ALLEGATO 1
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. (Testo base C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto).
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 3.
Al comma 1, sostituire le parole: previo parere della, con le seguenti: previa intesa in sede di.
3. 1000. Il Relatore.
ART. 4.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: viabilità forestale e militare con le seguenti: viabilità forestale e viabilità militare radiata.
4. 1000. Il Relatore.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di consentire l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della difesa o soggette a servitù militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa.
4. 3000. Il Relatore.
ART. 6.
Al comma 7, sostituire le parole: della Giunta regionale con le seguenti: della regione.
6. 1000. Il Relatore.
ART. 7.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e definiscono i Piani urbani della mobilità ciclistica (Biciplan), quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I Biciplan sono pubblicati in formato open data sul sito internet istituzionale dei rispettivi enti.
b) al comma 2 sopprimere le parole: piani comunali della mobilità ciclistica o
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Biciplan).
7. 1000. Il Relatore.
ART. 8.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, premettere alle parole: Le province le seguenti: Le città metropolitane e;
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: della provincia con le seguenti: di competenza;
c) al comma 1-ter, sostituire le parole: dai comuni fino alla fine del comma con le seguenti: nei Biciplan.
8. 1000. Il Relatore.
ALLEGATO 2
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti).
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Al comma 2, dopo le parole: in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, inserire le seguenti: assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore.
1. 1. Il Relatore.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
2-ter. All'attuazione della presente legge le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 2. Il Relatore.
ALLEGATO 3
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).
TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle ferrovie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.
ART. 2.
(Individuazione delle ferrovie turistiche).
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come ferrovie turistiche le linee caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione dell'elenco delle ferrovie turistiche.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere individuate e classificate come ferrovie turistiche anche linee dismesse o sospese:
a) che siano armate per l'intera percorrenza in modo da permettere il transito di rotabili e siano conformi agli standard di cui al comma 3;
b) che siano armate per la maggior parte della loro percorrenza, subordinatamente al ripristino per l'intera tratta di armamento idoneo a consentire il transito di rotabili e alla conformità agli standard di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli standard di armamento, manutenzione e sicurezza delle ferrovie di cui al comma 2, comunque facilitativi rispetto a quelli delle ferrovie in esercizio commerciale.
4. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata e le opere d'arte delle ferrovie turistiche sono utilizzati e valorizzati per le finalità di cui alla presente legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
ART. 3.
(Albo nazionale dei rotabili storici e turistici).
1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati Pag. 104per il normale servizio commerciale e che abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare. Sono altresì storici quei rotabili che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Possono essere equiparati ai rotabili storici i rotabili turistici, intesi quali rotabili non rispondenti ai requisiti di cui ai periodi precedenti ma che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, è istituito l'Albo nazionale dei rotabili storici e turistici. L'Albo è tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'iscrizione dei rotabili con le modalità di cui al comma 3, anche avvalendosi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane.
3. L'Albo nazionale dei rotabili storici e turistici è articolato in due sezioni. Nella prima sezione sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario o concessionario, i rotabili conformi ai requisiti stabiliti nel decreto di cui al comma 2. Nella seconda sezione sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, o del concessionario oppure dell'impresa ferroviaria, i rotabili iscritti nella prima sezione che siano idonei alla circolazione sulle linee ferroviarie di cui all'articolo 2, nonché sulle altre linee ferroviarie, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nella richiesta di iscrizione alla seconda sezione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria, produce la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6 e 7.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità e di attrezzaggio alla circolazione per i rotabili iscritti alla seconda sezione dell'Albo di cui al presente articolo, comunque ridotti rispetto ai requisiti prescritti per i rotabili di uso commerciale.
ART. 4.
(Gestione dell'infrastruttura).
1. Le linee ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie di cui all'articolo 2, comma 2, restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, della conformità del tracciato agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica.
2. Gli interventi di ripristino della linea ferroviaria in modo da assicurarne la conformità agli standard definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe da versare al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale, le tariffe sono stabilite con provvedimento della regione. Le tariffe sono determinate in misura tale da tener conto delle spese relative alla manutenzione e all'eventuale rispristino della linea ferroviaria.
ART. 5.
(Gestione del servizio).
1. La gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie.
2. La gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.
3. Ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto, delle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle altre norme del medesimo decreto legislativo applicabili ai servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, ai fini dell'affidamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti, di cui al comma 4, procedono alla previa pubblicazione sul sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto di cui al comma 1, ne fa domanda:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa;
b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.
5. Nella domanda sono indicate le linee ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che si intendono utilizzare, la frequenza delle corse e le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che si intendono esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui al comma 2 sono vincolanti.
6. Per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 4 di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
ART. 6.
(Condizioni di sicurezza della circolazione).
1. Sulle ferrovie turistiche possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici di cui alla seconda sezione dell'Albo previsto dall'articolo 3, anche non attrezzati con i sistemi di sicurezza attualmente previsti per i rotabili ordinari.
2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle ferrovie turistiche di cui all'articolo 2, comma 2, il Pag. 106Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della linea ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore trasmette in via telematica le istruzioni tecniche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria adotta le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.
ART. 7.
(Circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale).
1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, i rotabili di cui alla seconda sezione dell'Albo previsto dall'articolo 3 possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.
2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale. I mezzi di trazione storici, di cui alla seconda sezione dell'Albo previsto dall'articolo 3, sono comunque ammessi a circolare sulla infrastruttura ferroviaria nazionale anche in assenza di sistemi elettronici di supporto alla condotta ma con limitazioni di velocità e prevedendo specifiche azioni di mitigazione del rischio sulla base di sistemi di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dai predetti sistemi elettronici. Tali limitazioni devono tuttavia garantire la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
ART. 8.
(Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato).
1. Per servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.
ART. 9.
(Attività di promozione e valorizzazione del territorio).
1. Il gestore del servizio di trasporto di cui all'articolo 5, comma 1, assicura l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
ART. 10.
(Diritti amministrativi).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività Pag. 107culturali e del turismo, sono stabiliti i diritti amministrativi che il gestore del servizio di trasporto di cui all'articolo 5, comma 1, è tenuto a versare annualmente allo Stato, nel caso in cui l'infrastruttura ferroviaria sia di proprietà statale. Nel caso in cui l'infrastruttura ferroviaria sia di proprietà della regione, i diritti amministrativi sono stabiliti con provvedimento della regione e versati alla regione stessa. L'ammontare dei diritti è stabilito con i decreti di cui ai periodi 1 e 2 del presente comma, fissando un importo minimo e massimo per ciascuna corsa ferroviaria programmata, in relazione alle potenzialità di valorizzazione economica della linea ferroviaria. L'importo dei diritti può altresì essere differenziato in relazione all'utilizzo di rotabili storici e turistici o ordinari.