CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2017
768.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 16 febbraio 2017.

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01123 Berretta sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di Mariano Sciacca, Coordinatore dell'Ufficio sviluppo e innovazione organizzativa tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania nonché del «Progetto migrantes» del Tribunale di Catania.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343 Fiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, informa che sono pervenuti i contributi scritti dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del professor Giorgio Sacerdoti, auditi informalmente l'ultima seduta.

  Stefano DAMBRUOSO (CI) rileva l'opportunità, alla luce delle audizioni svolte, di procedere all'audizione anche di un docente esperto di diritto penale sulla formulazione della nuova fattispecie penale prevista dalla proposta di legge.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel concordare con il collega Dambruoso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.
C. 3777 Molteni.
(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, su richiesta del Gruppo Lega, la Commissione avvia l'esame della proposta di legge C. 3777 Molteni, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.
  La proposta ha per oggetto la disciplina della legittima difesa ed il reato di furto in abitazione e furto con strappo.
  Per quanto attiene alla legittima difesa, ricorda che il 21 aprile 2016 l'Assemblea ha rinviato in Commissione la proposta di legge C. 2892-A, in materia di legittima difesa, esaminata in quota opposizione su richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie. Ricorda altresì che nel corso dell'esame in sede referente non si sono realizzate le condizioni per adottare come testo base la proposta di legge «in quota opposizione» ovvero per redigere un testo unificato, per cui, secondo quanto stabilito dalla lettera del Presidente della Camera del 10 gennaio 2000 sul regime delle proposte di legge «in quota opposizione», si è proceduto, a seguito di espressa richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie, alla revoca degli abbinamenti effettuati e si è proseguito l'esame della sola proposta di legge «in quota opposizione».
  Ricorda altresì che, a seguito dell'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal deputato Ermini, il deputato Molteni, ha rinunciato all'incarico di relatore ritenendo che tale emendamento aveva stravolto la proposta di legge «in quota opposizione», della quale peraltro era primo firmatario, senza migliorare la normativa vigente. Il deputato Ermini è stato quindi incaricato relatore del provvedimento. Successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente, i deputati firmatari della proposta di legge n. 2982 hanno ritirato dalla stessa la propria sottoscrizione. Pag. 88
  Come si è detto, il provvedimento è stato discusso in Assemblea per essere poi rinviato in Commissione. La Commissione non ne ha ripreso l'esame.
  Ritiene tale breve excursus necessario, in quanto la proposta di legge in esame all'articolo 1 prevede una nuova disciplina della legittima difesa, per cui, secondo quanto previsto dal regolamento e la prassi, a tale proposta devono essere abbinate le proposte di legge in materia di legittima difesa, tra le quali la proposta C. 2892-A, rinviata dall'Assemblea, e le proposte di legge disabbinate in precedenza. A queste proposte di legge dovranno essere abbinate anche le proposte di legge in materia di legittima difesa presentate dopo il rinvio in Commissione.
  Reputa opportuno, a questo punto, rendere alcuni chiarimenti in merito alla «quota opposizione», richiamando il dibattito svoltosi presso la Giunta per il Regolamento su tale tema nel corso della seduta del 3 novembre scorso. In questa occasione, l'onorevole Pisicchio, al quale la Presidente della Camera aveva rimesso il compito di approfondire il tema, si è soffermato proprio sugli effetti del rinvio in Commissione della proposta di legge iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione. È stato precisato che a seguito del rinvio in Commissione, si riapre la sede referente e dunque la Commissione può abbinare tutte le proposte pendenti che vertano sull'identica materia ed eventualmente scegliere un nuovo testo base.
  Di particolare interesse per il prosieguo dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in esame è la specificazione secondo cui, ove si tratti di proposta sulla quale il gruppo di opposizione richiedente abbia già precedentemente esercitato la facoltà di ottenerne il disabbinamento (come è avvenuto con la proposta di legge C.2892 da parte del gruppo della Lega Nord e Autonomie), esso possa preliminarmente confermare tale decisione anche dopo il rinvio in Commissione: in tal caso l'esame dovrebbe proseguire sulla sola proposta già disabbinata (nel nostro caso la proposta di legge C. 2892-A), senza procedere all'abbinamento di ulteriori (vecchie o nuove) proposte; se invece il gruppo di opposizione espressamente rinunci al disabbinamento (come sembra a seguito della presentazione della nuova proposta di legge e in ragione della circostanza che i deputati della Lega Nord e autonomie abbiano ritirato la sottoscrizione da tale proposta di legge), dopo che l'Aula abbia rinviato in Commissione il provvedimento, non sarebbe ammissibile – nel successivo corso dell'iter in Commissione – una richiesta di nuovo disabbinamento della proposta di legge originariamente disabbinata.
  Non può neppure consentirsi al gruppo che abbia precedentemente esercitato la facoltà di disabbinamento un ulteriore esercizio di tale facoltà nell'ambito dello stesso procedimento ma con riguardo ad una diversa proposta di legge vertente sulla stessa materia. Ciò infatti determinerebbe un modo irrazionale, incoerente e disordinato di svolgimento del procedimento legislativo, che darebbe origine a plurimi (e potenzialmente infiniti) procedimenti, aventi tutti lo stesso oggetto.
   Rammenta che alla proposta di legge C. 3777 Molteni sono abbinate le proposte di legge C. 2892-A nonché le altre proposte di legge in materia di legittima difesa, quali le proposte C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini.
  Alla luce dell'abbinamento della proposta di legge C. 2892-A, ritiene opportuno che sia nominato come correlatore delle proposte di legge in esame il deputato Ermini, relatore di questa proposta di legge in Assemblea.
   Evidenzia, quindi, come la proposta di legge C. 3777 Molteni affronti anche la materia del furto in abitazione e del furto con strappo, aumentandone le pene e derogando al principio di bilanciamento delle circostanze, per cui ad essa viene abbinata anche la proposta di legge C. 3419 Molteni, vertente sulla medesima materia. Pag. 89
  Fa, peraltro, presente che la materia del furto in abitazione e del furto con strappo è disciplinata, con disposizioni di medesimo tenore di quelle previste dalla proposta C. 3777 Molteni, anche dal disegno di legge di riforma del processo penale, approvato dalla Camera, che ora si trova all'esame dell'Assemblea del Senato.
  Nel sottolineare che, nella prossima seduta, il relatore Molteni potrà integrare la relazione facendo riferimento alle proposte di legge oggi abbinate e che, nella stessa sede, il correlatore Ermini potrà svolgere la propria relazione, dà quindi la parola al medesimo relatore Molteni per svolgere la relazione sulla proposta di legge C. 3777 a sua firma.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, nel ringraziare la presidente per aver sollecitamente posto all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge in titolo, richiama preliminarmente l'attenzione sul fatto che tale provvedimento non sarebbe stato presentato dal suo gruppo, nell'ipotesi in cui non si fossero verificati due ordini di circostanze, quali, da un lato, l'avvenuto stravolgimento, ed il successivo rinvio in Commissione, della proposta di legge a sua firma C. 2892, in materia di legittima difesa, dall'altro, la situazione di sostanziale stallo in cui versa, presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge di riforma del processo penale (AS 2067), che pure contempla un inasprimento delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 624-bis del codice penale.
  Ciò premesso, con specifico riferimento ai contenuti della proposta di legge in esame, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 52 del codice penale, aggiungendovi infine un comma, attraverso il quale si stabilisce la presunzione di legittima difesa nella ipotesi in cui: sia stato compiuto un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone; tale ingresso o intrusione abbiano avuto luogo mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile; l'ingresso o l'intrusione abbiano avuto luogo con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, c.p. ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
  Al riguardo, rammenta che, in base all'articolo 614 del codice penale, chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma). Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (secondo comma). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (terzo comma). La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato (quarto comma).
   Osserva, quindi, che la modifica proposta non richiama la proporzione tra difesa e offesa. Evidenzia che la proporzione è presente invece: nel primo comma dell'articolo 52 c.p., in via generale; nel secondo comma del medesimo articolo in cui, come si è visto sopra, è stabilita una presunzione di sussistenza del rapporto di proporzionalità con specifico riguardo alla violazione di domicilio.
   In riferimento all'articolo 2, fa presente che lo stesso modifica l'articolo 624-bis del codice penale per inasprire le pene per il delitto di furto in abitazione e furto con strappo. In particolare, per quanto riguarda il furto in abitazione, la pena della reclusione – attualmente stabilita in 1 anno nel minimo e 6 anni nel massimo – viene portata a 5 anni nel minimo e 8 anni nel massimo; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene portata a 10.000 euro (minimo) e 20.000 euro (massimo). Pag. 90
  La pena per il furto con strappo viene aumentata. Attualmente è prevista è prevista la reclusione da 1 a 6 anni, identica a quella per il furto in abitazione. In base alla proposta di legge, la reclusione andrà invece da 2 a 6 anni; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene innalzata come per il furto in abitazione e andrà quindi da 10.000 a 20.000 euro.
  Infine, in caso di aggravanti, l'attuale pena della reclusione da 3 a 10 anni unita alla multa da 206 a 1.549 euro viene così aumentata: reclusione da 6 a 10 anni e multa da 20.000 a 30.000 euro.
  L'ultimo comma del nuovo articolo 624-bis c.p. stabilisce l'applicazione al furto in abitazione e al furto con strappo dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993. In base a quest'ultimo, le circostanze attenuanti (diverse da quella prevista per la minore età del reo), concorrenti con l'aggravante relativa ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
   Quanto all'articolo 3, segnala che lo stesso interviene sull'articolo 165 del codice di procedura penale per consentire l'applicazione della sospensione condizionale della pena solo quando il condannato ai sensi dell'articolo 624-bis del codice penale abbia pagato integralmente l'importo dovuto per il risarcimento del danno patito dalla persona offesa.
  Con riferimento all'articolo 4, evidenzia che tale articolo interviene sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per escludere i condannati per furto in abitazione e furto con strappo dall'applicazione dei c.d. benefici penitenziari (articolo 4-bis). In particolare, l'inserimento dell'articolo 624-bis nel catalogo di delitti dell'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, comporta che i condannati per tale delitto non potranno essere ammessi al lavoro all'esterno, non potranno beneficiare di permessi premio e in generale delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, a meno che non collaborino con la giustizia.
  Per quanto concerne le altre proposte di legge abbinate al provvedimento in titolo, fa notare come, in particolare, quella a prima firma del collega Ermini sia di segno del tutto opposto e, come tale, incompatibile rispetto quella presentata dal suo gruppo parlamentare.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.
(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenute alcune osservazioni del gruppo Movimento Cinque Stelle, sulle quali si riserva di effettuare un'approfondita valutazione. Fa presente altresì che tali osservazioni saranno oggetto di discussione nel corso della prossima seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10601 Chiarelli: sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, fa notare come nella stessa si faccia riferimento a fatti ed elementi informativi già noti. Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che, proprio nella giornata odierna, è in corso una manifestazione di protesta dei giudici onorari, auspica che il governo adotti rapidamente serie e rigorose iniziative volte ad estendere al personale della magistratura onoraria i medesimi diritti e garanzie previsti per i magistrati di ruolo.

5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari.

  Giulia SARTI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giulia SARTI (M5S), nel reputare vergognoso l'atteggiamento sulla questione sino ad ora adottato dal Governo, rammenta come, in seguito alla modifica dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei magistrati, si sia venuta oltre modo ad accentuare la già grave situazione di carenza di organico in cui versano la più parte degli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, del tutto inadeguati le iniziative e gli interventi messi in atto dall'Esecutivo, che non hanno risolto in alcun modo i problemi strutturali dell'amministrazione della giustizia. Quanto alla problematica relativa all'applicazione delle misure cautelari, richiama l'attenzione sui profili di sicurezza connessi al fenomeno delle «scarcerazioni facili», rispetto alle quali, analogamente, non ritiene adeguate le misure, sino ad oggi, adottate dal Governo. Ciò premesso, si ritiene insoddisfatta della risposta testè resa dal sottosegretario Migliore.

5-10602 Dambruoso: Sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico.

  Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

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  Adriana GALGANO (CI) , nel prendere atto della risposta resa dal rappresentante del Governo, fa notare come il processo tributario telematico non abbia, ad oggi, ricevuto compiuta applicazione. In proposito, evidenzia la necessità, che ritiene inderogabile, che i magistrati tributari dispongano di un'adeguata dotazione informatica per poter esercitare, con idonei mezzi e risorse, la propria attività; ciò, anche allo scopo di tutelare maggiormente la sicurezza dei cittadini, scongiurando il rischio di eventuali accessi abusivi a dati e/o informazioni riguardanti i procedimenti tributari in corso che, ai sensi della vigente normativa, devono restare riservati.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20

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