CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

  Elisa SIMONI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge europea 2017 che rappresenta, ai sensi della legge n. 234 del 2012, disciplinante la partecipazione italiana alle politiche dell'Unione europea, lo strumento normativo con cui l'Italia garantisce l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riferimento ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In altre parole, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa UE nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di infrazione oppure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema Pag. 62di consultazione tra istituzioni UE e Stati membri «EU-Pilot».
  In tal senso essa si distingue dalla legge di delegazione europea che invece contiene la delega al governo per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove direttive dell'Unione europea (il disegno di legge di delegazione europea 2016 è stato presentato la scorsa settimana al Senato).
  Il provvedimento, che consta di 14 articoli è per sua natura eterogeneo e comprende materie varie nell'ambito delle quali si riscontra una sola disposizione di competenza e di interesse della IX Commissione.
  Si tratta in particolare dell'articolo 7 che estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali (è quindi escluso il traffico di passeggeri o misto), iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti: a) un credito d'imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale e il computo solo del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale, ai fini IRPEF e IRES (articolo 4 della legge n. 457 del 1997); b) l'esclusione dalla base imponibile IRAP (articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997); c) l'applicazione del regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: ossia la cosiddetta tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR).
  La suddetta estensione avviene a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore il decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3 che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'attuazione delle disposizioni previste. Tale decreto deve essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.
  Occorre ricordare che il citato articolo 4 della legge n. 457 del 1997 è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016). Lo schema di decreto era stato oggetto di parere con condizioni e osservazioni delle Commissioni riunite VI e IX.
  La modifica aveva sostanzialmente dettato regole più restrittive per l'accesso ai benefici fiscali previdenziali e contributivi connessi all'iscrizione nel registro internazionale italiano delle navi, consentendolo alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario, vietando la possibilità finora ammessa di deroghe.
  Nel parere reso, le Commissioni avevano richiesto al Governo un monitoraggio dell'attuazione della normativa al fine di verificare che non si determinino – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo.
  In estrema sintesi, la nuova disciplina estende dunque taluni benefici ai traffici internazionali (l'articolo 4 si riferisce invece ai soli traffici nazionali), alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (l'articolo 4 riguarda le sole navi iscritte nel registro internazionale italiano) e precisa che si applicano anche ai soggetti – residenti e non – aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
  La ragione dell'introduzione della norma discende dalla necessità di definire la procedura EU Pilot 7060/14/TAXU, con la quale la Commissione europea ha posto la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.
  In particolare, la Commissione europea rileva che il requisito dell'immatricolazione Pag. 63della nave nel Registro internazionale italiano (RII) ai fini della concessione dei benefici fiscali di cui alle disposizioni richiamate potrebbe costituire una condizione discriminatoria nei confronti dei soggetti esercenti attività di traffico marittimo internazionale stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), ponendosi dunque come una restrizione contraria alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 31 dell'Accordo SEE.
  La norma appare idonea a superare le questioni poste dalla Commissione sotto il profilo sostanziale. Si segnala che l'attuazione della stessa è subordinata all'emanazione del citato decreto interministeriale entro termini sufficientemente brevi tali da ritenere che la procedura sarà prontamente chiusa.
  Infine è bene precisare che per poter beneficiare delle citate agevolazioni fiscali devono essere rispettate in primo luogo le condizioni che stabiliscono i limiti al cabotaggio per le navi iscritte al Registro Internazionale previste dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento attuativo concernenti la composizione e la forza minima dell'equipaggio (articolo 317 codice della navigazione) e i poteri del comandante sulla materia.
  Ricorda che il comma 5 dell'articolo 1, vieta, in via generale, il cabotaggio alle navi iscritte al registro internazionale, ma consente il servizio di cabotaggio delle navi da carico iscritte al Registro internazionale di oltre 650 tonnellate di stazza lorda a determinate condizioni principalmente legate alla composizione degli equipaggi.
  Da ultimo, il comma 4 della norma in commento, individua le coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019. A tali oneri si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012).
  Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di relazione all'esito della discussione del disegno di legge.

  Ivan CATALANO (CI) intende segnalare una questione che è emersa durante lo svolgimento di due sue interpellanze urgenti e che attiene al tema degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  In particolare ricorda che in risposta all'interpellanza n. 2-01600, il Governo ha sottolineato che è in vigore il regolamento (UE) 2015/2020, che garantisce la libertà di scelta delle apparecchiature terminali da parte dell'utente, ed ha esplicitato la propria volontà di garantire un accesso privo di barriere a internet, riferendo, infine, circa l'attività di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) in corso sul tema.
  Inoltre, il Governo, in risposta, all'interpellanza n. 2-01747, ha evidenziato come la mancanza di un apparato sanzionatorio ad hoc ha effettivamente impedito ad Agcom di svolgere un'efficace azione di vigilanza diretta in materia, ricorrendo ad un meccanismo sanzionatorio indiretto, vale a dire mediato dall'adozione di una diffida, la cui inosservanza è punita con una sanzione pecuniaria e con la facoltà di oblazione (il cosiddetto pagamento del doppio del minimo edittale, pari a circa 20 mila euro), che è del tutto inefficace dato il valore del fatturato delle società che operano nel settore.
  Ciò premesso, è dell'avviso che occorra adottare al più presto un atto che indichi chiaramente il presidio sanzionatorio applicabile – segnala, peraltro, che il Governo ha promesso un provvedimento per risolvere queste criticità che, però, al momento non si è ancora visto – e, considerata l'imminente commercializzazione delle offerte mobili per l'estate, comprensive delle tariffe di roaming internazionale, valuta che tale atto debba essere ritenuto urgente.
  Per tali ragioni, e riservandosi di presentare eventuali emendamenti nelle sedi Pag. 64deputate, riterrebbe opportuno che nella sua relazione la nostra Commissione segnalasse la problematica in discussione portandola all'attenzione del Governo e della Commissione di merito.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.