CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2017
768.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione avvia l'esame delle proposte emendative trasmesse, in data odierna, dall'Assemblea.

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  Fabio MELILLI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti 0.6.51.100 e 0.6.050.100 della Commissione. Al riguardo, avverte che il primo di essi reca modifiche all'emendamento Mazziotti di Celso 6.51, che estende le procedure di cui all'articolo 6 in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza allo svolgimento delle elezioni europee, inserendo tra l'altro un'apposita clausola di invarianza riferita a tutto il testo del medesimo articolo 6. Il secondo reca invece modifiche agli identici articoli aggiuntivi Fabbri 6.050 e Dieni 6.051, volti a consentire anche a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali l'esercizio del diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, analogamente a quanto già previsto per il personale del comparto delle forze armate, di sicurezza e di soccorso in servizio fuori dal comune di residenza. In particolare, segnala che tale subemendamento elimina il riferimento ai seggi allestiti in loco ed inserisce una specifica clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva quindi che i citati subemendamenti 0.6.51.100 e 0.6.050.100 appaiono superare le criticità finanziarie delle proposte emendative cui sono rispettivamente riferiti e sulle quali, nella seduta di ieri, la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario. Alla luce di tali considerazioni, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati i subemendamenti 0.6.51.100 e 0.6.050.100, e conseguentemente riesaminate le proposte emendative 6.51, 6.050 e 6.051, riferite alla proposta di legge recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113-A),
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.51 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.51.100.

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 6.050 e 6.051 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.050.100.

  Conseguentemente si intende revocato il parere contrario espresso sulle proposte emendative 6.51, 6.050 e 6.051 nella seduta del 15 febbraio scorso».

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Atto n. 380.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento, che si compone di 14 articoli ed è corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n. 107 del 2015 e reca disposizioni dirette all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.
  Con riferimento all'articolo 1, recante principi e finalità, rileva preliminarmente che dalla formulazione delle norme non si evince in modo puntuale quali disposizioni debbano considerarsi di diretta e immediata applicazione e quali abbiano invece carattere meramente programmatico. A tale proposito, evidenzia che solo con l'emanazione del Piano previsto dall'articolo 8 potrà stabilirsi in quale misura le norme troveranno concreta attuazione nel corso del tempo. Segnala come non sia peraltro chiaro quale sia l'arco temporale entro il quale le disposizioni recate dal testo dovranno essere pienamente attuate; quale sia il costo presumibile di attuazione delle singole disposizioni, né quale sia l'onere complessivo che si prevede sia posto, a regime, a carico dello Stato e quale sia quello a carico degli altri enti coinvolti.
  Pertanto, pur evidenziando che lo stanziamento recato dal successivo articolo 12 si configura come limite di spesa, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi utili a verificare se le esigenze finanziarie che scaturiscono dalle disposizioni possano essere soddisfatte a valere sul predetto stanziamento.
  Evidenzia come non risulti parimenti evidente in quale misura il provvedimento ponga oneri a carico degli enti territoriali e se tali eventuali oneri possano essere sostenuti compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo ai medesimi enti territoriali.
  In ordine a quanto rappresentato, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  In merito all'articolo 2, in materia di organizzazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, rileva che le disposizioni appaiono assumere un carattere eminentemente definitorio; pertanto, al fine di valutarne la portata finanziaria, sarebbe necessario acquisire indicazioni in merito al loro eventuale impatto innovativo rispetto alla situazione esistente. A tal proposito, rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame dispongono «l'identificazione puntuale delle tipologie di servizi che devono essere forniti allo scopo di evitare che si possano attivare strutture educative che non rispettano i criteri definiti nel testo in esame». Inoltre la relazione tecnica afferma che «i Servizi educativi ... sono identificati nel Nomenclatore Unico dei servizi interregionali, ma risultano fortemente difformi sul territorio nazionale a causa della frammentazione della legislazione regionale in materia». Tanto premesso andrebbe chiarito, a suo avviso, se le disposizioni in oggetto possano determinare, in via immediata, l'obbligo di adeguamento dei servizi forniti da strutture già attive, e quali siano le possibili implicazioni finanziarie per le strutture gestite da soggetti pubblici.
  Con riferimento all'articolo 3, in materia di poli per l'infanzia, ritiene necessario che sia chiarito se l'obbligo per le regioni, previsto dal comma 1, di programmare la costruzione di Poli per l'infanzia abbia un carattere meramente programmatico ovvero si sostanzi nella necessità di adeguare il patrimonio di edilizia scolastica in gestione ai medesimi enti. In tale ultima ipotesi, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare, a carico di detti enti territoriali, impegni finanziari di cui andrebbe valutata la compatibilità rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai medesimi enti. Per quanto concerne l'onere che il comma 4 pone a carico dello Stato, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che l'INAIL completi la realizzazione Pag. 109degli investimenti previsti dall'articolo in esame al termine del 2018. Solo in tale ipotesi il pagamento dei canoni si realizzerebbe a partire dal 2019, come previsto dalla norma di copertura.
  Con riferimento all'articolo 4, in materia di obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, pur rilevando che le norme troveranno attuazione mediante il Piano di azione nazionale e nell'ambito delle risorse disponibili. Riguardo alla natura effettivamente programmatica delle disposizioni occorrerebbe, comunque, acquisire l'avviso del Governo anche al fine di chiarire se l'innalzamento dei titoli di studio richiesti per lo svolgimento della professione di educatore faccia salvo l'impiego del personale già in servizio o sia suscettibile di determinare la necessità di provvedere al ricollocamento di unità di personale non più utilizzabili per le funzioni attualmente svolte.
  In merito agli articoli 5, 6 e 7, in materia di funzioni e compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, rinvia ai rilievi già formulati con riferimento all'articolo 1, riguardo alla possibilità o meno di attribuire carattere immediatamente operativo alle disposizioni in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 8, recante Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, evidenzia preliminarmente che diversi articoli – 1, 4, 5, 6 e 11 – recano espressi rinvii al contenuto del Piano disciplinato dall'articolo in esame. Si evidenzia in proposito che il Piano prevede interventi da realizzare gradualmente nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia non è indicato l'orizzonte temporale del piano né viene precisato il contributo richiesto ai diversi enti in relazione alle rispettive, specifiche competenze. Tanto premesso, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla compatibilità degli interventi degli enti territoriali interessati con gli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati. Inoltre, tenuto conto che la norma pone l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, ritiene che andrebbe indicato il presumibile impegno finanziario complessivo, a regime, derivante dalla realizzazione di tale obiettivo e andrebbero altresì fornite indicazioni sul complesso delle risorse attivabili a tale scopo.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia, rileva che, in base alla relazione tecnica, la disciplina recata dal comma 3 non avrebbe portata innovativa dal momento che norme analoghe sono contenute all'articolo 1, comma 188, della legge n. 208 del 2015. Evidenzia che il richiamo indicato deve, con tutta probabilità, intendersi riferito ai commi da 182 a 189 della citata legge che trattano della tassazione agevolata dei premi di produttività. Tanto premesso, richiama alcune differenze testuali tra le due normative: la disciplina in esame si applica alle aziende pubbliche e private mentre la vigente normativa trova «applicazione per il settore privato»; il testo in esame non esplicita alcun limite di cumulabilità con quello previsto da disposizioni vigenti, mentre i citati commi da 182 a 189 fissano limiti di reddito al fine di poter fruire delle agevolazioni ivi previsti e limiti agli importi ammissibili alle agevolazioni stesse; la norma in esame afferma, altresì, che l'agevolazione concessa «non prevede oneri fiscali o previdenziali» a carico del datore di lavoro. Tale statuizione non è recata dalla citata legge n. 208 del 2015. Osserva, inoltre, che le norme non specificano se il beneficio concesso di 150 euro debba intendersi riferito ad un periodo annuale o ad altro intervallo temporale di liquidazione delle competenze. In merito alle differenze segnalate e alle loro possibili implicazioni finanziarie andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo. Inoltre ritiene che andrebbe chiarito:
   se, ed eventualmente in quale misura, le disposizioni determinino un'estensione dell'ambito applicativo della disciplina Pag. 110di cui alla legge n. 208 del 2015, con conseguente incremento degli oneri rispetto alle quantificazioni operate dalla medesima legge: a tal fine andrebbe altresì chiarito il significato dell'espressione «aziende pubbliche» inserita nel testo del comma 3;
   se sussista la possibilità di cumulo, anche solo parziale, tra le agevolazioni in oggetto e quelle già previste dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015. Si rileva in proposito che le norme in commento non formulano un espresso richiamo alla legge n. 208 del 2015 e che tale riferimento è contenuto esclusivamente dalla relazione tecnica;
   quale sia l'esatta portata finanziaria della previsione che esclude espressamente l'applicazione di oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro.

  Con riferimento all'articolo 12, in materia di finalità e criteri di riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, prende atto che le intese promosse in sede di Conferenza unificata, di cui ai commi 3 e 5, sono finalizzate a concordare le risorse poste a carico delle singole autonomie territoriali; andrebbe peraltro escluso, a suo avviso, che possano determinarsi problemi di sostenibilità finanziaria per taluni enti rispetto al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria recati dall'articolo 13, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dal presente schema di decreto sono riconducibili alle seguenti disposizioni: la corresponsione all'INAIL, con costi a carico dello Stato in misura pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, dei canoni di locazione relativi ai Poli per l'infanzia innovativi, alla cui realizzazione il predetto ente previdenziale destinerà fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili (articolo 3, comma 4); l'istituzione del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, la cui dotazione viene stabilita in una misura pari a 209 milioni di euro per il 2017, a 224 milioni di euro per il 2018 e a 239 milioni di euro a decorrere dal 2019 (articolo 13, comma 1).
  Ciò posto, segnala che alla copertura finanziaria di entrambe le citate disposizioni si provvede, per gli importi e secondo l'articolazione temporale sopra indicati, mediante la corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019.
  Segnala come il Fondo sembri pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo «La Buona scuola», recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo. Da un punto di vista meramente formale, segnala infine l'opportunità di precisare l'attuale formulazione delle disposizioni citate, nonché di quelle recanti le relative clausole di copertura finanziaria, di cui – rispettivamente – all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 13, comma 3, al fine di specificare il carattere annuale degli importi ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando che la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, non ha ancora espresso il proprio parere sullo schema in esame, si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
Atto n. 387.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, osserva che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 3 della legge n. 149 del 2016, reca norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione prende atto del fatto che la relazione tecnica asserisce che le attività amministrative svolte in forza delle norme recate dal presente provvedimento sono già poste in essere dagli uffici a ciò preposti e che gli stanziamenti di bilancio di volta in volta richiamati dalle singole disposizioni recherebbero le necessarie disponibilità al fine dell'applicazione delle medesime. Tanto premesso, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di far fronte agli adempimenti necessari per l'attuazione della Convenzione sulla base delle risorse già esistenti. Ciò con particolare riferimento alle seguenti attività: richieste di assistenza; notificazione degli atti; trasferimento di detenuti; audizioni mediante videoconferenza; istituzione di squadre investigative comuni.
  Andrebbe altresì confermato che l'utilizzo per le finalità in esame delle risorse di bilancio menzionate dalla relazione tecnica non pregiudichino le finalità cui le risorse medesime risultano destinate a legislazione vigente.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 369.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2017.

Pag. 112

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che, nella seduta dello scorso 25 gennaio, il rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che i compiti previsti dagli articoli 4 e 8 del provvedimento in oggetto rientrano nelle attribuzioni istituzionali del GSE, il quale, pertanto, vi darà corso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiarisce infatti che la modifica prevista dal provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 1, lettera l), ha lo scopo di semplificare ulteriormente l'azione amministrativa, evitando duplicazioni di attività, giacché il ruolo di ISPRA, ai sensi della legislazione vigente, è semplicemente quello di intermediario tra il GSE e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui ISPRA trasferisce i dati già acquisiti dal GSE.
  Concorda infine sull'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 16, recante «Clausola di invarianza della spesa», con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria»;

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 369);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i compiti previsti dagli articoli 4 e 8 del provvedimento in oggetto rientrano nelle attribuzioni istituzionali del GSE che, pertanto, vi darà corso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    infatti la modifica prevista dal provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 1, lettera l), ha lo scopo di semplificare ulteriormente l'azione amministrativa, evitando duplicazioni di attività, giacché il ruolo di ISPRA, ai sensi della legislazione vigente, è semplicemente quello di intermediario tra il GSE e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui ISPRA trasferisce i dati già acquisiti dal GSE;
   appare opportuno sostituire la rubrica dell'articolo 16, recante «Clausola di invarianza della spesa», con la seguente: “Clausola di invarianza finanziaria”»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.
Atto n. 377.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.