ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 14.25.
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016) 710 final.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII-bis, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.
Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, nell'illustrare la proposta di parere presentata (vedi allegato), segnala che ha cercato di recepire per quanto possibile le osservazioni pervenute dai componenti del gruppo M5S. Invita da ultimo anche gli altri colleghi a farle pervenire ulteriori eventuali rilievi.
Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 14.30.
Pag. 158Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Chiara BRAGA (PD) relatrice, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 8 del 2017, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso. Si tratta di una situazione eccezionale, che sta determinando nei territori interessati difficoltà proprio a causa del protrarsi delle scosse, cui si sono aggiunte recentemente le avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose.
Il decreto in esame contiene una serie di misure in vari ambiti, volte ad accelerare i procedimenti in corso e la realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.
Il decreto interviene a modificare in più punti il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati ad agosto e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Ai provvedimenti d'urgenza, in tutto tre (il secondo, ossia il decreto-legge n. 205 del 2016 è confluito nel decreto-legge n. 189), si accompagna un nutrito numero di ordinanze di protezione civile adottate in questi mesi cui si sono successivamente aggiunte i provvedimenti del Commissario per la ricostruzione. Ricorda, inoltre, che il Governo è intervenuto tempestivamente al verificarsi degli eventi dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le risorse per gli interventi di immediata necessità che, sulla base di quanto stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, che hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza ai nuovi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ammontano a 160 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Ricorda che la Commissione ha, fin dall'inizio, concentrato l'attenzione sugli interventi adottati a seguito degli eventi sismici, anche nell'ambito dell'attività conoscitiva che sta svolgendo sia sul fronte degli appalti pubblici, sia sulle politiche di prevenzione antisismica. Ricorda, inoltre, che proprio in questi giorni si sta completando l’iter per l'approvazione definitiva della proposta di legge di iniziativa parlamentare, che delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile. Si tratta di un provvedimento importante che potrà migliorare il quadro normativo di riferimento in cui opera la Protezione civile in una situazione caratterizzata purtroppo da continue emergenze.
Passa successivamente a dare conto dei contenuti del provvedimento, rinviando per un'analisi dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
L'articolo 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo 1 prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, Pag. 159mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale e consente ai comuni e alle province interessate di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario.
L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati.
L'articolo 3 interviene sulla disciplina in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, al fine di estendere anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Un'ulteriore disposizione è volta a specificare che le disposizioni in materia di criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 189, si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ossia in quelli diversi dai 131 comuni elencati negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto n. 189.
L'articolo 4 interviene sulla disciplina per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.
L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani la norma consente l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e l'affidamento di tali interventi sulla base di un invito, rivolto sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia o in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo.
L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali. La costituzione di tali Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, è infatti prevista per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza permanente comporta la non applicazione Pag. 160della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire).
L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.
L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Al fine di ridurre i tempi necessari per i controlli, si prevede che, qualora al momento dell'aggiudicazione, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.
L'articolo 9, che modifica l'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltreché ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili. Si prevede, inoltre, un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche.
L'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
Diversamente dalla misura nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.
L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta «busta pesante» indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento Pag. 161esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre 2017.
L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.
L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.
L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, e la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati.
L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
L'articolo 17 prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 e sino al 31 Pag. 162luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
L'articolo 18 contiene un'articolata serie di misure volte al potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. L'articolo, inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.
L'articolo 19 autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile.
L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L'articolo 21, oltre ad alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.
Ermete REALACCI, presidente, nel sottolineare come la rilevanza del provvedimento all'esame richieda un esame attento ed efficace da parte della Commissione, con il contributo più ampio possibile, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere le audizioni dei Presidenti delle quattro regioni coinvolte, nonché dei rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI, nella giornata di mercoledì 22 febbraio. Preannuncia la proposta, che verrà formalmente avanzata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, di dedicare la giornata di lunedì 27 febbraio alle audizioni degli ulteriori soggetti interessati, a partire dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, dal Commissario straordinario, Vasco Errani, dai rappresentanti delle attività economiche presenti sul territorio, nonché della Rete delle Professioni Tecniche. A tale proposito invita i colleghi ad avanzare suggerimenti in merito ad ulteriori audizioni che si dovessero ritenere utili ai fini di un esame accurato del provvedimento. Da parte sua, nel ritenere che vi siano margini per il rafforzamento di alcune misure, a partire da quelle relative alle zone franche, sottolinea la necessità di promuovere la ricostruzione dei beni culturali, che hanno riportato danni gravi ed estesi, a tal fine proponendo di dedicare allo scopo per dieci anni le entrate dell'8 per mille destinato allo Stato. Rileva infatti la necessità che alle aree colpite dal terremoto pervenga il segnale di un impegno dello Stato per il loro futuro, anche attraverso l'investimento di risorse.
Tommaso GINOBLE (PD), nel proporre che vengano auditi anche i presidenti dei Parchi che insistono nella zona, ventila la possibilità che, con il provvedimento all'esame e limitatamente ai comuni siti all'interno del cratere, si possano prendere in considerazione anche i danni causati dal maltempo nel mese di gennaio.
Ermete REALACCI, presidente, con riferimento alla proposta del collega Ginoble, nel ricordare che il provvedimento all'esame reca prevalentemente interventi in relazione agli eventi sismici, sottolinea come i criteri sull'emendabilità dei provvedimenti d'urgenza siano molto stringenti.
Paolo TANCREDI (PdL), segnala che, per quanto riguarda l'aspetto formale, nelle premesse del decreto-legge all'esame Pag. 163si fa riferimento, a proposito degli eventi sismici, alla concomitanza di eccezionali condizioni climatiche avverse e di calamità naturali. Dal punto di vista sostanziale, ricorda inoltre che molti comuni del cratere hanno subito danni molto seri dovuti all'effetto combinato del terremoto e del maltempo, come per altro testimoniato dalle evidenze di gravi dissesti idrogeologici.
Laura CASTELLI (M5S), nel preannunciare alcune richieste di audizioni, segnala che, con una lettera trasmessa alla Presidenza del Consiglio, i componenti del gruppo M5S hanno evidenziato diverse questioni che, a loro giudizio, avrebbero dovuto essere prese in considerazione nel provvedimento all'esame. Rileva dunque come la lettera, che verrà messa a disposizione dei colleghi della Commissione Ambiente, esprima gli orientamenti di massima del suo gruppo.
Claudia MANNINO (M5S) chiede se possano essere auditi anche i rappresentanti degli ordini professionali che partecipano, in collaborazione con la Protezione civile, alle attività di accertamento e valutazione dei danni.
Ermete REALACCI, presidente, fa presente alla collega che è sua intenzione proporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di audire rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche, alla quale aderiscono gli ordini professionali.
Claudia MANNINO (M5S), insiste perché vengano contattati direttamente e singolarmente gli ordini professionali – tra i quali in particolare architetti, ingegneri e geometri – che sono coinvolti direttamente nelle attività di accertamento del danno e che se ne assumono la responsabilità.
Ermete REALACCI, presidente, si riserva di valutare la questione, sottolineando in ogni caso l'opportunità che, ai fini dell'esaustività e della completezza delle audizioni, il soggetto da audire rappresenti una istanza di sintesi, che compone le diverse e singole posizioni.
Piergiorgio CARRESCIA (PD), ricorda che anche i componenti del gruppo PD hanno interloquito con il Governo, segnalando diverse criticità, alcune delle quali sono state recepite nel provvedimento all'esame. A tale proposito, ricorda in particolare: la semplificazione delle procedure per gli studi di microzonazione, prevista all'articolo 1; i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, all'articolo 3; l'ampliamento dei termini per la realizzazione di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, all'articolo 4; le disposizioni dell'articolo 5 finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017; la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prevista dall'articolo 11; la non applicazione dei limiti quantitativi previsti dal precedente decreto-legge per quanto riguarda l'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti (articolo 13). In ogni caso, segnala la volontà dei componenti del suo gruppo di intervenire per migliorare il testo all'esame. Con riferimento alla questione posta dal collega Ginoble, ricorda che l'articolo 15 del provvedimento prevede che possano accedere ad interventi compensativi le imprese agricole ubicate nelle zone colpite, «che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017». Pertanto ritiene che, essendovi le basi per un intervento in tal senso, si tratti piuttosto di reperire le necessarie risorse finanziarie.
Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel rilevare che c’è già stato modo di esprimere le proprie riflessioni in tema di ricostruzione sia durante l'esame del precedente decreto-legge sul terremoto, sia in occasione delle diverse audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, segnala la necessità di migliorare il provvedimento soprattutto per quanto riguarda zone franche e zone economiche Pag. 164speciali, con l'obiettivo di favorire l'insediamento di nuove imprese quali volano della crescita dei territori colpiti.
Chiara BRAGA (PD) relatrice, nel ringraziare i colleghi per gli interventi, esprime la convinzione che con un lavoro condiviso ed efficace si potrà integrare un provvedimento che ha già accolto diverse sollecitazioni. Con riguardo alle audizioni, invita tutti i colleghi ad individuare soggetti che siano veramente rappresentativi e che si facciano carico di una preventiva condivisione delle diverse posizioni. In secondo luogo, sollecita i colleghi ad esaminare con attenzione la documentazione predisposta dagli uffici, che fornisce, oltre ad una dettagliata ricostruzione delle norme, anche una disanima delle ordinanze fin qui emanate, considerato che alcune delle questioni sollevate trovano già una loro soluzione con tale strumento, senza dover ricorrere all'intervento legislativo.
Ermete REALACCI, presidente, nel condividere le osservazioni della collega Braga e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 766 del 14 febbraio 2017:
a pagina 58, sesta riga, la parola «2067» sia sostituita con la seguente: con la seguente «2607».
a pagina 58, prima colonna, undicesima riga, la parola «2067» sia sostituita con la seguente: «2607».