CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (Atto n. 321);
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016), con il quale è stato disposto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, al fine di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza;
    i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega sono indicati nell'articolo 24, comma 12, della legge n. 122 e prevedono la semplificazione e il riordino della normativa del settore, al fine di assicurarne la coerenza logica e sistematica e la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori del settore;
    si prevede, in particolare, che l'attribuzione di specifici benefici fiscali e sgravi contributivi, espressamente previsti nella delega, sia consentita, per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
    in attuazione della suddetta delega, accanto ad una serie di norme di semplificazione procedurale e documentale (articoli 1, 6 e 8), lo schema di decreto legislativo in esame detta pertanto regole più restrittive per l'accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per quanto attiene alla categoria delle navi sopra ricordate (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), in particolare stabilendo che i benefici fiscali e gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia di registro internazionale delle navi siano riservati alle sole imprese che imbarchino sulle navi esclusivamente personale italiano o comunitario, vietando nel contempo la possibilità, finora ammessa, di stipulare accordi sindacali in deroga, finalizzati all'imbarco di personale extracomunitario;
   rilevato che:
    la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, con riferimento alle disposizioni che limitano l'accesso ai benefici per le imprese marittime che eserciscono navi traghetto ro-ro e ro-ro pax (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), afferma Pag. 37che i relativi effetti finanziari non sono allo stato quantificabili, in quanto «dipendono dal mantenimento o meno nel registro internazionale italiano delle navi che svolgono traffici internazionali o misti»;
    analogamente, la V Commissione Bilancio, in premessa alla propria deliberazione sullo schema di decreto, ha preso atto che non risulta possibile prevedere né tantomeno quantificare gli effetti finanziari indiretti derivanti da eventuali mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime che, per effetto della disciplina introdotta dal provvedimento, potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la propria sede in un altro Paese (cosiddetto flagging out) con regimi più aperti e vantaggiosi, ivi compresa l'ipotesi di iscrizione delle navi nei registri di altri Paesi dell'Unione europea;
    qualora tale cambio di bandiera si dovesse verificare, vi potrebbe essere un notevole danno per il settore marittimo, con la perdita di una parte della flotta nazionale e con la conseguente riduzione del numero degli operatori e dei lavoratori occupati, rischiando, da un lato, di vanificare la stessa finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e, dall'altro, di determinare un minor gettito fiscale e contributivo per l'erario;
   considerato che:
    il comma 14 del citato articolo 24 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura;
   tenuto conto degli elementi informativi acquisiti dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'attività istruttoria sul provvedimento in particolare, nel corso delle audizioni della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) e delle organizzazioni sindacali,
  esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   verifichi il Governo che la disciplina introdotta con il decreto legislativo risulti pienamente coerente con la normativa comunitaria in materia;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) abbia cura il Governo di predisporre adeguati strumenti per il monitoraggio dell'attuazione della normativa in oggetto, verificando in particolare se la nuova disciplina di accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per le imprese marittime che eserciscono navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, produca gli effetti attesi e non determini – a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli – effetti penalizzanti per il settore marittimo; segnatamente il monitoraggio dovrà concretizzarsi in un'apposita relazione periodica, da trasmettere al Parlamento, che registri l'andamento dei livelli occupazionali, della presenza delle imprese operanti nel settore e del gettito per l'erario, allo scopo di fornire strumenti di conoscenza per i successivi, eventuali interventi correttivi, in particolare a tutela dell'occupazione e della qualità dei posti di lavoro;
   b) si predispongano tempestivamente interventi correttivi di carattere amministrativo o normativo – in attuazione della citata norma biennale di delega di tipo correttivo ed integrativo – qualora le circostanze lo richiedano;
   c) valuti inoltre il Governo, sempre a tutela della competitività della flotta nazionale e dell'occupazione dei lavoratori marittimi, la possibilità, in fase di applicazione delle norme relative alle navi ro-ro, di adottare accorgimenti tesi ad evitare sperequazioni di trattamento tra le Pag. 38suddette navi e altre tipologie di navi da carico che, pur iscritte anch'esse nel registro internazionale, a parità di altre condizioni sarebbero esentate dai vincoli più stringenti posti dallo schema di decreto in esame;
   d) valuti il Governo la necessità di intervenire in maniera più organica sulle modalità di reclutamento del personale marittimo da parte degli armatori, prevedendo un forte collegamento e una stretta relazione con gli istituti di formazione pubblici e privati, sperimentando anche il sistema duale di scuola/lavoro previsto dalle nuove norme sulla riforma del mercato del lavoro.