SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.40.
Sulla pubblicità dei lavori.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture.
C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2016.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che sono state assegnate alle Commissioni riunite I e XI le proposte di legge: C. 3738 della deputata Sbrollini recante «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture», C. 3872 del deputato Pag. 39Rampelli recante «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio», C. 3912 del deputato Marti recante «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» e C. 3933 della deputata Giammanco recante «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio».
Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, deputato Boccuzzi, illustra i contenuti delle proposte di legge testé abbinate.
La proposta di legge C. 3738 Sbrollini ed altri «Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero a danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture» è composta da sei articoli e si propone prioritariamente, come è detto nella relazione, di far cogliere l'importanza della prevenzione; rispetto al problema delle violenze verbali, fisiche o psicologiche commesse negli asili-nido o nelle strutture destinate a disabili e anziani. A questo scopo l'articolo 1 affida al Ministero della Salute il monitoraggio dei suddetti episodi, resi pubblici annualmente con pubblicazione sul sito internet del medesimo Ministero. L'articolo 2 prevede che allo stesso fine preventivo lo stesso Ministero della Salute, in collaborazione con le regioni e le aziende sanitarie locali, promuova campagne di informazione e di sensibilizzazione, nonché avvii, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, percorsi permanenti gratuiti di formazione per il personale delle Aziende sanitarie locali. L'articolo 3 introduce all'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni, una nuova fattispecie: l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali, ovvero all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. L'articolo 4 dispone l'introduzione, per il personale che opera presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali pubbliche con mansioni di assistenza diretta e per il personale scolastico di asili-nido e scuole dell'infanzia, specifici requisiti di idoneità psico-attitudinale. A tal fine si prevede l'istituzione di Commissioni per la verifica e la valutazione del personale. Si stabilisce, per il personale dichiarato inidoneo, il divieto di esercitare mansioni a diretto contatto o di assistenza a minori, anziani, disabili fisici o psichici ovvero nei confronti di soggetti in condizioni di particolari fragilità o soggezione. Gli articoli 5 e 6 dispongono che rispettivamente gli istituti educativi e scolastici e le strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali per anziani, disabili o soggetti ricoverati in condizioni di particolari fragilità o soggezione debbano dotarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli utenti all'interno delle strutture. Si dispone altresì che l'accesso ai dati registrati dai predetti sistemi di videosorveglianza è consentito solo al pubblico ministero e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
La proposta di legge C. 3872 Rampelli ed altri «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» consta di Pag. 40cinque articoli. L'articolo 1 indica come finalità della proposta di legge la promozione, da parte dello Stato, di politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici a danno dei soggetti ospiti di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati e che gli interventi previsti in materia di videosorveglianza siano attuati secondo le modalità previste dall'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970. Gli articoli 2 e 3 dispongono rispettivamente che gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, debbano dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si dispone che l'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 debba essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata. L'articolo 4 stabilisce che con riguardo alle strutture pubbliche interessate ai sensi degli articoli 2 e 3, siano le amministrazioni pubbliche e le aziende sanitarie locali a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, di sicurezza, di igiene e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente con riguardo alla tipologia e al tipo di utenza e promuovono l'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza, mentre le strutture private provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione, entro trenta giorni, alle amministrazioni pubbliche competenti in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali. L'articolo 5 interviene in tema di sanzioni e stabilisce che l'autorità competente, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ordina la sospensione dell'attività nelle strutture pubbliche e private. Viene infine stabilito che l'omessa installazione dei sistemi di sorveglianza nelle strutture di nuova costruzione comporta il divieto di svolgere l'attività.
La proposta di legge C. 3912 Marti ed altri «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» consta di 8 articoli. L'articolo 1, alla stregua della proposta di legge C. 3872 indica la finalità della proposta di legge nella promozione da parte dello Stato di politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali, per anziani, disabili fisici e psichici e minori in situazione di disagio. Gli articoli 2 e 3, anche qui in analogia con la proposta C. 3872, dispongono rispettivamente che gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. Si stabilisce anche che l'attività di gestione del sistema di videosorveglianza deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'amministrazione comunale mentre l'attività di controllo è affidata alle amministrazioni comunali e alle aziende sanitarie locali. L'articolo 4 indica norme per l'installazione e utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, garantendo il diritto alla riservatezza e tenendo conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori. L'articolo 5 limita l'angolo di ripresa delle telecamere a circuito chiuso ai muri perimetrali dell'edificio, ai punti di accesso e al cortile interno, con esclusione delle aree esterne circostanti l'edificio. Gli articoli 6 e 7 dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'introduzione obbligatoria, nelle procedure Pag. 41per il reclutamento del personale educativo degli asili nido e delle strutture socio-assistenziali, di test psico-attitudinali volti ad accertare la capacità degli aspiranti a relazionarsi con i minori, nonché per l'effettuazione obbligatoria di verifiche periodiche sulla professionalità del personale educativo e sul mantenimento da parte del medesimo personale dei requisiti di capacità psico-attitudinale. Tra i requisiti richiesti vi sono l'integrazione della personalità e l'attitudine al lavoro in condizioni di stress; una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in situazioni di ansia e di pericolo; facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che prevedono anche capacità di osservazione, di attenzione e di memorizzazione. L'articolo 8 prevede sanzioni analoghe a quelle previste dalla proposta C. 3872.
La proposta di legge C. 3933 Giammanco ed altri «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» è composta da 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 dispongono, rispettivamente che gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, possano, dalla data di entrata in vigore della legge, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture. Si dispone, in analogia con la proposta di legge C. 3738, che le registrazioni del sistema di videosorveglianza possano essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti. L'articolo 3 definisce criteri per l'uso del sistema di video sorveglianza. In particolare si stabilisce che le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso siano automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica e che il flusso di dati cifrati dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, sia trasmesso a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet. L'articolo 4 dispone che il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alla presente legge. L'articolo 5 istituisce, per l'attuazione delle disposizioni della legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali interessate con una dotazione di 3 milioni di euro annui.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nella seduta del 27 luglio 2016 si è chiuso il ciclo di audizioni informali. Chiede ai relatori quali indicazioni intendano dare in relazione al testo base da adottare ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite.
Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), relatrice per la I Commissione, ritiene, alla luce delle audizioni svolte e anche delle proposte di legge abbinate nella seduta odierna, che i relatori possano lavorare all'elaborazione di un testo unificato da proporre alle Commissioni riunite che sia una sintesi di tutte le proposte in esame e che costituisca un punto di partenza per un lavoro che porti a un risultato finale il più condiviso possibile.
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, si dichiara d'accordo con Pag. 42la necessità di non ritardare l'iter di approvazione del provvedimento, ma ritiene necessario effettuare un ulteriore approfondimento, mediante l'audizione dei magistrati che hanno affrontato le vicende concrete alla base delle iniziative parlamentari in discussione.
Simona Flavia MALPEZZI (PD) rileva la necessità di integrare l'attività istruttoria svolta sinora con l'audizione di magistrati che hanno seguito i casi più rilevanti in materia, al fine di avere un quadro esauriente dei vari aspetti della questione.
Elio VITO (FI-PdL), nel concordare con l'esigenza posta dalla deputata Malpezzi, sottolinea la necessità di contemperare tale richiesta con l'urgenza di arrivare in tempi brevi all'approvazione di una legge su una questione la cui gravità è acuita anche dai recenti episodi di cronaca di questi giorni. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dell'Assemblea in quota opposizione. Ritiene infine opportuno ascoltare anche gli operatori delle forze dell'ordine che hanno partecipato a operazioni di videosorveglianza con riferimento ad episodi di maltrattamenti in asili nido o in strutture socio-sanitarie.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, con riguardo alla richiesta della deputata Malpezzi, ritiene che questa possa essere esaminata in una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e XI che, non essendovi obiezioni, è immediatamente convocato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.