COMITATO DEI NOVE
Giovedì 16 febbraio 2017.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
Emendamenti C. 3113-3675-A.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.25 alle 11.30, dalle 12 alle 12.05 e dalle 12.40 alle 12.50.
Pag. 50COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 14.20.
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.
Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Nuovo testo C. 3500 Bindi.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Enzo LATTUCA (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 3500 in esame modifica la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 (legge di conversione n. 82 del 1991) e nelle relative norme attuative. La necessità dell'intervento deriva dalle difficoltà di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia. La proposta di legge dedica, quindi, ai testimoni di giustizia una normativa speciale con cui si vuol porre rimedio alle numerose criticità emerse nella prassi. Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia. A tale opzione non ha, tuttavia, corrisposto l'integrale abrogazione delle disposizioni sui testimoni contenute nella normativa quadro in materia cui, invece, viene fatto rinvio per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame.
La proposta di legge (26 articoli suddivisi in quattro Capi) fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Alle problematiche segnalate intende rispondere l'intervento in esame; tra le novità previste dalla riforma si segnalano in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta, adottato col programma di protezione; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure. Il Capo I (articoli 1 e 2) della proposta di legge ridefinisce lo status del testimone di giustizia che giustifica l'applicazione delle speciali misure di protezione. L'articolo 1 Pag. 51precisa l'ambito di applicazione di tali misure (previste dal Capo II) che – salvo loro dissenso – sono applicate ai testimoni di giustizia e agli «altri protetti»; quest'ultima categoria viene introdotta ex novo e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo. L'articolo 2 detta una più stringente definizione del testimone di giustizia ai fini dell'applicazione delle misure di tutela, definizione le cui novità, rispetto a quanto attualmente previsto, riguardano in particolare la qualità delle sue dichiarazioni nonché l'effettività e gravità del pericolo cui è sottoposto. In particolare, è testimone di giustizia colui che rende dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio; ai collaboratori di giustizia è richiesta l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, la loro «notevole» importanza e il loro carattere di «novità e completezza»; assume rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; non è stato condannato per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto dolosamente profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedimento di applicazione di detta misura (condizione già prevista dalla normativa vigente) da cui si desuma la persistente attualità della pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità di recidiva nella commissione di nuovi gravi delitti; si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza.
Il Capo II della proposta di legge concerne le speciali misure di protezione. Diversamente dal decreto-legge n. 8 del 1991, la locuzione «speciali misure di protezione», è usata dalla proposta di legge in relazione a tutte le misure di diversa natura adottabili nei confronti dei testimoni di giustizia. L'articolo 3 della proposta di legge – rinviando per le ulteriori misure di dettaglio alle previste norme attuative di cui all'articolo 23 – indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni: misure di tutela (fisica e dei beni); misure di sostegno economico; misure di reinserimento sociale e lavorativo. L'individuazione di ulteriori, apposite disposizioni per i minori oggetto delle misure è demandata al citato regolamento di attuazione (articolo 23). L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di protezione. Novità fondamentale è il richiamo alla personalizzazione delle misure (individuate caso per caso) ed adeguate al caso specifico. Altra rilevante previsione che caratterizza la riforma in esame riguarda l'obbligo di garantire di norma al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, al fine di riprodurre le precedenti condizioni di vita; è però fatta salva la valutazione dell'idoneità della misura da parte dell'autorità giudiziaria e di PS. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone diventano ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie, applicabili «quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo» e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita. Clausola di chiusura riguarda, in ogni caso, l'obbligo di garantire al testimone e agli altri protetti «un'esistenza dignitosa». Gli articoli 5, 6 e 7 della proposta in esame disciplinano separatamente, diversamente da quanto ora previsto, le diverse misure di tutela del testimone di giustizia: misure di sicurezza dell'incolumità del testimone (articolo 5); misure di sostegno economico (articolo 6); misure di reinserimento sociale e lavorativo (articolo 7). L'articolo 5 indica una serie di misure progressive di tutela in base all'attualità e gravità (manca anche qui la concretezza) del pericolo, volte a garantire l'incolumità del testimone, degli Pag. 52altri protetti e la sicurezza dei loro beni. L'articolo 5 unifica in una sola disposizione le misure già previste dal decreto-legge del 1991 e dal decreto ministeriale n. 161 del 2014, eliminando la distinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta (ovvero l'attuale speciale programma di protezione).
L'articolo 6 detta le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia, che attualmente riguardano, invece, il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta. Il sostegno economico ai testimoni oggetto di misure di protezione nel luogo di residenza è invece contingente e a discrezione della Commissione centrale. La disposizione elimina il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Il riferimento al pregresso tenore di vita si è infatti dimostrato inadeguato e non svolge la funzione reintegrativa che era stata immaginata. L'articolo 6 prevede una serie di misure di diversa natura ed intensità; tra di esse, le novità consistono nelle seguenti: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione; il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile; un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa (a meno che il testimone chieda, in giudizio, il risarcimento del danno biologico o esistenziale); se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località, l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato; permangono in capo al testimone: il diritto a una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell'attività lavorativa del testimone; il diritto alle spese sanitarie, ove sia impossibile usufruire di strutture pubbliche. Analoga conferma riguarda il diritto del testimone a un assegno periodico derivante dall'impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepirne i proventi a causa delle misure di tutela adottate o per effetto delle dichiarazioni rese; specifiche disposizioni sono dettate dall'articolo 6 per la misura dell'assegno, la sua rideterminazione.
L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Infatti, quando il testimone di giustizia è ammesso alle misure speciali di protezione, l'adozione di misure di reinserimento sociale è solo eventuale. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.
L'articolo 8 stabilisce, in generale, un termine massimo di durata di sei anni delle speciali misure di protezione (sia di tutela che di assistenza economica e reinserimento lavorativo) fissato dalla Commissione centrale presso il Ministero dell'interno, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte In specifica relazione alle misure di tutela di cui all'articolo 5 ne viene stabilita, da un lato, la permanenza fino a che il pericolo per il testimone rimanga grave, concreto ed attuale, dall'altro ne viene previsto, ove possibile, il progressivo affievolimento. Per quanto riguarda le altre misure di sostegno economico-lavorativo di cui agli articoli 6 e 7 si prevede che – se al termine dell'adozione delle misure non sia raggiunta autonomia lavorativa o non si goda Pag. 53di un proprio reddito – il testimone dovrà accedere o alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico o a un programma di assunzioni nella pubblica amministrazione. È introdotta infine una disposizione che prevede il diritto del testimone trasferito in luogo protetto, al termine della misura, di vedersi corrisposto dallo Stato il prezzo dell'immobile che possiede nella località d'origine e che deve essere quindi acquisito al patrimonio statale.
L'articolo 8-bis modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 innovando in particolare la composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vicepresidente.
Il Capo III della proposta di legge detta una serie di disposizioni concernenti le misure e i programmi di protezione, il referente del testimone, l'audizione del testimone, i casi di interventi urgenti e misure finanziarie. L'articolo 9 rinvia, in quanto compatibili, a una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991 per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla proposta di legge. L'articolo 10 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione al nuovo status del testimone. La proposta alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia indicati dall'articolo 2 della proposta di legge. Sulla proposta di ammissione – ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti di particolare allarme sociale – è resa obbligatoria la richiesta di parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ora solo eventuale. Gli articoli 11 e 12 riguardano l'applicazione del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione. L'articolo 11, in particolare, prevede modifiche all'attuale disciplina del piano provvisorio di protezione. Sebbene le misure provvisorie siano sempre adottate in presenza delle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 (situazioni di particolare gravità e richiesta dell'autorità giudiziaria proponente), la disciplina del piano prevede sostanziali novità. Anzitutto: i tempi della decisione sono resi più stringenti; non è richiesta una maggioranza qualificata per la deliberazione; il piano deve assicurare sempre condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti; con la deliberazione del piano, la Commissione deve nominare un referente del testimone di giustizia che, in sede di programma preliminare, ha anzitutto compiti informativi del testimone sui contenuti delle misure e sui suoi diritti e doveri; è ridotto da 180 a 90 giorni il termine al cui decorso – in assenza di richiesta di applicazione del programma definitivo da parte dell'autorità giudiziaria proponente e di deliberazione della Commissione – il piano provvisorio perde efficacia; l'espressa accettazione del programma; l'introduzione di un termine per decidere sulla richiesta di modifica o revoca (20 giorni dalla richiesta), ora non stabilito; l'introduzione di un termine semestrale per la verifica periodica del programma da parte della Commissione. L'articolo 13 stabilisce l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, la cui disciplina sostanziale è contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991.
Due le novità principali della nuova disciplina: il coinvolgimento del Servizio centrale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione; l'individuazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, del referente del testimone di giustizia. Tra le novità di maggior rilievo della riforma in esame è prevista dall'articolo 14 la citata istituzione della figura del referente specializzato del testimone di giustizia individuato nel competente ufficio del Servizio centrale di protezione che lo assiste per tutta la durata delle misure e anche successivamente, fino al riacquisto dell'autonomia Pag. 54economica. Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimone di giustizia un costante punto di riferimento che funga da supporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale nel corso del programma di tutela per tutte le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione delle diverse misure. L'articolo 15 – nell'ottica di mantenere un filo diretto tra le istituzioni preposte e i testimoni – prevede per i testimoni di giustizia e gli altri protetti la possibilità in qualunque momento del programma, anche preliminare, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale e dal Servizio centrale di protezione. L'audizione ha luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'articolo 16 riguarda la disciplina della somma urgenza prevista dal vigente articolo 13, comma 1, del decreto- legge n. 8 del 1991.
L'articolo 16-bis integra il contenuto del comma 4 dell'articolo 17 del decreto- legge n. 8 del 1991 che precisa la natura riservata e non soggetta a rendicontazione degli interventi finanziari relativi alle misure di protezione. Viene ulteriormente precisato dall'articolo 16-bis che gli interventi in questione non sono soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fatturazione elettronica.
Il Capo IV si apre con l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto- legge n. 8 del 1991 che, in sede di assunzione degli impegni, esonera i testimoni di giustizia dall'obbligo di specificare tutti i beni posseduti e controllati. Analoga abrogazione riguarda, per lo stesso motivo, il capo II-bis dello stesso decreto-legge ovvero gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto- legge n. 8 del 1991 che, nel decreto, riguardano le disposizioni relative ad applicazione e contenuto delle speciali misure di protezione, dedicate ai soli testimoni di giustizia (articolo 17). Ai fini dell'abrogazione è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della proposta di legge (ovvero l'applicazione, ove compatibili, di alcune disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991, tra cui l'articolo 12).
L'articolo 18 modifica l'articolo 392 c.p.p. estendendo (comma 1, lettera d)) anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari. Attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori di giustizia. L'articolo 19 introduce nell'ordinamento un'aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia, consistente nell'avere commesso il reato per usufruire delle speciali misure di protezione in favore dei testimoni di giustizia previste dalla legge. L'aggravante comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena base prevista per la calunnia dall'articolo 368 c.p. (reclusione da 2 a 6 anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi. L'articolo 20 detta una disposizione transitoria secondo cui è testimone di giustizia colui che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione. L'articolo 21 integra il contenuto dell'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione del codice processuale penale con una nuova lettera a-bis) che aggiunge anche le persone ammesse al programma preliminare o a quello definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i soggetti il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza. Viene inoltre considerata dall'articolo 22 della proposta di legge una misura che possa portare ad anticipare il momento della tutela del testimone di giustizia. Per assicurargli una adeguata informazione preventiva, l'articolo 22 prevede l'istituzione di una speciale sezione del sito Internet del Ministero dell'Interno dedicata ai testimoni di giustizia; la sezione fornisce in forma chiara tutte le informazioni sui programmi di protezione e sui diritti e doveri del testimone. L'articolo 23 stabilisce l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione della legge in esame, adottati ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988 dal Ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale presso il Ministero dell'interno. L'articolo 24 della proposta conferma, infine, in capo al Ministro Pag. 55dell'interno gli obblighi di relazione semestrale al Parlamento sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimenti nominativi. In particolare, oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni oltre che le esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità del Servizio centrale di protezione e dei suoi uffici sul territorio.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'oggetto del provvedimento è riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato: «sicurezza» e «giurisdizione e norme processuali» di cui all'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere h) ed l) della Costituzione.
Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Nuovo testo C. 3844, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che il progetto di legge in esame, approvato dalla 7a Commissione del Senato, in sede deliberante, l'11 maggio 2016, intende preservare la memoria di Giacomo Matteotti attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica. Il progetto di legge, nel testo risultante dall'esame in sere referente da parte della VII Commissione della Camera, è formato di 3 articoli.
L'articolo 1, modificato dalla Commissione di merito in relazione alla decorrenza della copertura finanziaria, al comma 1 prevede lo stanziamento per l'anno 2017 di un contributo di euro 300.000 – allocato in uno specifico fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – da utilizzare per il finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero di Giacomo Matteotti e alla sua diffusione. Il comma 2 dispone che i progetti finanziabili abbiano ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico – nonché la digitalizzazione, il riordino e l'inventariazione di materiale archivistico – di rilevante valore culturale, pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, iniziative didattiche e formative, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e coinvolgendo direttamente gli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale. Tali progetti hanno, altresì, ad oggetto la cura e il restauro delle strutture museali. Si osserva che con tale espressione si intende presumibilmente fare riferimento alla Casa museo Giacomo Matteotti, di proprietà dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, aperta nel 2012 e sita nel comune di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo. A tale conclusione porta anche il successivo articolo 1-bis, introdotto alla Camera dalla Commissione di merito, che fa appunto riferimento alla suddetta Casa museo. Ricorda che la possibilità di realizzazione di una apposita Casa museo è stata prevista dall'articolo 1 della legge n. 255 del 2004 «Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine», che ha assegnato al comune di Fratta Polesine un contributo pari a euro 700.000 per l'anno 2004, per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale di Giacomo Matteotti e del parco annesso, disponendo che il medesimo comune doveva assicurare il coordinamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione del bene e alla promozione di attività culturali connesse alla figura di Giacomo Matteotti. Pag. 56Il comma 3 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emana con proprio decreto un bando di selezione per la realizzazione di progetti afferenti le finalità indicate. Il comma 4 prevede che i progetti possono essere presentati da istituti culturali con personalità giuridica, attivi da almeno cinque anni e privi di scopo di lucro. Gli stessi progetti sono esaminati dalla Commissione giudicatrice del Premio intitolato a Giacomo Matteotti – prevista dall'articolo 8 del Regolamento recante «Modalità e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126 –, a tal fine integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si stabilisce che ai rappresentanti di tale ministero non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato. Ricorda che il premio intitolato a Giacomo Matteotti è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2 della citata legge n. 255 del 2004.
L'articolo 1-bis, introdotto, come già detto, dalla VII Commissione della Camera, dichiara monumento nazionale la Casa museo Giacomo Matteotti. Con riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, evidenzia che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Ricorda altresì che la Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali alle Direzioni regionali, fa presente che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di «interesse storico-relazionale» accertabile attraverso la procedura della notifica per le «cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere». La medesima circolare evidenzia che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela. Nella circolare si aggiunge che sempre l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. In questo nuovo parere, si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale «appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo «candidati» ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice». Si fa peraltro presente che nel corso della XVII legislatura sono state approvate la legge 14 aprile 2014, n. 64, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza, e Pag. 57la legge 3 novembre 2016, n. 207, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
In base all'articolo 2, come modificato dalla VII Commissione della Camera in relazione alla decorrenza della copertura finanziaria, al finanziamento del fondo si provvede mediante riduzione, pari a euro 300.000 per l'anno 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali. L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa». Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.
La seduta comincia alle 14.30.
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2017.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 3558, a prima firma del deputato Dambruoso, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e Pag. 58dell'estremismo jihadista, è scaduto alle ore 12 di mercoledì 16 febbraio. Comunica che sono state presentate proposte emendative (vedi allegato 3).
Avverte, che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 89, del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti proposte emendative: Invernizzi 1.7 in quanto disciplina modalità di finanziamento a enti, associazioni e comunità per la realizzazione di edifici di culto; Invernizzi 7.8 che interviene in materia di disciplina delle quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari, definite ai sensi del decreto legislativo 25 luglio del 1998, n. 286 e Invernizzi 7.9, che interviene in materia di assunzione di 2000 agenti di polizia penitenziaria in deroga alle normative vigenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che le proposte di legge in esame, C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio ed altri, entrambe costituite di un solo articolo, sono volte al riconoscimento dell'inno di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica italiana. Entrambe le proposte al comma 1 stabiliscono infatti che la Repubblica riconosce l'inno di Mameli, «Fratelli d'Italia», quale inno ufficiale della Repubblica. La sola proposta di legge C. 3951 al comma 2 prevede, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano riconosciuti il testo integrale e lo spartito musicale originale dell'inno della Repubblica italiana «Fratelli d'Italia» e i relativi adattamenti musicali e siano stabilite, altresì, le modalità di esecuzione dell'inno nelle cerimonie ufficiali. In relazione alla forma di tale atto di attuazione, la disposizione richiama l'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» con cui si prevede che gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono inclusi tra quelli per i quali è prescritta l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica con proprio decreto.
Ricorda che Goffredo Mameli scrisse il testo dell'inno il 10 settembre 1847, intitolandolo «Il canto degli Italiani». Il testo fu poi musicato da Michele Novaro il 24 novembre dello stesso anno. Cantato per la prima volta a Genova durante una festa popolare, fu subito proibito dalla polizia, ma dopo i moti del 1848 fu suonato e cantato dalle bande musicali e dai soldati partenti per la guerra di Lombardia e in poco tempo divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. All'inizio dell'era repubblicana, il Consiglio dei ministri, presieduto da Alcide De Gasperi, nella riunione del 12 ottobre 1946 acconsentì all'uso dell'inno di Mameli come inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo del comunicato stampa che annunciava il provvedimento informava che si era stabilito che l'inno di Mameli fosse adottato provvisoriamente come inno nazionale. Successivamente non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale di adozione dell'inno di Mameli quale inno nazionale.
Sottolinea come in più legislature sono però state presentate diverse proposte di legge in tal senso senza giungere alla loro approvazione. Ad esempio nella XIV legislatura sono stati presentati al Senato due progetti di legge in materia: il primo, S. 1967, di natura costituzionale, volto a modificare l'articolo 12 della Costituzione stabilendo che «Fratelli d'Italia» è l'inno nazionale; il secondo, di natura ordinaria. Entrambi i progetti di legge hanno iniziato l'esame parlamentare presso la 1a Commissione del Senato senza tuttavia essere Pag. 59approvati definitivamente. In particolare sul disegno di legge S. 1967 sono emersi dubbi e perplessità, non ritenendosi opportuna una integrazione della Costituzione. Il disegno di legge ordinaria S. 1968 è stato invece approvato dalla 1a Commissione in sede referente; ne è stato richiesto il passaggio in sede deliberante, ma l'iter non è proseguito oltre. Anche nella XV legislatura è stato avviato, sempre al Senato, l'esame di alcuni progetti di legge in materia, senza giungere alla loro approvazione: si tratta di tre proposte di legge ordinaria, S. 688, 820 e 1660 e della petizione popolare n. 227, al cui esame è stato successivamente congiunto anche un progetto di legge costituzionale, S. 821. Nella XVI legislatura sono stati presentati, sia alla Camera, sia al Senato diversi progetti di legge in materia, tuttavia per nessuno di questi è stato avviato l'esame. Peraltro, si fa presente che nella medesima legislatura, l'inno di Mameli ha ottenuto un riconoscimento implicito con l'approvazione della legge 23 novembre 2012, n. 222, recante norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. L'articolo 1 della legge prescrive l'insegnamento nelle scuole dell'inno di Mameli nell'ambito di «percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione anche alla luce dell'evoluzione della storia europea».
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il riconoscimento dell'inno di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica è riconducibile alla materia «ordinamento dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.
La seduta comincia alle 14.45.
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016)710 final.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, la Commissione avvia oggi l'esame di due documenti programmatici, rispettivamente elaborati dalla Commissione europea e dal Governo italiano.
Il 25 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato il proprio programma di lavoro per il 2017, che consta di una comunicazione (COM(2016)710), accompagnata da cinque allegati.
Nelle premesse della comunicazione, la Commissione evidenzia un quadro difficile e in evoluzione, contraddistinto da una ripresa economica ancora in fase iniziale. Restano da affrontare le sfide connesse ai flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell'Unione, alla persistente minaccia terroristica, all'instabilità del vicinato orientale e meridionale, all'incertezza che ha fatto seguito al referendum Pag. 60del Regno Unito. La Commissione è consapevole di dover produrre un impegno ulteriore e significativo, lavorando nell'ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati all'inizio del proprio mandato, «per realizzare un'agenda positiva e mirata che porti risultati concreti al fine di proteggere, difendere i cittadini e dare loro forza». Tale impegno intende, tra l'altro, contribuire «al processo di rinnovamento in vista del sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma, nel marzo 2017», che culminerà nella pubblicazione di un Libro bianco sul futuro dell'Europa. Come ricordato dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il rilancio del processo di integrazione politica rappresenta una priorità indifferibile, tanto più nel quadro di incertezza apertosi dopo la Brexit. Il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, il 25 marzo 2017, si legge nella relazione, rappresenterà l'occasione per una serie di eventi e celebrazioni «il cui approdo finale, d'intesa con la presidenza maltese di turno del Consiglio UE, sarà un Vertice in cui i 27 Paesi membri si riuniranno a Roma per il rilancio del processo di integrazione europea partendo proprio da iniziative concrete come quelle a favore della crescita economica e dell'occupazione, sulle prospettive per i giovani, sulla sicurezza interna ed esterna, nonché su una politica migratoria efficace e di lungo termine».
Venendo alle materie di competenza della I Commissione, segnalo che, quanto alla tema della migrazione, la Commissione presenterà un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240) con l'intento di consolidare i diversi assi di intervento e stilare un bilancio orizzontale, compresa l'attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione con i Paesi terzi. Fra i risultati finora raggiunti, la Commissione ricorda: più di 15 miliardi di euro del bilancio dell'UE dedicati alla crisi dei rifugiati; la dichiarazione UE-Turchia, quale «elemento decisivo per fermare la tratta di migranti»; l'adozione di misure intese a «riportare alla normalità lo spazio Schengen di libera circolazione delle persone», con particolare riferimento all'istituzione della Guardia di frontiera e costiera europea (vedi il regolamento (UE) 2016/1624), che è stata ufficialmente varata il 6 ottobre 2016. La Commissione dichiara che per il 2017 intende: assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei Paesi terzi; migliorare la gestione della migrazione nelle zone di confine più esposte; lottare contro la tratta e il traffico dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati; rimpatriare i migranti irregolari.
Nella Relazione programmatica, il Governo italiano da parte sua annuncia di voler proseguire la propria azione volta a mantenere al centro dell'Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di asilo, ricollocazione e reinsediamento) che per quelli esterni (partenariati con i Paesi terzi). Per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, il Governo dichiara inoltre il proprio impegno affinché questa venga considerata come «una questione che non può essere rimessa esclusivamente a carico degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori». In particolare: dopo avere sostenuto la rapida conclusione del negoziato sulla Guardia costiera e di frontiera europea, ribadirà la specificità della frontiera esterna marittima e delle rotte migratorie che interessano il Mediterraneo, la cui gestione coinvolge profili operativi che andrebbero equamente ripartiti tra tutti gli Stati membri; confermerà l'esigenza di un maggiore impegno europeo in materia di rimpatrio dei migranti che non hanno titolo per rimanere nel territorio dell'Unione europea, sostenendo altresì gli sforzi per la conclusione di nuovi accordi di riammissione e per l'implementazione di quelli vigenti; si impegnerà per far sì che vengano migliorati gli strumenti tecnologici Pag. 61già a disposizione nel settore dei controlli alle frontiere e, contestualmente, per verificare se vi siano le condizioni per introdurne di nuovi (obiettivo questo ritenuto fondamentale sia per una più funzionale gestione degli ingressi nell'area Schengen che per il miglioramento dei controlli di sicurezza). È in tal senso impegnato nella definizione della proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2015 al fine di modificare il codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne; sta seguendo con attenzione il negoziato sulla proposta della Commissione per l'istituzione di un nuovo sistema di ingressi/uscite (EES); è aperto al confronto sulla possibile creazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); manterrà, infine, al centro della propria azione l'obiettivo di preservare il principio della libera circolazione e il regolare funzionamento dell'area Schengen.
Quanto alle proposte prioritarie in sospeso, la Commissione sottolinea che «per gestire la migrazione in modo credibile e sostenibile» è necessario adottare rapidamente le proposte chiave che sono già all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Come evidenziato nella Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, le tre istituzioni si sono impegnate ad assicurare progressi sostanziali nell'ambito delle procedure legislative riguardanti, fra l'altro, la riforma delle politiche migratorie dell'UE «in uno spirito di responsabilità e solidarietà», attraverso la riforma del sistema europeo comune di asilo (incluso il meccanismo di Dublino), le proposte in materia di migrazione legale e il Piano europeo per gli investimenti esterni.
Per quanto riguarda in particolare la riforma del sistema europeo comune di asilo, le proposte indicate come prioritarie dalla Commissione sono: la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270) (sulla proposta, la I Commissione, il 16 novembre 2016, ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione negativa, considerando, tra l'altro, inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271) (sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016)272) (sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) Pag. 62(COM(2016)465); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2016)466); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467).
Nell'ultima sessione del Consiglio Giustizia e affari interni (GAI), del 9 dicembre 2016, i ministri dell'Interno hanno discusso la riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) e hanno stabilito un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sul regolamento Eurodac. La Presidenza ha inoltre informato i ministri sulla situazione dei lavori concernenti i fascicoli restanti della riforma del CEAS e il reinsediamento. Particolare attenzione è stata posta su aspetti precisi quali lo spiegamento presso le Agenzie (in particolare EASO e Frontex), le ricollocazioni, l'attuazione del regolamento relativo alla Guardia costiera e di frontiera europea e il quadro di partenariato, soffermandosi in particolare sui risultati conseguiti in materia di rimpatri e riammissioni. I ministri si sono dichiarati inoltre favorevoli alle iniziative adottate dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per consentire l'assunzione di esperti direttamente dall'Agenzia allo scopo di alleviare le carenze critiche di personale. Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, nelle sue conclusioni, ha infine rilevato come l'applicazione efficace dei principi di responsabilità e solidarietà resti un obiettivo condiviso e ha invitato il Consiglio a portare avanti il processo di riflessione finalizzato alla revisione del sistema comune di asilo, con l'obiettivo di giungere a un consenso nel corso del semestre di Presidenza maltese.
Per quanto riguarda la riforma del sistema europeo di asilo, nella Relazione programmatica il Governo italiano dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una sua complessiva riforma «che fosse in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l'onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso».
Con particolare riferimento alle singole proposte, vi si afferma che il Governo: non si ritiene soddisfatto delle soluzioni ipotizzate per la riforma del regolamento Dublino, che è considerata la proposta centrale da cui avviare la complessiva revisione del sistema d'asilo. Sottolinea in proposito che, sebbene la proposta della Commissione preveda «un articolato meccanismo di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo», questa «mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso». Il Governo si impegna pertanto a operare in sede negoziale affinché venga garantita un'effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata dalla 1a Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 2016; è favorevole a un rafforzamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Sottolinea, tuttavia, che obiettivo dell'Agenzia dovrà comunque essere quello di dare sempre maggiore sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria e che il meccanismo di monitoraggio e valutazione sui sistemi nazionali d'asilo dovrà svilupparsi in un'ottica di collaborazione e partecipazione degli Stati membri interessati; si dichiara «pronto ed aperto» al negoziato sul progetto di riforma del regolamento «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali nonché sul pacchetto di proposte, presentate il 13 luglio 2016, relative alla revisione della «direttiva accoglienza», della «direttiva procedure» e della «direttiva qualifiche» (queste ultime Pag. 63due verrebbero trasfuse in due nuovi regolamenti). Obiettivo prioritario del Governo sarà inoltre quello di ottenere un maggiore impegno da parte degli altri Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle decisioni sulla ricollocazione (la decisione (UE) 2015/1523 e la decisione (UE) 2015/1601).
In base ai dati forniti dall'ottava e ultima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2016)791), adottata dalla Commissione europea l'8 dicembre 2016, in quella data il numero totale delle persone ricollocate risultava giunto a 8.162 unità, di cui 1.950 dall'Italia. In base a ulteriori dati forniti dalla Commissione, al 24 gennaio 2017 il numero delle ricollocazioni risulta aver raggiunto le 2.917 unità dall'Italia e 7.919 dalla Grecia.
Il programma della Commissione indica che dovranno essere inoltre adottate in via prioritaria le seguenti proposte: la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)468). In attesa della nuova normativa, l'Italia si è comunque impegnata a reinsediare 1.989 persone entro dicembre 2017 e, tenuto conto dell'accordo tra Unione europea e Turchia del 18 marzo 2016, ha manifestato la propria disponibilità a utilizzare la quota residua del programma per il reinsediamento dei rifugiati siriani provenienti dalla Turchia.
Nella Relazione programmatica, il Governo sottolinea che lo strumento del reinsediamento va sostenuto in quanto «mezzo efficace per disarticolare il modello affaristico dei trafficanti di esseri umani e quale concreto gesto di solidarietà verso quei Paesi terzi in prima linea nell'accoglienza di profughi dalle aree di crisi a loro prossime»; la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015)450) (sulla proposta, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)452) (sulla proposta, il 14 ottobre 2015, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)670).
Il 7 dicembre 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato un testo di compromesso concordato con il Parlamento europeo. Fra i suoi obiettivi, la Commissione segnala infine la necessità che vengano rapidamente adottate le misure per una corretta gestione della migrazione regolare. Fra i suoi obiettivi, la Commissione segnala infine la necessità che vengano rapidamente adottate le misure per una corretta gestione della migrazione regolare, citando al riguardo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cd. direttiva sulla «Carta blu») (COM(2016)378)
In materia di integrazione sociale ed economica dei migranti, il Governo italiano afferma nella Relazione che «le ipotesi in valutazione sono orientate ad assicurare una migliore risposta del sistema di accoglienza ed integrazione sia per i nuovi flussi che rispetto allo stock di migranti già presente sul territorio nazionale, intervenendo con misure di inclusione Pag. 64e misure infrastrutturali per la prima e la seconda accoglienza». Sottolinea inoltre che costituirà un'ulteriore priorità il supporto a un migliore riconoscimento accademico, all'apprendimento della lingua italiana e a metodi flessibili di accesso all'istruzione superiore, in linea con quanto stabilito nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).
Nel Capitolo dedicato all'Occupazione e agli Affari sociali, la Relazione evidenzia inoltre che particolare rilevanza verrà data a: l'integrazione socio-lavorativa dei migranti nella società italiana, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti/titolari di protezione internazionale; la valorizzazione del ruolo delle seconde generazioni e dei giovani migranti. Particolare attenzione sarà in questo ambito rivolta al monitoraggio delle azioni realizzate dalle Regioni nell'ambito dell'Avviso multiazione a valere su risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 (istituito con il regolamento 80 (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). Evidenzia inoltre che nel corso del 2017 dovranno essere progettati e strutturati interventi specifici diretti a dare piena attuazione alle raccomandazioni contenute nel Piano di azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016)377), presentato dalla Commissione europea il 7 giugno del 2016. Per quanto concerne la migrazione legale il Governo dichiara che l'attenzione sarà focalizzata sui seguenti temi: il contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo; la realizzazione di interventi in favore di cittadini di Paesi terzi che sono in procinto di fare ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare, attraverso la promozione di strumenti in grado di sostenere l'acquisizione di competenze in ambito linguistico, di educazione civica e con riferimento alla cultura della società di accoglienza; la gestione di percorsi migratori regolari per i lavoratori stranieri dotati di elevate competenze tecniche e professionali («Carta blu»).
Con riferimento alle questioni istituzionali la Commissione europea sottolinea preliminarmente come realizzare un'Unione di cambiamento democratico – la più globale delle dieci priorità prefissate fin dal suo insediamento – rappresenti un'urgenza mai così sentita. La Commissione individua le seguenti priorità: concentrarsi, in stretta collaborazione con Parlamento europeo e Consiglio, per far sì che l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» sia pienamente attuato e applicato, e impegnarsi in negoziati costruttivi con entrambe le istituzioni sulla propria recente proposta di accordo interistituzionale per un registro per la trasparenza obbligatorio (COM(2016)627) che riguardi Parlamento europeo, Consiglio e Commissione; presentare una serie di proposte normative trasversali, volte ad allineare gli atti esistenti con le disposizioni del Trattato di Lisbona sugli atti delegati e di esecuzione, determinando così la progressiva eliminazione della procedura di regolamentazione con controllo, mentre sarà sottoposta a puntuale verifica la legittimità democratica delle procedure esistenti per l'adozione di atti delegati e di esecuzione in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio competitività del maggio 2016, e in coerenza con gli obiettivi del nuovo Accordo interistituzionale, il Governo intende rafforzare la cooperazione con le istituzioni dell'Unione e con gli altri Stati membri per dare impulso all'attuazione della better regulation.
Con riferimento alla mercato unico digitale come preannunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea ha presentato, tra l'altro, un pacchetto sulla protezione dei dati che comprende le seguenti proposte legislative e non legislative: proposta di regolamento in materia di vita privata e protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche (COM(2017)10) – accompagnato da una valutazione ex-post Refit della direttiva 2002/58/CE in materia di privacy; proposta di regolamento sulle norme in materia di protezione Pag. 65dei dati applicabili alle istituzioni dell'UE (COM(2017)8); comunicazione sullo scambio e la protezione dei dati personali in un mondo globalizzato.
In merito all'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, nella relazione programmatica si dice che il Governo italiano continuerà a seguire con particolare attenzione le azioni e i negoziati in materia di E-Government. La Commissione europea lo scorso 19 aprile ha presentato, infatti, una comunicazione concernente il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020 per accelerare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni COM(2016)179, in cui viene proposta una serie di misure da lanciare entro la fine del 2017. In base al Piano, le pubbliche amministrazioni dovrebbero fornire servizi digitali come opzione preferita tramite un unico punto di contatto o uno sportello unico. Il piano si propone, inoltre, di tradurre concretamente il principio «una tantum» per cui le pubbliche amministrazioni dovrebbero evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite. Nel corso del 2017 l'azione del Governo si incentrerà, inoltre, sull'attuazione di iniziative idonee a sostenere il programma di trasformazione della pubblica amministrazione. In tale ambito, si prevede la graduale estensione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Nel 2017 viene annunciato, inoltre, il completamento della distribuzione della nuova Carta di identità elettronica (CIE) e l'avvio del progetto Italia Login, pensato come il punto centrale di accesso a tutti i servizi pubblici digitali per il cittadino e l'impresa. La Commissione europea annuncia che nel corso dell'anno valuterà i progressi compiuti nell'attuazione della Strategia al fine di identificare i settori che necessitano di ulteriori sforzi da parte dei colegislatori e di ulteriori misure.
Il Programma di lavoro, oltre al citato pacchetto in materia di protezione dei dati personali, preannuncia un pacchetto di proposte ai fini del contrasto del finanziamento al terrorismo. Il pacchetto è stato presentato il 21 dicembre del 2016 e, per quel che interessa la I Commissione, contiene disposizioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera al fine di migliorare le indagini sui reati connessi al riciclaggio di denaro. Nella Relazione programmatica si preannuncia l'impegno del Governo italiano per far progredire l’iter normativo della proposta. Il Governo italiano intende, altresì, rafforzare il sostegno ad Europol per quanto riguarda l'interscambio di informazioni sui flussi finanziari a scopi terroristici. Si segnala che il pacchetto della Commissione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è considerato prioritario anche nel Programma del semestre di Presidenza maltese del Consiglio UE. Su questi temi, la Commissione europea considera prioritaria la conclusione dell’iter legislativo. La Commissione europea considera prioritaria la conclusione dell’iter legislativo, tra le altre, delle seguenti proposte normative: la proposta di direttiva (COM(2015)0750) che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi con l'obiettivo principale di limitare la disponibilità di alcune armi semiautomatiche nonché migliorare lo scambio di informazioni fra Stati membri, la tracciabilità e le norme di marcatura. Sulla proposta, nel dicembre 2016, la proposta di direttiva (COM(2015)0625) sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.
La riforma del quadro giuridico penale in materia di terrorismo è stata presentata dalla Commissione europea nel dicembre del 2015. La nuova disciplina introduce tra l'altro nuove fattispecie di reato come i viaggi all'estero e l'addestramento passivo ai fini terroristici. Tra gli obiettivi dichiarati della proposta, l'individuazione di strumenti per contrastare il fenomeno dei foreign fighters. La proposta è oggetto di impegno specifico anche nella Relazione programmatica del Governo italiano, che in materia di combattenti stranieri ha altresì previsto un rafforzamento dell'interscambio di informazioni tramite Europol; Pag. 66la proposta di direttiva (COM(2016)07) che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio; la proposta di regolamento (COM(2016)0194) che istituisce un sistema di ingressi/uscite (Sistema EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 – il sistema di registrazione automatizzato, proposto dalla Commissione nell'aprile del 2016, riguarda: nome, tipo di documento di viaggio, dati biometrici, data e luogo di ingresso e di uscita e i respingimenti; tale meccanismo sostituirebbe l'attuale sistema di timbratura manuale dei passaporti dei cittadini dei paesi terzi facilitando le operazioni di controllo di frontiera, con particolare riguardo all'individuazione di documenti contraffatti e false identità. La proposta è tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee. Essa è considerata tra le iniziative prioritarie anche dalla Presidenza maltese del semestre UE –; la proposta di regolamento COM(2016)0196 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite.
La Relazione programmatica contiene una serie di impegni ulteriori, con particolare riferimento al contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al cybercrime. In particolare, l'Italia intende dedicare un adeguato focus all'attuazione di misure di rafforzamento delle agenzie di law enforcement per la cooperazione e per la formazione (Europol e Cepol), e per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex). Con il recente regolamento n. 794/2016 l'Unione europea ha trasformato Europol in una Agenzia europea, potenziandone il mandato ai fini del contrasto dei crimini transfrontalieri e delle minacce terroristiche. In particolare, si facilita l'istituzione all'interno dell'Agenzia di unità specializzate e si semplificano le norme sui compiti delle unità già esistenti o dei centri come il Centro europeo antiterrorismo, già in attività dall'inizio del 2016. Il regolamento rafforza, infine, il regime di protezione dei dati personali applicabile a Europol, e introduce (in applicazione delle previsioni del Trattato di Lisbona) un meccanismo di controllo delle attività dell'Agenzia da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. Si ricorda che l'Unione europea, con regolamento n. 1624/2016, ha recentemente potenziato l'Agenzia europea per la cooperazione nella gestione delle frontiere esterne Frontex, di cui è cambiato anche il nome in Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Per quanto riguarda specificamente il contrasto del terrorismo, è obiettivo del Governo rafforzare la collaborazione strategica tra i Paesi dell'Unione europea finalizzata allo sviluppo di progetti in materia di radicalizzazione ed estremismo violento. L'Italia intende inoltre assicurare il proprio supporto alle iniziative finalizzate al rafforzamento delle frontiere (con particolare riguardo all'attività di contrasto all'immigrazione irregolare e alla tratta degli esseri umani) e a progetti tesi a migliorare le capacità antiterrorismo dei Paesi terzi dell'area balcanica e nordafricana. Il Governo considera inoltre prioritaria la conclusione da parte dell'UE della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Quanto, infine, al tema della riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione nella relazione programmatica il Governo si impegna: a sostenere le attività della rete informale EUPAN European Public Administration Network e assumerà la Presidenza del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle Amministrazioni pubbliche centrali in qualità di Presidente del gruppo EUPAE (European Public Administration Employers); a consolidare l'intento Pag. 67di favorire il miglior utilizzo della mobilità europea dei pubblici dipendenti italiani. In particolare il Governo intende promuovere ulteriormente l'utilizzo dell'istituto degli Esperti nazionali distaccati (END), che consente ai funzionari italiani, per un periodo dai due ai sei anni, di lavorare all'interno delle istituzioni europee; a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea per dare impulso all'attuazione dell'accordo «Legiferare meglio» nonché ad assicurare il rispetto delle conclusioni del Consiglio dell'UE del 26 maggio 2016 su legiferare meglio.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 16 febbraio 2017.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.
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