SEDE CONSULTIVA
Martedì 8 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.
La seduta inizia alle 13.35.
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) alla quale ha apposto una condizione affinché Equitalia Giustizia S.p.A sia esclusa, con le modalità ritenute più congrue, dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che regolano, al momento della entrata in vigore Pag. 34del decreto legge, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.
Come ha avuto modo di sottolineare nella precedente seduta, lo scioglimento Equitalia Giustizia S.p.A avrebbe effetti negativi sulla gestione del Fondo Unico Giustizia, in quanto tale attività non può essere svolta in alcun modo dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dall'amministrazione giudiziaria, che è priva delle risorse e delle professionalità necessarie allo svolgimento di tale attività.
Vittorio FERRARESI (M5S) nel condividere quanto affermato dalla relatrice, ritiene che il vero problema relativo al Fondo Unico Giustizia sia la circostanza che la ripartizione delle risorse confluite in questo possa essere modificata ogni anno a discrezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il rischio di vedere sostanzialmente ridotta la quota per ora riservata al Ministero della Giustizia. Osserva, infatti, come la specifica destinazione delle predette risorse dipenda, in misura rilevante, dalla diversa «sensibilità» per le questioni di giustizia del soggetti competente a determinare le quote delle ripartizioni del fondo tra i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'economia.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nel prendere atto delle considerazioni del deputato Ferraresi, ricorda che la normativa vigente, già attualmente, prevede le risorse del Fondo unico Giustizia debbano essere destinate al Ministero della giustizia in misura non inferiore ad un terzo, che quindi costituisce un limite minimo per la discrezionalità del Presidente del Consiglio. Ciò premesso, pur concordando in ordine al fatto che le modalità di ripartizione delle risorse del FUG dovrebbe essere stabilità da una fonte normativa di rango primario, e non da un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ritiene che quella appena rappresentata dal collega sia una questione piuttosto delicata e complessa, sulla quale occorrerà fare una seria riflessione che, tuttavia, non può essere svolta in questa sede.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
C. 4127-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, del disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis). Prima di soffermarsi sui contenuti del provvedimento, per la parte di stretta competenza della Commissione giustizia, rammenta che con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, rileva che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.Pag. 35
L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
Ciò premesso, nel passare all'esame, per i profili di competenza della II Commissione, della prima sezione del provvedimento, segnala le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 7, 21 e 75.
L'articolo 7 prevede l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto «prima casa»).
Nello specifico, le lettere a) e b) di cui al comma 1, allungano i termini previsti dalla legge per il ritrasferimento degli immobili ceduti a imprese, in seno a procedure giudiziarie con imposizione indiretta agevolata.
A tal fine si interviene sulle norme (contenute nell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2016) che prevedono l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (dunque agevolata) sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, se l'acquirente è soggetto che svolge attività d'impresa.
Con le modifiche di cui alla lettera a) si allunga da due a cinque anni il periodo di tempo entro il quale l'acquirente imprenditore che ha usufruito dell'agevolazione è tenuto a ritrasferire i beni immobili oggetto della transazione.
Viene conseguentemente modificato il comma 2 del medesimo articolo 16, che si occupa delle misure sanzionatorie previste nel caso di mancato tempestivo ritrasferimento del bene: in tale ipotesi le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per cento) e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.
Con le norme in esame, per l'opportuno coordinamento, le sanzioni sono applicate nel caso di mancato ritrasferimento entro il quinquennio (in luogo del biennio).
Ricordo che, ai sensi del vigente comma 2, dalla scadenza del biennio decorre inoltre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
Con la lettera c) (che modifica il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2016) si allungano di 6 mesi i termini di operatività dell'agevolazione, che si applica ai trasferimenti stipulati entro il 30 giugno 2017, in luogo del 31 dicembre 2016.
La norma modificata si riferisce all'insieme di agevolazioni di cui all'articolo 16, dunque l'operatività delle stesse è prorogata sia nei confronti degli acquirenti imprenditori, sia degli acquirenti non imprenditori che acquistano la «prima casa».
L'articolo 21 istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica.
In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
Il Fondo è destinato a finanziare interventi in diversi settori, tra cui l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.
L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Pag. 36Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.
La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.
L'articolo 75 attribuisce all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata (comma 1).
Tale strategia, elaborata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano nazionale di riforma contenuto nel DEF 2015 e 2016, dovrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Sono poi disciplinate le attività dei titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, in coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE. Tali soggetti dovranno pianificare specifiche azioni per la valorizzazione dei beni e delle aziende e, a tal fine, dovranno seguire le modalità di cui all'articolo 1, comma 194, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).
L'Agenzia nazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, presenterà al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale, nella quale darà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate.
È poi previsto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il Fondo per la crescita sostenibile – già destinatari di risorse, ai sensi del comma 196 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, specificamente finalizzate alle aziende confiscate – possano essere incrementati con ulteriori risorse previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) attuativi dei fondi di investimento europei cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 10/2015, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con priorità e obiettivi riportati in tali strumenti.
In proposito, rammenta che legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 195), ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo; il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale; la tutela dei livelli occupazionali; la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; il sostegno ad alcune tipologie di cooperative. Il supporto ha luogo nell'ambito dei procedimenti penali per una serie di gravi delitti e in procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
Ai sensi del comma 196 del citato articolo 1, i 10 milioni di euro complessivamente stanziati per ciascun anno del triennio 2016-2018 confluiscono direttamente:
nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Pag. 37(articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996), destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195);
nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.
Per garantire il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, il comma 2 dell'articolo 75 provvede poi a rifinanziare direttamente, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di stabilità 2016 nel sopra citato articolo 1, comma 195, disponendo che l'incremento confluisca nelle apposite sezioni dei Fondi sopra richiamati, con le modalità e i medesimi criteri di ripartizione indicati nel successivo comma 196, e dunque:
per 3 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195;
per 7 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.
Ricorda, infine, che il disegno di legge S. 2134, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, nel modificare in più parti il Codice antimafia, propone significative modifiche all'attuale gestione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, intervenendo anche sui compiti, l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia nazionale.
Nel passare all'esame delle disposizioni contenute nella seconda sezione del disegno di legge in titolo, segnala che l'articolo 92, comma 1, del disegno di legge in titolo, prima sezione, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla tabella 5 (comma 1).
Il comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, con riguardo alle spese:
per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati;
per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;
per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
Si tratta delle spese comprese nel programma «amministrazione penitenziaria» e nel programma «giustizia minorile e di comunità», afferenti alla missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2017.
Tale stato di previsione (A.C. 4127-bis, Tab. 5) prevede spese finali pari a 7.932,2 Pag. 38milioni di euro e si articola in due missioni (e sei programmi):
1) pro quota (con tale espressione intendendosi che alcuni programmi della medesima missione sono compresi nello stato di previsione di altri ministeri) la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in quattro programmi di spesa;
2) pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento due programmi di spesa.
Rispetto al 2016, il disegno di legge di bilancio 2017 prevede per il Ministero della giustizia stanziamenti pressoché invariati (con un incremento di 16,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2016).
In particolare, rispetto al bilancio assestato 2016, il bilancio a legislazione vigente prevede per il 2017 stanziamenti maggiori (con un incremento di 31,6 milioni di euro), che sono stati però ridotti attraverso alcuni definanziamenti (per complessivi 15,1 milioni di euro) disposti dalla seconda sezione del disegno di legge.
Rammenta, infatti che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2017 possono incidere, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile. L'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso: la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche tra missioni diverse; la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Il Ministero della giustizia non si è avvalso di questa possibilità e dunque non risultano in sezione II rimodulazioni. Tale Ministero si è, invece, avvalso della possibilità di procedere a definanziamenti – che ha operato per 15,1 milioni di euro – relativi a singoli programmi.
Così determinato il bilancio integrato del Ministero della giustizia in 7.932,2 milioni di euro, risulta che le spese del medesimo ministero corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 606.595 milioni di euro. Al riguardo, dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2017 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall'1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento a partire dall'esercizio 2013; dato confermato dalle previsioni 2017.
Passando ad una più dettagliata analisi della spesa articolata per missioni e programmi, segnala preliminarmente che la missione n. 6, «Giustizia», dotata di stanziamenti di competenza pari a 8.207,2 milioni di euro, a partire da questo esercizio, non è più di integrale pertinenza del Ministero della Giustizia.
Dei sette programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del ministero e sono esposti in tabella n. 5; i restanti 3 sono di pertinenza del Ministero dell'economia e sono esposti in tabella n. 2.
Per quanto riguarda i programmi di competenza del Ministero della Giustizia, nel disegno di legge di bilancio integrato, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.806,1 milioni di euro (+136,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016).Pag. 39
La missione è, a partire da quest'anno, articolata in quattro programmi di spesa:
1.1. Amministrazione penitenziaria, per 2.665,2 milioni di euro;
1.2. Giustizia civile e penale, per 3.861,1 milioni di euro;
1.3. Giustizia minorile e di comunità, per 236,4 milioni di euro;
1.4. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, per 1.043,4 milioni di euro.
Nello specifico, per quanto concerne il programma relativo all'Amministrazione penitenziaria (1.1), gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), evidenzia che il relativo stanziamento, nel bilancio di previsione 2017, è pari a 2.665,2 milioni di euro (di cui 2.604,2 milioni per spese correnti, 61 milioni per spese in conto capitale).
Riguardo al programma relativo alla giustizia civile e penale (1.2), ora interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG), il corrispondente stanziamento, nel bilancio di previsione 2017, è pari a 3.861,1 milioni di euro (di cui 3.811,2 milioni per spese correnti, 49,9 milioni per spese in conto capitale).
Con riferimento al programma concernente la giustizia minorile e di comunità (1.3), gestito dall'omonimo Dipartimento, richiama l'attenzione sul fatto che, a partire da questo esercizio finanziario, è data pienamente attuazione al regolamento di riorganizzazione del ministero (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015), che prevede il passaggio delle competenze e del personale degli uffici per l'esecuzione esterna dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC).
Il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 236,4 milioni di euro (di cui 228,6 milioni di spese correnti e 7,8 milioni di spese in conto capitale). Le risorse sono evidentemente aumentate rispetto al bilancio 2016 (151,7 milioni di euro) in relazione alle nuove competenze assunte dal Dipartimento.
Quanto al nuovo programma relativo ai servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (1.4), inserito nella missione n. 6 Giustizia a partire dal bilancio 2017 e interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG), il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 1.043 milioni di euro, integralmente imputato a spese correnti. Anche per questo programma non sono previste rimodulazioni né rifinanziamenti o definanziamenti.
Relativamente alla missione n. 32 relativa ai servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, sottolinea che la stessa, rispetto alla quale il Ministero della Giustizia gestisce 126,1 milioni di euro, è articolata in 2 programmi di spesa:
2.1 Indirizzo politico, per 31,8 milioni di euro;
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, per 94,3 milioni di euro.
Il programma «Indirizzo politico» (2.1) è interamente gestito dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 31,8 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti e, nello specifico, a redditi da lavoro dipendente (circa 27 milioni di euro). Anche per questo programma non sono previste rimodulazioni né rifinanziamenti o definanziamenti.
Quanto al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (2.2), gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 94,3 milioni di euro, pressoché integralmente imputato a spese correnti.
Con riferimento, infine, ad ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione giustizia, richiama l'attenzione Pag. 40sul fatto che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia (tabella n. 2).
In particolare: il centro di responsabilità Dipartimento delle finanze è competente per il programma n. 6.5., Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 193,3 milioni di euro; il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per il programma n. 6.7, Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 173,3 milioni di euro (lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 171,3 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia); il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per il programma n. 6.8, Autogoverno della magistratura, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura, per il quale sono stanziati 34,4 milioni di euro.
Vittorio FERRARESI (M5S), nel far presente che il suo gruppo parlamentare presenterà proposte emendative al provvedimento in titolo direttamente presso la V Commissione, stigmatizza il fatto che non siano nello stesso previsti interventi destinati ad incrementare l'efficienza del sistema giustizia. Al riguardo, fa notare, infatti, come gli stanziamenti per l'anno finanziario 2017 siano rimasti sostanzialmente immutati rispetto a quelli già previsti negli anni precedenti.
Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in titolo, per la parte di competenza della Commissione giustizia, è fissato per le ore 10 di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 8 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.
La seduta comincia alle 13.50.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Atto n. 344.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.
Micaela CAMPANA (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in discussione (vedi allegato 2).
Daniele FARINA (SI-SEL) presenta ed illustra una proposta di parere alternativa (vedi allegato 3).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere della relatrice, la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo parlamentare Sinistra Italiana non sarà posta in votazione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Pag. 41Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Atto n. 345.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.
Atto n. 346.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.
Micaela CAMPANA (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.
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