SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.
La seduta comincia alle 14.20.
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
Nuovo testo C. 3666 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2016.
Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.
Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), nella quale sono evidenziate talune criticità dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame.
In particolare, pone l'accento su quelle disposizioni, quali gli articoli 1, 1-bis, 3 e Pag. 493-bis, che a vario titolo contengono un riferimento alla educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, giacché è evidente che, qualora quest'ultima venisse intesa alla stregua di una nuova disciplina didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche, ciò potrebbe comportare maggiori oneri in termini di personale del comparto scuola, anche in relazione alle previste attività di formazione. In assenza di una relazione tecnica da parte del competente Ministero, non ritiene allo stato pertanto possibile esprimere un parere favorevole sulle predette disposizioni.
Osserva, altresì, come ulteriori disposizioni del provvedimento, quali ad esempio quelle concernenti il funzionamento del Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui all'articolo 2, in relazione al quale non è prevista per i partecipanti la corresponsione di alcun emolumento o compenso, appaiono invece presentare profili finanziari di più agevole soluzione.
Fabio MELILLI (PD), nell'osservare come il provvedimento in esame rivesta un carattere di particolare rilievo, auspica che sul medesimo possa avere luogo un dibattito ampio ed approfondito.
Giampaolo GALLI (PD), relatore, anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta di parere in occasione della prossima seduta.
Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.
Testo unificato C. 106 e abb.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.
Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti, anche tenuto conto della relazione tecnica predisposta dalla competente amministrazione sul provvedimento in esame.
Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la bozza di relazione tecnica predisposta dal competente Dicastero risulta ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene tuttavia possibile sin da ora richiamare l'attenzione sulle evidenti criticità dal punto di vista finanziario connesse all'articolo 7 del provvedimento, posto che quest'ultimo prevede, al comma 3, che gli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti siano riassegnati, in una misura del 50 per cento, al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di funzionamento del Comitato. Evidenzia che la disposizione citata, nella sua attuale formulazione, richiede una puntuale verifica al fine di evitare che dalla stessa possano derivare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.
Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Pag. 50 Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che oggetto di esame è il nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente dalla Commissione di merito, e che lo stesso non risulta corredato di relazione tecnica. Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, relativamente agli articoli da 1 a 13, concernenti lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, rileva preliminarmente che alcune disposizioni sono corredate di apposite clausole di invarianza finanziaria mentre altre dispongono la copertura degli oneri da esse recati a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12. Osserva peraltro che l'articolo 12 fa riferimento a proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati nonché ai lasciti e alle donazioni liberali, trattandosi pertanto di risorse non determinabili con certezza nel quantum ed aventi altresì carattere eventuale. Quanto ai finanziamenti di cui all'articolo 11, osserva che le risorse disponibili annualmente sono individuate in termini percentuali e che l'ammontare effettivo è quindi definito sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tanto premesso, ritiene andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito all'idoneità delle risorse in questione a far fronte a spese che, per la tipologia di interventi cui sono destinate, sembrano richiedere una individuazione sulla base di una programmazione finanziaria di carattere pluriennale.
Ritiene che andrebbe altresì confermato che l'utilizzo per le finalità in esame di una quota delle risorse del Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sia compatibile con l'originaria destinazione delle risorse in questione e con gli interventi eventualmente programmati a valere sulle stesse. Inoltre, segnala che andrebbe confermato che, anche in assenza di una espressa previsione in tal senso, le risorse in questione siano effettivamente utilizzate in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa e, quindi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Osserva, infine, che l'articolo 11-bis, istitutivo di un Fondo per la mobilità sostenibile, non viene espressamente richiamato ai fini del finanziamento degli specifici interventi previsti dal testo.
Per quanto attiene agli specifici interventi individuati dal testo, rileva che il testo reca una pluralità di disposizioni che prevedono lo sviluppo di piani, la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività da parte di pubbliche amministrazioni quali, ad esempio: la stesura e l'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica; lo sviluppo della Rete Bicitalia la quale, secondo espressa previsione normativa, presenta specifiche caratteristiche quali il recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, tratturi, sedimi di strade ferrate dismesse, e simili, il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi e la disponibilità di un sistema di segnaletica specifica che non sembrano sussistere presso alcuna infrastruttura attualmente esistente; la realizzazione e la gestione da parte dei comuni di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette e l'assistenza tecnica anche attraverso la stipula di convenzioni. Appare quindi necessario che sia fornita una stima dei possibili oneri – e della relativa proiezione temporale – connessi alle attività di programmazione, organizzazione ed attuazione delle iniziative previste. Ciò al fine di chiarire quali attività si assume che possano essere svolte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quali attività comportino, invece, oneri che non possono essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti e che andrebbero quindi quantificati, individuando le risorse con cui farvi fronte.
Rileva inoltre che, da un lato, l'articolo 6, comma 6, prevede che il Piano regionale della mobilità ciclistica definisca le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica i cui costi gravano sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12 e, dall'altro, il successivo articolo 6, comma 7-bis, secondo periodo, Pag. 51stabilisce che dall'attuazione delle norme recate dal medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che andrebbe, pertanto, chiarito quali attività debbano essere realizzate in assenza di oneri e quali a valere sulle risorse di cui agli articoli 11 e 12.
Con riferimento alle norme recate dall'articolo 9, comma 7 – che stabiliscono che i comuni destinino una quota, non inferiore al 20 per cento, dei proventi di loro spettanza derivanti dalle multe all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica – osserva che le stesse fissano un vincolo di destinazione di somme che i comuni potrebbero, in base alla vigente normativa, avere destinato ad altre finalità. Pertanto, ritiene necessario che sia chiarito se la destinazione di una quota di tali somme a specifica finalità di spesa possa pregiudicare, anche solo per alcuni enti, il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati.
Quanto, infine, alle disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle stesse nell'ambito delle risorse esistenti. Ciò con specifico riguardo, tra l'altro, all'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, cui sono assegnati specifici compiti amministrativi e di pianificazione, ai sensi dell'articolo 5, e all'attuazione, ad invarianza di oneri, da parte delle province e delle città metropolitane, del complesso degli interventi previsti dall'articolo 7.
Non ha invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione presso le regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, di cui all'articolo 6, tenuto conto del carattere facoltativo di tale previsione.
Infine, osserva che per taluni interventi, quali quelli previsti dall'articolo 8 in capo a province e città metropolitane, il testo non rinvia a specifiche forme di finanziamento né detta clausole di invarianza finanziaria. Anche a tal riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1 dell'articolo 11 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, è destinato all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in oggetto. A tal fine, entro quindici giorni dall'assegnazione delle risorse al predetto Fondo, ivi comprese le risorse provenienti da finanziamenti, limiti di impegno e contributi revocati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la quota percentuale delle risorse assegnate indicata nel periodo precedente è trasferita al Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge n. 366 del 1998.
In proposito, come già segnalato per i profili di quantificazione, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che la destinazione di parte delle risorse del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese all'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in oggetto non sia suscettibile di pregiudicare altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
Inoltre segnala, in ragione della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2016, l'opportunità di valutare un eventuale differimento di un anno della decorrenza della disposizione. In merito al predetto aspetto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Osserva che il comma 2, che prevede che possano essere destinate all'attuazione del provvedimento in oggetto anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione del provvedimento Pag. 52medesimo, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Ricorda che l'articolo 11-bis (Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile) stabilisce che per le finalità del provvedimento in oggetto sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006, prevedendosi che «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». In proposito, evidenzia che il fondo speciale di conto capitale utilizzato a copertura non reca le necessarie disponibilità.
Il Viceministro Enrico MORANDO rileva, in primo luogo, che la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 11-bis, comma 2, nella sua attuale formulazione non appare sostenibile, posto che – come peraltro evidenziato dalla relatrice – il fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale si prevede l'utilizzo, non reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, ritiene comunque indispensabile richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Dicastero, al fine di individuare con esattezza le disposizioni cui possa eventualmente darsi attuazione nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e quelle per le quali si renda invece necessario procedere ad una quantificazione degli oneri ed alla individuazione della relativa copertura finanziaria.
Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, conviene con il rappresentante del Governo circa la necessità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.
La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.
Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.
Atto n. 321.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.
Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rinviare alle specifiche valutazioni già formulate Pag. 53nel corso della precedente seduta, conferma come non risulti possibile prevedere né tantomeno quantificare gli effetti finanziari indiretti derivanti da eventuali mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime che, per effetto della disciplina introdotta dal presente provvedimento, potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la propria sede in un altro Paese.
Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (atto n. 321),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che non risulta possibile prevedere né tantomeno quantificare gli effetti finanziari indiretti derivanti da eventuali mutamenti nei comportamenti delle imprese marittime che, per effetto della disciplina introdotta dal presente provvedimento, potrebbero cancellare le proprie navi dal Registro internazionale e trasferire la propria sede in un altro Paese;
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.
Atto n. 328.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
Circa gli articoli 1 e 2, concernenti il sistema della dirigenza pubblica, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni. Con riguardo specifico all'articolo 2, comma 1, lettera a), che prevede l'unicità della qualifica dirigenziale con la possibilità di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, prende atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica in merito alla non onerosità della disposizione, sia perché la stessa si limita a ribadire un modello organizzativo già recepito nei contratti collettivi della dirigenza pubblica, sia in quanto siffatta possibilità potrà essere comunque attivata nei limiti della spesa complessiva previsti nell'ambito del relativo comparto di contrattazione. Con riguardo alla norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica provveda alla gestione dei ruoli della dirigenza pubblica e alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del Sistema della dirigenza pubblica, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla medesima disposizione e come affermato dalla relazione tecnica, tali funzioni possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, reputa opportuna una conferma.
Con riguardo all'articolo 3, concernente il reclutamento e formazione dei dirigenti, evidenzia che la norma di cui al comma 1, lettera c), capoverso Art. 28-quinquies, ridefinisce l'assetto organizzativo e funzionale Pag. 54della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la sua trasformazione in Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. Ai fini della copertura degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento degli organi della Scuola (Direttore, Comitato direttivo e Collegio dei revisori) e del Comitato scientifico, la norma dispone che si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 303 del 1999, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997. Sul punto, alla luce del tenore letterale della disposizione e considerato che la relazione tecnica al riguardo si limita a rinviare ad un momento successivo la quantificazione dei suddetti oneri, giudica necessario che vengano forniti i dati e gli elementi occorrenti per la stima di tali effetti finanziari.
Non ha osservazioni da formulare sul generale impianto delle disposizioni che definiscono le modalità di accesso alla dirigenza, confermando il «doppio canale» del corso-concorso e del concorso, in quanto il testo prevede espressamente l'assenza di oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e la garanzia dell'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio nel triennio di riferimento.
Con riferimento agli articoli da 4 a 6, relativi agli incarichi dirigenziali, rileva che il testo della norma prevede che la Commissione per la dirigenza statale operi – presso il Dipartimento della funzione pubblica – in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 19, comma 1. Evidenzia come tale neutralità sia asserita dalla relazione tecnica anche con riferimento alle Commissioni per la dirigenza regionale e la dirigenza locale. Tanto premesso, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a suffragare tale indicazione della relazione tecnica: evidenzia infatti che dal testo non si evince con chiarezza la sede in cui opereranno le due Commissioni da ultimo menzionate nonché le risorse destinate al funzionamento delle stesse. Rileva, inoltre, che ai componenti delle Commissioni saranno corrisposti, in base al testo, rimborsi delle spese di missione, mentre tale corresponsione è espressamente esclusa dalla vigente normativa per i componenti del Comitato dei garanti. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
In ordine all'articolo 7, riguardante la mobilità tra pubblico e privato dei dirigenti privi d'incarico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
In merito all'articolo 8, concernente il trattamento economico, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura per lo più ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che la piena applicazione delle stesse appare demandata alla contrattazione collettiva.
Circa l'articolo 9, riguardante i dirigenti degli enti locali e delle autorità indipendenti, non ha osservazioni da formulare in merito alla disciplina dei dirigenti di comuni e città metropolitane nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma, che gli oneri correlati alla funzione di dirigente apicale vengano comunque sostenuti ad invarianza di spesa complessiva e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti interessati. Non ha osservazioni da formulare, altresì, in merito alla disciplina introdotta con riferimento ai dirigenti delle autorità indipendenti. Per quanto riguarda la gestione della banca dati relativa ai dirigenti di autorità indipendenti da parte della Presidenza del Consiglio, in conformità a quanto osservato con riferimento alle analoghe banche dati di cui all'articolo 2, evidenzia la necessità di una conferma circa la possibilità di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili.
Con riguardo all'articolo 10, recante disposizioni transitorie in materia di dirigenza degli enti locali, all'articolo 11, concernente gli uffici dirigenziali, e agli articoli Pag. 55da 12 a 15, recanti disposizioni finali e transitorie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Il Viceministro Enrico MORANDO, preso atto delle considerazioni esposte dal relatore, ritiene meritevoli di approfondimento, in particolare, due tra le questioni dallo stesso richiamate. Intende fare riferimento, da un lato, alla trasformazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in Agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, in relazione alla quale occorre appurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri legati alla predetta trasformazione, dall'altro, alla individuazione delle risorse necessarie ad assicurare il complessivo funzionamento delle Commissioni per la dirigenza regionale e la dirigenza locale, laddove, per quanto attiene alla Commissione per la dirigenza statale, la norma prevede espressamente che la stessa operi presso il Dipartimento della funzione pubblica in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Francesco CARIELLO (M5S) richiama l'attenzione sulla opportunità di attendere lo svolgimento del ciclo di audizioni in programma presso la I Commissione (Affari costituzionali), al fine di effettuare la valutazione degli eventuali profili di carattere finanziario sulla base di ogni utile elemento informativo.
Edoardo FANUCCI, presidente, pur ritenendo legittima la proposta testé formulata dal deputato Cariello, segnala tuttavia l'opportunità di prevedere un termine per la conclusione dell'esame presso la Commissione bilancio che tenga anche conto del prossimo avvio della sessione di bilancio presso la Camera.
Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, auspica che la delicatezza della materia possa dare luogo presso la I Commissione (Affari costituzionali), competente per il merito, ad un dibattito ampio ed approfondito. Tanto premesso, ritiene che, per quanto attiene agli specifici profili di competenza della Commissione bilancio, nulla osti ad una conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, anche in considerazione dei rilievi tutto sommato marginali a tale riguardo formulati.
Il Viceministro Enrico MORANDO, ferma rimanendo la disponibilità del Governo a prendere in considerazione anche tempi più ampi per la conclusione dell'esame, ritiene tuttavia che sussistano le condizioni per addivenire anche rapidamente all'espressione del parere di competenza della Commissione bilancio, tenuto conto del fatto che le questioni cui ha in precedenza accennato sembrano essere agevolmente risolvibili.
Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, osservando come, qualora ne ricorrano i presupposti, la Commissione bilancio potrà eventualmente concluderne l'esame già nel corso della prossima settimana.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.
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