CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
COMUNICATO
Pag. 153

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2016.

  Bruno TABACCI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 322, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
  Ricorda che nella seduta di giovedì 6 ottobre il relatore ha illustrato la proposta di parere, che ha formulato tenendo conto nel dibattito svoltosi nella precedente seduta del 22 settembre.
  Essendo stato ufficialmente trasmesso alla Commissione il testo dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, si può ora procedere alla votazione del parere.

  Il deputato Mino TARICCO (PD), relatore, ricorda che il parere tiene conto di Pag. 154quanto emerso nel corso del dibattito, che ha portato alla riformulazione dell'osservazione relativa all'articolo 2, comma 2 (vedi allegato).

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia la Commissione per l'ampio lavoro svolto sullo schema di decreto legislativo, il quale presenta aspetti di notevole complessità tecnica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
Atto n. 329.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Bruno TABACCI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 329, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
  Lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, nelle more dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, che non risultano ancora espressi.
  In sostituzione della relatrice, senatrice Rosa Maria Di Giorgi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra lo schema in titolo.
  Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR), in particolare prevedendo:
   il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale;
   la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità;
   l'inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
   la definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
   la razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
   la semplificazione della normativa riguardante gli EPR e il suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

  Lo schema agisce su un quadro normativo molto complesso e stratificato: l'elenco degli atti che concorrono a comporre tale quadro, puntualmente richiamati nel preambolo, occupa tre pagine a stampa. Si tratta sia di discipline di carattere generale sia della normativa riguardante i singoli enti. Segnala fin da ora, peraltro, che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è oggetto in questa fase di due schemi di atti del Governo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari: lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività Pag. 155di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (n. 332) e lo schema di decreto ministeriale recante l'adozione dello statuto del medesimo Consiglio (n. 331).
  Lo schema innova l'assetto degli enti pubblici di ricerca, senza distinzione tra gli enti a carattere strumentale e gli enti a carattere non strumentale. I 19 articoli di cui si compone perseguono obiettivi di semplificazione soprattutto in materia di controlli e di assunzione del personale.
   La nuova disciplina in parte è immediatamente precettiva (in particolare per quanto riguarda proprio l'assunzione di personale e i controlli della Corte dei conti) e in parte rinvia agli statuti e regolamenti degli enti, cui spetta il compito di regolare nel dettaglio – tra l'altro – gli aspetti relativi alla libertà di ricerca, ai sistemi di valutazione e alla partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.
  La «invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» prevista dalla disposizione di delega condiziona la portata delle riforma (per esempio con riguardo alle possibilità di assunzione di nuovo personale e ai premi per i ricercatori e i tecnologi meritevoli, alla cui copertura si provvede con il Fondo ordinario). Il capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, nell'incontro con le parti sociali svoltosi il 6 settembre 2016, ha segnalato la necessità di «un significativo intervento finanziario in Legge di stabilità 2017 che consenta anche di superare le problematiche connesse alle applicazioni dei limiti assunzionali».
  In estrema sintesi, lo schema è strutturato in 5 titoli.
  Il titolo I contiene i principi e si compone dei primi due articoli.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto elencando i 21 enti pubblici di ricerca interessati.
  L'articolo 2 prevede che gli enti oggetto dello schema di decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca, nel rispetto della Raccomandazione della Commissione europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. Non viene invece richiamato il documento European Framework for Research Careers, al cui recepimento si riferisce la disposizione di delega (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015).
  Il titolo II (articoli 3-8) definisce l'ordinamento degli enti pubblici di ricerca.
  L'articolo 3 riconosce agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, definendone gli ambiti di competenza.
  L'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione degli statuti e regolamenti e le modalità di esercizio del controllo di legittimità e di merito del Ministro vigilante.
  L'articolo 5 concerne la programmazione e il finanziamento degli enti di ricerca vigilati, istituendo, tra l'altro, un fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal MIUR e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Questo Fondo, che è un segnale interessante nella logica della premialità, è però finanziato – non potendo la nuova disciplina contare su nuovi fondi – con le risorse ordinarie che servono a finanziare le attività ordinarie degli enti.
  Il comma 5, novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sopprime la previsione del parere delle Commissioni parlamentari sui Pag. 156decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con i quali ogni anno è ripartito il FOE.
  L'articolo 6 prevede che gli enti adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano triennale di attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. Il Dipartimento della funzione pubblica, la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11, anche ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive.
  L'articolo 7 istituisce la Consulta dei Presidenti degli enti, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca. La Consulta viene convocata almeno una volta a inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun ente e della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca. Formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri vigilanti; elabora proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca. Infine, relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. L'invarianza finanziaria rischia di rendere difficile il buon funzionamento della Consulta.
  L'articolo 8 disciplina la materia relativa al fabbisogno del personale, al budget e alle spese di personale, che esula dalle competenze della Commissione. Mi limito a segnalare l'elemento di criticità rappresentato dall'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale, che è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7. Ai sensi del comma 7, gli enti per i quali, al 1o gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono infatti procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga al limite dell'80 per cento.
  Il titolo III (articoli 9-13) è specificamente dedicato alla semplificazione delle attività. In particolare, segnala: il comma 2, che sopprime la necessità del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la ripartizione annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); il comma 3, che esenta gli enti di ricerca dall'obbligo di avvalersi del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; il comma 4, che consente alle amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi anche al di fuori dei casi già previsti (indisponibilità o inidoneità del bene o servizio; necessità ed urgenza) per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali richiedendo l'accesso alla rete GARR (la rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione, della ricerca e della cultura). I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica.
  L'articolo 10: il comma 1 esclude gli enti di ricerca dall'applicazione dell'obbligo di attivare procedure di mobilità tra amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico per ricercatori e tecnologi; il comma 2 prevede un obbligo di permanenza Pag. 157nella prima sede di tre anni in luogo degli attuali cinque; i commi 3 e 4 disciplinano i congedi di ricercatori e tecnologi per motivi di studio o di ricerca; il comma 5 dispone che in caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e i tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, mantengono la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca.
  L'articolo 11 contiene importanti semplificazioni in materia di assunzione di personale. In particolare: il comma 1 elimina la previsione, per gli enti di ricerca, dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni; il comma 2 elimina la necessità di adottare un DPCM di autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni sostituendolo con una comunicazione; il comma 3 fa divieto agli enti, nell'ambito delle risorse disponibili, di assumere personale tecnico-amministrativo per un contingente superiore al 30 per cento del contributo assegnato dallo Stato per il funzionamento; il comma 4 attribuisce al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il compito di individuare criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali; il comma 5 fissa, a decorrere dal 2017, nella misura del cento per cento la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi da parte degli enti.
  L'articolo 12 disciplina il rimborso delle spese per missioni fuori sede effettuate dal personale.
  L'articolo 13, comma 1, esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i contratti e gli atti connessi al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.
  Il comma 2 prevede che la Corte dei Conti eserciti il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato contribuisca in via ordinaria, tramite un magistrato, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.
  Il titolo IV (articoli 14-17) contiene disposizioni per il riconoscimento del merito e del valore dei ricercatori e dei tecnologi.
  L'articolo 14, comma 1, prevede che per la valorizzazione del merito, gli enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo.
  L'articolo 15, comma 1, consente agli enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, di assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
  Il comma 3 attribuisce ai Ministeri vigilanti la potestà di destinare annualmente alle assunzioni oggetto dell'articolo in esame specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.
  L'articolo 16 attribuisce all'ANVUR il compito di redigere apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti.
  Il comma 6 prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame non si applicano agli enti di ricerca vigilati dal MIUR.
  L'articolo 17 prevede che si procede al commissariamento dell'ente di ricerca nell'ipotesi in cui esso non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento Pag. 158degli obiettivi per i quali è stato istituito. È dichiarato il dissesto finanziario dell'ente qualora esso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'ente a predisporre, entro un termine non superiore a 180 giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva. Il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.
  Il titolo V contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 18, comma 1, prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli enti di ricerca elencati nel comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
  In base al comma 2, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Ministero vigilante assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce una commissione composta da tre membri, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.
  Secondo il comma 3, gli organi di governo e di controllo degli enti oggetto dello schema in esame rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
  L'articolo 19 abroga un serie di disposizioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

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