CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 223

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.
Atto n. 403.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, il prescritto parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto del Governo n. 403).
  Avverte che tale parere dovrà essere espresso entro il 20 aprile 2017.
  Avverte, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter del Regolamento.

  Edoardo PATRIARCA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, reca lo statuto della Fondazione Italia Sociale ed è stato. La predetta disposizione della citata legge prevede, infatti, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, recante lo Statuto della Fondazione Italia sociale. Lo Statuto ha l'obiettivo di: individuare lo scopo e l'ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione, Pag. 224declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.
  Ricorda, in termini generali, che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 106 del 2016, la Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, inoltre, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
  Entrando nel merito del contenuto dell'atto in esame, rileva che, ai sensi dell'articolo 1, la Fondazione Italia Sociale (di seguito, la «Fondazione») è una persona Fondazione di partecipazione giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla legge n. 106 del 2016. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e ha durata illimitata. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. La Fondazione ha sede legale a Milano Sede legale, delegazioni e uffici, ma potranno essere costituiti delegazioni e uffici sia in Italia sia all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.
  Ai sensi dell'articolo 2, la Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.
  La Fondazione opera per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, attraverso gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.
  Fa presente, poi, che la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in essere le seguenti attività: investire in progetti imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi e ad alto impatto occupazionale; promuovere la costituzione di fondi per l'investimento sociale; investire in strumenti di finanza; acquistare o ricevere in comodato beni immobili privati o pubblici da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore; sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi; promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale; svolgere attività funzionali alla Pag. 225creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore; promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi; attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati.
  Per tali finalità, la Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti.
  L'articolo 3 individua il patrimonio, la sua dotazione e composizione. Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016. Il patrimonio della Fondazione Italia sociale è composto da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché non in contrasto con le proprie finalità, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.
  Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
  L'articolo 4 dispone che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958. Ai sensi dell'articolo 5, possano essere nominati partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (partecipanti non profit) sia lucrativa (partecipanti for profit), che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di gestione (appare implicito che la forma e la misura della contribuzione debbano essere determinate nel minimo nella delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di gestione per la nomina dei partecipanti).
  I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministero vigilante. L'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dallo Statuto viene delibera dal Comitato di gestione, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi. È previsto inoltre che i partecipanti possano, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
  La norma specifica infine che, in sede di prima applicazione, i partecipanti sono nominati dai membri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), dello schema in esame (tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa fra loro).
  L'articolo 6 individua quali Organi della Fondazione: il Collegio dei partecipanti; il Comitato di gestione; il Presidente e il vice Presidente; il Segretario generale; l'Organo di revisione.
  L'articolo 7 disciplina il Collegio dei partecipanti, precisando che lo stesso svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione, in particolare, esprimendo pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nello statuto o richiesto dal Comitato di gestione.
  Si prevede, altresì, che al collegio dei partecipanti spetti la nomina dell'Organo di revisione.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 8, la Fondazione è amministrata da un Comitato di gestione composto 10 membri, di cui tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un consigliere designato dal Consiglio nazionale Pag. 226del Terzo settore, sei consiglieri designati dal Collegio dei partecipanti, che siano espressione sia dei partecipanti non profit sia dei partecipanti for profit. Il consigliere designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione.
  I membri del Comitato sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche, requisiti che verranno verificati dal Comitato stesso nella prima adunanza disponibile.
  Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  Fa presente che l'articolo 9 affida l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione al Comitato di gestione, elencando in maniera puntuale le competenze dello stesso. Mentre il successivo articolo 10 ne disciplina le modalità di funzionamento.
  Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, le funzioni del Presidente, del Segretario generale e dell'organo di revisione.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 14 tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali componenti delegati di alcune funzioni ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Comitato di gestione all'atto della nomina.
  Ai membri dell'Organo di revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione.
  L'articolo 15 regola le procedure di bilancio della fondazione. In particolare al comma 3 è fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
  Ai sensi dell'articolo 16 la Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile. Lo scioglimento è deliberato dal Comitato di gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016 e, in subordine, devolverà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.
  Lo schema, all'articolo 17, esclude la possibilità della trasformazione della Fondazione in una società di capitali.
  Fa presente, poi, che l'articolo 18 reca le norme finali e una clausola di rinvio. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016. Segnala, infine, che, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), in ragione della complessità del provvedimento in esame del fatto che i componenti Commissione affari sociali sono in queste settimane impegnati nell'esame in Assemblea della proposta di legge in materia di consenso informato Pag. 227e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 1142 e abbinate), auspica che possa essere concesso dal Governo uno breve slittamento del termine stabilito per l'espressione del parere, in modo tale da assicurare un esame approfondito del testo, anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni. Nel ricordare che il suo gruppo ha espresso un voto contrario in terza lettura sulla legge di riforma del Terzo settore proprio a causa della prevista istituzione della Fondazione Italia sociale attraverso un emendamento approvato dal Senato in seconda lettura, invita i componenti della Commissione a proporre tutte le modifiche necessarie ai fini del miglioramento del testo in esame.

  Giulia DI VITA (M5S) condivide la richiesta di chiedere una proroga per l'espressione del parere, ritenendo utile anche lo svolgimento di alcune audizioni. Ribadisce, quindi, la netta contrarietà del suo gruppo alla costituzione della Fondazione, già manifestata in maniera netta nel corso dell'esame della legge di delega, che ne prevede l'istituzione.

  Edoardo PATRIARCA (PD), relatore, ritiene ragionevole l'ipotesi di un breve slittamento del termine per l'espressione del parere, al fine di disporre di un tempo congruo per l'esame del provvedimento in oggetto. Manifesta altresì disponibilità verso lo svolgimento di alcune audizioni.

  Mario MARAZZITI, presidente, comunica che valuterà la possibilità di chiedere al Governo un breve differimento del termine per l'espressione del parere, anche sulla base dell'andamento dei lavori della Commissione sul provvedimento in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 16.10.

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.
C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o marzo 2017.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che il 29 marzo scorso si è concluso il ciclo di audizioni informali concernenti le proposte di legge in titolo, iniziato il 1o marzo 2017. Chiede, quindi, al relatore, deputato Patriarca, di indicare quali siano i suoi intendimenti in relazione al seguito dell'esame del provvedimento.

  Edoardo PATRIARCA (PD), relatore, considerato l'alto numero di proposte abbinate e ricordando che è stata preannunciata le presentazioni di ulteriori proposte di legge sull'argomento, propone che i lavori sul provvedimento in esame proseguano in sede di Comitato ristretto.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.