ALLEGATO
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 6.
1. 67. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)
Sopprimerlo.
1. 64. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Soppressione della società Equitalia Spa).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le funzioni relative alla riscossione nazionale, attribuite alla società Equitalia Spa e alle società per azioni dalla stessa partecipate dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
2. Entro il termine indicato al comma 1, l'Agenzia delle entrate istituisce nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
3. L'Agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate, che sono poste in liquidazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
4. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, si avvale degli uffici centrali e periferici della medesima Agenzia.
5. Gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 6 e da 8 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della Direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi del comma 2, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite Pag. 21stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il patrimonio e le strutture della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione, l'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
10. La società Equitalia Spa, entro il termine di cui al comma 1, continua a operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
11. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
12. Entro il 31 dicembre 2016 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
13. Gli enti creditori, entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 12, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.
1. 42. Cancelleri, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono poste in stato di liquidazione e i rispettivi presidenti e/o amministratori delegati acquistano la carica di commissari liquidatori. Dal 1o luglio 2017 le società di cui al primo periodo sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Conseguentemente, al comma 11 apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: Entro la data di cui al comma 1 con le seguenti: Entro il 1o luglio 2017;
2) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) i commissari liquidatori delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai commissari liquidatori delle società soppresse sono corrisposti Pag. 22compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
1. 102. Capezzone.
Al comma 1 sostituire le parole: 1o luglio 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2017.
1. 119. Maietta, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: le società del Gruppo Equitalia sono sciolte con le seguenti: le società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del Gruppo Equitalia, sono sciolte.
Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
1. 92. Ribaudo, Boccadutri.
Al comma 1, dopo le parole: del Gruppo Equitalia inserire le seguenti: e Riscossione Sicilia Spa.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del Gruppo Equitalia inserire le seguenti: e Riscossione Sicilia Spa;
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: del Gruppo Equitalia inserire le seguenti: e Riscossione Sicilia Spa;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: del Gruppo Equitalia inserire le seguenti: e Riscossione Sicilia SpA;
al comma 11, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale le azioni di Riscossione Sicilia S.p.A., detenute dalla Regione Siciliana;
all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.200 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.135,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 16. Causi, Ribaudo.
Al comma 1, sostituire la parola: contrattuale con le seguenti: di contratto di lavoro subordinato.
1. 3. Peluffo, Fregolent.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per introdurre:
a) strumenti che favoriscano l'emersione spontanea delle basi imponibili da individuare mediante indici sintetici di affidabilità fiscale del contribuente finalizzati a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti, anche con l'utilizzo delle più avanzate forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali;
b) specifici benefici in presenza dei diversi livelli di affidabilità fiscale dei contribuenti;
c) cessazione degli effetti delle disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 Pag. 23agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, compresa la non applicabilità degli stessi ai fini dell'accertamento.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la soppressione della disciplina degli studi di settore e dei parametri attraverso la progressiva introduzione di un indice sintetico di affidabilità fiscale del contribuente, basato su indicatori elementari che concorrono alla definizione dell'indice, tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento alle diverse basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e ai relativi limiti dimensionali;
b) prevedere, per le finalità di cui alla lettera a), l'elaborazione e la sperimentazione di nuove metodologie basate sull'analisi di dati ed informazioni relativi a più periodi d'imposta che tengano conto anche degli effetti della congiuntura economica;
c) prevedere semplificazioni e riduzioni dei dati e delle informazioni da richiedere al contribuente ai fini della elaborazione della nuova metodologia;
d) prevedere l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione di esperti per la valutazione della idoneità degli indicatori stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. La Commissione assorbe le funzioni della Commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Gli esperti sono individuati sulla base di esperienza, tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La Commissione esprime il proprio parere, prima dell'approvazione dei singoli indicatori e degli indici sintetici di affidabilità. Per l'attività consultiva dei componenti della commissione non deve essere previsto alcun compenso;
e) prevedere la possibilità di tener conto, nella definizione degli indicatori e degli indici sintetici di affidabilità, della presenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale;
f) prevedere la possibilità per il contribuente di integrare i risultati in dichiarazione per migliorare il proprio posizionamento rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità;
g) introdurre un sistema premiale legato al posizionamento dell'indice sintetico di affidabilità, che permetta di riconoscere e graduare benefici, anche in termini di semplificazione degli adempimenti e di esclusione dei controlli, con particolare riguardo agli accertamenti basati su presunzioni o elementi indicativi di capacità contributiva, di riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, fatte salve le violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
h) prevedere specifici strumenti di contrasto dei fenomeni di infedeltà nella dichiarazione dei dati e degli elementi rilevanti ai fini dell'elaborazione e applicazione degli indici sintetici di affidabilità, anche attraverso la previsione di sanzioni graduate secondo criteri di proporzionalità rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti. Va esclusa in ogni caso l'applicazione di sanzioni in presenza di irregolarità che incidono su dati non rilevanti per la individuazione della fedeltà fiscale del contribuente;
i) prevedere l'estensione delle attività svolte dalla società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, con affidamento dell'elaborazione degli indicatori e degli indici sintetici di Pag. 24affidabilità, nonché di ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto alla sottrazione delle basi imponibili all'imposizione. Tali attività utilizzeranno le più innovative tecniche di elaborazione dei dati e saranno finalizzate ad aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale per la generalità dei contribuenti e ad individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento, eventualmente anche utilizzando convenzioni che prevedano la partecipazione allo sviluppo di metodologie di analisi e valutazione degli esiti di primari centri di ricerca scientifici e universitari sia nazionali che operanti nell'ambito dell'Unione europea;
j) prevedere norme volte ad assicurare il coordinamento delle attività di cui alla precedente lettera i) con quelle svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, nonché l'accesso alle banche dati necessarie per l'espletamento di dette attività, e previsione di un diverso assetto societario con cessione della quota di pertinenza dell'attuale socio di minoranza ad altre amministrazioni centrali.
1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis definiscono i tempi della progressiva entrata in vigore dei nuovi indici sintetici di affidabilità per settori diversi di attività, nonché quelli della contestuale soppressione dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri cessano di essere applicabili a decorrere dal periodo d'imposta per il quale sono approvati i corrispondenti indici sintetici di affidabilità fiscale di cui alla presente disposizione. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis definiscono, altresì, le modalità e la frequenza delle periodiche revisioni degli indici sintetici di affidabilità. A partire dall'anno 2017 non si procede alla revisione degli studi di settore ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146.
1-quinquies. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuente e i relativi indicatori, le note metodologiche, di cui al comma 1-bis, e ogni altro elemento utile ai fini della corretta applicazione dei nuovi indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta a partire dal quale trovano applicazione gli indici stessi. Con il decreto legislativo di cui al comma 1-bis è previsto che l'emanazione del primo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avvenga entro il 31 dicembre 2017, al fine di assicurare l'avvio dell'operatività delle nuove disposizioni già a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla medesima data.
1-sexies. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
1-septies. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
1-octies. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 1-sexies e 1-septies scadano nei Pag. 25trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1-bis ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di quarantacinque giorni.
1-novies. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui ai commi da 1-bis a 1-octies. Nei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili e assicurando il coordinamento con altre norme.
1-decies. Dall'attuazione della delega di cui ai commi da 1-bis a 1-novies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 19. Causi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 giugno 2017, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal Gruppo Equitalia di cui al comma 9 del presente articolo così come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
*1. 25. Ribaudo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 giugno 2017, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal Gruppo Equitalia di cui al comma 9 del presente articolo così come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
*1. 110. Zoggia.
(Inammissibile)
Al comma 2, sostituire la parola: riattribuito con le seguenti: è riattribuito e sopprimere le parole: è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 2 è svolto dalla Direzione centrale per la riscossione, istituita nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate. La Direzione centrale per la riscossione esercita le funzioni relative alla riscossione secondo princìpi di trasparenza, pubblicità, legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione. L'Agenzia subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
sopprimere i commi 4, 5 e 6;
sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono Pag. 26estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 6 e da 8 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.;
sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.;
sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:
11. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società per azioni da essa partecipate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.;
al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) gli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire in termini di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati, rafforzamento dei meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, miglioramento della compliance con il contribuente per l'adempimento spontaneo e il risanamento del debito, economicità della gestione, e ammontare delle entrate erariali riscosse.;
al comma 15 sopprimere le parole: l'adozione dello statuto dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalità di cui al comma 5 e.
1. 37. Ruocco, Cancelleri, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo: Resta comunque ferma la distinzione tra funzioni di accertamento e funzioni di riscossione.
1. 112. Capezzone.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le attività di recupero dei tributi locali continuano ad essere effettuate, in alternativa all'ente strumentale di cui al comma 3, anche dalle società iscritte all'Albo nazionale dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le regioni e gli enti locali, per la riscossione dei tributi, delle tariffe e delle tasse dei servizi locali maturati a tutto il 31 dicembre 2015, possono uniformarsi alla definizione agevolata di cui all'articolo 6.
1. 45. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: istituito aggiungere le seguenti: , a far data dal 1o luglio 2017,.
Pag. 27 Conseguentemente:
al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole:, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.;
al comma 15, secondo periodo, le parole da: l'adozione a: modalità sono sostituite dalle seguenti: gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini.
1. 4. Peluffo, Fregolent.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità di cui al successivo comma 16-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. I cittadini esercitano il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso i gruppi di osservazione regionali coordinati tra loro a livello nazionale. I gruppi di osservazione regionale sono composti da un numero massimo di 20 cittadini per regione sorteggiati tra coloro che faranno richiesta di essere inseriti nelle liste dei candidati. L'incarico ha la durata di dodici mesi e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori dodici mesi. I cittadini componenti dei gruppi di osservazione regionale hanno lo scopo di controllare l'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed esercitano la loro funzione raccogliendo informazioni sui processi di riscossione attivi e non attivi. I componenti dei gruppi di osservazione hanno il divieto di rivelare all'esterno qualsiasi tipo di dato sensibile ad essi pervenuti nell'esercizio delle funzioni di controllo, pena l'applicazione delle sanzioni previste per il trattamento e la diffusione illecita dei dati personali. I componenti dei gruppi di osservazione hanno l'obbligo di segnalare alle autorità competenti per territorio qualsiasi irregolarità rilevata durante lo svolgimento del controllo. L'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e la Corte dei conti mettono a disposizione dei componenti dei gruppi di osservazione proprio personale qualificato per provvedere alla formulazione di pareri o a rilasciare qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo. Non spetta alcun compenso, indennità o rimborso ai componenti dei gruppi di osservazione regionali. L'Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei gruppi di osservazione, gli spazi e gli strumenti utili per lo svolgimento del controllo.
1. 40. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È garantito il controllo sull'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei cittadini secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
1. 41. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Sono organi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) il Direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;
b) il comitato di gestione, composto da due membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
4-bis. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
4-ter. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ne è componente di diritto il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il terzo componente è nominato fra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai componenti del comitato di gestione, escluso il direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
4-quater. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
1. 17. Causi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Comitato di gestione è composto da un Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico, non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato.
1. 103. Capezzone.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Presidente dell'Ente e i due componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Presidente dell'Ente è membro di diritto del Comitato di gestione che presiede. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.
1. 55. Gelmini.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: i propri dirigenti aggiungere le seguenti: assunti per pubblico concorso.
1. 38. Corda, Cancelleri, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti del Comitato di gestione, una volta cessati dall'incarico, non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con l'Agenzia delle entrate fino a due anni successivi alla scadenza del mandato.
1. 104. Capezzone.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze e la durata in carica degli organi, indica il patrimonio e le entrate finanziarie dell'ente, la struttura organizzativa dell'ente. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la Pag. 29partecipazione dei soggetti interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di gestione, può apportare modifiche allo statuto.
5-bis. Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, stabilisce i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività; delibera gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il Comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per l'efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione.
5-ter. L'ente opera nel rispetto dei princìpi di legalità e imparzialità e indipendenza, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale, indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
1. 93. Capezzone.
Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo statuto è approvato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari.
1. 75. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Lo statuto è approvato inserire le seguenti: previa consultazione del Parlamento,.
1. 27. Sibilia, Cancelleri, Pesco, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: incluse le amministrazioni statali inserire le seguenti: con conseguente abrogazione, a far data dal 1o luglio 2017, dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella parte in cui viene prevista la determinazione dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a carico dei debitori,.
1. 127. Palese.
Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Prima dell'approvazione, lo statuto è sottoposto al parere vincolante della Corte dei conti.
1. 28. Pesco, Sibilia, Cancelleri, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività.
1. 94. Capezzone.
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in un'ottica di definitivo superamento dell'attuale modello di finanziamento basato sull'onere di riscossione a carico dei destinatari degli atti di riscossione.
1. 53. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale con le seguenti: dell'ente, nell'ambito delle risorse disponibili.
1. 95. Capezzone.
Al comma 5, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Nel rapporto coi contribuenti l'Ente si conforma ai princìpi dello Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento alla trasparenza, alla leale collaborazione, alla tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. A tal fine aggi ed interessi non possono superare il 50 per cento della somma dovuta.
Conseguentemente, al comma 13, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni, improntate secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di risalire con certezza al debito originario, volte ad evitare aggravi moratori.
1. 1. Lupi, Vignali.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente di cui al comma 3 sono redatti secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Conseguentemente:
al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) le azioni di Riscossione Sicilia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute al valore nominale all'Agenzia delle entrate;
dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse società, corredati dalle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi, indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le società indicate dal comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli di cui al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 136.
1. 5. Fregolent, Peluffo.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'ente pubblico economico di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento al risultato di esercizio.
1. 6. Peluffo, Fregolent.
Sopprimere il comma 7.
1. 29. Cancelleri, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, Pag. 31n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.135,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 22. Marco Di Maio, Donati.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 11. Fanucci.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 20. Marchetti.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, Pag. 32n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 21. Lodolini.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 51. Moretto.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 57. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la Pag. 33formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 65. Vignali.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 69. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 85. Guidesi, Busin, Borghesi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) in una misura fissa da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ai costi diretti per la formazione e la notifica del ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;»;
b) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La riscossione è sospesa in caso di richiesta della rateizzazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'avvio dell'azione esecutiva e fino quando è rispettato il piano di rateazione; a conclusione Pag. 34del piano di rateizzazione viene disposto lo sgravio d'ufficio dell'intera somma dovuta;».
*1. 130. Pagano.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 6 e da 8 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
1. 30. Cancelleri, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 8.
*1. 54. Gelmini.
Sopprimere il comma 8.
*1. 87. Chiarelli.
Sopprimere il comma 8.
*1. 96. Capezzone.
Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salve le ipotesi di conflitto e su base convenzionale.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente.
1. 8. Peluffo, Fregolent.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «e gli enti pubblici non economici» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione».
1. 12. Peluffo, Fregolent.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla rappresentanza e difesa degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).
*1. 63. Binetti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla rappresentanza e Pag. 35difesa degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).
*1. 123. Lenzi.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previa verifica delle competenze per una più idonea ricollocazione nel nuovo modello organizzativo che assicuri la valorizzazione delle singole professionalità.
1. 2. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo la parola: svolgimento inserire le seguenti: e ferma restando una ricognizione generale delle competenze medesime, e sopprimere le seguenti parole: previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
al secondo periodo, sopprimere le parole: primo e terzo comma.
Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
1. 44. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 9, sostituire le parole da: Equitalia fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo, terzo e quarto comma, del codice civile.
1. 13. Peluffo.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: del Gruppo Equitalia aggiungere le seguenti: e delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.
*1. 46. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Inammissibile)
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: del Gruppo Equitalia aggiungere le Pag. 36seguenti: e delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.
*1. 66. Piccone, Binetti.
(Inammissibile)
Al comma 9, primo periodo sopprimere le parole: a tempo indeterminato.
1. 43. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato, con le seguenti: a tempo determinato e indeterminato.
1. 78. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, inserire le seguenti: e a tempo determinato.
1. 116. Cinzia Maria Fontana.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: giuridica ed economica con le seguenti: giuridica, economica e previdenziale.
*1. 81. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: giuridica ed economica con le seguenti: giuridica, economica e previdenziale.
*1. 105. Zoggia.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: giuridica ed economica con le seguenti: giuridica, economica e previdenziale.
*1. 121. Dell'Aringa.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: ed economica, con le seguenti:, economica e contributiva.
1. 117. Cinzia Maria Fontana.
Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: previo superamento fino alla fine del periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: primo e terzo con le seguenti: primo, terzo e quarto;
sopprimere il comma 10.
*1. 125. Palese.
Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: previo superamento fino alla fine del periodo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: primo e terzo con le seguenti: primo, terzo e quarto;
sopprimere il comma 10.
*1. 126. De Girolamo, Alberto Giorgetti.
Al comma 9, sostituire le parole da: previo superamento fino alla fine del comma con le seguenti: con ricognizione delle competenze possedute volta al più idoneo utilizzo delle risorse umane disponibili nel modello organizzativo dell'Agenzia.
1. 120. Dell'Aringa.
Al comma 9, primo periodo sopprimere le parole da: previo superamento fino alla fine del periodo.
*1. 62. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: previo superamento fino alla fine del periodo.
*1. 70. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Al comma 9, primo periodo sopprimere le parole da: previo superamento fino alla fine del periodo.
*1. 83. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 9, primo periodo sopprimere le parole da: previo superamento fino alla fine del periodo.
*1. 106. Zoggia.
Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze.
1. 90. Chiarelli.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: apposita procedura di selezione e verifica delle competenze con le seguenti: di apposita procedura concorsuale.
Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle procedure concorsuali di cui al comma 9, stimati in 2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 56. Gelmini.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: apposita procedura di selezione e verifica delle competenze con le seguenti: di apposito concorso, nel rispetto dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e.
Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 9, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 115. Capezzone.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: apposita procedura di selezione e verifica delle competenze con le seguenti: apposito concorso pubblico per la selezione e verifica delle competenze.
1. 31. Cancelleri, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze aggiungere le seguenti: tenuto Pag. 38conto altresì di eventuali pregressi comportamenti causa di sanzioni disciplinari o danni erariali accertati,.
1. 39. Corda, Cancelleri, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale personale si applicano l'articolo 2112, primo e terzo comma del codice civile e il trattamento previdenziale previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modifiche.
1. 89. Chiarelli.
Al comma 9, sostituire il secondo periodo, con il seguente: A tale personale si applicano l'articolo 2112 del codice civile e tutti i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 77. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole:, primo e terzo comma,.
*1. 24. Ribaudo.
Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole:, primo e terzo comma,.
*1. 76. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole:, primo e terzo comma,.
*1. 107. Zoggia.
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: e terzo, con le seguenti: terzo e quarto.
1. 118. Cinzia Maria Fontana.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 23. Ribaudo.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 108. Zoggia.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, identificato con il protocollo del settore della riscossione del 28 febbraio 2008, il cui rinnovo è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 122. Dell'Aringa.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il nuovo ente, in caso di necessità, potrà fare ricorso ad assunzione di personale che sia stato iscritto da almeno due anni nel Fondo di previdenza per i dipendenti del servizio di riscossione dei tributi di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e previo superamento di apposita procedura di verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
1. 48. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Inammissibile)
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare analoghe procedure di verifica delle competenze necessarie in presenza di gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione», sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo, anche in modalità a distanza».
*1. 68. Piccone.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare analoghe procedure di verifica delle competenze necessarie in presenza di gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione», sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo, anche in modalità a distanza».
*1. 72. Latronico.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di assicurare analoghe procedure di verifica delle competenze necessarie in presenza di gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: «dall'assegnazione», sono inserite le seguenti: «o dal rinnovo, anche in modalità a distanza».
*1. 91. Capelli, Tabacci.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle risorse del fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.
1. 9. Peluffo, Fregolent.
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento delle Agenzie fiscali, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso amministrativo e del lavoro, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle predette Agenzie, in sede di prima applicazione viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) essere risultati idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) aver svolto, in forza di formali incarichi e corrispondenti contratti di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive;
e) essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e Pag. 40delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti.
9-ter. All'attuazione delle disposizioni del comma 9-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 59. Catanoso.
(Inammissibile)
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento delle Agenzie fiscali, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di principi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso amministrativo e del lavoro, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle predette Agenzie, in sede di prima applicazione viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) essere risultati idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) aver svolto, in forza di formali incarichi e corrispondenti contratti di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive;
e) essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero aver curato pubblicazioni di carattere scientifico nelle medesime materie, ovvero aver svolto, nelle stesse, attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione o altri enti.
9-ter. Per i dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale in materie anche non attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza ovvero un diploma di laurea triennale in materie attinenti a tali attività, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia fiscale di appartenenza, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di svolgimento di un apposito corso intensivo di formazione, all'esito del quale verrà espletato un colloquio sull'esperienza maturata nello svolgimento dell'incarico dirigenziale e sulle materie oggetto del corso. All'esito di tale corso, i predetti funzionari sono immessi nel ruolo dei dirigenti.
9-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 58. Catanoso.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 10.
*1. 86. Chiarelli.
Sopprimere il comma 10.
*1. 97. Capezzone.
Al comma 10, sostituire le parole da: dall'entrata fino a: amministrazioni pubbliche con le seguenti: dal 1o luglio 2017 il personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche in regime di temporanea assegnazione presso le società di cui al comma 1.
1. 14. Peluffo, Fregolent.
Al comma 10, sostituire le parole: proveniente da altre amministrazioni pubbliche con le seguenti: attualmente distaccato da altre amministrazioni pubbliche.
1. 88. Chiarelli.
Al comma 10, sostituire le parole: proveniente da altre amministrazioni pubbliche con le seguenti: proveniente da altre amministrazioni centrali dello Stato.
1. 98. Capezzone.
Al comma 10, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere la parola: statali.
1. 47. Francesco Saverio Romano, Galati.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: è ricollocato, con le seguenti: può essere ricollocato.
1. 82. Fassina, Marcon, Melilla, Paglia.
Al comma 10, in fine, aggiungere, il seguente periodo: Il personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate, in comando o fuori ruolo presso altre pubbliche amministrazioni è trasferito, a domanda, nel ruolo del personale dell'amministrazione in cui presta servizio, nei limiti della disponibilità della dotazione organica.
1. 124. Fragomeli, Lodolini.
Al comma 11, alla lettera a), premettere la seguente:
0.a) gli strumenti partecipativi emessi da Equitalia Spa vengono convertiti in capitale sociale entro la data del 28 febbraio 2017.
1. 7. Fregolent, Peluffo.
Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: a seguito di tale acquisto fino alla fine del periodo.
1. 18. Causi.
Al comma 11, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito all'Agenzia delle Entrate;.
*1. 109. Zoggia.
Al comma 11, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito all'Agenzia delle Entrate;.
*1. 132. Ribaudo.
Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: al Ministero della giustizia.
**1. 74. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: al Ministero della giustizia.
Pag. 42 Conseguentemente, al comma 11, lettera c), dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. il cui bilancio viene trasmesso per l'approvazione al Ministero della giustizia.
**1. 128. Palese.
Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: al Ministero della giustizia.
Conseguentemente, al comma 11, lettera c), dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. il cui bilancio viene trasmesso per l'approvazione al Ministero della giustizia.
**1. 129. Alberto Giorgetti.
Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: all'Agenzia delle entrate.
1. 73. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente: gli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire in termini di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati, rafforzamento dei meccanismi di gestione del rischio e di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, miglioramento della compliance con il contribuente per l'adempimento spontaneo e il risanamento del debito, economicità della gestione, e ammontare delle entrate erariali riscosse.
1. 33. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 13, lettera d), dopo le parole: delle entrate erariali aggiungere le seguenti: e previdenziali.
1. 99. Capezzone.
Al comma 13, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli indicatori degli obiettivi di cui alla lettera d) e in particolare:
misure volte ad assicurare una valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di riscossione adottato;
misure per la promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di trasparenza e certezza;
misure per la semplificazione delle procedure inerenti la riscossione tributaria, anche in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito dell'accertamento;
procedure relative all'esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi significativi e fornire risposte alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile.
Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d) anche attraverso una relazione annuale circa il sistema di gestione della riscossione in conformità con i criteri dati e con gli indicatori di prestazione, a partire da quelli indicati alla lettera d-bis), da presentare alle Camere;.
1. 111. Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Al comma 13, lettera f), sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 15. Fregolent, Peluffo.
Al comma 13, sopprimere la lettera g).
1. 100. Capezzone.
Al comma 13, lettera g), sopprimere le parole: mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,.
1. 101. Capezzone.
Al comma 13, alla lettera h) dopo la parola: duecentododici inserire le seguenti: anche a mezzo l'istituzione di uno sportello unico per l'assistenza e l'erogazione di servizi.
1. 52. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 13, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) strutture e metodi organizzati volti a minimizzare gli adempimenti a carico del contribuente e ad accelerare le risposte, anche nella forma dello sportello unico.
1. 133. Marti.
Al comma 13, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) le modalità di attuazione, in accordo e con la partecipazione della Guardia di finanza, dell'osservatorio dei grandi evasori con la finalità di individuare le strategie di riscossione al fine di indirizzare nel modo più proficuo l'attività di recupero del credito.
1. 35. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, la convenzione può essere comunque adottata.
1. 32. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma precedente deve preventivamente essere trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per acquisire il relativo parere.
1. 84. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, distinguendo tra i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa delle procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La Pag. 44Relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della individuazione, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 13, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini economicità della gestione e recupero dei carichi di ruolo non riscossi. Della Relazione annuale il Governo si avvale ai fini del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 34. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di migliorare la trasparenza sul proprio operato, l'Agenzia delle entrate – riscossione pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti le fasi del processo di riscossione dei ruoli più rilevanti che ha in carico, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
16-ter. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 17, un ruolo viene considerato rilevante se il suo importo comprendente sanzioni e interessi superiori a 100.000 euro.
16-quater. Per le finalità di cui al comma 17, nel rispetto della privacy dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate – riscossione associa e pubblica sul sito web di cui al comma 17 dei codici univoci in sostituzione dell'anagrafica identificativa del contribuente, del suo codice fiscale e della sua partita iva.
16-quinquies. L'onere relativo alle disposizioni di cui ai commi 17, 17-bis e 17-ter è valutato in 200.000 euro per l'anno 2016 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 a valere:
a) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 36. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è dovuto nella misura del 50 per cento.
16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti Pag. 45adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 113. Capezzone.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non è dovuto.
16-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 16-bis, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 114. Capezzone.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'Osservatorio nazionale per la riscossione, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di verificare l'effettivo e corretto svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione e garantire l'osservanza della normativa in materia e dei principi di buon andamento, imparzialità e buona fede dell'attività amministrativa. L'Osservatorio è un organismo tecnico indipendente composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti designati rispettivamente uno dal Presidente della Camera dei deputati e uno dal Presidente del Senato della Repubblica, da un rappresentante designato dal presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un consigliere di Stato designato dal Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, da un rappresentante della Guardia di finanza, da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante delle associazioni dei costruttori, da un rappresentante degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno ed è sempre convocato su richiesta del presidente o quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti. Le sue deliberazioni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti. L'Osservatorio svolge una funzione consultiva in relazione alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ovvero su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, del direttore dell'Agenzia delle entrate o del presidente dell'ente pubblico di cui all'articolo 1, comma 3. L'Osservatorio svolge altresì una funzione di indirizzo in merito alle strategie di accertamento e riscossione per il contemperamento delle esigenze di contrasto all'evasione e recupero del gettito evaso e di correttezza, trasparenza e collaborazione con il contribuente.
1. 26. Pesco, Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituita una commissione paritetica composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di consumatori con il compito di monitorare l'attività dell'Ente.
1. 80. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Nell'attività di riscossione il nuovo Ente deve garantire l'applicazione, senza soluzione di continuità, del regime giuridico più favorevole al contribuente in materia di estensione del periodo di rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, dilazione per i piani di rientro già accordati, divieto di pignoramento o di iscrizione ipotecaria dell'immobile adibito ad abitazione principale, come introdotto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98, e dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
1. 79. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Previa intesa tra lo Stato e la regione siciliana, a decorrere dal 1o luglio 2017 l'esercizio delle funzioni della riscossione in Sicilia può essere svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. Il personale di Riscossione Sicilia spa transita all'ente con le stesse modalità ed alle stesse condizioni del personale delle società del gruppo Equitalia s.p.a. Le modalità di partecipazione della regione alle spese di gestione dell'ente per il servizio di riscossione delle entrate di pertinenza della regione siciliana sono regolate da apposita convenzione onerosa.
1. 10. Currò.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Incorporazione dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'Agenzia delle entrate, e istituzione dell’«Agenzia delle entrate, del demanio delle dogane e dei monopoli»).
1. L'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incorporate nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1o luglio 2017 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 aprile 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dall'Agenzia delle entrate, che assume la denominazione di «Agenzia delle entrate, del demanio, delle dogane e dei monopoli».
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 luglio 2017, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere Pag. 47sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 luglio 2017, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. Il comitato di gestione dell'Agenzia incorporante è rinnovato entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
5. A decorrere dal 1o luglio 2017 le dotazioni organiche dell'Agenzia incorporante è provvisoriamente incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia incorporante subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.
7. L'Agenzia incorporante esercita i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti alle Agenzie incorporate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2018, all'Agenzia incorporante. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
1. 03. Bergamini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la funzionalità delle Agenzie fiscali).
1. All'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individua nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti Pag. 48alla riduzione delle posizioni dirigenziali, anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate alle posizioni di cui all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il numero degli uffici di livello dirigenziale, e delle relative dotazioni organiche, che sono soppressi e istituisce apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale, indicando i compiti e i poteri di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con esse collegati;
d-ter) determina, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le regole per l'accesso alle posizioni organizzative di livello non dirigenziale, le indennità economiche riconosciute ai titolari delle medesime posizioni organizzative, le voci del trattamento economico accessorio, ivi compresi i compensi per lavoro straordinario, che non sono più erogati in conseguenza del riconoscimento delle predette indennità economiche».
2. Nelle more dell'attuazione del comma 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2017, restano operative le posizioni organizzative istituite ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle posizioni attribuite ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
1. 01. Causi, Pelillo, Ginato, Basso.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la funzionalità delle Agenzie fiscali).
1. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento della macchina fiscale, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità ed efficacia dell'attività dell'amministrazione finanziaria attraverso strumenti che, in quanto attuativi di princìpi dell'ordinamento sovranazionale, risultino al contempo deflativi del relativo contenzioso, stante la eccezionalità del caso anche in considerazione delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse alle specifiche attribuzioni delle Agenzie fiscali, in sede di prima applicazione viene riconosciuta la confluenza diretta nel corrispondente ruolo dei dirigenti ai dipendenti delle Agenzie fiscali, inquadrati nella terza area funzionale da almeno cinque anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di laurea magistrale o equipollente, ovvero un diploma di laurea triennale purché in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia di appartenenza;
b) essere risultati idonei al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia fiscale di appartenenza in forza della previsione di cui all'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) aver svolto, in forza di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali nelle Agenzie fiscali per un periodo complessivamente superiore a 36 mesi;
d) aver conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera c), valutazioni annuali tutte positive.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 07. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. Con effetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 1, comma 1, l'articolo Pag. 4930 e relativa rubrica del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«Art. 30.
(Interessi legali).
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi di ritardata iscrizione, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi legali semplici su base giornaliera di cui all'articolo 1282, comma 1, del codice civile, al saggio determinato ai sensi dell'articolo 1284, comma 1, del codice civile.
2. Con effetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 1, comma 1, le disposizioni normative che, in materia di tributi erariali, fanno riferimento agli interessi di mora o indennità di mora si intendono riferite agli interessi legali di cui al presente articolo o sono abrogate se incompatibili. Restano salvi gli effetti degli atti emanati in precedenza, recanti somme a titolo di mora».
Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, sostituire la parola: 4.260 con la seguente: 4.110, la parola: 3.270 con la seguente: 3.120 e la parola: 2.970 con la seguente: 2.820.
1. 02. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;
c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
d) all'articolo 30, le parole «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento».
2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2017 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.
1. 04. Maietta, Rampelli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Riforma della forma pensionistica).
Entro il 30 giugno 2017 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal Gruppo Equitalia, di cui al comma 9 del presente decreto, così come prevista dalla Pag. 50legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. 06. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 26. Cariello, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Servizio riscossione enti locali).
1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
2. 5. Cariello, Pesco, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Sopprimere il comma 1.
2. 17. Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017».
2. 18. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
*2. 27. De Girolamo.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
*2. 29. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire il comma 3 con il seguente: Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono deliberare l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. Con le medesime modalità possono affidare anche le funzioni di accertamento e quelle di supporto e propedeutiche alla gestione delle entrate, oltre che al soggetto preposto alla riscossione nazionale, esclusivamente ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446.
2. 28. Palese.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli enti locali possono deliberare di affidare, dal 1o giugno 2017, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, all'ente di cui all'articolo 1, comma 3, anche per periodi pluriennali, con le modalità standardizzate rese disponibili da quest'ultimo;
b) sopprimere il comma 3.
2. 1. Peluffo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con deliberazione adottata entro il 15 gennaio 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale per un periodo non eccedente i 90 giorni successivi, decorso il quale nell'esercizio delle funzioni di riscossione subentra il soggetto preposto alla riscossione nazionale.
2. 19. Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale deliberazione potrà avere ad oggetto la prosecuzione delle attività di riscossione anche solamente con riferimento ai ruoli già affidati all'Agente nazionale della riscossione.
2. 24. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: specificando la maggiore economicità rispetto allo strumento della riscossione in forma diretta di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante le altre forme di riscossione consentite dalla legge.
2. 3. Corda, Cariello, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Sopprimere il comma 3.
*2. 23. Capezzone.
Sopprimere il comma 3.
*2. 21. Ragosta.
Sopprimere il comma 3.
*2. 15. Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 3.
*2. 14. Gelmini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono deliberare l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale, ovvero l'affidamento delle medesime funzioni, ivi comprese quelle di accertamento e quelle di supporto e propedeutiche alla gestione delle entrate, esclusivamente ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. 13. Alberto Giorgetti.
Al comma 3, dopo le parole: deliberare l'affidamento inserire le seguenti:, per un periodo non inferiore a tre anni.
2. 4. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Pag. 52Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, i crediti pecuniari degli enti di ammontare non superiore, per singola posizione debitoria, a euro duemilacinquecento (2500), comprensivi di accessori per interessi e sanzioni, certi, liquidi ed esigibili, con esclusione di quelli contributivi, possono essere affidati in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3-ter. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti principi:
a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;
b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;
c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;
d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.
3-quater. Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti creditori possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a princìpi di trasparenza, di equità e di proporzione.
3-quinquies. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro dei costi di recupero rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico.
2. 10. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, i crediti pecuniari degli enti di ammontare non superiore a euro duemila (2000), comprensivi di accessori per interessi e sanzioni, certi, liquidi ed esigibili, con esclusione di quelli contributivi, possono essere affidati in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3-ter. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le seguenti modalità e i seguenti princìpi:Pag. 53
a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;
b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;
c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;
d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.
3-quater. Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti creditori possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a princìpi di trasparenza, di equità e di proporzione.
3-quinquies. Della mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro dei costi di recupero non risponde la società, la quale mantiene integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico.
2. 2. Giulietti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, i crediti pecuniari degli enti di ammontare non superiore, per singola posizione debitoria, a euro mille (1000), comprensivi di accessori per interessi e sanzioni, certi, liquidi ed esigibili, con esclusione di quelli contributivi, possono essere affidati in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3-ter. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti princìpi:
a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;
b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;
c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;
d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.
3-quater. Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti creditori possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a princìpi di trasparenza, di equità e di proporzione.
3-quinquies. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro dei Enti di recupero rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il Pag. 54diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico.
2. 11. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, nei casi di affidamento del servizio di riscossione locale ai sensi dei precedenti commi, il soggetto preposto alla riscossione nazionale mette a disposizione degli enti locali, con periodicità mensile, le informazioni riguardanti le fasi del processo di riscossione, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, evidenziando l'ammontare dei carichi di ruolo affidati, gli ammontari riscossi e le spese connesse per il servizio di riscossione prestato e per le procedure esecutive. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
2. 7. Cariello, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini e ridurre i costi delle attività di notificazione e comunicazione, la notifica degli atti di cui al comma 158 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge relativamente ai soggetti obbligati per legge al possesso dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché nei confronti dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 823. Si applica la disciplina di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602.
2. 8. Cariello, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, fino alla scadenza del relativo contratto. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
2. 9. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le società pubbliche a capitale interamente, direttamente o indirettamente, detenuto dai comuni, possono effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, sulla base dell'ingiunzione prevista dal Pag. 55testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo.
2. 25. Preziosi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero l'affidamento delle medesime funzioni, ivi comprese quelle di accertamento e quelle di supporto e propedeutiche alla gestione delle entrate, esclusivamente ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, da svolgersi mediante acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in essere.
*2. 16. Piccone.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero l'affidamento delle medesime funzioni, ivi comprese quelle di accertamento e quelle di supporto e propedeutiche alla gestione delle entrate, esclusivamente ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, da svolgersi mediante acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in essere.
*2. 12. Alberto Giorgetti, Laffranco.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero l'affidamento delle medesime funzioni, ivi comprese quelle di accertamento e quelle di supporto e propedeutiche alla gestione delle entrate, esclusivamente ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, da svolgersi mediante acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in essere.
*2. 20. Latronico.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero l'affidamento delle medesime funzioni, ivi comprese quelle di accertamento e quelle di supporto e propedeutiche alla gestione delle entrate, esclusivamente ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, da svolgersi mediante acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in essere.
*2. 22. Capelli, Tabacci.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Con la deliberazione adottata ai sensi del precedente comma 2 non devono in ogni caso derivare oneri di riscossione a carico del contribuente.
2. 6. Corda, Cariello, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo l'articolo 2, aggiungere seguenti:
Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente Pag. 56in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo n. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge n. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
4. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione fattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo n. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446, del 15 dicembre 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art. 2-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le Pag. 57disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 691, comma della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA–SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione, del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti Pag. 58iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente:
« gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.»
Art. 2-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento Pag. 59delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 2-quinquies.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun Pag. 60mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica compresi i diritti, effettivamente sostenute.
Art. 2-quinquies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione Pag. 61anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole «e di rimborso» sono sostituite da: «Non si fa luogo al rimborso».
b) al comma 528, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
Art. 2-sexies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto» sono soppresse.
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 20 e, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, aggiunto in fine seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Art. 2-septies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo n. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Pag. 62
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.
*2. 05. Paglia, Fassina, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Melilla.
Dopo l'articolo 2, aggiungere seguenti:
Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo n. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge n. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.
3. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
4. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 Pag. 63aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione fattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo n. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446, del 15 dicembre 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art. 2-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 691, comma della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti Pag. 64ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione, del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente:
« gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario Pag. 65comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.1 funzionari-responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.»
Art. 2-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 2-quinquies.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di Pag. 66pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21.11.2000;
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli Pag. 67fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica compresi i diritti, effettivamente sostenute.
Art. 2-quinquies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole «e di rimborso» sono sostituite da: «Non si fa luogo al rimborso».
b) al comma 528, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
Art. 2-sexies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre Pag. 681997, n. 446, le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto» sono soppresse.
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 20 e, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, aggiunto in fine seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Art. 2-septies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo n. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.
*2. 011. Fragomeli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere seguenti:
«Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo n. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge n. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni Pag. 69dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
4. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione fattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo n. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446, del 15 dicembre 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art. 2-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 691, Pag. 70comma della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione, del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, Pag. 71mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente:
« gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari-responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.».
Art. 2-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.Pag. 72
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 2-quinquies.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.Pag. 73
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21.11.2000;
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica compresi i diritti, effettivamente sostenute.
Art. 2-quinquies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo Pag. 74alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole «e di rimborso» sono sostituite da: «Non si fa luogo al rimborso».
b) al comma 528, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
Art. 2-sexies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto» sono soppresse.
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 20 e, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, aggiunto in fine seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Art. 2-septies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo n. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in Pag. 75conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.
*2. 010. Palese.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
4. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente Pag. 76della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art. 2-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Pag. 77Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono in fine aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue:
gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni Pag. 78momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.
Art. 2-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, Pag. 79la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
c) una quota a carico dei debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
Art. 2-quinquies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta Pag. 80giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «. Non si fa luogo al rimborso»;
b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
Art. 2-sexies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto».
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Art. 2-septies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico Pag. 81eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.
2. 04. Guidesi, Busin, Borghesi.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione Pag. 82delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito delle legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio Pag. 832011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue:
«gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.».
*2. 01. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5,lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali Pag. 84informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito delle legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue:
«gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di Pag. 85questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.».
*2. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5,lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei Pag. 86dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito delle legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue:
« gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario Pag. 87comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.».
*2. 03. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite dalle seguenti: «Non si fa luogo al rimborso».Pag. 88
b) al comma 528, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
2. 07. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
4. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.Pag. 89
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
*2. 06. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.Pag. 90
4. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
*2. 012. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è soppressa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento Pag. 91può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
4. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
*2. 013. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale Pag. 92titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.
2. 09. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto» sono soppresse.
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
2. 08. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
ART. 3.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 3. Capezzone.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 4. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 5. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimerlo.
*3. 1. Maietta, Rampelli.
(Inammissibile)
Sopprimerlo.
*3. 2. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Potenziamento dell'autotutela amministrativa in fase di riscossione).
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta», e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore»;
2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;
4) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;
b) al comma 539, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa»; Pag. 94
c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva»;
d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle parole: mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3. 6. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo per il miglioramento della trasparenza e compliance con il contribuente).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.;
b) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:
12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.;
c) all'articolo 19:
1) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-sexies. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione.»;
2) al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono integralmente saldate» sono sostituite dalle seguenti: «sono saldate nella misura di un terzo»;Pag. 95
b) le parole: «può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-bis»;
d) all'articolo 20, le parole: «al tasso del cinque per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19.»;
e) all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo.»;
f) all'articolo 25:
1) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto.»;
2) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
«2-bis A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.»
3) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma:
«2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.»
g) all'articolo 30, le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa ai sensi del precedente articolo 19 dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione.»;
h) all'articolo 72-ter:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale si applicano i medesimi limiti di pignorabilità di cui al periodo precedente.»;Pag. 96
2) al comma 2, dopo le parole: «comprese quelle dovute a causa di licenziamento,» sono inserite le seguenti: «e le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale,».
3. 36. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alle medesime banche dati possono accedere anche le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. 51. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 45. Marti.
Sopprimere il comma 2
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 50. Capezzone.
Al comma 2, le parole: l'Agenzia delle entrate può sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia delle entrate, gli enti locali ed i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici,.
*3. 37. Alberto Giorgetti, Laffranco.
Al comma 2, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate può con le seguenti: l'Agenzia delle entrate, gli enti locali ed i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici,.
*3. 41. Piccone.
Al comma 2, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate può con le seguenti: l'Agenzia delle entrate, gli enti locali ed i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, Pag. 97senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici,.
*3. 43. Latronico.
Al comma 2, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate può con le seguenti: l'Agenzia delle entrate, gli enti locali ed i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici,.
*3. 46. Capelli, Tabacci.
Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate può con le seguenti: l'Agenzia delle entrate e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono.
3. 52. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 2, sostituire le parole: può acquisire con la seguente: acquisisce.
3. 35. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 545, comma 3, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime limitazioni di cui al presente comma si applicano anche alle esecuzioni aventi titolo in crediti erariali e previdenziali di titolari di redditi derivanti da imprese individuali o da società di persone.
3. 42. Menorello, Oliaro, Galgano, Monchiero, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)
Al comma 3 sostituire le parole: L'Agenzia delle entrate-Riscossione è con le seguenti: L'Agenzia delle entrate-Riscossione e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono.
3. 53. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta», e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore»;
2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;
b) al comma 539, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa».
c) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano Pag. 98intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per i danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.
d) al comma 544, le parole «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle parole «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3. 34. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 538, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta», e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore»;
2) alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse;
3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo».
3. 18. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 538, nel primo periodo, le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta», e le parole: «con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore».
3. 19. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 538, alla lettera a), le parole: «intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo» sono soppresse.
3. 20. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 538, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo»;
3. 21. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 539, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa.
3. 22. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 540, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive per il recupero delle somme iscritte a ruolo. Sono nulli tutti gli atti della procedura di riscossione o di esecuzione forzata posti in essere successivamente al decorso del termine di cui al primo periodo.
3. 23. Corda, Sibilia, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:
«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»;
d) al comma 544, le parole «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle parole «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3. 24. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:
«541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.».
3. 25. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 541 è aggiunto il seguente:
«541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.
d) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle parole: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
3. 15. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 7. Fanucci.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 8. Donati.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 9. Marchetti.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 11. Moretto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 13. Lodolini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 14. Marco Di Maio.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 38. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il Pag. 102comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 39. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedenti si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 44. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo; se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; se superiore a diecimila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo».
3-ter. Le disposizioni di cui al comma precedenti si rendono applicabili anche ai debiti residui relativi a rateizzazioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
*3. 54. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «al ricorrere delle condizioni ivi previste» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, al ricorrere delle condizioni ivi previste, per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 fino a quello in corso al 31 dicembre 2029. L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone per ogni esercizio e si considera esercitata con il versamento effettuato entro il 31 luglio 2016 per il primo periodo d'imposta. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al primo periodo, esclusivamente per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, in deroga al comma 1, l'opzione può essere esercitata entro il 31 luglio 2016 Pag. 103secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per ciascun periodo d'imposta i soggetti di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'acconto, entro il termine per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, nella misura pari al 100 per cento per l'anno 2017, all'80 per cento per gli anni dal 2018 al 2020, al 50 cento per gli anni dal 2021 al 2024 e al 15 per cento per gli anni dal 2025 al 2029 del canone determinato sulla differenza di cui al comma 2 relativa al periodo d'imposta precedente, e il conguaglio a saldo entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.»;
d) al comma 9:
1) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016», e le parole: «di cui al comma 7» con le seguenti: «di cui al comma 1»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12.»;
e) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2. I versamenti effettuati entro il 31 luglio 2016, per effetto delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, vigenti anteriormente alle modifiche operate con il comma 1 del presente articolo, si considerano effettuati a titolo di acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; per tale periodo d'imposta il saldo è versato secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 7 del citato articolo 11 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
**3. 10. Alberto Giorgetti, Laffranco.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge Pag. 10430 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da «al ricorrere delle condizioni ivi previste» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, al ricorrere delle condizioni ivi previste, per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 fino a quello in corso al 31 dicembre 2029. L'opzione è irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone per ogni esercizio e si considera esercitata con il versamento effettuato entro il 31 luglio 2016 per il primo periodo d'imposta. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al primo periodo, esclusivamente per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, in deroga al comma 1, l'opzione può essere esercitata entro il 31 luglio 2016 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per ciascun periodo d'imposta i soggetti di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'acconto, entro il termine per il versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, nella misura pari al 100 per cento per l'anno 2017, all'80 per cento per gli anni dal 2018 al 2020, al 50 cento per gli anni dal 2021 al 2024 e al 15 per cento per gli anni dal 2025 al 2029 del canone determinato sulla differenza di cui al comma 2 relativa al periodo d'imposta precedente, e il conguaglio a saldo entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico delle imposte sui redditi, il versamento è effettuato dalla consolidante.»;
d) al comma 9:
1) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016», e le parole: «di cui al comma 7» con le seguenti: «di cui al comma 1»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12.»;
e) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 76,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 77,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 102,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 53,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per l'anno 2021, in 41,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo Pag. 10510, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2. I versamenti effettuati entro il 31 luglio 2016, per effetto delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, vigenti anteriormente alle modifiche operate con il comma 1 del presente articolo, si considerano effettuati a titolo di acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; per tale periodo d'imposta il saldo è versato secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 7 del citato articolo 11 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
**3. 49. Abrignani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
b) nel comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
c) nel comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
*3. 12. Alberto Giorgetti, Laffranco.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 1, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
b) nel comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
c) nel comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione Pag. 106dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
*3. 48. Abrignani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo.
3. 16. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Nei casi di notificazioni a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e di riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notificazione degli atti di accertamento, di riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.
3. 17. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.».
3. 26. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:
«12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.».
3. 27. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-sexies. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione.»;
2) al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono integralmente saldate» sono sostituite dalle seguenti: «sono saldate nella misura di un terzo»;
b) le parole: «può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-bis».
3. 28. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: «al tasso del cinque per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi del precedente articolo 19.».
3. 29. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo.».
3. 30. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di Enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'Ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto.»;Pag. 108
2) il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:
«2-bis. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché la specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.»;
3) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.».
3. 31. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente norma si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa ai sensi del precedente articolo 19 dall'Ente creditore o dall'agente della riscossione.».
3. 32. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale si applicano i medesimi limiti di pignorabilità di cui al periodo precedente.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «comprese quelle dovute a causa di licenziamento,» sono inserite le seguenti: «e le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale,».
3. 33. Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
4. l'Agenzia delle entrate comunica alle imprese elettriche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 94 del 2016 i dati dei soggetti esonerati dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007 o che abbiano già effettuato in data antecedente Pag. 109all'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, le comunicazioni previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 94 del 2016 e che sono esonerati dal pagamento del canone RAI.
5. I soggetti di cui al comma 4 non sono tenuti all'adempimento della sanzione per mancata comunicazione.
6. Per coloro che hanno già versato il canone, la Rai è tenuta alla restituzione dell'importo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per coloro che sono esonerati dal pagamento del canone e non hanno adempiuto al versamento l'Agenzia delle entrate non provvede alla riscossione.
8. All'onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
3. 40. Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate e delle dogane, revocati a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: 1) abbia già superato un concorso della pubblica amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso; 2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella pubblica amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; 3) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia fiscale, con il proprio Regolamento di amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza»; 4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso l'Agenzia fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive; 5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito Pag. 110all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito.
Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 47. Ribaudo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto Pag. 111da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;Pag. 112
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
*3. 01. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;Pag. 113
da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Pag. 114Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
*3. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
*3. 03. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
ART. 4.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 4.260 milioni fino a: 3.270 con le seguenti: 2.000 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni per l'anno 2019;
b) per i restanti 245,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione:
1) pari a 81.771.000 milioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della salute;
2) per la restante parte, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
4. 176. Busin, Gianluca Pini, Guidesi, Borghesi, Simonetti.
Sopprimere i commi da 1 a 6.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 137. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere i commi da 1 a 6.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni Pag. 117delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 139. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere i commi da 1 a 6.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 106. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 136. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il Pag. 11830 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 138. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 105. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 1.
4. 145. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso Art. 21, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
Conseguentemente al comma 2, capoverso Art. 21-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
4. 34. Gribaudo, Fregolent.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: i soggetti passivi aggiungere le seguenti: che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a euro 50.000.
4. 143. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 1, sostituire le parole: entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con le seguenti: entro il 30 giugno per il primo trimestre, entro il 30 settembre per il secondo trimestre, entro il 31 dicembre per il terzo trimestre,.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi in regime dei minimi ed i forfettari.
4. 199. Carrescia.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, primo periodo sostituire le parole: entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con le seguenti: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 21, sopprimere l'ultimo periodo, e all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.110 milioni di euro per l'anno 2017, 4.230 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 108. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, sostituire la parola: trimestre, ovunque ricorra, con la seguente: semestre.
*4. 119. Pagano.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, sostituire la parola: trimestre, ovunque ricorra, con la seguente: semestre.
*4. 144. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trimestre, con la seguente: semestre.
Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: La comunicazione relativa al secondo semestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.
4. 3. Pelillo.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, dopo le parole: i dati aggiungere le seguenti: in forma aggregata.
4. 158. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*4. 173. Fassina, Marcon, Melilla, Paglia.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*4. 29. Causi.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti con un volume d'affari realizzato nell'anno precedente non superiore a euro 20.000.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.135,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.780 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.780 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3.220 milioni di euro annui per l'anno 2019, e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 217. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro Pag. 121annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.135,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.780 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.780 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3.220 milioni di euro annui per l'anno 2019, e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 218. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione le aziende agricole con un volume d'affari realizzato nell'anno precedente non superiore a euro 20.000.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 8-bis, dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.135,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, commi 1, 1-bis e 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.780 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione Pag. 122di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.780 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3.220 milioni di euro annui per l'anno 2019, e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 63. Gagnarli, Gallinella, Parentela, L'Abbate, Pesco, Cariello.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.175,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.820 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.820 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3.260 milioni di euro annui per l'anno 2019, e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 216. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.240 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.165,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma Pag. 1231 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.240 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.810 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.240 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.810 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3.250 milioni di euro annui per l'anno 2019, e di 2.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 215. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 14. Donati.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 15. Fanucci.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 19. Moretto.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 38. Marchetti.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in Pag. 124fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 44. Lodolini.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 51. Marco Di Maio, Ginato.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 91. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 103. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 126. Vignali.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 179. Guidesi, Busin, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 208. Melilli.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Pag. 125 Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 221. Dell'Aringa.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, alinea, sopprimere la parola: almeno.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, le informazioni da trasmettere non eccedono i contenuti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
*4. 231. Pagano.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sostituire le lettere a), b), c), d) e), e f) con le seguenti:
a) codice fiscale e/o partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'imposta;
e) la tipologia dell'operazione: fattura emessa, acquisto o nota credito.
4. 109. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sopprimere la lettera f).
*4. 226. Capezzone.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sopprimere la lettera f).
*4. 188. Marti.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 2, sopprimere la lettera f).
*4. 120. Pagano.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi.
**4. 102. Gelmini.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi.
**4. 187. Marti.
Al comma 1, capoverso Art. 21, al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) l'indicazione se l'operazione è relativa alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi.
**4. 227. Capezzone.
Al comma 1, capoverso Art. 21, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I soggetti che precedono all'invio dei dati rilevanti ai fini della redazione della dichiarazione precompilata, previsti dall'articolo 3 decreto legislativo n. 175 del 2014 possono scegliere se effettuare il solo invio delle sole fatture ricevute.
4. 110. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso Art. 21, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo Pag. 1263 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutti i documenti informatici trasmessi all'Agenzia delle entrate e da questa registrati. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto, sono stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. 2. Pelillo.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, sopprimere le parole: Per le operazioni di cui al comma 1,.
4. 111. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
4. 69. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
*4. 141. Piccone.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
*4. 171. Latronico.
Al comma 1, capoverso Art. 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
*4. 191. Capelli, Tabacci.
Al comma 1, capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. L'Agenzia delle entrate garantisce al contribuente la ricezione in forma aperta dei flussi provenienti dal sistema di trasmissione telematica e l'estrapolazione automatica dei dati di fatturazione e la relativa traduzione nel formato strutturato necessario per la trasmissione telematica. Per le finalità di cui al precedente periodo l'Agenzia delle entrate individua soluzioni tecnologiche gratuite che garantiscono l'interscambio dei dati e la necessaria automazione e integrazione con le infrastrutture tecnologiche e gestionali in uso ai contribuenti.
3-ter. Ai fini della semplificazione fiscale e progressiva eliminazione degli obblighi di redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Pag. 127decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad implementare il sistema di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo con l'inclusione, nella piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive, anche di strumenti per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi onde consentirne l'annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile, secondo le modalità e i criteri individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. 64. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
*4. 59. Fragomeli.
Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
*4. 97. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
*4. 150. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere Pag. 128finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
*4. 175. Guidesi, Busin, Borghesi.
Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
*4. 156. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
*4. 189. Palese.
Al comma 1, al capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 21-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Nelle more della ridefinizione degli obblighi di comunicazione di carattere finanziario a carico dei comuni, delle città metropolitane e delle province, i predetti enti sono esclusi dagli obblighi di cui ai precedenti commi.
*4. 207. Melilla, Paglia, Fassina, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Costantino.
Al comma 1, capoverso Art. 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che adottano il Sistema Interscambio per la fatturazione elettronica delle operazioni intercorse con soggetti residenti nel territorio dello Stato, effettuano la trasmissione telematica prevista nel presente articolo con cadenza semestrale, trasmettendo i dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.
4. 71. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, capoverso Art. 21, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È fatto obbligo ai conducenti di taxi di emettere ricevuta fiscale completa Pag. 129di indicazione del percorso, della data e dell'importo della corsa.
4. 153. Turco, Artini, Pastorino, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, le parole: «, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta» sono sostituite con le seguenti: «. La registrazione delle fatture ricevute avviene nei medesimi tempi imposti al fornitore per quelle emesse, ma può essere effettuata in un apposito registro temporaneo, qualora il contribuente voglia avvalersi del diritto di riportare il credito maturato e non utilizzato agli anni successivi. L'obbligo di registrazione riguarda anche le fatture per operazioni non soggette all'imposta e non detraibili, che vanno accompagnate da un'apposita annotazione nel registro e dall'indicazione dell'imposta a zero. La disciplina relativa al registro temporaneo delle fatture ricevute e alla registrazione delle fatture per operazioni non soggette all'imposta e per quelle non detraibili è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».
4. 30. Causi.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il termine per la trasmissione dei dati relativa al primo trimestre dell'anno 2017 di cui all'articolo, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto è fissato all'ultimo giorno del mese di luglio.
4. 4. Pelillo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli istituti di credito hanno l'obbligo di provvedere alla tracciabilità dell'emissione, anche mediante bancomat, delle banconote da 100, 200 e 500 euro.
4. 152. Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché coloro che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari uguale o inferiore ad euro venticinquemila.
4. 200. Carrescia.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 1, sostituire le parole: negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21 con le seguenti: telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è prorogata al 30 settembre,.
4. 112. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1, le cui modalità di trasmissione sono stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, comprendono:
a) il totale delle operazioni, attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile;
b) l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di cui al punto a);
c) liquidazione dell'imposta a debito o credito.
4. 113. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, salvo il caso di presentazione, nei termini previsti, dell'istanza di cui all'articolo 38-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che sostituisce, a tutti gli effetti l'istanza di cui al comma 1. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
4. 114. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, viene così sostituita:
«a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,».
4. 115. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, al comma 5, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: a pena di nullità.
4. 70. Corda, Pesco, Cancelleri, Sibilia, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: Quando dai controlli emerge che il contribuente ha versato più del dovuto la differenza può essere utilizzata in compensazione nella successiva liquidazione periodica.
Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 228. Capezzone.
Al comma 2, capoverso Art. 21-bis, al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste, solo ed esclusivamente al superamento della soglia prevista per le sanzioni penali per i versamenti IVA e solo per la parte che eccede il limite previsto per le stesse sanzioni.
4. 116. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un Pag. 131credito d'imposta pari a euro 500. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 75.000.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 3.126 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 32. Gribaudo, Fregolent.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, dopo le parole: nel 2017, aggiungere le seguenti: e per coloro che negli anni successivi aprono una nuova attività con partita IVA.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Nel caso in cui i soggetti obbligati incaricano, in riferimento agli obblighi previsti agli articoli 21 e 21-bis per l'inoltro delle due comunicazioni, intermediari abilitati alla trasmissione telematica, il credito d'imposta è direttamente attribuito a quest'ultimi. Il credito d'imposta pari ad euro 100 è riconosciuto una sola volta le due comunicazioni trasmesse per conto del contribuente.
4. 201. Carrescia.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come introdotto dal comma 2, valutati in 245,6 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
4. 127. Vignali.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre Pag. 1322010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 180. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 232. Pagano.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 45. Lodolini.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 16. Fanucci.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 20. Moretto.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 37. Marchetti.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 99. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro Pag. 134100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 92. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3 ovvero.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 245,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*4. 52. Marco Di Maio.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, al comma 1, sostituire le parole: una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100, con le seguenti: ogni anno un credito d'imposta pari a euro 200.
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'opzione di cui, aggiungere le seguenti: all'articolo 1, comma 3, ovvero.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 4.260 milioni fino a 2.970 milioni con le seguenti: 4.010 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.935,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.020 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.720 milioni.
4. 181. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 300.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.830 milioni di euro per l'anno Pag. 1352018 con le seguenti: a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 160. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 500.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 3.700,3 milioni di euro per l'anno 2018;
b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018;
c) il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente: quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.344,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.970 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 154. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
(Inammissibile)
Al comma 2, capoverso Art. 21-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 300.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 485,2 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 159. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:
Art. 21-quater. Le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis sono avviate a cadenza annuale dalle imprese che non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro se aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro se aventi per oggetto altre attività.
Art. 21-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative al fine di cumulare in un unico adempimento le comunicazioni di cui agli articoli 21, 21-bis e 21-quater.
4. 161. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Art. 21-quater. – (Esonero dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis non si applicano ai soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127.
Conseguentemente, al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
4. 89. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.135,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.780 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.780 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3.220 milioni di euro annui per l'anno 2019, e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 219. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2, con un massimo di euro 1.000. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.».
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.685,5 milioni Pag. 137di euro per l'anno 2018, di 2.770 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.330 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.770 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 3.760 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.330 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*4. 5. Petrini, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Rubinato.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2, con un massimo di euro 1.000. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza indicata nel periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.685,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.770 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 3.760 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.330 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.770 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 3.760 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.330 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770 milioni di euro per l'anno 2019 e a Pag. 1382.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*4. 62. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'omessa o errata comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di cui al comma 1.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione prevista dal comma 1».
4. 33. Gribaudo, Fregolent.
(Inammissibile)
Al comma 3, sostituire il capoverso 2-bis con i seguenti:
2-bis. Per l'omessa o errata comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di cui al comma 1. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Nessuna sanzione trova applicazione nel caso in cui l'omissione riguardi fatture di acquisto o bollette doganali le quali siano state registrate e incluse in una comunicazione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, entro i termini di cui all'articolo 25 decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento.
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione prevista dal comma 1. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il primo anno la sanzione di cui al comma 2-ter non si applica. Qualora, tuttavia, l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della comunicazione di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 siano connesse a violazioni realizzate mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni oggettivamente inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è incrementata del 200 per cento.
4. 122. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
Al comma 3, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Nei casi di omessa trasmissione della comunicazione dei dati, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2010, n. 122, o di una sua Pag. 139incompleta, inesatta o irregolare compilazione, si applica una sanzione da 500 euro a 1.000 euro. La predetta sanzione viene ridotta alla metà nel caso in cui la comunicazione dei dati sia regolarmente effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni.
4. 146. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 3:
a) sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
«2-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 1.000. La predetta sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui la comunicazione sia regolarmente presentata con un ritardo non superiore a quindici giorni.»;
b) sopprimere il capoverso comma 2-ter.
4. 121. Pagano.
(Inammissibile)
Al comma 3, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o errata.
4. 162. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)
Al comma 3, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di ogni fattura.
4. 163. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)
Al comma 3, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: si applica, aggiungere le seguenti: fatto salvo l'obbligo di trasmettere la fattura omessa,.
4. 174. Fassina, Marcon, Melilla, Paglia.
(Inammissibile)
Al comma 3, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: la sanzione di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: una sanzione pari al dieci per cento dell'importo della fattura non trasmessa.
4. 172. Fassina, Marcon, Melilla, Paglia.
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000, con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000.
b) al comma 2-ter, sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a 5.000.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.240 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.165,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;Pag. 140
il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.240 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.810 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:
a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.240 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.810 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3.250 milioni di euro annui per l'anno 2019, e di 2.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.
4. 220. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 11. Donati.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 22. Moretto.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;Pag. 141
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 47. Lodolini.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 54. Marco Di Maio, Ginato.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 56. Marchetti.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 94. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un Pag. 142massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 129. Vignali.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 183. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 210. Melilli.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 25, con un massimo di euro 25.000 con le seguenti: di euro 5, con un massimo di euro 5.000;
b) al capoverso 2-ter sostituire le parole: una sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 con le seguenti: una sanzione da euro 500 a euro 2.000.
c) dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
«2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono ridotte alla metà nel caso in cui entro quindici giorni dal termine il contribuente provveda a rimuovere l'omissione o l'errore. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
*4. 234. Pagano.
(Inammissibile)
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole: euro 25.000 sono sostituite dalle seguenti: euro 250.Pag. 143
b) al comma 2-ter le parole: da euro 5.000 a euro 50.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 258 a euro 2.065.
4. 202. Carrescia.
(Inammissibile)
Al comma 3, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire la parola 25.000 con la seguente: 10.000.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.135,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.780 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.210 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.780 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.920 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. 164. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 3, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da euro 500 a euro 1000.
4. 147. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 3, capoverso comma 2-ter, sopprimere la parola: incompleta.
4. 165. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)
Al comma 3, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 1.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 10.000.
Conseguentemente all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, Pag. 144di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. 166. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 3, dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. In caso di erroneità o incompletezza delle comunicazioni o delle trasmissioni di cui all'articolo 21 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le relative sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono determinate nel minimo.
4. 167. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, sempreché i provvedimenti, le istruzioni ed i software applicativi siano rilasciati entro e non oltre il 20 gennaio. L'eventuale ritardo comporterà un automatico differimento dell'adempimento di un periodo pari a quello del ritardo.
4. 123. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono soppresse le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. 214. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.
Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessa di essere valida a partire dal 1o febbraio 2017».
4. 76. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: limitatamente sino alle parole: Unione europea.
4. 74. Ruocco, Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: agli acquisti intracomunitari di beni e.
4. 213. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 9. Fanucci.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 12. Donati.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 48. Lodolini.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 55. Marco Di Maio, Ginato.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 57. Marchetti.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 95. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomini, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 101. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 130. Vignali.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 184. Guidesi, Busin, Borghesi.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 211. Melilli.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 222. Dell'Aringa.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 settembre.
*4. 235. Pagano.
Al comma 4, sopprimere la lettera d).
4. 84. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 4, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) Tutte le operazioni tra Italia e uno dei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Pag. 146Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001 viene applicato un prelievo erariale pari al 20 per cento del valore della transazione;
d-bis) al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
4. 87. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».
4. 83. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 è estesa anche alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al comma 1 ma che risultano collegati direttamente a operatori con residenza fiscale in uno dei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
4. 85. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 4, lettera d), sopprimere il numero 1.
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
4. 155. Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
Al comma 4, lettera d) sopprimere il numero 1.
4. 237. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti Pag. 147in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d-ter) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d-quater) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso;
d-quinquies) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972 è soppresso;
d-sexies) sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. 65. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 3, comma 7-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto il seguente:
7-quater. L'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, si intende assolto con il primo atto di conferimento e di sottoscrizione dell'incarico da parte del contribuente e rimane valido fino a revoca, senza necessità alcuna di predisporre ogni anno l'impegno alla trasmissione.
4. 196. Carrescia.
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio dei dati di fatturazione in forma telematica, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4. 73. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633 del 1972 è soppresso.
4. 72. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso.
4. 68. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. 67. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) i rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e).
4. 66. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) ai soggetti obbligati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificati dal presente decreto si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
4. 31. Petrini.
(Inammissibile)
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 641, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel mese di febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o marzo al 30 aprile».
4. 198. Carrescia.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
4. 124. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 18. Moretto.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 39. Marchetti.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 43. Lodolini.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 50. Marco Di Maio.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 90. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 125. Vignali.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 178. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 223. Dell'Aringa.
(Inammissibile)
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*4. 230. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 10. Fanucci.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 13. Donati.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 36. Marco Di Maio.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, Pag. 150n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 42. Marchetti.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 49. Lodolini.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 96. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomini, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 131. Vignali.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 185. Guidesi, Busin, Borghesi.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 212. Melilli.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo semestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
**4. 236. Pagano.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In sede di avvio del nuovo adempimento, la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relativa al primo e al secondo trimestre dell'anno 2016 è trasmessa entro il 15 settembre del medesimo anno.
4. 142. Vignali.
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1o aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano tramite distributori automatici cessioni di beni o prestazioni di servizi. Sono escluse dall'obbligo le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito nonché quelle di sosta relative a parcheggi veicolari. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1o aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici».
4. 28. Cenni.
(Inammissibile)
Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico comunemente denominati “Case dell'acqua”, sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».
*4. 148. Piccone, Melilli.
(Inammissibile)
Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico comunemente denominati “Case dell'acqua”, sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».
*4. 195. Bargero, Misiani, Borghi, Fregolent, Marchi.
(Inammissibile)
Al comma 6, lettera a), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I distributori automatici al pubblico comunemente denominati “Case dell'acqua” sono esclusi dagli obblighi di cui al presente comma.
4. 225. Dell'Aringa.
(Inammissibile)
Al comma 6 lettera a) capoverso comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono escluse dagli obblighi qui previsti le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito nonché quelle di sosta relativi a parcheggi veicolari.
4. 224. Dell'Aringa.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, Pag. 152all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell'anno», inserire le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma lettera a). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
*4. 88. Alberto Giorgetti, Laffranco.
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell'anno», inserire le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma lettera a). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
*4. 104. Piccone, Binetti.
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell'anno», inserire le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma lettera a). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
*4. 151. Piccone, Binetti.
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell'anno», inserire le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma lettera a). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, Pag. 153n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
*4. 170. Latronico.
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell'anno», inserire le seguenti: «ovvero riscossi, dal 1o gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma lettera a). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
*4. 192. Capelli, Tabacci.
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 21. Moretto.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione Pag. 154del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 35. Marchetti.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 46. Lodolini.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 53. Marco Di Maio.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;Pag. 155
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 93. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 100. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 128. Vignali.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;Pag. 156
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 182. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 209. Melilli.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni;
d-bis) viene meno l'applicazione dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d-ter) la compensazione di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 5.000 euro, può essere eseguita senza l'applicazione della limitazione prevista dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
d-quater) la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro, può essere effettuata senza l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
**4. 233. Pagano.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno; Pag. 157
d-bis) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 6 e 74, settimo e ottavo comma del predetto decreto n. 633 del 1972;
d-ter) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. 41. Fregolent.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. 6. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera d), al primo periodo, le parole: «ridotti di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di due anni».
2) alla lettera d), l'ultimo periodo è soppresso.
Conseguentemente dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 6 e 74, settimo e ottavo comma, del predetto decreto n. 633 del 1972;
d-ter) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. 132. Piccone, Binetti.
(Inammissibile)
Al comma 6, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il secondo periodo è soppresso.
4. 25. Giampaolo Galli, Fregolent.
(Inammissibile)
Al comma 6, sopprimere la lettera b).
4. 77. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppressa con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge;».
4. 75. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
4. 81. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 3.270 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.630 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
4. 169. Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Catalano, Librandi, Garofalo, Mauri, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro per Pag. 159l'anno 2017 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. 168. Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Catalano, Librandi, Garofalo, Mauri, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Sopprimere i commi 7 e 8.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 4.260 milioni fino a: 2.970 con le seguenti: 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. 177. Busin, Guidesi, Borghesi, Simonetti.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. 26. Giampaolo Galli.
Al comma 7, sopprimere le lettere b) e c);
Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole: 1o aprile 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2017;
all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.110 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.985,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.070 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.770 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. 24. Giampaolo Galli, Fregolent.
Al comma 7, sopprimere le lettere b) e c);
Conseguentemente:
al comma 8, sostituire le parole: 1o aprile 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2017;
all'articolo 15, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le dotazioni finanziarie dei Ministeri indicate nell'elenco, previsto dal comma 2, lettera a) del presente decreto sono ulteriormente ridotte di 150 milioni nel 2017 e di 200 milioni di euro annui dal 2018.
4. 133. Piccone, Binetti.
(Inammissibile)
Al comma 7, lettera b), capoverso «comma 6», sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Nei restanti casi di cui al comma 4, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.
Conseguentemente:
al medesimo comma 7, lettera b), capoverso «comma 6» sostituire gli ultimi Pag. 160due periodi con il seguente: Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;
Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali ed i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1».
4. 1. Pelillo.
Al comma 7, lettera b), capoverso «6.», terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: esclusa la compensazione ivi prevista».
Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.185 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. 27. Giampaolo Galli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo nonché i soggetti obbligati ad operare ritenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versamento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiario del compenso soggetto a ritenuta e l'identificativo progressivo e la data di emissione della corrispondente fattura e la relativa ritenuta operata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. I dati dei versamenti mediante i modelli di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
8-ter. In relazione ai compensi e alle ritenute indicate nel modello di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, i contratti di intermediazione in essere con la pubblica amministrazione sono modificati al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 79. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole «annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» sono soppresse e le parole «dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
8-ter. La disposizione di cui al comma 8-bis si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
4. 117. Pagano.
(Inammissibile)
Aggiungere i seguenti commi:
8-bis. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è così modificato:
«Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI, per i motoveicoli anche dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
8-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni Pag. 162della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 229. Catanoso, Laffranco.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. L'imposta dovuta per gli atti degli organi giurisdizionali è liquidata dai rappresentanti in giudizio delle parti in causa e di coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile ed assolta con le stesse modalità di cui al comma 1.
b) la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: «Contratti di locazione e di affitto di beni immobili. Atti degli organi giurisdizionali»;
c) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato a norma del primo comma dell'articolo 17 dagli avvocati, procuratori o difensori di cui al comma 3-ter del medesimo articolo 17.
d) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
1-bis.1. Gli avvocati, procuratori o difensori di cui all'articolo 17, comma 3-ter, sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per gli atti degli organi giurisdizionali.
8-ter. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del 30 maggio 2002 n. 115, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trasmette all'ufficio finanziario», sono aggiunte le seguenti: «ed agli avvocati, procuratori o difensori di cui all'articolo 57, comma 1-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986».
4. 204. Ribaudo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale derivante dalla mancata corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di seconda bigliettazione degli spettacoli di musica dal vivo, e con l'obiettivo di tutelare il consumatore finale e i legittimi titolari del diritto d'autore, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di titoli di accesso a spettacoli rivenduti in assenza di autorizzazione ai sensi del comma 8-ter.
8-ter. La rivendita a terzi, anche tramite le reti di comunicazione elettronica, di un titolo di accesso a spettacoli di musica dal vivo, previa maggiorazione del prezzo del suddetto titolo legittimamente acquisito, è da ritenersi a tutti gli effetti di legge attività di prestazione dei servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea e qualora inosservati l'Amministrazione finanziaria stabilisce sanzioni amministrative Pag. 163pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
4. 190. Fiorio, Fanucci, Dallai.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.
17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.
17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo.
4. 206. Ribaudo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131, del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «deve essere versata con le modalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere corrisposta tramite servizio SDD di addebito diretto sul conto corrente bancario dei soggetti obbligati»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3.1. Ai fini di cui al comma 3, ultimo periodo, nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, presentati per la registrazione, è obbligatorio l'inserimento della clausola di autorizzazione, da parte di tutti i contraenti, all'attivazione della procedura SDD, con la determinazione della quota d'imposta riferibile a ciascuno di essi.
4. 205. Ribaudo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere i commi 2 e 4.
8-ter. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione Pag. 164della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 107. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere i commi 2 e 4.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 134. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere i commi 2 e 4.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
4. 135. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:
f) le prestazioni di intermediazione e le prestazioni di trasporto intracomunitario con le relative prestazioni accessorie rese da mandatari senza rappresentanza che operano per conto di soggetti residenti nello Stato o in altro Stato membro che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni intracomunitarie.
* 4. 98. Bergamini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 è aggiunta la seguente lettera:
f) le prestazioni di intermediazione e le prestazioni di trasporto intracomunitario con le relative prestazioni accessorie rese da mandatari senza rappresentanza che operano per conto di soggetti residenti nello Stato o in altro Stato membro che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni intracomunitarie.
* 4. 7. Cariello.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al comma 1 è aggiunta la lettera:
«f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6, lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori mediante centrali a biomasse solide che utilizzano la materia prima soggetta ad IVA come strumento essenziale alla produzione di energia elettrica».
** 4. 60. Misiani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al comma 1 è aggiunta la lettera:
«f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6, lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori mediante centrali a biomasse solide che utilizzano la materia prima soggetta ad IVA come strumento essenziale alla produzione di energia elettrica».
** 4. 149. Piccone.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Dopo l'articolo 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, è aggiunto il seguente:
1-novies. 1. L'emissione e la distribuzione dei titoli di accesso ad eventi sportivi, ad eccezione di quelli di cui ai decreti- legge 8 febbraio 2007, n. 8 e 24 febbraio Pag. 1662003, n. 28, culturali e musicali dal vivo sono soggette alle seguenti condizioni e modalità:
a) i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità – nome, cognome, data e luogo di nascita dell'utilizzatore, e l'indicazione e il numero del posto assegnato, ove previsto;
b) al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dell'impianto.
2. Le società organizzatrici assicurano:
a) l'emissione, per ciascun settore, di un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti realmente disponibile in esso;
b) la registrazione del numero di titoli di accesso emessi divisi per giornalieri e «accrediti»;
c) la conoscenza, in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia, dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito;
d) l'indicazione su ciascun biglietto emesso delle generalità o della ragione sociale del rivenditore o cedente;
e) l'indicazione su ciascun biglietto venduto o ceduto delle generalità dell'acquirente o del cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto;
f) l'invio, a richiesta, alle autorità di pubblica sicurezza delle informazioni e dei dati di cui alle precedenti lettere;
g) il divieto di accesso al luogo dell'evento agli spettatori in possesso di un titolo di ingresso intestato ad altro soggetto;
h) il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
3. Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, predispongono adeguati servizi per la verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso all'evento.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato penale, chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con sanzioni amministrative da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dei beni culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
4. 194. Ribaudo.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 16 del decreto ministeriale 24 dicembre 1993, la lettera c) è soppressa.
4. 118. Pagano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019».
4. 61. Misiani, Marchi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. L'articolo 2 comma 36-septiesdecies del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 è abrogato.
4. 197. Carrescia.
(Inammissibile)
Aggiungere in fine il seguente comma: L'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 è abrogato.
4. 82. Villarosa, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si interpreta nel senso che per reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro Internazionale si intenda il reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.
4. 140. Garofalo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in via straordinaria per l'anno 2017, l'amministrazione economico-finanziaria è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. 8. Lodolini.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita iva, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al presente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I dati fiscali di cui al presente comma sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
4. 78. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
9. Ai soggetti ai quali si applica l'articolo 17, comma 6, lettera d-bis, d-ter) e d-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, Pag. 168qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da cessioni di cui alla lettera d-bis), d-ter), e/o d-quater) del comma sesto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è consentito di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 e successive modificazioni.
4. 17. Parrini, Fanucci.
(Inammissibile)
Aggiungere, infine, il seguente comma:
9. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17, comma 6, lettera d-bis, d-ter) e d-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da cessioni di cui alla lettera d-bis), d-ter), e/o d-quater) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il limite di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5.000.000 di euro.
4. 23. Parrini, Fanucci.
(Inammissibile)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. È comunque stabilito un periodo di sospensione feriale dei termini amministrativi dal 1o al 31 agosto di ogni anno a carico dei contribuenti e per la definizione degli avvisi bonari.
4. 157. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi).
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici od alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all'Agenzia, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito di imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo già sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili non inferiori a sei e non superiori a ventiquattro. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, alla scadenza fissata, anche di una sola rata, comporta la decadenza dalla rateizzazione ed il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, Pag. 169oltre gli interessi e l'indennità di mora di cui al comma 4 nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalità di applicazione del presente comma;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
(Rimborsi dell'accisa).
1. L'accisa viene rimborsata quando risulta indebitamente pagata; si applica la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, in tutto o in parte, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta.
4. Qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 c.c., a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30,00.»;
c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
(Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).
1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive Pag. 170modificazioni. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, un avviso di pagamento fissando un termine di 30 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di perfezionamento della notifica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 è notificato dall'Agenzia nel termine di 5 anni decorrente dall'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dalla indebita restituzione ovvero dall'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a 10 anni nelle ipotesi di violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.
3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di 5 anni e, limitatamente ai tabacchi lavorati, di 10 anni.
4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.
5. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
6. Sempreché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta e, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.
7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.»;
d) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19.
(Accertamento delle violazioni).
1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite ed è effettuata mediante processo verbale.
2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente Autorità Giudiziaria sia all'Ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla relativa liquidazione. Quest'ultimo provvede alla trasmissione tempestiva degli atti emessi alla predetta Autorità Giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'Ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla relativa liquidazione.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'Ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvo i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso Ufficio prima della notifica dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono Pag. 171competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.»;
e) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente articolo:
«Art. 19-bis.
(Utilizzo della posta elettronica certificata).
1. L'invio effettuato da parte dell'Agenzia tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, d'ora in avanti indicata come P.E.C., di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico ivi inclusi gli avvisi di pagamento di cui di cui all'articolo 15, comma 1, ha valore di notifica. Resta salva la possibilità per l'Agenzia di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, nonché quelli che intendono iniziare un'attività subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico, comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di P.E.C.»;
f) dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
«Art. 24-ter.
(Gasolio commerciale).
1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista dalla Tabella A, punto 4-bis, per tale impiego.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario od in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:
a) attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche e giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) persone fisiche e giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio ed iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) attività di trasporto persone svolta da:
1) enti pubblici ed imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
3. È considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio Pag. 172commerciale è determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I e quella di cui al comma 1. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Agenzia entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 può essere riconosciuto in denaro».
g) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4, nel primo periodo:
a) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianto di stoccaggio e di distribuzione oli minerali,»;
b) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,».
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, ed il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata a fine giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'Ufficio dell'Agenzia un prospetto riepilogativo dei dati di movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia sono stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalità self-service, dei dati di cui al comma 4-bis, nonché dei livelli e delle temperature dei serbatoi installati. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro 24 ore dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria. In fase di accesso, è resa disponibile presso l'impianto sottoposto a verifica la relativa documentazione contabile.»;
h) all'articolo 27, comma 3 lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21»;
i) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28.
(Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche).
1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di Pag. 173deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) le distillerie;
2) gli opifici di rettificazione;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:
1) gli stabilimenti di produzione;
c) nel settore della birra:
1) le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
1) le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto, nei casi seguenti:
a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
b) impianti ed opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
c) magazzini di invecchiamento spiriti;
d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dai predetti impianti;
e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dai predetti impianti;
f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
a) 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui al comma I e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
b) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità dei prodotti trova applicazione quanto indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente Ufficio dell'Agenzia.
8. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.»;
l) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti «, con esclusione Pag. 174degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»;
b) dopo le parole: «superiori.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'ufficio dell'Agenzia.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a venti ettolitri è in facoltà dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilità del comma 3-bis.»;
5) nel comma 6, alla lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» è sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»;
n) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti comunitari, la circolazione del vino nello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni del settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, inclusa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.»;
o) nella tabella A sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il punto 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: ...... euro 403,22 per mille litri»;
2) il punto 9 della Tabella A, è sostituito dal seguente:
«9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione ed azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo ...... 30 per cento aliquota normale».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 175del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del presente decreto.
4. 01. Pelillo.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al fine di favorire la soluzione concordata delle crisi di impresa assicurando il massimo soddisfacimento possibile ai creditori tra i quali l'Erario, all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito L.F.) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe».
b) al sesto comma:
1. dopo la prima alinea è aggiunto il seguente periodo: «Con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».
c) al settimo comma, le parole: «è revocata di diritto» sono sostituite con le parole: «è risolta di diritto».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del presente decreto.
4. 02. Lupi, Vignali.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).
1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.
2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
* 4. 03. Parrini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).
1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi Pag. 176in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.
2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
* 4. 028. Fragomeli, Lodolini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione di accordi di ristrutturazione del debito).
1. Alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, è inserito in fine il seguente comma: 1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal 1o gennaio 2017.
4. 04. De Girolamo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Attività di prevenzione di flussi finanziari e riduzione delle asimmetrie informative).
1. Al fine di contribuire alle attività di prevenzione di flussi finanziari illeciti, nonché di favorire gli investimenti per le piccole e medie imprese e la valutazione dei rischi ad essi connessi, migliorando il livello di trasparenza delle informazioni relative alle imprese e ai loro esponenti, è riconosciuta a tutte le categorie di investitori, compresi gli investitori istituzionali, la facoltà di accedere ai sistemi di informazioni creditizie, in un quadro di reciprocità con gli altri partecipanti, anche a vantaggio del sistema bancario e finanziario nazionale.
2. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
«b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
3. Al fine di promuovere la competitività e la trasparenza del mercato dei servizi attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«2. L'accesso ai sistemi di cui al comma precedente da parte dei soggetti ivi indicati avviene in un quadro di reciprocità, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati Pag. 177personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del precedente comma e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati allo stesso comma 1, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno.».
4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 05. Boccadutri, Bernardo.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping).
1. A partire dal 1o gennaio 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e consentire la piena operatività su tutto il territorio nazionale di quest'ultimo, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le parole: «a norma dell'articolo 21,» sono soppresse.
4. All'articolo 1, comma n. 368, legge n. 208/2015, il secondo periodo è soppresso.
5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono destinate al Fondo Ammortamento Titoli istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.
4. 06. Boccadutri, Bernardo, Pelillo, Carbone, Coppola, Losacco, Bruno Bossio, Barbanti, Abrignani.
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.Pag. 178
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.
* 4. 07. Fassina, Marcon, Melilla, Paglia.
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.
* 4. 08. Palese.
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).
1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.
* 4. 020. Misiani, Causi.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «. Non si fa luogo al rimborso»;
b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi:
«Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
** 4. 09. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione Pag. 180delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «. Non si fa luogo al rimborso»;
b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi:
«Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
** 4. 014. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Detrazione delle spese per inteneriti straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
Pag. 1812) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; Tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80 milioni di euro in ragione d'anno si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4. 010. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Detrazione delle spese per inteneriti straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; Tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80 milioni di euro in ragione d'anno si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
* 4. 026. Fanucci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Norme di semplificazione nell'applicazione dell'IVA per gli spettacoli di musica dal vivo).
1. Ai fini di semplificare ed armonizzare l'applicazione dell'imposta sul valore Pag. 182aggiunto per gli spettacoli di musica dal vivo, per contratti di prestazione artistica connessi con gli spettacoli di musica dal vivo di cui al n. 123) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali all'organizzazione del medesimo spettacolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «4.260 milioni» sono sostituire dalle seguenti: «4.254 milioni»;
b) le parole: «4.185,5 milioni» sono sostituire dalle seguenti: «4.179,5 milioni»;
c) le parole: «3.270 milioni» sono sostituire dalle seguenti: «3.264 milioni»;
d) le parole: «2.970 milioni» sono sostituire dalle seguenti: «2.964 milioni».
4. 011. Galati, Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni di locazione ad uso diverso dall'abitazione).
1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2017, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2017 e del 98 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2.400 milioni euro a decorrere Pag. 183dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.400 euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
4. 012. Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni di locazione ad uso
diverso dall'abitazione).
1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, e nei limiti di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione non superiori a 250 mq può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2017 e del 98 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa Pag. 184con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti di spesa di cui al comma 1.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
4. 013. Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).
1. Nel comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, ove ricorrano, sostituire: «per il 5 per cento» con: «fino ad un massimo del 5 per cento», sostituire: «per l'8 per cento» con: «fino ad un massimo dell'8 per cento», sostituire: «per il 10 per cento» con: «fino ad un massimo del 10 per cento», sostituire: «per il 12 per cento» con: «fino ad un massimo del 12 per cento».
2. Successivamente al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, aggiungere il seguente comma 4-bis: «L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
3. Nel comma 9 dell'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, ove ricorrano, sostituire: «per il 5 per cento» con: «fino ad un massimo del 5 per cento», sostituire: «per l'8 per cento» con: «fino ad un massimo dell'8 per cento», sostituire: «per il 10 per cento» con: «fino ad un massimo del 10 per cento», sostituire: «per il 12 per cento» con: «fino ad un massimo del 12 per cento».
4. Successivamente al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, aggiungere il seguente comma 9-bis: «L'eccedenza di Pag. 185cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
4. 015. Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Definizione controversie in materia di accise e IVA afferente).
1. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1o aprile 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
4. 016. Laffranco.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Deducibilità spese per congressi farmaceutici).
1. Per gli anni 2017-2019, al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Qualora le agevolazioni richieste siano superiori al suddetto limite di spesa, queste sono proporzionalmente ridotte sino a concorrenza della somma assegnata. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.Pag. 186
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 017. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).
1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo, effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione. Il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di Pag. 187imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
4. 019. Fregolent.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Deducibilità spese per congressi farmaceutici).
1. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse individuate ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 15.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 021. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).
1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 5 per cento»;
b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole: «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento»;
d) ove ricorrano, sostituire: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 5 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 5 per cento»;Pag. 188
b) ove ricorrano, sostituire le parole: «per l'8 per cento» con le parole: «fino ad un massimo dell'8 per cento»;
c) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 10 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento»;
d) ove ricorrano, sostituire le parole: «per il 12 per cento» con le parole: «fino ad un massimo del 12 per cento».
4. All'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenza, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte».
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 4.255 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.180,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.265 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. 022. Marco Di Maio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Cessioni all'esportazione non imponibili).
1. All'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, a loro volta hanno posto in atto operazioni non imponibili verso i soggetti di cui alla lettera c), sino a concorrenza delle cessioni e prestazioni eseguite.»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c-bis)».
4. 023. Antezza, Vico.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Norme di semplificazione nell'applicazione dell'IVA per gli spettacoli di musica dal vivo).
1. Ai fini di semplificare ed armonizzare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli spettacoli di musica dal vivo, per contratti di prestazione artistica connessi con gli spettacoli di musica dal vivo di cui al n. 123) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali Pag. 189all'organizzazione del medesimo spettacolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: 4.260 milioni sono sostituire dalle seguenti: 4.254 milioni;
b) le parole: 4.185,5 milioni sono sostituire dalle seguenti: 4.179,5 milioni;
c) le parole: 3.270 milioni sono sostituire dalle seguenti: 3.264 milioni;
d) le parole: 2.970 milioni sono sostituire dalle seguenti: 2.964 milioni.
4. 024. Fanucci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
Al fine di incentivare l'organizzazione di incontri a carattere scientifico destinati all'aggiornamento e all'informazione del personale medico, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448, si dispone l'innalzamento al 40 per cento della quota di deducibilità delle spese sostenute da parte delle imprese dal 1o gennaio 2017 e al 60 per cento per gli anni successivi.
4. 025. Vignali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6).
All'articolo 15, comma 1, la parola: «almeno» è soppressa.
4. 027. Fanucci.
(Inammissibile)
ART. 5.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5
(Dichiarazione integrativa a favore).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
«8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa Pag. 190al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito»;
b) nell'articolo 8:
1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9» sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:
«6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.
6-quater. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ovvero può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
6-quinquies. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede di accertamento o di giudizio eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione Pag. 191tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.».
2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea le parole: «degli articoli 2, comma 8» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis»;
b) nella lettera b) le parole: «agli elementi » sono sostituite dalle parole: «ai soli elementi».
5. 2. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 8 con il seguente:
8. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Non si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nei casi in cui la dichiarazione originariamente presentata evidenzi l'indicazione di un maggiore reddito, maggiore debito d'imposta ovvero di un minore credito, e non sono dovute imposte. Resta, invece, salva l'applicazione delle sanzioni negli altri casi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. 17. Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 4. Marco Di Maio, Ginato.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 5. Moretto.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 6. Donati.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 11. Marchetti.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 13. Lodolini.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 21. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 22. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 29. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 32. Melilli.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», sostituire le parole: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
*5. 35. Pagano.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a) capoverso 8-bis sostituire le parole: per eseguire il versamento Pag. 193di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa con le seguenti: per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
5. 18. Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a) capoverso 8-bis, dopo le parole: nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione aggiungere le seguenti: Il presente comma, nel testo previgente alle modifiche qui apportate, si interpreta nel senso che il termine ivi indicato per l'integrazione delle dichiarazioni è prescritto per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dell'eventuale credito risultante, ferma restando l'efficacia e validità dell'integrazione qualora la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il predetto termine ed entro i termini previsti per gli accertamenti e le rettifiche dell'ufficio.
5. 16. Rabino, Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Vezzali.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire i capoversi «6-bis» e «6-ter» con i seguenti:
6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
5. 24. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Al comma 1, lettera b) n. 2) sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:
6-bis. Le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nei casi in cui la dichiarazione originariamente presentata, evidenzi l'indicazione di un maggiore imponibile, maggiore debito d'imposta ovvero di una minore eccedenza detraibile, e non sono dovute imposte. Resta, invece, salva l'applicazione delle sanzioni negli altri casi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. 19. Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso 6-ter, sopprimere le seguenti parole: presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
*5. 9. Giampaolo Galli, Fregolent.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso 6-ter, sopprimere le seguenti parole: presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
*5. 27. Piccone, Binetti.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 3. Donati.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo Pag. 195n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 7. Marco Di Maio, Ginato.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 8. Moretto.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 20. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto Pag. 196del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 23. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 10. Marchetti.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 12. Lodolini.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione Pag. 197integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 26. Vignali.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 28. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 31. Melilli.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso «6-ter» aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
**5. 34. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis) All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dopo le parole «Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti «e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter)», ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera anche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ravvedimento.
5. 1. Pelillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. 15. Rabino, Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Vezzali.
(Inammissibile)
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) nella lettera b) le parole «decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa», sono sostituite dalle parole: «decorrono, ma per un periodo pari alla metà di quello previsto nelle varie disposizioni, dalla presentazione della dichiarazione integrativa».
5. 25. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di semplificare la procedura per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, ivi incluso l'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole «di ogni altro ente territoriale interessato» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti cui le cose appartengono».
2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 30. Fragomeli.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, comma 6-quater, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
2-ter. La modifica di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
5. 33. Pagano.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel secondo periodo dopo le parole «alimenti e bevande» sono inserite le seguenti «nonché le prestazioni di viaggio e trasporto». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
5. 36. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga anche tacita del contratto di locazione, per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura di euro 250, ridotta ad euro 125 se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
5. 37. Pagano.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
5. 38. Pagano.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il comma 6-ter, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è sostituito dal seguente: «L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione».
5. 39. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.
5. 40. Pagano.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexies-decies e 36-septies-decies sono abrogati.
5. 41. Pagano.
(Inammissibile)
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, il 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, nonché dagli organi preposti ai controlli amministrativi tributari, sono sospesi dal 1o agosto al 31 agosto».
2-ter. È sospeso dal 1o agosto al 31 agosto il termine di trenta giorni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. 42. Pagano.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nell'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «o compensi» e le parole «i prelevamenti o» sono soppresse.
5. 43. Pagano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti».
2-ter. Al comma 3 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate».
5. 14. Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre Pag. 2011997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto».
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: «Salva diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
*5. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto».
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17,19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
*5. 03. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).
1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.
2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 4.250 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.175,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.960 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
5. 04. Parrini.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Semplificazioni in materia di scelte per i regimi opzionali).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;
2) nel comma 7, nell'ultimo periodo, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;Pag. 202
b) all'articolo 117:
1) nel comma 2-bis, lettera d), le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
2) nel comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio; nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;
c) all'articolo 118, nel comma 1-bis, lettera c), le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
d) all'articolo 125:
1) nella rubrica e nei commi 1 e 2, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
2) nel comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)»;
3) nel comma 3, le parole: «il mancato rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «la revoca»;
e) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.»;
f) all'articolo 139:
1) nella rubrica, le parole: «Mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «Revoca»;
2) nel comma 1, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
g) all'articolo 139-bis, nel comma 1, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
h) all'articolo 155, nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio».
2. Al decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) nel comma 1, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società controllante può modificare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione.»;
b) all'articolo 14:
1) nella rubrica, la parola: «Rinnovo» è sostituita dalla seguente: «Revoca»;
2) il comma 1 è abrogato;
3) nel comma 2, primo periodo, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca» e il secondo Pag. 203periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.».
3. Al decreto ministeriale 23 giugno 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è abrogato;
2) nel comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «per la comunicazione della revoca»;
b) all'articolo 8, nel comma 2, le parole: «mancato rinnovo» sono sostituite dalla seguente: «revoca».
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
5. 05. Pagano.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Definizione controversie in materia di accise e IVA afferente).
1. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente al 1o aprile 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa Imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.
2. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
3. I giudizi di cui al comma 1, primo periodo, sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
5. 06. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).
1. All'articolo 16 del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) il comma 4 è sostituito con i seguenti:
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 2041986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili fino ad un massimo del 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo dell'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, fino ad un massimo del 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, fino ad un massimo del 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e fino ad un massimo del 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
4-bis. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte.
b) il comma 9 è sostituito con i seguenti:
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili fino ad un massimo del 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo dell'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, fino ad un massimo del 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, fino ad un massimo del 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e fino ad un massimo del 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che, in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte.».
5. 01. Ginato.
(Inammissibile)
ART. 6.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo Pag. 205al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per i carichi complessivamente non superiori ad euro 50.000 o di 16 rate trimestrali di pari importo i carichi complessivamente superiori ad euro 50.000, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e il rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;Pag. 206
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione ancora in essere o per i quali il contribuente sia decaduto, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
11. Per le sanzioni di cui alla lettera e) del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, delle legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.Pag. 207
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. 114. Capelli, Tabacci.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
6. 103. Fassina, Marcon, Melilla, Paglia.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e le sanzioni incluse in tali carichi ad eccezione di quelle derivanti da atti di accertamento fiscale e contributivo che dovranno essere corrisposte nella metà del loro ammontare, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
6. 17. Causi.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: inclusi in ruoli.
6. 13. Peluffo, Fregolent.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: inclusi in ruoli, affidati con le seguenti: affidati o inclusi in ruoli trasmessi.
Pag. 208 Conseguentemente:
a) al medesimo articolo:
1) al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;
2) al comma 1, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: negli anni dal 2000 al 2016;
3) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ferma restando la validità della dichiarazione eventualmente già resa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può integrarne il contenuto, nel medesimo termine e con le stesse modalità previste al precedente comma 2, per definire anche i carichi affidati nel 2016;
4) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018 con le seguenti: le prime tre rate sono ciascuna pari a due noni e le successive tre rate sono ciascuna pari ad un nono delle somme dovute per la definizione, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e della sesta non può superare il 15 dicembre 2018;
5) a) al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2018 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2019; b) all'articolo 15, commi 1 e 2, sostituire le parole: 4.260, 4.185 e 2.970 rispettivamente con le seguenti: 3.860, 3.785 e 3.370.
6. 44. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: inclusi in ruoli, affidati con le seguenti: affidati o inclusi in ruoli trasmessi.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: negli anni dal 2000 al 2016;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ferma restando la validità della dichiarazione eventualmente già resa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può integrarne il contenuto, nel medesimo termine e con le stesse modalità previsti al precedente comma 2, per definire anche i carichi affidati nel 2016;
c) al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2018 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2019.
6. 41. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: inclusi in ruoli, affidati con le seguenti: affidati o inclusi in ruoli trasmessi.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: negli anni dal 2000 al 2016;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ferma restando la validità della dichiarazione eventualmente già resa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può integrarne il contenuto, nel medesimo termine e con le stesse modalità previsti al precedente comma 2, per definire anche i carichi affidati nel 2016;
6. 42. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: inclusi in ruoli, aggiungere le seguenti: derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, inferiori a 25.000 euro,.
6. 102. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: inclusi in ruoli, aggiungere le seguenti: derivanti da mancato versamento.
6. 101. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 68. Pagano.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: fino all'anno 2015.
* 6. 3. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: fino all'anno 2015.
* 6. 107. Busin, Guidesi, Borghesi, Simonetti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: dal 1995 alla data di pubblicazione della presente legge.
6. 92. Vargiu, Menorello, Galgano, Monchiero, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: negli anni dal 2000 al 2016.
Conseguentemente, al comma 12 secondo periodo sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2018 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2019.
6. 38. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: negli anni dal 2000 a tutto il 2016.
6. 94. Latronico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: negli anni dal 2000 al 2016, e comunque per i ruoli relativi a somme accertate entro l'anno 2015.
6. 49. Occhiuto, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2000 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 97. Latronico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 6. 57. Piccone, Binetti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 6. 95. Latronico.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: dal 1o gennaio 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 6. 82. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: dall'anno 2000 al 22 ottobre 2016
6. 19. Barbanti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 settembre 2016.
* 6. 18. Fregolent.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: negli anni dal 2000 al 2015 con le seguenti: nel periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 settembre 2016.
* 6. 80. Piccone, Binetti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: negli anni dal 2000 al 2015 aggiungere le seguenti: o emessi direttamente dagli enti che attuano la riscossione in proprio,.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: della riscossione aggiungere le seguenti: o emesse in proprio;
b) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, o comunque da riconoscersi, a qualsiasi titolo, agli enti che attuano la riscossione in proprio;
c) al comma 2, dopo le parole: agente della riscossione aggiungere le seguenti: o agli enti che attuano la riscossione in proprio,;
d) al comma 3 sostituire la parola: comunica con le seguenti: e gli enti che attuano la riscossione in proprio comunicano;
e) al comma 4, sostituire la parola: prosegue con le seguenti: e gli enti che attuano la riscossione in proprio proseguono;
f) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: L'agente della riscossione aggiungere le seguenti: e gli enti che attuano la riscossione, e sostituire le parole: non può, ovunque ricorrano, con le seguenti: non possono;
g) al comma 7, lettera b), sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e gli Enti che attuano la riscossione in proprio sono tenuti;
h) al comma 8, lettera b), dopo le parole: nei carichi affidati aggiungere le seguenti: o gestiti in proprio.
6. 47. Occhiuto, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: i debitori aggiungere le seguenti: nonché, nei procedimenti di soluzione delle crisi d'impresa, i soggetti responsabili alla gestione.
6. 74. Piccone, Binetti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: 1999, n. 46, aggiungere le seguenti: incluse le sanzioni e gli interessi legali per somme non iscritte a ruolo, nel limite di 50.000 euro, oggetto di contenzioso.
6. 108. Busin, Guidesi, Borghesi, Simonetti.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali con le seguenti: ai sensi e nei limiti di cui al comma 3; sulle rate.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. È ammesso, su semplice richiesta del debitore e senza garanzia, il pagamento in rate mensili o trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell'agente della riscossione e dell'ultima non oltre il 15 dicembre 2019. Entro centottanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il aggiorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nei limiti di cui al primo periodo del presente comma. Non è ammesso il pagamento con compensazione di crediti d'imposta. Si decade dal beneficio di cui alla presente legge per omesso, carente o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive. Ai fini del presente comma si applica la disciplina del lieve inadempimento disposta dall'articolo 15-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando, in caso di carente versamento, l'obbligo di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza;
b) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, sostituire le parole: di una rata con le seguenti: di due rate anche non consecutive;
c) all'articolo 15, commi 1 e 2, sostituire le parole: 4.260, 4.185,5 e 2.970, rispettivamente, con le seguenti: 3.418,8, 3.603,3 e 3.403,3.
6. 45. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il limite massimo di quattro rate con le seguenti: con un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate costanti e periodiche.
Conseguentemente:
a) al comma 3 dell'articolo 6, sostituire le parole da: le prime due rate fino alla fine del comma con le seguenti: nel 2017 sono pagate almeno tre rate, nel 2018 e nel 2019 sono pagate, per ciascuno degli anni, almeno quattro rate ed entro il 15 marzo 2020 è pagata l'ultima rata;
b) al comma 12, secondo periodo, dell'articolo 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2020;
c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 4.260 milioni con le seguenti: 1869,1 milioni.
6. 111. Guidesi, Busin, Gianluca Pini, Borghesi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro il limite massimo di quattro rate con le seguenti: con un minimo di dieci e un massimo di quindici rate.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: le prime due rate fino alla fine del comma con le seguenti: la scadenza dell'ultima rata non può superare il 15 marzo 2018 e il piano di rateizzazione prevede il pagamento dei cinque sesti del debito dovuto entro il 15 dicembre 2017.
6. 110. Guidesi, Busin, Gianluca Pini, Borghesi.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite massimo di quattro rate con le seguenti: prevedendo dodici rate trimestrali Pag. 212a partire dalla notifica da parte di Equitalia della posizione debitoria.
6. 117. Palese, Marti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: settantadue rate, portabili a 120.
6. 93. Vargiu, Menorello, Galgano, Monchiero, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: trentasei rate.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso: per le somme non superiori a 10.000 euro, la dilazione dovrà terminare entro il 15 dicembre 2017; per le somme non superiori a 70.000 euro, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15 dicembre 2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15 dicembre 2018; per le somme superiori a 70.000 euro, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15 dicembre 2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15 dicembre 2019. Nel caso di comprovata difficoltà, sarà possibile allungare i termini di pagamento comunque al 15 dicembre 2019. Con apposito decreto ministeriale, verranno definite le modalità ed i requisiti per poter accedere a tale ulteriore dilazione;
b) all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2017, 6.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 62. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: trentasei rate.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso: per le somme non superiori a 10.000 euro, la dilazione dovrà terminare entro il 15 dicembre 2017; Per le somme non superiori a 70.000 euro, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15 dicembre 2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15 dicembre 2018; Per le somme superiori a 70.000 euro, il 40 per cento dell'ammontare dovrà essere pagato entro la scadenza del 15 dicembre 2017, il restante non potrà superare la scadenza del 15 dicembre 2019. Nel caso di comprovata difficoltà sarà possibile allungare i termini di pagamento comunque al 15 dicembre 2019. Con apposito decreto ministeriale, verranno definite le modalità ed i requisiti per poter accedere a tale ulteriore dilazione;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, Pag. 213e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.100 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 55. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: venti rate.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso, le prime quattro rate sono ciascuna pari a un decimo delle somme dovute, la scadenza della quarta rata non può superare il 15 dicembre 2019 e la scadenza dell'ultima rata non può superare il 15 dicembre 2025;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.100 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 51. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: venti rate.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso, le prime quattro Pag. 214rate sono ciascuna pari a un decimo delle somme dovute, la scadenza della quarta rata non può superare il 15 dicembre 2019 e la scadenza dell'ultima rata non può superare il 15 dicembre 2025;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 71. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate di pari importo.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, l'importo della rata deve assicurare il pagamento di un quarto delle somme dovute in ciascuno degli anni dal 2017 al 2020;
b) all'articolo 15, sostituire le parole: 4.260 milioni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 2.860.
6. 4. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Al comma 1, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dodici rate.
6. 88. Librandi, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dieci rate.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente Pag. 215della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro il 30 giugno 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse: la prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre 2017, la seconda entro il 31 dicembre 2017 e la decima entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2017 il debitore deve provvedere al pagamento del cinquanta percento delle somme dovute, entro il 31 dicembre 2018 di un ulteriore venticinque percento e il restante venticinque percento entro il 31 dicembre 2019;
c) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il mancato o insufficiente versamento dell'unica o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento di cui al comma 1, ovvero il tardato pagamento che ecceda i trenta giorni dalla scadenza della rata, comporta la decadenza dalla definizione agevolata. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Non produce decadenza dal beneficio il mancato versamento di una rata entro il termine stabilito qualora il contribuente dichiari di trovarsi in una situazione di obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili;
d) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2017 e in 900 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 48. Gelmini.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dieci rate.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso, le prime tre rate sono ciascuna pari a un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2018 e la scadenza dell'ultima rata non può superare il 15 dicembre 2020;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.100 milioni di euro Pag. 216a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.100 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 50. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dieci rate.
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso, le prime tre rate sono ciascuna pari a un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2018 e la scadenza dell'ultima rata non può superare il 15 dicembre 2020;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 67. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: dieci rate.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso, le prime due rate fino a: 15 marzo 2018 con le seguenti: il pagamento della prima rata è fissato al 15 settembre 2017, quello della seconda al 15 dicembre 2017 e quello della decima non può in ogni caso superare il 15 dicembre 2019. L'importo della prima rata è pari ad un terzo e quello della seconda ad un sesto delle somme dovute, mentre il restante cinquanta per cento è suddiviso fra le rate residue indicate nella dichiarazione di cui al comma 2 e in ogni caso il 30 percento delle somme dovute deve essere versato entro il 31 dicembre 2018 e il restante 20 per cento entro il 31 dicembre 2019;
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2017 e in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 129. Capezzone.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: quattro con le seguenti: almeno otto.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018 con le seguenti: dell'ottava rata non può superare il 15 marzo 2020.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2017, 3.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.000 di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 134. Faenzi, Abrignani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: otto rate.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso, le prime due rate fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso le 8 rate sono di pari importo e la scadenza dell'ottava rata non può superare il 15 marzo 2019.,
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 Pag. 218luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.100 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 56. Catanoso.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate, con le seguenti: otto rate.
Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: quarta con la seguente: ottava;
b) sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.
6. 121. Nastri.
(Inammissibile)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: otto rate.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso le prime due rate sono ciascuna pari a un quarto e dalla terza alla ottava pari a un dodicesimo delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della sesta rata non può superare il 15 giugno 2019.
6. 84. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: otto rate.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso, fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso, le prime quattro rate sono ciascuna pari ad un sesto e le ulteriori quattro rate ciascuna determinata dividendo per quattro l'ulteriore terzo delle somme dovute. La scadenza dell'ultima rata non può superare il 31 dicembre 2018.
6. 69. Pagano.
(Inammissibile)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate, con le seguenti: otto rate.
* 6. 10. Fanucci.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate, con le seguenti: otto rate.
* 6. 11. Fregolent, Fabbri.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: sei rate.
Conseguentemente:
a) al comma 3 sostituire le parole da: in ogni caso, le prime due rate fino a: 15 marzo 2018 con le seguenti: in ogni caso il Pag. 219pagamento della prima rata è fissato al 15 settembre 2017, quello della seconda non può superare il 15 dicembre 2017 e quello della sesta non può superare il 15 dicembre 2018. In ogni caso, l'importo della prima rata è pari ad un terzo e quello della seconda ad un sesto delle somme dovute, mentre il restante cinquanta per cento è suddiviso fra le rate residue indicate nella dichiarazione di cui al comma 2.
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, valutati in 1.600 milioni di euro per l'anno 2017 e in 500 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 128. Capezzone.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro rate con le seguenti: sei rate.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso, fino alla fine del comma con le seguenti: in ogni caso le prime due rate sono ciascuna pari a un terzo e dalla terza alla sesta pari a un dodicesimo delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della sesta rata non può superare il 15 dicembre 2018.
6. 83. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: quattro rate aggiungere le seguenti: o dieci rate, nei casi di comprovate condizioni di difficoltà economica, tenuto conto dell'entità della somma da pagare e delle condizioni del nucleo familiare o delle caratteristiche di esercizio dell'attività d'impresa o professionale.
6. 28. Corda, Pisano, Sibilia, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: quattro rate aggiungere le seguenti: mensili per le somme non superiori a 5.000 euro, di otto rate per le somme tra 5.000 e 10.000 euro, di sedici rate per le somme tra 10.001 e 20.000, di trentadue rate per le somme tra 20.001 e 40.000 euro e di sessanta rate per le somme superiori a 40.000 euro.
6. 98. Latronico.
Al comma 1, dopo le parole: quattro rate aggiungere le seguenti: mensili per le somme superiori a 5.000 euro e fino a 10.000 euro, di otto rate per le somme tra 10.001 e 20.000, di dodici rate per le somme tra 20.001 e 50.000 euro e di 18 rate per le somme superiori a 50.000 euro.
6. 59. Piccone, Binetti.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: dovuti aggiungere le seguenti:, a decorrere dal 1o luglio 2017,
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da:; in ogni caso fino a: 2018 con le seguenti:, attenendosi ai seguenti criteri:
a) in caso di pagamento in unica soluzione, la relativa scadenza è fissata tra il 10 e il 30 giugno 2017;
b) in caso di pagamento in due rate, la scadenza della prima rata è fissata nel Pag. 220periodo indicato alla lettera a) e quella della seconda tra il 1o e il 30 settembre 2017;
c) in caso di pagamento in tre rate, la scadenza delle prime due è fissata nei periodi indicati alla lettera b) e quella della terza tra il 1o e il 30 novembre 2017;
d) in caso di pagamento in quattro rate, la scadenza delle prime tre è fissata nei periodi indicati alla lettera c) e quella della quarta tra il 1o e il 30 marzo 2018;
e) in tutti i casi di pagamento dilazionato, le rate sono di pari importo, salvo che nel caso di pagamento in quattro rate, nel quale le prime due rate sono ciascuna pari a un terzo delle somme dovute e le ultime due ciascuna pari a un sesto delle stesse somme.
6. 9. Fregolent, Peluffo.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevedendo un abbassamento dell'aggio di riscossione al 3 per cento e l'eliminazione degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sostituzione degli stessi con il tasso di interesse legale calcolato dal momento in cui è sorto il debito tributario.
6. 119. Palese, Marti.
(Inammissibile)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione esclusivamente a titolo di rimborso delle spese di riscossione documentate per ciascuna azione di riscossione e di quelle sostenute per le relative procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
6. 27. Corda, Pisano, Sibilia, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: maturate fino a: lettera a) e con le seguenti: maturate a titolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 4.260 milioni fino a: 2018 con le seguenti: 3.560 milioni di euro per l'anno 2017, 3.485 milioni di euro per l'anno 2018.
6. 112. Guidesi, Busin, Gianluca Pini, Borghesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo quanto previsto al comma 1, qualora i carichi di ruolo siano costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, dovuti a decorrere dal 1o maggio 2016 fino alla concessione della dilazione di pagamento, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114; l'accesso al pagamento dilazionato del debito è subordinato alla prestazione di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013, con applicazione degli interessi indicati dal paragrafo 2 e fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 112.
Conseguentemente, al comma 10, sopprimere la lettera a).
6. 2. Pelillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con Pag. 221eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 lettera c) dopo le parole: previste dagli articoli 3, 4, 6, e 8 aggiungere le seguenti: e dai successivi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo:
a) dopo le parole: «interessi passivi sostenuti» inserire le parole: «dalle banche,»;
b) le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'88 per cento».
3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
6. 26. Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.
1-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati.
6. 104. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È in ogni caso ammesso il pagamento mediante compensazione con eventuali crediti ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. 25. Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La facoltà di cui al comma 1, secondo la procedura definita ai sensi del presente articolo, si applica anche al carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti di cui all'elenco Pag. 222previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano ferme, con riguardo all'importo corrisposto per estinguere il relativo debito, le riserve di destinazione ove previste a legislazione vigente a favore delle medesime Autorità. La facoltà di cui al comma 1, secondo la procedura definita ai sensi del presente articolo, si applica anche ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS. Qualora l'esercizio della facoltà di cui al terzo periodo riguardi le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 inserite in carichi affidati agli agenti della riscossione a far data dal 14 novembre 2007, l'importo corrisposto per estinguere il debito, limitatamente a quello di cui alla lettera a) del comma 1, affluisce al Fondo di cui all'articolo 1, comma 44 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nelle percentuali, con le modalità e per le finalità ivi indicate. A tal fine, a decorrere dall'anno 2017, una quota fino al limite massimo di 100.000 di euro annui delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al quarto periodo è destinato alle iniziative riferite alla tematica ivi indicata a cura dell'Ente impositore. L'esercizio della facoltà di cui al presente comma comporta, altresì, l'esenzione dal pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689. Al fine di assicurare l'apporto di professionalità adeguate alle esigenze di sviluppo, crescita e rafforzamento del sistema imprenditoriale del nostro Paese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse. Ai maggiori oneri derivanti dal sesto periodo, pari a complessivi 960.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito dei bilanci delle rispettive Autorità per l'importo, per ciascuna di esse, di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. A copertura dei relativi oneri le Autorità di cui al sesto periodo, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati. A tal fine all'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 le parole: «nei due anni successivi», «negli ultimi due anni» e «due anni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «nell'anno successivo», «nell'ultimo anno» e «un anno» nonché all'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti «un anno».
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.255 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.180,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.265 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.255 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.825 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.265 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.255 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.825 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.265 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
6. 1. Lupi, Vignali.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate.
6. 24. Alberti, Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La definizione agevolata di cui al presente articolo vale anche per i ruoli successivi al 31 dicembre 2015, purché derivanti da ruoli già affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
6. 65. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 2, sostituire le parole: entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 marzo 2017;
Conseguentemente:
a) al comma 2 sopprimere le parole: nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
b) al comma 3 sostituire le parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse con le seguenti: Entro novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
c) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il mancato pagamento di una rata produce la decadenza dal beneficio solo se sono trascorsi oltre 60 giorni dal mancato adempimento.
6. 131. Capezzone.
Al comma 2, sostituire le parole: entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 marzo 2017;
Conseguentemente:
a) al comma 2 sopprimere le parole: nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
b) al comma 3 sostituire le parole: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse con le seguenti: Entro novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza non produce la decadenza dal beneficio se il contribuente dichiara di trovarsi in una situazione di Pag. 224obiettiva e sopravvenuta difficoltà economica dovuta a eventi e/o situazioni non prevedibili.
6. 132. Capezzone.
Al comma 2, sostituire la parola: novantesimo, con la seguente: centoventesimo.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: centottanta, con la seguente: centocinquanta.
6. 123. Nastri.
Al comma 2, sostituire la parola: novantesimo, con la seguente: centoventesimo.
6. 125. Maietta, Rampelli.
Al comma 2, sopprimere le parole:, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In questo caso, qualora nel termine per aderire alla definizione sia stata già pronunciata dal giudice tributario sentenza in tutto o in parte favorevole al contribuente, gli importi dovuti per la definizione devono essere ricalcolati tenendo conto della decisione. A tal fine il debitore, nella dichiarazione di cui sopra, comunica all'agente della riscossione gli estremi della sentenza che ha modificato il carico a ruolo. L'adesione alla definizione estingue il giudizio anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato o sia stata già impugnata.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 53. Giacomoni, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 2, sopprimere le parole:, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In questo caso, qualora nel termine per aderire alla definizione sia stata già pronunciata dal giudice tributario sentenza in tutto o in parte favorevole al contribuente, gli importi dovuti per la definizione devono essere ricalcolati tenendo conto della Pag. 225decisione. A tal fine il debitore, nella dichiarazione di cui sopra, comunica all'agente della riscossione gli estremi della sentenza che ha modificato il carico a ruolo. L'adesione alla definizione estingue il giudizio anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato o sia stata già impugnata.
6. 34. Giacomoni, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 2, sopprimere le parole: e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
Per i giudizi pendenti relativi ai carichi di cui alla dichiarazione del primo periodo:
a) nel caso di ruoli definitivi, il processo è sospeso fino al termine dell'ultima rata di pagamento. Per gli stessi sono altresì sospesi, entro la stessa scadenza di cui al periodo precedente, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il perfezionamento della definizione estingue il giudizio per il venir meno dell'oggetto del contendere;
b) nel caso di ruoli provvisori, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la definizione agevolata riguarderà unicamente tali importi, la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e, ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all'esito del provvedimento, gli importi iscritti nei ruoli definiti con tale definizione sono considerati interamente versati. Nel caso di esito positivo del giudizio le somme non saranno in alcun caso ripetibili.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 54. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 2, sopprimere le parole: e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Pag. 226 Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
Per i giudizi pendenti relativi ai carichi di cui alla dichiarazione del primo periodo:
a) nel caso di ruoli definitivi, il processo è sospeso fino al termine dell'ultima rata di pagamento. Per gli stessi sono altresì sospesi, entro la stessa scadenza di cui al periodo precedente, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il perfezionamento della definizione estingue il giudizio per il venir meno dell'oggetto del contendere;
b) nel caso di ruoli provvisori, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la definizione agevolata riguarderà unicamente tali importi, la controversia proseguirà il suo iter nei modi ordinari e, ai fini della liquidazione delle somme eventualmente dovute all'esito del procedimento, gli importi iscritti nei ruoli definiti con tale definizione sono considerati interamente versati. Nel caso di esito positivo del giudizio le somme non saranno in alcun caso ripetibili.
6. 63. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 2, sopprimere le parole:, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Conseguentemente, al medesimo comma, e aggiungere in fine il seguente periodo: I giudizi pendenti sono sospesi e si intendono rinunciati con il versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. 31. Cancelleri, Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora sulle somme oggetto di definizione il contribuente abbia ottenuto giudizio favorevole presso la Commissione tributaria provinciale o la Commissione tributaria regionale, la definizione avviene, su istanza del contribuente, sulla base di una somma che tenga conto degli esiti del giudizio, proposta dall'agente della riscossione.
6. 99. Latronico.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sulle somme oggetto di definizione il contribuente abbia ottenuto giudizio favorevole presso la Commissione tributaria provinciale o la Commissione tributaria regionale, la definizione avviene previa rideterminazione delle somme effettivamente dovute, individuate in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.
6. 100. Latronico.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Per il versamento delle somme così determinate il pagamento è dilazionato in quattro rate semestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre 2017.
Conseguentemente all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3.910 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.835,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.920 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
6. 12. Giampaolo Galli, Fregolent.
(Inammissibile)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Per il versamento delle somme così determinate il pagamento è dilazionato in quattro rate semestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre 2017.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 6 si provvede mediante corrispondente riduzione di 350 milioni di euro annui delle dotazioni finanziarie dei Ministeri indicate nell'elenco, di cui al comma 2, lettera a).
6. 66. Piccone, Binetti.
(Inammissibile)
Al comma 3, dopo le parole: l'agente della riscossione comunica aggiungere le seguenti:, previa verifica della insussistenza di cause di decadenza o prescrizione della somme oggetto di definizione ovvero ogni altra causa di inesigibilità del ruolo,.
6. 29. Corda, Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Al comma 3 sostituire le parole da e il giorno fino alla fine del comma con le seguenti: congruamente motivando, nel caso di diverse articolazioni temporali rispetto alla proposta di pagamento del debitore, che non può comunque prevedere un termine superiore alla scadenza di settantadue rate mensili consecutive.
6. 89. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)
Al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: le rate potranno essere crescenti su richiesta del debitore e la scadenza dell'ultima rata non potrà superare il 24 aprile 2020.
Conseguentemente:
a) al comma 8, alinea, primo periodo sostituire le parole: con scadenza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 con le seguenti: previsti dalle norme regolatrici delle rateizzazioni richieste;
b) sopprimere il comma 9;
c) all'articolo 15, sostituire le parole: 4.260 milioni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 4.160.
6. 61. Palese.
Al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: le rate potranno essere crescenti su richiesta del debitore e la scadenza dell'ultima rata non potrà superare il 24 aprile 2019.
Conseguentemente:
a) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: con scadenza dal 1o Pag. 228ottobre al 31 dicembre 2016 con le seguenti: previsti dalle norme regolatrici delle rateizzazioni richieste;
b) sopprimere il comma 9;
c) all'articolo 15, sostituire le parole: 4.260 milioni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 4.160.
6. 72. Alberto Giorgetti, De Girolamo.
Al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: le rate potranno essere crescenti su richiesta del debitore e la scadenza dell'ultima rata non potrà superare il 24 ottobre 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: con scadenza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 con le seguenti: previsti dalle norme regolatrici delle rateizzazioni richieste;
b) sopprimere il comma 9;
c) all'articolo 15, sostituire le parole: 4.260 milioni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 4.160.
* 6. 58. Castricone.
Al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: le rate potranno essere crescenti su richiesta del debitore e la scadenza dell'ultima rata non potrà superare il 24 ottobre 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: con scadenza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 con le seguenti: previsti dalle norme regolatrici delle rateizzazioni richieste;
b) sopprimere il comma 9;
c) all'articolo 15, sostituire le parole: 4.260 milioni, ovunque ricorrano, con le seguenti: 4.160.
* 6. 60. Palese.
Al comma 3, sostituire le parole: le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta non può superare il 15 marzo 2018 con le seguenti: le prime due rate sono ciascuna pari ad un decimo e la terza e la quarta ciascuna pari ai due quinti delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 marzo 2018 e la scadenza della quarta non può superare il 15 dicembre 2018.
6. 77. Piccone.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Scaduti i termini di cui al comma 3 senza che l'agente della riscossione abbia comunicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, la dichiarazione di cui al comma 2 si intende comunque accolta e i termini di scadenza delle rate di cui al medesimo comma sono posticipati di sette giorni. A decorrere dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 e fino al quindicesimo, senza che pervenga ai debitori comunicazione dall'agente della riscossione, le scadenze delle rate sono ulteriormente posticipate di sette giorni e l'ammontare delle somme di cui al comma 1, lettera b) è ridotto del cinquanta per cento. Dal sedicesimo giorno successivo al termine di cui al comma 3, persistendo l'inadempienza da parte dell'agente della riscossione, i termini per i pagamenti delle rate sono ulteriormente prorogati di un numero di giorni corrispondente all'inadempienza stessa e le somme di cui al comma 1, lettera b), non sono dovute.Pag. 229
3-ter. Gli eventuali mancati introiti di cui al comma 3-bis, terzo e quarto periodo, costituiscono risultato particolarmente negativo della gestione, di cui al comma 14 e le somme relative sono interamente a carico del bilancio dell'ente pubblico economico «Agenzia delle Entrate-riscossione».
3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 130. Capezzone.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o tardivo.
6. 90. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: una rata con il seguente: due rate anche non consecutive.
6. 78. Piccone.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: una rata con le seguenti: due rate.
6. 126. Maietta, Rampelli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi ai sensi e per le finalità del presente articolo, gli effetti previsti del comma 1, nei confronti dei debitori che a seguito di comprovante situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, non hanno effettuato il versamento tardivo o insufficiente fino a un limite massimo di due rate anche consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. 135. Faenzi.
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: tale dichiarazione, aggiungere le seguenti: e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute ai fini delle definizione di cui al comma 1, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016»;
b) al secondo periodo dopo la parola: pignorati, aggiungere le seguenti: tali procedure si estinguono a seguito del pagamento delle prima o unica rata delle somme dovute per la definizione».
6. 14. Fregolent, Peluffo.
Al comma 8 alinea, primo periodo, sostituire le parole: le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, con le seguenti: le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti sino al 31 ottobre 2016.
6. 79. Piccone.
Al comma 8, alinea, primo periodo, sostituire le parole: purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti Pag. 230tutti i versamenti con scadenza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, con le seguenti: purché rispetto ai piani rateali in essere non risultino non pagate più di tre rate.
6. 64. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Al comma 8, alinea sostituire il secondo periodo con i seguenti: In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto degli importi già versati a qualsiasi titolo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b) e c).
6. 70. Pagano.
Al comma 8, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale, sanzioni e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono considerate in compensazione, fino a concorrenza, delle maggiori somme ancora dovute ai fini della definizione agevolata.
6. 30. Cariello, Cancelleri, Corda, Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Al comma 8 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) restano definitivamente riconosciute ai soggetti che fino all'entrata in vigore della presente legge, non siano decaduti ed abbiano in corso un piano di dilazione, la compensazione tra il residuo di imposte da pagare e quelle somme a titolo di sanzioni ed interessi di mora parzialmente già pagati nel corso del piano di dilazione.
6. 116. Palese, Marti.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai debitori che hanno estinto i carichi di cui al comma 1 anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, a partire dal 24 ottobre 2015 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 24 ottobre 2016, pari alla differenza tra l'ammontare effettivamente pagato e l'ammontare dovuto ai sensi del comma 1.
8-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 8-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario ed è fruibile in dieci rate annuali di pari importo.
8-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui Pag. 231agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
8-sexies. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità; tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 36. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La facoltà di definizione prevista dal comma 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 8, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, e che si sono avvalsi della dilazione concessa ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso non sussistono i limiti relativi a rateizzazione e scadenze previsti dal medesimo comma 1 e dal comma 3.
Conseguentemente aggiungere in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 52. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La facoltà di definizione prevista dal comma 1, ai sensi di quanto disposto dal comma 8, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, e che si sono avvalsi della dilazione Pag. 232concessa ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso non sussistono i limiti relativi a rateizzazione e scadenze previsti dal medesimo comma 1 e dal comma 3.
Conseguentemente aggiungere in fine, il seguente comma:
13-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate 0 siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 73. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La facoltà di definizione prevista dal comma 1, può anche essere esercitata dal contribuente che alla data del 31 marzo 2017, ha ricevuto comunicazione ovvero, avviso bonario da parte dell'Agenzia delle entrate, a seguito di controlli effettuati sulla dichiarazione dei redditi, fermo restando il diritto del medesimo nel produrre la documentazione attestante la correttezza della propria dichiarazione.
6. 122. Nastri.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis è altresì ammessa la facoltà di definizione prevista dal comma 1 nei riguardi dei soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto avvisi bonari o di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, fermo restando il diritto di produrre la documentazione attestante la correttezza della propria dichiarazione per le imposte regolarmente versate.
6. 133. Faenzi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il debitore che si avvale della definizione agevolata per il pagamento di carichi inclusi in ruoli, fino ad un massimo di 50,000 euro, può richiedere un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito ai soggetti autorizzati all'esercizi del credito operanti nel territorio nazionale. Il finanziamento agevolato prevede che in capo al debitore che vi accede maturi esclusivamente l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo delle commissioni e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 113. Guidesi, Busin, Gianluca Pini, Borghesi.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Sono altresì inclusi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.
6. 20. Causi, Berretta.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I debitori che hanno intentato un'azione giudiziaria contro gli agenti della riscossione in merito a carichi inclusi in ruoli negli anni dal 2000 al 2015 possono chiedere l'accesso alla definizione agevolata, qualora vi sia stata una sentenza almeno in primo grado a loro favorevole, relativamente ai medesimi carichi, secondo le modalità e i tempi stabiliti per i debitori di cui al comma 1 del presente articolo.
6. 106. Busin, Guidesi, Borghesi, Simonetti.
Al comma 10, lettera a), sostituire le parole da lettere a) a 7 giugno 2007 con le seguenti: lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
6. 15. Peluffo, Fregolent.
Al comma 10, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
6. 127. Maietta, Rampelli.
(Inammissibile)
Al comma 10, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. 5. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Al comma 10, sopprimere la lettera e).
6. 91. Menorello, Oliaro, Monchiero, Galgano, Catalano, Prataviera, Bombassei, Matteo Bragantini.
Al comma 10, lettera e), sostituire le parole da per a strada con le seguenti: diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
6. 136. Peluffo.
Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
* 6. 8. Alberto Giorgetti, Occhiuto.
(Inammissibile)
Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
* 6. 21. Galati, Sottanelli, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Inammissibile)
Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
* 6. 109. Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, irrogate con atto di contestazione o con avviso di irrogazione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. 120. Ribaudo.
(Inammissibile)
Al comma 11, dopo la parola: limitatamente aggiungere le seguenti: agli aggi e.
6. 75. Vignali.
(Inammissibile)
Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni possono consentire, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale, l'estinzione del debito escludendo, Pag. 235in tutto o in parte, il pagamento della sanzione per la parte riferibile alla maggiorazione prevista nei casi in cui non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta.
6. 33. Cancelleri, Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis) All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da le comunicazioni a al 2017 sono sostituite dalle seguenti: Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019, e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
6. 16. Fregolent, Peluffo.
Sopprimere il comma 13.
* 6. 81. Piccone.
Sopprimere il comma 13.
* 6. 87. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. È ammesso al beneficio di cui al comma 1 anche il debitore sottoposto alla procedura concorsuale del concordato preventivo, come disciplinato dall'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In tale caso, le somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata potranno essere corrisposte alle scadenze previste nel presente articolo, previa autorizzazione del giudice delegato e a condizione che la proposta di concordato preveda la soddisfazione integrale, seppure in epoca successiva, dei crediti di ordine e grado anteriori a quelli oggetto di definizione.
6. 76. Piccone.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Gli avvisi di accertamento notificare entro il 31 dicembre 2016 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non sia stato formato il ruolo ed affidato il carico all'agente della riscossione, sono definibili ai sensi del presente articolo.
13-ter. La definizione è ammessa, senza pagamento di sanzioni, mediante il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di sei rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
a) delle somme accertate nell'atto impositivo, a titolo di maggior imposta o minor credito e degli interessi;
b) delle spese di notifica.
13-quater. Ai fini della definizione di cui al presente articolo, il debitore manifesta all'Agenzia delle entrate la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente impositore pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal precedente comma, Pag. 236nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto l'avviso di accertamento cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
13-quinquies. Alla dilazione di pagamento, eventualmente richiesta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dai commi da 3 a 6,
13-sexies. Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere effettuato mediante mod. F24, utilizzando i codici tributo appositamente approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
13-septies. Ai fini della definizione recata dal presente articolo, non rilevano:
a) la pendenza dei termini per la proposizione del ricorso;
b) l'avvio o conclusione del procedimento di definizione con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Resta ferma la preclusione con riguardo agli atti per i quali sia intervenuta la definizione, per effetto del pagamento, alla data del 31 dicembre 2016.
13-octies. La definizione ai sensi del presente articolo è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dall'avviso di accertamento emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
13-novies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto e fino al 30 giugno 2017 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento oggetto della dichiarazione di cui al precedente comma 16, per i quali gli stessi termini non siano ancora spirati.
13-decies. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta alla data del 30 giugno 2017 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenuta risultanti dalle, dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2016, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.
13-undecies. Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere effettuato mediante mod. F24, utilizzando i codici tributo previsti per i versamenti ordinari.
13-duodecies. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo.
13-ter-decies. Per avvalersi delle disposizioni del presente articolo i soggetti interessati sono tenuti a presentare una comunicazione, in via telematica, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. L'invio della comunicazione può avvenire direttamente ovvero avvedendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato.
13-quater-decies. Sulla base della dichiarazione di cui al comma precedente, qualora siano state già notificate comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici provvedono all'annullamento delle sanzioni, ferma restando la debenza degli interessi.
13-quinquies-decies. Non si fa luogo a rimborsi in presenza di versamenti già effettuati, anche in forma rateale, fatta salva la facoltà di aderire alla definizione per gli impeti residui alla ditta di entrata in vigore della presente legge di conversione.
13-sexies-decies. All'intervenuta definizione, ai sensi del presente articolo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si applica l'efficacia esimente o attenuante prevista dagli Pag. 237articoli 13, comma 1, e 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
13-septies-decies. La definizione agevolata prevista dai commi da 14 a 28 del presente articolo può riguardare il singolo atto o versamento omesso o tardivo.
6. 46. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Inammissibile)
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario e la continuità e la funzionalità dei servizi pubblici, per i carichi inclusi in ruoli formati da enti locali per debiti di enti pubblici economici e non economici, è facoltà dell'ente locale, mediante deliberazioni dell'organo consiliare da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'esercizio delle potestà regolamentari ivi riconosciute, di derogare ai criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo, anche attraverso la definizione transattiva dei debiti inclusi nei ruoli di cui al presente comma, con rinuncia ad ogni altra pretesa. A tal fine, l'istanza di cui al comma 2 è trasmessa all'ente locale titolare dei carichi di ruolo oggetto di definizione, per la formulazione della proposta transattiva, da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. All'istanza di definizione di cui al comma 2, l'ente debitore allega un piano di pagamento del debito unitamente ad una relazione sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento del debito. A seguito della sottoscrizione della transazione, l'agente della riscossione non può avviare o proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate nei confronti del debitore. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. È sospesa l'efficacia di fermi ovvero ogni altro vincolo di indisponibilità di beni patrimoniali e finanziari in vigenza dell'accordo transattivo e fino all'integrale pagamento del debito oggetto di definizione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4 in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui stato dilazionato il debito. Nell'esercizio delle facoltà di cui al presente comma non possono in ogni caso essere previste condizioni di adesione meno favorevoli, in termini di benefici concessi e modalità di pagamento, da quelle previste al comma 1 del presente articolo.
13-ter. La facoltà di cui al precedente comma è ammessa anche per gli enti locali sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero gli enti locali in stato di dissesto finanziario di cui agli articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. 22. Pisano, Cariello, Sorial, Villarosa, Palese.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis, Regioni, province e comuni possono disporre di non consentire l'esercizio della facoltà di definizione di cui al comma 1 relativamente ai propri ruoli, con delibera pubblicata sul sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto; in tal caso, la predetta delibera è comunicata all'agente della riscossione nei successivi trenta giorni, con le modalità pubblicate da quest'ultimo sul suo sito internet.
13-ter. Gli enti creditori di cui al comma 13-bis possono altresì deliberare, nei termini di cui allo stesso comma 13-bis, di consentire, senza alcun adempimento a carico dell'agente della riscossione, la definizione agevolata delle posizioni Pag. 238debitorie relative a crediti non riscossi mediante ruolo, con riferimento ai titoli resi esecutivi negli anni dal 2000 al 2015; in tal caso, l'ente creditore, con la stessa delibera, determina le modalità di esercizio della facoltà di definizione agevolata da parte del debitore e di gestione dei relativi adempimenti.
6. 137. Peluffo.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. La presente disposizione è applicabile anche ai tributi locali riscossi direttamente dai Comuni o tramite loro concessionari, nonché alle ingiunzioni fiscali.
13-ter. Gli enti locali che riscuotono i propri tributi direttamente o tramite loro concessionari e gli enti che hanno emesso ingiunzioni fiscali, dovranno applicare in proprio quanto sopra previsto per gli agenti della riscossione, negli stessi termini e con le medesime modalità.
6. 96. Santerini, Tabacci.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 6. 6. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da Pag. 239adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 6. 43. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per Pag. 240l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 6. 85. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 6. 86. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 6. 105. Guidesi, Busin, Borghesi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per Pag. 242l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 6. 115. Palese.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Gli enti locali possono mediante deliberazioni dell'organo consiliare, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a) applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) comunicare la non adesione alla definizione agevolata dei crediti di propria spettanza di cui al presente articolo, con comunicazione da inviarsi in modalità telematica all'agente della riscossione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017, con modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2017, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La comunicazione di cui al comma 3 tiene conto delle comunicazioni di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.085,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, alinea, sostituire le parole: 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.730 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.170 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 6. 124. Paglia, Fassina, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Melilla.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È consentito anche ai Comuni che riscuotono autonomamente le imposte, Pag. 243la rottamazione delle sanzioni al pari di ciò che avviene per gli anni in cui il Comune riscuotendo con Equitalia, rientra automaticamente nella rottamazione.
6. 118. Palese, Marti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, gli enti locali possono applicare gli stessi criteri di definizione agevolata di cui al presente articolo ai crediti di propria spettanza oggetto di recupero mediante riscossione coattiva attivata tramite l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
6. 32. Alberti, Villarosa, Cancelleri, Cariello, Pisano, Sibilia, Corda, Pesco, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai casi di riscossione coattiva gestita in proprio dall'ente locale.
6. 7. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione a partire dal 1o luglio 2017, il debitore può esercitare la facoltà di definizione prevista dal comma 1 entro un mese dalla notificazione da parte dell'agente di riscossione, attraverso apposita dichiarazione da conferire mediante la modulistica che l'agente di riscossione pubblica sul proprio sito internet. Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento delle stesse. Si applicano i commi da 4 a 7 e da 10 a 13 del presente articolo.
6. 35. Abrignani.
(Inammissibile)
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'intervenuta definizione, ai sensi del presente articolo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si applica l'efficacia esimente o attenuante prevista dagli articoli 13, comma 1, e 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
6. 37. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico a ruolo o affidato.
6. 40. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Articolo 6-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Pag. 244pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.
Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies è abolita.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
4. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1 gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Pag. 245della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Articolo 6-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono in fine aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
3 All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue:
gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.
Articolo 6-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero Pag. 247debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero Pag. 248importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
Articolo 6-quinquies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:
a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché Pag. 249linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;
b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;
d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «Non si fa luogo al rimborso»;
b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Articolo 6-sexies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Articolo 6-septies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.Pag. 250
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.
6. 07. Fragomeli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis.
(Fondo di risanamento fiscale delle società partecipate dagli Enti territoriali).
1. Nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo di risanamento fiscale delle società partecipate dagli enti territoriali» con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo, da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali, è finalizzato al risanamento delle situazioni erariali debitorie delle società a totale partecipazione pubblica, già definite da Equitalia, ed è utilizzabile per saldare tutto il debito erariale delle citate società, anche in deroga alle dichiarazioni eventualmente già presentate da dette società ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. L'entità, i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata.
4. Gli enti territoriali che richiedono lo stanziamento del fondo di risanamento fiscale delle società da essi partecipate, si impegnano a restituire l'entità richiesta in massimo dieci anni.
5. L'indebitamento, per gli enti territoriali, non rileva ai fini del pareggio di bilancio.
6. Gli enti territoriali che non intendono avvalersi del fondo di risanamento fiscale delle società partecipate, possono ottenere, previa richiesta in nome e per conto delle società da loro partecipate, dall'Agenzia delle entrate competente, un maggiore rateizzo del debito, fino ad un massimo del triplo delle rimanenti rate da saldare, rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.160 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
6. 010. Manfredi, Tartaglione.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis.
1. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 30 giugno 2016, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.
2. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 1, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 1, mediante l'invio di apposita comunicazione.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 2 e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
4. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.
6. 08. Baldelli, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sorto esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.Pag. 252
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.
6. 09. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis.
1. Gli Enti pubblici territoriali, previa richiesta in nome e per conto delle società da loro partecipate, o le società a totale partecipazione pubblica, possono ottenere dall'Agenzia delle Entrate competente, un maggiore rateizzo del debito, fino ad un massimo del triplo delle rimanenti rate da saldare, rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 6 del presente decreto.
6. 011. Manfredi, Tartaglione.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis.
(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, all'articolo 63, comma secondo, al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, o all'intermediario abilitato tenutario delle scritture contabili».
6. 04. Abrignani.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis.
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), numero 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertiti dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è, infine, aggiunto il seguente periodo: Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17,19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
6. 05. Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis.
(Riduzione delle sanzioni).
1. La misura delle sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 473, e dalle altre disposizioni relative a tributi erariali è ridotta della metà. La disposizione si applica alle sanzioni irrogate a partire dal 1o gennaio 2017.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 01. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Pag. 253Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserto il seguente:
Art. 24-bis.
(Regolarizzazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 2015):
1. L'autore delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al titolo II, commesse fino al 31 dicembre 2015, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, finalizzata a consentire l'accertamento del valore d'imposta correttamente dovuto dal contribuente. A tale fine deve:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di un'apposita richiesta, i redditi complessivi realmente percepiti, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi stessi, relativamente agli ultimi cinque periodi d'imposta;
b) versare in un'unica soluzione il cento per cento delle imposte dovute in base al valore definitivamente accertato dall'amministrazione finanziaria, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, salvo che non acceda alla rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, oltre a un interesse con tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data in cui l'imposta doveva essere corrisposta.
2. La procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 può essere attivata fino al 30 marzo 2017.
3. L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi del comma 1 costituisce causa di esclusione della punibilità.
* 6. 02. De Girolamo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserto il seguente:
Art. 24-bis.
(Regolarizzazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 2015):
1. L'autore delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al titolo II, commesse fino al 31 dicembre 2015, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, finalizzata a consentire l'accertamento del valore d'imposta correttamente dovuto dal contribuente. A tale fine deve:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di un'apposita richiesta, i redditi complessivi realmente percepiti, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi stessi, relativamente agli ultimi cinque periodi d'imposta;
b) versare in un'unica soluzione il cento per cento delle imposte dovute in base al valore definitivamente accertato dall'amministrazione finanziaria, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, salvo che non acceda alla rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, oltre a un interesse con Pag. 254tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data in cui l'imposta doveva essere corrisposta.
2. La procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 può essere attivata fino al 30 marzo 2017.
3. L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi del comma 1 costituisce causa di esclusione della punibilità.
* 6. 03. Palese.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Rafforzamento del regime di adempimento collaborativo).
All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole: «fino alla definitività dell'accertamento.» sono inserite le seguenti: «È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;
b) il comma 4 è abrogato.
** 6. 06. Piccone, Binetti.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Rafforzamento del regime di adempimento collaborativo).
All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dopo le parole: «fino alla definitività dell'accertamento.» sono inserite le seguenti: «È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;
b) il comma 4 è abrogato.
** 6. 012. Fregolent.
ART. 7.
Sopprimerlo.
*7. 11. Pesco, Pisano, Sibilia, Corda, Cariello, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.
Sopprimerlo.
*7. 31. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, alinea, sopprimere e parole: a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza anche per interposta persona, e.
7. 1. Pelillo.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 5-octies, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
7. 13. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziare detenute all'estero.
7. 5. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
7. 6. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti ovvero parti correlate così come definite dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno.
7. 8. Villarosa, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato della procedura di collaborazione volontaria nei 3 anni precedenti.
7. 7. Villarosa, Sibilia, Corda, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 settembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.
7. 30. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
al secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
alla lettera b), sostituire le parole: scadenti a decorrere dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: scadenti a decorrere dal 1o gennaio 2017;
alla lettera c), dopo le parole: non conformi alla direttiva 2009/65/CE aggiungere le seguenti: e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo Pag. 256e del consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
7. 20. Piccone.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
*7. 16. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
*7. 49. Faenzi.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
*7. 44. Nastri.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 43. Abrignani.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera c), dopo e parole: le stesse informazioni aggiungere le seguenti:, nonché quelle relative alla determinazione dell'IVAFE,
7. 21. Piccone.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
7. 35. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al fine di evitare disparità di trattamento per medesime condotte, anche agli autori delle violazioni che si sono avvalsi in precedenza della procedura di collaborazione volontaria ai sensi della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e che non hanno provveduto nei termini al pagamento ovvero qualora il versamento delle somme sia risultato insufficiente si applica quanto previsto dalla lettera f) del presente articolo.
7. 42. Carrescia.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 2) e 3).
7. 34. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), n. 2, sostituire le parole: per una frazione superiore al 10 per cento con le seguenti: per una frazione superiore al 5 per cento e le parole: per una frazione superiore al 30 per cento con le seguenti: per una frazione superiore al 10 per cento;
b) alla lettera g), n. 3, sostituire le parole: per una frazione superiore al 10 per cento con le seguenti: per una frazione superiore al 5 per cento e le parole: per una frazione superiore al 30 per cento con le seguenti: per una frazione superiore al 10 per cento.
7. 28. Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, sopprimere la lettera h).
7. 37. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è stato stipulato prima del 31 dicembre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è stato stipulato prima del 31 dicembre 2016 un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA), ovvero lo Stato o territorio estero ha aderito entro il 31 dicembre 2016 all'accordo multilaterale denominato Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, sviluppato congiuntamente dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa nel 1988 e modificato dal Protocollo del 2010.
7. 22. Piccone.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 1, lettera i), sostituire le parole: con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge, con le seguenti: con la pena da 3 a 9 anni di reclusione.
7. 36. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La collaborazione volontaria di cui al presente articolo non può comunque avere ad oggetto Contanti o valori al portatore.
7. 32. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: al portatore aggiungere le seguenti:, in luogo della determinazione analitica degli imponibili, si presume, salvo prova contraria, che i redditi da cui derivarono siano da imputare in quote costanti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e nei quattro precedenti;
7. 4. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
* 7. 12. Alberto Giorgetti, Laffranco.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, Pag. 258con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*7. 29. Latronico.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*7. 41. Capelli, Tabacci.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, tutti i pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni possono effettuarsi in contanti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*7. 18. Piccone, Binetti.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) hanno la facoltà di optare per il prelievo forfetario, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 10 per cento degli accrediti ed al 10 per cento degli addebiti. Resta ferma in mancanza dell'opzione la facoltà del soggetto che presenta l'istanza di dimostrarne, anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione. Resta fermo in ogni caso il potere dell'amministrazione finanziaria di dimostrarne l'origine o la destinazione sulla base degli elementi conosciuti fino al 31 dicembre 2018 e, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data di scadenza dei termini ordinari di accertamento.
7. 19. Piccone.
Al comma 1, capoverso Art. 5-octies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso della collaborazione volontaria avente ad oggetto contanti, di cui all'ultimo periodo del comma precedente, su scelta del contribuente, il quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni può essere assoggettato, in alternativa, ad un'unica imposta sostitutiva pari al 5 per cento del valore del contante, qualora il contribuente opti per le seguenti condizioni:
a) il contribuente, nell'ambito della procedura di cui al comma 3, lettera b) dichiara espressamente, in forma scritta, dinanzi al notaio di far confluire l'intero importo oggetto della collaborazione volontaria nel Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a titolo di prestito non oneroso.
b) lo Stato provvede alla restituzione del 95 per cento della somma versata, senza alcun onere o interessi, in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dal quinto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di adesione alla collaborazione.
7. 26. Binetti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono Pag. 259raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1».
7. 10. Villarosa, Sibilia, Corda, Cariello, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 887 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:
«887-bis. Per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al comma 887, effettuati a decorrere dal 30 giugno 2016, si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei termini previsti dal comma 637 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7. 40. Minardo.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, dopo le parole: «istituti svizzeri di prepensionamento» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le rendite da infortunio non professionale».
7. 47. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
7. 45. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il comma 3 aggiunto il seguente:
«3-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, relativamente ai redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5.».
7. 46. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte ai lavoratori frontalieri, ai lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure ai pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, Pag. 260n. 386, derivanti dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento e le rendite da infortunio non professionale, sono assoggettate all'aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 48. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.
(Inammissibile)
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 3. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti-spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
7. 38. Dellai, Nicoletti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dai seguenti:
«2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
2-bis. È altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Limitatamente alle attività oggetto di ravvedimento o di dichiarazione, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sino alla data di perfezionamento del ravvedimento o di presentazione della dichiarazione».
5-ter. Dopo il comma 10 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente:
«10-bis. In caso di impugnazione ai sensi del Titolo II Capo I del decreto Pag. 261legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 degli atti di cui al comma 10 del presente articolo, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo solo nel caso in cui il contribuente non ottemperi agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato».
5-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Su richiesta del contribuente l'Amministrazione finanziaria può emettere, per ciascun anno oggetto di regolarizzazione, più inviti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, più avvisi di accertamento e più atti di contestazione o provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riferibili a distinte attività oggetto di regolarizzazione. Conseguentemente, la procedura di collaborazione volontaria può essere definita anche con riferimento ad una parte degli atti emessi».
5-quinquies. Al comma 10 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: «la procedura di collaborazione volontaria non si perfezione e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle attività e agli anni oggetto di tale atto».
5-sexies. In base a quanto disposto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, la validità della procedura di collaborazione volontaria internazionale non può essere subordinata all'adempimento di obblighi fiscali relativi ad attività detenute in Italia o a redditi di fonte italiana, non collegati alle attività estere, nonché alla definizione della procedura di collaborazione volontaria relativamente all'ambito nazionale.
5-septies. Al comma 4 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole; «ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria» sono sostituite dalle parole: «ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, trasmette, alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati, le informazioni e i documenti concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria fino alla data in cui diviene effettivo lo scambio di informazioni, anche a seguito di richieste successive alla definizione della procedura di collaborazione volontaria».
5-octies. In base alle norme ordinarie vigenti, a seguito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, le società italiane con redditi imponibili oggetto di regolarizzazione depositati nel corso degli anni presso conti esteri di cui erano titolari effettivi i soci, possono iscrivere nella propria contabilità un credito verso soci di pari importo. La parte di tali redditi non rilevata come credito verso soci entro la definizione della procedura di collaborazione volontaria dovrà essere qualificata in capo ai soci come dividendo.
5-novies. Dopo il comma 8 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, in deroga alle Pag. 262norme ordinarie, i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo determinano il valore delle consistenze di fine anno, ai fini del comma 8 del presente articolo e del comma 1 dell'articolo 4, utilizzando i valori di mercato indicati dalle banche nelle situazioni patrimoniali al 31 dicembre di ciascun anno e utilizzando il cambio fornito dalle stesse a tale data.
8-ter. I contribuenti di cui al comma 8 del presente articolo possono riallineare il costo fiscale delle attività finanziarie oggetto della procedura di collaborazione volontaria al valore di mercato indicato dalle banche nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 versando un'imposta sostitutiva pari al 10 per cento di tale valore».
7. 23. Piccone.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Le sanzioni relative a procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso le pubbliche amministrazioni, per le violazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte al 10 per cento di quanto previsto nei relativi verbali di accertamento, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro. Il pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo estingue le violazioni e rende improcedibili gli eventuali ricorsi in essere.
5-ter. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 12006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 4 è soppresso;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione amministrati va pecuniaria pari a 1.000 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di secondo accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal terzo accertamento della trasgressione;
b) per l'indicazione nel formulario di cui all'articolo 193 di dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ciascuna trasgressione; la sanzione è raddoppiata in caso di quarto accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal sesto accertamento della trasgressione; la sanzione è ulteriormente raddoppiata se la trasgressione riguarda un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate.
4-ter. Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni di cui al comma 4-bis lettera b). Il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Le sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), sono ridotte a un decimo di quanto dovuto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro trenta giorni dall'accertamento della trasgressione».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 580 milioni.
7. 39. Molteni, Guidesi, Busin, Borghesi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In considerazione della particolare collocazione geografica del comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero, le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell'exclave che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
7. 2. Fragomeli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 31 luglio 2017. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
7. 24. Piccone.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 16 marzo del 2006, n. 146, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
1-ter. I reati di corruzione, concussione, induzione indebita, traffico di influenza si intendono integrati anche quando la richiesta, o l'offerta di denaro o altra utilità provenga dall'agente di copertura.
7. 25. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti sulla imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201».
7. 50. Pagano.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale).
1. L'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti Pag. 264d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2016, sono definite le modalità di attuazione del presente comma e di ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati da contribuenti e sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Per i versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al comma 1 effettuati prima del 1o gennaio 2017 continuano ad applicarsi le modalità di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «o compensi» sono soppresse;
b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono aggiunte le seguenti: «per importi superiori a euro 500 giornalieri e, comunque, ad euro 3.000 mensili».
4. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti».
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma 4.
6. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
7. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel secondo periodo dopo le parole: «alimenti e bevande» sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di viaggio e trasporto». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
8. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa telematicamente all'Agenzia medesima. Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa e la medesima dichiarazione può riguardare più operazioni;
b) il comma 2 è abrogato.
9. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che Pag. 265effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver riscontrato telematicamente sul sito dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
11. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo Pag. 266di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 31 dicembre 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data eli entrata in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da: «risultante» a: «7 marzo 2005, n. 82.» sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
15. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1o giugno alla data di entrata in vigore del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica.
16. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
17. Per le notificazioni di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
18. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017.
19. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
20. All'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del Pag. 267regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
21. All'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
22. La disposizione di cui al comma 21 si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
23. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1o agosto al 31 agosto, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
24. È sospeso dal 1o agosto al 31 agosto il termine di trenta giorni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004 , n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
25. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non comprendendo le prestazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario».
26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è modificato il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurlo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.
27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1o gennaio 2017.
28. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 la lettera c) è soppressa.
29. La disposizione di cui al comma 28 si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
30. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;Pag. 268
b) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4».
31. La disposizione di cui al comma 30 si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.
32. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti sulla imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al decreto – legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
33. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione di cui al periodo successivo, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi».
34. All'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con riferimento ai contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 4 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica il comma 1».
35. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di cui all'articolo 10 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento ivi disciplinate, possono utilizzare, su opzione, le modalità previste per il pagamento del bollo in modo virtuale di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità dell'esercizio dell'opzione.
36. Il comma 35 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
37. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «mancato rinnovo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «revoca»;
b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio»;
c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la Pag. 269comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»;
d) all'articolo 124:
1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117 comma 3.»;
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.
e) all'articolo 125:
1) al comma 1, le parole: «l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b)»;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca»;
f) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.
38. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 37.
39. Anche per l'esercizio delle opzioni che vanno comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
40. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 39 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
41. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera c) è soppressa.
42. All'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'espressione: «15.000» è sostituita dall'espressione: «30.000».Pag. 270
43. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
«Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del quarantacinque per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione e entro il sesto mese successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza può essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero può essere chiesta a rimborso».
2) al quinto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione finanziaria procede al controllo della regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino, versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione, con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
b) all'articolo 20-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, secondo e terzo periodo, dell'articolo 20».
44. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
45. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
46. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dal 1o luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) contrassegni sostitutivi;
c) carte di debito o prepagate;
d) modalità telematiche;
e) altri strumenti di pagamento elettronico.
3.1 Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 sono fissate con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate».
Pag. 27147. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente: «Articolo 24. 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia stessa. 2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».
48. Le disposizioni di cui al comma 47 entrano in vigore il 1o gennaio 2017.
49. A decorrere dal 1o luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545.
50. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, vengono fissate, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:
a) le categorie di registri e documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento;
b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dall'articolo 2673 e seguenti del codice civile.
51. All'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La solidarietà non opera nei confronti della parte in causa che abbia ottenuto con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da fatti costituenti reato».
52. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
53. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività», sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».
54. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «TIRAP» e «l'IRES», sono inserite le seguenti: «i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza».
55. Al Decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine Pag. 272del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni.
56. All'articolo 4 del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.
57. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del presente decreto.
7. 03. Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF).
1. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2016, sono definite le modalità di attuazione del presente comma e di ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati da contribuenti e sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Per i versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al comma 1 effettuati prima del 1o gennaio 2017 continuano ad applicarsi le modalità di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. 013. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Presunzione relativa ai prelievi bancari e agli importi riscossi).
1. All'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «o compensi» sono soppresse;
b) dopo le parole: «rapporti od operazioni» sono aggiunte le seguenti: «per importi superiori a euro 500 giornalieri e, comunque, ad euro 3.000 mensili».
7. 017. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Valutazione dei saldi contabili espressi in veduta estera).
1. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte con il comma 1.
3. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
7. 023. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Determinazione dei reddito di lavoro autonomo).
1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, il 917, nel secondo periodo dopo le parole: «alimenti e bevande» sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di viaggio e trasporto». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
7. 019. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Dichiarazioni d'intento).
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1934, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa telematicamente all'Agenzia medesima. Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa e la medesima dichiarazione può riguardare più operazioni.».
b) il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente Pag. 274della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver riscontrato telematicamente sul sito dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dal 1o gennaio 2017.
7. 055. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Notificazioni ai contribuenti imposte per legge relative ad atti e avvisi tributari).
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta Pag. 275stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino ai 31 dicembre 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 26, secondo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da: «risultante» a: «7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
5. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1o giugno alla data di entrata in vigore del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica.
6. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge.
7. Per le notificazioni di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017.
7. 060. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Erogazione del contributo del cinque per mille e del contributo del due per mille).
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il quinto Pag. 276periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
2. All'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
7. 054. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Termine di consegna ai contribuenti delle certificazioni uniche).
1. All'articolo 4, comma 6-quater, dei decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
7. 09. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e informazioni e per i versamenti).
1. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, in 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1o agosto al 31 agosto, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
2. È sospeso dal 1o agosto al 31 agosto il termine di trenta giorni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
7. 014. Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).
1. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il Pag. 277seguente periodo: «termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1o agosto al 31 agosto, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
2. È sospeso dal 1o agosto al 31 agosto il termine di trenta giorni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
3. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indicizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati a Pag. 278ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse dal presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 31 dicembre 2016 la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 3 deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole da: «risultante» a: «7 marzo 2005, n. 82.» sono sostituite dalle seguenti: «del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata per l'inserimento in INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
7. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite dal 1o giugno alla data di entrata in vigore del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio alla casella PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notifica.
8. La notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificati ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente