in Commissione giustizia del Senato si è incentrato unicamente sui testi di riforma del processo penale e della prescrizione, trasfusi con alcune modifiche in un testo unificato, che si trova ora all'esame dell'Assemblea, e nel quale non c’è traccia di quanto approvato dalla Camera nel provvedimento sul rito abbreviato. Alla Camera dei deputati quindi è stato quindi trasmesso un testo unificato nel quale è ricompresa solo formalmente la proposta di legge C. 1129. Questo testo è stato approvato senza modifiche e con l'apposizione della questione di fiducia dalla Camera il 14 giugno 2017, sancendo definitivamente la cancellazione di ciò che la Camera stessa aveva approvato pressoché all'unanimità.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si vuole dare alla Camera la possibilità di reinserire nel circuito legislativo un testo che una Camera ha già approvato e l'altra Camera ha cancellato. Passo ora ad illustrare le disposizioni del testo. L'articolo 1, comma 1, della proposta in esame modifica l'articolo 438 c.p.p. disponendo che è escluso il ricorso al giudizio abbreviato quando si procede per gli specifici e gravi delitti (nuovo comma 1-bis) ai quali è stato fatto prima accenno. Inoltre, si prevede che quando il rito abbreviato viene richiesto in relazione a un procedimento penale per un reato di competenza della Corte d'assise (articolo 5 c.p.p.), il giudice, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione (nuovo comma 5-bis). La disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima e non davanti al giudice dell'udienza preliminare. Si tratta di una novità molto importante che consente di mantenere per questi reati il loro giudice naturale. Quando si procede per i gravi delitti elencati dal comma 1-bis l'imputato: può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti (nuovo comma 6-bis); in caso di rigetto, può rinnovare la stessa richiesta di cui al comma 6-bis prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (nuovo comma 6-ter). Il comma 2 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale (decreto legislativo n. 271 del 1989), introducendo l'articolo 134-ter, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 – concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale – quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'applicabilità delle nuove disposizioni ai soli procedimenti per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Pag. 32Nel concludere, ribadisce il suo più netto disappunto sulle richiamate modalità con le quali il Senato ha esaminato, o, per meglio dire, non esaminato una proposta di legge approvata pressoché all'unanimità dalla Camera, che, peraltro, viene incontro a forti istanze della società. Per quanto attiene all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, dichiara, in prima di considerare con favore la nomina di una correlatrice, l'onorevole Giuliani, appartenente ad un gruppo di maggioranza, in vista di una collaborazione finalizzata all'elaborazione di un testo condiviso. A tale proposito, ricorda nuovamente che il testo originario della proposta di legge C. 1129 da lui presentato prevedeva l'esclusione del rito abbreviato per tutti i reati puniti con la pena dell'ergastolo e che a seguito di una approfondita istruttoria si preferì individuare specifici reati di grave allarme sociale per il quale escludere il rito abbreviato. Dichiara di essere disponibile a ritornare alla opzione originaria se si ritiene ora che questo sia preferibile. Invita, quindi, i gruppi a fare una scelta non oltre il mese di luglio, su quale via percorrere per l'esclusione dell'abbreviato: la natura della pena (ergastolo) o il particolare allarme sociale di alcuni reati. L'importante è che questa scelta sia fatta con tempi certi, in quanto altrimenti si rischia di impantanare il procedimento legislativo rendendo di fatto impossibile l'approvazione del provvedimento prima della fine della legislatura.
Donatella FERRANTI, presidente, sottolineando che da parte sua c’è la più ampia disponibilità all'approvazione di un testo condiviso che escluda l'applicabilità del rito abbreviato in determinate circostanze, come quella riconducibile al fenomeno del femminicidio, invita i gruppi a considerare quanto richiesto dal relatore Molteni. Avverte che la relatrice Fabrizia Giuliani si è riservata di intervenire in una prossima seduta. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343 Fiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.
Donatella FERRANTI, presidente, comunica che è pervenuto il parere favorevole della X Commissione. In attesa di acquisire il parere della I Commissione, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 16.
Franco VAZIO, presidente, avverte che il parere della I Commissione sarà espresso nella giornata di domani. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.
La seduta termina alle 16.05.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'Interno Filippo Bubbico.
La seduta comincia alle 15.15.
5-11693 Galgano: Sul doppio cognome dei figli.
Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, auspica una rapida approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge S. 1628, necessario ad Pag. 33adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016. Pur sottolineando come molti dei profili problematici relativi all'attribuzione del cognome materno ai figli siano riconducibili all'assenza di una disciplina di rango legislativo, evidenzia, tuttavia, come molte delle criticità emerse siano comunque ascrivibili alla circolare n. 7 del 2017, cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto. Per tali ragioni, ribadisce la necessità che l'Esecutivo adotti urgenti iniziative per ovviare alle problematiche riscontrate nella richiamata circolare.
Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.25.
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