ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per la semplificazione,
esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;
visto che:
lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
il comma 1, lettera d) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi: «riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:
la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha rilevato l'esistenza di dubbi esegetici derivanti dalla lettura della disposizione di delega, segnalando che «non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega»;
la Conferenza unificata ha espresso un parere favorevole, che contempla la modifica – concordata con il Governo – di talune disposizioni riguardanti la presentazione delle istanze e la gestione e annotazione nel documento unico di alcuni dati riguardanti i veicoli. Al parere sono allegate due richieste di carattere finanziario dell'ANCI e dell'UPI, di cui il Governo ha assicurato che terrà conto;Pag. 99
rilevato che la disposizione di delega è finalizzata al conseguimento di due obiettivi:
la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli», che la relazione tecnica non quantifica;
«la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza»;
considerato, con riguardo a tali obiettivi, che:
essi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA;
l'articolo 2, comma 2 contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti; l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire «i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio»;
la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B));
in questo modo, si demanda la concreta attuazione ed effettività dell'intervento di riforma ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate. Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare «le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza», senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all'articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall'introduzione del documento unico;
analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della «conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione», nell'ambito dei procedimenti di dematerializzazione già in atto, si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;
si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:
definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare Pag. 100direttamente all'ACI e alla motorizzazione civile, previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;
prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari che già sono state investite del parere sull'atto in esame;
e con la seguente osservazione:
andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.