ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
Atto n. 344.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Atto n. 345.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.
Atto n. 346.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.
La seduta comincia alle 14.10.
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che il provvedimento in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, è diretto a convertire in legge il decreto – legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Rammenta che l'esame della Commissione Giustizia è limitato alle parti di propria competenza che sono da individuare negli articoli 4, comma 3, 7 e 9.
In particolare, segnala che l'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. È modificato l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo che i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Viene quindi introdotto nel richiamato decreto-legge l'articolo 21-bis che stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall'articolo 21, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche IVA. Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell'imposta. Il comma 3 dell'articolo 4 contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito negli articoli Pag. 2021 e 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di euro 25.000. Non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, n. 472, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. Tali sanzioni sono previste con l'aggiunta di due commi all'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali. L'articolo 7, mediante l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 – riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto – legge) al 31 luglio 2017. Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5-octies).
Fa presente che, per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura, è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (comma 1, lettera c), del nuovo articolo 5-octies). La norma chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera d), del nuovo articolo 5-octies).
Rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, sottolinea che è prevista una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea. Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera e), del nuovo articolo 5-octies).
Rammenta che le norme disciplinano, poi, le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015, già abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso (comma 1, lettera f), del nuovo articolo 5-octies).
Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, evidenzia che le Pag. 21norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal quantum dovuto (comma 1, lettera g), del nuovo articolo 5-octies). Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera h) e comma 2, del nuovo articolo 5-octies).
Evidenzia altresì che viene disciplinata, quindi, una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità (comma 1, lettera i), del nuovo articolo 5-octies). Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Fa presente che disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-octies). A tale ultimo riguardo è previsto che in tal caso i contribuenti rilasciano, unitamente alla presentazione dell'istanza, una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 167 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA; riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove commesse in relazione alle citate fattispecie delittuose tributarie); provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.
Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, rammenta che restano fermi gli obblighi antiriciclaggio. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura. Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che le norme attuative delle nuove disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 167 del 1990 siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In tale contesto il comma 3 introduce disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.
Segnala che l'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.00 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione «Ippocrate» ed all'operazione delle Nazioni Unite United Nations Support mission in Pag. 22Lybia (UNSMIL), nel disciplinare i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Si tratta quindi di applicare una serie di disposizioni già previste per altre missioni simili.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.
La seduta comincia alle 14.20.
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione come testo base del disegno di legge C. 3671-bis).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.
David ERMINI (PD), relatore, chiede che venga adottato come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa C. 3671-bis.
La Commissione approva la richiesta del relatore.
Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per le ore 15 di lunedì 21 novembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
RISOLUZIONI
Mercoledì 2 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.
7-01123 Berretta: Sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
(Discussione e rinvio).
La seduta comincia alle 14.25.
Giuseppe BERRETTA (PD) fa presente che la portata dei flussi migratori costituisce un dato epocale, destinato a trasformarsi da emergenza in dato sempre più strutturale e l'impatto di questi sul nostro sistema richiede la massima trasparenza delle procedure amministrative e giudiziarie; tutto ciò all'interno di un contesto di massima efficienza del sistema di scambi informativi tra le istituzioni a vario titolo coinvolte. Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di asilo, costituzionalmente protetto, e il tema della protezione internazionale, osserva che il legislatore ha previsto un sistema «bifasico» (una prima fase, amministrativa, di fronte alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una eventuale seconda fase di opposizione giurisdizionale – impugnazione al diniego, di fronte all'autorità giudiziaria), che consente al richiedente protezione internazionale di adire il giudice solo proponendo ricorso contro il diniego totale o parziale della sua domanda. Sottolinea che nella fase amministrativa con la commissione territoriale, lo Pag. 23straniero ha la facoltà di farsi assistere a proprie spese da un avvocato, mentre nella successiva (ed eventuale) fase giurisdizionale deve essere assistito da un difensore e può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (articolo 16). Rammenta che, ultimata la fase amministrativa, qualora la commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale, ovvero quando la Commissione nazionale per il diritto di asilo abbia (a norma degli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo n. 251 del 2007) revocato o dichiarato la cessazione dello status di protezione internazionale in precedenza riconosciuto dalla Commissione territoriale, è consentito al richiedente di adire il giudice ordinario. Segnala che il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo del 2008, ed abrogato i commi da 3 a 14 dell'articolo 35, optando per il giudizio sommario di cognizione, prevedendo, all'articolo 19, comma 1, che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 siano regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal medesimo articolo. Fa presente che il nuovo articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, comma 1, prevede dunque che, avverso le decisioni della Commissione territoriale e della Commissione nazionale, è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e che il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e gli sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria (comma 1), mentre il comma 2 rinvia all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 per la disciplina di tali controversie. Sottolinea come l'articolo 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2011 attribuisca al giudice naturale la pienezza dei poteri istruttori necessari per la definizione della controversia, anche per quanto riguarda la ricerca delle notizie utili alla definizione della situazione sociale del Paese di provenienza dello straniero. Evidenzia che il numero dei procedimenti ex articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 vanno, dunque, aumentando esponenzialmente. Fa presente che presso il tribunale di Catania, dove la pressione è stata fortissima, (solo alla data del 29 settembre 2015, erano pendenti complessivamente circa 3.029 procedimenti di questa natura) in considerazione della mole di procedimenti pendenti, della carenza di organico, che non consentiva all'ufficio giudiziario di ottemperare in tempi brevi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di rito nei confronti della competente commissione, dello stato di attuazione del processo civile telematico dei miglioramenti in termini di certezza delle tempistiche di notificazione e deposito conseguiti in questi anni grazie alla sua applicazione e dello stato di informatizzazione delle commissioni che redigevano e sottoscrivevano già allora i verbali delle audizioni con modalità telematiche, è stato sottoscritto, con il benestare del Ministero della giustizia, un «Accordo di Collaborazione per il miglioramento dell'efficienza del processo e per l'innovazione nella gestione degli scambi informativi-documentali nelle controversie ex articolo 35 decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 decreto-legge n. 150 del 2011», tra il tribunale di Catania e la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Sottolinea come l'accordo in questione aveva ad oggetto il miglioramento delle procedure relative al diritto di asilo nei rapporti tra le istituzioni coinvolte, nonché l'efficienza del processo e l'innovazione nella gestione degli scambi informativi-documentali nelle controversie ex articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, e la piena condivisione dei dati informativi nella disponibilità delle parti, anche per mezzo della regolazione della comunicazione di atti processuali e dello scambio informativo e Pag. 24documentale tra le parti, nella direzione della massima efficienza e rapidità nelle trasmissioni, così da consentire la riduzione dei tempi di definizione della posizione dello straniero, per mezzo di una comunanza di modalità nell'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche a loro disposizione nel rispetto dei principi del codice dell'amministrazione digitale e delle soluzioni PCT quando tecnicamente adottabili. Rammenta che la Commissione nazionale, ad esempio, nell'accordo, si impegnava ad attivare, in via sperimentale, la condivisione delle informazioni sui Paesi d'origine (C.O.I.) dei richiedenti protezione internazionale, nelle proprie disponibilità, con il tribunale interessato, mentre il tribunale di Catania a condividere le ordinanze conclusive dei procedimenti, al fine di rendere nota la giurisprudenza di sezione in materia; inoltre si prevedevano appositi periodi formativi destinati ai soggetti coinvolti. Osserva, inoltre, che si è trattato di un esperimento che, a risorse invariate, ha rappresentato un modello di organizzazione e velocizzazione della giurisdizione.
Ciò premesso, nel sottolineare la necessità che sulla questione oggetto del suo atto di indirizzo sia avviato dalla Commissione un ciclo di audizioni, in particolare, con il coinvolgimento del presidente del tribunale di Catania e di esponenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ritiene che il Governo debba assumere iniziative per promuovere ed implementare presso i tribunali forme di sperimentazione simili a quella descritta in premessa, le quali, a fronte del crescente contenzioso giudiziario che si registra in materia di protezione internazionale e alle conseguenti difficoltà che ne derivano per gli uffici giudiziari, possono rappresentare una buona prassi funzionale e organizzativa al fine di gestire l'emergenza nonché i procedimenti in corso in modo efficiente, veloce ed efficace.
Donatella FERRANTI, presidente, concorda con il collega Berretta, circa la necessità che la Commissione proceda allo svolgimento di un ciclo di audizioni sulla materia oggetto della risoluzione Berretta 7-01123.
Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, si riserva di intervenire all'esito dell'attività conoscitiva che sarà espletata dalla Commissione.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.