CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 giugno 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole, sottolineando che ha ravvisato l'opportunità di rilevare in premessa l'esigenza di un supplemento di istruttoria sul Pag. 105comma 61 in quanto la misura, pur esulando dalle competenze della Commissione Ambiente, appare lesiva dei diritti del consumatore (vedi allegato 1).

  Ermete REALACCI, presidente, propone di integrare la proposta di parere favorevole, sottolineando in premessa l'importanza di adottare iniziative finalizzate a indirizzare l'utilizzo dell'energia in Italia in favore delle fonti rinnovabili e a promuovere l'efficienza energetica.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, alla luce dell'intervento del presidente, riformula la proposta di parere nel senso indicato (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole così come riformulata dal relatore.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 Cancelleri e abbinata.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

  Giovanna SANNA (PD), relatrice, sulla base della considerazioni già svolte nella seduta precedente e in assenza di rilievi da parte dei colleghi, presenta una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.
Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 913, C. 2983, C. 3115, C. 3483, C. 3490, C. 3555 e C. 3556, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione, in corso di esame in sede referente presso la XII Commissione.
  In linea generale, il provvedimento risponde all'esigenza, degna di massima attenzione, di istituire, ai fini di tutela della salute pubblica, strumenti efficaci di raccolta sistematica a livello nazionale dei dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici, finalizzati a registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, ovvero di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti, o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita o in un ambito territoriale specifico.
  Il provvedimento, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presentati al testo unificato di sette proposte di legge in materia, si compone di quattro articoli. Oggetto dell'articolo 1 è l'istituzione della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, identificati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, al fine di favorire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, con particolare riguardo per quelle oncologiche e infettive, verificare la qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria fornita, acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica, facilitare lo scambio di dati e informazioni, nonché promuovere la ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari. L'obiettivo Pag. 106è quello di fornire un inquadramento ai diversi registri e sistemi di sorveglianza già esistenti, con la sistematizzazione delle modalità e con l'omogeneità del linguaggio della raccolta e della disseminazione dei dati, al fine di poter costruire una banca dati nazionale completa ed immediatamente utilizzabile per la ricerca, per la pianificazione sanitaria, per il rilievo dei costi, dell'accessibilità delle cure e dell'adeguatezza tecnologica; e soprattutto per l'immediato rilievo di scostamento dalla media della morbilità o della mortalità sul piano nazionale per una o più malattie di una determinata area geografica.
  Il comma 2 dell'articolo 1 demanda ad un regolamento, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge su proposta del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione dei dati che possono essere inseriti nella rete, delle modalità per il loro trattamento, dei soggetti che possono avere accesso alla rete, delle misure di sicurezza dei dati medesimi, infine delle relative modalità di accesso. Come stabilito dal comma 3, il titolare del trattamento dei dati contenuti nella rete è il Ministero della salute; il comma 4 specifica invece, in relazione ai principi che devono sovrintendere alle attività e ai compiti della rete, che i dati devono essere validati scientificamente in linea con gli standard internazionali e devono essere trattati allo scopo di: produrre informazioni su incidenza, mortalità e sopravvivenza delle diverse tipologie di tumore; descrivere il rischio della malattia per tipo, sede, età e genere; evidenziare eventuali differenze nell'accesso alle cure; monitorare l'efficacia dei programmi di screening, nonché analizzare l'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica.
  Come giustamente previsto dal comma 5 dell'articolo 1, per realizzare le finalità del provvedimento, possono essere stipulati accordi di collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  Alla stregua dell'articolo 2, possono essere stipulati accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative ed attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria. A tali organizzazioni – come contemplato dal comma 2 – è consentito presentare proposte non vincolanti in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori; qualora tali proposte non siano accolte, alle stesse organizzazioni e associazioni deve essere data risposta scritta e motivata entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.
  L'articolo 3 del provvedimento interviene per modificare il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che l'elenco dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia aggiornato periodicamente con un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  Al fine di garantire il controllo permanente dello stato di salute della popolazione, l'articolo 4, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione del referto epidemiologico e la disciplina del trattamento, dell'elaborazione e dell'aggiornamento dei dati in esso contenuti nonché della pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati sui siti internet degli enti preposti. Il comma 2 definisce il referto epidemiologico come il dato aggregato o macrodato, corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi. Diviene così possibile Pag. 107individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie, identificando, altresì, eventuali criticità ambientale, professionale o socio-sanitaria.
  Ciò premesso, rilevata l'assenza di profili di stretta competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando che esso è in linea con le posizioni in più occasioni assunte dalla Commissione Ambiente, che considera i temi della salute pubblica e dello stato dell'ambiente strettamente connessi. A tale proposito ricorda in particolare che nel corso della conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate l'impegno della Commissione Ambiente ha consentito di prevedere uno stanziamento di 50 milioni di euro per il biennio 2014-2015 destinati allo screening sanitario della popolazione della Terra dei fuochi.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 D'Incecco e abbinata.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

  Chiara BRAGA (PD), relatrice, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso, ricorda ai colleghi che l'esame del provvedimento, sospeso dal 2013 in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione Bilancio, si è svolto in un clima di collaborazione e condivisione che ha consentito l'adozione di un testo base in cui sono state recepite le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sul provvedimento in esame, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole della I Commissione; parere favorevole della III Commissione; parere favorevole con condizione della V Commissione; parere favorevole della VII Commissione; parere favorevole con osservazioni della IX Commissione; parere favorevole con osservazioni della XII Commissione e parere favorevole della Commissione questioni regionali.
  Avverte altresì che la relatrice ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.01 che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

  Chiara BRAGA (PD), relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 a sua firma.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme alla relatrice.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice (vedi allegato 3).

  Chiara BRAGA (PD), relatrice, nel richiamarne i contenuti, segnala che il provvedimento risponde all'esigenza di coordinare le diverse prescrizioni tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina ed il progressivo miglioramento dell'accessibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità. Ricordando che, grazie all'intervento Pag. 108emendativo della Commissione Ambiente, si è previsto, in sede di modifica ed aggiornamento della normativa, di semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, si augura che venga recuperato il tempo perduto.

  Vittoria D'INCECCO (PD), ringraziando la Commissione Ambiente, il presidente e la relatrice per il lavoro svolto sulla proposta di legge a sua prima firma, sottolinea l'importanza del provvedimento che ricostituisce la Commissione permanente di studio con l'obiettivo di garantire l'uniformità e l'aggiornamento della normativa, a fronte della attuale frammentazione delle disposizioni in materia. Esprime inoltre la propria soddisfazione per l'ampia condivisione della proposta di legge da parte dei componenti della Commissione Ambiente.

  Ermete REALACCI, presidente, nel sottolineare come il livello di civiltà di un Paese sia dimostrato dalla qualità del trattamento riservato alle persone più deboli, concorda sull'importanza del provvedimento, che interviene a colmare una lacuna nella normativa nazionale.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Chiara Braga, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.45.

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