CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2017
766.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 25 gennaio 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, essendosi completato il previsto ciclo di audizioni informali, chiede alla relatrice di formulare le proprie proposte riguardo alle modalità per la prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, osserva che il ciclo di audizioni informali appena concluso non solo ha fornito alla Commissione ulteriori elementi di riflessione, ma ha anche confermato la necessità di procedere rapidamente ad un intervento di riforma del lavoro accessorio, a partire dai testi delle proposte di legge all'esame, che hanno dimostrato la propria validità.
  Propone, quindi, la costituzione di un comitato ristretto per la prosecuzione dell'istruttoria legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, secondo quanto prospettato dalla relatrice propone, Pag. 65pertanto, di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

  Cesare DAMIANO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala preliminarmente che sono state presentate 303 proposte emendative (vedi allegato). Fa, quindi, presente che la valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata secondo le previsioni del Regolamento e della legislazione vigente in materia in contabilità e di finanza pubblica, tenuto conto della circostanza che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del medesimo Regolamento, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, come definito nei documenti di programmazione economica e finanziaria, come risultanti a seguito dell'approvazione della relativa risoluzione da parte dell'Assemblea della Camera, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.
  Quanto alla valutazione in ordine all'estraneità della materia rispetto all'oggetto del provvedimento, individuato nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nelle relative risoluzioni approvate dalla Camera, ricorda che la risoluzione n. 6-00165 Marchi ed altri, approvata dalla Camera l'8 ottobre 2015 con riferimento alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, ha indicato tra i provvedimenti collegati un disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Fa presente che tale collegamento è stato, successivamente, confermato dai successivi documenti di programmazione, da ultimo con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, nella quale si è evidenziato che «a completamento della manovra di bilancio 2017-2019, il Governo conferma, quali collegati alla decisione di bilancio, i disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici».
  Per quanto attiene, quindi, alla valutazione relativa all'estraneità della materia, sono state assunte come riferimento le finalità complessive dell'intervento normativo, che si pone l'obiettivo, da un lato, di definire un sistema di diritti e di protezioni sociali per i lavoratori autonomi e, dall'altro, di favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento della prestazione stessa. Si è, altresì, tenuto conto delle materie affrontate dalla proposte di legge abbinate al disegno di legge governativo approvato dall'altro ramo del Parlamento.
  Per quanto concerne l'introduzione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, devono invece ritenersi inammissibili le proposte emendative che, comportando maggiori spese o minori entrate, non rechino al proprio interno misure idonee a Pag. 66compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica.
  In applicazione dei predetti criteri, segnala che risultano pertanto inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:
   Rizzetto 3.3, che disciplina il termine di decorrenza per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale;
   Airaudo 3.04, che modifica il codice civile al fine di definire i caratteri del rapporto di lavoro subordinato;
   Simonetti 5.5, Pizzolante 6.01, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pizzolante 6.03, Polverini 6.04 e Palladino 6.05, che recano disposizioni relative all'ordinamento degli ordini e dei collegi professionali;
   Simonetti 7.10, che estende la misura del «superammortamento» ai beni acquistati nel 2017;
   Gribaudo 7.19, che reca una delega relativa all'individuazione delle condizioni di salute, derivanti da infortuni o malattie, rilevanti ai fini delle prestazioni INPS e INAIL, che si applica anche ai lavoratori dipendenti;
   gli identici articoli aggiuntivi Labriola 9.01 e Rostellato 9.05, nonché Ciprini 9.07 che recano una delega in materia di revisione dei codici ATECO, utilizzati per la classificazione delle attività economiche;
   Mucci 10.01 e 10.02, che intervengono sulla disciplina relativa alla trasmissione telematica delle fatture all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto;
   Misuraca 11.01, che modifica la disciplina vigente in materia di collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici, che si applica anche ai casi di avvio di attività professionali e imprenditoriali;
   Schullian 13.02, che reca disposizioni in materia di riconoscimento degli assegni familiari nel settore agricolo;
   Gebhard 15.4, che sopprime la disposizione che prevede l'applicazione agli assistenti domiciliari all'infanzia della provincia autonoma di Bolzano dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista per i lavoratori domestici anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati;
   Pizzolante 17.02. che disciplina l'accesso alla professione di attuario.

  Per quanto attiene, invece, al contrasto con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, fa presente che, ferme restando le valutazioni che potranno essere espresse al riguardo dalla V Commissione, presentano una copertura finanziaria insufficiente o inidonea le seguenti proposte emendative:
   Placido 6.9 che introduce una delega legislativa, di carattere potenzialmente oneroso per le casse previdenziali, senza prevedere né una copertura finanziaria, né una clausola di neutralità finanziaria, né un rinvio ai decreti legislativi per l'individuazione delle copertura degli oneri dagli stessi recati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
   gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 6.02, Tinagli 6.07 e Rostellato 6.09, nonché Gribaudo 7.13, che escludono dall'ambito di applicazione dell'IRAP alcune categorie di soggetti, determinando minori entrate non quantificate e non coperte;
   Boccadutri 6.06 che estende la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 249, della legge di bilancio 2017, determinando maggiori oneri permanenti, non quantificati né coperti, essendo state ascritte al predetto comma 249 minori entrate tributarie per circa 40 milioni di euro annui a regime;
   gli identici emendamenti Labriola 7.3 e Simonetti 7.8, nonché Ciprini 7.20, che rendono permanente il voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, senza prevedere un'apposita copertura finanziaria;Pag. 67
   gli identici emendamenti Rizzetto 7.4 e Gribaudo 7.15 che introducono in via permanente la deducibilità delle spese per l'assistenza sanitaria da parte dei lavoratori autonomi, prevedendo una copertura finanziaria, solo per l'anno 2017, utilizzando un accantonamento del fondo speciale di parte corrente che non reca le necessarie disponibilità;
   Simonetti 7.5 che comporta effetti onerosi per le casse previdenziali, dovute alla riduzione immediata di entrate contributive, non compensabili con le minori prestazioni previdenziali che saranno erogate negli esercizi futuri;
   Simonetti 7.7, che estende l'ambito delle spese per le quali non si applica il limite di deducibilità, determinando minori entrate non quantificate e non coperte;
   Simonetti 7.9, che aumenta i limiti di deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto determinando minori entrate tributarie non quantificate e non coperte;
   Simonetti 7.10, che estende la misura del «superammortamento» ai beni acquistati nel 2017 senza prevedere una copertura finanziaria;
   Rostellato 7.12, che estende il periodo di fruizione del congedo parentale retribuito senza prevedere la copertura degli oneri connessi a detta estensione;
   Rotta 7.16 e Gribaudo 7.17, che sono suscettibili di ampliare la platea dei beneficiari dell'indennità di maternità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, senza prevedere apposita copertura;
   Gribaudo 7.18 e Ciprini 7.23, che ampliano le prestazioni relative all'indennità di malattia rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, senza prevedere apposita copertura;
   gli identici emendamenti Rizzetto 8.3 e Vargiu 8.8, gli identici emendamenti De Girolamo 8.7 e Ciprini 8.17, nonché Rostellato 8.9, Rotta 8.11, che estendono l'ambito applicativo dell'integrale deducibilità prevista per le spese di formazione e accesso alla formazione permanente, reintroducendo le spese di viaggio e soggiorno; tenuto conto dell'utilizzo di un modello di microsimulazione e dell'espressa esclusione di tali spese ai fini della quantificazione dell'onere da parte della relazione, pur in presenza di un tetto massimo di spesa agevolabile annuale, l'estensione della predetta deducibilità determina oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti;
   Mucci 10.01, che prevede una facoltà generalizzata per i contribuenti di compensare gli importi dovuti a titolo di acconto IVA per le liquidazioni periodiche dell'ultimo mese o trimestre dell'anno con i crediti – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nonché certificati – per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della pubblica amministrazione, senza subordinare i meccanismi di compensazione al rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
   De Girolamo 12.1, che è suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari dell'indennità di paternità, non prevedendo apposita copertura;
   gli identici emendamenti Abrignani 13.3 e Paris 13.15, nonché Rostellato 13.11, che prevedono la sospensione del versamento di imposte e tributi, senza disporre la relativa copertura.

  Segnala che l'emendamento Simonetti 7.10 e l'articolo aggiuntivo Mucci 10.01 sono inammissibili anche per estraneità di materia.
  Fa presente, infine, che sono state valutate come ammissibili sulla base di specifici presupposti, da verificare anche nel corso del successivo esame, le proposte emendative Fregolent 6.08, Labriola 8.4, Rizzetto 8.6, Rostellato 8.10, Gribaudo 8.13, Ciprini 8.15 e Ciprini 8.16.
  Avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 febbraio scorso, il termine per la presentazione di eventuali richieste Pag. 68di riesame delle valutazioni di ammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Nuovo testo C. 3500.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 febbraio scorso, l'espressione del parere alla II Commissione avrà luogo nella giornata di domani.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, osserva, su un piano generale, che la proposta di legge – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – è volta a superare diverse criticità emerse dalla difficoltà di inquadrare la problematica dei testimoni di giustizia nella cornice costituita dalla disciplina in materia di collaboratori di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, e nelle relative norme attuative. Le necessità dell'intervento derivano, in generale, dalle difficoltà del legislatore – pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 45 del 2001, che ha introdotto specifiche disposizioni sui testimoni di giustizia – di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia.
  Segnala che la proposta di legge, nel testo originario, fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato, al termine di un'ampia attività conoscitiva nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Tra le principali innovazioni introdotte dalla proposta segnala la maggiore personalizzazione e gradualità delle misure, privilegiando interventi nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato finora con il programma di protezione e dando la possibilità al testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza.
  Passando al contenuto del provvedimento, rileva in primo luogo che esso, nel testo approvato dalla Commissione di merito, consta di ventisei articoli, suddivisi in quattro Capi.
  Al Capo I, recante norme riguardanti le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, l'articolo 1 dispone l'applicazione delle speciali misure di protezione previste dal successivo Capo II ai testimoni di giustizia e, se ritenute necessarie, ai soggetti, definiti «altri protetti», che risultano esposti a grave pericolo a causa delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. L'articolo 2 reca la definizione della figura del testimone di giustizia, che si qualifica, oltre che per la circostanza di rendere dichiarazioni di fondata attendibilità, rilevanti per le indagini o per il giudizio, per il fatto di trovarsi in una posizione di grave, concreto e attuale pericolo, non fronteggiabile con le ordinarie misure di tutela da parte delle autorità di pubblica sicurezza.Pag. 69
  Segnala che il Capo II introduce speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti, riassunte nell'articolo 3, il quale indica che esse possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nel regolamento di cui al successivo articolo 23. L'articolo 4 individua i criteri in base ai quali sono, caso per caso, scelte le misure di protezione da adottare, che devono comunque assicurare al testimone di giustizia e agli altri protetti un'esistenza dignitosa. L'articolo 5 specifica il contenuto delle misure di tutela volte ad assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, mentre l'articolo 6 prevede l'applicazione ai testimoni di giustizia e agli altri protetti di speciali misure di sostegno volte ad assicurare una condizione economica equivalente a quella preesistente. Tra queste, per quanto riguarda le materie di interesse di competenza della Commissione, segnala, in particolare, che il comma 1, lettera b), prevede la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle eventuali integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio, escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. La norma prevede, inoltre, la rideterminazione o la revoca dell'assegno qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano capacità economica, anche parziale. La misura dell'assegno è annualmente aggiornata in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica. Esso, infine, può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela. Tra le altre misure di tutela economica rileva che la successiva lettera g) prevede anche la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza. Tale beneficio, già previsto dalla legislazione vigente, è, tuttavia, escluso dall'eventuale corresponsione di risarcimenti in base alla legge sull'usura.
  Rileva che l'articolo 7 reca misure di reinserimento sociale e lavorativo. In particolare, esse possono consistere: nella conservazione del posto di lavoro o nel trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa; nella tempestiva individuazione e nello svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno; nel sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela; nell'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; nell'accesso a mutui agevolati; nel reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione; nella capitalizzazione del costo dell'assegno periodico previsto dall'articolo 6, in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli Pag. 70pregressi. La capitalizzazione, elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale, può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua fattibilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, e con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il suo destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza. Tra le misure di reinserimento sociale e lavorativo è previsto anche l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione, ovvero quelli che, prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione Centrale e in possesso dei requisiti previsti. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Infine, la norma prevede la possibilità di adottare le misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.
  Osserva che l'articolo 8 dispone in ordine alla durata delle misure di protezione prevedendo che dopo sei anni si proceda alle verifiche sulla persistenza del pericolo e che le misure di tutela di cui all'articolo 5 siano mantenute fino alla cessazione del pericolo e, ove possibile, siano gradualmente affievolite. In caso di mancato riacquisito dell'autonomia lavorativa o del godimento di un reddito proprio, il testimone potrà accedere alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico o a un programma di assunzioni nella pubblica amministrazione. L'articolo 8-bis modifica la composizione della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e dispone che, per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, in luogo dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, come attualmente previsto, essa si avvale di una Segreteria, costituita con il regolamento previsto dal successivo articolo 23, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi.
  Fa presente, poi, che il Capo III reca misure che disciplinano il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione. In particolare, l'articolo 9, per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione, assunzione degli impegni e redazione del verbale illustrativo, rinvia per quanto non disciplinato dalla proposta di legge in esame a una serie di disposizioni del citato decreto-legge n. 8 del 1991, in quanto Pag. 71compatibili. L'articolo 10 disciplina la procedura relativa alla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, mentre l'articolo 11 prevede la possibilità, se ne ricorra la necessità, di adottare un piano provvisorio di misure di protezione. Il successivo articolo 12 disciplina la procedura per l'adozione del programma definitivo per la protezione.
  Segnala che, sulla base dell'articolo 13, all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati dalla Commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione, istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. La norma dispone l'articolazione del Servizio centrale di protezione in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. L'articolo 14 prevede il diritto del testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, di avvalersi di un referente specializzato del servizio centrale di protezione, che deve, tra l'altro, assisterlo nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione nonché assisterlo nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite. Sulla base dell'articolo 15, i testimoni di giustizia, in qualunque momento, possono chiedere alla commissione centrale o al servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. L'articolo 16 prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura di urgenza, quando non ci sia il tempo di attendere la deliberazione della Commissione centrale. L'articolo 16-bis esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e fatturazione elettronica gli interventi finanziari previsti in base al decreto-legge n. 8 del 1991.
  Al Capo IV, infine, l'articolo 17 dispone l'abrogazione di disposizioni che attualmente regolano la materia, l'articolo 18 modifica l'articolo 392 del codice di procedura penale estendendo anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari. L'articolo 19 dispone in materia di aggravanti in caso di calunnia, l'articolo 20 reca una norma transitoria volta ad applicare la nuova normativa anche a quanti sono al momento sottoposti al programma o alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, mentre l'articolo 21 introduce una modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di esame a distanza dei testimoni di giustizia. Ancora, l'articolo 22 prevede l'introduzione, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione di facile accesso e debitamente segnalata sulla home page, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri. L'articolo 23 reca la procedura per l'adozione dei regolamenti di attuazione del provvedimento e, infine, l'articolo 24 dispone la trasmissione alle Camere, con cadenza semestrale, di una relazione del Ministro dell'interno sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti.
  Conclusivamente, ritiene che si possa formulare un giudizio molto positivo sui contenuti del provvedimento, che – come segnalato – rappresenta il frutto di una lunga e approfondita analisi svolta, prima, dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e, poi, dalla Commissione giustizia.
  Nel giudicare, sin d'ora, favorevolmente le disposizioni che più direttamente incidono Pag. 72su materie di competenza della XI Commissione, si riserva in ogni caso di verificare l'esigenza di formulare osservazioni sul testo, anche alla luce di eventuali segnalazioni che dovessero essere formulate nell'ambito della discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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