CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 febbraio 2017
763.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 193

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.05.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, si è convenuto di concludere l'esame preliminare dei progetti di legge nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire nella discussione sulle linee generali.

  Marialuisa GNECCHI (PD), nel riferirsi alla tutela del lavoro autonomo, ricorda che la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto la gestione separata, divenuta Pag. 194operativa da aprile 1996, che ha fornito una prima risposta ai lavoratori autonomi impossibilitati a iscriversi alle altre gestioni previdenziali, evidenziando tuttavia come non si sia completato l'iter per renderla di pari dignità rispetto alle altre gestioni, come emerso anche nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Nel premettere che la legge di bilancio per il 2017 ha compiuto un primo importante passo in avanti, consentendo il cumulo gratuito dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, in alternativa agli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione, ricorda che nella seduta di domani sarà svolta una sua interrogazione concernente la gestione separata, nella quale si sollecita l'assunzione di iniziative per estendere anche ai liberi professionisti, iscritti obbligatoriamente alla gestione separata dell'INPS, la facoltà di esercitare il riscatto dei contributi per l'attività libero professionale prestata in periodi antecedenti il 1996. Ribadisce, quindi, la necessità di avviare un processo che porti a parificare la gestione separata a tutte le altre, sottolineando come il disegno di legge in esame, attraverso le deleghe in esso contenute, rappresenti un'opportunità per aprire la strada a tale riflessione. Ricorda, in particolare, che i contributi versati nella gestione separata non sono considerati ai fini dell'accesso alla cosiddetta «opzione donna» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 e alle salvaguardie previste, da ultimo, dalla legge di stabilità 2017.

  Tiziana CIPRINI (M5S), pur dichiarandosi soddisfatta del fatto che la Commissione finalmente esamini progetti di legge in materia di lavoro autonomo, viste le iniziative assunte dal MoVimento 5 Stelle con la presentazione delle proposte di legge ora abbinate al disegno di legge governativo e della risoluzione 7-00590, poi approvata, almeno parzialmente dalla Commissione, sottolinea che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento può essere considerato un vero e proprio statuto dei lavoratori autonomi, come sostenuto dal Governo e della maggioranza. Si tratta, a suo dire, di un provvedimento incompleto e parziale, che rischia di alimentare le differenziazioni tra le diverse tipologie di lavoratori autonomi. A tale riguardo, evidenzia in primo luogo che la definizione di cui all'articolo 1 esclude l'applicazione del provvedimento agli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, di cui all'articolo 2083 del codice civile, e gli imprenditori individuali, nonché agli artigiani e agli operatori del commercio. Al contrario, ritiene che la formulazione dell'articolo 1 presenti profili problematici in relazione all'applicazione del provvedimento anche agli agenti di commercio. Osserva, inoltre, che diverse disposizioni del disegno di legge approvato dal Senato introducono nuove differenziazioni tra professioni organizzate in ordini o collegi e professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Ribadisce, in ogni caso, che il testo all'esame della Commissione non è in grado di affrontare le criticità poste dallo sviluppo della cosiddetta gig economy, sottolineando che bisogna mantenere ben chiara la distinzione fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. L'applicazione delle tutele introdotte a favore dei lavoratori autonomi non risulta idonea, infatti, a proteggere i titolari di false partite IVA, che meritano di essere assunti con un contratto di lavoro dipendente e le relative tutele.
  A suo avviso, tuttavia, gli estensori del disegno di legge governativo hanno inteso costituire un nesso tra il capo I e il capo II del provvedimento in esame ipotizzando la costituzione di una tipologia di lavoratore sempre più in balia delle esigenze di un libero mercato privo di regole e di una produzione che subisce repentine accelerazioni. In questo contesto, risultano funzionali forme di lavoro autonomo e di continua connessione dei lavoratori alle reti informatiche. Nel richiamare l'esperienza francese, nella quale è stato affermato il diritto del lavoratore alla disconnessione, sottolinea come il rischio connesso a tale modello economico sia la diffusione di minori forme di lavoro dipendente, con le relative tutele, e una più Pag. 195ampia diffusione di forme di lavoro autonomo precario. Esprime, inoltre, perplessità in ordine all'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002 ai lavoratori autonomi, sottolineando come le disposizioni di quel provvedimento si sono spesso rivelate inadeguate a garantire il rispetto dei termini di pagamento.
  Preannuncia, in conclusione, le argomentazioni alla base degli emendamenti che il suo gruppo presenterà al disegno di legge, che interverranno, in particolare, sulla disciplina dell'accesso all'indennità di malattia e ospedaliera, sulla sospensione delle scadenze in caso di ricovero ospedaliero per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico e sull'esclusione dell'applicazione degli studi di settore in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, intervenendo in sede di replica, auspica una positiva e rapida conclusione dell'esame del provvedimento, che, pur non risolvendo tutte le molteplici problematiche del lavoro autonomo, introduce tuttavia norme sicuramente positive, sottolineando in ogni caso come anche l'ampio ciclo di audizioni informali svolto dalla Commissione abbia indicato chiaramente l'esigenza di introdurre mirati correttivi riferiti a entrambi i capi del disegno di legge approvato dal Senato.
  Una delle priorità emerse con chiarezza, con riferimento alla disciplina del lavoro autonomo, è, a suo avviso, quella di non determinare un approfondimento delle differenze esistenti tra professioni ordinistiche e professioni non regolamentate.
  Per quanto attiene, invece, alle disposizioni concernenti il cosiddetto lavoro agile, che – come chiarito dal testo del disegno di legge – rappresenta una modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato, segnala l'esigenza che, al fine di garantire effettivamente il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni in azienda, sia definita una precisa cornice normativa della fattispecie in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  Preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, essendosi conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge Atto Camera n. 4135, approvato dal Senato della Repubblica.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4135, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, è fissato alle ore 17 di giovedì 9 febbraio 2017.
  Ricorda, altresì, che il disegno di legge C. 4135 è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e, pertanto, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative, trova applicazione la speciale disciplina di cui all'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
Nuovo testo C. 3772.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 196

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, l'espressione del parere alla II Commissione avrà luogo nella giornata di domani. Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Chiara Gribaudo.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il testo iniziale della proposta di legge, il cui esame è stato abbinato a quello di altre proposte vertenti sulla medesima materia, è stato oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente e si compone, all'esito della votazione delle proposte emendative, di 10 articoli, che recano diverse misure volte a tutelare e a sostenere gli orfani di crimini consumati in ambito familiare, incidenti anche su profili di competenza della XI Commissione.
  Preliminarmente rileva che, come evidenziato nell'ambito dell'esame in sede referente, l'omicidio del coniuge comporta, per i figli della vittima, la perdita non solo del genitore ucciso, ma anche del genitore autore della violenza, esponendoli, pertanto, a una situazione particolarmente difficile anche sul piano economico.
  Quanto all'ambito di applicazione del provvedimento, evidenzia che, anche attraverso le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, le tutele si estendono ai figli minori, ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di un omicidio commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o dalla parte dell'unione civile, anche se questa è cessata, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
  Venendo al contenuto del testo elaborato dalla Commissione di merito, segnala in primo luogo che l'articolo 1 intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli modificando l'articolo 76 del testo unico spese di giustizia, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito, precisando che il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di espropriazione forzata.
  Ricorda che l'articolo 1-bis modifica l'articolo 577 del codice penale, al fine di applicare l'aggravante ivi prevista, che comporta la pena dell'ergastolo, all'omicidio del coniuge, anche se separato, della parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con lui stabilmente convivente. La pena è compresa, invece, tra ventiquattro e trent'anni in caso di omicidio del coniuge divorziato o della parte dell'unione civile, ove questa sia cessata.
  Fa presente che l'articolo 2 modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli della vittima, prevedendo che il pubblico ministero debba richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
  Rileva che l'articolo 3 modifica, invece, la disciplina della provvisionale, che ha lo scopo di anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. In particolare, si modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale, prevedendo che, quando si procede per l'omicidio del coniuge e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. In deroga alla disciplina generale, si dispone inoltre che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo Pag. 197con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata.
  Precisa che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di indegnità a succedere. In particolare, il comma inserisce nel codice civile l'articolo 463-bis, con il quale è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per l'omicidio, anche tentato, del coniuge, anche separato, e della parte dell'unione civile fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In questo caso, si provvede alla nomina di un curatore dell'eredità giacente. Si prevede, inoltre, l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento. I commi 2 e 3 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato.
  Segnala che l'articolo 5, che rappresenta una delle disposizioni che più direttamente incidono su materie di competenza della XI Commissione, modifica la recente legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Come per l'indegnità a succedere, si prevede la sospensione del diritto per l'indagato, anticipando così gli effetti della sentenza di condanna. La sospensione opera fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso, all'indagato sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. Per attuare le disposizioni relativa alle sospensione del diritto alla pensione e al subentro dei figli nella quota del genitore, la proposta di legge prevede l'obbligo per il pubblico ministero di comunicare senza ritardo all'ente pensionistico la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio commesso contro il coniuge.
  Rileva che l'articolo 5-bis reca disposizioni in materia di accesso ai servizi di assistenza nei casi di crimini domestici affidando allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere, organizzare e curare l'assistenza delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari.
  Ricorda, poi, che l'articolo 5-ter prevede, inoltre, che, a favore dei figli superstiti di vittime del reato di omicidio del coniuge o della parte dell'unione civile, sia assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico, specificando che tali soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
  Osserva che il successivo articolo 5-quater interviene sulla disciplina dell'affidamento familiare dei minori rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore per i reati indicati dal provvedimento in esame. In particolare, si richiede che il tribunale, eseguiti i necessari accertamenti, provveda privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore e i parenti fino al terzo grado e che, nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, assicuri, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. Si stabilisce, inoltre, che, su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.
  Evidenzia che l'articolo 5-quinquies reca, infine, le disposizioni di carattere finanziario relative all'attuazione del provvedimento, incrementando di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 la Pag. 198dotazione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», che assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici». Tale somma è destinata a una pluralità di interventi, dall'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa e alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria. Evidenzia che almeno il 70 per cento delle somme è destinato a interventi in favore dei minori, mentre la restante quota finanzia interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi dalle stesse finanziati.
  Conclusivamente, dichiara di ritenere che il testo in esame segni un passo importante nella direzione del rafforzamento delle tutele dei figli delle vittime di crimini domestici, sia sul piano più strettamente giuridico e processuale sia su quello della loro assistenza sociale, psicologica e sanitaria. Nell'esprimere quindi un giudizio molto positivo sul provvedimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere, si riserva in ogni caso di verificare se vi sia la possibilità di migliorare le disposizioni più direttamente riferibili a materie di competenza della nostra Commissione. Si riserva, altresì, di valutare eventuali considerazioni e osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di giovedì 9 febbraio 2017.

  La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 febbraio 2017.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
Rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

Rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

Rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.10.