CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
COMUNICATO
Pag. 156

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 8.35.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
Atto n. 329.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

  Bruno TABACCI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì scorso aveva illustrato i contenuti dello schema, in sostituzione della relatrice, cui dà la parola per integrare la relazione.

  La senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, dopo aver ringraziato il Presidente, premette alcune considerazioni di ordine generale sullo schema di decreto legislativo, che rappresenta un'importante occasione per risolvere una serie di questioni attinenti a tutti gli enti di ricerca, con la sola eccezione dell'Istituto italiano di tecnologia, che non è incluso nella nuova disciplina. Si riserva di formulare un apposito rilievo.
  Lo schema è stato adottato nel rispetto della Carte europea dei ricercatori, richiamata all'articolo 2, ma che riveste importanza centrale sui temi della libertà e dell'autonomia della ricerca e meriterebbe quindi di essere richiamata in maniera più puntuale in ordine agli aspetti che compongono e qualificano tale libertà e autonomia, come ad esempio la portabilità dei progetti di ricerca.
  Illustra quindi taluni punti meritevoli di attenzione, iniziando dall'articolo 5, comma 5, del quale proporrà la soppressione, in quanto esso, novellando il decreto legislativo n. 204 del 1998, elimina dalla procedura di approvazione del decreto di riparto del fondo ordinario enti il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non costituisce infatti una semplificazione della procedura, i cui ritardi non si devono all'espressione dei pareri parlamentari – sempre intervenuta nei termini – ma alla fase endogovernativa Pag. 157dell'elaborazione dello schema di riparto. Inoltre, a suo avviso, la delega per la semplificazione non dovrebbe includere modifiche procedurali nei rapporti interorganici collegati a ruoli e responsabilità tra diversi poteri dello Stato.
  L'articolo 7 istituisce la Consulta dei presidenti degli enti: la previsione è interessante ma va sviluppata, anche in connessione con una revisione e incisiva semplificazione delle procedure per la redazione del Programma Nazionale della Ricerca: si potrebbe cioè pensare di collocare la Consulta in una struttura organizzativa, facendola concorrere alla definizione di strategie condivise per la ricerca con gli altri soggetti rilevanti in materia (università, mondo dell'industria).
  L'articolo 8 comma 4 introduce un sistema a «budget» per il reclutamento del personale, con una semplificazione delle procedure per l'approvazione del fabbisogno: tale previsione costituisce un punto centrale del decreto delegato. La nuova formulazione tuttavia ha introdotto limiti non compatibili con la programmazione di alcuni enti. La disposizione andrebbe quindi riformulata al fine di assicurare – a valle di una valutazione sul miglior bilanciamento possibile tra autonomia e responsabilità rispetto alla sostenibilità della spesa e tenendo conto delle specifiche missioni degli enti – l'allineamento ai nuovi parametri senza interrompere le attività programmate, eventualmente prevedendo un adeguato periodo transitorio.
  La formulazione delle disposizioni relative alle spese di personale appare nel complesso ambigua e meritevole di essere chiarita, anche rispetto all'incidenza delle spese utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere su fondi diversi dal finanziamento ordinario.
  L'articolo 11, comma 5 stabilisce che, fermi restando i limiti di cui all'articolo 8, a decorrere dal 2017 «la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi è fissata nella misura del cento per cento». Si tratta di una previsione poco chiara in quanto non precisa a cosa sia riferito il «cento per cento». Inoltre, con le abrogazioni di tutte le disposizioni che limitano le risorse utilizzabili per il reclutamento a percentuali del cosiddetto turn over (articolo 19, comma 3), l'articolo 8 comma 2 è l'unico limite di sostenibilità per la spesa del personale. Non appare chiaro quale sia l'ambito di applicazione della norma, che nella formulazione attuale sembrerebbe inapplicabile.
  L'articolo 18, nel normare la prima applicazione della nuova disciplina, dispone che, in caso di mancata adozione dei nuovi statuti e regolamenti, il Ministro vigilante assegna all'ente inadempiente un ulteriore termine di tre mesi, per adottare le sole modifiche statutarie (andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti), decorsi i quali costituisce, anche in questo caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, che adotti le necessarie modifiche statutarie. Andrebbe valutata l'opportunità di stabilire un termine anche per i lavori della commissione.
  Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, prescindendo da problemi più puntuali, si limita a sottolineare due aspetti:
   nel preambolo del decreto andrebbe valutata l'opportunità di inserire un riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, che definiscono i termini della libertà e autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 2;
   andrebbe infine valutata l'opportunità di non procedere all'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1998 (disposta dall'articolo 19, comma 2) bensì ad una sua riformulazione, che integri le previsioni degli articoli 3 e 4 dello schema. Infatti, a suo avviso, il condivisibile obiettivo di avvicinare la disciplina dell'autonomia delle università con quella degli enti pubblici di ricerca deve essere perseguito mantenendo la regolamentazione che, proprio per questo, alla fine degli anni novanta, ha regolato entrambe le fattispecie. Inoltre l'articolo 8 della cosiddetta Legge Ruberti, che esplicitamente dà attuazione all'articolo 33 della Costituzione, delinea Pag. 158in maniera chiara l'autonomia e contiene elementi di flessibilità per analizzare e distinguere gli enti in relazione alle specifiche funzioni istituzionali.

  Bruno TABACCI, presidente, ringrazia la relatrice per gli approfondimenti compiuti e dà la parola all'on. D'Ottavio.

  Il deputato Umberto D'OTTAVIO (PD) invita i colleghi a leggere la pagina che il quotidiano La Stampa dedica oggi al premio Nobel per la chimica, che avrebbe potuto essere assegnato ad un ricercatore italiano, se solo il sistema della ricerca nazionale fosse strutturato come dovrebbe. Da qui e dall'ampia attività conoscitiva svolta dalle Commissioni di merito delle due Camere prende lo spunto per segnalare due questioni. La prima attiene alla nuova disciplina delle spese per il personale recata dall'articolo 8, che rischia di deprimere gli enti virtuosi, capaci di attrarre finanziamenti diversi da quelli pubblici, che però non vengono computati con riguardo alla facoltà di procedere a nuove assunzioni. La seconda questione concerne i dipendenti di alcuni enti, chiamati ad esercitare funzioni superiori e di responsabilità, con la conseguente attribuzione di specifiche indennità, che oggi sono costretti a restituire.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, riservandosi di valutare la proposta di parere una volta formulata, ringrazia la relatrice per il lavoro accurato che ha svolto, utile per approfondire un testo molto atteso e di non semplice stesura. Circa le questioni poste dall'on. D'Ottavio, ritiene che andrebbero individuate regole diverse per gli enti virtuosi, tenendo conto dei diversi canali di finanziamento delle attività. Più complicata appare la questione relativa all'attribuzione di funzioni superiori, considerata illegittima dalla Corte dei conti, che quindi sta procedendo al recupero di quanto indebitamente percepito. Ritiene che la via di una sanatoria sia difficilmente percorribile; si potrebbe pensare di agire per il futuro, rendendo più flessibili le regole in materia di attribuzione di funzioni superiori.

  Il deputato Mino TARICCO (PD) si domanda se la responsabilità anche economica di tale illegittima attribuzione ricada sui destinatari di funzioni superiori o sui soggetti che le hanno loro attribuite.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ritiene che le responsabilità vadano appurate in concreto, per esempio verificando se vi sia una formale accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

  Bruno TABACCI, presidente, ringrazia la relatrice e tutti i partecipanti al dibattito di oggi, senz'altro utile per approfondire talune questioni.
  Ricorda infine che lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, nelle more dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Quest'ultima ha espresso parere favorevole senza rilievi nella seduta del 29 settembre 2016.
  Si riserva di convocare la Commissione per il seguito dell'esame appena sarà trasmesso il parere del Consiglio di Stato.

  La seduta termina alle 9.10.