CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 febbraio 2017
763.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Pag. 27Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 3113 on. Nesci ed altri, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Rammenta che il provvedimento, che si compone di 7 articoli, ha un duplice oggetto. In primo luogo, esso introduce alcune misure, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, per assicurare maggiore trasparenza alle elezioni ed impedire eventuali distorsioni del voto. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; composizione degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), compresi i rappresentanti di lista; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene data la possibilità di votare anche a coloro che si trovano al di fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
  In proposito, rammenta che nostro ordinamento ciascun tipo di elezione è disciplinato da uno specifico provvedimento legislativo. Tuttavia, la materia del procedimento elettorale preparatorio e di contorno, come quello oggetto prevalente della proposta in esame è disciplinato esaustivamente solamente nella legge per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e nella legge per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), ad eccezione delle urne elettorali per le quali si applica la legge Camera. Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni, riguardano prevalentemente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di assegnazione dei seggi, circoscrizioni elettorali), elettorato attivo e passivo, organi di controllo, mentre per quanto riguarda il procedimento fanno prevalentemente rinvio alle due leggi citate: per le elezioni del Senato, per quelle europee e per i referendum si applicano generalmente le disposizioni del testo unico per la Camera, rispettivamente ai sensi dell'articolo 27 del testo unico delle elezioni del Senato (Decreto Legislativo n. 533 del 1993), dell'articolo 51 della legge elettorale del Parlamento europeo (legge n.  18 del 1979) e dell'articolo 50 della legge sui referendum (legge n. 352 del 1970); mentre alle elezioni regionali si applica il testo unico per le elezioni comunali (legge n. 108 del 1968, articolo 1, comma 6).
  Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala le disposizioni riguardanti l'ufficio elettorale di sezione.
  A tale riguardo, ricorda che attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto da presidente, quattro scrutatori, tra i quali il presidente sceglie il suo vice, e un segretario (articolo 34 legge elettorale nazionale e articolo 20 legge elettorale comunale). Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso. Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello; gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo; il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di Pag. 28istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990). Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della proposta di legge in discussione modificano, in particolare, la disciplina relativa alle figure del presidente e degli scrutatori. Per quanto riguarda il presidente (articolo 1, comma 1, lettera c) della legge per le elezioni politiche e articolo 2, comma 1, lett. a) della legge per le elezioni comunali), viene ribadito che può essere scelto tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai ecc.). Inoltre, viene eliminata la possibilità di surroga del presidente, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria, con il sindaco o suo delegato. In tali casi la proposta prevede invece che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti. Particolarmente innovativo il divieto di ricoprire l'incarico di presidente «per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale». Sono, inoltre, introdotti alcuni requisiti minimi per ricoprire l'incarico di presidente: godimento dei diritti civili e politici; età tra i 18 e i 70 anni; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
  Rileva che si modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale previsti dalla legge (articolo 1, comma 1, lettera d) della legge per le elezioni politiche e articolo 2, comma 1, lettera b) della legge per le elezioni comunali). Nello specifico, sono introdotte due ulteriori cause di esclusione. La prima riguarda, in relazione alle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione e di segretario, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione solo per i candidati). La seconda riguarda coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.
  Rammenta che tali cause di esclusione sono verificate d'ufficio e si applicano non solo al presidente, scrutatori e segretario ma anche ai rappresentanti di lista. Anche la disciplina relativa agli scrutatori viene modificata, attraverso diverse novelle alla legge n. 95 del 1989 che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 3). In primo luogo, sono ribaditi i requisiti minimi per ricoprire l'incarico di segretario, già indicati per tutti i membri dell'ufficio elettorale (godimento dei diritti civili e politici, età ricompresa tra i 18 e i 65 anni).
  Inoltre, vengono apportate alcune modificazioni puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata, per sorteggio, dalla commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, in pubblica adunanza, preannunziata 10 giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione, ove designati. Segnalo, inoltre, che gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
  Segnala, infine, che l'articolo 5 della proposta di legge in esame, con la chiara finalità di prevenire eventuali forme di voto di scambio e di inquinamento del voto, introducendo un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, Pag. 29contempla un esplicito divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, tale disposizione non si applica alle società quotate.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.
C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, rilevata l'assenza di profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

  Andrea COLLETTI (M5S) osserva, preliminarmente, come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento abbiano complessivamente peggiorato l'impianto del provvedimento. In particolare, manifesta perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che prevedono che la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quella in materia di protezione dei dati personali, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente preferibilmente in formato elettronico. Al riguardo, osserva come la predetta documentazione dovrebbe essere appositamente certificata, attraverso sottoscrizione digitale, da un funzionario incaricato. Manifesta, altresì perplessità, sul medesimo comma 2, laddove prevede che le eventuali integrazioni siano fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta. In proposito, ritiene che dovrebbe essere precisato espressamente che tali integrazioni si riferiscono in via esclusiva ad atti o documenti, in possesso dell'amministrazione sanitaria, formatisi in epoca successiva alla presentazione della richiesta Pag. 30da parte dell'interessato avente diritto. In riferimento all'articolo 6, che disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, ritiene che lo stesso sia palesemente incostituzionale, irragionevolmente andando ad ampliare l'area di non punibilità degli operatori del settore. Per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 7, rammenta che lo stesso dispone che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Rammenta, altresì, che il medesimo comma prevede che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tenga conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in discussione e dell'articolo 599-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 dello stesso provvedimento. Al riguardo, ritiene irragionevole che, nella determinazione del danno, il giudice non debba tener contro anche della eventuale condotta colposa del soggetto danneggiato. A suo giudizio, infatti, anche tale previsione presenta evidenti profili di incostituzionalità. Quanto al comma 4 del medesimo articolo 7, che dispone che il danno conseguente all'attività della struttura sanitario o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, sottolinea come lo stesso determini, di fatto, un incremento dei profitti delle assicurazioni private, in danno dei soggetti danneggiati. Relativamente al successivo comma 5, manifesta perplessità in ordine alla previsione secondo cui le disposizioni dell'articolo 7 costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. Per quanto concerne l'articolo 8, che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione, ritiene che il primo periodo del comma 2 rappresenti un'ultronea ripetizione di quanto già disposto dal comma precedente. In riferimento al comma 4, che dispone che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per «tutte le parti», comprese le imprese di assicurazione, evidenzia come la norma sia foriera di dubbi interpretativi. Si domanda, infatti, in primo luogo, cosa esattamente si intenda con la generica locuzione « tutte le parti»; in secondo luogo, come possa tale disposizione, laddove prevede la partecipazione obbligatoria al procedimento, ritenersi conforme ai principi del processo civile, che contemplano anche l'istituto della contumacia. Relativamente all'articolo 9, manifesta sullo stesso forti perplessità, laddove, al comma 5, prevede che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, o dell'esercente la professione sanitaria, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti di quest'ultimo è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, dovendosi tener conto, ai fini della quantificazione del danno, delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura pubblica, in cui lo stesso esercente la professione sanitaria ha operato. In riferimento all'articolo 13, rammenta che lo stesso prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione, entro dieci giorni, comunichino all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. Rammenta, inoltre, che il medesimo articolo dispone che l'omissione, la tardività o l'incompletezza di tali comunicazioni precludano l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa. In proposito, ritiene che il predetto articolo non tenga conto della realtà dei fatti, laddove le trattative stragiudiziali avvengono solitamente per le vie brevi, a mezzo di semplici comunicazioni telefoniche. Ciò premesso, rileva la necessità che la Commissione avvii una profonda riflessione su tali profili di criticità, al fine di evitare l'approvazione di un provvedimento denso di incongruenze e illogicità sul piano giuridico.

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  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Colletti, con specifico riferimento all'articolo 6 del provvedimento, riguardante la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, fa notare come lo stesso sia stato riformulato a seguito dei rilievi espressi, sotto forma di vere e proprie condizioni, dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.
  Quanto al comma 4 dell'articolo 15 del provvedimento, che prevede che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, gli incarichi di consulenza tecnica d'ufficio e di perizia siano conferiti al collegio e che nella determinazione del compenso globale non si applichi l'aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio medesimo, ritiene che tale norma penalizzi ingiustificatamente quanti mettano le proprie competenze tecniche e professionali a servizio della giustizia. In proposito evidenzia, infatti, come la norma possa, di fatto, scoraggiare dall'assumere i predetti incarichi i professionisti più qualificati.

  Andrea COLLETTI (M5S) fa notare come tale disposizione, sia stata inserita al fine di salvaguardare l'invarianza finanziaria del provvedimento, cui si fa espresso riferimento all'articolo 18.

  Franco VAZIO (PD), relatore, nel richiamare l'attenzione sul fatto che l'articolo 15 del provvedimento si applica anche al contenzioso penale, rammenta come l'altro ramo del Parlamento abbia introdotto sensibili modifiche sia in riferimento alla responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria (articolo 7), sia in riferimento ai profili di responsabilità penale dello stesso (articolo 6). Trattandosi di questioni assai delicate e complesse, ritiene, quindi, opportuno avviare sulle stesse una approfondita riflessione, riservandosi di presentare una proposta di parere nella seduta di domani.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel concordare con il relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Vittorio FERRARESI (M5S) esprime perplessità in ordine al fatto che le audizioni sul provvedimento Fiano C.3343, che hanno avuto luogo nella seduta di ieri, si siano svolte in maniera informale. Fa notare, infatti, come tutte le altre audizioni, relative ad altri provvedimenti, siano sempre state svolte nell'ambito di indagini conoscitive, che hanno garantito una adeguata pubblicità dei lavori. In riferimento alla proposta di legge Fiano C. 3343, rileva, pertanto, la necessità che siano acquisite agli atti della Commissione le memorie scritte dei soggetti auditi.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che l'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame in sede referente, è uno strumento dell'istruttoria legislativa previsto dal Regolamento, la cui opportunità deve essere valutata, per ciascun provvedimento, dall'Ufficio di presidenza. Informa, comunque, che nelle lettere di invito a partecipare all'audizione informale trasmesse ai soggetti auditi nella seduta di ieri è stata segnalata la particolare utilità di una memoria scritta sulle questioni oggetto dell'audizione, da far pervenire anche in tempi successivi. Nel far presente che l'Associazione Nazionale Magistrati ha comunicato che i suoi rappresentanti sono impossibilitati a partecipare ad audizioni sino alla fine del mese di marzo, informa che solleciterà tutti i soggetti invitati a partecipare alle audizioni a far pervenire memorie scritte.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
  Comunica, quindi, che la presidenza ha predisposto, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva, una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 1), che rimette alle valutazioni dei componenti della Commissione, dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali, ulteriori, richieste di modifica e di integrazione della proposta medesima.
  Illustra pertanto la proposta di documento conclusivo, suddivisa in quattro capitoli, soffermandosi sul capitolo 4 relativo alle conclusioni e proposte, specificando di aver riportato, salvo che per il paragrafo 4.8 relativo ai requisiti soggettivi per accedere all'adozione, quelle proposte sulle quali si è registrata una convergenza unanime da parte degli auditi. Per quanto attiene alla questione particolarmente delicata dei requisiti soggettivi, osserva che in realtà nel corso delle audizioni si è registrato anche in questa materia una convergenza pressoché unanime da parte dei docenti universitari, dei magistrati, degli avvocati e dei rappresentanti di associazioni, ad eccezione della Comunità Papa Giovanni XXIII, del Centro studi Livatino e dei Comitati Sì alla famiglia.
  In ordine alla materia delle adozioni internazionali precisa che la Commissione Giustizia ha dovuto tenere conto che tale materia rientra negli ambiti di competenza delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri. In ragione di ciò la Commissione Giustizia si è soffermata unicamente sulle questioni di maggior rilievo che sono emerse nel corso delle audizioni sulle audizioni nazionali, con la consapevolezza che ulteriori approfondimenti dovranno essere fatti nell'ambito dell'istruttoria legislativa che dovrà essere effettuata quando saranno esaminati in sede referente i progetti di legge in materia di adozioni internazionali da parte delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri.
  Conclude invitando i Gruppi a presentare delle eventuali proposte di integrazione del provvedimento oggi presentato in tempi utili affinché questo possa essere approvato entro la fine del mese di febbraio.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.15.

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5-09716 Colletti: Sull'opportunità di una ispezione ministeriale presso il tribunale di Chieti sulla vicenda relativa al processo per la discarica di Bussi.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rimanendo comunque in attesa delle determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.
C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343 Fiano.

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