ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.
La seduta comincia alle 13.10.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali.
(C. 2352 e abb.).
Parere alla Commissione I.
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marilena FABBRI, relatrice, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che si compone di tre articoli ed è volto a disciplinare in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera e il Senato. A tal fine esso reca agli articoli 1 e 2 modifiche concernenti, rispettivamente, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, relativo all'elezione della Camera dei deputati, ed al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. L'articolo 3 reca invece una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Avuto riguardo ai profili di competenza del Comitato, evidenzia come alcune disposizioni necessitino di essere meglio definite sul piano della formulazione o del coordinamento interno o esterno al testo.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge 2352 e abbinate, adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) Pag. 4quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 23 maggio 2017 e rilevato che:
sul piano dell'omogeneità del contenuto:
il disegno di legge reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto ridisegna in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera (articolo 1) e per il Senato (articolo 2), delegando il Governo a determinare i collegi uninominali e plurinominali previsti dalla nuova disciplina (articolo 3);
sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:
non appare chiara la formulazione del comma 31 dell'articolo 1, volto a modificare le tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che dovrebbe essere riformulato in termini analoghi al comma 14 dell'articolo 2;
con riferimento alla formulazione della norma di delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali di cui all'articolo 3 – che ricalca nella sua formulazione la delega contenuta nell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52 – essa, pur prevedendo un termine assai breve per il suo esercizio, pari a 45 giorni, scandisce adeguatamente i tempi della relativa procedura, anche in forza dell'individuazione del termine (20 giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere lo schema di decreto legislativo;
a tale riguardo, tuttavia, mentre i commi 1 e 2 fanno riferimento ad un unico decreto legislativo, per la definizione dei collegi sia per la Camera sia per il Senato, i commi 3 e 4 si riferiscono a «schemi di decreti legislativi», salvo poi fare di nuovo riferimento (all'ultimo periodo del comma 4) ad un unico decreto legislativo;
inoltre, il comma 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto;
sul piano del coordinamento interno ed esterno al testo:
sul piano del coordinamento interno al testo, sia l'articolo 1, comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d), sia l'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), contengono un errore materiale che dovrebbe essere corretto in quanto il sesto ed il settimo periodo risultano di pressoché identica formulazione;
sul piano del coordinamento esterno al testo, andrebbe invece valutata l'opportunità di abrogare l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, riguardante il Molise, in quanto superato dal nuovo sistema elettorale per il Senato disciplinato dall'articolo 2;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di abrogare l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
per quanto evidenziato in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il settimo periodo sia dell'articolo 1, comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d), sia dell'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b);
valuti altresì la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 31 dell'articolo 1 in termini analoghi al comma 14 dell'articolo 2;Pag. 5
all'articolo 3, valuti infine la Commissione l'opportunità di coordinare i commi 1 2, e 4 ultimo periodo, che fanno riferimento ad un unico decreto legislativo, con i commi 3 e 4, primo periodo, che si riferiscono invece a «schemi di decreti legislativi» e, sempre al comma 3, l'opportunità di individuare il soggetto competente alla nomina dei componenti la commissione di cui si avvale il Governo ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo».
Tancredi TURCO, considerato che nella presente occasione è stato sottoposto al parere del Comitato un provvedimento legislativo di notevole importanza e destinato ad essere scrutinato in varie sedi in tutti gli aspetti concernenti la sua legittimità, nel rimettersi alle valutazioni conclusive della relatrice, chiede comunque alla medesima di valutare la possibilità di rafforzare i rilievi proposti, trasformandoli in condizioni.
Andrea GIORGIS, presidente, nell'osservare che non sussistono ragioni di ordine politico che possano ostare all'accoglimento della richiesta del collega Turco, essendo noto che il testo oggi all'esame del Comitato potrebbe nelle prossime ore o nei prossimi giorni non rivestire più alcuna attualità, chiede alla relatrice di pronunciarsi definitivamente al riguardo.
Marilena FABBRI, relatrice, fa presente che nel caso all'esame non emergono criticità riconducibili a quella casistica che, sulla base dei parametri valutativi usualmente seguiti dal Comitato, necessariamente implica la formulazione del rilievo in termine di condizione. I rilievi proposti originano infatti da alcune incongruenze riscontrate sul piano del coordinamento del testo o della non ottimale formulazione delle norme e contengono essenzialmente indicazioni migliorative del testo. Si tratta quindi di fattispecie che nei propri pareri il Comitato generalmente prospetta in termini di osservazioni.
Il Comitato approva la proposta di parere.
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
(C. 3225 e abb.).
Parere alla Commissione I.
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marilena FABBRI, relatrice, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che reca l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari e l'introduzione di un sistema contributivo previdenziale analogo a quello vigente per i dipendenti pubblici, prevedendo altresì che, in ossequio al principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome, ai fini della disciplina dei trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali, si adeguino a tali disposizioni.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3225 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione (Affari costituzionali) e preso atto che esso è sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione in virtù della richiesta, a norma dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, proveniente dalla I Commissione;
rilevato altresì che:
sul piano dell'omogeneità del contenuto:
la proposta di legge reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto disciplina – sulla base del sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali – la materia del trattamento previdenziale dei parlamentari prevedendo altresì che, in ossequio al principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome, ai fini Pag. 6della disciplina dei trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali, si adeguino a tali disposizioni;
sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:
la proposta di legge reca alcune disposizioni di cui parrebbe opportuno chiarire la portata normativa;
in particolare, all'articolo 4, comma 2, che consente ai parlamentari che optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, di chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, «allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali», non risulta chiaro cosa si intenda per «valutazione»;
all'articolo 5, comma 5, non risulta invece chiaro se i «cinque rappresentanti degli organi interessati» nel Comitato di vigilanza sulla neo istituita gestione separata dell'INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli uffici di presidenza delle due Camere ovvero debba intendersi che siano cinque per ciascuna Camera;
all'articolo 8, comma 3, viene utilizzata l'espressione «quote contributive», in luogo di quella, utilizzata nella legge n. 335 del 1995 e nel comma 1 del medesimo articolo 8, «aliquote contributive»;
infine, non risulta chiara la portata normativa dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che «l'importo (...) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge»;
ricordato che la materia del trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria;
preso altresì atto che la disciplina in oggetto assimila il trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali, così innovando l'ordinamento vigente; ricordato che, peraltro, l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, si collega ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico e, per queste ragioni, ha assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;
tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complesso sistema delle fonti;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 4, comma 2, che contiene un riferimento alla «valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali», si dovrebbe chiarire cosa si intenda per «valutazione», eventualmente valutando l'opportunità di sostituire tale termine con il seguente: «computo»;
all'articolo 5, comma 5, si dovrebbe chiarire se i «cinque rappresentanti degli organi interessati» nel Comitato di vigilanza sulla gestione separata dell'INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli Uffici di presidenza delle due Camere, ovvero cinque per ciascuna Camera»;
all'articolo 8, comma 3, l'espressione «quote contributive» dovrebbe essere sostituita, Pag. 7per ragioni di coordinamento interno ed esterno al testo, con la seguente: «aliquote contributive»;
si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che «l'importo (...) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge», chiarendo altresì se la disposizione in oggetto si applichi altresì ai parlamentari che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto i sessantacinque anni di età (articolo 13, comma 2)».
Marcello TAGLIALATELA, rileva con favore che alcuni dei rilievi, in quanto contenenti puntuali indicazioni operative per l'organo di merito, appaiono prospettati dalla relatrice quasi in termini emendativi.
Marilena FABBRI, relatrice, ricorda che trattasi di un modus operandi, non del tutto inusuale nella prassi del Comitato, al quale già altre volte si è fatto ricorso al solo fine di agevolare l'attività emendativa degli organi di merito. È evidente che trattasi di una modalità operativa che non sempre appare possibile adottare e che chiaramente è da escludere in tutti i casi in cui il rilievo consiste nell'invito a valutare la portata normativa delle disposizioni.
Andrea GIORGIS, presidente, esprime apprezzamento per la proposta di parere, nella quale la relatrice non ha tralasciato di ricordare come il provvedimento all'esame contenga elementi di novità, se non di vera e propria rottura, sul piano del sistema delle fonti e per quanto riguarda l'introduzione del principio dell'assimilazione del trattamento previdenziale dei parlamentari a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali.
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.35.