CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 maggio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.
Nuovo testo C. 3225 e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 25 maggio scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
  Dà quindi la parola alla relatrice per la sua relazione introduttiva e per la sua proposta di parere.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, prima di passare a illustrare il contenuto del provvedimento, osserva che la proposta reca disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e una nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali, intervenendo su una materia che, allo stato, è disciplinata esclusivamente da regolamenti interni delle Camere.
  Quanto alle disposizioni della proposta di legge, osserva in primo luogo che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento e il suo ambito di applicazione, indicando, in particolare, che esso, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, intende abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Il comma 2 precisa che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.Pag. 67
  Fa presente, quindi, che l'articolo 2 modifica la legge n. 1261 del 1965, che disciplina l'indennità dei parlamentari, in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione. In particolare, si prevede che l'indennità sia costituita, oltre che da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, come già stabilito dalla normativa vigente, anche da un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria normativa alle disposizioni introdotte dal provvedimento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, identificando tale previsione quale principio di coordinamento della finanza pubblica. In caso di inadempienza si prevede quale sanzione la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, in misura proporzionale ai mancati risparmi derivanti dal mancato adeguamento, con una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, recante misure di riduzione dei costi della politica nelle regioni.
  Osserva, quindi, che l'articolo 4 disciplina il versamento dei contributi, stabilendo che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare, in linea con quanto previsto dalla normativa attualmente vigente. Sempre in conformità alla normativa attualmente vigente alla Camera, si prevede, altresì, che, nel caso in cui i parlamentari optino, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie.
  Fa presente, poi, che l'articolo 5, integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari, alla quale affluiscono le quote contributive a carico dei parlamentari e dell'organo di appartenenza, nonché le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Tali ultime risorse, dal punto di vista contabile, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in un apposito capitolo nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, ai fini del loro trasferimento alle Camere e al successivo trasferimento dai bilanci interni delle Camere alla gestione separata. In questo contesto, l'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e comunicata mensilmente, utilizzando le risorse che affluiscono alla gestione separata, che posso essere destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti previdenziali previsti dal provvedimento in esame. La vigilanza sulla gestione separata è attribuita ad un apposito Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
  Segnala che l'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale, prevedendo che esso sia riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato, che lo abbiano esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi. In caso di annullamento Pag. 68dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso. Andrebbe svolto un approfondimento in ordine alla portata dell'inciso «fermo restando il versamento per intero dei contributi», tenuto conto che si fa riferimento ad un'ipotesi di contribuzione figurativa, che di regola non prevede l'obbligo di versamento di contributi da parte del lavoratore e del datore di lavoro.
  Sottolinea che l'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale sia effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari, che è corrisposto in dodici mensilità, sia determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge n. 247 del 2007, come rideterminati periodicamente, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione. Diversamente da quanto indicato nel testo, che fa riferimento alla rideterminazione triennale, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1o gennaio 2019 saranno effettuati con periodicità biennale. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
  Rileva, quindi, che l'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. Il comma 4, infine, dispone il metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione, che ricalca anche in questo caso il metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento ai cinque anni precedenti l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
  Fa presente, poi, che l'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, ai sensi del comma 1, tale erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare abbia già raggiunto i 65 anni di età e sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento previdenziale, esso decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
  Segnala che l'articolo 10 disciplina le fattispecie di sospensione del trattamento previdenziale, riprendendo con talune modifiche la disciplina attualmente vigente Pag. 69nell'ordinamento delle Camere. La sospensione si verifica, in primo luogo, nel caso in cui il parlamentare sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, o eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare. L'erogazione è sospesa anche nel caso di nomine in organi di amministrazione di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, qualora l'ammontare dell'indennità per tali incarichi sia superiore a quello del trattamento previdenziale. Al termine della sospensione, riprende l'erogazione del trattamento previdenziale, rivalutato ai sensi del successivo articolo 12. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari.
  Fa presente che l'articolo 11 dispone che, in caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che al momento della morte il titolare sia in possesso dei requisiti contributivi indicati nel provvedimento, trovino applicazione le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui in materia di accesso alla pensione ai superstiti, di calcolo delle aliquote di reversibilità e di modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
  Sottolinea che l'articolo 12 disciplina il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali disponendo che l'importo del trattamento sia rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Al riguardo, occorre considerare che la disposizione richiamata non è l'unica a disciplinare la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, essendo intervenute nel tempo diverse norme che determinano la misura della rivalutazione dei trattamenti pensionistici, contenute da ultimo nella legge di stabilità 2016. Con una norma di chiusura, si prevede che, per quanto non previsto dal provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi. In primo luogo, si dispone che le Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, provvedano a rideterminare l'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e trattamenti previdenziali erogati, adottando il sistema contributivo nei termini previsti dal provvedimento. Si prevede che, in ogni caso l'importo non possa essere superiore a quello del trattamento già percepito e non possa essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dal provvedimento, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento. In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (si tratta, in particolare, di redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi) per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, la misura della pensione ai superstiti è aumentata del 20 per cento. I parlamentari cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio senza avere compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti, che vengono ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio avranno, invece, accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi dei medesimi articoli 6, 7 e 8. Con una norma di chiusura, si prevede che, per quanto non previsto dal provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, Pag. 70le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  Da ultimo, ricorda che l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Passa, quindi, a illustrare la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute (vedi allegato).

  Davide BARUFFI (PD), ringraziando la relatrice per avere predisposto una proposta di parere che lo trova d'accordo, si sofferma, in particolare, su tre questioni, a suo parere, di grande rilevanza. La prima riguarda l'opportunità, sottolineata anche nella proposta di parere, di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di assumere come riferimento, nella disciplina della rideterminazione dei trattamenti in essere, la giurisprudenza della Corte costituzione in materia.
  Condivide altresì la prima osservazione contenuta nella proposta di parere della relatrice, sottolineando la natura ambigua dei trattamenti disciplinati dal provvedimento, che non disegna un regime pensionistico per parlamentare del tutto assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti, mantenendo previsioni che si discostano da quelle applicabili alla generalità dei lavoratori.
  Infine, lamenta la mancanza di una specifica previsione relativa al trattamento previdenziale degli amministratori locali, materia sulla quale ha presentato emendamenti presso la I Commissione, purtroppo ritenuti inammissibili. Si augura, pertanto, che nel futuro vi sia l'occasione per tornare su tali argomenti e chiarire i temi rimasti in ombra.

  Renata POLVERINI (FI-PdL), prendendo spunto dalla macchinosità della previsione relativa all'istituzione presso l'INPS di una gestione separata dedicata alla corresponsione dei trattamenti pensionistici dei parlamentari, il cui ammontare rimane determinato dalle Camere di appartenenza, coglie l'occasione per stigmatizzare il provvedimento come un chiaro esempio di demagogia e populismo, che incide, non solo sui diritti dei parlamentari in carica, ma anche, e soprattutto, su quelli di coloro che sono cessati dal mandato e di quelli che lo diventeranno in futuro. Sottolinea, infine, che la proposta di legge, lungi dall'equiparare il trattamento dei parlamentari a quello dei lavoratori dipendenti, ha il solo scopo di gettare fumo negli occhi degli italiani.

  Titti DI SALVO (PD), ringraziando la relatrice e la capogruppo del Partito Democratico in Commissione per avere elaborato una proposta di parere estremamente equilibrata, osserva che il provvedimento risponde ad una fortissima richiesta di equità proveniente dal Paese.
  Osserva, in particolare, che la proposta di parere tiene conto delle diverse sensibilità che si manifestano sui temi in discussione e offre importanti spunti di riflessione per la Commissione di merito anche ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Marialuisa GNECCHI (PD) intende ricordare come, sul finire della scorsa legislatura, ancor prima della presentazione in Parlamento del decreto-legge n. 201 del 2011, l'Ufficio di presidenza della Camera avesse adottato una riforma dei trattamenti previdenziali dei deputati, frutto dell'elaborazione di un gruppo di lavoro al quale aveva partecipato, insieme al collega Cazzola, con la quale furono previsti il superamento degli assegni vitalizi e l'estensione ai parlamentari del regime pensionistico contributivo, a decorrere dal 1o gennaio 2012, con possibilità di accedere al pensionamento al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultassero versati almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione correlati alla aspettativa di vita, in linea con quanto previsto dalla normativa di carattere generale. Si è, inoltre, previsto che, per ogni anno di mandato parlamentare Pag. 71oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione fosse diminuita di un anno fino al limite di sessant'anni. Segnala che tale impianto era strettamente correlato alla configurazione del sistema previdenziale antecedente alla manovra realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha elevato a venti anni il requisito minimo contributivo per accedere al pensionamento, così come il computo della frazione di anno superiore a sei mesi come anno intero era in linea con la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti, del requisito contributivo maturato di diciannove anni, sei mesi e un giorno. Lei stessa, per tentare di modificare l'attuale previsione e tornare al primitivo assetto del requisito minimo di cinque anni, perfettamente in linea con la filosofia di fondo del sistema contributivo, ha presentato presso la Commissione di merito l'emendamento 1.8, volto a consentire l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata. In relazione a tale previsione, si proponeva la soppressione dei commi 7 e 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda che tali disposizioni obbligano ad aspettare il compimento dei settanta anni per accedere al pensionamento se il trattamento pensionistico è inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, come previsto dall'articolo 24, comma 7, mentre, con un trattamento almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale è possibile accedere al pensionamento a sessantatré anni, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 24, legando, di fatto, ad un livello di reddito alto la possibilità di anticipare l'età del pensionamento. Si tratta di un assetto normativo che penalizza soprattutto le donne, come dimostrano i dati da ultimo forniti dall'INPS sui flussi di pensionamenti nei mesi gennaio-marzo. Nell'evidenziare che la sua proposta emendativa è stata dichiarata inammissibile, in quanto riferita al sistema previdenziale generale, ritiene comunque doveroso segnalare la questione in questa sede anche al fine di promuovere un dibattito in vista dell'adozione di futuri interventi legislativi di riforma del decreto-legge n. 201 del 2011. Ricorda che su tali aspetti, che comportano disparità di genere nell'ordinamento pensionistico, la Commissione lavoro ha svolto una specifica indagine conoscitiva, le cui risultanze si augura di potere presto presentare al pubblico.

  Cesare DAMIANO, presidente, concordando con quanto emerso dal dibattito ed esprimendo apprezzamento per il lavoro della relatrice, ritiene che l'assetto delineato dal provvedimento in esame si configuri come un ibrido di difficile comprensione, che si presta a essere utilizzato per finalità di propaganda. In proposito, ricorda di avere presentato proposte emendative presso la Commissione di merito, poi ritirate, volte a uniformare realmente le previsioni riguardanti i parlamentari a quelle dei lavoratori dipendenti in tema di età pensionabile e di possibilità di anticipo dell'accesso al pensionamento, facendo ricorso agli istituti attualmente previsti, quale, ad esempio, il prestito pensionistico introdotto dalla legge di bilancio per il 2017.
  A suo parere, l'ambiguità del provvedimento offrirà il fianco a nuove accuse ai parlamentari di avere introdotto nuove misure a proprio favore, non applicabili alla generalità dei lavoratori, realizzando quella che definisce una vera e propria eterogenesi dei fini.

  Marco MICCOLI (PD) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere per rispetto del lavoro svolto dalla relatrice e per aderire alle indicazioni del proprio gruppo.

  Giorgio PICCOLO (MDP), associandosi ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto, preannuncia, tuttavia, la propria astensione nella votazione sulla proposta di parere. Rileva, infatti, che, purtroppo, il provvedimento è in linea con il filo conduttore delle ultime legislature, caratterizzate dalla volontà di cavalcare la sempre più forte avversione nei confronti della politica, alimentata soprattutto dalla Pag. 72destra populista. Osserva che si sta cercando di smantellare tutti i presidi che, nel tempo, erano stati introdotti, soprattutto dalla sinistra, per permettere anche ai meno abbienti di dedicarsi alla politica in condizioni di indipendenza e libertà dai bisogni. L'accelerazione impressa al procedimento, a suo giudizio, è l'ulteriore dimostrazione della finalità demagogica di tale spregiudicata operazione, in quanto i tempi per l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento sono particolarmente ristretti, vista la prossima scadenza della legislatura, per non parlare del più che probabile intervento della Corte costituzionale. L'aspetto, a suo avviso, più preoccupante è, comunque, la pretesa di intervenire sui diritti acquisiti, con un vero e proprio ricatto che, oggi, riguarda i parlamentari ma che, domani, potrebbe non risparmiare neanche i cittadini.

  Renata POLVERINI (FI-PdL), riallacciandosi a quanto evidenziato nel suo primo intervento, esprime il suo apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice per la formulazione della proposta di parere, sulla quale, comunque, esprimerà un voto contrario. Si tratta, a suo giudizio, come hanno detto i colleghi intervenuti, di un provvedimento che riconsegna la politica ai ricchi ed esprime la sua preoccupazione per la deriva che il Paese ha preso, che difficilmente potrà interrompersi in futuro. Dissente, tuttavia, da coloro che hanno addossato alla destra la responsabilità di tale deriva, trattandosi, nella fattispecie, di un provvedimento votato in Commissione di merito dalla maggioranza di centro sinistra.

  Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD), associandosi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere della relatrice.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.25.

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