CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 230

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017.
S. 2756 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5a Commissione Bilancio del Senato, sul disegno di legge S. 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 9 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.
  La Camera, nella seduta del 23 marzo 2017, ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo.
  Il decreto-legge è articolato in tre Capi.
  Il Capo I, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, comprende gli articoli da 1 a 18-undecies.
  L'articolo 1 – recante disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti – è stato oggetto di diverse modificazioni durante l'esame presso la Camera dei deputati, tra le quali segnala le seguenti:
   è stato inserito il comma 1-bis, con il quale si conferma che le donazioni effettuate mediante il numero solidale 45500 Pag. 231sono detraibili dalle imposte sui redditi e deducibili dal reddito d'impresa. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti, attraverso i quali possono essere raccolte le donazioni deducibili, in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche, sono individuati con il richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2000, il quale fa riferimento, tra l'altro, ad amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, e ad enti pubblici non economici;
   sono stati introdotti i commi 1-quater e 1-quinquies, volti a modificare l'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina degli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, al fine, rispettivamente, di individuare nei Comuni i soggetti preposti alla pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e di prevedere che con ordinanza commissariale sia disciplinata la partecipazione dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;
   al comma 2, è stata introdotta una nuova lettera (0a)) volta ad inserire, nel Programma delle infrastrutture ambientali da realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici, anche il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonché il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree. Al comma 2 è stata inoltre modificata la lettera a), al fine di consentire anche alle unioni di Comuni e alle unioni montane – oltre che, come già previsto, ai Comuni e alle Province – di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario per l'approvazione definitiva dei progetti esecutivi e l'adozione del decreto di concessione del contributo;
   è stato introdotto il comma 2-bis, volto a consentire la possibilità di interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive in un altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata;
   sono stati inseriti i commi da 2-ter a 2-quinquies, finalizzati ad autorizzare una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in modo da favorirvi la ripresa delle attività sociali ed economiche;
   è stato inserito il comma 2-sexies, il quale, al fine di assicurare la continuità del culto, prevede la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero per le Diocesi, situate nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di procedere – contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene – all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali;
   il comma 2-septies – anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera – prevede la possibilità di effettuare per pubblici proclami la notificazione e comunicazione delle ordinanze urgenti emesse dal sindaco, tra l'altro, nell'esercizio delle attività di protezione civile per la demolizione e messa in sicurezza di beni di proprietà privata danneggiati dal sisma;
   infine, con l'inserimento del comma 2-octies, è stato soppresso il riferimento alle pubbliche consultazioni e alle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica come forme di partecipazione delle popolazioni interessate che il Commissario straordinario è tenuto ad assicurare nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente istituita dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini di accelerare la ricostruzione.

  All'articolo 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di Pag. 232emergenza, nel corso dell'esame alla Camera, è stata inserita una disposizione che consente – ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida (linee guida n. 4 del 2016) – la possibilità di effettuare il sorteggio degli operatori economici per l'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, anche nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o negli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.
  All'articolo 2, è stato inoltre inserito il comma 3-bis, il quale consente ai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila, in merito agli eventi sismici del 2009, di includere, nei piani di ricostruzione previsti per i centri storici, interventi di riqualificazione del tessuto urbano.
  È stato oggetto di diverse modificazioni anche l'articolo 3, recante nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. In particolare, con l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-novies, sono state introdotte disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012. Con l'inserimento del successivo comma 1-decies – relativo all'acquisto dell'abitazione equivalente in sostituzione dell'abitazione principale distrutta in seguito agli eventi sismici del 2009 – la possibilità di acquisto dell'abitazione equivalente è stata concessa solo all'interno dello stesso Comune.
  Tra le modificazioni apportate all'articolo 5, recante misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica, si ricorda che, con l'inserimento del comma 2-ter, è stata disposta l'assegnazione all'Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo di un contributo pari a euro 3 milioni per il 2017, per la realizzazione della nuova residenza studentesca, con la finalità di contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco nella città di Teramo a seguito degli eventi sismici.
  L'articolo 6 interviene sugli organi costituiti per il potenziamento e l'accelerazione delle operazioni di ricostruzione, vale a dire la Conferenza permanente e le Conferenze regionali (con riferimento a determinate tipologie di interventi). In particolare, con l'introduzione, al comma 1 dell'articolo 6, della lettera a-bis), vengono sottratti alla Conferenza permanente, presieduta dal Commissario straordinario, i compiti (previsti dal testo vigente) di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, poiché tali compiti sono già attribuiti – dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 – alla Cabina di coordinamento e al Commissario straordinario. Con la modifica in questione, inoltre, viene integrata la composizione della predetta Conferenza permanente, prevedendo che ad essa partecipi anche la Provincia territorialmente competente, oltre che – come già previsto dal testo vigente – la Regione, l'Ente Parco e il Comune territorialmente competenti.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. In particolare, al comma 2 dell'articolo 7, è stata inserita la nuova lettera e-bis), che aggiunge i commi da 13-bis a 13-octies all'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, introducendo una serie di deroghe alla vigente disciplina relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Inoltre, con l'inserimento, durante l'esame presso la Camera, del comma 2-bis, è stato previsto che l'approvazione da parte dei Presidenti delle Regioni del Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione debba avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (anziché, come precedentemente previsto, entro 30 giorni).
  Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli 7-bis, 7-ter, 9-bis e 10-bis. Pag. 233
  L'articolo 7-bis – tramite l'inserimento dell'articolo 20-bis nel decreto-legge n. 189 del 2016 – introduce agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese agrituristiche, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici. In particolare, si prevede la concessione di contributi a favore delle imprese, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo del contributi e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Parrebbe opportuno prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione di tale decreto.
  L'articolo 7-ter, in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma, ha esteso al 2017 le disposizioni che escludono l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, disponendo in ordine alla relativa copertura.
  L'articolo 9-bis dà la facoltà al sindaco e agli assessori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, di riconoscere l'indennità di funzione per la classe di Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza. La disposizione ha la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio comunale.
  L'articolo 10-bis demanda alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di predisporre un piano straordinario di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare riferimento ai Comuni aventi meno di 3.000 abitanti.
  All'articolo 11, recante disposizioni in materia di adempimenti tributari, sono state apportate alcune modificazioni, ai sensi delle quali è stata, tra l'altro, prevista l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma (comma 1, lett. c-bis)).
  Dopo l'articolo 11, sono stati inseriti gli articoli 11-bis e 11-ter.
  L'articolo 11-bis dispone che per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016) sia sospesa dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. ecotassa), prevista dall'articolo 205, comma 3, del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
  L'articolo 11-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico – previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni di categoria – concordino tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016 in favore delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
  All'articolo 14, in materia di acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione, tra le modifiche Pag. 234introdotte nel corso dell'esame alla Camera, è stato previsto che – ai fini dell'acquisizione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) di unità immobiliari da utilizzare per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti dagli eventi sismici – siano sentiti i Comuni interessati.
  All'articolo 15, recante disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, con l'aggiunta di tre commi, sono state disposte provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio scorso, per la riduzione degli interessi creditizi maturati nell'anno 2017, nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. In particolare, il comma 4-ter prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle predette risorse. Ai fini dell'adozione di tale decreto, parrebbe opportuna la conclusione di un'intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 15-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 17-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il regolamento sulla rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70) non si applichi ai Comuni interessati da alcuni eventi sismici.
  Tra le modificazioni apportate all'articolo 18 – recante disposizioni in materia di personale – si segnala che: è stato innalzato (da 350 a 700) il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determinato da parte dei Comuni e delle Province, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo; è stato soppresso il limite massimo (pari a 5 contratti) di collaborazioni che ogni Comune interessato può stipulare (fermo restando il limite massimo generale pari a 350 contratti); è stata prevista la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura (deliberata con specifica ordinanza e legata a situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico) di propri uffici, situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza, di verificare la sussistenza di altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile), prevedendo altresì specifici recuperi dei giorni o ore lavorate in caso di impedimento al lavoro.
  Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli da 18-bis a 18-undecies.
  Tra essi, si segnala che l'articolo 18-quater estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità. In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
  L'articolo 18-sexies interviene sull'articolo 14-bis del decreto-legge 189 del 2016 – in materia di verifiche, da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sui presìdi ospedalieri collocati nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – limitando l'attività delle Regioni alle sole verifiche tecniche di tenuta sismica e prevedendo che tali verifiche siano svolte secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia Pag. 235e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a carico delle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 18-septies integra il disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che – ferme le previsioni della disposizione in questione in materia di uffici speciali per la ricostruzione – i Comuni in forma singola o associata possano procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alle condizioni che ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e che sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.
  Il Capo II, recante altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile, è costituito dagli articoli da 19 a 20-bis.
  L'articolo 20-bis, inserito durante l'esame alla Camera, destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Almeno il 20 per cento di tali risorse deve essere destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
  Il Capo III, recante disposizioni di coordinamento e finali, è costituito dagli articoli da 21 a 22.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata Martina Nardi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4314 Governo e abb., recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4314 dispone la costituzione di tre Comitati nazionali per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale.
  In particolare, l'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.Pag. 236
  L'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e hanno sede presso il medesimo Ministero.
  Ai Comitati è attribuito un contributo di 1.150.000 euro ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi 3.450.000 euro. Nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a 450.000 euro per il 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi sono stabiliti con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale (articolo 6).
  L'articolo 3 dispone che i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. La nomina dei membri di ciascun Comitato – di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Ai membri del Comitato, non è corrisposto alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  L'articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in quanto beni culturali) a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004); attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
  In base all'articolo 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro. È prevista, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
  Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone inoltre l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.
  L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) – relativa a cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle Pag. 237istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più Comuni o della Regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.40.

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