CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 4 aprile 2017.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

  Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 4 aprile 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.25.

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Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Emendamenti C. 1142-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emendamento 1.501 della Commissione nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Emendamenti C. 3980-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti.
  L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a Pag. 16pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile».
  L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si apportano le seguenti modifiche: viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a)); viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).
  L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Ricorda che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetti voucher) (articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del cosiddetto Jobs Act) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003). Obiettivi dei richiamati referendum sono quello di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio e quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva. Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei voucher richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017). La data per la consultazione referendaria è stata fissata al 28 maggio 2017. Il termine ultimo per la conversione in legge del decreto-legge in esame è il 16 maggio 2017.
  Ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 «se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso». Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 1978 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative in tale pronuncia la Corte ha evidenziato che se l’«intenzione del legislatore» – obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte – si dimostra fondamentalmente diversa e peculiare, nel senso che i relativi principi ispiratori sono mutati rispetto alla previa disciplina della materia, la nuova legislazione non è più ricollegabile alla precedente iniziativa referendaria, in quanto non si può presumere che i sottoscrittori, firmando la richiesta mirante all'abrogazione della normativa già in vigore, abbiano implicitamente inteso coinvolgere nel referendum quella stessa ulteriore disciplina. Se invece l’«intenzione del legislatore» rimane fondamentalmente identica, Pag. 17malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza. In quest'ultima ipotesi, la nuova disciplina della materia realizza per intero i suoi normali effetti abrogativi, impedendo che il referendum assuma tuttora ad oggetto le disposizioni già abrogate. Ma la consultazione popolare deve svolgersi pur sempre, a pena di violare l'articolo 75 della Costituzione e, di conseguenza, l'unica soluzione possibile consiste nel riconoscere che il referendum si trasferisce dalla legislazione precedente alla legislazione così sopravvenuta (oppure che la richiesta referendaria si estende alle successive modificazioni di legge, qualora si riscontri che esse s'inseriscono nella previa regolamentazione, senza sostituirla integralmente). La sottoposizione della nuova legge al voto popolare, qualora essa introduca modificazioni formali o di dettaglio, corrisponde alla sostanza dell'iniziativa assunta dai promotori e dai sottoscrittori e rappresenta la strada costituzionalmente obbligata per conciliare – nell'ambito del procedimento referendario – la permanente potestà legislativa delle Camere con la garanzia dell'istituto del referendum abrogativo. In questi termini, l'Ufficio centrale per il referendum è dunque chiamato a valutare – sentiti i promotori della corrispondente richiesta – se la nuova disciplina legislativa, sopraggiunta nel corso del procedimento, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare, già promossa sulla disciplina preesistente, trasferendo od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, alla legislazione successiva. Corrispondentemente, alla Corte costituzionale compete pur sempre di verificare se non sussistano eventuali ragioni d'inammissibilità, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi, così assoggettati al voto popolare abrogativo. La Corte ha infine rilevato che al legislatore spetterà di precisare o di riconsiderare i ruoli e le funzioni degli organi competenti ad intervenire nel corso delle procedure referendarie. Inoltre, attraverso una riforma della legge n. 352 del 1970 potranno essere altrimenti regolati i tempi delle relative operazioni: specialmente allo scopo di permettere l'effettuazione del referendum abrogativo oltre il termine finale del 15 giugno, allorché le leggi o le disposizioni sottoposte al voto popolare vengano abrogate all'ultima ora, imponendo nuove formulazioni degli originari quesiti ed intralciando gli adempimenti che precedono la data di convocazione degli elettori. In data 29 marzo 2017, secondo quanto risulta da un comunicato stampa, l'Ufficio centrale presso la Cassazione «ha deciso all'unanimità di rinviare ogni deliberazione», attendendo la conversione in legge del decreto.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, in quanto relative ai rapporti di lavoro, sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.30.

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