TESTO AGGIORNATO AL 22 GIUGNO 2017
Pag. 174SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.
La seduta comincia alle 14.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.
C. 4417 Russo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nicodemo Nazzareno OLIVERIO
(PD)
relatore, fa presente, in via preliminare, che la relazione illustrativa del provvedimento precisa che la proposta di legge all'esame è il frutto del lavoro dell'Osservatorio dell'Appennino meridionale (consorzio costituito alla fine del 1999 dalla regione Campania e dall'università degli studi di Salerno), e che è stata redatta all'esito di un lungo approfondimento del panorama legislativo del settore e del concomitante monitoraggio delle dinamiche di mercato riferite al pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP). In ragione di ciò esprime, da subito, un particolare ringraziamento all'onorevole Russo, primo firmatario della proposta di legge, per il lavoro svolto.
Sottolinea, inoltre, che la relazione illustrativa ricorda, tra l'altro, che il pomodoro San Marzano DOP rimanda a uno dei pochi casi nella storia d'Italia in cui l'imprenditoria del Nord ha scommesso sulla vocazione agroambientale dei terreni del Sud. A tal proposito, fa presente che, come affermato, nella relazione illustrativa: «Fu il commendator Francesco Cirio – originario di Nizza Monferrato, simbolo italiano dell'industria conserviera, a convogliare – dopo l'incredibile sviluppo delle fabbriche aperte al nord – sforzi e investimenti nel meridione. Intuendo le straordinarie qualità dell'area, trasversale a Napoli e a Salerno (...), in particolare l'elevata idoneità allo sviluppo delle colture per via delle favorevolissime condizioni pedoclimatiche, venne al Sud per dare impulso agli agricoltori e per avviare stabilimenti per la trasformazione del pomodoro in pelato, acquisito che, tra tutti gli ortaggi autoctoni, il Pomodoro San Marzano, per le proprietà organolettiche e morfologiche del frutto e delle bacche, rivelava peculiarità oltremodo pregiate. (...) Sullo sfondo di tecniche e di pratiche ultra-datate che si rinnovano a ogni produzione, emergono con forza la laboriosità e la creatività di un'intera comunità territoriale, unitamente a tradizioni, saperi e competenze che collocano il fattore antropico nel novero degli elementi che assurgono il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino DOP ad ambasciatore mondiale del made in Italy agroalimentare».
Relativamente al contenuto della proposta di legge, osserva che l'articolo 1, rubricato «Patrimonio culturale nazionale», prevede che il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i siti destinati alla relativa produzione, che ricadono nell'area individuata dal disciplinare di riferimento, siano considerati la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, Pag. 175dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolari, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani (comma 1).
Il comma 2 del medesimo articolo 1 ribadisce che il pomodoro DOP San Marzano e i relativi siti di produzione rappresentano un patrimonio culturale nazionale e, in quanto tale, da salvaguardare, valorizzare e promuovere.
Evidenzia che l'articolo 2, rubricato «Produzione e commercializzazione», prevede che, avuto riguardo ai profili valoriali che il predetto prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP sia strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicuri l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. Osserva inoltre che la disposizione precisa altresì che tale produzione concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni (comma 1).
Fa presente che il comma 2 dispone che, fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP debba essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili.
Con riferimento a tali ultime disposizioni, segnala che la relazione illustrativa rileva che siffatta previsione «nasce dalla rilevazione, nel tempo, di una grave asimmetria informativa, dovuta al modo di porsi di taluni produttori sul mercato: non pochi, infatti, promuovono il proprio pomodoro rivendicandone il titolo, improprio, di vero Pomodoro San Marzano. Quel che mina di fatto la credibilità dell'intero sistema di certificazione della DOP e che l'enunciato del comma 2 dell'articolo 2 si prefigge di superare».
Propone, quindi, che la Commissione svolga un ciclo di audizioni che coinvolga i rappresentanti dei principali organismi del settore, tra i quali, in primo luogo, il presidente e il direttore dell'Osservatorio universitario Appennino meridionale, agronomi esperti del pomodoro San Marzano; rappresentanti delle organizzazioni di categoria, a partire dalla Coldiretti che, con particolare riferimento alla Campania, ha sempre riservato particolare attenzione al tema oggetto della proposta di legge, nonché i competenti rappresentanti della regione Campania e del MIPAAF.
Filippo GALLINELLA (M5S) dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge – il quale prevede che anche i siti destinati alla produzione del pomodoro San Marzano dell'agro-nocerino a DOP e ricadenti nell'area individuata dal disciplinare di riferimento, rappresentano un patrimonio culturale nazionale, in quanto tale da salvaguardare, valorizzare e promuovere – avanza il dubbio che, per effetto dell'inquadramento di tali terreni come beni culturali, gli stessi non possano più essere commercializzati alle stesse condizioni dei normali terreni agricoli, venendo sottoposti a particolari vincoli che potrebbero creare difficoltà agli stessi agricoltori. Ritiene quindi utile svolgere audizioni sul tema, anche allo scopo di chiarire questo aspetto tecnico.
Paolo RUSSO (FI-PdL) dopo aver ringraziato l'onorevole Oliverio per l'approfondita relazione, concorda sull'opportunità di svolgere audizioni, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza utili ad approfondire anche l'aspetto dall'onorevole Gallinella. Suggerisce, a tal proposito, di audire anche il Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano.
Luca SANI, presidente, nel riservarsi di sottoporre all'Ufficio di presidenza la valutazione sui soggetti da audire, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
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Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe ROMANINI
(PD)
relatore, osserva che la proposta di legge all'esame, composta di tre articoli, di iniziativa dei senatori Pagliari ed altri, è stata approvata in prima lettura dall'Assemblea del Senato con un solo astenuto.
Con riferimento all'oggetto della proposta di legge, in via preliminare, fa presente che non esiste una definizione normativa dei «domini collettivi» ma che con tale termine si intende, generalmente, indicare una situazione giuridica in cui una determinata estensione di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) è oggetto di godimento da parte di una collettività determinata, abitualmente per uso agrosilvopastorale.
Sottolinea che i domini collettivi hanno una storia millenaria, risalente al 117 a.C., che si è perfezionata nel corso del tempo, soprattutto nel Medioevo, e che è giunta, pressoché immutati, ai tempi odierni. Si tratta di una situazione giuridica di natura diversa rispetto a quella della proprietà individuale e non riconducibile nemmeno alla comproprietà. Fa presente inoltre che in Italia ha assunto diverse denominazioni, a seconda delle varie regioni, e che costituisce il 9,77 per cento della superficie agricola totale nel nostro Paese.
Di queste, sempre secondo i dati ISTAT, l'82 per cento sono ubicate in montagna, il 16 per cento in collina e il 2 per cento in pianura. Nella Provincia Autonoma di Trento l'estensione dei domini collettivi raggiunge il 42 per cento della superficie dell'intero territorio provinciale, mentre in Abruzzo giunge al 49 per cento.
I domini collettivi sono distribuiti su tutto l'ambito nazionale, per quanto sull'arco alpino trovino la loro massima estensione e presenza.
Osserva che le difficoltà di inquadramento sistematico dei domini collettivi, appartenenti originariamente ad una comunità, derivano anche dall'irriducibilità dell'istituto all'attuale concezione privatistica, di derivazione romanistica, basata sulla proprietà privata. Ricorda, a tal proposito, anche il contenuto dell'articolo 42, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati».
Segnala che i domini collettivi costituiscono, invece, i beni oggetto del diritto di uso civico. Gli usi civici integrano un residuo di antiche figure di diritti sui generis a contenuto reale, spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su di un territorio e a ogni suo membro che può quindi esercitarlo uti singulus. Il contenuto consiste nel trarre utilità da terre di appartenenza pubblica o privata per il perseguimento di finalità di interesse generale; tali utilità consistono, generalmente, in raccolta di legna, di erba, di funghi, uso di acque, semina, pascolo, caccia, ecc. In relazione alla natura del diritto, segnala come, ove questo sia esercitato su terre di proprietà di un privato, potrà avvicinarsi al modello conosciuto del diritto reale di godimento su cosa altrui; al contrario, ove il bene gravato sia di proprietà pubblica, l'uso civico potrebbe avere la qualificazione giuridica di «comunione senza quote».
Fa presente che il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332). Tale corpo normativo è stato poi integrato da numerose leggi regionali, a seguito del decentramento amministrativo del 1977 (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 66, commi 1 e 4).
La disamina dell'istituto può trarsi poi dalla sentenza n. 19792 del 28 settembre 2011 con cui la Cassazione civile ha ritenuto non assoggettabile a espropriazione forzata un bene soggetto a uso civico.
Venendo ai contenuti della proposta di legge all'esame, osserva che essa intende confermare – fatta eccezione per quelle Pag. 177vicende di traslazione della titolarità che si sono verificate e quindi di acquisizione a titolo derivativo originario di diritti reali sui beni oggetto di proprietà collettiva – che i domini collettivi si contraddistinguono per l'esercizio, da parte dei singoli, di soli diritti di godimento, di utilizzazione e di uso, mantenendo in ogni caso in capo a tali beni – inusucapibili e intrasferibili – la loro natura pubblica. Ciò anche sul presupposto che la conservazione degli usi civici svolga un ruolo importantissimo per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
Evidenzia che la proposta di legge all'esame tenta dunque di conferire certezza a situazioni giuridiche soggettive che spesso hanno avuto contorni sfumati proprio perché hanno sedimentato nel tempo, si sono protratte per lunghissimi periodi e, addirittura, i beni oggetto di proprietà collettiva o il loro utilizzo sono stati tramandati di padre in figlio per intere generazioni nell'esclusivo utilizzo.
La proposta di legge mira dunque a sgomberare il campo sulla destinazione che questi beni possono avere, definendo il rapporto intercorrente tra le comunità collettive e i beni, al fine di conferire certezza nei diritti di godimento, anche in quei rapporti sociali sino ad ora rimessi a fonti di regolazione subordinata o comunque dai contorni giuridici assai sfumati.
A tal fine, l'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.
Le caratteristiche connotative sono esplicitate nelle lettere a), b), c) e d).
I domini collettivi sono soggetti a Costituzione (lettera a) e trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale).
Essi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale (lettera b).
Hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva (lettera c).
Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi (lettera d).
Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
L'articolo 2, comma 1, riconosce poi come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesisitiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto.
Il comma 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti alla costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i Pag. 178beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.
Il comma 3 prevede che sussiste un diritto sulle terre di collettivo godimento quando:
esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità;
è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.
Venendo all'articolo 3, che rappresenta il cuore della proposta di legge, fa presente che il comma 1 qualifica i seguenti beni come beni collettivi: le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate (lettera a); le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati (lettera b); le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici; le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927 (che prevede la possibilità in ogni fase del procedimento si liquidazione degli usi civici, di promuovere un esperimento di conciliazione); le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 sembra richiamare la possibilità, in caso di terreni poco estesi da dividere tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge del 1971 prevede che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali); le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; le terre derivanti da permuta o da donazione (lettera c); le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati (lettera d).
In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati (lettera d), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. Tale eccezione sembra derivare dal fatto che le terre di cui alla lettera d) appartengono «iure privatorum» a un ente collettivo oppure a un privato che, in entrambi i casi, sfuggono alla qualifica di bene demaniale.
L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).
I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo: inalienabilità; indivisibilità; inusucapibilità; perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.
L'articolo 142 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), appositamente richiamato, prevede infatti che siano di interesse paesaggistico e sottoposti alla disciplina della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici» (comma 1, lettera h). Il provvedimento precisa che, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Inoltre, la proposta di legge precisa che il vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.Pag. 179
Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 1102/1971. Il primo comma di tale disposizione stabilisce l'inalienabilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari. Il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'articolo 11 è alla possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.
Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame – nell'ambito del riordino della disciplina delle comunità montane di cui al comma 4 – le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge 97 del 1994 e cioè disciplinare con legge i profili relativi a: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvopastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvopastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio; 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
Decorso il citato termine annuale, ai suddetti adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei ben collettivi.
Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge del 1994 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1,continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge 97/1994, in quanto con essa compatibili.
Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre-beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa UE.
Conclusivamente, nel ritenere che sul testo all'esame possa registrarsi anche alla Camera la stessa condivisione che si è avuta al Senato, propone di svolgere sul testo un rapidissimo ciclo di audizioni e di concluderne l'esame preliminare nell'arco di un paio di settimane.
Filippo GALLINELLA
(M5S), nel ricordare come il tema degli usi civici sia già stato posto dal suo gruppo all'attenzione della Commissione con riferimento al pascolamento presso fondi di terzi, reputa necessario che all'approvazione della proposta di legge all'esame segua una seria attività di ricognizione delle particelle di terreno in uso civico onde evitare fenomeni di uso improprio di tali terre, anche allo scopo di renderle disponibili, così come dispone la proposta all'esame, ai giovani agricoltori.
Segnala infine l'opportunità di convocare in audizione la Comunanza di Gualdo Tadino in relazione ad un contenzioso sorto sull'uso dell'acqua del sottosuolo in tale territorio.
Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede al relatore se si possa ritenere che rientrino nell'ambito dei domini collettivi anche i terreni concessi in enfiteusi, in relazione ai quali, anche con atti di sindacato ispettivo, ha posto all'attenzione della Commissione e del Governo, numerosi profili problematici.
Giorgio ZANIN
(PD), nel premettere che la materia è per lui di grande interesse, avendo anche lavorato alla predisposizione di una proposta di legge sul tema, osserva come essa sia fonte di forte contenzioso in molte zone del Paese. L'istituto dei domini collettivi è al contempo assai risalente ed assai attuale: ritiene pertanto che sia necessario sviluppare tutte le potenzialità dell'istituto consentendo la costituzione di nuovi domini collettivi, anche al fine di dare una risposta al fenomeno dei lasciti abbandonati.
Ritiene poi che, ove si intenda svolgere una qualche attività conoscitiva, debba essere dato spazio anche a rappresentanti delle regioni speciali e delle provincie autonome.
Paolo COVA (PD) pone all'attenzione della Commissione un tema ulteriore e cioè quello del risanamento dalla peste suina. Al riguardo, fa infatti presente come in Sardegna sia stato impossibile debellare il fenomeno a causa dell'insistenza dei suini colpiti dalla peste su zone in uso civico e, quindi, privi di un proprietario. Reputa quindi che un intervento normativo in tema di usi civici non possa prescindere da una regolamentazione normativa della gestione sanitaria.
Adriano ZACCAGNINI
(MDP), nel considerare la proposta di legge all'esame di straordinaria importanza in quanto volta a disciplinare un tertium genus di proprietà che si aggiunge alla proprietà pubblica e alla proprietà privata, e cioè quello della proprietà collettiva su beni comuni nella loro accezione agro silvo pastorale, ricorda come, in una relazione del professor Rodotà del 2008, sull'uso dei beni per finalità collettive, si sia fatto riferimento all'opportunità di mutuare a tal fine la disciplina degli usi civici.
Auspica conclusivamente una celere approvazione in via definitiva del testo all'esame.
Mino TARICCO (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampia relazione svolta, chiede tuttavia che sia effettuata una verifica sulle ricadute della normativa in oggetto su quella regionale, tenuto conto che la disciplina adottata dalle singole regioni appare assai diversificata.
Laura VENITTELLI (PD), nel richiamare anch'ella la questione posta dal deputato Taricco sulle eventuali ricadute che l'approvazione di una normativa nazionale potrebbe avere sulle leggi regionali vigenti in materia, chiede al relatore altresì un chiarimento sulla portata applicativa della proposta di legge in oggetto e cioè se essa trovi applicazione solo alle terre appartenenti alla proprietà demaniale o anche alle proprietà collettive.
Siro MARROCU (PD) fa presente come nella sua regione, la Sardegna, un terzo del territorio sia gravato da usi civici, e come ciò sia fonte di grande contenzioso, al quale durante la sua attività consiliare ha tentato di porre rimedio allorché ha rivestito l'incarico di relatore proprio su una proposta di legge regionale volta a regolamentare l'istituto. Replicando infine al collega Cova, fa presente come il perdurare del fenomeno della peste suina dipenda, nella sua regione, da altri fattori, quali la previsione di incentivi per l'abbattimento dei capi malati.
Massimiliano BERNINI (M5S), nel reputare anch'egli il testo all'esame di fondamentale importanza, chiede al relatore un chiarimento sulla sua portata applicativa e se cioè esso sia volto unicamente a regolamentare i domini collettivi già esistenti ovvero consenta di istituirne di nuovi, reputando il secondo aspetto tanto rilevante quanto il primo.
Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, nel condividere le considerazioni del deputato Pag. 181Zanin sulla duplice natura dell'istituto, storico e al tempo stesso moderno, ribadisce che l'intento della proposta di legge all'esame è a suo avviso pienamente condivisibile e ne auspica una celere approvazione.
Luca SANI, presidente, nel riservarsi di sottoporre all'Ufficio di presidenza la valutazione sui soggetti da audire, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 420.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2017.
Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.
Ricorda che nelle precedenti sedute il sottosegretario Castiglione aveva risposto alle richieste di chiarimenti che gli erano state avanzate dal deputato Oliverio relativamente ai criteri seguiti nel riparto dei fondi in favore di alcune università.
Ricorda inoltre che il Governo si è reso disponibile ad attendere il parere di competenza anche oltre la scadenza del termine previsto per la relativa espressione, scaduto il 19 giugno.
Giovanni FALCONE (PD), relatore, formalizza una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 15.15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.
La seduta comincia alle 15.15.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 421.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.
Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei Pag. 182lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.
Ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 20 giugno scorso, e facendo seguito ad un invito in tal senso della Presidente della Camera, la Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo.
In via preliminare, osserva che il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
Fa presente che l'utilizzo del Fondo, ai sensi del predetto comma 140, è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.
Evidenzia che la norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.
La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Segnala che si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un DPCM (Atto n. 409) – sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alle finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019.
Fa presente, inoltre, che sulla destinazione delle risorse del Fondo è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 (A.S. 2853) (attualmente all'esame del Parlamento) che ha introdotto due ulteriori destinazioni delle risorse stanziate: è stata attribuite alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; è stata attribuita al MIUR una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.
Osserva quindi che, considerate le variazioni sopra richiamate e le risorse già ripartite, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, ripartita dallo schema di decreto in esame, ammonta a circa 46.044 milioni di euro.
Segnala infine che un'ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del Pag. 1832017, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.
Venendo al contenuto dello schema di DPCM all'esame, osserva che, al comma 1, esso dispone la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il d.l. n. 50/2017 e con il D.P.C.M. relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo.
La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) dell'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.
Nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.
Le indicazioni in merito alla tipologia di interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate sono riportate nella sola relazione illustrativa.
Con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del MIPAAF, segnalo che, nel settore «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» (di cui alla lettera b), del citato articolo 1, comma 140), lo schema assegna 6,8 milioni di euro per l'anno 2017; 25,9 milioni di euro per l'anno 2018; 29,7 milioni di euro per l'anno 2019; 29,9 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 92,3 milioni di euro. Come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate al rinnovo e alla manutenzione della rete idrica, quali canali e acquedotti.
Nell'ambito del settore «Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche» (di cui alla lettera d), del citato articolo 1, comma 140) lo schema prevede lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per l'anno 2017; di 4,4 milioni di euro per l'anno 2018; di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019; di 4,5 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 15,3 milioni di euro.
Come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate alla difesa del suolo, con interventi idrogeologici (regimazione delle acque, argini, ecc.).
Infine, il comma 2 prevede, in linea con quanto previsto al comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Osserva, infine, che i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.
Filippo GALLINELLA (M5S) dopo aver osservato che la tabella allegata allo schema di decreto riporta la generica indicazione delle finalità per le quali a ciascun Ministero vengono assegnate, in quota parte, le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017, esprime la necessità, al fine di consentire alla Commissione di effettuare una valutazione più completa, che il Governo fornisca informazioni dettagliate sulle specifiche opere per la realizzazione delle quali le risorse in questione verranno destinate.
Luca SANI (PD) precisa che quanto richiesto dal deputato Gallinella è un atto di gestione di stretta competenza dell'Esecutivo che non spetta alla Commissione valutare.
Marco CARRA
(PD), con riferimento alla richiesta avanzata dall'onorevole Gallinella, Pag. 184osserva che spetta all'Esecutivo l'individuazione delle singole opere alle quali destinare le risorse ripartite dallo schema di decreto all'esame, mentre spetta al Parlamento il potere di formulare indirizzi al Governo e, successivamente, di svolgere un'attività di controllo sulla conformità dell'azione dell'Esecutivo rispetto agli indirizzi impartiti dal Parlamento.
Sottolinea quindi l'estrema rilevanza di quanto, per la prima volta, è stato disposto con la legge di bilancio 2017, che ha istituito un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale in settori strategici per il Paese con una dotazione, per il solo 2017, pari a 1.900 milioni di euro. Evidenzia, come ulteriore elemento positivo, che tali risorse sono state, in parte, già destinate alla realizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, nonché per sostenere, tra l'altro, investimenti delle regioni a statuto ordinario.
Rimarca altresì che una parte significativa della rimanente quota del Fondo è stata assegnata al MIPAAF per la realizzazione di interventi per il rinnovo e la manutenzione della rete idrica e per la difesa del suolo mediante interventi idrogeologici che rivestono un carattere di fondamentale importanza per il settore agricolo. Tale scelta, peraltro, si pone in linea di continuità con le risorse già stanziate dal Governo con i PSRN allo scopo, tra gli altri, di contenere il rischio di esondazioni e di migliorare il governo della rete idrica.
Auspica, pertanto, che la Commissione possa esprimere una valutazione favorevole sullo schema in esame all'unanimità.
Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che la sua richiesta al Governo di fornire elementi di conoscenza più dettagliati muove unicamente dall'esigenza di garantire che, pur nel pieno esercizio delle proprie competenze, l'Esecutivo agisca nella massima trasparenza possibile.
Nicodemo Nazzareno OLIVERIO
(PD) dopo aver fatto presente che l'emergenza idrica rappresenta una vera piaga che affligge tutte le regioni italiane, esprime apprezzamento per l'assegnazione di significative risorse al MIPAAF finalizzate proprio al rinnovo e alla manutenzione della rete idrica. Sottolinea che, a differenza del passato, in cui si è assistito al ricorso alle così dette legge mancia, con lo schema di decreto all'esame, il Governo ha provveduto ad assegnare risorse, ulteriori rispetto a quelle già stanziate con i PSRN, che andranno effettivamente a vantaggio dei territori.
In relazione a quanto osservato dall'onorevole Gallinella, precisa che la gestione del bilancio del MIPAAF non rientra nelle competenze del Parlamento, bensì dell'Esecutivo, mentre spetta al Parlamento l'esercizio dell'attività d'indirizzo e di controllo sull'operato del Governo. Rileva, a tal proposito, come, a suo avviso, ciascun singolo parlamentare, soprattutto se appartenente alle opposizioni, ha a disposizione strumenti per interloquire con il Governo nello svolgimento della funzione di controllo anche in relazione agli enti vigilati dal Ministero.
Rivolge quindi un appello a tutti i Gruppi affinché la Commissione possa esprimersi con un voto unanime a favore dello schema di decreto all'esame.
Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiarisce, a scanso di equivoci, che la richiesta avanzata dal collega Gallinella era volta ad ottenere un elenco dettagliato delle opere che il MIPAAF intende finanziare con le risorse assegnate dallo schema di decreto all'esame, non intendendo con ciò in alcun modo avanzare alcuna segnalazione in merito a singoli interventi che occorrerebbe realizzare impiegando tali risorse.
Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, dopo aver ringraziato il presidente Sani per l'esaustiva relazione, sottolinea che per la prima volta è stato istituito un Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando risorse a settori importanti quali la difesa del suolo e il rinnovo della rete idrica, andando così a rafforzare ulteriormente Pag. 185le misure già previste nei PSRN, nei quali gli interventi a tutela dell'assetto idrogeologo e per il miglioramento delle infrastrutture irrigue sono stati già individuati come prioritari.
Precisato che l'individuazione dei singoli interventi ai quali destinare le risorse assegnate al MIPAAF è materia di stretta competenza del Ministero, si assume comunque l'impegno a fornire le informazioni richieste dal collega Gallinella.
Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia il sottosegretario Castiglione per l'impegno che ha assunto che va nella direzione di assicurare la massima trasparenza all'azione del Governo.
Luca SANI, presidente e relatore, formula seguente proposta:
«La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
ricordato che la disposizione richiamata ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;
considerato che lo schema di decreto all'esame dispone la ripartizione della quota residuale del Fondo investimenti al netto delle somme già ripartite e delle variazioni apportate alla dotazione del Fondo in questione, e che tale quota ammonta a circa 46.044 milioni di euro;
preso atto che la tabella allegata allo schema di decreto ripartisce le suddette risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) dell'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero;
valutato favorevolmente che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri;
preso con favore atto che, con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nel settore «Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» (di cui alla lettera b), del citato articolo 1, comma 140), lo schema assegna al predetto Ministero 6,8 milioni di euro per l'anno 2017; 25,9 milioni di euro per l'anno 2018; 29,7 milioni di euro per l'anno 2019; 29,9 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 92,3 milioni di euro;
considerato favorevolmente che, come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate al rinnovo e alla manutenzione della rete idrica, quali canali e acquedotti; Pag. 186
preso altresì atto con favore che, nell'ambito del settore «Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche» (di cui alla lettera d), del citato articolo 1, comma 140) lo schema assegna al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 1,2 milioni di euro per l'anno 2017, 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, 5,2 milioni di euro per l'anno 2019; 4,5 milioni di euro per gli anni 2020-2032, per un totale di 15,3 milioni di euro;
valutato favorevolmente che, come si evince dalla relazione illustrativa, tali risorse sono destinate alla difesa del suolo, con interventi idrogeologici;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»
La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.30.
RISOLUZIONI
Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.
La seduta comincia alle 15.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.
7-01288 Benedetti: Misure a tutela degli stock e della pesca del pesce spada.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 7-01288).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2017.
Luca SANI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Benedetti ha illustrato la propria risoluzione, auspicandone l'approvazione da parte della Commissione in tempi celeri.
Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo.
Adriano ZACCAGNINI (MDP) sottoscrive la risoluzione 7-01288 Benedetti e preannuncia il suo voto favorevole.
Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive la risoluzione 7-01288 Benedetti e preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.
Silvia BENEDETTI (M5S) esprime piena soddisfazione per la condivisione dei contenuti del suo atto d'indirizzo da parte dei Gruppi rappresentati in Commissione e si augura che con l'approvazione della sua risoluzione l'Italia possa fungere da esempio per altri Stati nella gestione degli stock di pesce spada.
Luca SANI, presidente, avverte che la risoluzione 7-01288 Benedetti è stata sottoscritta da tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico e dal deputato Zaccagnini. Pone quindi in votazione la risoluzione 7-01288 Benedetti.
La Commissione approva la risoluzione 7-01288 Benedetti.
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7-01288 Fiorio: Interventi a sostegno del settore del riso.
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.
7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso.
7-01276 Zaccagnini: Interventi a sostegno del settore del riso.
7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).
Luca SANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deliberato di proseguire la discussione delle risoluzioni Zaccagnini e Fedriga congiuntamente alle altre.
Massimo FIORIO (PD), raccogliendo la disponibilità manifestata dai presentatori degli atti d'indirizzo in oggetto, ad approvare una risoluzione unitaria, alla quale non intenderebbero aderire i soli presentatori della risoluzione 7-01233 Gallinella, comunica che sta predisponendo un testo unificato che sottoporrà a breve alla Commissione.
Luca SANI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 21 giugno 2017.
Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.
Il Comitato si è riunito dalle 15.35 alle 16.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.
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