CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.05.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10530 Gigli: Sulla chiusura del reparto di Polstrada di Tolmezzo.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo e sottolinea come questa faccia seguito a un precedente atto di sindacato ispettivo del settembre 2016 sulla medesima questione. In quell'occasione il rappresentante del Governo nella sua risposta informò che l'eventuale chiusura del reparto di Polstrada di Tolmezzo era oggetto di attenta riflessione. L'interrogazione in titolo nasce da voci a lui giunte che tale chiusura sia stata già disposta il 9 novembre 2016.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), replicando, prende atto che nessuna decisione è stata ancora presa in merito alla chiusura di un reparto che è di vitale importanza per un territorio esteso e già privato del Tribunale. Sottolinea poi la delicatezza della rete stradale del medesimo territorio più trafficata di quella autostradale e i problemi collegati alla presenza di due confini dove è alta l'incidenza di eventi criminali quali la tratta di persone umane, il contrabbando di merci e il passaggio di terroristi.

5-10531 Dieni e altri: Su eventuali profili di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del sindaco di Mantova.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarla.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti che portano ad escludere profili di incompatibilità nella vicenda oggetto dell'interrogazione medesima.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento mira a Pag. 46rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico. In particolare, il campo d'applicazione delle nuove tutele viene ricondotto ai figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.
  In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando l'articolo 76 del Testo Unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito. Inserendo un nuovo comma 4-quater, il provvedimento prevede che, se è commesso un delitto di omicidio dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dalla persona che è stata legata da relazione affettiva o convivenza stabile con la vittima, i figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito. Il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di esecuzione forzata.
  L'articolo 1-bis modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'articolo 577 del codice penale, infatti, è prevista la pena l'ergastolo se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; la parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena per l'uxoricidio ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile. Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale, e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno. A tal fine, l'articolo 2 novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, inserendovi il comma 1-bis. La riforma stabilisce l'obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza: di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non autosufficienti); di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo. La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. La provvisionale è infatti una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione del danno. In particolare, l'articolo 3, comma 1, della proposta di legge, modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale, relativo alla Pag. 47provvisionale, inserendovi un comma 2-bis, in base al quale, quando si procede per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. Inoltre, collegando la provvisionale al sequestro conservativo il nuovo comma 2-bis dell'articolo 539 del codice di procedura penale dispone che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata. La conversione del sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all'articolo 320 del codice di procedura penale, che consente in via generale la conversione solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna. Il comma 2 dell'articolo 3 modifica proprio l'articolo 320 del codice di procedura penale per inserire, per coordinamento, alla fine del comma, una deroga alla disciplina generale riferita al nuovo comma 2-bis dell'articolo 539 del codice di procedura penale.
  L'articolo 4 della proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, disciplinato dall'articolo 463 del codice civile, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice civile l'articolo 463-bis, con il quale: è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento; è prevista la nomina di un curatore dell'eredità giacente; è prevista l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento della pena; è estesa l'applicazione di queste previsioni anche all'indagato per omicidio volontario o tentato di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella (secondo comma). I commi 2 e 3 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato. Le disposizioni non riguardano esclusivamente i crimini domestici. A tal fine, il comma 2 inserisce l'articolo 537-bis del codice di procedura penale, in base al quale, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti per i quali l'articolo 463 del codice civile prevede l'indegnità, il giudice penale dichiara l'indegnità a succedere; il comma 3 modifica l'articolo 444 del codice di procedura penale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, per richiamare l'obbligo del giudice di dichiarare l'indegnità a succedere anche in caso di sentenza di patteggiamento.
  L'articolo 5 novella la legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Analogamente a quanto previsto per l'indegnità a succedere, la proposta, inserendo tre ulteriori commi nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene meno e dovranno essere corrisposti gli arretrati (comma 1-bis). Il campo d'applicazione di questa disposizione è relativo al coniuge, anche separato, al coniuge divorziato se titolare di un assegno alimentare, Pag. 48alla parte di un'unione civile, anche cessata se l'altra parte è titolare di un assegno alimentare, che sia indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge. In caso di sospensione della pensione di reversibilità subentrano nella titolarità della quota del genitore rinviato a giudizio i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. Per attuare la disposizione relativa alla sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, e all'eventuale subentro dei figli della vittima, la proposta di legge prevede un obbligo di comunicazione del pubblico ministero all'Istituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio commesso contro il coniuge o la parte dell'unione civile dovrà essere comunicata senza ritardo dal PM all'ente pensionistico (comma 1-ter).
  L'articolo 5-bis demanda a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza – pronta gratuita – delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari. In particolare la disposizione – che non circoscrive il proprio campo d'applicazione ai crimini domestici – demanda ai diversi livelli territoriali di governo di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di favorire le associazioni di volontariato che operano nel settore; di incentivare forme d assicurazione adeguata a favore degli orfani dei crimini domestici; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici; di monitorare l'applicazione delle norme al fine di evitare processi di ulteriore vittimizzazione.
  L'articolo 5-ter prevede che i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge, anche separato, della parte dell'unione civile o della persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva (articolo 577, primo comma, n. 1) nonché i figli delle vittime del reato di omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile (articolo 577, secondo comma) abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita a carico del sistema sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. Gli stessi soggetti saranno esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
  L'articolo 5-quater modifica la legge sulle adozioni (legge n. 184 del 1983), con particolare riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo». Il provvedimento interviene sull'articolo 4 della legge n. 184, inserendovi in chiusura due ulteriori commi relativi al minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva. In tali ipotesi: il tribunale, eseguiti i necessari accertamenti, provvede all'affidamento privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado; il tribunale provvede assicurando, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi; i servizi sociali, su segnalazione del tribunale, assicurano al minore un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e all'inserimento lavorativo.
  L'articolo 5-quinquies incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime della mafia, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, che viene destinato ora anche agli orfani per crimini domestici e ridenominato di conseguenza. In particolare tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria. La disposizione specifica poi che almeno il 70 per cento dei due milioni di euro dovrà essere destinato agli orfani minorenni e il restante agli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti. Spetterà ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il MIUR e il Ministro del Pag. 49lavoro, stabilire entro 3 mesi i criteri per l'impiego delle risorse stanziate e per l'accesso agli interventi da esse finanziate. L'articolo prevede poi, al comma 3, la copertura finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, il testo in esame investe tanto materie di competenza legislativa esclusiva statale – tra cui, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, le materie norme processuali, ordinamento civile e penale, nonché previdenza sociale – quanto materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – come la tutela della salute – quanto ancora materia di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come l'assistenza sociale.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 237/2016: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.
C. 4280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, fa presente che, per quanto riguarda il testo del decreto-legge, che è stato modificato per una molteplicità di aspetti nel corso dell'esame al Senato, esso si compone di 32 articoli, suddivisi in quattro Capi: il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, riguarda la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione; il Cap II, che si compone degli articoli da 13 a 23-bis, riguarda gli interventi di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario; il Capo III, che si compone degli articoli 24 e 24-bis, reca le disposizioni finanziarie; il Capo IV, che si compone degli articoli da 25 a 28, reca ulteriori misure urgenti per il settore bancario.
  Passando a illustrare le previsioni del Capo I, l'articolo 1 disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia.
  L'articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato.
  L'articolo 3 introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia statale.
  L'articolo 4, modificato al Senato, detta le condizioni alle quali è consentita la concessione della garanzia, prevedendo che l'autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri e l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione.
  L'articolo 5 stabilisce, ai commi 1 e 2, che la garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi.
  Con il termine garanzia a prima richiesta si intende una promessa di pagamento da parte di un soggetto (garante) per ordine e conto di un ordinante a favore di un terzo (beneficiario) contro semplice richiesta scritta (inviata dal beneficiario stesso) da inoltrarsi entro una determinata data (scadenza).
  Ai sensi del comma 3, per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa.
  Il comma 4 esclude dalla garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
  L'articolo 6 indica le modalità per determinare – caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione Pag. 50– il corrispettivo per la garanzia, in linea con le comunicazioni della Commissione europea in materia.
  L'articolo 7, modificato al Senato, disciplina la procedura per accedere alla garanzia: a tale riguardo si prevede che, a specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.
  L'articolo 8, modificato durante l'esame al Senato, detta le modalità di escussione della garanzia, prevedendo che la banca rimborsi le somme pagate dallo Stato con l'applicazione di interessi al tasso legale e contestualmente presenti un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.
  L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenti alla Commissione europea e alle Camere una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, nella quale devono essere fornite informazioni su: ciascuna emissione di strumenti garantiti; l'ammontare della commissione applicata per ciascuna emissione; le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
  L'articolo 10 prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze possa rilasciare la garanzia statale sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA).
  L'articolo 11 detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza, prevedendo, in caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, che la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
  L'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, le misure di attuazione delle misure finora illustrate. A seguito delle modifiche apportate al Senato la norma precisa che l'adozione delle norme attuative è eventuale.
  Passando a illustrare il Capo II del provvedimento, l'articolo 13 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo specifiche modalità e condizioni.
  L'articolo 14, comma 1, consente alla banca o alla società capogruppo di chiedere l'intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale all'esito di una prova di stress, basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico.
  Il comma 2 consente di chiedere l'intervento dello Stato solo dopo aver sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale nel quale sono indicati i seguenti elementi: l'entità del fabbisogno di capitale necessario; le misure che si intendono intraprendere per conseguire il rafforzamento; il termine per la realizzazione del programma.
  Ai sensi del comma 3, l'Autorità competente valuta l'adeguatezza del programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale e ne informa la banca emittente e il MEF.
  Il comma 4 stabilisce l'obbligo per l'emittente di informare al più presto l'Autorità Pag. 51competente sugli esiti delle misure adottate; a sua volta l'Autorità competente ne informa il Ministero.
  In base al comma 5, se l'attuazione del programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15.
  Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del programma – svolta ai sensi del comma 3 – se l'Autorità competente ha ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del programma, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.
  Si intende così evitare che nel periodo previsto per l'attuazione del programma si aggravi la situazione patrimoniale dell'intermediario.
  L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico.
  L'articolo 16 stabilisce che l'Autorità competente comunica al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente.
  L'articolo 17, modificato al Senato, prevede, al comma 1, che la banca – o la capogruppo – interessata dalle misure di intervento statale presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse.
  Il comma 2, modificato al Senato stabilisce che – fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza in materia – il MEF possa subordinare la sottoscrizione del capitale dell'emittente ad alcune condizioni (in luogo di una sola condizione, relativa alla revoca degli organi apicali); con le modifiche apportate al Senato si precisa inoltre che è richiesta la conformità della decisione della Commissione UE sulla compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.
  Le condizioni sono: la revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'emittente; la limitazione alla retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'istituto interessato dalle misure.
  L'articolo 18, modificato al Senato, disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale per la ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi.
  L'articolo 19, modificato al Senato, disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni da parte del MEF.
  L'articolo 20 disciplina alcuni effetti – prevalentemente civilistici – relativi all'assunzione di partecipazioni nelle banche da parte del MEF.
  L'articolo 21, modificato al Senato, reca disposizioni volte a disciplinare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista.
  L'articolo 22, modificato al Senato, disciplina le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cosiddetto burden sharing).
  L'articolo 23, modificato al Senato, al comma 1 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull'intervento dello Stato disciplinate dal Capo II del decreto – legge e al comma 2 autorizza il MEF, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal medesimo Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, ad avvalersi, a spese dell'emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.
  L'articolo 23-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti, ogni quattro mesi, una relazione al Parlamento relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale Pag. 52sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del Capo II.
  Passando a illustrare il Capo III, l'articolo 24 al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II del decreto – legge) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I del decreto – legge) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
  Il comma 2 prevede che alla ripartizione e successiva rimodulazione del Fondo – in relazione alle effettive esigenze – si provveda con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3 stabilisce che gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I siano versati su un apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
  Il comma 4 prevede, al primo periodo, che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo.
  Il secondo periodo del comma stabilisce che le risorse non più necessarie siano quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.
  L'articolo 24-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca misure e interventi tesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.
  Per quanto riguarda il Capo IV del decreto – legge, l'articolo 25 al comma 1 integra la disciplina relativa alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale di cui all'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 e precisa che le contribuzioni addizionali sono versate per la copertura di qualsiasi onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza di eventuali modifiche ad essi apportate.
  Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia può richiedere per singolo anno un ammontare di contribuzioni pari alla differenza tra l'importo massimo delle contribuzioni richiamabili in base al comma 848 e l'importo delle contribuzioni effettivamente richiamate dal Comitato di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 70 (Contributi ex ante) e dell'articolo 71 (Contributi straordinari ex post) del regolamento (UE) n. 806/2014.
  Il comma 3 dispone che, nell'arco temporale entro cui le banche sono tenute al versamento delle contribuzioni addizionali, l'importo di dette contribuzioni è ripartito annualmente tra le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie in misura proporzionale all'ammontare delle contribuzioni annuali dovute dalla medesima banca al Fondo di risoluzione unico.
  L'articolo 26 stabilisce che qualora la Banca d'Italia – al fine di soddisfare esigenze di liquidità – eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria.
  Gli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti dal Senato, novellano alcune disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di accesso al Fondo di solidarietà istituito in favore degli investitori delle Banche poste in risoluzione alla fine del 2015 (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti) titolari di obbligazioni subordinate emesse dalle predette banche.
  L'articolo 27, modificato al Senato, quantificando gli oneri delle maggiori emissioni di titoli pubblici e prevedendone la relativa copertura, al comma 1 incrementa, Pag. 53per l'anno 2017, di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici.
  L'articolo 28 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella e C. 4240 Cuperlo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge in titolo – volte ad apportare modifiche alla disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – in un contesto particolare alla luce delle due sentenze della Corte Costituzionale rese entrambe nel corso di questa legislatura. Con la prima, la n. 1 del 2014, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge n. 270 del 2005; con la seconda, adottata in data 25 gennaio 2017 e non ancora depositata, ha invece dichiarato incostituzionali due disposizioni della legge n. 52 del 2015 (cosiddetto Italicum), approvata dal Parlamento nel mese di maggio 2015.
  Il deposito di quest'ultima sentenza e delle relative motivazioni è previsto nei prossimi giorni e si è deciso di attendere tale deposito prima di proseguire oltre nell’iter parlamentare delle proposte di legge, affinché il Parlamento possa disporre di tutti i necessari elementi ai fini di una adeguata istruttoria legislativa e del prosieguo dell'esame.
  È infatti fondamentale che il Parlamento possa svolgere appieno il suo ruolo e adempiere al dovere di assicurare al Paese un sistema elettorale che non sia solo astrattamente funzionante, ma che sia ragionevole, efficace e capace di riavvicinare le istituzioni ai cittadini, superando le carenze di rappresentanza che hanno caratterizzato il nostro sistema istituzionale negli ultimi anni.
  Infatti, se è vero che, come rilevato nello stesso comunicato della Corte Costituzionale del 25 gennaio 2017, la sentenza consegna al Parlamento un sistema elettorale suscettibile di immediata applicazione, è altrettanto vero che si tratta di un sistema non omogeneo tra le due Camere, poco coerente nei suoi principi fondamentali, inidoneo a salvaguardare l'obiettivo della stabilità dei governi e dell'efficienza dei processi decisionali, che la stessa Corte ha dichiarato di rilievo costituzionale nella sentenza n. 1/2014, e in alcune parti a dir poco inconsueto. Basti pensare al rischio che decine di deputati vengano eletti per sorteggio, un meccanismo residuale che la Corte ha espressamente dichiarato applicabile nel caso di elezione di un capolista in più di un collegio.
  Più precisamente, l'elezione della Camera dei deputati è attualmente disciplinata dal sistema risultante dalle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dalla Pag. 54legge n. 52/2015, su cui è intervenuta la richiamata decisione del 25 gennaio 2017 della Corte costituzionale. Con tale decisione – in base a quanto pubblicato nel comunicato della Corte – è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un turno di ballottaggio e delle norme che consentono «al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione».
  Per la Camera dei deputati risulta pertanto vigente un sistema elettorale di impianto proporzionale con l'attribuzione eventuale di un premio di maggioranza (pari a 340 seggi) nel caso in cui una lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi. Il sistema della Camera reca inoltre una soglia per accedere al riparto del 3 per cento per la lista e non è ammessa la possibilità di presentarsi in coalizione.
  Il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta (ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) in complessivi 100 collegi plurinominali. A ciascun collegio viene assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9, mentre si applicano disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali. Per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale.
  I seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale e successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto. I seggi sono quindi ripartiti nei collegi plurinominali in cui si articolano le circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.
  Le liste elettorali sono composte da un candidato capolista e da un elenco di candidati: l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cosiddetta «doppia preferenza di genere»), tra quelli che non sono capolista. Sono quindi proclamati eletti dapprima i capolista, e successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. È previsto il divieto di candidature in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi.
  Come già ricordato, la Corte costituzionale, nella decisione del 25 gennaio 2017, ha in proposito accolto (oltre alla questione relativa al secondo turno di ballottaggio) la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consente al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, come precisato dalla Corte, «sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».
  La legge reca inoltre previsioni volte a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive: in particolare, i candidati devono essere presentati – in ciascuna lista – in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.
  Sono inoltre stabilite disposizioni per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo modalità definite di intesa tra i ministri competenti.
  Com’è noto, la legge n. 52 del 2015 non interviene sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare le disposizioni relative all'elezione del Senato in correlazione al testo di riforma costituzionale che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione Pag. 55del Senato in organo elettivo di secondo grado. Il referendum confermativo del 4 dicembre 2016 non ha poi dato esito favorevole a quella riforma.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica trovano, pertanto, applicazione le norme contenute nel Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 533 del 1993), come risultanti a seguito della sentenza n. 1 del 2014. Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuiscono un premio di maggioranza – su base regionale – alla lista o alla coalizione di liste più votata e delle previsioni che non consentono all'elettore l'espressione di un voto di preferenza.
  Il sistema che risulta per l'elezione del Senato è dunque basato sull'attribuzione dei seggi, in ogni regione, con sistema proporzionale alle coalizioni di liste e alle liste che abbiano superato, in ambito regionale, le soglie di sbarramento fissate dalla legge: 20 per cento per le coalizioni, che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento; 8 per cento per le liste singole; 3 per cento per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione.
  I seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione regionale sono attribuiti sulla base dei voti di preferenza espressi dagli elettori: a seguito della sentenza n. 1 del 2014, come già ricordato, è infatti prevista per il Senato la possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza.
  Per i sistemi elettorali di entrambe le Camere, rimane invariato il voto degli italiani all'estero. Nella circoscrizione Estero, suddivisa in 4 ripartizioni, sono eletti 12 deputati e 6 senatori, con il sistema disciplinato dalla legge n. 459 del 2001. In base a tale sistema, l'attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide). Il voto si esercita per corrispondenza con voto di preferenza (due preferenze nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori, una negli altri casi).
  Le proposte di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame possono essere illustrate – per maggiore chiarezza espositiva – seguendo una ripartizione basata sulle caratteristiche principali che accomunano alcuni «gruppi» di proposte.
  Sono quindi esaminate dapprima le proposte di legge che, assumendo come base l'impianto del sistema elettorale definito dalla legge n. 52 del 2015, vi apportano alcune modifiche.
  In taluni casi le modifiche investono il solo sistema della Camera considerato che alcune sono state presentate prima del referendum del 4 dicembre 2016 sulla riforma costituzionale mentre, in altri casi, prevedono un'applicazione anche al sistema elettorale del Senato.
  Il secondo gruppo di proposte esaminato nella presente relazione comprende le proposte di legge che dispongono il ripristino del sistema elettorale previgente alla legge n. 270 del 2005, al fine di tornare alla «legge Mattarella» sia per la Camera sia per il Senato.
  Infine, sono illustrate le proposte di legge che delineano sistemi elettorali nuovi rispetto ai vigenti.
  Un primo gruppo di proposte presentate prima del referendum del 4 dicembre 2016 interviene sul solo sistema elettorale della Camera.
  In tale ambito, la proposta di legge C. 4092 Menorello dispone il differimento del termine iniziale di efficacia della legge n. 52 del 2015 (recato dall'articolo 2, comma 35) dal 1o luglio 2016 al 1o gennaio 2018.
  La proposta di legge C. 3385 Lauricella mantiene il sistema elettorale dell’Italicum eliminando tuttavia il turno di ballottaggio (come detto dichiarato incostituzionale dalla Corte nella decisione del 25 gennaio 2017). Di conseguenza, nel caso in cui nessuna lista abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi, il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi.Pag. 56
  Anche la proposta di legge C. 4128 Lupi sopprime la previsione del ballottaggio. La proposta reca inoltre modifiche alla legge n. 52 del 2015 per l'elezione della Camera al fine di introdurre le coalizioni, stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10 per cento per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento); 3 per cento per le liste coalizzate e non. È disposta, inoltre, l'attribuzione alla lista o alla coalizione che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale di un premio di “governabilitàñ della misura di 90 seggi. In ogni caso la lista o la coalizione vincente non può ottenere un numero complessivo di seggi superiore a 340.
  Altre proposte di legge prevedono la possibilità di presentarsi in coalizioni elettorali.
  In particolare, la proposta di legge C. 3986 Locatelli consente le coalizioni, stabilendo le seguenti soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: 10 per cento per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento); 3 per cento per le liste non coalizzate. La proposta introduce, a tal fine, nelle disposizioni generali dell'articolo 1 della legge n. 52 del 2015 norme di principio per le elezioni della Camera dei deputati successive al 1o luglio 2016 (senza apportare modificare all'articolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), conferendo contestualmente una delega legislativa al Governo per definire le modalità operative di svolgimento delle suddette prime elezioni, con l'adozione di un decreto legislativo.
  Anche la proposta di legge C. 3223 Pisicchio prevede la possibilità per le liste di presentarsi in coalizione applicando soglie diverse per l'accesso alla ripartizione dei seggi: 8 per cento per le coalizioni (che contengano almeno una lista che ottiene il 3 per cento); 4 per cento per le liste non coalizzate; 3 per cento per le liste in coalizione (e 20 per cento dei voti nella regione ad autonomia speciale per le liste rappresentative di minoranze linguistiche). La proposta prevede contestualmente la possibilità di ulteriori apparentamenti di liste o coalizioni di liste (sopra soglia), tra il primo turno di votazione e il ballottaggio, con le due liste o coalizioni che partecipano al ballottaggio; dispone, inoltre, che il ballottaggio risulti valido solo se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso contrario i seggi sono ripartiti con criteri proporzionale. Anche in questo caso, occorre tenere presente che la previsione del ballottaggio è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella decisione del 25 gennaio 2017.
  La proposta di legge C. 4183 Lauricella – presentata, dopo lo svolgimento del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – mantiene per la Camera il sistema elettorale dell’Italicum eliminando il turno di ballottaggio. La proposta prevede, al contempo, l'attribuzione del premio di maggioranza solo nel caso in cui la lista maggioritaria ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi in ciascuna delle due Camere. Al Senato il premio di maggioranza, della consistenza complessiva di 170 seggi (340 alla Camera), è attribuito a livello nazionale, ma ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione dalla lista maggioritaria.
  La proposta specifica che, nel caso in cui si svolgano elezioni per il rinnovo di una sola Camera si procede alla distribuzione dei seggi con metodo proporzionale tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento (per la Camera a livello nazionale mentre per il Senato la distribuzione avviene per ciascuna regione).
  Viene inoltre disciplinata l'elezione del Senato secondo lo stesso sistema previsto per la Camera dei deputati, con le differenze dovute ai vincoli costituzionali, eliminando il turno di ballottaggio e riducendo a 3 (da 10) il numero massimo di collegi plurinominali in cui il capolista può essere candidato. Il testo stabilisce altresì che il capolista eletto in più collegi è proclamato eletto nel collegio in cui il candidato della medesima lista, non eletto in conseguenza di tale proclamazione, ha ottenuto la minore cifra elettorale individuale. Pag. 57
  Al Senato, in base alla proposta di legge, il territorio delle regioni (ad esclusione di Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta) è ripartito in complessivi 50 collegi plurinominali, in cui sono presentate le candidature costituite, come per la Camera, da un capolista e da un elenco di candidati.
  Uguali alla disciplina prevista per la Camera sono anche le modalità di espressione del voto. La ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna regione avviene, invece, a livello regionale, tra le liste che hanno superato il 4 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione. Ai fini della individuazione della lista maggioritaria e della verifica della soglia del 40 per cento “nazionale” per l'attribuzione del premio di maggioranza, tuttavia, i voti alle liste sono conteggiati anche a livello nazionale (e a tal fine viene istituito un ufficio centrale elettorale nazionale» assente nella disciplina vigente). A livello nazionale sono conteggiati anche i seggi ottenuti dalla lista maggioritaria, sommando i seggi ottenuti nella prima ripartizione proporzionale di ciascuna regione.
  Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza, infatti, per il Senato occorre verificare se la lista maggioritaria abbia già ottenuto complessivamente almeno 170 seggi. In caso contrario alla lista maggioritaria sono attribuiti un numero aggiuntivo di seggi in modo tale che essa ottenga complessivamente 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti dalla lista nella regione. Stabilito quanti seggi ottiene la lista maggioritaria nella regione, i restanti seggi vengono ripartiti tra le altre liste che ne hanno superato la soglia regionale del 4 per cento.
  Se nessuna lista ottiene il 40 per cento dei voti validi (o se lo ottiene in una sola delle due Camere), il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi, nazionale per la Camera, regionale per il Senato.
  La proposta contiene, infine, una delega al Governo per la costituzione dei 50 collegi plurinominali e una norma che consente di procedere alle elezioni anche prima dell'esercizio della delega: nel caso di scioglimento del Senato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, i collegi plurinominali sono quelli definiti dalla tabella A allegata alla proposta di legge, come accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto legislativo n. 122 del 2015.
  Alcune delle proposte di legge presentate propongono un ritorno al sistema elettorale vigente prima dell'approvazione della legge n. 270/del 2005 e della legge n. 52 del 2015, ossia quello stabilito dalla cosiddetta legge Mattarella.
  Ricordo brevemente che tale sistema – come definito a seguito dell'approvazione delle leggi n. 276 e n. 277 del 1993 – prevedeva, per la Camera, l'elezione dei 3/4 dei deputati assegnati a ciascuna circoscrizione in collegi uninominali e l'elezione della restante quota con metodo proporzionale alle liste che superavano il 4 per cento dei voti validi. Il candidato nel collegio uninominale si doveva collegare con una o più liste presentate nella circoscrizione. L'elettore disponeva di due voti, uno per la scelta del candidato nel collegio, l'altro per la scelta della lista circoscrizionale. Ai fini dell'elezione dei deputati della quota “proporzionale” alle liste erano sottratti parzialmente i voti ottenuti nei collegi dai candidati collegati alle liste (cd. «scorporo parziale»).
  Per il Senato era ugualmente prevista l'elezione dei 3/4 dei senatori assegnati a ciascuna regione in collegi uninominali, mentre i restanti seggi erano attribuiti con sistema proporzionale in ambito regionale tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. Le candidature nei collegi uninominali erano fatte per gruppi di candidati contraddistinti da un medesimo simbolo e l'elettore disponeva di un solo voto che esprimeva a favore di un candidato nel collegio. Una volta assegnati i seggi uninominali, i restanti seggi erano assegnati in proporzione ai voti ottenuti da tutti i candidati del gruppo (con il metodo Pag. 58d'Hondt) previa sottrazione totale dei voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali (c.d. «scorporo totale»).
  La legge n. 47 del 2005 è successivamente intervenuta sulla questione dei seggi vacanti (in connessione alla diffusione del ricorso alle cosiddette «liste civetta»), stabilendo che i seggi conquistati da un partito ma non assegnabili ad esso, sarebbero andati a candidati non proclamati nei collegi uninominali appartenenti al gruppo politico organizzato di cui facesse parte la lista (entro dunque una coalizione di liste, individuabile tramite le candidature uninominali caratterizzate dal medesimo contrassegno). A loro volta, le liste proporzionali appartenenti a quel gruppo politico sarebbero state identificate dal collegamento dichiarato con quella lista da almeno uno dei candidati uninominali presentatisi con il contrassegno comune.
  Il ritorno al sistema elettorale di cui alle leggi n. 276 e n. 277 del 1993, senza alcuna modifica, è proposto nei progetti di legge C. 4142 Vargiu e C. 4166 Nicoletti (che recano contestualmente una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali e una norma di chiusura nel caso in cui il decreto legislativo non sia adottato nei termini).
  Le suddette proposte dispongono dunque l'abrogazione della legge n. 270 del 2005 e della legge n. 52 del 2015 e la «reviviscenza» dei testi unici per l'elezione della Camera e del Senato, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dalla legge n. 270 del 2005. La proposta C. 4142 Vargiu abroga altresì gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 75 del 2006 che hanno apportato modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato.
  Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'elezione dei deputati e dei senatori delle circoscrizioni Estero di cui alla legge n. 459 del 2001.
  La proposta di legge C. 4166 Nicoletti (articolo 2) reca una delega per adottare, entro due mesi, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali del Senato e della Camera, secondo le modalità e i princìpi fissati dalla legge Mattarella.
  La proposta di legge reca, al contempo, una norma di chiusura (articolo 3) volta a stabilire che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi entro il termine di 2 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati nel 1993, con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi n. 277 e n. 276 del 1993.
  A tal fine, per entrambe le Camere, l'articolo 3 della proposta C. 4166 reca le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute variazioni amministrative (passaggio di alcuni comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, avvenuto con legge 3 agosto 2009 n. 117) e deroga, in via transitoria, alle previsioni del testo unico (articolo 1, nel testo antecedente alla legge n. 270 del 2005) per quanto concerne la determinazione della quota di collegi uninominali, stabilita nella misura del 75 per cento per la Camera e nella misura di tre quarti per il Senato e, conseguentemente, della quota di seggi proporzionali. La norma transitoria dettata dall'articolo 3 stabilisce infatti, per entrambe le Camere, che i seggi attribuiti alla quota proporzionale, in deroga alle disposizioni dei rispettivi testi unici, sono determinati sottraendo dai seggi spettanti alla circoscrizione, i seggi assegnati ai collegi uninominali del 1993.
  Il ritorno al sistema dettato dalla cosiddetta legge Mattarella è disposto anche dalla proposta di legge C. 2690 Giachetti, presentata il 29 ottobre 2014. Tale proposta di legge (così come la proposta C. 2352 Toninelli che sarà esaminata nell'ultimo blocco della presente relazione) è stata abbinata, in quanto non assorbita dalla legge n. 52 del 2015, essendo stata assegnata nel corso dell'iter, ma dopo l'approvazione del testo in prima lettura.
  La proposta Giachetti dispone il ripristino del sistema elettorale definito dalla legge Mattarella con l'eliminazione del cosiddetto scorporo. L'articolato apporta, Pag. 59a tal fine, una serie di modifiche ai testi unici per l'elezione della Camera (nel testo previgente alla legge n. 52 del 2015) e del Senato. Reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi, per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e una norma di chiusura analoga a quella della proposta Nicoletti sopra descritta.
  La proposta di legge C. 4088 Speranza, che riguarda solamente il sistema elettorale della Camera in quanto è stata presentata prima dello svolgimento del referendum costituzionale, introduce un sistema elettorale misto analogo alla cosiddetta legge Mattarella per la parte maggioritaria, basato sull'elezione di 475 deputati in altrettanti collegi uninominali. L'attribuzione dei restanti 143 seggi è articolata in tre quote: un premio di maggioranza di 90 seggi alla lista più votata (che comunque non può avere un numero complessivo di seggi superiore a 350); 30 seggi alla seconda lista più votata; 23 seggi come diritto di tribuna, da ripartire tra le liste che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi a livello nazionale e che abbiano ottenuto un numero di seggi uninominali inferiore a 18.
  L'elettore dispone di un voto con il quale sceglie il candidato nel collegio uninominale, collegato ad una lista. I seggi delle tre quote sono assegnati ai candidati non eletti nei collegi uninominali secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali (calcolate in percentuale sul totale dei votanti del collegio). Il territorio nazionale è diviso nelle 27 circoscrizioni antecedenti la legge n. 52 del 2015 (26 più la Valle d'Aosta); i 475 collegi (indicati in numero fisso nella legge) sono ripartiti nelle circoscrizioni sulla base della popolazione. Per la costituzione dei 475 collegi uninominali è conferita una delega al Governo, che riproduce il testo dell'articolo 7 della legge n. 277 del 1993.
  Il Governo è altresì delegato ad apportare le ulteriori modificazioni ai Testi unici elettorali della Camera e del Senato strettamente conseguenti alle disposizioni della legge, nonché per la semplificazione del procedimento elettorale. È prevista la possibilità di svolgere elezioni primarie per l'individuazione dei candidati nei collegi uninominali.
  Per favorire la parità di genere la proposta prevede che, a pena di inammissibilità delle candidature, ciascuna lista deve garantire l'alternanza dei sessi nel complesso dei collegi uninominali della circoscrizione e, a livello nazionale, non può superare il 60 per cento dei candidati dello stesso sesso (articolo 18 comma 4 TU).
  La proposta di legge C. 4177 Parisi propone, per entrambe le Camere, un sistema secondo cui i seggi sono attribuiti per metà ai candidati vincenti nei collegi uninominali e per l'altra metà ripartiti a livello nazionale (anche per il Senato) con sistema proporzionale tra liste bloccate composte da non meno di tre e da non più di sei candidati in collegi plurinominali.
  Si prevede poi l'attribuzione di un premio di governabilità per la lista o coalizione più votata fissato in 90 seggi per la Camera e in 45 seggi per il Senato. Il premio è ripartito nelle circoscrizioni alla Camera e nelle regioni al Senato in proporzione alla popolazione.
  La proposta consente, inoltre, alle liste di presentarsi in coalizione e fissa la soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale al 3 per cento del totale dei voti validi a livello nazionale (anche per il Senato), sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate; per le coalizioni non è prevista soglia di sbarramento. Il voto è unico: l'elettore sceglie la lista formata dai candidati del collegio plurinominale e, insieme, il candidato uninominale ad esso collegata. Nel caso di liste collegate il candidato nel collegio uninominale è unico.
  Per quanto riguarda l'elezione della Camera, 308 deputati sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali. I 219 seggi della quota proporzionale sono ripartiti a livello nazionale tra coalizioni e liste ammesse al riparto (con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti), quindi distribuiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'elezione Pag. 60della Camera. Alla lista o coalizione vincente si attribuiscono, inoltre, i 90 seggi di premio già ripartito nelle circoscrizioni (con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica con cui sono determinati i seggi spettanti alle circoscrizioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione).
  Per ciascuna coalizione, inoltre, si ripartiscono i seggi spettanti tra le liste ammesse al riparto che ne fanno parte. Successivamente, i seggi spettanti a ciascuna lista sono ripartiti nei collegi plurinominali (per ciascuna lista sulla base del quoziente elettorale di circoscrizione), nei quali vengono eletti in corrispondenza dei seggi spettanti, i candidati plurinominali nell'ordine di lista. La proposta contiene a riguardo la disciplina per far sì che tutti i collegi plurinominali abbiano almeno un deputato eletto.
  Con riguardo all'elezione del Senato, il sistema è identico a quello illustrato per la Camera, ovviamente con numeri diversi: 153 senatori sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali e 108 seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale (anche al Senato) tra coalizioni e liste ammesse al riparto, quindi distribuiti nelle regioni. Il premio di governabilità è pari a 45 seggi, ripartito nelle regioni con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica con cui sono determinati i seggi spettanti alle regioni e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di ciascuna regione.
  La proposta contiene inoltre una delega al Governo, da esercitare entro 45 giorni, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (fermo restando che i secondi devono essere risultanti dall'accorpamento dei primi). Per l'elezione della Camera, le circoscrizioni corrispondono al territorio delle regioni, tranne che per le regioni Abruzzo e Molise che costituiscono, insieme, una circoscrizione.
  La proposta di legge C. 4182 Dellai prevede un sistema con attribuzione di un «premio di governabilità» ed eventuale svolgimento di un doppio turno: al primo turno non sono consentite coalizioni e il sistema è proporzionale. L'elettore può esprimere un voto di preferenza per la scelta dei candidati indicati nelle liste (o due preferenze se per un candidato di diverso sesso).
  Per la Camera si prevede l'attribuzione di un «premio di governabilità» alla lista che ottiene al primo turno almeno il 40 per cento dei voti: il premio è attribuito al primo turno e consente il raggiungimento di 340 seggi. È inoltre fissata una soglia di sbarramento del 3 per cento dei voti validi su base nazionale.
  Se nessuna lista ottiene il 40 per cento dei voti la proposta dispone che si svolga un secondo turno di ballottaggio cui partecipano le liste che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 30 per cento dei voti, oppure coalizioni di liste che insieme raggiungano almeno il 30 per cento dei voti ottenuti secondo i risultati del primo turno. Qualora nessuna lista ottenga il 30 per cento dei voti al primo turno e non si formino coalizioni «con l'aggregazione» di almeno il 30 per cento dei voti del primo turno, il secondo turno non si tiene e la distribuzione di tutti i seggi avviene in modo proporzionale. Se ha luogo il secondo turno, alla lista o coalizione che ottiene il maggior numero di voti viene attribuito un premio di maggioranza, fino al conseguimento di 321 seggi. La distribuzione dei seggi derivanti dal premio tra le liste in coalizione avviene sulla base dei voti ottenuti al primo turno.
  Per il Senato è prevista una distinzione in due quote dei seggi da assegnare: una quota pari al 233 seggi e una quota pari a 76 seggi, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta e Molise. Disposizioni specifiche sono dettate per la regione Trentino-Alto Adige, tenuto conto della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
  I 233 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali, mediante ripartizione, con il metodo proporzionale dei quozienti pieni e dei più alti resti, tra le liste presentate nella regione che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi a livello regionale. Pag. 61
  Per l'attribuzione della seconda quota di 76 seggi la proposta prevede una serie di ipotesi articolate. Qualora le liste regionali apparentate sotto il medesimo simbolo abbiano conseguito, su base nazionale, una quota di seggi pari o superiore al 50 per cento, i residui 76 seggi sono distribuiti per il 70 per cento (pari a 53 seggi) a favore di tali liste e, per il restante 30 per cento (pari a 23 seggi) proporzionalmente fra tutte le altre liste. In un secondo caso, qualora le liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei seggi e meno del 50 per cento, la residua quota, pari a 76 seggi, viene loro direttamente attribuita.
  Nel caso in cui nessuna delle liste regionali apparentate raggiunga il 40 per cento dei seggi, per l'attribuzione dei 76 seggi si procede a un secondo turno tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito, anche insieme, almeno il 35 per cento dei seggi a livello nazionale. In base alla proposta, al secondo turno possono partecipare tutte le liste apparentate che, a prescindere dalla soglia di sbarramento del 3 per cento su base regionale, abbiano conseguito almeno un seggio. Il secondo turno con l'assegnazione nazionale del premio ha la funzione – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – di «consolidare una maggioranza relativa al fine di stabilizzare la governabilità». Dalla distribuzione dei seggi assegnati al secondo turno sono escluse le regioni Valle d'Aosta e Molise; gli elettori di queste regioni, però, partecipano al secondo turno, per determinare la lista o la coalizione che ottiene il premio.
  Qualora nessuna lista ottenga almeno il 35 per cento dei seggi e non si formi alcuna coalizione di liste di pari entità, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono distribuiti proporzionalmente in ambito regionale. Nel caso, infine, in cui vi sia una lista con almeno il 35 per cento dei seggi, si forma solo una coalizione di liste di pari entità e non si forma alcuna altra coalizione, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono attribuiti alla suddetta lista o coalizione.
  La proposta di legge C. 4240 Cuperlo prevede per entrambe le Camere un sistema di elezione con metodo proporzionale corretto da un eventuale premio di “governabilità”, di consistenza variabile ma non superiore al 10 per cento dei seggi di ciascuna Camera. I seggi sono ripartiti proporzionalmente (per la Camera a livello nazionale, per il Senato a livello regionale) con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, ma sono poi attribuiti ai candidati nei collegi uninominali in cui sono suddivise le circoscrizioni, in base alla graduatoria decrescente delle cifre elettorali personali.
  Le candidature sono presentate dai partiti nei collegi uninominali e l'elettore dispone di un unico voto con il quale sceglie il candidato e, contemporaneamente, la formazione politica che rappresenta. Non sono previste liste di candidati, né possibilità di collegarsi a più forze politiche. La cifra elettorale del gruppo di candidati è costituita dal totale dei voti validi espressi per tutti i candidati dello stesso “gruppo”.
  La soglia di accesso alla ripartizione dei seggi è fissata al 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale per la Camera e al 4 per cento dei voti validi espressi nella regione per il Senato.
  Per la Camera i seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale sulla base del totale dei voti validi espressi per i candidati appartenenti allo stesso “gruppo”. Se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti ha anche ottenuto 340 seggi, resta ferma tale attribuzione altrimenti al gruppo stesso viene attribuito un premio di governabilità, della consistenza massima di 63 seggi e comunque non superiore al numero di seggi necessari affinché il gruppo ottenga fino e non oltre 340 seggi. I seggi spettanti a ciascun gruppo a livello nazionale sono poi ripartiti nelle circoscrizioni con il medesimo metodo utilizzato dalla legge vigente per l'elezione della Camera.Pag. 62
  Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione proporzionale dei seggi spettanti in ciascuna regione è effettuata a livello regionale. Tuttavia, al fine dell'attribuzione del premio di governabilità nazionale, vengono sommati i risultati ottenuti in ciascuna regione dai gruppi: se il gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale ha ottenuto 170 seggi – con la somma dei seggi ad esso attribuiti in tutte le regioni – restano ferme le prime attribuzioni, altrimenti al gruppo vincente viene attribuito un numero aggiuntivo di seggi (non superiore a 32) affinché esso ottenga complessivamente «sino a» e «non più» di 170 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è quindi ripartito fra le regioni in misura proporzionale al numero di voti validi ottenuti dal gruppo vincente in ciascuna regione. Viene determinato in tal modo quanti seggi spettano al gruppo vincente in ciascuna regione e, detratti tali seggi dal numero di seggi assegnati alla regione, viene determinato il numero di seggi residui da ripartire tra gli altri gruppi ammessi.
  I candidati, nel numero spettante a ciascun “gruppo” in base alla ripartizione proporzionale ed eventuale «premio», sono eletti in base alla graduatoria decrescente dei voti validi ottenuti da ciascuno di essi. In questa graduatoria i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nel rispettivo collegio precedono gli altri.
  La proposta di legge contiene inoltre la delega al Governo per la costituzione dei collegi uninominali, che in ciascuna Camera devono essere i tre quarti dei seggi assegnati alla circoscrizione (o alla regione). Per l'elezione della Camera dei deputati vengono recuperate le 26 circoscrizioni definite dalla legge Mattarella e conservate dalla legge n. 270 del 2005. Per l'elezione del Senato, la regione Trentino-Alto Adige conserva i sei collegi uninominali della legge n. 422 del 1991 e il sistema di elezione maggioritario con il recupero proporzionale; nella regione Molise, invece, sono costituiti 2 collegi uninominali. Nella delega è stato inserito inoltre il principio secondo il quale i collegi per l'elezione del Senato dovrebbero essere costituiti, preferibilmente, da aggregazione dei collegi per l'elezione della Camera.
  La norma transitoria, infine, stabilisce che, in caso di mancata adozione dei decreti legislativi per la costituzione dei collegi uninominali, entro il termine di 4 mesi, i collegi uninominali per l'elezione della Camera e del Senato sono quelli determinati con i due decreti legislativi, rispettivamente n. 536 e n. 535 del 1993 emanati in attuazione della delega contenuta nelle leggi n. 277 e n. 276 del 1993. A tal fine, per entrambe le Camere, le norme stabiliscono le modifiche alla definizione dei collegi, necessarie in seguito alle intervenute variazioni amministrative e derogano il testo unico per quanto concerne la determinazione del numero di collegi uninominali in ogni circoscrizione e in ogni regione.
  Infine, la proposta di legge C. 2352 Toninelli, presentata il 6 maggio 2014 e abbinata in quanto non assorbita dalla legge n. 52 del 2015 essendo stata assegnata dopo l'approvazione del testo in prima lettura, reca una serie di modifiche al sistema elettorale della Camera, antecedente alla legge n. 52 del 2015, e a quello del Senato (di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla legge n. 270 del 2005).
  La proposta di legge delinea un sistema proporzionale, basato sul metodo del divisore corretto, analogo per la Camera e per il Senato, salvo gli adeguamenti dovuti ai vincoli costituzionali. Il sistema proporzionale è corretto con la previsione di circoscrizioni di ampiezza intermedia: in particolare, il territorio è diviso, in base alla proposta di legge, in 42 circoscrizioni di dimensione intermedia con assegnazione di seggi che passa da 1 seggio alla Valle d'Aosta ed un massimo di 42 seggi per tre circoscrizioni metropolitane (queste ultime sono divise a loro volte in collegi).
  Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, la proposta prevede la ripartizione in due schede dell'espressione della preferenza da parte dell'elettore Pag. 63e della scelta della lista. L'elettore, di conseguenza, ha facoltà di esprimere una preferenza o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due, anche a favore di un candidato di una lista diversa da quella votata. L'elettore può anche cancellare dalla lista che ha prescelto un candidato che non ritiene di voler votare («candidato sgradito») o, nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi, due. In tale caso, è penalizzata di una frazione di voto la lista che ha prescelto ed è sottratta una preferenza al totale di quelle accumulate dal «candidato sgradito» con i voti di preferenza espressi sulla seconda scheda.
  Rileva, infine, che le modalità di prosecuzione dell'esame saranno definite in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato una volta trasmessa alla Commissione la sentenza della Corte costituzionale.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
Testo base C. 3683, approvata dal Senato, C. 460 Speranza e C. 540 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è scaduto lunedì 6 febbraio scorso e che sono stati presentati due emendamenti (vedi allegato 4).

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 1.1 e 1.2. Rilevato che il testo in esame è stato già approvato dal Senato con il consenso unanime dei gruppi, auspica ora una sollecita approvazione del provvedimento presso la Camera dei deputati, non ritenendo opportuno apportare modifiche ad un testo sul quale si registra la massima condivisione.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 1.1 e 1.2.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.
(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della proposta di legge n. 3675).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o febbraio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che i presentatori della proposta di legge n. 3675 Giuseppe Guerini e altri, recante «Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di scelta degli scrutatori dei seggi elettorali» ne hanno richiesto l'abbinamento al provvedimento in esame.
  Poiché il contenuto della proposta a prima firma Giuseppe Guerini verte su Pag. 64materia analoga al contenuto della proposta già all'ordine del giorno, ne propone l'abbinamento.

  La Commissione acconsente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica altresì che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti. Avverte che la II Commissione ha espresso parere favorevole, che le Commissioni VII e XI hanno espresso parere favorevole con un'osservazione e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, prende atto dei parere espressi dalle Commissioni in sede consultiva, riservandosi di approfondire le questioni da essi poste in vista dell'esame in Assemblea. Fa notare, in ogni caso, che si tratta di aspetti già ampiamente affrontati in sede referente, sui quali i gruppi si sono confrontati con serietà, giungendo ad un apprezzabile risultato.

  Emanuele FIANO (PD) chiede alla presidenza chiarimenti sull'abbinamento della proposta di legge n. 3675, a prima firma del deputato Giuseppe Guerini, tenuto conto che esso viene deliberato in una fase avanzata dell’iter.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in risposta alla questione sollevata dall'onorevole Fiano, fa notare che l'abbinamento delle proposte di legge, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente svolta in base all'articolo 79 del Regolamento.
  Propone che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

  La Commissione acconsente. Delibera quindi di conferire alla relatrice, deputata Dalila Nesci, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per la giornata odierna, è stato rinviato alle ore 12 di martedì 14 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 9 febbraio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

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