CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (C. 4200 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» (C. 4200 Governo);
   considerato che l'articolo 4 prevede, in via eccezionale, l'istituzione di una agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti la cui attività principale di movimentazione merci in modalità transhipment viva condizioni di grave crisi;
   preso atto che in tali istituende agenzie confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei container che usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali alla data del 27 luglio 2016 quando sono stati sottoscritti specifici accordi per i porti di Gioia Tauro e di Taranto che risultano essere le uniche realtà territoriali alle quali tali disposizioni sono applicabili;
   rilevato che viene destinata una somma pari a 18.144.000 euro – per il 2017, stimati decrescenti negli anni 2018 e 2019, rispettivamente, a 14.112.000 euro e a 8.064.000 euro – per l'erogazione dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro;
   considerato che il compito di promuovere l'istituzione dell'agenzia e le sue attività di sostegno all'occupazione dei lavoratori iscritti (anche attraverso la loro formazione professionale) e ai processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, è demandato alla competente Autorità di Sistema portuale, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84/1994;
   ricordato che viene precisata la natura temporanea delle agenzie – 36 mesi – periodo massimo decorso il quale potranno eventualmente assumere la forma di agenzia di fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, prevista in via ordinaria dall'articolo 17 della legge 84/1994;
   valutata positivamente il complessivo intervento normativo, anche in ragione della sua natura derogatoria, transitoria ed eccezionale, in quanto riferita a specifiche realtà portuali, e che appare opportuno non estendere ulteriormente;
   evidenziato che la disciplina in oggetto introduce misure orientate alle medesime finalità cui mira l'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, la cui attuazione si è dimostrata efficace ma che risulta adesso pregiudicata dalla previsione secondo cui l'ente di gestione del porto può erogare contributi solo a condizione che vi sia una riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno,Pag. 78
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che il richiamo della «Agenzia», recato ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 4, va riferito in modo inequivoco alla istituenda Agenzia di cui al comma 1, affinché sia esplicitato che il complessivo intervento normativo è riferibile in modo esclusivo a specifiche realtà portuali;
   all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire che la richiesta di fornitura di manodopera – nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 – va rivolta, in via prioritaria a tale soggetto che, a sua volta, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla richiesta, dovrà rivolgersi alla Agenzia di cui al comma 1;
   valuti infine la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994, citato in premessa, nel senso di abrogare la previsione secondo cui l'ente di gestione del porto può erogare contributi solo a condizione che vi sia una riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti)

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: possono essere organizzati.
1. 100. Il relatore.

  Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
   e-bis
) Promuovere iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.
1. 200. Il relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (Nuovo testo C. 1178 Iacono ed altri)

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 2.

  All'articolo 2, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 3;.
2. 1000. La relatrice.

  All'articolo 2, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1 sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
   al comma 2 sostituire le parole: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.
2. 2000. La relatrice.

  All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: sono utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge con le seguenti: possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
2. 3000. La relatrice.

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri per l'interessato con le seguenti: con oneri a carico del richiedente.

  Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.
3. 1000. La relatrice.

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ART. 5.

  All'articolo 5, comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
  Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale.
5. 1000. La relatrice.

ART. 10.

  Sopprimere l'articolo 10.
10. 1000. La relatrice.

ART. 11.

  Sopprimere l'articolo 11.
11. 1000. La relatrice.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 01000. La relatrice.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (Nuovo testo C. 1178 Iacono ed altri)

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE DEL TESTO

  All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, aggiungere le seguenti: , dismesse o sospese e alla fine del periodo aggiungere le seguenti: purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.

  All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.

  All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: su proposta del gestore, le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 con le seguenti: su proposta del gestore, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo la parola: gestore aggiungere le seguenti: della infrastruttura medesima.

  All'articolo 6, comma 2, al secondo ed al terzo periodo sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

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ALLEGATO 5

5-06630 Giulia Grillo: Miglioramento della mobilità nell'area etnea, con particolare riferimento all'attivazione domenicale e festiva del servizio di trasporto della Ferrovia circumetnea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al miglioramento della mobilità della rete territoriale servita dalla ferrovia Circumetnea, ricordo che i servizi ferroviari di trasporto della gestione governativa sono prevalentemente utilizzati da studenti e da lavoratori, e pertanto effettuati nei giorni feriali.
  La citata gestione governativa, opportunamente interessata sull'argomento, sta effettuando una rilevazione statistica proprio per valutare la domanda di trasporto nei giorni domenicali e festivi.

  Più in generale, è allo studio della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una riprogrammazione dei servizi e dell'organizzazione aziendale che – tenendo conto della compatibilità economico-finanziaria e dei volumi di traffico, anche in relazione alla apertura di nuove tratte della metropolitana – è orientata ad un potenziamento e miglioramento dei servizi.

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ALLEGATO 6

5-07924 Mognato: Svantaggio concorrenziale a danno degli autotrasportatori del nord est derivante dalle diverse modalità di conseguimento in Slovenia del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (cosiddetto «patentino ADR»).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riprendendo quanto detto in risposta all'interrogazione del luglio 2015, informo che la competente Autorità Slovena, interessata al fine di ottenere informazioni circa il corretto raggiungimento dei previsti livelli di preparazione anche per i candidati di lingua italiana che conseguono tale certificato presso gli Enti sloveni, ha riscontrato la nota inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Al riguardo, l'Autorità slovena ha assicurato che i corsi di formazione sono tenuti secondo le prescrizioni dell'ADR (Agreement of Dangerous Goods) e garantiscono il raggiungimento degli standard previsti dallo stesso Accordo; inoltre, la predetta Autorità ha comunicato che effettuerà ispezioni addizionali.
  Informo, infine, che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nell'ambito della reciproca assistenza prevista dall'ADR e dalla direttiva europea 1995/50 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose – provvedono a quanto necessario per garantire i livelli di sicurezza normativamente previsti.

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ALLEGATO 7

5-10010 Franco Bordo: Carenze del trasporto ferroviario in Calabria e difficoltà dei suoi collegamenti con l'Italia settentrionale.
5-10121 Bruno Bossio: Livelli di servizio ferroviario nelle regioni del Mezzogiorno e, in specie, nella dorsale ionica calabrese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli Onorevoli Bordo e altri e dell'Onorevole Bruno Bossio in quanto vertono su analogo argomento.
  Il nuovo Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza 2017-2026, relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri rientranti nel perimetro del Servizio Universale, assicura il perseguimento di molti degli obiettivi auspicati dagli Onorevoli interroganti.
  In particolare, il Contratto di Servizio 2017-2026 prevede il rinnovo del materiale rotabile (restyling delle carrozze, inserimento di treni tipo ETR, adeguamenti tecnologici, nonché sostituzione locomotori più vetusti per un progressivo abbattimento dell'età media del parco circolante), l'aumento dell'offerta (con incremento di circa 2,3 milioni di treni/km), e l'introduzione di nuovi servizi a bordo treno (pulitore viaggiante, wi-fi e mini-bar).
  Circa i collegamenti ferroviari della Regione Calabria con il Centro e il Nord del Paese, è da sottolineare che il servizio di lunga percorrenza viene fornito in larga misura attraverso la dorsale tirrenica, in quanto dotata attualmente di una rete infrastrutturale migliore rispetto a quella jonica. L'attuale offerta, integrata dagli ulteriori servizi svolti in autonomia commerciale da parte di Trenitalia e dei servizi a committenza regionale, è rappresentata dai seguenti collegamenti inseriti nel nuovo perimetro:
   a) n. 5 coppie di treni IC Reggio Calabria-Roma Termini;
   b) n. 4 coppie di ICN, di cui 2 coppie di ICN per la Sicilia e 2 coppie ICN da/per Reggio Calabria in direzione, rispettivamente, di Torino e Milano;
   c) n. 3 coppie di collegamenti bus per collegare le città della fascia jonica alla linea tirrenica;
   d) n. 1 coppia di IC Reggio Calabria – Taranto.

  Pertanto, in merito alle specifiche richieste riguardanti la fascia jonica calabrese, il Contratto riporta già formalizzate le seguenti novità:
   introduzione, dal 2017, di una nuova coppia di IC Taranto-Reggio Calabria che Trenitalia si è impegnata ad effettuare in tempi brevi, con allo studio l'ipotesi di un prolungamento su Bari degli IC oggi attestati su Taranto;
   coincidenza a Metaponto con il nuovo collegamento Taranto-Roma.

  Per quanto riguarda, poi, l'attività di verifica e il riscontro di eventuali criticità di natura organizzativa da parte di Trenitalia, con specifico riferimento alle regioni del Sud e alla Calabria, faccio presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato un team di propri ispettori – affiancati da agenti della Polfer e da funzionari dell'ANSF – nel weekend del 21-23 ottobre 2016, proprio per effettuare sopralluoghi negli impianti delle Regioni Puglia, Basilicata e Calabria. Gli impianti ispezionati sono stati quelli di: Taranto, Potenza, Metaponto, Catanzaro Lido, Cosenza, Paola, Reggio Calabria.Pag. 86
  L'attività svolta ha permesso di rilevare alcune criticità sulla gestione e l'organizzazione di alcuni impianti, che hanno potenzialmente ricadute sulla puntualità e regolarità dei servizi ferroviari.
  Rispetto a tale circostanza sono state avviate interlocuzioni con l'Impresa ferroviaria al fine di ovviare, in tempi rapidi, a tali disfunzioni organizzative.
  A tal proposito, il risultato dell'introduzione della seconda coppia di IC sulla linea ferroviaria jonica rappresenta l'evidenza più concreta del rinnovato impegno di Trenitalia a dedicare ogni sforzo possibile per assicurare migliori livelli sia quantitativi che qualitativi per i servizi di interesse per tale territorio.