COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 26 ottobre 2016.
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Emendamenti C. 1658-A Zampa.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.50 alle 9.55 e dalle 16 alle 16.05.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.
La seduta comincia alle 14.
Sulla pubblicità dei lavori.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
5-09875 Menorello e Galgano: Sulla riqualificazione del sito «Ex Fornace» di Umbertide (PG).
Adriana GALGANO (CI), illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda il sito di archeologia industriale nell'area «Ex Fornace di Umbertide, destinato a diventare una zona di sviluppo cittadino e che invece versa in uno stato di totale degrado. Non solo viene definito un ecomostro dalla Pag. 42cittadinanza, ma è frequentato abitualmente da soggetti dediti al crimine. Chiede, quindi, al Governo quali interventi sono stati posti in essere per rimediare alla situazione oggetto dell'interrogazione.
Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Adriana GALGANO (CI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta ed esprime soddisfazione per le misure messe in atto come, ad esempio, la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza. Desidera ringraziare anche le forze dell'ordine per il loro operato e sottolinea come anch'esse non siano al riparo dai rischi che si corrono nella zona in oggetto. Riferisce, infatti, dell'episodio del ferimento di un agente di polizia intervenuto per sedare una rissa tra due persone ubriache. Invita il Governo a continuare a monitorare la situazione sotto il profilo dell'ordine pubblico e a sollecitare gli enti territoriali alla riqualificazione dell'area in questione.
5-09876 Sisto e Palmieri: Sulle risorse stanziate per la sicurezza cibernetica.
Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere dal Governo l'esito dello stanziamento di 150 milioni di euro effettuato un anno fa per la sicurezza cibernetica.
Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, anche se immaginava che la stessa fosse in parte coperta da segreto. Esprime soddisfazione per il fatto che ci sia stato un primo movimento delle somme stanziate, ma ritiene che la previsione di un ulteriore anno per renderle del tutto disponibili costituisca un elemento di preoccupazione in relazione al problema della sicurezza del nostro Paese.
5-09877 Naccarato ed altri: Sul controllo delle procedure per il bando SPRAR nella provincia di Padova.
Alessandro NACCARATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo quali iniziative di competenza intenda adottare per verificare se la prefettura di Padova abbia adeguatamente controllato le procedure per il bando del comune di Due Carrare e per i bandi nella provincia di Padova.
Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Alessandro NACCARATO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente risposta fornita, confidando nelle rassicurazioni fornite a proposito dell'esercizio dei controlli sulle procedure per il bando, in vista del corretto funzionamento delle strutture di accoglienza. Auspica che l'attenzione del Governo su tale tema continui ad essere elevata, a fronte della delicatezza delle funzioni svolte da tali strutture, al fine di evitare il verificarsi di irregolarità nello svolgimento delle predette procedure per il bando.
5-09878 Dadone ed altri: Su una sanzione disciplinare a carico di un agente della Polizia di Stato.
Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo se, in ordine all'applicazione della sanzione da parte dell'amministrazione a carico dell'agente della Polizia di Stato indicato nel proprio atto di sindacato ispettivo siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge.
Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Fabiana DADONE (M5S), replicando, ritiene che le sanzioni disciplinari applicate nei confronti dell'agente della Polizia Pag. 43di Stato in questione, Massimo Nucera, siano molto inferiori rispetto al reato commesso, tenuto conto, peraltro, che l'agente ha potuto beneficiare sia dell'indulto che della prescrizione. Giudica grave che un servitore dello Stato non si sia assunto completamente il peso delle conseguenze del proprio operato illegittimo, in relazione al quale le sanzioni irrogate appaiono irrisorie.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci e Domenico Manzione.
La seduta comincia alle 14.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il deputato Massimo Parisi ha aderito al gruppo parlamentare Scelta Civica verso cittadini per l'italia-MAIE, cessando di far parte del gruppo parlamentare Misto. Comunica, altresì, che per il medesimo gruppo di Scelta Civica verso cittadini per l'italia-MAIE, il deputato Ricardo Antonio Merlo, non fa più parte della Commissione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
Atto n. 338.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto n. 328.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sullo schema di decreto in esame, sono pervenuti i rilievi della VII Commissione. Avverte, altresì, che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato.
Danilo TONINELLI (M5S), nel sottolineare come il provvedimento in esame rechi rilevanti criticità, si augura che il Governo fornisca chiarimenti quanto prima, al fine di mettere la Commissione nelle condizioni di esprimere il parere e di svolgere il proprio ruolo. Fa notare che lo schema di decreto in oggetto si pone in una linea di continuità tracciata dal Governo in carica – che mira ad un progressivo accentramento dei poteri, in danno del Parlamento – dal momento che rimette alla sfera politica la scelta delle figure apicali della pubblica amministrazione. Tale provvedimento, a suo avviso, rappresenta l'ennesimo atto di una strategia Pag. 44che appare volta a svilire il ruolo del Parlamento, strategia che è apparsa chiara anche nella settimana corrente alla luce dell'esito dell'esame in Assemblea della proposta di legge C. 2354, a prima firma della deputata Lombardi. Sollevando, in conclusione, una questione di metodo di lavoro, si augura, che il Governo si confronti con la Commissione su tali temi, evitando di apportare le modifiche al testo, che appaiono inevitabili, al di fuori del circuito parlamentare.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva alcune contraddizioni nell'intervento del deputato Tonineli. Non si può, infatti, rivendicare il ruolo della Commissione e al contempo sollecitare l'intervento del Governo. Osserva che le responsabilità in capo alla Commissione concernono per prima cosa il controllo del rispetto della delega legislativa e, nel merito, quali osservazioni avanzare al Governo. Rileva come sul problema della composizione della Commissione per la dirigenza, prevista dall'articolo 4 del testo in esame, siano stati avanzati rilievi da molti dei soggetti ascoltati in audizione e come anche altri aspetti siano meritevoli di approfondimento. Si tratta, quindi, di un parere non facile, ma si impegna a presentare quanto prima una proposta alla Commissione.
Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) ritiene necessario un confronto con la Ministra Madia al fine di svolgere una riflessione ulteriore sul provvedimento in esame, tenuto conto della necessità di rivedere completamente l'impianto del testo, che, nella sua attuale formulazione, non sarebbe neanche facile modificare.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.
La seduta comincia alle 14.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.
(COM(2016) 271 final).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione).
(COM(2016) 270 final).
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di Pag. 45cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).
(COM(2016) 272 final).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2016.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, preannuncia la presentazione di tre proposte di documento finale per la prossima settimana, che sottoporrà all'attenzione della Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.
La seduta comincia alle 14.50.
Sulla pubblicità dei lavori.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2016.
Il sottosegretario Gianpiero BOCCI fa presente che il Ministero dell'interno ha inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, in data 30 giugno 2016, una documentazione tecnico finanziaria recante la stima degli oneri del provvedimento, documentazione sulla quale sono in corso le verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, il cui completamento sarebbe imminente. Fa notare che, sulla base del documento elaborato dal suo Ministero, gli oneri recati dal provvedimento sono pari a circa 33 milioni di euro, di cui circa 31 rappresentati da spese una tantum.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che sottoporrà la questione delle modalità di prosecuzione dell’iter nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale preannuncia che proporrà di proseguire l'esame del provvedimento, in attesa della presentazione della relazione tecnica.
Danilo TONINELLI (M5S) giudica grave che l'esame di un provvedimento in quota opposizione, che richiama un tema di fondamentale importanza per la democrazia, rimanga bloccato per un'inerzia del Governo, che è connessa, peraltro, ad una stima dei costi che appare di facile determinazione.
Emanuele FIANO (PD) dichiara di condividere in gran parte le considerazioni svolte dal deputato Toninelli, dichiarandosi a favore di una prosecuzione dell'esame, anche in assenza della relazione Pag. 46tecnica, tenuto conto, peraltro, che il provvedimento reca alcuni interventi condivisibili. Ritiene opportuno sollecitare, anche per le vie brevi, il Ministero dell'economia e delle finanze, affinché il Parlamento sia posto nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo.
Il sottosegretario Gianpiero BOCCI precisa che il Governo ha prestato la massima attenzione al tema in oggetto, atteso che il suo Ministero ha già provveduto ad elaborare una stima degli oneri, che è stata sottoposta tempestivamente all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
RISOLUZIONI
Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.
La seduta comincia alle 15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
7-00511 Plangger, 7-00781 Mucci, 7-00799 Piccione, 7-01091 Cozzolino e 7-01117 Fiano: Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari.
(Discussione e rinvio).
Mauro PILI (Misto) illustra, in qualità di cofirmatario, la risoluzione 7-00511 a prima del deputato Plangger. Osserva come le risoluzioni in esame siano state presentate in date diverse e necessitano di un aggiornamento anche alla luce della mozione approvata dall'Assemblea. Il tema comune è quello della discriminazione dei vigili del fuoco discontinui e volontari, aspetto che, a suo avviso, è stato sottovalutato dallo Stato. Si tratta di professionalità formatesi da giovani all'interno del Corpo nazionale, ma poi escluse, per la mancanza del requisito dell'età, da concorsi banditi in modo casuale e senza una vera periodicità. Sottolinea inoltre come, a livello normativo, non ci sia chiarezza a riguardo. Cita, infatti, la previsione della lettera c-bis) del decreto legislativo n. 368 del 2001, introdotto dal comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che il richiamo in servizio del personale volontario e discontinuo dei vigili del fuoco non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato. La risoluzione impegna il Governo a trovare una soluzione definitiva alla situazione descritta.
Emanuele FIANO (PD) illustra la risoluzione a sua firma. Ricorda preliminarmente che nel Corpo dei vigili del fuoco è rilevante la presenza di personale precario, costituito dai vigili del fuoco cosiddetti discontinui, privi di contratto a tempo indeterminato e che non possono essere richiamati in servizio per più di 14 giorni consecutivi, e per massimo di 160 giorni l'anno. Si tratta di professionalità che vengono frequentemente richiamate in servizio per colmare le carenze di organico, e che non vanno confuse con i vigili del fuoco volontari che svolgono la loro opera invece nei distaccamenti volontari, ossia in sedi del Corpo costituite esclusivamente da personale volontario. La sovrapposizione tra queste due figure assai diverse tra di loro, ma definite dalla legge entrambe come «volontarie», come rilevato anche dal deputato Pili, è stata accresciuta dalla lettera c-bis) del decreto legislativo n. 368 del 2001, con la quale si Pag. 47è stabilito che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione, determinando per i vigili del fuoco discontinui la perdita dello status di precari. La sua risoluzione impegna il Governo quindi per prima cosa ad adottare opportune iniziative per istituire due diversi albi, uno per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali, e l'altro per il personale volontario. Si impegna altresì il Governo: ad assumere iniziative per superare la previsione secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione; a prevedere un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo; ad assumere iniziative per introdurre una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario; ad assumere iniziative per prevedere che il personale volontario, inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa godere di una specifica prelazione per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto; ad assumere iniziative per introdurre la possibilità di rilascio, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, ove previsti dalle disposizioni vigenti, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quinquennio abbia svolto almeno periodo di richiamo in servizio; a valutare l'opportunità di prevedere una formazione mirata per quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età anagrafica, è più difficile a stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto; a prevedere infine la riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari.
Walter RIZZETTO (FdI-AN) preannuncia la presentazione di una risoluzione del suo gruppo a prima firma del deputato La Russa. Concorda su alcuni punti della risoluzione Fiano, che presume possa diventare la base di discussione per addivenire a una risoluzione il più largamente condivisa. Ad esempio vede con favore la proposta di istituzione di due albi differenti per vigili del fuoco volontari e discontinui, anche se non la reputa risolutiva. Nota come la richiesta di stabilizzazione dei vigili discontinui nella risoluzione Fiano sia in premessa e non tra gli impegni. Rispetto poi ai centri per l'impiego citati dal deputato Fiano, fa presente che in media evadono solo l'1,7 per cento delle richieste. Riguardo alla problematica relativa al superamento dei requisiti di età, fa presente come il prossimo concorso ponga già un limite di 37 anni e occorra, quindi, intervenire con lo scorrimento delle graduatorie di altri concorsi. Osserva, poi, come l'attestato di alto rischio, a cui, a suo avviso, fa riferimento la risoluzione Fiano, è stato già riconosciuto nello scorso mese di giugno. Fa presente, infine, come la risoluzione 7-00781 Mucci sia l'unica esaustiva.
Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra la sua risoluzione, facendo notare che la stabilizzazione dei cosiddetti vigili del fuoco discontinui appare preferibile rispetto allo svolgimento di ulteriori concorsi, dal momento che si è in presenza di personale già formato ed in possesso dei necessari requisiti. Si tratterebbe, a suo avviso, di valorizzare delle professionalità che si sono già messe a disposizione della collettività. Dichiara di condividere anche eventuali forme di reinserimento di tale personale in servizi ausiliari, ritenendo Pag. 48altresì opportuno introdurre elementi di flessibilità della fissazione dei limiti anagrafici. Auspica l'elaborazione di un testo che unifichi le varie risoluzioni, al fine di favorire la condivisione dei gruppi.
Mara MUCCI (Misto) esprime perplessità circa la proposta di istituire due albi separati per le categorie dei vigili del fuoco discontinui e dei vigili del fuoco volontari, facendo presente che le funzioni di entrambe le categorie sono state equiparate dalla normativa. Sottolinea altresì che appare opportuno evitare di alimentare una lotta tra lavoratori precari, invitando i gruppi a svolgere in proposito una riflessione ad ampio raggio. Nel far notare che la riserva di posti del concorso pubblico a favore di tale personale non appare sufficiente a coprire le esigenze di tali lavoratori e a valorizzarne l'elevata professionalità, evidenzia l'opportunità di prevedere interventi di stabilizzazione che contemplino anche l'introduzione di un limite di età più flessibile.
Teresa PICCIONE (PD) illustra la sua risoluzione, facendo presente che essa impegna il Governo a definire un programma di potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, attingendo prioritariamente dal bacino degli operatori volontari e discontinui, prevedendo il riconoscimento dei periodi di servizio maturati da tali lavoratori e, in coerenza con la più recente giurisprudenza comunitaria, assumendo iniziative per il superamento degli attuali limiti anagrafici, anche attraverso la previsione di apposite prove di idoneità psicofisica che ne garantiscano la piena operatività nelle prestazioni di servizio o l'eventuale collocazione, anche con mansioni diverse, all'interno del quadro di attività legate al Corpo dei vigili del fuoco. Evidenzia, inoltre, che tale risoluzione impegna il Governo a favorire, per quanto di competenza, processi di ricollocazione del suddetto personale presso le imprese private operanti nel settore delle attività antincendio, a tal fine attivando un'apposita sede di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rappresentanza dei datori di lavoro.
Esprime, infine, soddisfazione per l'avvio della discussione in Commissione su un tema così importante.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 ottobre 2016.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 15.30.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.
C. 4039 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che l'Accordo italo-vietnamita sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato ad Hanoi il 6 novembre 2015, il primo sulla materia tra le due Parti contraenti, è teso alla predisposizione di un appropriato quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni Pag. 49competenti del Governo della Repubblica italiana e del Governo della Repubblica socialista del Vietnam. L'accordo è finalizzato a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam.
Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e 14 articoli.
Nel preambolo, le Parti fanno riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare l'esatta determinazione e riscossione di diritti e tasse su importazione ed esportazione nonché l'attuazione di misure di sorveglianza e di controllo, con esplicito riferimento alle norme di legge e regolamentari sulla contraffazione delle merci e sui diritti di proprietà intellettuale.
L'articolo 1 specifica il significato delle definizioni utilizzate nel testo dell'Accordo, precisando, tra l'altro, che la voce «Amministrazioni doganali» si riferisce, per il Vietnam, al Dipartimento Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze, e per l'Italia all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione nazionale.
Con l'articolo 2 viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale; sono salvaguardati gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie.
L'articolo 3 disciplina l'applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali delle Parti come definiti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
Le modalità per la prestazione di assistenza su richiesta sono individuate dall'articolo 4.
L'articolo 5 ha per oggetto lo scambio di informazioni che le Parti possono attuare per propria iniziativa o su richiesta ed individua una serie di fattispecie oggetto di tale scambio.
L'articolo 6, in materia di richieste di assistenza, ne disciplina le procedure, le formalità ed i contenuti. Nello specifico, tali richieste devono essere presentate, salvo i casi d'urgenza, in forma scritta in lingua inglese ed inviate alla Parte richiesta, anche per posta elettronica, con il corredo delle necessarie informazioni e la chiara indicazione delle questioni per le quali si chiede assistenza. Si prevede l'istituzione di punti di contatto nonché l'adozione, da parte dei due Paesi, di ogni provvedimento utile a garantire che i funzionari incaricati delle attività di indagine e contrasto delle infrazioni doganali intrattengano rapporti personali e diretti.
L'articolo 7 disciplina l'assistenza spontanea che ciascun Paese parte può prestare all'altro di propria iniziativa, a fronte di ipotesi di gravi violazioni doganali.
Con l'articolo 8 vengono disciplinate le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e con l'articolo 9 le consegne controllate.
Le modalità di uso e delle informazioni e le regole di riservatezza da osservarsi da parte delle amministrazioni doganali verso le informazioni ed i documenti ricevuti sono oggetto dell'articolo 10.
L'articolo 11 regola la cooperazione tecnica fra le Parti enumerando le attività che la sostanziano, che sono, anche se non esclusivamente: scambi di visite di funzionari doganali e di funzionari doganali, quando ritenute di reciproca utilità per migliorare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali; formazione dei funzionari doganali; scambio di informazioni ed esperienza sull'uso di apparecchiature d'individuazione; scambi di visite di esperti in questioni doganali; scambio di informazioni professionali, scientifiche e tecniche relative alle norme ed ai regimi doganali.
L'attuazione dell'Accordo è disciplinata dall'articolo 12, il quale prevede che le relative spese sono a carico delle rispettive Parti le quali, su richiesta, potranno incontrarsi per modificare l'Accordo in esame ed eventualmente formulare un piano d'azione.
Ai sensi dell'articolo 13, la composizione delle controversie eventualmente derivanti Pag. 50dall'attuazione o interpretazione dell'Accordo avverrà in via amichevole.
L'articolo 14, infine, stabilisce che l'Accordo, che ha durata illimitata salvo denuncia con efficacia a novanta giorni, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.
L'articolo 3 stabilisce che la definizione di «amministrazione doganale» di cui all'articolo 1 dell'Accordo si intende comprensiva delle funzioni attribuite dalla legislazione nazionale al Corpo della guardia di finanza.
L'articolo 4, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'Accordo. Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri dell'Accordo in esame, e in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere. Il comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure.
L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
C. 4080 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che il provvedimento in titolo risulta dalla approvazione, il 6 ottobre 2016, del disegno di legge S. 2287, presentato dal Governo e collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, modificato durante l'esame parlamentare.
Esso consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi. In particolare: il Capo I (artt. 1-9) riguarda Disposizioni generali; il Capo II (artt. 10-11) riguarda Organizzazione; il Capo III (artt. 12-27) riguarda Finanziamento e fiscalità; il Capo IV (artt. 28-31) riguarda Interventi straordinari e altre misure per il rilancio del settore; il Capo V (artt. 32-36) riguarda Riforma e razionalizzazione della normativa vigente; il Capo VI (articolo 37) riguarda Controllo e sanzioni; il Capo VII (artt. 38-41) riguarda Disposizioni transitorie e finali.
L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità. Il precedente termine di raffronto è costituito, principalmente, dal decreto legislativo n. 28 del 2004, che viene abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017. Per numerosi profili, il testo prevede l'adozione di atti secondari. Pag. 51
Con riferimento ad oggetto, finalità e principi, l'articolo 1 – raffrontabile con l'articolo 1, commi 1-3, del decreto legislativo n. 28 del 2004 – affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo. Riassume, inoltre, l'oggetto dell'intervento, individuato, da un lato – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione –, nella definizione dei principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (presumibilmente con riferimento alla lett. e), nella parte relativa al sistema tributario) –, nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore e nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.
A sua volta, l'articolo 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, finalizzato, tra l'altro, a garantire il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva, favorire il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale, anche attraverso strumenti di sostegno finanziario, promuovere le coproduzioni internazionali e la circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero, assicurare la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale, curare la formazione professionale, disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole, favorire la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, valorizzare il ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici.
L'articolo 2 – raffrontabile con gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – reca le definizioni rilevanti ai fini del testo, in particolare introducendo il riferimento al settore audiovisivo.
Gli articoli 4 e 10 individuano, i compiti, rispettivamente, delle regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dall'articolo 37, nonché dall'articolo 31, comma 1.
Preliminarmente, si segnala che, mentre l'articolo 4 è inserito nel Capo I, Disposizioni generali, l'articolo 10 è inserito nel Capo II, Organizzazione. In particolare, l'articolo 10 – raffrontabile con l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2004 – definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione. L'articolo 4 dispone, anzitutto, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
L'articolo 5 – raffrontabile con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere.
L'articolo 37 affida al Mibact la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi.
L'articolo 6 – raffrontabile con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche Pag. 52e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, affidando – come già accennato – al DPCM di cui all'articolo 5 la definizione delle procedure e dei requisiti per il relativo riconoscimento, nonché dei casi di revoca e di decadenza.
L'articolo 7 – raffrontabile con l'articolo 24 del decreto legislativo n.28 del 2004 – dispone, in particolare, che, ai fini dell'ammissione ai benefici, l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne deposita una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
L'articolo 8 dispone, anzitutto, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d’essai. Inoltre, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre «previsioni» dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d'essai dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.
L'articolo 9 dispone che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute (legge n. 482 del 1999).
L'articolo 11 istituisce, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, al quale sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito.
L'articolo 12 riepiloga le tipologie di interventi, prevedendo, in particolare, che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti – da adottare, a seconda dei casi, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – contengono tutte le ulteriori specifiche necessarie e definiscono, per ogni tipologia di intervento, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Mibact, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinato, in base al testo dello stesso articolo, al finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 15-27 e dei due Piani straordinari di cui agli articoli 28 e 29.
L'articolo 14 – raffrontabile principalmente con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. Gli articoli 15-22 recano incentivi fiscali. Gli articoli 23-25 – raffrontabili con gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – introducono un sistema di incentivi automatici, che modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (articolo 8, del decreto legislativo n. 28 del 2004).
L'articolo 26 – raffrontabile con gli articoli 13, 14 e 16 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici –, anche alla scrittura delle medesime. In particolare, i contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto.
L'articolo 27 – raffrontabile con gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
L'articolo 28 – raffrontabile con l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004, già abrogato, a decorrere dal 1o Pag. 53gennaio 2016, dall'articolo 1, comma 332, lett. b), della legge n. 208 del 2015 –, prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche.
L'articolo 29 prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
L'articolo 30 dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
L'articolo 31 – raffrontabile con l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004 – affida allo Stato il compito di favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.
L'articolo 32 dispone l'istituzione presso il Mibact del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione delle disposizioni dell'articolo 103 della legge n. 633 del 1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, le cui caratteristiche dovevano essere definite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (non intervenuto).
L'articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.
L'articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari.
L'articolo 35 conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (legge n. 183 del 2014, cd. Jobs act), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardano, in particolare, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, il rafforzamento delle opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro, il riordino dei contratti di lavoro vigenti. Dall'attuazione di questa delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri. I decreti legislativi di cui agli articoli 33, 34 e 35 devono essere adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La procedura prevede, inoltre, la previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla data di Delega tutela dei minori, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono «sulle osservazioni del Governo» entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri (che, in base a quanto dispone l'articolo 35, potrebbero essere solo quelli previsti dagli articoli 33 e 34) sono emanati contestualmente o successivamente Pag. 54all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti. Ogni schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della propria neutralità finanziaria, ovvero dei relativi nuovi o maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura.
L'articolo 38 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 13, individuando le modalità di copertura, e dispone – come già anticipato – in ordine ad eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi.
L'articolo 39 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2017, del decreto legislativo n. 28 del 2004, nonché delle disposizioni relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico.
L'articolo 41 prevede che le disposizioni recate dal testo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, salve quelle relative alle deleghe e a vigilanza e sanzioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge.
Quanto al rispetto delle competenze legislative c costituzionalmente definite, nel quadro delineato dalla Costituzione – che ha affidato la promozione e organizzazione delle attività culturali alla competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma) – la Corte costituzionale, oltre ad affermare che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenza n. 307/2004), ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255/2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285/2005). In particolare, la Corte, evidenziando «come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico», ha ritenuto legittimo, sulla base della cosiddetta «chiamata in sussidiarietà», un intervento dello Stato che abbia ad oggetto sia funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia la potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni. Al contempo, ha ritenuto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche. Sono state, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge n. 28 del 2004, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In relazione alle disposizioni recate dagli articoli 15-22 rileva, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», mentre, in relazione a quanto disposto dall'articolo 31, rileva la materia «tutela della concorrenza», entrambe affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e). L'articolo 1 del testo richiama gli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione che riguardano, rispettivamente, per quanto qui interessa, la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio artistico, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.
Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 55 Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame, composta da un articolo unico, riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada. La terza domenica di novembre è stata riconosciuta come Giornata mondiale delle vittime della strada da parte delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 60/5, adottata dall'Assemblea generale il 26 ottobre 2005, quale «giusto riconoscimento per le vittime della strada e per le loro famiglie» e gli Stati membri e la comunità internazionale sono stati invitati a riconoscerla.
Il comma 1 prevede che si promuova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il comma 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a: tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte; rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali; riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità; sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti. Si prevede che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e si stabilisce che all'attuazione della legge stessa le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.40.
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