ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per la semplificazione,
esaminato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);
visto che:
lo schema è stato adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. L'articolo 16 definisce i principi e criteri comuni e le disposizioni di carattere procedurale per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'articolo 19 enuclea i principi e criteri direttivi specifici per il testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;
sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta un'ampia attività conoscitiva dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera e dalla Commissione Affari costituzionali del Senato;
nei pareri e nelle audizioni sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per gli obiettivi perseguiti dallo schema in titolo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;
rilevato che:
lo schema in esame fa sistema con il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni nella seduta del 29 giugno 2016;
sia nella relazione per l'analisi tecnico-normativa, sia nella relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, si individua l'obiettivo dello schema in esame nella definizione di una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è «il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara, tema sul quale hanno inciso anche il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 sull'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e la sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato incostituzionale il successivo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»;
considerato che:
appaiono condivisibili le considerazioni formulate sia dal Consiglio di Stato sia dalla Conferenza unificata in ordine alla necessità di rafforzare e presidiare le caratteristiche di generalità e organicità della disciplina contenuta nello schema. In particolare:Pag. 186
il Consiglio di Stato, oltre a formulare diversi rilievi – relativi tra l'altro all'opportunità di espungere gli articoli 22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale – ha raccomandato al Governo di vigilare «(anche nei suoi rapporti col Parlamento)» affinché la “codificazione” realizzata con il testo unico «sia preservata da tentativi di tornare a norme introdotte disorganicamente in fonti diverse, evitando, quindi, nuove dispersioni attraverso strumenti normativi episodici e disordinati». In questa ottica, l'Alto Consesso ha suggerito anche di «operare un monitoraggio in ordine all'attuazione della presente riforma» e «di relazionare, periodicamente, al Parlamento in ordine all'impatto della presente disciplina sul sistema dei servizi pubblici locali ed alla sua applicazione da parte dei diversi enti locali interessati, in modo da verificarne nel tempo il buon funzionamento»;
al parere della Conferenza unificata è allegato il documento approvato dalla Conferenza delle regioni, che ritiene «opportuno procedere all'inserimento di appositi capi corrispondenti alle specifiche discipline relative al servizio idrico integrato, al servizio di gestione integrata dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di energia e di gas naturale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, rimangono escluse dal decreto legislativo, ad eccezione delle norme riguardanti le modalità di affidamento dei servizi che integrano e prevalgono sulle normative di settore». In tal modo, a giudizio della Conferenza, il testo unico assumerebbe carattere di onnicomprensività, offrendo «all'interprete uno strumento coordinato di azione». La stessa Conferenza propone anche di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 7 del testo unico gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, che d'altra parte sono già esclusi dai servizi pubblici locali di rilevanza economica a norma dell'articolo 113, comma 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
andrebbe valutata l'opportunità di:
chiarire – con riguardo all'articolo 3, comma 3 – le ragioni per le quali faccia salve le disposizioni speciali in materia di affidamento della gestione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, tenuto conto che il criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge n. 124 del 2015 prevede la «revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi»;
assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e nell'ambito dello schema. Per esempio: l'articolo 10, comma 1 in materia di esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, sovrappone una diversa disciplina a quanto recentemente previsto dall'articolo 177 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); l'articolo 15, comma 2, dispone che le autorità indipendenti di settore individuino, per gli ambiti di competenza, i costi standard e i livelli minimi di qualità, mentre l'articolo 22, comma 6, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013, sembrerebbe fare salva la disciplina speciale che pone in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a definire i costi standard relativi ai servizi di trasporto pubblico locale; l'articolo 16 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, senza apportare le opportune modifiche alla legislazione vigente e in particolare alla legge 14 novembre 1995, n. 481;Pag. 187
valutare le richieste della stessa Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico riguardanti:
l'esplicitazione, all'articolo 16, comma 2, lettera b), che la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi da parte dell'Autorità si riconduce al solo potere di controllo sui livelli di qualità dei servizi oggetto della regolazione da parte dell'Autorità stessa;
l'acquisizione di «un idoneo patrimonio di specifiche professionalità che assicuri l'ottimale svolgimento delle funzioni che vengono affidate nel nuovo settore di intervento» dei rifiuti (tale richiesta è stata condivisa dal Consiglio di Stato). La medesima Autorità ricorda che l'attribuzione delle competenze nel settore idrico fu accompagnata da uno specifico incremento di organico, che si rende a suo giudizio indispensabile anche in questo caso;
valutare la coerenza con i principi, criteri direttivi e finalità della delega dei seguenti articoli:
22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano diversi aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale;
34, che tratta materia fiscale, riproducendo i contenuti dell'articolo 26-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 38 dello schema di decreto legislativo in esame;
37, commi 1 e 2, in materia di diritto sindacale, e 3, in materia di noleggio con conducente;
coordinare le diverse previsioni in ordine all'adeguamento alla nuova disciplina delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome presenti nell'articolo 1, comma 3 e nell'articolo 23, comma 1, lettera f), anche prevedendo un termine più ampio per l'adeguamento stesso.