SEDE CONSULTIVA
Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 13.25.
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017 recante «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 2 del provvedimento modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Osserva che, in particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si apportano le seguenti modifiche: viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel Pag. 21caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a)); viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).
Rileva che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, le modifiche sono volte a «elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici».
In proposito, rammenta che il contratto di appalto e servizi prevede una speciale forma di garanzia per i diritti dei lavoratori subordinati impiegati, disciplinata in generale dall'articolo 1676 c.c. e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Fa presente che, in particolare, la parte di testo tuttora vigente del primo periodo dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, quale forma di tutela dei lavoratori, l'obbligazione solidale tra il committente (imprenditore o datore di lavoro) e l'appaltatore (nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori), entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le eventuali sanzioni civili risponde invece solo il responsabile dell'inadempimento.
Rammenta che la parte del richiamato articolo 29, comma 2, abrogata dal provvedimento in esame (secondo, terzo e quarto periodo) prevedeva che il committente fosse convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accertava la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva poteva essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Resta in vigore l'ultimo periodo dell'articolo 29, comma 2, secondo cui il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973), e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire alle Commissioni riunite II e III, già convocate per le ore 13.30 della giornata odierna, di esaminare, in sede referente, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (A.C. 3918 Governo), nonché il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (A.C. 2801, Governo).
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata Pag. 22ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 1041, a prima firma dell'onorevole Di salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Osserva che tale proposta di legge, che si compone di cinque articoli, introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi. Obiettivo del provvedimento, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, «sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione [...], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare [...] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare». Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnalo che l'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo.
Rammenta, in particolare, che la retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1): bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore sul conto corrente del lavoratore; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro; emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende verificato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Osserva che la retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2). Per rapporto di lavoro, ai fini dell'applicabilità degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 già illustrati, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma delle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 (comma 3). La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).
Rileva che l'articolo 5 disciplina le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1; pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio delle informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1. In tal caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire alle Commissioni riunite II e III, già convocate per le ore 13.30 della giornata odierna, di esaminare, in sede referente, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (A.C. 3918 Governo), nonché il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Pag. 23libertà fondamentali (A.C. 2801, Governo). Sospende brevemente la seduta.
La seduta sospesa alle 13.30 riprende alle 13.50.
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 13.55.