CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2016
683.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2016.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1). Desidera scusarsi con la Commissione delle variazioni che sono state apportate rispetto alle versioni trasmesse informalmente e che sono dovute ad aggiustamenti e alla trasformazione, rispetto all'ultima versione del parere, di alcune osservazioni in condizioni.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Misto a prima firma del deputato Quintarelli (vedi allegato 2).

  Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto) fa presente di aver trasmesso informalmente al relatore alcune osservazioni e, come anticipato dal Presidente, di aver presentato una proposta di parere alternativo sulla base delle versioni del parere del relatore precedentemente trasmesse in via informale. Si riserva, alla luce della proposta di parere testé presentata di formulare ulteriori osservazioni e di mantenere o meno il proprio parere alternativo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la votazione del parere avverrà nella seduta di domani, mercoledì 3 agosto.

  Danilo TONINELLI (M5S) si riserva, anch'egli, a nome del suo gruppo, di formulare alcune proposte di modifica dopo un esame attento della proposta di parere presentata dal relatore.

  Andrea CECCONI (M5S) stigmatizza il fatto che siano state trasmesse, se pure informalmente, diverse bozze di parere molto differenti tra di loro. Ad esempio alcune condizioni a suo avviso rilevanti sono state trasformate in osservazioni. Rileva con soddisfazione che alcune osservazioni formulate dal suo gruppo sono state recepite, ma ritiene che il parere possa ancora essere migliorato. Ad esempio osserva che andrebbe previsto, alla luce delle disposizioni del vigente Titolo V della parte seconda della Costituzione, un maggior coinvolgimento delle Regioni

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015.
C. 3973 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016.
C. 3974 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 luglio 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto ieri, lunedì 1o agosto, alle ore 18, e che non sono stati presentati emendamenti.

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  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Gian Luigi Gigli relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Gian Luigi Gigli relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56 cost. Alfreider.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale C. 56 nella seduta del 13 ottobre 2015 con la relazione dell'onorevole Francesco Sanna e che sulla medesima proposta di legge costituzionale erano stati richiesti i prescritti pareri, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto del 1972, n. 670), così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.
  Ricorda che sono già pervenuti i pareri espressi sul provvedimento, in data 5 aprile 2016, dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Comunica che, in data 1 agosto 2016, la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la delibera con la quale il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, in data 18 luglio 2016, ha espresso il proprio parere sulla proposta di legge costituzionale C. 56.

  La Commissione può, quindi, proseguire l'esame della proposta di legge costituzionale C. 56.

  Francesco SANNA (PD), relatore, in merito ai pareri espressi dai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige sulla proposta di legge costituzionale, sottolinea la rilevanza dell'osservazione critica avanzata con riferimento all'articolo 7 della proposta di legge che dispone la presenza automatica di un rappresentante della minoranza linguistica ladina nella cosiddetta Commissione dei Pag. 38dodici, la Commissione per l'attuazione di norme dello Statuto. È un'osservazione che afferma fin d'ora di condividere, ritenendo che non debba essere modificata la composizione di quella Commissione e che possano essere trovate alternative per garantire i diritti della minoranza di lingua ladina, quale ad esempio un criterio di rotazione.

  Daniel ALFREIDER (Misto-Min. Lin.), in merito a quanto osservato dal relatore Sanna, ritiene possibile trovare, in sintonia con i Consigli delle province autonome e con il Consiglio regionale, una soluzione alternativa a quella prospettata dalla proposta di legge costituzionale di cui è primo firmatario.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame in sede referente della proposta di legge all'ordine del giorno nella seduta del 3 giugno 2014 e che nell'ambito di tale esame è stata svolta un'indagine conoscitiva con le audizioni di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore, nonché di esperti della materia. Ricordo altresì che la Commissione, nella seduta del 14 ottobre 2014, ha concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che sul testo risultante da tale esame sono stati acquisti, come annunciato da ultimo nella seduta del 22 ottobre 2014, i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni III, XI e XIV.
  Comunica che sono altresì pervenuti i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II e VII, nonché il parere favorevole della Commissione XII e il parere favorevole con osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Comunica che in data 10 aprile 2015 è pervenuta alla Presidenza della Commissione una lettera del Presidente della V Commissione, con la quale si evidenziavano, ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente, alcuni profili problematici del provvedimento dal punto di vista della copertura finanziaria, anche alla luce della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa alla V Commissione il 24 marzo 2015 nel corso dell'esame in sede consultiva.
  Ricorda che nel periodo trascorso dall'ultima seduta della Commissione sulla proposta di legge C. 1658, sulla materia oggetto della proposta medesima sono intervenuti alcuni provvedimenti normativi, che hanno modificato il contesto normativo. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» e del comma 181 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Alla luce di quanto esposto, chiede alla relatrice, deputata Pollastrini, quali indicazioni intenda sottoporre alla Commissione in ordine al prosieguo dell'esame della proposta di legge.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatrice, deposita una nuova proposta di testo base della proposta di legge C.1658 (vedi allegato 5) sulle responsabilità delle istituzioni e i diritti-doveri dei minori stranieri non accompagnati.
  Osserva che sarebbe più corretto parlare di un semplice aggiornamento, reso Pag. 39necessario da alcune novità del quadro legislativo che, seppur in modo sintetico, sarà sua cura illustrare. La materia – come è noto a molti deputati, non solo della I commissione – è cara a tante e tanti parlamentari. Si riferisce alla proposta di legge «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», a prima firma Sandra Zampa e a cui hanno aderito altre personalità appartenenti a gruppi diversi. Desidera ricordarli: Amoddio, Carfagna, Antimo Cesaro, Costantino, Dellai, Beni, Capone, D'Agostino, Dall'Osso, De Rosa, Formisano, Fratoianni, Galgano, Gozzi, Giuseppe Guerini, Iori, Kronbichler, Mantero, Marazziti, Migliore, Nicchi, Oliaro, Piccione, Pilozzi, Quaranta, Rampi, Sbrollini, Scuvera, Sottanelli, Vezzali. Si tratta di un traguardo dunque condiviso in forma trasversale e atteso come dimostrano mozioni e interrogazioni depositate nei mesi recenti.
  E come confermano gli appelli di associazioni importanti. Pensa innanzitutto a Save the Children, Amnesty International, Caritas Italiana, Centro Astalli, il Consiglio italiano per i rifugiati, Comunità Sant'Egidio, Aibi, Emergency, Terres des hommes, Intersos, il Coordinamento nazionale comunità minori, Cnca, Comitato italiano per l'Unicef, Oxfam Italia. Ricorda che pochi giorni fa il tema è stato rilanciato in occasione del VI rapporto elaborato dall'Associazione dei Comuni italiani e Cittalia. In quella sede il prefetto Mario Morcone, che è alla guida del Dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno si è espresso in questi termini: «È indispensabile un piano strutturato come immaginato dalla proposta Zampa. Serve dunque una legge che non deleghi all'occasionalità, ai cordoni della borsa dei governi, alle inclinazioni del ministro o del Presidente delle singole Regioni, una scelta nazionale, strategica di civiltà e sicurezza. Con questo intende dire che non si può rovesciare l'onere della risposta su scelte discrezionali o possibilità di sindaci e amministratori e che quella risposta non può dipendere unicamente dalla generosità di singoli, dalla cittadinanza o dal solidarismo organizzato di movimenti e associazioni. Osserva che è vero che, con il decreto-legge enti locali n. 113 del 2016, attualmente all'esame del Parlamento, è stato inserito un nuovo articolo 1-ter che modifica l'articolo 19 del decreto accoglienza al fine di prevedere che, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza, il Prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive «temporanee» esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura, in cui sono assicurati i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza. Si copre così l'emergenza, ma senza farsi carico di un vero piano integrato, indispensabile come ribadito dal prefetto Morcone. La disposizione del decreto non risolve cioè l'urgenza e la necessità di un disegno compiuto di coordinamento, di visione programmatica, che individui con precisione le responsabilità tra istituzioni e soggetti preposti, la qualità delle strutture e che permetta una verifica dei risultati e la trasparenza, al fine di evitare altri episodi odiosi come quelli scoperchiati nei mesi scorsi a Roma e altrove.
  D'altra parte questa era e rimane l'ambizione della proposta di legge Zampa, non a caso sostenuta, come appena ricordato, da partiti e gruppi diversi. Una legge – desidera rammentarlo – che si muove in coerenza con i principi della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991 e della Carta Europea dei diritti della persona.
  Prima di esporre le ragioni dell'aggiornamento del testo iniziale, aggiungendo pochi cenni al percorso fino a qui, chiedendo scusa alla Commissione desidera sottolineare un inciso di carattere più personale. Osserva che svolge la sua funzione di relatrice con spirito aperto, di servizio, e con la determinazione a cercare l'esito più unitario e a riconoscere protagonismo Pag. 40e ruolo di ogni deputato e gruppo parlamentare. Con la stessa sensibilità crede saranno valutati suggerimenti e proposte contenuti nella nota inviata nella giornata di ieri a questa commissione da importanti associazioni. Aggiunge di aver sinora trovato in primo luogo tra le colleghe dei vari gruppi intelligenza e cuore. E anche questo – lo dice naturalmente da donna – forse non è un caso. Sottolinea che si era giunti al 90 per cento del percorso, e ora la Commissione è all'ultimo miglio, che però come in ogni viaggio, è quello decisivo. Si dichiara fiduciosa, perché sul valore della persona e della dignità umana si è incardinata la nostra Costituzione. E come tutti i membri della Commissione sa che quel patrimonio di riscatto e civiltà non è prerogativa di una parte (per quanto ciascuno di noi sia orgoglioso della propria, nel suo caso il Partito Democratico e la sinistra). Ma quel patrimonio appartiene a tutti. E questo è tanto più vero se si alza lo sguardo a un mondo segnato da eventi tragici contro i quali è necessario reagire. Un mondo che appare sconosciuto, traversato com’è da inquietudini profonde e domande di senso. Se è così, affermare, anche con questa proposta, che il Parlamento sa vedere, capire e agire per la prevenzione e la legalità, assicurando al contempo la dignità di ogni essere umano è cosa utile e buona. Farlo offrendo protezione a ragazzi, bambini, che giungono in Italia disperati, senza genitori, in fuga da guerre, fame, violenze, è quasi un imperativo morale. Fosse solo per il seme di speranza conservato negli occhi di quelle giovani vite, per come i loro volti ci vengono restituiti all'atto delle azioni di salvataggio della Guardia Costiera o di associazioni umanitarie. È vero, un esodo di questa natura non può e non potrà essere rovesciato sulle spalle di una sola nazione. E quindi è indispensabile un coordinamento adeguato di quell'Europa impigrita e sorda che conosciamo. Ma anche per avvicinare quell'obiettivo, percorrere il nostro pezzo di strada, è oggi un passo in più.
  Passa alla sintesi dell’iter del provvedimento. Osserva che alle spalle la Commissione ha un percorso che, fuori da questi palazzi, può apparire persino misterioso e va restituito un poco di ordine. Questa Commissione, a ottobre del 2014, Presidente il deputato Sisto, dopo un ventaglio di audizioni significative aveva esaurito l'esame degli emendamenti con un consenso larghissimo tra i gruppi di maggioranza e opposizione. Ha ben presente i contributi delle colleghe Dadone, Binetti, Costantino, Centemero, Santerini, Carfagna, dei colleghi Marazziti, Cesaro, del presidente del suo gruppo in I Commissione, Fiano, e dei colleghi Naccarato, Piccione, e della stessa Zampa. Sottolinea che chi ha seguito il percorso rammenterà quanto il testo iniziale si sia arricchito e migliorato. In questo clima di collaborazione e col parere positivo del Governo, la proposta era stata inviata in sede consultiva alle commissioni competenti. Si registrò il parere favorevole delle commissioni: II (Giustizia), III (Affari esteri), VII (Cultura), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'UE) e anche della Commissione Lavoro e di quella per le questioni regionali seppur corredato di alcune osservazioni. Tuttavia, come si dice, in cauda venenum. La Commissione Bilancio non espresse la sua valutazione ritenendo opportuno che la nostra Commissione svolgesse un supplemento di istruttoria su alcuni profili finanziari. E ciò a seguito della documentazione depositata successivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella seduta del 24 marzo 2015, dove si era registrata un parere negativo sulla relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ma – e siamo al punto – in quel lasso di tempo il Parlamento col decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recepiva le direttive 2013/32 dell'Unione Europea (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale) e del 2013/33 (relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). E anche grazie al parere approvato dalla nostra commissione – relatore il collega Giorgis – all'articolo 19 di quel decreto sono state inserite alcune misure per i minori non accompagnati, ispirate dalla direttiva europea, Pag. 41ma pure da una parte del dibattito svolto in questa sede sulla proposta di legge Zampa. In particolare il decreto in vigore distingue tra prima e seconda accoglienza. Recepisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può – in nessun caso – essere trattenuto presso i centri di identificazione e espulsione (i cosiddetti CIE) e i centri governativi di prima accoglienza (gli attuali CARA). In altre parole l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative ad hoc di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata. Strutture istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, e gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Sarà un decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il MEF, a stabilire le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. Nelle strutture di prima accoglienza, secondo il decreto, i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'accertamento dell'età, nonché a ricevere le informazioni sui loro diritti/doveri, compreso quello di chiedere protezione internazionale. Sempre il decreto scrive che i minori restano in tali strutture, con garanzia di colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva accompagnato dal mediatore culturale, non oltre i sessanta giorni. Per la prosecuzione dell'accoglienza, il decreto conferma quanto stabilito dalle normative previgenti, distinguendo in relazione alla domanda di protezione internazionale. Infatti, in base al comma 2 dell'articolo 19 del decreto n. 142 del 2015 «I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416» (quindi, nell'ambito del Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, denominato SPRAR). Resta «fermo, per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416) prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati». Tuttavia – ecco un tema rilevante – va specificato, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili. Possibilità quest'ultima, come si è detto, introdotta con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 183, della legge n. 190 del 2014) e confermata dal decreto accoglienza (articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015). A tale fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono programmi specifici di accoglienza riservati ai minori stranieri non accompagnati. In caso di indisponibilità in queste strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal Comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 142 del 2015 presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati. Inoltre, ma si dovrebbe dire innanzitutto, il decreto legislativo n. 142 del 2015 interviene sul tema importante dell'accoglienza al minore superando, per molti aspetti, la distinzione tra minori richiedenti e non richiedenti protezione internazionale.
  Desidera aggiungere che leggendo e rileggendo riferimenti legislativi, decreti, pareri, come ovvio essenziali, si può rischiare di smarrire il filo profondo della trama. E, come già detto, quel filo profondo sono esseri umani, ragazzi, bambini che si aggrappano a una speranza. Allora è utile Pag. 42indossare le lenti della vita perché alla fine i giudizi dipendono sempre da quale punto si sceglie per guardare il mondo. La Caritas, in collaborazione col Consiglio nazionale delle ricerche, di recente ha pubblicato i numeri di questo esodo così speciale. Ma si possono citare anche i numeri elaborati dal Ministero del Lavoro nel 2015 con 11.921 minori stranieri non accompagnati, in crescita rispetto al 2014 di 1.385 unità. Tra gennaio e giugno 2016 sono arrivati in Italia via mare 70.222 persone, di cui 11.608 minori e di questi il 90 per cento sono minori stranieri non accompagnati. La maggior parte ha tra i 15 e i 17 anni, ma molti sono anche più piccoli. In aumento le ragazze nigeriane e sempre più giovani. Nel 2015, le nuove domande di protezione internazionale sono state 3.959. Una percentuale in aumento del 54 per cento se si considera l'ultimo biennio. Passa quindi ad esaminare il dato che dovrebbe produrre un sobbalzo: i minori non accompagnati che risultano irreperibili ammontano a 6.131. Sono principalmente eritrei, somali, egiziani e afghani. Lo stesso Ministero dell'interno, nel Rapporto dell'ottobre 2015, ha evidenziato come i dati relativi ai minori sono raccolti da una pluralità di attori, secondo differenti scopi e metodologie: secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza, i minori stranieri non accompagnati, sbarcati nel 2014, sono stati pari a 13.026, il 50 per cento di tutti i minori sbarcati (26.122). Nella prima metà del 2015, fino al 10 ottobre, sono stati pari a 10.322, il 73 per cento del totale dei minori soccorsi (pari a 14.109); gli accolti nelle strutture del Ministero dell'Interno sono stati 1.688 (al 20 settembre 2015) nei 15 centri attivati in 9 regioni finanziati con fondi F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) per la prima accoglienza e 1.318 accolti nel sistema SPRAR dedicato ai minori (destinati ad aumentare); degli 8.944 presenti nelle strutture al 31 agosto 2015, il 95 per cento sono maschi e l'81 per cento sono appartenenti alla fascia di età 16-17 anni. Capire quale sorte accompagni queste ragazze e ragazzi è fondamentale anche per avere contezza della natura di un fenomeno dietro al quale si nascondono spesso trattamenti disumani e condizioni di sfruttamento. Ci sono storie – biografie – che questo dramma traducono nella quotidianità come a Roma, Stazione Termini, dove immigrati minorenni abitano il sottosuolo e si vendono per non morire di fame. Prostituzione, sfruttamento, racket. Un settimanale tre mesi fa descriveva una sorta di girone dantesco che riguarda la capitale. A Milano sono oltre mille i ragazzi senza genitori: solidarietà e amministrazione comunale alla lunga possono non supplire a vuoti legislativi. Pensa a quel racconto recente: «Baby prostituta salvata dai vigili a Monza: l'esame antropometrico rivela che ha meno di 15 anni». Oppure Ezzat che ha narrato di sé e di altri bambini rapiti dopo gli sbarchi; «Dopo il naufragio ci hanno messo in una scuola, potevamo uscire in paese e lì uomini armati si sono avvicinati... ci hanno costretti su un treno e poi su un furgone fino a quel casolare. Per giorni senza cibo e con poca acqua...» In quella irreperibilità, dunque, si nascondono nuovi inferni: «scappavo dall'Egitto e ho trovato un altro Egitto». Chiamiamoli «Piccoli schiavi invisibili» come nella denuncia di Save the Children o «Le catene deboli» formula coniata dalla Comunità Giovanni XXIII. Ma sono tante anche le storie commoventi, di riscatto e a lieto fine: storie di inserimento, di integrazione, di apprendimento scolastico, lavorativo e storie di salvezza e di riuscita. E allora dichiara, lei donna del nord, la sua ammirazione per sindaci, cittadini, volontari della Sicilia, della Calabria, quindi del sud. Arrivati con la loro umanità dove spesso lo Stato li ha lasciati soli. A loro, e ai militari, alle forze dell'ordine, della Marina, è dovuta la riconoscenza di tutti. Così come ringrazia quei media e giornali che hanno tenuto i riflettori accesi su una infanzia e un'adolescenza che raccontano la faccia oscura della globalizzazione.
  Sottopone alla Commissione nel dettaglio il nuovo testo aggiornato e, come spera i colleghi potranno constatare, ha cercato di attenersi alle correzioni minime dovute. Pag. 43
  Gli articoli 1 e 2 – recanti, rispettivamente, la definizione di minore straniero non accompagnato e l'ambito di applicazione della legge – rimangono immodificati rispetto al testo come approvato dalla Commissione nel mese di ottobre 2014. Viene aggiunto soltanto il richiamo al beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età. L'articolo 3, che reca modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di divieto di respingimento, resta come approvato dalla Commissione, poiché i principi del divieto di respingimento e di espulsione dei minori non sono oggetto di disposizioni del decreto accoglienza. L'articolo 4 riguarda le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: rispetto al testo dell'ottobre 2014 sono stati eliminati i commi 1, 2 e 5 in quanto sostanzialmente ricompresi nelle disposizioni del decreto n. 142 del 2015. Rispetto ai commi 3 e 4, sono stati mantenuti, in quanto non ricompresi nel citato decreto legislativo: il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il fatto che le operazioni di identificazione devono concludersi entro 10 giorni, mentre attualmente non è stabilito alcun termine; la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza. Tali principi sono stati riscritti sotto forma di novella alle disposizioni del decreto accoglienza (n. 142 del 2015). L'articolo 5 del testo definito nell'ottobre 2014, riguardante l'obbligo di segnalazione, non è stato riprodotto in quanto sostanzialmente ricompreso nelle disposizioni dell'articolo 19 del decreto accoglienza (n. 142 del 2015). L'articolo 6 (articolo 5 nel nuovo testo), riguardante l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati, è stato mantenuto e riscritto sotto forma di novella alle disposizioni del decreto di accoglienza (n. 142 del 2015). Tale decreto, infatti, non disciplina le operazioni di identificazione dei minori. È stata inoltre inserita una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 (articolo 6 nel nuovo testo) relativo alle indagini familiari, è stato riformulato sopprimendo i commi 1 (tranne per il concerto con altri dicasteri ai fini delle convenzioni) e 5, in quanto sostanzialmente ricompresi nelle disposizioni del decreto accoglienza. I commi 2, 3 e 4 sono stati mantenuti e riscritti sotto forma di novella alle disposizioni del medesimo decreto. Gli articoli 7 e 8, in materia di affidamento familiare e rimpatrio assistito e volontario, sono riprodotti nel medesimo testo definito dalla Commissione nell'ottobre 2014 (articoli 6 e 7), con la sola introduzione della clausola di invarianza finanziaria al nuovo articolo 8. L'articolo 9, riguardante il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e la cartella sociale, resta come approvato in precedenza dalla Commissione (ex articolo 8), coordinando i soli riferimenti normativi. Inoltre, al comma 5, è stata aggiunta la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 10, relativo ai permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, resta come approvato dalla Commissione, con le sole correzioni rese necessarie dall'entrata in vigore dell'articolo 10 della legge n. 122 del 2016, ai sensi del quale il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà essere iscritto, come accadeva finora, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, ma disporrà di un titolo di soggiorno individuale. L'articolo 11, sull'elenco dei tutori volontari, resta come approvato dalla Commissione, con alcune modifiche volte a una maggiore chiarezza nella formulazione del testo. L'articolo 12, riguardante il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, è stato adeguato alle modifiche disposte dal decreto legislativo n. 142 del 2015. In particolare, i commi 1 e 2 restano invariati ma sono riformulati come novella alle disposizioni del decreto accoglienza. Il comma 3 è stato eliminato in quanto sostanzialmente confluito in disposizioni del decreto accoglienza. Il comma 4 resta invariato rispetto al testo approvato dalla Commissione. L'articolo 13, recante misure di accompagnamento Pag. 44verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo, resta come approvato dalla Commissione nell'ottobre 2014. Gli articoli 15 e 16, sul diritto alla salute e all'istruzione, non sono modificati rispetto al testo approvato dalla Commissione e sono accorpati per omogeneità di materia nel nuovo articolo 14. Al comma 3 è introdotto un solo richiamo all'articolo 21 del decreto accoglienza per coordinamento. L'articolo 15, riguardante il diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti, viene modificato sopprimendo il comma 1, lettera a), in quanto sostanzialmente confluito nelle disposizioni del decreto accoglienza. Le disposizioni della lettera b) restano sostanzialmente nel testo approvato dalla Commissione e sono riformulate come novella al decreto accoglienza. L'articolo 16, sul diritto all'assistenza legale, resta come approvato dalla Commissione e viene introdotta la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, sui minori vittime di tratta, resta come approvato dalla Commissione con alcune correzioni a fini di coordinamento normativo. L'articolo 18, sui minori richiedenti protezione internazionale, è stato modificato sulla base del nuovo quadro definito dal decreto legislativo n. 142 del 2015: in particolare, al comma 1, è stata eliminata la lettera a) in quanto oggetto di analoga disposizione del decreto accoglienza. Le lettere b), c) e d) sono rimaste immodificate rispetto al testo approvato dalla Commissione. L'articolo 21 del testo definito dalla Commissione nell'ottobre 2014, sui minori coinvolti in attività illecite, non è stato riprodotto necessitando di maggiore istruttoria. L'articolo 19, sull'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, resta nel testo approvato dalla Commissione (ex articolo 22). L'articolo 23 del testo definito dalla Commissione nell'ottobre 2014, sul Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, non è stato riprodotto in quanto è sostanzialmente confluito nelle disposizioni dell'articolo 16 del decreto accoglienza. L'articolo 20, in materia di cooperazione internazionale, resta nel testo approvato dalla Commissione (ex articolo 24). L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie con contenuto analogo agli articoli 25 e 26 del precedente testo. Il comma 3 introduce l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati tra le destinazioni di interesse sociale o di carattere umanitario alle quali è vincolato l'utilizzo della quota di spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'IRPEF. L'articolo 22, recante le disposizioni di adeguamento, resta come approvato dalla Commissione.
   Infine, come la Commissione può immaginare, notevole è stata l'attenzione alla riformulazione di alcuni articoli sulla base dei rilievi della Commissione bilancio nella lettera trasmessa. Infatti, nell'ambito del profilo finanziario evidenziato dalla Commissione bilancio, va come ovvio tenuto presente il mutato quadro normativo rappresentato dal decreto illustrato diffusamente, e ciò senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, il primo rilievo della Commissione Bilancio, che ha riguardato la mancata individuazione, all'articolo 4 del precedente testo, dell'autorità responsabile e delle modalità di gestione delle strutture ai fini della prima accoglienza risulta nella sostanza superato alla luce della nuova formulazione del testo. E questo perché sono stati superati i commi 1, 2 e 5 in quanto ricompresi nelle disposizioni del decreto accoglienza. Il tutto mantenendo, rispetto ai commi 3 e 4, solo i principi della separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti; il termine di 10 giorni per la conclusione delle operazioni di identificazione mentre attualmente non è stabilito alcun termine; la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza. Relativamente a quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio rispetto all'incapienza del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a fronte di oneri complessivamente pari a 146.309.065 a decorrere dal 2015, che derivano dagli articoli 6, comma 7, 13 e 20 è importante evidenziare che a decorrere dal 1o gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato trasferito Pag. 45nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e la relativa dotazione ha fatto registrare un progressivo aumento nel tempo. Infatti, la dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2012 è stata incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 147 del 2013 – legge di stabilità 2014). Sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-2018, tale fondo ha uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e a 120 milioni di euro per il 2018. In base al disegno di legge di assestamento per il 2016, in questi giorni all'esame del Parlamento (C. 3974 Governo), lo stanziamento per il 2016 è stato rimodulato con un aumento di 707.680 euro. A sua volta, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (capitolo 2352), che attiene allo Sprar, è pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Rispetto all'onere finanziario richiamato nella lettera della Commissione Bilancio il nuovo assetto finanziario, come definito dagli ultimi documenti di bilancio, sembra dunque consentire la copertura del suddetto onere. Inoltre, rispetto alla formulazione degli articoli richiamata dalla Commissione Bilancio, nel nuovo testo figurano alcune semplificazioni, considerato che alcune norme sono già confluite nel citato decreto n. 142. In particolare, all'articolo 13 del precedente testo (articolo 12 del nuovo testo), relativo all'accoglienza dei minori, i commi 1 e 2 sono riformulati come novella alle disposizioni del decreto accoglienza mentre il comma 3 è stato eliminato. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 20 del precedente testo (articolo 18 del nuovo testo), anch'esso richiamato dalla Commissione bilancio ai fini della quantificazione e della copertura degli oneri, è stata eliminata la lettera a) del comma 1, relativa all'istituzione di sezioni specializzate, in quanto oggetto di disposizione sostanzialmente analoga del decreto accoglienza. Tale disposizione, non più presente, era stata quantificata in 7 milioni 122.040 euro nella lettera della Commissione bilancio ma risulta superata nel nuovo testo; l'onere finanziario dell'articolo 13 (articolo 12 nel nuovo testo) – che attiene alla quasi totalità degli oneri derivanti dal provvedimento come evidenziato dalla stessa V Commissione – risulta quindi pari a 138 milioni 873.375 euro. Infine, come richiesto nella lettera della Commissione Bilancio sono state previste apposite clausole volte a prevedere l'invarianza finanziaria di alcune disposizioni. In particolare, all'articolo 16 sul diritto all'istruzione (14 del nuovo testo) è stato aggiunto un richiamo espresso all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, adottato ad invarianza di oneri; all'articolo 19 del precedente testo (articolo 17 del nuovo) è stata specificata l'invarianza degli oneri; l'articolo 23 del precedente testo non è stato riprodotto in quanto sostanzialmente confluito nelle disposizioni del decreto accoglienza.
  Sottolinea, in una sede così competente, che quando si parla di minori stranieri non accompagnati, non si evoca una categoria sociologica, ma processi di abbrutimento e, contrapposti a quelli, bellissime vicende di speranza contro un mondo ostile e «guasto». Continua a pensare che proprio il nostro Paese può insegnare – quanto e meglio di altri – la pratica dell'accoglienza, della sicurezza e dell'integrazione attraverso istituzioni che rispondano al nome di scuola, cultura, legalità, dialogo, comunità. E assieme a questo anche norme severe, ma sempre ispirate ai diritti umani fondamentali. Aggiunge che questo non viene fatto solo per il bene di quei ragazzi o per piacere a Dio, ma per rendere tramite la prevenzione e regole certe le nostre città più sicure. Nella disgregazione, nei racket, negli sfruttamenti, si insinuano più facilmente paure, ricatti, devianze, tratte umane e schiavitù sessuali. E allora anche così – certo, non solo così – si leva un poco d'acqua al terrorismo, peraltro foraggiato da ideologie e quattrini di qualche paese verso cui siamo stati indifferenti proprio sul terreno dei diritti umani. Come ci ricorda il secondo Pag. 46comma dell'articolo 3 della Costituzione, con quell'inciso «di fatto», voluto dalla più giovane delle costituenti, e monito a non scindere il valore dell'eguaglianza formale dalla frontiera di una uguaglianza sostanziale. Vuol dire che i principi vanno applicati e verificati nella fattività e nella quotidianità. Domenica 30 luglio è stata la giornata mondiale contro la tratta. I dati Onu sono scioccanti. Si presume una stima di un milione e duecentomila esseri umani, in maggioranza donne e bambini. È consapevole che una legge non è tutto, ma sa anche che le norme aiutano, tracciano il sentiero. Crede innanzitutto le donne, le colleghe deputate, lo possano capire perché anche il loro cammino è stato lungo e a suo modo è un cammino infinito. Anche per questo sa di poter contare sulla loro capacità e passione e che – davvero assieme – si può fare un passo deciso nella direzione giusta.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 agosto 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
Emendamenti C. 3976 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra Pag. 47il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge C. 3917, di autorizzazione alla ratifica di undici accordi bilaterali in materia di trasporti aerei, marittimi e stradali si compone di cinque articoli.
   Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli undici accordi bilaterali. L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri correlati all'attuazione di otto degli undici accordi; infatti i tre accordi sui servizi di trasporto aereo tra Italia e Qatar, tra Italia e Algeria e tra Italia e Vietnam non recano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come esplicitato dall'articolo 4 (clausola di invarianza finanziaria), in base al quale le Amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dai tre accordi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto invece concerne i restanti otto accordi, ovvero gli accordi sui trasporti marittimi tra Italia e Algeria e tra Italia e Azerbaijan, nonché gli accordi sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci con il Kosovo, con la Moldova, con il Principato di Monaco, con il Montenegro, con la Serbia e con Andorra, i rispettivi oneri trovano copertura nel comma 1 dell'articolo 3. La relazione tecnica specifica anzitutto che i tre accordi sui servizi di trasporto aereo con il Qatar, con l'Algeria e con il Vietnam non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: infatti le procedure di consultazione in essi previste si svolgono di norma per corrispondenza, e i delegati italiani che partecipano alle riunioni dei comitati congiunti provengono in via esclusiva dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, che provvede a finanziarne le missioni. Con specifico riguardo all'Accordo sui servizi aerei italoalgerino, si precisa che i casi di esenzione fiscale previsti nell'articolo 5 di detto Accordo riproducono esattamente quelli del precedente Accordo del 1965. Per ciò che concerne i due Accordi nel campo dei trasporti marittimi tra Italia e Algeria e tra Italia e Azerbaijan, la relazione tecnica precisa che l'entrata in vigore dei due Accordi non comporterà alcun onere – nella forma di minor gettito fiscale – per la finanza pubblica, in quanto i due Paesi risultano già inseriti nell'elenco degli Stati alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto il trattamento equiparato alle navi italiane in ordine al pagamento della tassa di ancoraggio. Gli unici oneri sono correlati ai Comitati misti che i due Accordi istituiscono per realizzare un livello di consultazione e di dialogo reciproco tra le Parti, Comitati nei quali siederanno rappresentanti delle Amministrazioni interessate ed esperti opportunamente designati. Analogamente, in riferimento ai sei accordi nel campo dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci con il Kosovo, con la Moldova, con il Principato di Monaco, con il Montenegro, con la Serbia e con Andorra, viene specificato che gli unici oneri riguardano le riunioni annuali dei Comitati misti istituiti dai vari Accordi per sovrintendere all'attuazione dei medesimi. L'articolo 3, comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, riferendone al Ministro dell'economia e delle finanze: questi, in caso di scostamenti effettivi o prevedibili, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede alla Pag. 48copertura finanziaria del maggior onere. L'articolo 3, comma 3 prevede che con apposita relazione e senza ritardo il Ministro dell'economia delle finanze riferisca alle Camere sulle cause degli scostamenti di cui in precedenza e sull'adozione delle opportune misure. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Passa ad illustrare il contenuto degli Accordi oggetto del disegno di legge. Con riguardo agli accordi sui servizi aerei stipulati fra il Governo della Repubblica italiana con il Governo dello Stato del Qatar, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013 e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, ricorda che da tempo l'Italia ha stipulato accordi bilaterali nel campo dei servizi di trasporto aereo: tuttavia, come riportato dalla relazione introduttiva al disegno di legge in esame, il regolamento CE n. 847 del 29 aprile 2004 ha apportato sostanziali innovazioni e una omogeneizzazione a livello europeo nella normativa di settore – proprio per questo, dei tre accordi sui servizi di trasporto aereo oggetto del disegno di legge in esame, quello con il Qatar, che era stato stipulato nel 2002, è accompagnato da un accordo emendativo che tiene conto delle innovazioni nella normativa europea. Ciò premesso, gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto aereo, alla luce della vigente normativa europea, definiscono in primo luogo le modalità di esercitare i diritti e le facoltà delle Parti di sviluppare operazioni aeronautiche internazionali nell'ambito della tabella delle rotte normalmente allegata agli accordi. Vi sono poi disposizioni generali sulle leggi e i regolamenti concernenti l'ingresso, lo stazionamento e l'uscita dal territorio di ciascuna delle Parti degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Correlate disposizioni riguardano gli equipaggi degli aeromobili, i passeggeri e gli spedizionieri. Negli accordi bilaterali, poi, le Parti si riconoscono con reciprocità la certificazione di navigabilità degli aeromobili, nonché le licenze rilasciate da ciascuna delle Parti stesse. Vi sono inoltre disposizioni sulle esenzioni doganali che riguardano gli aeromobili utilizzati nell'ambito dei trasporti previsti da ciascun accordo bilaterale, nonché per quanto concerne carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio. Anche i requisiti che ciascun vettore deve soddisfare per ottenere l'abilitazione a operare sulle rotte concordate in ciascun accordo bilaterale sono oggetto degli accordi medesimi, con particolare riferimento a quanto imposto dalle clausole standard dell'Unione europea in tema di designazione dei vettori. Negli accordi sono poi previsti casi nei quali le Parti contraenti hanno il diritto di rifiutare, revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione di esercizio, anche eventualmente in riferimento a un singolo vettore aereo designato dall'altra Parte. Particolarmente rilevanti sono poi le previsioni riguardanti la sicurezza aerea, come anche quelle relative alla protezione della navigazione aerea contro atti illeciti – ad esempio atti terroristici, dirottamenti, eccetera. Per quanto riguarda i diritti di sorvolo e di scalo sui rispettivi territori e il diritto all'operatività di servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate negli allegati a ciascun accordo, questi sono oggetto di appositi articoli, nei quali viene anche sostanzialmente vietata l'attività di cabotaggio nei servizi aerei nel territorio dell'altra Parte contraente. È altresì previsto che ciascuna Parte contraente designi uno o più vettori aerei per operare nelle rotte specificate in ciascun accordo. Gli operatori interessati, peraltro, potranno effettivamente espletare le proprie attività subordinatamente ad un'autorizzazione emessa nel più breve tempo possibile da ciascuna delle Parti contraenti. I requisiti dei diversi vettori di trasporto aereo saranno altresì subordinati alle leggi e ai regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti, ma nel rispetto del principio di parità ed equità nelle condizioni concorrenziali. All'interno dei principi di concorrenza, comunque, i vettori designati dovranno rispettare alcuni requisiti Pag. 49standard per rispondere alle esigenze del pubblico, come ad esempio un coefficiente ragionevole di utilizzo di ciascun aeromobile, nonché le esigenze di traffico tra i due territori. Le disposizioni prevedono contatti regolari tra le rispettive Autorità aeronautiche in ordine alle autorizzazioni ad operare e per l'approvazione dei programmi di ciascun vettore opportunamente designato. Le Parti, inoltre, si consulteranno regolarmente per la verifica delle condizioni di applicazione di ciascun accordo, che è completato dalle consuete disposizioni in materia di interpretazione e applicazione, e di eventuale contenzioso, nonché di modalità di entrata in vigore, revisione e denuncia degli accordi medesimi.
  Altri due accordi contenuti nel disegno di legge in esame concernono il trasporto marittimo. Si tratta degli accordi stipulati tra il Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare e con il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo. Gli accordi bilaterali sui servizi di trasporto marittimo definiscono in primo luogo la sfera di applicazione dei medesimi, identificata nei trasporti marittimi internazionali operati per conto delle Parti contraenti, ovvero nei trasporti marittimi tra il territorio delle Parti e paesi terzi: restano esclusi dall'ambito di applicazione di ciascun accordo le attività di cabotaggio nazionale e di navigazione interna al territorio di ciascuna delle due Parti. Particolarmente importanti sono le definizioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle compagnie marittime di una Parte contraente» – alle quali si applica ciascun accordo sul trasporto marittimo, a differenza di tutta una serie di unità navali che ne sono espressamente escluse. Parte integrante di questo tipo di accordi è l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione di ciascun accordo. Un'altra componente tipica degli accordi sui trasporti marittimi è la riaffermazione del principio della libertà della navigazione, da cui discende l'impegno delle Parti ad eliminare ogni ostacolo allo sviluppo degli scambi marittimi tra i due Paesi. Conseguentemente ciascuna delle Parti riserva alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei suoi porti lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, su base di completa reciprocità. A tale scopo si dispone per il riconoscimento della nazionalità delle navi dell'altra Parte contraente in base ai documenti di bordo rilasciati dalle competenti Autorità marittime, e, analogamente, per il riconoscimento dei documenti d'identità dei marittimi. Parte integrante della facilitazione ai trasporti marittimi tra i due paesi contraenti è l'impegno reciproco a ridurre al massimo la durata della permanenza dei container nelle infrastrutture portuali, agevolando allo scopo le formalità doganali e quelle collegate ai profili della salute pubblica. È prevista una serie di facilitazioni in materia di ingresso, soggiorno e transito nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti da parte di marittimi imbarcati su unità navali dell'altra Parte, con diverse procedure a seconda che si tratti di cittadini di quella Parte contraente o di cittadini di paesi terzi. Per quanto invece concerne il delicato profilo dell'eventuale di reati a bordo delle navi, se questa eventualità dovesse darsi in un'imbarcazione di una Parte contraente mentre si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte, si rimanda all'applicazione dell'articolo 27 della Convenzione sul diritto internazionale del mare di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge 689 del 1994). L'equiparazione alle navi nazionali vale anche nel caso in cui una nave dell'altra Parte contraente subisca un incidente marittimo in un porto o comunque nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente: è infatti previsto che sia per i soccorsi all'equipaggio e ad eventuali passeggeri che per il salvataggio delle merci imbarcate venga prestata la stessa assistenza assicurata in condizioni similari alle proprie navi di bandiera. Contestualmente, le Autorità dello Stato nel cui territorio è avvenuto il sinistro notificano prontamente al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte quanto accaduto. Per quanto concerne il tema della formazione Pag. 50nel settore marittimo, le Parti cercheranno di coordinare le proprie attività in materia mediante scambi di informazioni e di esperienze, e si adopereranno inoltre per il riconoscimento su base di reciprocità di titoli e diplomi di navigazione marittima rilasciati in ciascuno dei due Paesi. Specifiche disposizioni regolano la materia delle attività di rappresentanza marittima nel territorio delle due Parti contraenti. Fatto salvo l'adempimento dei previsti obblighi fiscali, ciascuna delle Parti concede alle società di navigazione dell'altra Parte il diritto di utilizzare i redditi realizzati nel proprio territorio e di trasferirli liberamente nel territorio di origine: tale facoltà si estende alle somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento per danni subiti durante le operazioni portuali. In questo tipo di accordi sono normalmente previste anche clausole di salvaguardia degli obblighi e dei diritti che le Parti contraenti hanno già assunto in forza di altri impegni internazionali, con particolare riguardo alle Convenzioni multilaterali. Viene istituito altresì un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Amministrazioni competenti e da esperti opportunamente designati: all'interno di tale Comitato avverranno le consultazioni tra le due Parti contraenti per garantire la migliore applicazione di ciascun accordo. In caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione di un accordo si esperirà una procedura amichevole, e nel caso questa non fosse sufficiente al superamento della controversia si farà ricorso alle vie diplomatiche per una composizione della stessa. La via diplomatica sarà anche scelta da una delle due Parti contraenti per proporre all'altra Parte eventuali modifiche all'accordo, che verranno adottate d'intesa.
  Sono infine oggetto del disegno di legge in esame gli accordi stipulati dal Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica del Kosovo, con il Governo della Repubblica di Moldova, con il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, con il Governo del Montenegro, con il Governo della Repubblica di Serbia e con il Governo del Principato di Andorra concernenti la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada. Questo tipo di accordi bilaterali sui servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci mirano ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra i territori delle due Parti contraenti; in tal modo si vuole contribuire in particolare alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi. Anzitutto, si stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra Parte. Per quanto concerne il trasporto di viaggiatori, questo viene distinto in regolare ed occasionale. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità delle Parti contraenti secondo le decisioni della Commissione mista istituita quale sede di consultazione e collaborazione: le Autorità competenti si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell'altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso. I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione. Per quanto concerne i trasporti di merci, sono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva: essa è valida per un viaggio di andata e ritorno e non è cedibile Pag. 51ad altre imprese, ha una durata determinata e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l'utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. Esiste tuttavia una serie di tipologie di trasporto, per le quali l'autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell'altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell'altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa). Completano questa tipologia di accordi disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono: la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio paese; l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all'ingresso di veicoli nel quadro di ciascun Accordo, così come alla temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi, nonché di combustibili e pezzi di ricambio; l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate da ciascun Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi; la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione di ciascun Accordo, come anche l'individuazione delle Autorità competenti per l'attuazione dello stesso; l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecuzione di ciascun Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, e che si riunirà, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due Paesi. La Commissione, tra l'altro, fissa annualmente i contingenti di autorizzazioni; la previsione della durata di ciascun Accordo, nonché della possibilità di denuncia dello stesso, e dell'emendabilità di esso per via diplomatica su base consensuale.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Nuovo testo C. 3139 ed abb., approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato e modificata in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII , è composta da otto articoli. Il testo prevede un complesso di misure volte alla tutela dei minori dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento ad azioni di carattere preventivo e formativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni.
  L'articolo 1 delinea le finalità dell'intervento e fornisce le definizioni di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime percepite come vulnerabili allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni e violenze Pag. 52fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è, invece, definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione on line di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione. Il medesimo articolo 1, al comma 3, definisce, inoltre, quale gestore del sito Internet ai fini del provvedimento il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, che sulla rete Internet cura la gestione di un sito. Appaiono sostanzialmente esclusi dalla suddetta definizione, e di conseguenza dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca. Rientrano invece nella definizione tutti i fornitori di contenuti su Internet. La definizione accolta sembra quindi escludere una responsabilità delle tipologie di provider sopra richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003.
  L'articolo 2 prevede – in caso di atti di cyberbullismo – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali. Davanti al citato Garante per la protezione dei dati personali è possibile ottenere una tutela rafforzata quando il responsabile non abbia provveduto entro 24 ore dalla richiesta all'adozione dei provvedimenti indicati; in tal caso, il Garante vi provvede direttamente. Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull'home page degli stessi siti.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica. Al tavolo, presso la Presidenza del Consiglio, partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni che sono già coinvolte nel programma Safer Internet Italia. Allo stesso tavolo – coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – prende inoltre parte, sia una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, sia una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico è chiamato, in particolare: a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia; a realizzare un sistema di raccolta dati per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione. Pag. 53Il piano d'azione è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet), che deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete. Con il piano di azione integrato devono essere inoltre stabilite le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo che sono rivolte ai cittadini, coinvolgendo in particolare i servizi socio-educativi presenti sul territorio. Alla Presidenza del Consiglio è affidato il compito di attivare sui principali media campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono, infine previsti in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Si osserva in proposito che appare opportuno specificare se anche il codice di autoregolamentazione, previsto dall'articolo 3, deve essere adottato – come il piano di azione integrato – entro il termine di 60 giorni. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire maggiormente – al fine di evitare incertezze in sede applicativa – se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2 possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
  L'articolo 4 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale. Le linee di orientamento devono includere, tra gli obiettivi, la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance efficace, diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il medesimo articolo 4 prevede, poi, l'istituzione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo ed educazione alla legalità. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione per l'educazione all'uso consapevole delle rete Internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo. Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie – dei minori autori degli stessi atti sono adottati dai servizi sociali territoriali.
  L'articolo 4-bis affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie, ossia misure di sostegno e disciplinari. Viene previsto l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo, cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.
   L'articolo 5 prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di Internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 220.000 euro all'anno nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet, Pag. 54istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  L'articolo 6 riguarda l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking (articolo 612-bis del codice penale) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Viene previsto che, per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore – assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore o altro esercente la potestà genitoriale.
  L'articolo 6-bis introduce nel citato articolo 612-bis del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking). Attualmente lo stalking commesso per via informatica o telematica è sanzionato con un aumento di pena fino a un terzo (la pena base è la reclusione da 6 mesi a 5 anni); la modifica introdotta comporta per lo stalking informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è commesso con specifiche, insidiose modalità: con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia. Il comma 2 del medesimo articolo 6-bis novella l'articolo 240 del codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato di atti persecutori.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n). Altre disposizioni riguardano l'ordinamento civile e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

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