SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.
C. 4002 Parisi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, in relazione alle richieste di abbinamento avanzate, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di domani sarà definita una proposta da sottoporre alla Commissione.
Emanuele FIANO (PD) anticipa che, in seguito a colloqui informali avuti con il relatore, concorda sul fatto di non procedere all'abbinamento della proposta di legge C. 4412, d'iniziativa della deputata Fabbri, di cui era stato chiesto l'abbinamento.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ribadisce che la questione sarà definita nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, preannuncia che proporrà l'adozione, come testo base per il prosieguo dell'esame, della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 15.45.
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alan FERRARI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato approvato in prima lettura alla Camera il 7 ottobre 2015. Ricorda che la I Commissione, Pag. 21nella seduta del 16 settembre 2015, ha espresso parere favorevole sul testo delle Commissioni risultante dall'esame degli emendamenti. Il Senato ha apportato modifiche al testo della Camera e ha approvato il disegno di legge il 3 maggio 2017, dopo la posizione della questione di fiducia da parte del Governo, in un articolo unico con 193 commi, a fronte dei 52 articoli del testo approvato dalla Camera. Il Comitato è chiamato, quindi, a dare il proprio parere sulle parti modificate dal Senato, alle quali limiterò la mia esposizione.
I commi da 2 a 4, equivalenti all'articolo 2 del testo Camera, contengono un pacchetto di norme in materia di assicurazioni. In particolare il comma 2 modifica l'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Rileva il nuovo comma 1-ter, in quanto precisa che la verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio da parte delle imprese di assicurazione, deve essere effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell'archivio antifrode istituito presso l'IVASS. Qualora dalla consultazione risulti che le informazioni fornite dal contraente non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto che, in caso di mancata accettazione della proposta, le imprese di assicurazione ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.
Il comma 6, equivalente all'articolo 3 del testo della Camera, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce nel Codice delle assicurazioni private i nuovi articoli 132-bis (Obblighi informativi degli intermediari) e 132-ter (Sconti obbligatori). In particolare il Senato ha modificato l'articolo 132-ter che disciplina le condizioni in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS. Nel corso dell'esame al Senato è stato assegnato all'IVASS il compito di definire, con proprio regolamento, criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. L'IVASS deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera. Anche in questo caso lo sconto deve essere dettagliato nel preventivo e nel contratto. Il comma 7, equivalente al comma 2 dell'articolo 3 del testo della Camera, modificato dal Senato, prevede che il regolamento con cui l'IVASS definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto sulla polizza dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. Il comma 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato dovrà essere individuata dall'IVASS entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 10, equivalente al comma 4 dell'articolo 3 del testo della Camera, prevede la definizione di linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte. Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che tale definizione, da parte delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, dell'ANIA e delle associazioni dei consumatori, deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili.
Il comma 12, equivalente al comma 1 dell'articolo 4 del testo della camera e Pag. 22modificato nel corso dell'esame al Senato, con una modifica all'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, prevede che, nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.
Il comma 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede, con l'inserimento di un nuovo comma 1-bis dell'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, il divieto per le imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa. Analogo divieto è disposto quando la differenziazione o l'attribuzione avviene in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
Il comma 15, equivalente all'articolo 6 del testo della Camera e modificato dal Senato, modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose. In particolare introduce tre nuovi commi all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private. Il nuovo comma 3-bis prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare – secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato – dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Il comma 3-quater prevede che nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri – secondo le modifiche del Senato mentre nel testo della Camera si faceva riferimento alle cause – negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.
Il comma 16, equivalente all'articolo 7 del testo della Camera, affida all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. L'IVASS deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze. Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 7 del testo iniziale, il quale affidava all'IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato la scatola nera.
Il comma 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
Il comma 25, equivalente all'articolo 12 del testo della Camera, novellando l'articolo Pag. 23170-bis del Codice della assicurazioni private, estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori, nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto. Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza. Il comma, con una modifica effettuata nel corso dell'esame al Senato, inserisce il comma 01 al citato articolo 170-bis con il quale si stabilisce che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente.
Il comma 26, equivalente all'articolo 13 del testo della Camera, modificando l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. Nel corso dell'esame al Senato la predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.
Il comma 29, equivalente al comma 3 dell'articolo 14 del testo della camera, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato nel senso di stabilire che i nuovi massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame e gli importi sono raddoppiati dal 1o gennaio dell'anno. Il testo della Camera prevedeva la decorrenza dal 1o gennaio 2016 e il raddoppio degli importi dal 1o gennaio 2017.
I commi 38 e 39, equivalenti all'articolo 16 del testo della Camera, recano alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma. Più nel dettaglio, il comma 38, attraverso alcune modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, interviene sulla destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto. Rileva, in particolare, la lettera a), introdotta dal Senato, che prevede che gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari possano anche stabilire una percentuale minima degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto maturando da destinare alle forme in oggetto e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento sia pari al 100 per cento. La lettera c) interviene in materia di riscatti della posizione individuale maturata e in particolare, col numero 1) introdotto dal Senato, con riferimento all'esercizio della facoltà di riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente, dispone che tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, come attualmente previsto, ma anche nel maggior periodo, fino ad un massimo di 10 anni, eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare. Il comma 39 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari – al fine di aumentarne l'efficienza, nonché, secondo una modifica apportata dal Senato, di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale – da convocarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Pag. 24Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare il Senato ha introdotto tra le linee guida del suddetto tavolo, l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
I commi da 41 a 44, equivalenti all'articolo 18 del testo della Camera, intervengono al fine di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A questo scopo, la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2007. Il Senato ha apportato modifiche ai commi 41, 43 e 44. In particolare al comma 41 sono state modificate: la lettera a), aggiungendo un periodo al comma 3 del citato articolo 1, prevede che le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore (è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato il riferimento a «ogni altro onere comunque denominato») debbano essere commisurate al valore del contratto e, con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, ai costi reali sopportati dall'azienda ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Tali spese vanno in ogni caso rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto. Si prevede inoltre l'obbligo di comunicarle, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, in modo da permettere alla medesima Autorità un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso; la lettera b) che aggiunge al comma 3 dell'articolo 1, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Con tali nuove disposizioni si prevede innanzitutto al comma 3-bis che le modalità di recesso dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, siano semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso. Secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, deve essere comunque garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche. Il nuovo comma 3-ter prevede che qualora il contratto comprenda offerte promozionali – aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, secondo una modifica introdotta in sede d'esame al Senato – esso non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e che nel caso di risoluzione anticipata si applichino i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore introdotti dalla lettera a). Il nuovo comma 3-quater dispone l'obbligo per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Secondo un'ulteriore specificazione deliberata al Senato, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi. I commi 43 e 44 sono stati introdotti durante l'esame al Senato. Il comma 43, novellando l'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, incrementa da 580.000 a 1.160.000 euro la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, come definito dalle disposizioni contenute nel Capo IV del titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche. Le disposizioni in relazione alla violazione dei quali è previsto l'incremento delle sanzioni sono quelle relative al controllo delle spese, alla qualità del servizio, ai contratti e al diritto di recesso, alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni e, infine, alla Pag. 25fornitura di prestazioni supplementari. Il comma 44 introduce due nuovi commi, 4-bis e 4-ter, all'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il nuovo comma 4-bis fissa alcuni contenuti necessari dei contatti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati. In particolare, all'esordio del contatto dovranno essere specificati: a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto. Ai sensi del comma 4-ter si stabilisce che la chiamata è consentita solo quando l'abbonato, acquisite le suddette informazioni, presta un consenso esplicito.
Con i commi 45 e 46, equivalenti all'articolo 19 del testo della Camera e modificati dal Senato, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Nel corso dell'esame in Senato è stata modificata la formulazione della norma. Il comma 46 prevede, a seguito di una modifica nel corso dell'esame al Senato, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45. È stata pertanto eliminata la disposizione che prevedeva che i soggetti iscritti nel registro fossero obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.
Il Senato ha soppresso l'articolo 20 del testo della Camera, in materia di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
I commi da 48 a 54, equivalenti all'articolo 22 del testo della Camera, introducono misure volte a favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali attraverso strumenti di pagamento in mobilità anche con l'addebito diretto su credito telefonico. In particolare il Senato ha introdotto i commi da 49 a 54. Il comma 49, al fine di evitare situazioni di insolvenza, prevede che l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residui a seguito dell'operazione medesima. Il comma 50 consente l'effettuazione mediante credito telefonico delle erogazioni liberali destinate: alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997. Ai sensi del comma 51, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia – sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma precedente. I commi 52 e 53 dispongono che gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi. Il comma 54, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria.
Il comma 57, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi, in particolare prevedendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato e a tal fine, novella l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941.
Il comma 58, equivalente al comma 1 dell'articolo 25 del testo della Camera, Pag. 26sopprime, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo della Camera dal 10 giugno 2017), l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.
L'unica modifica apportata dal Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera, al comma 60, equivalente all'articolo 26 del testo approvato dalla Camera, concerne la data della cessazione del regime di «maggior tutela» nel settore del gas naturale. È stata infatti fissata al 1o luglio 2019, la data dell'abrogazione della disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.
Il comma 61, equivalente all'articolo 27 del testo della Camera e modificato nel corso dell'esame in Senato, elimina il regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1o luglio 2019, ossia abroga da tale data, la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Viene inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, regolato dall'Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di garantire la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela si trovino senza fornitore.
I commi da 62 a 65, di contenuto equivalente all'articolo 28 del testo della Camera e modificati nel corso dell'esame al Senato ad eccezione del comma 64, predispongono una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità. In particolare, al comma 62, rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell'esame al Senato è stato stabilito che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, non realizza direttamente, bensì dispone con proprio provvedimento, entro 5 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail, con particolare riferimento non solo alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione ma anche alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi. Nel corso dell'esame al Senato è stato altresì inserito l'obbligo per gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano di trasmettere le suddette offerte per la loro pubblicazione sul portale. Inoltre si è specificato che il Comitato tecnico ha natura consultiva e ha funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale. Il comma 63, che pone l'obbligo agli operatori della vendita dell'energia elettrica o gas di inviare all'Autorità e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche è stato modificato nel corso dell'esame al Senato inserendo tra i destinatari delle proposte le utenze connesse in bassa tensione e le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. È stata modificata altresì la decorrenza dell'obbligo suddetto che non è più fissato nel 1o marzo 2016, ma sei mesi dopo l'entrata in vigore della proposta di legge in esame. Il Senato ha inoltre specificato che le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora. Il comma 65 specifica che per la realizzazione del portale per la confrontabilità delle offerte l'Autorità stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti, secondo la modifica apportata nel corso dell'esame in Pag. 27Senato, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni. Il Senato ha inoltre introdotto la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 66, equivalente all'articolo 29 del testo della Camera e modificato nel corso dell'esame in Senato, demanda all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, di linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte. Nel corso dell'esame al Senato è stato ampliato l'oggetto delle linee guida dell'Autorità, che devono contenere altresì il riferimento alla realizzazione di piattaforme informatiche volte a facilitare l'aggregazione di piccoli consumatori.
I commi da 67 a 71, equivalenti all'articolo 30 del testo della Camera e modificati in modo sostanziale nel corso dell'esame in Senato disciplinano le modalità di superamento del regime della maggior tutela. In primo luogo è prevista la trasmissione al Ministro per lo sviluppo economico, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di un rapporto relativo al raggiungimento di determinati obiettivi ai fini della cessazione del regime della maggior tutela nei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas (comma 67). Sulla base del rapporto il Ministero dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla trasmissione, adotta un decreto che dà conto del raggiungimento dei predetti obiettivi (comma 68). Il mancato raggiungimento degli stessi comporta che il MISE e l'AEEGSI adottino i provvedimenti necessari. Nel medesimo decreto devono essere altresì definite le misure necessarie affinché la cessazione del regime della maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza (comma 69). All'AEEGSI è inoltre assegnato il compito di definire le modalità con le quali i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo (comma 70). Sono infine introdotte disposizioni volte a semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente. (comma 71).
Il comma 72, equivalente all'articolo 31 del testo della Camera, specifica che qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71, relativi alle modalità di cessazione della maggior tutela nei mercati dell'energia elettrica e del gas, siano raggiunti, secondo l'unica modifica apportata dal Senato, prima del 1o gennaio 2018, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 74, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone che l'Autorità per l'energia e il gas stabilisca le modalità con le quali lo Sportello per il consumatore – gestito da Acquirente Unico S.p.A. – accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge n. 105 del 2010.
Il comma 75, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che l'Autorità per l'energia e il gas, con propri provvedimenti, stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.
Il comma 77, equivalente al comma 2 dell'articolo 33 del testo della Camera, nel senso che l'individuazione nell'ambito del decreto di cui al comma 76, di una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, che prima era prevista in ogni caso, invece è stata resa eventuale.
I commi 79 e 80, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, dettano la disciplina applicabile in occasione di fatture Pag. 28di rilevante importo. prevedendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali. Si prevede, altresì, che l'Autorità per l'energia e il gas individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi.
I commi da 81 a 89, equivalenti all'articolo 34 del testo della Camera e il cui contenuto è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco. Si prevedono, altresì, norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali. Infine, si recano disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
I commi 90 e 91, introdotti dal Senato, recano misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica. Con il comma 90, vengono inseriti, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il comma 91 reca una novella al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013.
Il comma 92, introdotto dal Senato, reca – per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come «reti interne d'utenza» ai sensi della legislazione vigente – una disciplina parzialmente derogatoria a quella di cui all'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
Il comma 93, introdotto dal Senato, deroga alla disciplina che l'articolo 38 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 ha introdotto per il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata: si tratta del requisito per cui esso è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione, nonché di quello per il quale non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza.
I commi da 94 a 98, introdotti dal Senato, recano misure volte a regolare la distribuzione del gas naturale, a partire dalla disciplina delle gare fino al regime della concessione di stoccaggio.
Il comma 100, introdotto al Senato, dispone che il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 99, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
I commi da 101 a 120, equivalenti all'articolo 36 del testo della Camera e non tutti modificati dal Senato intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni. In particolare, il comma 101, modificato al Senato, dispone l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui provvede il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto. Il comma 106 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di adeguamento dell'impianto e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell'esame al Pag. 29Senato. Il comma 107, introdotto al Senato, dispone la soppressione della Cassa Conguaglio GPL, a decorrere dal 1o gennaio 2017. Le funzioni e competenze della Cassa conguaglio, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano – da tale data – nelle funzioni svolte da Acquirente unico S.p.A. nel suo ruolo di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT). Il comma 110 prevede sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione di un impianto incompatibile non provveda nei termini prescritti alla cessazione della propria attività di vendita dei carburanti, e, nella parte in cui dispone in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni stesse, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. Quanto alle modalità con le quali si procede alla dismissione, esse sono fissate dal comma 118, modificato al Senato nel senso di prevedere che la bonifica del sito in caso di accertata contaminazione costituisca obbligo dei titolari degli impianti solo in caso di riutilizzo dell'area.
Il comma 123, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea. La norma interviene sull'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE.
I commi 124 e 125, inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
I commi da 126 a 130, inseriti nel corso dell'esame del Senato, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018.
I commi 131 e 132, equivalenti all'articolo 38 del testo della camera e modificati durante l'esame al Senato, prevedono che gli istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione assicurino l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta; è prevista una sanzione pecuniaria di 10.000 euro per il mancato rispetto di tale prescrizione e un indennizzo di 100 euro a favore dei clienti. Più in dettaglio il comma 131 dispone che istituti bancari, le società di carte di credito e le imprese di assicurazione (categoria introdotta al Senato) assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Si affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma introdotta. Il comma 132 dispone che la violazione delle predette norme implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dalla richiamata Autorità, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
Il comma 136, equivalente all'articolo 40 del testo della Camera e modificato al Senato, interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento. In particolare le norme in commento, anziché obbligare gli intermediari a sottoporre al cliente almeno due preventivi (di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi), prevedono che essi siano tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per Pag. 30l'erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. Le suddette prescrizioni sono estese alle ipotesi in cui al cliente sia richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione diversa da quella sulla vita; inoltre, esse si applicano a tutti i casi in cui l'offerta di un contratto di assicurazione sia connesso o accessorio all'erogazione del mutuo o del credito. È disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato; sono previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite. Le norme in esame integrano in più punti l'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
I commi da 137 a 141, introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità.
Il comma 142, equivalente all'articolo 41 del testo della Camera, persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Con una modifica apportata dal Senato è stato specificato che occorre che l'organo di gestione delle società di avvocati sia composto in maggioranza da soci avvocati.
Il comma 145, equivalente al comma 3 dell'articolo 42 del testo della Camera, contiene alcune modifiche alla legge notarile, la legge n. 89 del 2013, relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale. In particolare alla lettera b), Il Senato ha soppresso la possibilità per il notaio di recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana. La lettera d), introdotta dal Senato, modifica l'articolo 82 della legge n. 89 del 1913, concernente le associazioni di notai. Rispetto alla normativa vigente, che consente associazioni di notai purché appartenenti allo stesso distretto di corte d'appello, la formulazione proposta permette le associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Il Senato ha inserito tre ulteriori disposizioni (commi 146, 147 e 148), relative alla disciplina degli archivi notarili. In particolare, il comma 146 modifica l'articolo 1 del regio decreto n. 3138 del 1923, in tema di riunione di archivi notarili distrettuali. Mediante l'aggiunta di un nuovo quarto comma, si stabilisce che la riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili. I commi 147 e 148 intervengono sulla legge n. 629 del 1952, di riordino degli archivi notarili.
Il Senato ha soppresso gli articoli 43 (Semplificazioni nelle procedure ereditarie), 44 (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata) e 45 (Sottoscrizione digitale di taluni atti) del testo della Camera.
In relazione all'articolo 47 del testo della Camera (Disposizioni sulle professioni regolamentate), il Senato ha introdotto i commi 152 e 153. Il comma 152, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale. Il comma 153 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
I commi da 154 a 157 – inseriti al Senato – introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria. Pag. 31
I commi da 158 a 164 sono equivalenti all'articolo 48 del testo della Camera (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica), il cui contenuto è stato modificato dal Senato. In particolare al comma 158 che novella l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il Senato ha inserito una lettera d) che modifica il comma 4 del citato articolo 7, sopprimendo la norma che impone la sostituzione temporanea (nei casi ammessi) nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) con un altro socio farmacista, consentendo la sostituzione temporanea con qualsiasi altro farmacista in possesso del requisito dell'idoneità. Il comma 159 – inserito al Senato – pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. Il comma 160 – anch'esso inserito al Senato – prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto summenzionato, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla disciplina vigente. Il comma 163 – inserito al Senato – modifica l'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2006 riguardo le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero. Il comma 164 – inserito i al Senato – modifica la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche relativamente alla conseguente gestione associata, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012.
In caso di modificazioni apportate al foglietto illustrativo di un farmaco, il comma 165 – inserito al Senato – consente la vendita al pubblico delle scorte, prevedendo che il cittadino scelga di poter ritirare il foglietto sostitutivo in formato cartaceo o digitale. L'intervento legislativo è attuato modificando il comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 219 del 2006.
Il comma 166, equivalente all'articolo 49 del testo della Camera e modificato dal Senato, consente alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di prestare servizio aggiuntivo oltre gli orari e i turni di apertura e chiusura stabiliti dalle autorità competenti. Più nello specifico, il comma consente che le farmacie convenzionate con il SSN siano aperte anche oltre gli orari ed i turni stabiliti, i quali rappresentano il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo àmbito è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e – come aggiunto in sede referente al Senato – all'ordine provinciale dei farmacisti nonché all'informazione alla clientela, resa mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
Il comma 168, introdotto al Senato, prevede, con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.
A tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, i commi 169 e 170, equivalenti all'articolo 51 del testo della Camera e modificati dal Senato, prevedono l'obbligo, per i concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i passeggeri delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Si introduce inoltre l'obbligo per tali soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal passeggero immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio. Si prescrive pertanto ai concessionari e ai gestori di adeguare le proprie 8 carte di servizio a tali nuove disposizioni.
Il comma 172, introdotto dal Senato, intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa Pag. 32non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.
I commi 173 e 174, introdotti dal Senato, introducono disposizioni che modificano l'articolo 6 del testo unico per l'edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.
Il comma 175, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'adozione, entro 180 giorni, di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, attinenti agli enti da riordinare per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche mediante l'emanazione di regolamenti di riordino, nonché dell'ulteriore principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente; contestualmente, viene abrogato il vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010.
Il comma 176, introdotto dal Senato, è finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. In particolare, introduce la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico «eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione». La soglia di età al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di tutela è fissata in 50 anni. Inoltre, eleva a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale. Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell'inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali.
Il comma 177 riguarda, con riferimento all'esercizio del commercio di cose antiche o usate, il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito «passaporto» per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.
Il comma 178, introdotto al Senato, modifica le condizioni e le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il comma 179, introdotto nel corso dell'esame in Senato, esonera dall'obbligo di denunciare il deposito di prodotti alcolici gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
I commi da 180 a 183, introdotti dal Senato, delegano il Governo ad adottare entro dodici mesi un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, definendo le procedure per l'adozione delle norme nonché i seguenti principi e criteri direttivi: funzione complementare e integrativa degli autoservizi pubblici non di linea rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono Pag. 33con applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi; assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali; adeguare il sistema sanzionatorio, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo.
Il comma 184, introdotti dal Senato, interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori, da parte di imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori.
I commi 185-188, introdotto dal Senato, delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per disciplinare l'installazione sui veicoli delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, definendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di standard, la portabilità e la tutela dei dati personali.
I commi 189-193, introdotti dal Senato, prevedono misure per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico sistema di monitoraggio.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva prioritariamente la tutela della concorrenza che, in via generale, secondo la giurisprudenza costituzionale costituisce una delle leve della politica economica statale. A fondamento di questo la Corte costituzionale ha richiamato anche il fatto che risultano accorpate nel medesimo titolo di competenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari; il sistema valutario; i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza. Con riferimento alla materia tutela della concorrenza, la giurisprudenza costituzionale ha inoltre costantemente sottolineato – stante il carattere «finalistico» della stessa – la «trasversalità», con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle. Infatti, la materia tutela della concorrenza non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza. L'esercizio della competenza esclusiva e trasversale in tale materia può dunque intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità. Riguardo alle altre materie interessate dal disegno di legge, Le disposizioni in materia di assicurazioni e fondi pensione (commi 2-40), servizi bancari (commi 131-136) e leasing immobiliare (commi 137-141) sono riconducibili alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), di esclusiva competenza statale. Le disposizioni dei commi da 41 a 47 sono riconducibili alle materie tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), tutela dei consumatori, a sua volta riconducibile alla materia ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), e, in termini residuali, ordinamento della comunicazione che rientra tra le materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). L'ordinamento della comunicazione viene peraltro ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista «l'attrazione in sussidiarietà. I Pag. 34commi 48-54 sembrano prevalentemente riconducibili alla materia ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.), mentre per i commi 55 e 56 aventi ad oggetto l'aggiornamento del registro delle opposizioni e la tariffazione delle numerazioni nelle aree non geografiche appare prevalente il profilo attinente alla tutela dei consumatori. I commi 58 e 59 sono prevalentemente riconducibili alle citate materie tutela della concorrenza e tutela dei consumatori. Le disposizioni dei commi da 60 a 98 recano disposizioni riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma), con particolare riferimento al completamento della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica. Le disposizioni dei commi da 123 a 125, sono riconducibili alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione). Le disposizioni dei commi da 137 a 157 sono riconducibili alle materie ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, e professioni, di competenza concorrente. Le disposizioni di cui ai commi da 154 a 166, in materia di servizi farmaceutici, sono ascrivibili alla materia tutela della salute, In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto «principi fondamentali» in materia di tutela della salute i criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche e del concorso per la loro assegnazione, nonché le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute. Le disposizioni dei commi 168-170 del disegno di legge in esame prevedono interventi a tutela dei consumatori, ambito riconducibile alla materia ordinamento civile. Il comma 171 reca disposizioni in tema di codice della strada, riconducibili, sulla base della giurisprudenza costituzionale, alla competenza esclusiva dello Stato rispettivamente in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.). Al medesimo ambito può essere ricondotta la previsione del comma 184 concernente lo strumento del noleggio nell'attività di trasporto di viaggiatori. I commi 180-183 afferiscono prevalentemente alle materie tutela della concorrenza e tutela dei consumatori). I commi 185-188 attengono prevalentemente alla materia ordine pubblico e sicurezza. Sono presenti anche profili riferibili alla materia governo del territorio, di competenza concorrente. I commi 189-193 sono attinenti alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g)).
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge trasmessa dal Senato introduce nell'ordinamento italiano il delitto di tortura. La proposta torna all'esame della Camera in quarta lettura: dopo l'approvazione del Senato in un testo unificato il 5 marzo 2014, il provvedimento è stato approvato dalla Camera con modifiche il 9 aprile 2015. Il Senato lo ha approvato con ulteriori modifiche il 17 maggio 2017. Osserva che il divieto di tortura è già sancito da fonti sovranazionali. L'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo prevede che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Identica formulazione è contenuta nell'articolo 4 della Carta dei diritti Pag. 35fondamentali dell'Unione Europea. Il dibattito presso il Senato si è sostanzialmente concentrato sull'opportunità di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (la cosiddetta CAT) e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico. Altro profilo ampiamente dibattuto è stato quello relativo alla necessità della reiterazione delle condotte illecite ai fini della configurazione del reato. La proposta approvata dal Senato, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU e sembrerebbe rendere più ampia l'applicazione della fattispecie, potendo la tortura essere commessa da chiunque e indipendentemente dallo scopo che il soggetto abbia eventualmente perseguito con la sua condotta. In particolare: l'incipit del nuovo articolo 613-bis («Chiunque, con violenze o minacce gravi...») fa pensare a un reato comune; peraltro, la tortura sembra rivestire doppia natura di reato comune e reato proprio (anziché reato proprio del solo pubblico ufficiale, come nella CAT); pare essere reato comune in relazione alla tortura di un soggetto che si trovi in condizione di minorata difesa; sempre in relazione all'elemento soggettivo, le altre fattispecie del primo comma sembrano, invece, assimilabili a un reato proprio in considerazione della particolare qualifica che deve connotare l'autore del reato rispetto alla vittima («custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza»); diversamente dal testo-Camera, la fattispecie è caratterizzata dal dolo generico. Nel testo, la commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce, anziché un elemento costitutivo, una fattispecie aggravata del delitto di tortura. Ulteriore elemento di distinzione, rispetto al testo della Convenzione ONU, concerne la situazione di inferiorità della vittima del reato, non più limitata alla privazione della libertà personale.
Nello specifico, la proposta si compone di 6 articoli. L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter. Il primo articolo disciplina la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura, costruito come reato comune, eventualmente aggravato. L'articolo 613-bis del codice penale punisce, infatti, con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona. Rispetto al testo Camera si segnala, in particolare: la necessaria pluralità delle violenze o delle minacce; il requisito della gravità delle violenze e delle minacce; l'estensione della fattispecie agli atti commessi con crudeltà; la soppressione del richiamo alla violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza; la soppressione del riferimento alla intenzionalità nel provocare acute sofferenze; l'esplicito riferimento alle persone private della libertà personale (formalmente assente nella CAT) e alla condizione di minorata difesa; l'estensione dell'elenco dei casi di affidamento della vittima al potere del reo; la soppressione del riferimento alla commissione della tortura per motivi etnici, orientamento sessuale od opinioni politiche o religiose; la scomparsa del dolo specifico (nel testo trasmesso al Senato lo scopo della tortura era quello di ottenere informazioni, infliggere una punizione o vincere una resistenza); il riferimento alla illiceità della tortura in quanto trattamento inumano e degradante per la dignità della persona (sia il titolo della Convenzione ONU che l'articolo 3 della CEDU fanno, invece, riferimento a trattamenti inumani o degradanti). Pag. 36
Il reato appare quindi caratterizzato sia dal dolo generico e, in quanto reato di evento, dalla gravità della tortura (le sofferenze « acute» inflitte alla vittima o il verificabile trauma psichico).
L'articolo 613-bis prevede poi specifiche fattispecie formulate sotto forma di fattispecie aggravate del reato di tortura. La prima fattispecie aggravata (secondo comma), conseguente all'opzione del delitto come reato comune, interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni (era da 5 a 15 anni nel testo Camera). Viene precisato dal terzo comma dell'articolo 613-bis che la fattispecie in questione («il comma precedente») non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate (quarto comma) consiste nell'avere causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Il Senato ha precisato che anche tali fattispecie aggravate derivano «dai fatti» indicati dal primo comma e non «dal fatto». Anche in questo caso il reato aggravato si perfeziona solo in presenza di una pluralità di azioni. Le altre fattispecie aggravate (quinto comma) riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo). Anche in questo caso, il Senato ha precisato che tali fattispecie aggravate derivano «dai fatti» indicati dal primo comma.
L'articolo 1 della proposta di legge aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-ter con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In base all'articolo 414 del codice penale chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (primo comma). Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena da uno a cinque anni (secondo comma). Alla medesima pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (terzo comma). Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (quarto comma). La nuova fattispecie introdotta dall'articolo 613-ter non è connotata dalla pubblicità della condotta.
Rispetto al testo-Camera: è stato introdotto il riferimento alle modalità concretamente idonee proprie della istigazione alla tortura; è soppressa la clausola di specialità del reato di cui all'articolo 613-ter rispetto all'istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale (fuori dei casi previsti dall'articolo 414). L'istigazione sarà punibile sia nel caso in cui non sia accolta sia nel caso in cui sia accolta ma ad essa non segua alcun reato. Va, inoltre, segnalato che la rilevanza penale qui conferita all'istigazione pare derivare dal fatto che non si è in presenza di istigazione alla commissione di un generico reato bensì a commettere reato di tortura, che avviene in genere in un contesto caratterizzato dalla presenza di due (o più) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
L'articolo 2 – identico al testo Camera – è norma procedurale che novella l'articolo Pag. 37191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. L'articolo 191 del codice di procedura penale prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. La norma mira a riaffermare il principio di legalità della prova: solo le prove acquisite in modo conforme alle previsioni di legge possono essere utilizzate ai fini della corretta formazione del convincimento del giudice. Viola, ad esempio, il divieto stabilito dall'articolo 188 del codice penale – che impedisce l'uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di determinazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti – le testimonianze estorte tramite la minaccia delle armi o attraverso la somministrazione di droghe o sotto ipnosi. Il Senato ha soppresso la disposizione del testo trasmesso dalla Camera (già articolo 3) di modifica dell'articolo 157 del codice penale che inseriva anche il delitto di tortura fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione.
L'articolo 3 coordina con l'introduzione del resto di tortura l'articolo 19 del Testo Unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), cui è aggiunto un comma 1-bis che vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura. La disposizione – sostanzialmente aderente al contenuto dell'articolo 3 della Convenzione – precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni «sistematiche e gravi» dei diritti umani. Diversamente, il testo-Camera integrava col riferimento alla tortura il contenuto del comma 1 dello stesso articolo 19 Testo Unico che, attualmente, prevede il divieto di espulsione e respingimento (manca il riferimento all'estradizione) ogni qualvolta, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi avrebbero potuto essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Il comma 1 era integrato dal riferimento al pericolo di tortura della persona oggetto della misura ovvero al rischio di rinvio verso un altro Stato nel quale non sarebbe protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
L'articolo 4 – i cui contenuti sono stati parzialmente riformulati durante l'esame al Senato – esclude il riconoscimento di ogni «forma di immunità» per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (comma 1). Il testo trasmesso al Senato riguardava, negli stessi casi, la sola immunità dalla giurisdizione e faceva espresso riferimento al rispetto del diritto internazionale. Il comma 2 dell'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale. Gli articoli 5 e 6 della proposta di legge contengono, rispettivamente, la disposizione di invarianza finanziaria e quella sull'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento introduce nuove fattispecie penali, modificando il codice penale e il codice di procedura penale.
L'intervento legislativo è dunque ascrivibile alla materia «ordinamento penale» e «norme processuali», di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Rispetto degli altri Pag. 38princìpi costituzionali, il comma 1 del nuovo articolo 613-bis del codice penale definisce come tortura il cagionare con violenza o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico». Va considerata la descrizione delle conseguenze dell'illecito alla luce del principio di determinatezza-tassatività delle fattispecie penali, che si ritiene garantito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Sul punto, si ricorda la sentenza della Corte costituzionale in favore della legittimità della formulazione del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, il cosiddetto stalking (Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 2014); il delitto sanziona chiunque, «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto...». Si legge nella citata sentenza del 2014 che «il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice (come avviene, del resto, nella gran parte dei Paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta anti-stalking) e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato». Ricordando la sua pregressa giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che l'esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, per condannati o indagati per tortura non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42 del 1972, n. 191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971). Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a «giustificare» l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta» (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004). In relazione specifica al riferimento fatto dall'articolo 612-bis al «grave stato di ansia e di paura» (cui può avvicinarsi il «verificabile trauma psichico» previsto dal reato di tortura), la Corte ha ricordato come «spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l'area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato (ex plurimis, sentenze n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986)». Il nuovo articolo 613-bis del codice penale prevede, al quinto comma, che se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura la pena è della reclusione di anni trenta. Si rileva al riguardo che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale delle «pene fisse» (senza la previsione di un minimo e di un massimo). Superando un primo orientamento volto a riconoscere la legittimità costituzionale delle pene fisse (sentenze n. 67 del 1963 e n. 167 del 1971), la Corte ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione «individualizzata» della sanzione penale. Nella sentenza n. 50 del 1980, la Corte ha infatti affermato che «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo Pag. 39comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione [...] L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale. In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, “proporzionale”, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.» Nel caso di specie la Corte ha peraltro giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ad una norma che prevedeva una pena fissa per il reato di circolazione con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico consentito, ritenendo che essa rientrasse nei «limiti apposti (in funzione di tutela individuale e di giustizia proporzionale) dalla Costituzione alla potestà punitiva». Occorre poi considerare se i contenuti della proposta di legge siano rispettosi dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali (articolo 117, primo comma, della Costituzione). Con riferimento al vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, intitolato «Dignità umana», stabilisce che «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata», mentre l'articolo 4, intitolato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», prevede che «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti», con formulazione identica all'articolo 3 CEDU. In alcune sentenze, la Corte di Giustizia UE (CGUE) ha toccato il tema della tortura nell'ambito del procedimento del mandato di arresto europeo o delle domande di asilo. Ad esempio, la CGUE, nella sentenza del 5 aprile 2016 nelle cause riunite C – 404/15 e C – 659/15, pronunciandosi in via pregiudiziale, ha ritenuto che gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. Con riferimento ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, occorre considerare in primo luogo il contenuto della Convenzione ONU del 1984, in particolare Pag. 40la definizione del reato di tortura, a confronto con il contenuto della proposta di legge.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.
C. 4461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) relatrice, osserva che il disegno di legge C. 4461, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-colombiano di cooperazione nel settore della difesa – complementare al Trattato generale di cooperazione tra i due Paesi reso esecutivo con la legge n. 399 del 1999 – fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010, è stato approvato dal Senato il 4 maggio 2017. In particolare, l'Accordo dà concretezza all'articolo 27 del Trattato generale di cooperazione, laddove si prevede che le «Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività». L'Accordo complementare riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Colombia nell'area latinoamericana interessata dai più gravi conflitti, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi, segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.
L'Accordo italo-colombiano si compone di un breve preambolo e di 13 articoli.
L'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione dell'Accordo in esame di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa.
In base poi all'articolo 2 la gestione dell'Accordo è demandata ai rispettivi Ministeri della Difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente nelle rispettive capitali.
L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.
Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
Assai importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di import ed export di materiali di armamento: lo scambio di armamenti potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese Pag. 41a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.
Rilevante anche l'articolo 8 sulla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.
Infine, l'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti. D'altra parte, l'articolo 13 prevede che la eventuale denuncia dell'Accordo in esame, inoltrata per iscritto da una delle Parti, abbia effetto dopo novanta giorni: l'Accordo sarà altresì emendabile con il consenso reciproco delle due Parti.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo complementare di cooperazione tra Italia e Colombia nel settore della difesa, già approvato, come già ricordato, il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 4.222,40 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi 2-4 dell'articolo 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame.
Il provvedimento si inquadra – come rileva l'ATN – nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.
C. 4462 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) relatrice, osserva che l'Accordo tra Italia e Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013, intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato Pag. 42transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali.
Il disegno di legge C. 4462 all'esame della Commissione Affari esteri della Camera è stato approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (S. 2184). Nell'analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il disegno di legge S. 2184 viene inoltre ricordato che la Colombia figura tra i maggiori produttori mondiali di cocaina, il cui smercio internazionale è nelle mani di potentissimi cartelli locali, che si rapportano anche alla criminalità organizzata transnazionale.
Con riferimento al contenuto, l'Accordo in esame si compone di un preambolo e 12 articoli. Nel preambolo viene richiamata la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni onusiane contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia dalla Colombia, e i relativi Protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU.
L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Colombia la Polizia Nazionale. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti: per l'Italia, la salvaguardia si estende agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea.
L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; criminalità informatica; reati economici e riciclaggio di denaro. Le Parti, inoltre, collaborano nelle prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.
Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: a) reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; b) stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; c) reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; d) strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; e) formazione del personale di polizia; f) adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; g) metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; h) passaporti e altri documenti di viaggio; i) reati economici, riciclaggio, tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, irregolarità nelle procedure di appalto di lavori pubblici.
Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.
L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6.
L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna Pag. 43delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo.
L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e in Colombia, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.
L'articolo 9 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiesta; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese (comma 1). Ai sensi del comma 2 i costi delle riunioni (di cui all'articolo 8) sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante. Le lingue italiana e spagnola sono le lingue di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa (articolo 10).
L'articolo 11 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative tra le Parti.
L'articolo 12, infine, dispone che l'Accordo, che ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3, comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-colombiano in esame: tali oneri, valutati complessivamente, a decorrere dal 2017, in 68.367 euro annui, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Apposito emendamento del Senato ha provveduto opportunamente all'aggiornamento della copertura. Nell'esame al Senato sono stati inoltre soppressi i commi 2-4 dell'articolo 3, riguardanti le clausole di copertura a fronte di scostamenti finanziari nell'applicazione dell'Accordo in esame. Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Nella RT vengono analiticamente illustrate le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo, complessivamente ammontanti a euro 68.367 a decorrere dal 2017, di cui euro 46.713 costituiscono oneri valutati ed euro 21.654 hanno natura di oneri autorizzati. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto Pag. 44a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.
C. 4463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, osserva che gli Accordi in esame, sottoscritti dall'Italia tra il 2007 e il 2013 con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria, hanno un contenuto sostanzialmente analogo e sono finalizzati a consolidare lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali con le controparti contraenti, facilitando le coproduzioni di film e consentendo a tali coproduzioni l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali.
In particolare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008 costituisce un importante ed aggiornato quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali bilaterali ed è destinato a sostituire il precedente Accordo, del 9 novembre 1970, ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1293 del 22 settembre 1972 ed in vigore dal 4 luglio 1974. L'Accordo si compone di 21 articoli e di un Allegato. L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione cinematografica» ed individua le Autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali. L'articolo 3 individua le procedure che le Autorità competenti dovranno seguire ai fini dell'approvazione delle domande e stabilisce i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici della coproduzione. L'articolo 4 precisa che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico. L'articolo 5 stabilisce i luoghi in cui dovranno essere realizzate le riprese ed autorizza l'impiego di cittadini del Paese ove vengono realizzate le riprese. L'articolo 6 precisa, per ciascun film coprodotto, negativi e stampe da prevedere ed il loro utilizzo. L'articolo 7 definisce le tipologie delle versioni linguistiche che si possono realizzare da ciascuna coproduzione cinematografica. L'articolo 8 stabilisce l'apporto finanziario dei coproduttori dei due Paesi. L'articolo 9 fissa i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario. L'articolo 10 si riferisce alla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati. L'articolo 11 specifica lo stato giuridico che devono possedere, per la partecipazione ad una coproduzione cinematografica, gli autori, gli attori ed il personale tecnico-artistico coinvolto. L'articolo 12 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali con uno o più Paesi con cui l'Italia o il Brasile siano legati da un Accordo di coproduzione ufficiale. L'articolo 13 riguarda le facilitazioni inerenti l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica. L'articolo 14 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento. L'articolo 15 delinea l'identificazione della coproduzione cinematografica nei titoli di testa dei film e nel materiale promozionale. L'articolo 16 prevede la presentazione dei film coprodotti in Festival internazionali. L'articolo 17 afferma che all'importazione, alla distribuzione ed alla proiezione di produzioni cinematografiche di entrambi i Paesi non verranno applicate alcune restrizioni. L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione Pag. 45mista che vigili sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni, sottoponendo alle Autorità competenti delle due Parti eventuali modifiche che si ritengono necessarie. L'articolo 19 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e annulla e sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica e inoltre definisce le condizioni che determinano la cessazione dell'Accordo. L'articolo 20 stabilisce le procedure da adottare per poter apportare modifiche all'Accordo. L'articolo 21 definisce le modalità da seguire in caso di controversie tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo. Nell'Allegato vengono delineate le procedure da osservare ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e nel caso si dovessero verificare modifiche contrattuali.
L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007 si compone di 23 articoli e di un Allegato. Il testo, di contenuto analogo all'Accordo italo-brasiliano, disciplina anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in festival internazionali. Anche in questo caso, si prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di vigilare sull'applicazione dell'intesa. Analogamente all'Accordo precedente, l'Allegato comprende le norme di procedura da seguire ai fini della presentazione dell'istanza per la qualificazione e in caso di modifiche contrattuali.
L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013, presenta un impianto complessivo analogo a quello degli accordi con Brasile e Croazia. L'Accordo, ai sensi dell'articolo 18, è finalizzato a sostituire il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 1o gennaio 1985, ratificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 17 novembre 1986 e in vigore dal 9 settembre 1987. L'Accordo si compone di 18 articoli e di un Allegato. Il testo dispone sui finanziamenti previsti per le coproduzioni e i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. L'Accordo fissa altresì le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, stabilendo le regole sulla commercializzazione. L'Allegato è costituito dalle norme di procedura che regolamentano la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori ed il loro rapporto contrattuale.
L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007, consta di 23 articoli e un Allegato. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 21, l'Accordo sostituisce il precedente Accordo di coproduzione cinematografica firmato il 21 gennaio 1982 e in vigore dal 2 novembre 1984. Dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e riconosciuto agli stessi i benefici accordati dalle parti ai rispettivi film nazionali, l'Accordo riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Ungheria ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici. L'intesa, inoltre, stabilisce i luoghi di realizzazione delle riprese, le nazionalità dei partecipanti, l'apporto dei coproduttori delle due parti e la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali. Detta inoltre misure sui negativi e sulle versioni linguistiche delle produzioni, sui termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, sulla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati, sugli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Accordi bilaterali di Pag. 46coproduzione cinematografica tra Italia e Brasile, Croazia, Israele ed Ungheria, approvato dall'Assemblea del Senato il 4 maggio 2017, si compone di 4 articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi in questione. L'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, modificato durante l'esame presso il Senato, contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle spese di missione degli. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, osserva che l'Accordo con la Repubblica gabonese sulla cooperazione militare e di difesa segue il modello tipico degli accordi di questo settore ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori militare e della difesa. È costituito da un preambolo e da undici sezioni.
La sezione I definisce principi e scopi dell'Accordi. La sezione II dispone che sono previsti piani annuali e pluriennali di collaborazione elaborati dai rispettivi Ministeri della difesa atti a definire linee guida operative, nonché lo svolgimento di consultazioni tra le parti da tenersi alternativamente a Libreville e a Roma. Si stabilisce inoltre che la cooperazione potrà svilupparsi nei settori della politica di sicurezza e difesa, delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, della formazione e addestramento attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione a corsi di formazione, della sanità militare, della storia militare, dello sport militare e di altri settori militari di interesse di entrambe la parti. La sezione III disciplina gli aspetti finanziari dell'accordo, prevedendo le spese di competenza di ciascuna parte. Le sezioni IV e V regolamentano le competenze in materia di giurisdizione e le procedure per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale. La sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, enunciando le categorie di armamenti interessate, dalle navi agli aeromobili, fino alle armi da fuoco e ai sistemi elettronici, escludendo esplicitamente gli strumenti vietati dalle convenzioni internazionali, e le modalità operative per realizzarle, stabilendo un generale impegno di garanzia della proprietà intellettuale. Si precisa altresì che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi di beni acquisiti potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente. La sezione VII detta norme per la sicurezza delle informazioni classificate. Le sezioni da VIII a XI disciplinano le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, la data di entrata in vigore del testo, le modalità di integrazioni e revisioni e la sua durata.
Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame e l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del medesimo Accordo. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria relativa agli oneri economici per l'Italia Pag. 47con riferimento alla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, in materia di eventuali consultazioni della parti, quantificati in circa 5.000 euro ad anni alterni. L'articolo 4 stabilisce che per le ulteriori disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si dispone inoltre che agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo in materia di risarcimento di danni si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.
Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) relatrice, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 913 ed abb. all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta del 7 giugno scorso ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame referente. Il provvedimento, costituito da 6 articoli, istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, nonché il referto epidemiologico.
L'articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, per le finalità di: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate; promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari. Vengono rimesse ad un regolamento esecutivo da adottarsi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali. Ai fini dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete, Pag. 48entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti provvedono all'invio degli stessi conformemente alle prescrizioni del regolamento sopracitato. Il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza. Vengono poi definiti alcuni principi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale: i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia; i dati devono essere trattati per le finalità indicate in precedenza, e allo scopo di individuare misure sull'incidenza, la mortalità, la sopravvivenza, la tipologia e la prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane. Per le finalità perseguite dalla legge possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici e privati.
L'articolo 2 consente la stipula di accordi di collaborazione, per le finalità della legge, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative ed attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria. Viene tuttavia richiesto che le organizzazioni siano dotate di codici etici e di condotta che consentano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e che improntino la propria attività alla massima trasparenza. Alle citate organizzazioni è consentito di avanzare proposte per iniziative di valorizzazione e sviluppo dell'attività della rete nazionale, il cui mancato accoglimento deve essere motivato per iscritto.
L'articolo 3, modificando l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali invece che, come attualmente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico. Questo viene definito ai fini della presente legge come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare Pag. 49la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria. Viene quindi demandata ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.
L'articolo 5 – inserito durante l'esame in Commissione di merito – prevede che la raccolta ed il conferimento da parte delle Regioni e province autonome dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) – relativo ai registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale – del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017 rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 6 – inserito durante l'esame in Commissione di merito – prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico. Nella relazione viene anche fornita una descrizione dettagliata del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.
Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata può ricondursi, per alcuni aspetti, alla materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), m) e r), della Costituzione e, per altri profili, alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
COMITATO DEI NOVE
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
Emendamenti C. 3225-A/R e abb.